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10.2003.648

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2004-02-17 · Italiano TI
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Incarto n.10.2003.648/bep

DA 3665/2003

Bellinzona

17 febbraio 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria, per giudicare

_________

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

per avere usato uno spray al pepe contro _________ e _________ _________, nebulizzandone il contenuto contro i loro visi, provocando loro le lesioni riportate dai certificati medici 10.09.2003 e 30.09.2003 agli atti, rilasciati dai dr. med. _________ _________ e _________ dell'Ospedale Regionale di _________;

minaccia,

per avere incusso spavento a _________ e _________ _____________,minacciandoli, brandendo una motosega, con le frasi"…vi sbusecco…"e"…vi taglio la testa…";

art. 63, 123 cifra 1, 180 CP, richiamato l'art. 41 cifra 1 CP;

fatti avvenuti                       a _________ il 19 settembre 2003;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA __________/________  di data _________ 2003 del  che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 novembre 2003 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 17 febbraio 2004, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo difensore, il Sost. Procuratore pubblico Andrea Maria Balerna e la parte lesa _________ e _________ _________ che si costituisce parte civile;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

il Sost. PP                         prospetta per lo spruzzo nei confronti del sig. _________ _________ il reato di vie di fatto nell'ipotesi che non venga accolto il reato di lesioni semplici;

sentiti                                il Sost. Procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, il quale chiede la conferma della pena proposta nel decreto di accusa;

la parte civile, la quale non chiede alcun indennizzo;

la parola al difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.     Se _________ _________ è autore colpevole di:

1.1.  lesioni semplici

1.2.  vie di fatto

1.3   minacce

per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.     Se egli ha agito per legittima difesa.

3.     Se si tratta per quanto concerne il reato di lesioni semplici di un caso poco grave.

4.     Sulla pena e sulle spese.

5.     Sulle pretese di parte civile;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                                                                    che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                                                             gli art. 33, 63, 123 cifra 1, 126, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                                                                 ai quesiti posti;

proscioglie_________ _________,

dalle imputazioni di lesioni semplici e di vie di fatto per i fatti compiuti a    Cureglia il 19 settembre 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa            n. DA _________/_________ del _________ 2003.

dichiara_________ _________

autore colpevole di minaccia, per i fatti compiuti a _________ il 19 settembre 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA _________ del __________________ _________ 2003.

condanna_________

1.  alla multa di fr. 300.--;

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un    anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

rinviala parte civile al competente foro civile per sue eventuali pretese;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, _________

Comando della Polizia cantonale, _________

Sezione esecuzione pene e misure, _________

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, _________

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

_________

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di

fr.300.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                      550.00       totale