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10.2003.67

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-03-24 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       il 23 settembre 2002 a __________;

reato previsto                     dall'art. 126 cpv. 1 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. DAP __________/__________ di data __________ 2002 del Procuratore pubblico Marco Villa,__________, che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla multa di fr. 100.--.

2.  Per ogni pretesa la parte civile __________, __________ è rinviata al competente foro civile.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 dicembre 2002 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 24 marzo 2003, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico con scritto 14 febbraio 2003 ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato,

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'accusata, ritenuto di conseguenza che le pretese civili pari alla somma di fr. 832.-- vengano a cadere;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se __________ __________ è autrice colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulle pene proposte e sulle spese.

3.     Sulle pretese di parte civile, che chiede il risarcimento della somma di fr. 832.-.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   l'art. 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       __________ __________,

dal reato di vie di fatto, per i fatti compiuti a __________ il 23 settembre 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DAP __________/__________del __________ 2002;

rinviala parte civile al competente foro per le sue pretese.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

caricale spese allo Stato.

Intimazione a:

__________ __________, __________ __________, __________,

Procuratore pubblico Marco Villa, Via __________, __________,

__________, __________ __________, __________,

Avv. __________ __________, Piazza __________ __________, __________,

Avv. __________ __________ -__________, Piazza __________, __________,

Comando della Polizia cantonale, __________,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                La segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2003.67/KRM/bep

DAP 2998/2002

Bellinzona

24 marzo 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria, per giudicare

__________ __________,__________.__________.1921, fu __________ e fu __________, nata a __________ /__________, attinente di __________, domiciliata a __________, __________ __________, divorziata, pensionata

difesa da: Avv. __________ __________,__________,

prevenuta colpevole di         vie di fatto;

per avere, a __________ in data 23 settembre 2002, commesso vie di fatto contro __________ __________, colpendola al volto,

fatti avvenuti                       il 23 settembre 2002 a __________;

reato previsto                     dall'art. 126 cpv. 1 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. DAP __________/__________ di data __________ 2002 del Procuratore pubblico Marco Villa,__________, che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla multa di fr. 100.--.

2.  Per ogni pretesa la parte civile __________, __________ è rinviata al competente foro civile.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 dicembre 2002 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 24 marzo 2003, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico con scritto 14 febbraio 2003 ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato,

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'accusata, ritenuto di conseguenza che le pretese civili pari alla somma di fr. 832.-- vengano a cadere;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se __________ __________ è autrice colpevole di vie di fatto per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Sulle pene proposte e sulle spese.

3.     Sulle pretese di parte civile, che chiede il risarcimento della somma di fr. 832.-.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   l'art. 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       __________ __________,

dal reato di vie di fatto, per i fatti compiuti a __________ il 23 settembre 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DAP __________/__________del __________ 2002;

rinviala parte civile al competente foro per le sue pretese.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

caricale spese allo Stato.

Intimazione a:

__________ __________, __________ __________, __________,

Procuratore pubblico Marco Villa, Via __________, __________,

__________, __________ __________, __________,

Avv. __________ __________, Piazza __________ __________, __________,

Avv. __________ __________ -__________, Piazza __________, __________,

Comando della Polizia cantonale, __________,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                La segretaria: