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10.2003.286

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-06-11 · Italiano TI
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Incarto n.10.2003.286/fc

DA 1113/2003

Bellinzona

11 giugno 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

__________ __________,__________.1955, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________ di __________, Via __________. __________, separato, pensionato

prevenuto colpevole di         furto d'uso,

per avere, a __________ il 31 marzo 2003 sottratto il veicolo __________ __________ con targhe __________ di proprietà di __________ per farne uso, venendo fino a __________;

infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per essere entrato in data 15 marzo 2003, dal valico ferroviario di __________, illegalmente in __________, siccome provvisto unicamente di una carta d'identità italiana no. __________ non valida come documento di espatrio, soggiornando a __________ fino al 31 marzo 2003;

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

per avere, dal 15 marzo 2003 al 1° aprile 2003, a __________, ed in altre località non precisate, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;;

reati previsti                       dagli art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, 23 cpv. 1 LDDS, 19a LS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Luca Maghetti,__________, che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2.  Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3. Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 aprile 2003 dalla parte civile, limitatamente alle sue pretese;

indetto                               il dibattimento 11 giugno 2003, al quale l'accusato è stato autorizzato, con ordinanza 9 maggio 2003, a non presenziare in applicazione dell'art. 229 CP, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa e la parte civile, benché regolarmente citata, non è comparsa;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, 23 cpv. 1 LDDS, 19a LS; 273 e segg. CPP,

rispondendo                       ai quesiti

1.  Se deve essere accolta la pretesa di parte civile che chiede il risarcimento difr. 650.-.

2.  Sulle spese.

rinviala parte civile al competente foro per le sue pretese.

caricale spese di questa procedura di fr. 50.- alla parte civile.

Intimazione a:

__________, Via __________ __________, __________ __________,

Procuratore pubblico Luca Maghetti, Via __________, __________,

__________, __________ __________, __________,

Comando della Polizia cantonale, __________,

Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________

La sentenza è definitiva.

Il presidente:                                                                La segretaria:

Distinta spese                    a carico di __________,

fr.                    50.00            spese giudiziarie

fr.                    50.00            totale