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10.2002.77

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-05-21 · Italiano TI
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Incarto n.10.2002.77/AMM

DAP 443/2002

Bellinzona

21 maggio 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

__________ __________ __________,fu __________ e __________

n. __________, nato a __________ il __________ __________ __________, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________, coniugato, __________ __________ __________ __________

(difeso dall'avv. __________ __________,__________)

accusato di                        perturbamento del servizio ferroviario,

per avere, il __________ 1999, presso la stazione internazionale di __________, binario __________, manovrando il locomotore __________, nell'operazione di aggancio e conseguente distacco dell'ultimo vagone del treno __________ n. __________ ("cosiddetta manovra a spinta"), alla distanza di 65 metri da quest'ultimo, negligentemente utilizzato il manipolatore di manovra in senso contrario, provocando in tal modo l'accelerazione da 20 km/h a 25 km/h della velocità di marcia del locomotore, anziché l'inserimento dell'operazione di frenata (così come rilevato dal disco odocronografo), con la conseguente collisione dei due convogli e il ferimento di __________ passeggeri del predetto treno __________ e di __________ addetti al controllo doganale, posto con ciò in pericolo il normale traffico ferroviario e messo conseguentemente in grave pericolo la vita e l'integrità delle persone o la proprietà altrui,

reato previsto dall'art. 238 cpv. 2 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa DAP __________/__________ del __________ 2002 delProcuratore pubblico Arturo Garzoni, __________, che propone la condanna:

1.  Alla multa di fr. 700.–.

2.  Per eventuali pretese di risarcimento delle parti lese si rinvia al competente foro civile.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–.

4.  E' ordinato alle competenti autorità il dissequestro del disco odocronografo della locomotiva __________, previa crescita in giudicato del decreto d'accusa.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il __________ 2002;

indetto                               il dibattimento per il __________ 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell'imputato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se l'imputato è autore colpevole di perturbamento del servizio ferroviario, commesso nelle circostanze di cui sopra.

2.  In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1  se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;

2.2  Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

3.  Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 238 cpv. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

proscioglie____________________ __________

dall'accusa di perturbamento del servizio ferroviario per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________/__________del __________ 2002;

caricale spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

– __________ __________ __________, __________,

– avv. __________ __________, __________ __________ __________, __________,

– Procuratore pubblico Arturo Garzoni, __________,

– avv. __________ __________, __________,

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Ufficio del GIAR, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                     La segretaria: