opencaselaw.ch

10.2003.358

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-05-26 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

avvenuti                       dal 12 febbraio 2003 al 24 marzo 2003 a __________ e __________;

reato previsto                      dall'art. 51 LTP;

e meglio                             come al decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini,__________, per cui fu proposta la condanna

1. Alla multa di fr. 100.--.

2. Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 103.40, a titolo di risarcimento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 maggio 2003 dall'accusato;

considerato che                dai documenti ora agli atti risulta che il signor __________ ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 103.40, di cui all'invito 14 aprile 2003 del Procuratore pubblico;

visto quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente contro il signor __________

pronuncia:1.Il DA 1652/2003 è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di __________ __________ per i fatti avvenuti dal 12 febbraio 2003 al 24 marzo 2003 a __________ e __________

2.Non si prelevano né tasse né spese.

4.Intimazione a:

__________, Viale __________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________,

__________, __________ __________, __________,

Il presidente:                                                                La segretaria:

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Alla multa di fr. 100.--.

E. 2 Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 103.40, a titolo di risarcimento.

E. 3 Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 maggio 2003 dall'accusato;

considerato che                dai documenti ora agli atti risulta che il signor __________ ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 103.40, di cui all'invito 14 aprile 2003 del Procuratore pubblico;

visto quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente contro il signor __________

pronuncia:1.Il DA 1652/2003 è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di __________ __________ per i fatti avvenuti dal 12 febbraio 2003 al 24 marzo 2003 a __________ e __________

2.Non si prelevano né tasse né spese.

4.Intimazione a:

__________, Viale __________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________,

__________, __________ __________, __________,

Il presidente:                                                                La segretaria:

E. 4 Intimazione a: __________, Viale __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________, __________, __________ __________, __________, Il presidente:                                                                La segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2003.358/rol

DA 1652/2003

Bellinzona

26 maggio 2003

Decisione

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

__________ __________,__________.1983, di __________,  nato a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, __________ __________, celibe,

siccome

ritenuto colpevole di            contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;

fatti avvenuti                       dal 12 febbraio 2003 al 24 marzo 2003 a __________ e __________;

reato previsto                      dall'art. 51 LTP;

e meglio                             come al decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini,__________, per cui fu proposta la condanna

1. Alla multa di fr. 100.--.

2. Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 103.40, a titolo di risarcimento.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 20 maggio 2003 dall'accusato;

considerato che                dai documenti ora agli atti risulta che il signor __________ ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 103.40, di cui all'invito 14 aprile 2003 del Procuratore pubblico;

visto quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente contro il signor __________

pronuncia:1.Il DA 1652/2003 è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di __________ __________ per i fatti avvenuti dal 12 febbraio 2003 al 24 marzo 2003 a __________ e __________

2.Non si prelevano né tasse né spese.

4.Intimazione a:

__________, Viale __________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________,

__________, __________ __________, __________,

Il presidente:                                                                La segretaria: