Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2003.45
DAP 2905/2002
Bellinzona
25 marzo 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________ __________,di __________ e __________ nata __________, nato il __________ 1981 a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, celibe, militare a contratto temporaneo,
difeso da: avv. __________ __________,__________,
prevenuto colpevole di pornografia, per avere scaricato da siti internet e caricato su dischetti immagini (27 fotografie) e filmati (4 film) vertenti su atti sessuali tra persone e animali, che ha poi installato sul PC di __________ __________, su richiesta di questultimo, nei confronti del quale si procede separatamente;
fatti avvenuti a __________ nel periodo settembre/ottobre 2001;
reato previsto dallart. 197 cifra 3bis CPS;
indetto il dibattimento 25 marzo 2003, al quale erano presenti il signor __________ __________ ed il difensore, avv. __________ __________, mentre il Procuratore pubblico Arturo Garzoni con scritto 12 febbraio 2003 ha rinunciato a presenziare, postulando nel contempo la conferma del decreto daccusa
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale lassoluzione del suo patrocinato dalla accusa di pornografia ai sensi dellart. 197 cifra 3bis CPS, precisando che i fatti risalgono al periodo settembre / ottobre 2001, mentre la suddetta norma di legge è entrata in vigore il 1° aprile 2002. In via subordinata che la pena detentiva tramutata in multa di lieve entità tenendo conto che il suo patrocinato ha agito con la superficialità e la goliardia tipica dei giovani. Ricorda inoltre che il tutto è scaturito dalle insistenze dello zio e dalla personalità di questultimo. Precisa comunque che laccusa di aver scaricato i filmati non è basata su alcuna prova e che il suo cliente non è mai stato confrontato dagli inquirenti con le immagini in questione, che tra laltro non fanno nemmeno parte degli atti dellincarto relativo a questa procedura. Infine il difensore pone laccento sul fatto che una condanna ad una pena detentiva potrebbe seriamente compromettere la carriera di militare professionista avviata da __________;
sentito da ultimo l'accusato, il quale ribadisce di non aver avuto né la consapevolezza né lintenzione di infrangere la legge, ma di aver commesso semplicemente una leggerezza di gioventù, che spera non gli rovini la carriera professionale;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48, 49, 63, 197 cifra 3bis CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito n. 1;
proscioglie__________,di __________ e __________ nata __________, nato il __________ 1981 a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, celibe, militare a contratto temporaneo,
caricala tassa e le spese di giudizio allo Stato;
Intimazione a:
__________, Via __________, __________,
Procuratore pubblico Arturo Garzoni, __________, __________,
Avv. __________, Via __________, Bellinzona,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Ufficio dei Giudici dellistruzione e dellarresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 350.00 totale