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10.2002.307

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-08-26 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–, e inoltre3.  rinvia la parte civile, per le pretese di risarcimento, al competente foro giudiziario; ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP; Intimazione a: – __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________, – __________ __________ __________, __________, – Ministero pubblico della Confederazione, Berna – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona – Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, – Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. La sentenza è definitiva. Il giudice:                                                                                 La segretaria: Distinta di pagamento         a carico di __________ __________: fr.                       100.–         tassa di giustizia fr.                       100.–         spese giudiziarie fr.                      200.–totale
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Incarto n.10.2002.307/AMM

DAC 255/2000

Bellinzona

26 agosto 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria per giudicare

__________ __________,fu __________ e di __________ n. __________, nato a __________ __________ il __________ __________ __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, __________ __________ __________, coniugato, __________

(difeso dall'avv. __________ __________, __________)

accusato di                        appropriazione indebita,

per essersi, a __________ nell'estate del 1997 (recte: estate 1996), al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato della vettura marca __________ __________ __________.__________ __________ di colore __________, targata TI __________, n. matricola __________.__________.__________, vettura che gli era stata affidata in leasing dalla società __________ SA, __________, vendendola al garage __________ di __________;

reato previsto dall'art. 138 n. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ __________ __________ delProcuratore pubblico Claudia Solcà, __________,che propone la condanna dell'imputato:

1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2.  rinvia la parte civile, per le pretese di risarcimento, al competente foro giudiziario,

3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 29 marzo 2000;

indetto                               il dibattimento 26 agosto 2003, al quale sono comparsi l'accusato, il difensore e __________ __________ per la parte civile, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale – in sintesi – rileva come l'accusato non aveva né l'intenzione né il pensiero di commettere un reato, che non può dunque considerarsi adempiuto neppure per dolo eventuale; sottolinea al riguardo la sincerità dell'interessato ("sapevo che l'auto non era mia"), l'evidenza del reato apparente (non era possibile che il reato non venisse scoperto), l'intenzione di continuare a pagare fino a quando è stato possibile, nel maggio 1999, e il fatto che la vendita non sia avvenuta "sottobosco" o a un privato, ma a un garage; il tutto induce a ritenere che l'accusato non avesse il minimo sentore o dubbio di agire illecitamente;

riconosce che a carico dell'imputato pesano 2 problemi: i precedenti per reati patrimoniali, dai quali è trascorso però un lungo periodo e sulle cui circostanze di condanna sorgono interrogativi (a parte il primo reato, non era mai stato neppure citato); e il fatto che si tratti di una persona laureata, tuttavia in settori scientifici che nulla hanno a che fare con la vita di tutti i giorni (trattasi in sostanza di un classico "topo di laboratorio");

rileva per finire l'assenza di una volontà di conseguire un indebito profitto, avendo sempre avuto l'intenzione di far fronte ai suoi debiti fin quando gli è stato materialmente possibile;

ne conclude per il proscioglimento o quanto meno, in subordine, perché la pena sia ridotta al minimo di legge, in considerazione del lungo tempo trascorso e del sincero pentimento, avendo egli risarcito nella misura del possibile;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

1.  Se l'imputato è autore colpevole di appropriazione indebita, commessa nelle circostanze di cui sopra.

2.  In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1  se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;

2.2  se l'eventuale pena deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova;

2.3  se possono essere riconosciute all'imputato le attenuanti del lungo tempo trascorso e del sincero pentimento per il risarcimento nella misura del possibile;

2.4  se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

3.  Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza;

visti                                   gli art. 41, 63 e 138 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

dichiara____________________autore colpevole di appropriazione indebita

per essersi, a __________ nell'estate del 1996, al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, appropriato della vettura marca __________ __________ __________.__________ __________ di colore __________, targata TI __________, n. matricola __________.__________.__________, vettura che gli era stata affidata in leasing dalla società __________ SA, __________, vendendola al garage __________ di __________;

condanna                         __________ __________

1.  alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–,

e inoltre3.  rinvia la parte civile, per le pretese di risarcimento, al competente foro giudiziario;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

Intimazione a:

– __________ __________, __________,

– avv. __________ __________, __________,

– Procuratore pubblico Claudia Solcà, __________,

– __________ __________ __________, __________,

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna

– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta di pagamento         a carico di __________ __________:

fr.                       100.–         tassa di giustizia

fr.                       100.–         spese giudiziarie

fr.                      200.–totale