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10.2003.473

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-08-05 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       il 29 marzo 2003 a __________;

reato previsto                      dall'art. 51 LTP;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data  __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini,__________, per cui fu proposta la condanna

1.  Alla multa di fr. 100.--.

2.  Al versamento alla parte civile TPL dell'importo di fr. 100.--, a titolo di risarcimento.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese di fr. 50.--.

vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 luglio 2003 dall'accusata;

considerato che           -     dai documenti ora agli atti risulta che la signora __________ ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 100.- di cui all'invito 17 giugno 2003 del Procuratore pubblico;

-     visto quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente contro la signora __________, come avrebbe fatto se la signora non avesse negligentemente omesso di comunicargli il citato pagamento;

pronuncia:1.Il DA __________/__________è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di __________ per i fatti del 29 marzo 2003 a __________.

2.Non si prelevano né tasse né spese.

3.Intimazione a:

__________, Via __________ __________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________,

__________ SA, Via __________, __________,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il DA __________/__________è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di __________ per i fatti del 29 marzo 2003 a __________.

E. 2 Non si prelevano né tasse né spese.

E. 3 Intimazione a: __________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________, __________ SA, Via __________, __________, Il presidente:                                                                            La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2003.473/KRM

DA 2418/2003

Bellinzona

5 agosto 2003

Decisione

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

__________ __________,__________.1985, di __________ e __________ n. __________, nata a __________ /__________, cittadina italiana, domiciliata a __________, Via __________, nubile,

siccome

ritenuta colpevole di             contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;

fatti avvenuti                       il 29 marzo 2003 a __________;

reato previsto                      dall'art. 51 LTP;

e meglio                             come al decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data  __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini,__________, per cui fu proposta la condanna

1.  Alla multa di fr. 100.--.

2.  Al versamento alla parte civile TPL dell'importo di fr. 100.--, a titolo di risarcimento.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese di fr. 50.--.

vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 29 luglio 2003 dall'accusata;

considerato che           -     dai documenti ora agli atti risulta che la signora __________ ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 100.- di cui all'invito 17 giugno 2003 del Procuratore pubblico;

-     visto quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente contro la signora __________, come avrebbe fatto se la signora non avesse negligentemente omesso di comunicargli il citato pagamento;

pronuncia:1.Il DA __________/__________è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di __________ per i fatti del 29 marzo 2003 a __________.

2.Non si prelevano né tasse né spese.

3.Intimazione a:

__________, Via __________ __________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________,

__________ SA, Via __________, __________,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.