Dispositiv
- alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
- al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200., e inoltre3. rinvia la parte civile, per le pretese di risarcimento, al competente foro giudiziario; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; Intimazione a: __________ __________, __________, avv. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________, __________ __________ __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, Berna Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice: La segretaria: Distinta di pagamento a carico di __________ __________: fr. 100. tassa di giustizia fr. 100. spese giudiziarie fr. 200.totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.10.2002.307/AMM
DAC 255/2000
Bellinzona
26 agosto 2003
Sentenza
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria per giudicare
__________ __________,fu __________ e di __________ n. __________, nato a __________ __________ il __________ __________ __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, __________ __________ __________, coniugato, __________
(difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di appropriazione indebita,
per essersi, a __________ nell'estate del 1997 (recte: estate 1996), al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato della vettura marca __________ __________ __________.__________ __________ di colore __________, targata TI __________, n. matricola __________.__________.__________, vettura che gli era stata affidata in leasing dalla società __________ SA, __________, vendendola al garage __________ di __________;
reato previsto dall'art. 138 n. 1 CP;
perseguito con decreto daccusa DAC __________/__________ del __________ __________ __________ delProcuratore pubblico Claudia Solcà, __________,che propone la condanna dell'imputato:
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. rinvia la parte civile, per le pretese di risarcimento, al competente foro giudiziario,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100. e delle spese giudiziarie di fr. 100.;
vista lopposizione al decreto daccusa interposta dall'accusato il 29 marzo 2000;
indetto il dibattimento 26 agosto 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore e __________ __________ per la parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale in sintesi rileva come l'accusato non aveva né l'intenzione né il pensiero di commettere un reato, che non può dunque considerarsi adempiuto neppure per dolo eventuale; sottolinea al riguardo la sincerità dell'interessato ("sapevo che l'auto non era mia"), l'evidenza del reato apparente (non era possibile che il reato non venisse scoperto), l'intenzione di continuare a pagare fino a quando è stato possibile, nel maggio 1999, e il fatto che la vendita non sia avvenuta "sottobosco" o a un privato, ma a un garage; il tutto induce a ritenere che l'accusato non avesse il minimo sentore o dubbio di agire illecitamente;
riconosce che a carico dell'imputato pesano 2 problemi: i precedenti per reati patrimoniali, dai quali è trascorso però un lungo periodo e sulle cui circostanze di condanna sorgono interrogativi (a parte il primo reato, non era mai stato neppure citato); e il fatto che si tratti di una persona laureata, tuttavia in settori scientifici che nulla hanno a che fare con la vita di tutti i giorni (trattasi in sostanza di un classico "topo di laboratorio");
rileva per finire l'assenza di una volontà di conseguire un indebito profitto, avendo sempre avuto l'intenzione di far fronte ai suoi debiti fin quando gli è stato materialmente possibile;
ne conclude per il proscioglimento o quanto meno, in subordine, perché la pena sia ridotta al minimo di legge, in considerazione del lungo tempo trascorso e del sincero pentimento, avendo egli risarcito nella misura del possibile;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se l'imputato è autore colpevole di appropriazione indebita, commessa nelle circostanze di cui sopra.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;
2.2 se l'eventuale pena deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova;
2.3 se possono essere riconosciute all'imputato le attenuanti del lungo tempo trascorso e del sincero pentimento per il risarcimento nella misura del possibile;
2.4 se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
3. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;
visti gli art. 41, 63 e 138 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara____________________autore colpevole di appropriazione indebita
per essersi, a __________ nell'estate del 1996, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato della vettura marca __________ __________ __________.__________ __________ di colore __________, targata TI __________, n. matricola __________.__________.__________, vettura che gli era stata affidata in leasing dalla società __________ SA, __________, vendendola al garage __________ di __________;
condanna __________ __________
1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.,
e inoltre3. rinvia la parte civile, per le pretese di risarcimento, al competente foro giudiziario;
ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
Intimazione a:
__________ __________, __________,
avv. __________ __________, __________,
Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________,
__________ __________ __________, __________,
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________ __________:
fr. 100. tassa di giustizia
fr. 100. spese giudiziarie
fr. 200.totale