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10.2003.291

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-05-13 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti                       il 29 novembre 2002 a __________;

reato previsto                      dall'art. 51 LTP;

e meglio                             come al decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data  __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini,__________, per cui fu proposta la condanna

1.  Alla multa di fr. 100.--.

2.  Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 100.--, a titolo di risarcimento.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 aprile 2003 dall'accusato;

considerato che           -     dai documenti ora agli atti risulta che il signor __________ ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 100.- di cui all'invito 13 febbraio 2003 del Procuratore pubblico;

-     visto quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente contro il signor __________;

pronuncia:1.Il DA __________/__________è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di Roberto __________ per i fatti del 29 novembre 2002 a __________.

2.Non si prelevano né tasse né spese.

3.Intimazione a:

__________, Via __________ __________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________, __________,

__________ SA, Via __________ __________, __________,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il DA __________/__________è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di Roberto __________ per i fatti del 29 novembre 2002 a __________.

E. 2 Non si prelevano né tasse né spese.

E. 3 Intimazione a: __________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________, __________, __________ SA, Via __________ __________, __________, Il presidente:                                                                            La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.10.2003.291/KRM

DA 1294/2003

Bellinzona

13 maggio 2003

Decisione

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare

__________ __________,__________.1973, di __________ __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, cittadino angolano, domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato,

siccome

ritenuto colpevole di            contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;

fatti avvenuti                       il 29 novembre 2002 a __________;

reato previsto                      dall'art. 51 LTP;

e meglio                             come al decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data  __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini,__________, per cui fu proposta la condanna

1.  Alla multa di fr. 100.--.

2.  Al versamento alla parte civile __________ dell'importo di fr. 100.--, a titolo di risarcimento.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 25 aprile 2003 dall'accusato;

considerato che           -     dai documenti ora agli atti risulta che il signor __________ ha versato alla parte civile, nel termine richiesto, l'importo di fr. 100.- di cui all'invito 13 febbraio 2003 del Procuratore pubblico;

-     visto quanto sopra il Ministero pubblico recede dal perseguire penalmente contro il signor __________;

pronuncia:1.Il DA __________/__________è annullato e non si fa luogo a procedimento penale nei confronti di Roberto __________ per i fatti del 29 novembre 2002 a __________.

2.Non si prelevano né tasse né spese.

3.Intimazione a:

__________, Via __________ __________, __________,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________, __________,

__________ SA, Via __________ __________, __________,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.