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10.2003.7

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-05-09 · Italiano TI
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Sachverhalt

compiuti a ________il _______________2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DAC _____________del _____________ 2002;

condanna                         ______________di __________ e _________ n. __________ attinente di _________/TI, ______ celibe,

1.  alla pena di 60 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni;

2.alla multa di fr. 1'000.-;

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (fr. 1'100.- in caso di motivazione scritta).

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

non revocail beneficio della sospensione condizionale della pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico in data 15.04.2002, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 anno.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

________________,

Avv. _________________________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini,

__________________,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ______________,

fr.1000.00multa

fr.                  350.00            tassa di giustizia

fr.                  350.00            spese giudiziarie

fr.                1700.00            totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 alla multa di fr. 1'000.-;

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (fr. 1'100.- in caso di motivazione scritta). ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS. assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto. non revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico in data 15.04.2002, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 anno. le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Intimazione a: ________________, Avv. _________________________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________________, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                     Il segretario: Distinta spese                    a carico di ______________, fr. 1000.00 multa fr.                  350.00            tassa di giustizia fr.                  350.00            spese giudiziarie fr.                1700.00            totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2003.7/DEM

DAC 857/2002

Bellinzona

9 maggio 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Massimo de'Sena in qualità di segretario, per giudicare

_______________di __________e ________n. ______nato a ______/TI, attinente di __________/TI, domiciliato a _______, celibe, __________

difeso da: Avv. _________________,

prevenuto colpevole di         Circolazione in stato di ebrietà;

fatti avvenuti                       a ______________il ________________2002;

reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCS;

perseguito                         con decreto d’accusa del __________2002 no. DAC _________delProcuratore pubblico Antonio Perugini, ______________che propone la condanna:

1.Alla pena di 75 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni.

2.Alla multa di fr. 1'500.--.

3.Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 15.4.2002.

4.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 dicembre 2002 dall’accusato;

indetto                               il pubblico dibattimento in data odierna alle ore 14.30, al quale

sono presenti:

accusato, _____________

difensore, Avv. ____________________

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale pone in risalto la personalità dell'accusato, con particolare riferimento alla personale critica situazione lavorativa di quest'ultimo all'epoca dei fatti oggetto del procedimento.

Il difensore sottolinea che il proprio cliente si è iscritto volontariamente presso il Centro Ingrado. Dai regolari controlli eseguiti settimanalmente emerge la totale astinenza del prevenuto, ciò che permette senza dubbio di affermare che lo stesso ha affrontato alla radice i problemi legati all'alcol. Ciò permette quindi di emettere un pronostico favorevole circa il futuro del prevenuto.

Lo stesso ha fatto tesoro dell'esperienza negativa maturata, così da poter ritenere che la nuova condanna lo tratterrà dall'incorrere in nuove infrazioni.

Il difensore chiede in conclusione una massiccia riduzione della pena proposta e che la sospensione condizionale della pena decretata dal Ministero Pubblico in data 15 aprile 2002 non venga revocata.

viene sentito                      per ultimo l'accusato;

posti dal giudice, con l’accordo del difensore, i seguenti quesiti:

1.È ________________ autore colpevole del reato di circolazione in stato di ebrietà?

2.In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli deve essere comminata?

3.In caso di condanna, può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

4.Deve essere revocata la sospensione condizionale della pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico in data 15.04.2002?

5.Il giudizio sulle spese processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCS, 41, 63 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti no. 1 e 3, negativamente al quesito no. 4;

dichiara_____________________,

autore colpevole del reato di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS per i fatti compiuti a ________il _______________2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DAC _____________del _____________ 2002;

condanna                         ______________di __________ e _________ n. __________ attinente di _________/TI, ______ celibe,

1.  alla pena di 60 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni;

2.alla multa di fr. 1'000.-;

3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (fr. 1'100.- in caso di motivazione scritta).

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

non revocail beneficio della sospensione condizionale della pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico in data 15.04.2002, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 anno.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

________________,

Avv. _________________________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini,

__________________,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ______________,

fr.1000.00multa

fr.                  350.00            tassa di giustizia

fr.                  350.00            spese giudiziarie

fr.                1700.00            totale