Sachverhalt
(segnatamente tramite uneventuale perizia).
5.3. Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice ritiene adeguata la pena della multa a fr. 1'000.- (cfr. art. 125 CPS). La condanna al pagamento della multa sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (cfr. art. 49 cifra 4 CPS). Per il pagamento di tale ammenda, al condannato verrà assegnato un termine di tre mesi, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento entro il termine, la pena sarà commutata in arresto (cfr. art. 49 cifra 1 e 3 CPS).
6. La parte civile, al dibattimento, ha postulato il risarcimento del danno patito a seguito del danneggiamento della motocicletta. La stessa non ha tuttavia offerto alcun oggettivo riscontro per sostanziare la titolarità del credito insinuato (al momento dei fatti la motocicletta era del signor __________, __________) e lentità della sua pretesa. Pertanto, apparendo insufficienti i dati per giudicare tale pretesa, pare giustificato rinviare la parte civile, per ogni sua domanda, al competente foro civile (cfr. art. 267 cpv. 1 combinato con lart. 273 CPP).
Per tutti questi motivi,
visti gli art. 18 cpv. 3, 36, 48, 49, 63, 122, 125 cpv. 2 CPS; 26 cpv. 1, 34 cpv. 3, 35, 36 cpv. 3, 39 cpv. 1 e 2 LCStr; 1 cpv. 8 e 3 cpv. 1 ONC; 73 OSStr; 9 e segg., 267, 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti n. 1.1 e 4 e negativamente al quesito n. 5, ritenuti superati i quesiti n. 1.2, 1.3 e 3;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di lesioni colpose gravi, reato previsto dallart. 125 cpv. 2 CPS,
per avere, per imprevidenza colpevole, a Chiasso il 2 agosto 2002, cagionato lesioni gravi al motociclista __________ allorquando, alla guida della sua vettura VW Golf targata __________, in fase di svolta a sinistra, omise di avvistare per tempo il motociclista __________ sopraggiungente da tergo con il motoveicolo Yamaha targato __________ il quale stava eseguendo la manovra di sorpasso, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli.
E condanna ACCU 1,
1. alla multa di fr. 1'000.- (mille).
2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1000.- (mille), di cui fr. 300.- per spese del Ministero pubblico.
Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS).
Assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 1 e 3 CPS).
Rinviala parte civile per tutte le sue pretese fatte valere in questa sede al competente foro civile.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice supplente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 750.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 aprile 2003 avesse ostacolato il recupero fisico a causa del suo tabagismo; secondariamente, almeno fino al 28 aprile 2003 (per quasi nove mesi), la vittima, un giovane di ventisei anni (la cui velocità di guarigione è notoriamente maggiore rispetto a quella di un persona in età più avanzata), ha collaborato con i sanitari in modo apprezzabile; in terzo luogo, lobbligo di abbandonare il tabacco è stato sostenuto solo dal dott. __________, il quale si esprimeva, il 23 aprile 2003, nelle vesti di medico di circondario per lassicurazione SUVA (cfr. doc. 68 dellinc. SUVA). Daltronde, si ribadisce che il signor __________ ha partecipato a numerose visite mediche (cfr.supra) e si è prodigato per migliorare il suo stato di salute (cfr. ad es. doc. 26, pag. 2 dellinc. SUVA, dove si evidenzia che il paziente si è impegnato con motivazione nel programma riabilitativo propostogli e la degenza non ha presentato particolarità degne di rilievo per quanto concerne la gestione clinica).
Non vi sono dunque motivi per attribuire alla vittima una responsabilità per la durata della sua inattività lavorativa o della degenza in clinica e in ospedale.
1.6. In conclusione, questo giudice ritiene le lesioni patite dalla vittima siccome lesioni gravi ai sensi dellart. 125 cpv. 2 CPS e le stesse sono da ricondurre allincidente di cui il signor ACCU 1 è stato protagonista colpevole per negligenza (cfr.infra, ad eccezione delle lesioni al volto).
2. Occorre ora stabilire se, nel caso in esame, è ravvisabile una negligenza perpetrata dal prevenuto durante la sua manovra di svolta a sinistra.
2.1. Lart. 125 cpv. 1 CPS punisce, a querela di parte, con la detenzione o con la multa chi per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute duna persona. Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito dufficio (cpv. 2).
a) Giusta l'art. 18 cpv. 3 CPS, commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole, secondo questa stessa disposizione, se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. Un comportamento viola i doveri di prudenza quando l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (cfr. DTF 127 IV 62, 64-65 consid. 2d;126 IV 13, 16-17 consid. 7a/bb;Trechsel, op. cit., ad art. 18 N 28a e 33). Per determinare quali sono i doveri imposti dalla prudenza, ci si può riferire alle disposizioni legali emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare gli incidenti. Nella fattispecie vanno considerate innanzitutto le norme sulla circolazione stradale (cfr. DTF inedita del 14 ottobre 2003 dellinc. 6S.297/2003, consid. 3.1;Trechsel, op. cit., ad art. 18 N 29).
b) Secondo l'art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia ad un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono.
D'altra parte, secondo il principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr, nella circolazione ogni utente della strada può premesso che ne abbia rispettato i canoni confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (cfr. art. 26 cpv. 2 LCStr;Trechsel, op. cit., ad art. 18 N 32). Secondo la giurisprudenza dellAlta Corte, ove, per decidere se un utente della strada abbia violato una norma della circolazione, occorre stabilire se egli avesse potuto aspettarsi un comportamento conforme alla legge di un altro utente della strada, non può essergli negato il diritto di invocare il principio dell'affidamento per il motivo che egli stesso non si è comportato conformemente alle norme della circolazione. Così, anche chi è tenuto a dare la precedenza può invocare il principio dell'affidamento quando chi gode del diritto di precedenza violi le norme della circolazione in modo imprevedibile per il debitore della precedenza (cfr. DTF inedita del 14 ottobre 2003 dellinc. 6S.297/2003, consid.3.2;Bussy, Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, ad art. 26 N 4.1).
aa) L'obbligo di badare ai veicoli che seguono deve essere inteso nel senso di "non metterli in pericolo", specie quando questi sono in fase di sorpasso (cfr. DTF 125 IV 83, 84 consid. 1a;Bussy, Rusconi, op. cit., ad art. 34 N 3.1 e 3.2). Il conducente di un veicolo che intende voltare a sinistra non ha soltanto l'obbligo di segnalare con l'apposito dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di direzione ma è anche tenuto, in principio, a dare la precedenza all'altro veicolo che, sopraggiungendo da tergo, si prepari al sorpasso o abbia già iniziato la manovra di sorpasso per proseguire nella stessa direzione. In questa evenienza, egli deve arrestarsi, o, se del caso, rimanere fermo, per non intralciare la manovra di sorpasso dell'altro conducente che beneficia della precedenza (v.Bussy, Rusconi, op. cit., ad art. 35 N 2.24). Una corretta manovra di svolta presuppone losservanza di condizioni molto severe (cfr.BUSSY, RUSCONI, op. cit., ad art. 35 N 2.6), va valutata a dipendenza delle circostanze di luogo e di visibilità (cfr. DTF 125 IV 83, 84-85 consid. 1a; 100 IV 186, 188 consid. 2a; 91 IV 10, 12 consid. 4) e si articola in tal guisa:
In conclusione, laccusato si duole di una violazione degli art. 18 cpv. 3 e 125 CPS, nonché delle nozioni di diritto federale di causalità adeguata e di interruzione del nesso causale. Egli contesta la materialità dell'infrazione; afferma infatti di aver effettuato una regolare preselezione prima di svoltare a sinistra, esponendo per tempo il segnale di direzione e accertandosi che sia in senso contrario sia da tergo non giungessero altri veicoli. Asserisce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla vittima, la collisione è dovuta al fatto che il coprotagonista, in possesso solo del patentino, ha effettuato un'errata manovra di sorpasso, senza avvedersi delle evidenti intenzioni di svoltare a sinistra del prevenuto. Pertanto, non gli si potrebbe imputare una violazione dell'art. 34 cpv. 3 LCStr; anzi, la sua condotta era regolare anche in virtù del principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr, secondo cui egli poteva attendersi un guida corretta da parte del motociclista il quale, per eseguire correttamente la manovra di sorpasso, avrebbe dovuto attendere che il prevenuto portasse a compimento la sua manovra di svolta a sinistra.
5.2. Nel caso in esame, ai fini della commisurazione della pena, giova considerare che laccusato è andato, il giorno successivo al sinistro, a visitare la vittima, che è incensurato e che ha destato al dibattimento una buona impressione. Egli ha pure collaborato con la pubblica sicurezza fin dallinizio e la sua reputazione personale e professionale (disegnatore attivo da anni prima presso uno studio di architettura a Mendrisio, poi presso uno a Lugano) non dà adito ad alcuna critica. Infine, si rileva che per laccusato si tratta del primo incidente, provocato per negligenza, da quando egli dispone della patente di guida. A suo sfavore depone invece il fatto di essersi reso colpevole di uninfrazione commessa per negligenza con gravi conseguenze per la il signor __________: egli non ha rispettato le precise prescrizioni dettate dalla LCStr in caso di manovra di svolta a sinistra, ed ha causato le molteplici lesioni riportate dalla vittima. Anche laver spostato la propria autovettura senza prima demarcare la posizione finale della stessa subito dopo lincidente, non gioca a favore dellimputato (cfr. art. 51 LCStr e 56 cpv. 1 ONC). Appare peraltro notorio lobbligo, in caso di incidente con conseguenti danni materiali o corporali, di mantenere intatto lo stato di fatto dei luoghi. Al dibattimento, il signor ACCU 1 (conducente dal 1981) ha sostenuto di aver spostato il suo veicolo per reazione, che era spaventato e di non comprendere perché si fosse comportato così. Pur riconoscendo la particolare situazione in cui egli si trovava e lo stato di spavento e shock cui era sottoposto il prevenuto nei frangenti immediatamente successivi al sinistro, lo spostamento della vettura, ancorché non intenzionale, non gli reca beneficio nella commisurazione della pena, avendo ciò complicato e reso difficoltoso la ricostruzione dei fatti (segnatamente tramite uneventuale perizia).
5.3. Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice ritiene adeguata la pena della multa a fr. 1'000.- (cfr. art. 125 CPS). La condanna al pagamento della multa sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (cfr. art. 49 cifra 4 CPS). Per il pagamento di tale ammenda, al condannato verrà assegnato un termine di tre mesi, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento entro il termine, la pena sarà commutata in arresto (cfr. art. 49 cifra 1 e 3 CPS).
6. La parte civile, al dibattimento, ha postulato il risarcimento del danno patito a seguito del danneggiamento della motocicletta. La stessa non ha tuttavia offerto alcun oggettivo riscontro per sostanziare la titolarità del credito insinuato (al momento dei fatti la motocicletta era del signor __________, __________) e lentità della sua pretesa. Pertanto, apparendo insufficienti i dati per giudicare tale pretesa, pare giustificato rinviare la parte civile, per ogni sua domanda, al competente foro civile (cfr. art. 267 cpv. 1 combinato con lart. 273 CPP).
Per tutti questi motivi,
visti gli art. 18 cpv. 3, 36, 48, 49, 63, 122, 125 cpv. 2 CPS; 26 cpv. 1, 34 cpv. 3, 35, 36 cpv. 3, 39 cpv. 1 e 2 LCStr; 1 cpv. 8 e 3 cpv. 1 ONC; 73 OSStr; 9 e segg., 267, 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti n. 1.1 e 4 e negativamente al quesito n. 5, ritenuti superati i quesiti n. 1.2, 1.3 e 3;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di lesioni colpose gravi, reato previsto dallart. 125 cpv. 2 CPS,
per avere, per imprevidenza colpevole, a Chiasso il 2 agosto 2002, cagionato lesioni gravi al motociclista __________ allorquando, alla guida della sua vettura VW Golf targata __________, in fase di svolta a sinistra, omise di avvistare per tempo il motociclista __________ sopraggiungente da tergo con il motoveicolo Yamaha targato __________ il quale stava eseguendo la manovra di sorpasso, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli.
E condanna ACCU 1,
1. alla multa di fr. 1'000.- (mille).
2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1000.- (mille), di cui fr. 300.- per spese del Ministero pubblico.
Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS).
Assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 1 e 3 CPS).
Rinviala parte civile per tutte le sue pretese fatte valere in questa sede al competente foro civile.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice supplente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 750.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2003.677
DA 3831/2003
Bellinzona,
18 febbraio 2005
Sentenza con motivazione
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia Pontarolo
sedente con Curzio Andreoli in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole dilesioni colpose gravi,
per avere, per imprevidenza colpevole, a Chiasso il 2 agosto 2002, cagionato lesioni gravi al motociclista __________ __________ allorquando, alla guida della sua vettura VW Golf targata __________, in fase di svolta a sinistra, omise di avvistare per tempo il motociclista __________ sopraggiungente da tergo con il motoveicolo Yamaha targato __________ il quale stava eseguendo la manovra di sorpasso, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli. Per lincidente, il motociclista __________ ha riportato le gravi lesioni di cui al certificato medico del 9.5.2003 del Dr. Med. __________ e de Dr. __________ dellOspedale Regionale di Lugano;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dallart. 125 cpv. 2 CPS in relazione con gli artt. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 36 cpv. 3, 39 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 3 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto daccusa del 24.11.2003 no. DA 3831/2003 delAINQ 1che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 80 CPS, rispettivamente dallart. 41 cifra 4 CPS.
Vista lopposizione al decreto daccusa interposta in data 9 dicembre 2003 dal patrocinatore dellaccusato;
indetto il dibattimento 18 febbraio 2005, al quale hanno partecipato, , , , e la parte civile,. Per contro, il Procuratore pubblico con lettera 9 dicembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato, mentre la parte lesa __________ ha comunicato in data 21 dicembre 2004 la sua intenzione di non presenziare al dibattimento
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettate da parte del giudice, in via subordinata ed in applicazione dellart. 250 CPP, le imputazioni di lesioni colpose semplici (art. 125 cpv. 1 CPS) e di grave infrazione alla Legge sulla circolazione stradale (art. 90 cifra 2 combinato con gli artt. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 39 cpv. 1 e 2 LCStr; art. 3 cpv. 1 ONC);
limputato ed il difensore hanno dato il loro consenso a che venissero prospettate le due imputazioni subordinate e suelencate e a che il pubblico dibattimento concernesse pure laccertamento dei fatti a fondamento delle imputazioni testé indicate;
proceduto allinterrogatorio della parte lesa, che ha dichiarato, prima della chiusura della fase istruttoria, di volersi costituire parte civile nel presente procedimento penale;
sentita la parte civile, la quale si rivolge allaccusato e lo rende attento sul fatto che la sua vita è stata rovinata dalla sua negligenza oggetto dellodierno processo; egli non ha peraltro alcuna richiesta particolare da avanzare, ad eccezione del risarcimento del danno patito a seguito del danneggiamento della motocicletta.
Sentito il difensore dellaccusato, avv. DI 1, per la sua arringa, il quale passa in rassegna le lesioni subite dal signor __________ a seguito dellincidente dellagosto del 2002, risultanti dal rapporto medico 9.5.03 citato nel decreto daccusa e dal doc. 108 dellincarto SUVA.
Alla luce dei criteri sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza relativamente al reato di lesioni gravi, la fattispecie in esame non rientra in tale categoria. Dalle risultanze dellistruttoria è infatti emerso che la vita del signor __________ non è mai stata messa in pericolo. Egli è stato degente in ospedale per circa un mese e le operazioni chirurgiche alle quali è stato sottoposto hanno avuto esito positivo. Le terapie seguite gli hanno permesso di riacquistare una completa capacità lavorativa come attesta la decisione della SUVA del 25 aprile 2003 (doc. 71).
Per quanto attiene ai danni subiti al viso, la parte civile, non allacciando il casco, ha commesso una grave negligenza con la conseguente interruzione del nesso di causalità adeguata.
Oltre quanto precede bisogna considerare che il signor __________ è un fumatore regolare (1 pacchetto di Marlboro rosse al giorno) e che tale dipendenza risulta atta ad ostacolare una normale guarigione. Inoltre, il dr. __________ intravedeva la possibilità di miglioramenti con lesecuzione di due interventi chirurgici distinti i quali però la parte civile non ha voluto sottoporsi.
Ne consegue che, seppur rappresentando un caso limite, le conseguenze fisiche riportare dalla parte civile non configurano un caso di lesioni colpose gravi giusta lart. 125 cpv. 2 CPS bensì di lesioni semplici colpose, art. 125 cpv. 1 CPS. Considerato come questultimo disposto richieda linoltro di una querela, il signor deve essere prosciolto.
Comunque, nella denegata ipotesi in cui quanto sostenuto non trovasse accoglimento, si rileva come i fatti avvenuti nella notte del 2 agosto del 2002 non possono essere ascritti ad una negligenza da parte dellaccusato, ai sensi dellart. 18 CPS.
Le parti al presente procedimento hanno fornito due versioni contrastanti. Il signor __________ ha asserito che laccusato aveva acceso la luce di segnalazione destra e che si accingeva ad immettersi nel posteggio del bar __________. Dal canto suo, il signor ha dichiarato di avere prontamente segnalato la sua intenzione di svoltare a sinistra considerato come egli si era accorto che il ritrovo pubblico era chiuso; le luci allinterno erano infatti spente così come linsegna luminosa. Egli era pertanto intenzionato ad entrare nel posteggio del bar __________ al fine di invertire la direzione di marcia e rincasare.
Lesposizione illustrata dal signor in data odierna combacia con quella fornita in occasione dellinterrogatorio dinnanzi alla Polizia cantonale il 3 agosto 2002 alle ore 00.35, a nemmeno unora di distanza dallincidente.
Al contrario, circa il racconto della parte civile (casco allacciato, velocità e posizione laterale allauto del signor ACCU 1, forti dolori persistenti) sorgono forti dubbi. Ne consegue che la versione da ritenere ai fini del giudizio è quella dellaccusato.
Il signor ACCU 1 ha correttamente intrapreso la manovra di svolta a sinistra senza aver commesso negligenza alcuna. Richiamato il principio dellaffidamento, il signor __________ non doveva in ogni caso iniziare la manovra di sorpasso sulla sinistra del veicolo che lo precedeva (cfr. artt. 35 cpv. 5, 26 LCStr; 3 ONC). Ogni eventuale negligenza dellaccusato deve essere esclusa dal comportamento del signor __________ che porta alla rottura del nesso di causalità adeguata. Si ricorda inoltre che il medesimo aveva un tasso di alcoolemia dello 0.7 gr/kg, una licenza da allievo conducente e che circolava ad una velocità, ammessa, di 50-60 km/h.
In punto alla prospettata violazione di norme della circolazione stradale si rileva come gli artt. 26 LCStr e 3 ONC non entrano in linea di conto visto che il signor ACCU 1 ha, come visto, effettuato correttamente la manovra intesa a svoltare sulla sinistra. Di uneventuale violazione dellart. 27 LCStr non vè traccia nel materiale agli atti mentre lart. 36 cpv. 3 non trova applicazione in quanto è stato accertato che non giungeva alcun veicolo in senso inverso. Riguardo allart. 39 cpv. 1 LCStr si ribadisce che il signor ACCU 1 ha prestato tutta lattenzione e la prudenza imposta dalle circostanze.
Visto quanto precede è da escludere ogni e qualsiasi violazione delle norme della circolazione stradale. Lart. 90 cpv. 2 LCStr non può pertanto trovare concreta applicazione. E pure contestata ogni pretesa della parte civile.
In via meramente sussidiaria, qualora le tesi della difesa non fossero ritenute, si osserva come la pena inflitta al signor ACCU 1 deve ridursi ad una pena pecuniaria in considerazione delle gravi negligenze commesse dal signor __________.
Sentita in replica la parte civile, la quale precisa che lipotesi riabilitativa formulata dal dr. __________ consistente in un intervento chirurgico suddiviso in due fasi non ha potuto essere intrapresa in quanto, proprio in quel periodo, è stato possibile ritrovare un impiego. La consultazione medica prevista è stata unicamente rinviata. Risulta altresì comprensibile, visti i lunghi tempi dinattività causati dallincidente, come laspetto professionale abbia assunto unimportanza specifica. Quanto al casco, la parte civile ribadisce che la stessa lo aveva allacciato.
Sentito in duplica il difensore dellaccusato, il quale puntualizza come il signor __________ abbia ricevuto ben quattro convocazioni alle quali non ha dato seguito. La SUVA ha poi sospeso la corresponsione delle indennità.
Sentito da ultimo laccusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP); egli ribadisce di non accettare la condanna proposta e sottolinea come la presenza dello spartitraffico alluscita della rotonda costituisca un elemento importante al fine della valutazione della fattispecie.
Posti a giudizio, con il consenso delle parti, i seguenti quesiti:
1. E ACCU 1 autore colpevole di:
1.1.lesioni colpose gravi,reato previsto dallart. 125 cpv. 2 CPS,
per avere, per imprevidenza colpevole, a Chiasso il 2 agosto 2002, cagionato lesioni gravi al motociclista __________ __________ allorquando, alla guida della sua vettura VW Golf targata __________, in fase di svolta a sinistra, omise di avvistare per tempo il motociclista __________ __________ sopraggiungente da tergo con il motoveicolo Yamaha targato __________ il quale stava eseguendo la manovra di sorpasso, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli?
1.2.Lesioni colpose semplici,reato previsto dallart. 125 cpv. 1 CPS?
1.3.Infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale,reato previsto dallart. 90 cifra 2 combinato con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 39 cpv. 1 e 2 LCStr; 3 cpv. 1 ONC?
2. In caso di risposta affermativa a uno dei quesiti di cui al punto 1, quale pena gli deve essere comminata?
3. In caso di pena privativa della libertà, deve essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?
4. La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?
5. La parte civile deve essere risarcita per il danno relativo al danneggiamento della motocicletta?
6. A chi il carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti formanti lincarto no. 10.2003.677 della Pretura penale;
preso atto che il patrocinatore dell'accusato, con scritto 21/22 febbraio 2005 ha formulato dichiarazione di ricorso e chiesto la motivazione della sentenza.
Ritenuto in fatto
A. ACCU 1, nato il __________ a __________, è cresciuto a __________, dove ha trascorso la sua infanzia e vive tuttora con i suoi genitori. Egli ha frequentato le scuole dellobbligo a __________, poi a __________ e infine a __________.
Nel 1981 ha conseguito il diploma di disegnatore edile, dopo aver svolto lapprendistato presso uno studio di architettura di __________. Da autodidatta, si è ulteriormente formato come architetto; finora non ha però conseguito alcun diploma. Attualmente lavora presso lo studio di architettura dello zio a __________, dove si occupa di design e, più in generale, è attivo quale disegnatore-architetto di interni e di abitazioni.
La situazione finanziaria del prevenuto non desta alcuna preoccupazione: a fronte di spese mensili complessive nellordine di ca. 2'000.-/2'500.- (minimo vitale compreso), il signor ACCU 1 percepisce un reddito netto di ca. 5'000.- al mese. Egli, quale membro di una comunione ereditaria, è proprietario in comune dellabitazione in cui abita con i suoi genitori.
Il signor ACCU 1 è celibe, si interessa di arte moderna (possiede delle tele), e coltiva lhobby della pittura (ha già partecipato a delle esposizioni collettive con altri artisti). Al dibattimento, egli ha soggiunto di godere di buona salute e di essere astemio.
B. Il 2 agosto 2002, dopo cena e come di routine, il signor ACCU 1 usciva di casa per andare a bere un caffè al __________ di __________, in Piazza __________. Alle 23.30 ca., egli lasciava questo esercizio pubblico per recarsi con la propria autovettura VW Golf (del settembre 2000), targata __________, al ristorante bar __________, sito in via __________ a __________, nelle vicinanze dello stadio Comunale. Al dibattimento, laccusato ha detto che era solito trascorrere in questo modo il venerdì sera; inoltre conosceva il gerente del bar __________.
Così, dopo aver percorso via __________ (sulla quale non era seguito da alcun veicolo), e attraversato il cavalcavia della ferrovia in prossimità dello stadio della città di confine, egli raggiungeva la rotonda allincrocio tra via __________ e via __________. Quindi, entrato nella rotatoria, inseriva la freccia sinistra e dopo aver girato per ¾ allinterno della stessa, imboccava via __________ in direzione del bar __________. A quellora, il traffico era ridotto; al dibattimento, laccusato dichiarava di non aver notato veicoli provenienti da via __________ e di non ricordare se dallo stadio lungo via __________ stavano arrivando altri veicoli.
Uscito dalla rotatoria, dopo aver percorso pochi metri su via __________, egli controllava se il locale presso il quale intendeva dirigersi era aperto. Notava indi che lo stesso era chiuso, siccome le luci del gazebo e linsegna luminosa non erano in funzione. Decideva quindi di rientrare a casa. Per tale motivo, azionava lindicatore di direzione sinistro, per mostrare lintenzione di svoltare verso il posteggio del Bar __________, che si trova dirimpetto al __________.
Quando giungeva ormai allaltezza dei posteggi del Bar __________, notava nello specchietto retrovisore sinistro la luce di una motocicletta e una frazione di secondo dopo udiva un forte colpo contro lo specchio retrovisore e poi contro la parte anteriore sinistra della sua autovettura. Limpatto avveniva fra lautomobile del prevenuto e la motocicletta Yamaha TYR, targata TI __________, di proprietà del signor __________ e condotta dal signor __________.
C. Il centauro, a seguito dellincidente, perdeva il controllo del motoveicolo, rovinava a terra, terminando la sua caduta a ridosso di un muretto di cinta. Dopo lurto, il prevenuto usciva dalla sua vettura si accertava dello stato di salute del motociclista e poi spostava il suo mezzo poco più avanti sul ciglio destro della carreggiata. Gli agenti di polizia intervenuti sul luogo dellincidente costatavano che il centauro, al momento del loro arrivo, non indossava il casco, che lauto dellaccusato era già spostata a lato della strada e che la posizione finale assunta dallauto dopo lurto non era stata demarcata.
Accorreva altra gente, in particolari gli avventori del Bar __________. Indi, arrivavano anche i soccorsi sanitari e il motociclista veniva trasferito allOspedale Beata Vergine di Mendrisio per le cure necessarie. Altri accertamenti permettevano di stabilire che il signor __________ aveva un tasso alcoolemico tra lo 0.66 g/kg e lo 0.76 g/kg. Dei soggiorni della vittima allospedale e alla clinica di __________ e delle terapie da lei seguite dopo lincidente, si dirà laddove necessario tra breve.
D. Con decreto 24 novembre 2003, il Procuratore pubblico proponeva la condanna di ACCU 1 alla pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre al pagamento di tassa di giustizia e spese giudiziarie. Limputazione contestata al prevenuto era quella di lesione colpose gravi.
In data 10 dicembre 2003, il patrocinatore dellaccusato interponeva opposizione contro il predetto decreto. Il medesimo esibiva nelle more della procedura dei documenti quali copie di fotografie e planimetrie (cfr. doc. A-E). Il 16 febbraio 2005 veniva richiamato dufficio dalla SUVA lintero incarto concernente la vittima __________. Al dibattimento, il patrocinatore produceva una mappa e altre fotografie raffiguranti il luogo dellincidente da differenti angolazioni (cfr. doc. F-I). Da ultimo, veniva assunta agli atti dufficio anche una mappa relativa alla zona del sinistro, reperita su un sito internet (doc. 1).
Durante la fase istruttoria del pubblico dibattimento, la parte lesa __________ si costituiva parte civile e postulava il risarcimento delle spese di riparazione della moto danneggiata. Laccusato sosteneva la sua innocenza e postulava il proscioglimento dallimputazione di lesioni colpose gravi, rispettivamente lesioni colpose semplici e infrazione alla Legge sulla circolazione stradale.
E. In data 21/22 febbraio 2005, laccusato, per il tramite del suo patrocinatore presentava la dichiarazione di ricorso e chiedeva parimenti la motivazione della decisione.
Considerando in diritto
1. Prima di verificare se la condotta dellaccusato è stata negligente, occorre stabilire se le lesioni riportate dal signor __________ in occasione dellincidente del 2 agosto 2002 integrassero gli estremi di lesioni gravi ai sensi dellart. 125 cpv. 2 CPS.
1.1. Il prevenuto arguisce che le lesioni patite dalla vittima non fossero tali da essere giudicate siccome lesioni gravi. Egli sostiene che il signor __________ sarebbe rimasto ca. un mese allospedale, che limpatto funzionale delle lesioni subite sarebbe lieve (cfr. doc. 108 dellincarto SUVA), e che la nozione di lesione grave debba essere interpretata in modo restrittivo in virtù del principioin dubio pro reo. Soggiunge in ultima analisi che, in concreto,le ferite riportate dal signor __________possano costituire un caso discutibile.
1.2. Per determinare se delle lesioni colpose costituiscano delle lesioni gravi, ci si deve riferire ai presupposti oggettivi previsti dallart. 122 CPS (cfr. StefanTrechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, ad art. 125 N 3).
a) Giusta lart. 122 CPS, chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita delluso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona, è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione da sei mesi a cinque anni.
Tale infrazione presuppone ladempimento di tre condizioni: un comportamento pericoloso (sia esso unazione o unomissione), che è definito unicamente dal suo risultato; delle lesione gravi al corpo o alla salute di una persona; e un nesso di causalità. Per stabilire se le lesioni sono gravi oppure no, occorre basarsi su punti di vista oggettivi e non soggettivi (cfr. DTF inedita del 16 ottobre 2003 di cui agli inc. 6P.94/2003 e 6S.246/2003, consid. 8.1).
Nel caso concreto, i presupposti oggettivi che qui interessano sono due (visto che non si è confrontati con un danno che ha creato un pericolo immediato di morte, o che ha provocato incapacità di lavoro, infermità o malattia permanenti, né con uno sfregio grave e permanente al volto o altra parte del corpo, né con una mutilazione del corpo di una persona, di un organo o membri importanti):
i) unazione qualsiasi pericolosa,
ii) un danno grave al corpo o alla salute di una persona, segnatamente nella forma di altre lesioni gravi al corpo o alla salute fisica o mentale.
Del nesso di causalità si dirà più sotto al successivo considerando 3.
b)Per determinare se la fattispecie legale di altre lesioni gravi al corpo o alla salute fisica o mentale ai sensi dellart. 122 CPS è data, bisogna considerare la durata della degenza allospedale, lincapacità lavorativa piena ovvero parziale, il grado e la durata dellinvalidità e la sofferenza lamentata (cfr. DTF 124 IV 53, 57 consid. 2;Trechsel, op. cit., ad art. 122 N 9; BSK StGB II-Roth, ad art. 122 N 19;BernardCorboz,Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2002, ad art. 122 N 12, il quale illustra che una simile fattispecie è data, quando vi è una degenza di più mesi, delle lunghe e gravi sofferenze o numerosi mesi di incapacità di lavoro). In simili evenienze, è opportuno procedere ad un apprezzamento globale e più offese, le quali prese singolarmente sono di per sé insufficienti per configurare una grave lesione, possono formare un tutto che adombra una grave lesione ai sensi dellart. 122 CPS (cfr. DTF 101 IV 381, 383 consid. 1b).
1.3. Nel caso di specie, pericolosa è stata la manovra di svolta eseguita il 2 agosto 2002 in via __________ dal signor ACCU 1 con la sua autovettura VW Golf. Infatti, a seguito dello scontro tra la motocicletta e il veicolo dellaccusato, il signor __________ subiva diverse lesioni.
Le conseguenze del sinistro di cui è stato vittima questultimo (lesioni sofferte, decorso clinico, cure e terapie seguite dal medesimo, il quale, allepoca dellincidente, aveva 26 anni, fino ad allora non si era mai sottoposto ad intervento chirurgico e il 23 aprile 2003 era in condizioni generali ben accettabili, cfr. doc. 68, pag. 2-3 dellinc. SUVA) sono state le seguenti:
§frattura traversa alla giunzione dal III. medio al III. distale dellomero destro; frattura/lussazione esposta I. con frattura scomposta dellulna del gomito destro; frattura con lussazione dorsale della 2a filiera del carpo; frattura del trapezio e del III prossimale del capitato; frattura pluriframmentaria a decorso intraarticolare della base del IV e V metacarpo della mano destra; lussazione laterale del ginocchio sinistro; frattura seno maxillare sinistro e destro complesse (Le Fort II); frattura spostata dellosso nasale (cfr. certificato medico del 9 maggio 2003 del doc. 6 dellinc. __________ del Ministero pubblico);
§possibilità di una persistenza di unipoestesia completa al mignolo destro su probabile lesione di un piccolo ramo cutaneo del nervo ulnare destro (al dibattimento, la parte civile ha dichiarato di avere poca sensibilità sulla parte superiore della mano destra) e conseguenze funzionali a livello delle articolazioni del gomito destro, del ginocchio e del carpo (cfr. certificato medico del 9 maggio 2003 del doc. 6 dellinc. __________ del Ministero pubblico; doc. 108 dellinc. SUVA, dal quale si evince che il deficit sensitivo è limitato al V dito);
§degenza presso lOspedale Regionale di Lugano dal 3 agosto 2002 al 12 settembre 2002 (cfr. certificato medico del 9 maggio 2003 del doc. 6 dellinc. __________ del Ministero pubblico);
§cinque operazioni, per guarire le fratture multiple subite a seguito dellincidente (cfr. certificato medico del 9 maggio 2003 del doc. 6 dellinc. __________ del Ministero pubblico; e doc. 7 e 8 dellinc. SUVA);
- il 3 agosto 2002, riposizione cruenta ed osteosintesi tramite placca LC DCP larga dellomero destro con esplorazione del nervo radiale;
- il 3 agosto 2002, riposizione cruenta della lussazione del gomito destro ed osteosintesi dellulna prossimale destra;
- il 3 agosto 2002, riposizione chiusa della lussazione del ginocchio sinistro ed immobilizzazione tramite stecca jeans;
- il 14 agosto 2002, osteosintesi del trapezio, trapezoide, capitato, base del IV e V metacarpo a destra (durata: 4 ore);
- il 29 agosto 2002, plastica al legamento crociato anteriore sinistro;
- per le fratture seno maxillare sinistro e destro complesse (Le Fort II) e dellosso nasale veniva previsto un trattamento conservativo per la prima e una riposizione per la seconda (avvenuta il 14 agosto 2002, cfr. doc. 64 dellinc. SUVA) in relazione a tali lesioni cfr. peròinfrail considerando 3.3;
§ricovero presso la Clinica __________ di __________ dal 12 settembre 2002 al 9 novembre 2002 (cfr. doc. 25, 26 e 27 dellinc. SUVA);
§incapacità lavorativa al 100% dal 3 agosto 2002 al 27 aprile 2003 (cfr. doc. 69, 71 e 82 dellinc. SUVA; per i certificati medici durante questo lasso di tempo cfr. doc. 30, 37, 44, 68 dellinc. SUVA);
§un periodo di alcuni mesi di deambulazione con le stampelle e, per lunghe distanze, con la sedie a rotelle (cfr. doc. 26 dellinc. SUVA, dove si specifica, a pag. 1 e 2, che durante il soggiorno il signor __________ ha presentato un miglioramento essenziale, soprattutto al ginocchio sx, riscontrando una diminuzione dei dolori, un aumento del raggio e la possibilità di deambulare senza le stampelle);
§ripetute sedute di fisioterapia e ergoterapia durante il periodo di convalescenza a seguito del rilascio dalla clinica di __________ e fino al 27 aprile 2002 (cfr. ad es. doc. 68, 70, 85, 86 dellinc. SUVA); e
§deficit non più migliorabili in modo importante alla mano destra, e meglio chiusura incompleta della mano e deficit di flessione a livello metacarpale fra 20° e 45° (cfr. doc. 68, pag. 5 dellinc. SUVA).
1.4. Alla luce di tutte queste contingenze, questo giudice reputa unite le condizioni per ammettere lesistenza di lesioni gravi, e ciò in base alla degenza di oltre tre mesi, prima in ospedale e poi in clinica di riabilitazione, e al lungo periodo di inabilità lavorativa. Anche il fatto che il signor __________ si sia sottoposto a più operazioni, alcune delle quali piuttosto complesse (cfr. operazione del 14 agosto 2002 alla mano), comprova che egli abbia patito delle sofferenze di seria entità; tribolazioni, queste, che si sono protratte nel tempo e che hanno comportato per la vittima uninabilità lavorativa per quasi nove mesi quantunque egli volesse riprendere prima il lavoro, cfr. doc. 24, pag. 1 dellinc. SUVA , durature terapie e regolari controlli presso diversi medici specializzati anche dopo il rilascio dalla clinica di __________ (cfr. doc. 29, 30, 37, 38, 41, 61, 62, 66, 68, 88 e 108 di cui allincarto SUVA). La guarigione da tutte le lesioni, ancorché giudicata soddisfacente dai dottori che lavevano in cura, almeno per la mano e per il gomito, non sembra definitiva. Prova ne sia che, in occasione della visita medica circondariale del 23 aprile 2003, anche il dott. __________, a condizione dellabbandono dellimportante tabagismo (1 pacchetto al giorno) e di un esame ENMG di controllo del nervo ulnare destro, aveva prospettato la possibilità di nuovi interventi per chiarire lindicazione di unev. artrolisi a livello del gomito destro, del metacarpo ed ev. nuova stabilizzazione del capitato del polso destro (cfr. doc. 68, pag. 6 dellinc. SUVA). In ultima analisi, le restrizioni funzionali (impossibilità di chiudere completamente la mano e mobilità del polso) alla mano destra di cui è rimasto vittima il signor __________ e che appaiono definitive (cfr. doc. 68, pag. 5 dellinc. SUVA), sono state da lui mostrate al dibattimento e costatate dalle parti e dal giudice.
Il signor __________ è stato in seguito licenziato dal suo datore di lavoro ed ha percepito prestazioni dallassicurazione disoccupazione (cfr. doc. 103 dellinc. SUVA). A tale riguardo, in aula, egli ha aggiunto che, allinizio del mese di marzo del 2004, ha trovato unoccupazione e, da allora, lavora per una ditta di spedizionieri del Mendrisiotto.
1.5. Laccusato ha sostenuto che la vittima avrebbe intralciato una più celere e migliore guarigione, essendo dedito al tabagismo e non avendo dato seguito alle sollecitazioni dei dottori e dellassicurazione infortuni.
Tali argomentazioni non possono essere condivise per tre ordini di ragioni: innanzitutto, nel caso concreto, non vi sono riscontri (es. certificati medici, rendiconto clinico, ) tali da poter sostenere che il comportamento della vittima, fino al 28 aprile 2003 avesse ostacolato il recupero fisico a causa del suo tabagismo; secondariamente, almeno fino al 28 aprile 2003 (per quasi nove mesi), la vittima, un giovane di ventisei anni (la cui velocità di guarigione è notoriamente maggiore rispetto a quella di un persona in età più avanzata), ha collaborato con i sanitari in modo apprezzabile; in terzo luogo, lobbligo di abbandonare il tabacco è stato sostenuto solo dal dott. __________, il quale si esprimeva, il 23 aprile 2003, nelle vesti di medico di circondario per lassicurazione SUVA (cfr. doc. 68 dellinc. SUVA). Daltronde, si ribadisce che il signor __________ ha partecipato a numerose visite mediche (cfr.supra) e si è prodigato per migliorare il suo stato di salute (cfr. ad es. doc. 26, pag. 2 dellinc. SUVA, dove si evidenzia che il paziente si è impegnato con motivazione nel programma riabilitativo propostogli e la degenza non ha presentato particolarità degne di rilievo per quanto concerne la gestione clinica).
Non vi sono dunque motivi per attribuire alla vittima una responsabilità per la durata della sua inattività lavorativa o della degenza in clinica e in ospedale.
1.6. In conclusione, questo giudice ritiene le lesioni patite dalla vittima siccome lesioni gravi ai sensi dellart. 125 cpv. 2 CPS e le stesse sono da ricondurre allincidente di cui il signor ACCU 1 è stato protagonista colpevole per negligenza (cfr.infra, ad eccezione delle lesioni al volto).
2. Occorre ora stabilire se, nel caso in esame, è ravvisabile una negligenza perpetrata dal prevenuto durante la sua manovra di svolta a sinistra.
2.1. Lart. 125 cpv. 1 CPS punisce, a querela di parte, con la detenzione o con la multa chi per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute duna persona. Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito dufficio (cpv. 2).
a) Giusta l'art. 18 cpv. 3 CPS, commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole, secondo questa stessa disposizione, se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali. Un comportamento viola i doveri di prudenza quando l'autore, al momento dei fatti, avrebbe potuto, tenuto conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e ha contemporaneamente oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (cfr. DTF 127 IV 62, 64-65 consid. 2d;126 IV 13, 16-17 consid. 7a/bb;Trechsel, op. cit., ad art. 18 N 28a e 33). Per determinare quali sono i doveri imposti dalla prudenza, ci si può riferire alle disposizioni legali emanate a salvaguardia della sicurezza e per evitare gli incidenti. Nella fattispecie vanno considerate innanzitutto le norme sulla circolazione stradale (cfr. DTF inedita del 14 ottobre 2003 dellinc. 6S.297/2003, consid. 3.1;Trechsel, op. cit., ad art. 18 N 29).
b) Secondo l'art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia ad un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono.
D'altra parte, secondo il principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr, nella circolazione ogni utente della strada può premesso che ne abbia rispettato i canoni confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (cfr. art. 26 cpv. 2 LCStr;Trechsel, op. cit., ad art. 18 N 32). Secondo la giurisprudenza dellAlta Corte, ove, per decidere se un utente della strada abbia violato una norma della circolazione, occorre stabilire se egli avesse potuto aspettarsi un comportamento conforme alla legge di un altro utente della strada, non può essergli negato il diritto di invocare il principio dell'affidamento per il motivo che egli stesso non si è comportato conformemente alle norme della circolazione. Così, anche chi è tenuto a dare la precedenza può invocare il principio dell'affidamento quando chi gode del diritto di precedenza violi le norme della circolazione in modo imprevedibile per il debitore della precedenza (cfr. DTF inedita del 14 ottobre 2003 dellinc. 6S.297/2003, consid.3.2;Bussy, Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, ad art. 26 N 4.1).
aa) L'obbligo di badare ai veicoli che seguono deve essere inteso nel senso di "non metterli in pericolo", specie quando questi sono in fase di sorpasso (cfr. DTF 125 IV 83, 84 consid. 1a;Bussy, Rusconi, op. cit., ad art. 34 N 3.1 e 3.2). Il conducente di un veicolo che intende voltare a sinistra non ha soltanto l'obbligo di segnalare con l'apposito dispositivo la sua intenzione di effettuare il cambiamento di direzione ma è anche tenuto, in principio, a dare la precedenza all'altro veicolo che, sopraggiungendo da tergo, si prepari al sorpasso o abbia già iniziato la manovra di sorpasso per proseguire nella stessa direzione. In questa evenienza, egli deve arrestarsi, o, se del caso, rimanere fermo, per non intralciare la manovra di sorpasso dell'altro conducente che beneficia della precedenza (v.Bussy, Rusconi, op. cit., ad art. 35 N 2.24). Una corretta manovra di svolta presuppone losservanza di condizioni molto severe (cfr.BUSSY, RUSCONI, op. cit., ad art. 35 N 2.6), va valutata a dipendenza delle circostanze di luogo e di visibilità (cfr. DTF 125 IV 83, 84-85 consid. 1a; 100 IV 186, 188 consid. 2a; 91 IV 10, 12 consid. 4) e si articola in tal guisa:
In conclusione, laccusato si duole di una violazione degli art. 18 cpv. 3 e 125 CPS, nonché delle nozioni di diritto federale di causalità adeguata e di interruzione del nesso causale. Egli contesta la materialità dell'infrazione; afferma infatti di aver effettuato una regolare preselezione prima di svoltare a sinistra, esponendo per tempo il segnale di direzione e accertandosi che sia in senso contrario sia da tergo non giungessero altri veicoli. Asserisce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla vittima, la collisione è dovuta al fatto che il coprotagonista, in possesso solo del patentino, ha effettuato un'errata manovra di sorpasso, senza avvedersi delle evidenti intenzioni di svoltare a sinistra del prevenuto. Pertanto, non gli si potrebbe imputare una violazione dell'art. 34 cpv. 3 LCStr; anzi, la sua condotta era regolare anche in virtù del principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26 LCStr, secondo cui egli poteva attendersi un guida corretta da parte del motociclista il quale, per eseguire correttamente la manovra di sorpasso, avrebbe dovuto attendere che il prevenuto portasse a compimento la sua manovra di svolta a sinistra.
5.2. Nel caso in esame, ai fini della commisurazione della pena, giova considerare che laccusato è andato, il giorno successivo al sinistro, a visitare la vittima, che è incensurato e che ha destato al dibattimento una buona impressione. Egli ha pure collaborato con la pubblica sicurezza fin dallinizio e la sua reputazione personale e professionale (disegnatore attivo da anni prima presso uno studio di architettura a Mendrisio, poi presso uno a Lugano) non dà adito ad alcuna critica. Infine, si rileva che per laccusato si tratta del primo incidente, provocato per negligenza, da quando egli dispone della patente di guida. A suo sfavore depone invece il fatto di essersi reso colpevole di uninfrazione commessa per negligenza con gravi conseguenze per la il signor __________: egli non ha rispettato le precise prescrizioni dettate dalla LCStr in caso di manovra di svolta a sinistra, ed ha causato le molteplici lesioni riportate dalla vittima. Anche laver spostato la propria autovettura senza prima demarcare la posizione finale della stessa subito dopo lincidente, non gioca a favore dellimputato (cfr. art. 51 LCStr e 56 cpv. 1 ONC). Appare peraltro notorio lobbligo, in caso di incidente con conseguenti danni materiali o corporali, di mantenere intatto lo stato di fatto dei luoghi. Al dibattimento, il signor ACCU 1 (conducente dal 1981) ha sostenuto di aver spostato il suo veicolo per reazione, che era spaventato e di non comprendere perché si fosse comportato così. Pur riconoscendo la particolare situazione in cui egli si trovava e lo stato di spavento e shock cui era sottoposto il prevenuto nei frangenti immediatamente successivi al sinistro, lo spostamento della vettura, ancorché non intenzionale, non gli reca beneficio nella commisurazione della pena, avendo ciò complicato e reso difficoltoso la ricostruzione dei fatti (segnatamente tramite uneventuale perizia).
5.3. Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice ritiene adeguata la pena della multa a fr. 1'000.- (cfr. art. 125 CPS). La condanna al pagamento della multa sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (cfr. art. 49 cifra 4 CPS). Per il pagamento di tale ammenda, al condannato verrà assegnato un termine di tre mesi, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento entro il termine, la pena sarà commutata in arresto (cfr. art. 49 cifra 1 e 3 CPS).
6. La parte civile, al dibattimento, ha postulato il risarcimento del danno patito a seguito del danneggiamento della motocicletta. La stessa non ha tuttavia offerto alcun oggettivo riscontro per sostanziare la titolarità del credito insinuato (al momento dei fatti la motocicletta era del signor __________, __________) e lentità della sua pretesa. Pertanto, apparendo insufficienti i dati per giudicare tale pretesa, pare giustificato rinviare la parte civile, per ogni sua domanda, al competente foro civile (cfr. art. 267 cpv. 1 combinato con lart. 273 CPP).
Per tutti questi motivi,
visti gli art. 18 cpv. 3, 36, 48, 49, 63, 122, 125 cpv. 2 CPS; 26 cpv. 1, 34 cpv. 3, 35, 36 cpv. 3, 39 cpv. 1 e 2 LCStr; 1 cpv. 8 e 3 cpv. 1 ONC; 73 OSStr; 9 e segg., 267, 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti n. 1.1 e 4 e negativamente al quesito n. 5, ritenuti superati i quesiti n. 1.2, 1.3 e 3;
dichiaraACCU 1
autore colpevole di lesioni colpose gravi, reato previsto dallart. 125 cpv. 2 CPS,
per avere, per imprevidenza colpevole, a Chiasso il 2 agosto 2002, cagionato lesioni gravi al motociclista __________ allorquando, alla guida della sua vettura VW Golf targata __________, in fase di svolta a sinistra, omise di avvistare per tempo il motociclista __________ sopraggiungente da tergo con il motoveicolo Yamaha targato __________ il quale stava eseguendo la manovra di sorpasso, cagionando così la collisione fra i rispettivi veicoli.
E condanna ACCU 1,
1. alla multa di fr. 1'000.- (mille).
2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1000.- (mille), di cui fr. 300.- per spese del Ministero pubblico.
Ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS).
Assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 1 e 3 CPS).
Rinviala parte civile per tutte le sue pretese fatte valere in questa sede al competente foro civile.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice supplente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 750.00 tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 1000.00 totale