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10.2003.159

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-05-16 · Italiano TI
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Incarto n.10.2003.159/ROC/MAM

DA 505/2003

Bellinzona

16 maggio 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

__________ __________,__________.1972, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, celibe, commerciante

prevenuto colpevole didisobbedienza a decisioni dell'autorità

per avere,

a __________ dal 6 dicembre 2002 in poi, volontariamente omesso di ottemperare alla decisione del Municipio del Comune di __________, con il quale, con la comminatoria dell'art. 292 CPS, gli veniva fatto ordine, quale amministratore della ditta __________ __________ Sagl, l'immediata sospensione dell'attività intrapresa al mappale __________ adibito a Negozio "__________ __________ ";

reato previsto                     dall'art. 292 CP;

1.Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--.

3.La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

indetto                               il dibattimento in data 16 maggio 2003,

osservato                           che con suo scritto 17 aprile 2003, il Procuratore Pubblico, avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato               il qualeammette di avere consapevolmente e volontariamente lasciato aperto

il negozio malgrado la decisione negativa in tal senso del Municipio e questo a

fare tempo dal 6 dicembre 2002 sino al 7 gennaio 2003, sperando nella bontà

del ricorso da lui inoltrato al Consiglio di Stato e volto ad ottenere in breve

tempo la sospensione del’esecutività della risoluzione municipale;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1. È __________ __________ colpevole di

disobbedienza a decisioni dell'autorità

per avere,

a __________ dal 6 dicembre 2002 in poi, volontariamente omesso di ottemperare alla decisione del Municipio del Comune di __________, con la quale, con la comminatoria dell'art. 292 CPS, gli veniva fatto ordine, quale amministratore della ditta __________ Sagl, l'immediata sospensione dell'attività intrapresa al mappale __________ adibito a Negozio "__________ __________ ";

2.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

3.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.In caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale.

5.     In caso di risposta affermativa al quesito no. 1, se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale

misura.

preso atto                           che le parti sono state avvertite dallo scrivente Giudice del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP) e che nessuna parte ha chiesto entro il predetto termine la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          l'art. 292 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara____________________,__________.1972, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliato __________ __________, celibe,

colpevole di

disobbedienza a decisioni dell'autorità

per avere,

a __________ dal 6 dicembre 2002 in poi, volontariamente omesso di ottemperare alla decisione del Municipio del Comune di __________, con il quale, con la comminatoria dell'art. 292 CPS, gli veniva fatto ordine, quale amministratore della ditta __________ __________Sagl, l'immediata sospensione dell'attività intrapresa al mappale __________adibito a Negozio "____________________";

condanna                         __________ __________,di __________ e di __________ nata __________, nato a __________ il

__________ 1972, attinente di __________, domiciliato ad __________, commerciante, celibe,

1.Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

2.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

Intimazione a:

- __________ __________, __________,

- Procuratore pubblico Nicola Respini, Via __________ __________, __________,

- Comando della polizia cantonale, __________

- Ufficio dei Giudici dell’Istruzione e dell’arresto, __________

La sentenza è definitiva.

il Giudice:                                                                    il Segretario assessore:

Distinta spese                    a carico di __________

fr.100.00multa

fr.                       100.00       tassa di giustizia

fr.                       100.00       spese giudiziarie

fr.                          0.00       spese di inchiesta

fr.                          0.00       testi

fr.                      300.00       totale