rendita AI | Invalidenversicherung
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) Nel caso in giudizio il ricorrente lamenta come il grado d’invalidità accertato sia frutto di una procedura viziata a causa dell’insufficiente valutazione dell’impatto invalidante della patologia di carattere neurologico-psichiatrico. Egli, inoltre, contesta come la decisione relativa al grado di invalidità sia stata emanata senza il previo espletamento della pratica relativa alle misure d’integrazione professionale.
b) L’art. 1 LAI prevede l’applicabilità delle disposizioni della LGA per quanto non in contrasto con le proprie. A mente dell’art. 28 cpv. 1 LAI, l’assicurato ha diritto al riconoscimento di una rendita intera quando risulta invalido almeno nella misura del 70%, una rendita di tre quarti viene assegnata nel caso di un’invalidità quantificabile fra il 60 e il 69%, la mezza rendita è riconosciuta nei casi d’invalidità nella misura fra il 50% e il 59%, mentre l’attribuzione di un quarto di rendita richiede un’invalidità minima del 40%. Le rendite per un grado di invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati domiciliati o dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA). Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno, totale o parziale, presumibilmente permanente o di lunga durata. Viene considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure di’integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione (art. 7 LPGA). Tenor l’art. 28 cpv. 2 LAI, l’art. 16 LPGA è applicabile per determinare l’invalidità dell’assicurato che esercita un’attività lucrativa. In base all’art. 16 LPGA, di regola, il grado di invalidità viene stabilito paragonando il reddito da lavoro che l’assicurato potrebbe conseguire, dopo l’insorgere dell’invalidità e dopo l’esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell’esercizio di un’attività da lui esigibile in condizioni equilibrate del mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido (cfr. DTF 128 V 30 cons. 1). L’invalidità, nell’ambito delle assicurazioni sociali è quindi un concetto di carattere economico- giuridico e non medico (cfr. DTF 110 V 275, cons. 4a; 109 V 23, cons. 2a; 105 V 207; 102 V 166). c) Con la 5a revisione AI, entrata in vigore il 1 gennaio 2008, sono stati introdotti nuovi strumenti atti a favorire la reintegrazione e il reinserimento socioprofessionale al fine di contenere la concessione di rendite, in sintonia con quanto previsto dall’art. 7 cpv. 1 LPGA che vincola l’accertamento dell’incapacità al guadagno alla previa messa in atto di misure d’integrazione
ragionevolmente esigibili. Gli strumenti creati con la 5a revisione AI tendono quindi a ottimizzare la rimanente capacità lavorativa dell’assicurato e a prevenire un deterioramento della stessa, fra l’altro con il rilevamento e l’intervento tempestivi nonché tramite i provvedimenti di reinserimento (art. 14a LAI). Il rilevamento tempestivo ha lo scopo di individuare il più rapidamente possibile gli assicurati che hanno smesso di lavorare a causa di una malattia o di un infortunio e rischiano di diventare invalidi. Una volta presentata la richiesta di prestazioni AI, invece, possono essere ordinati provvedimenti d’intervento tempestivo. Lo scopo di questi provvedimenti è di far sì che l’assicurato possa mantenere il posto di lavoro attuale o essere reintegrato in un altro. Un intervento rapido permette di evitare che lo stato di salute si deteriori. I provvedimenti d’intervento tempestivo previsti dovranno essere facilmente accessibili e poco costosi. Essi possono consistere in adeguamenti del posto di lavoro, corsi di formazione, collocamento, orientamento professionale di base, riabilitazione socio professionale e provvedimenti d’occupazione. Questi provvedimenti sono attuali dopo un colloquio di valutazione con l’assicurato e se del caso con il datore di lavoro o altri interessati (assicurazione contro la disoccupazione, aiuto sociale, assicuratore d’indennità giornaliera in caso di malattia, ecc.). Questa valutazione si conclude con l’elaborazione di un piano d’integrazione. La fase d’intervento tempestivo dura sei mesi a partire dalla presentazione della richiesta di prestazioni AI e si conclude con la notifica della decisione di principio, che stabilisce se sia necessario proseguire sulla via dell’integrazione o se invece vada esaminata la questione del diritto ad una rendita. Durante questo periodo sono versate indennità giornaliere. I provvedimenti d’intervento tempestivo non sono un diritto. I provvedimenti di reinserimento hanno lo scopo di preparare l’assicurato ai provvedimenti d’integrazione professionale e si rivolgono a persone che presentano un’incapacità lavorativa minima del 50% da almeno sei mesi e in particolare a persone con problemi psichici. Esistono due tipi di misure: le misure di riabilitazione socio professionale, che servono a raggiungere e a ripristinare l’idoneità all’integrazione e ad abituarsi ad un’attività sul libero mercato del lavoro e i provvedimenti d’occupazione, che hanno lo scopo di mantenere una
struttura nell’impostazione della giornata e preservare la capacità lavorativa residua. Per avere diritto a questi provvedimenti, l’assicurato deve poter garantire una presenza quotidiana di almeno due ore per quattro giorni la settimana. Il reinserimento delle persone invalide è favorito anche attraverso incentivi ai datori di lavoro, in particolare mediante un assegno per il periodo d’introduzione e un contributo al datore di lavoro. d) Nel caso in giudizio la pratica è stata condotta dall’Ufficio AI, durante l’arco di tutto il 2008, prettamente nell’ottica dell’accertamento del grado d’invalidità ai fini di rendita, senza esaminare in alcun modo l’opportunità di misure d’integrazione professionale malgrado dagli atti trasparisse come sussistessero in optima forma i presupposti formali e materiali. Infatti, dal momento dell’inoltro della richiesta di prestazioni AI il ricorrente risultava inabile al lavoro nelle proprie mansioni ordinarie in misura del 50%. Egli continuava però ad espletare mansioni in misura ridotta presso il precedente datore di lavoro che si era quindi dimostrato disponibile a cercare di integrare il dipendente malato nell’organico in base alla sua restante capacità lavorativa. Infatti, tramite lettera del 25 gennaio 2008, il comune, datore di lavoro dell’assicurato, ha comunicato all’Ufficio AI il salario effettivamente erogato al dipendente nonché le mansioni ridotte svolte dallo stesso in base alla restante capacità lavorativa. Come detto, esistevano quindi, in optima forma, premesse tali da imporre all’Ufficio AI, in ottemperanza alle disposizioni sull’integrazione professionale all’epoca appena entrate in vigore, di dar seguito alla pratica avente per oggetto le misure d’integrazione professionale, quale presupposto per poi poter accertare l’eventuale incapacità al guadagno così come previsto dall’art. 7 cpv. 1 LPGA. Omettendo tale intervento l’Ufficio AI ha quindi leso palesemente i principi procedurali vigenti che reggono l’accertamento dell’effetiva incapacità al guadagno, conducendo una procedura viziata che già per questo implica l’annullamento della decisione AI in giudizio.
E. 2 a) Sul danno alla salute è competente a pronunciarsi il medico (DTF 114 V 314 cons. 3c e 105 V 158 cons. 1). A questi spetta descrivere la menomazione fisica o psichica di cui l’assicurato è affetto e specificare quali impedimenti
funzionali ne derivino. Solitamente al medico si chiede un giudizio sintetico, in termini percentuali, sull’idoneità parziale o totale a compiere l’attività finora svolta. Se l’attività precedentemente svolta dall’assicurato non è più da questo esigibile, il medico è tenuto a dire di quali disfunzioni ed impedimenti fisici o psichici soffre il paziente (DTF 115 V 134 cons. 2, 114 V 314 cons. 3c). È a questo punto compito dell’amministrazione stabilire e valutare quali siano, alla luce dei dati medici raccolti, le reali possibilità di lavoro di cui l’assicurato dispone e poter così stabilire quale potrebbe ancora essere il reddito conseguibile da invalido (DTF 125 V 261 cons. 4). Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, tenga conto di tutti i mali di cui si lamenta l’assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell’esposizione delle correlazioni mediche o nell’apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell’esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 pag. 108, 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa, il TF ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui siano state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 178 cons. 4b e 122 V 161). Nell’ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all’amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all’istituto assicuratore. Per quanto riguarda l’imparzialità e l’attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 125 V 352 cons. 3a e 122 V 157). Le perizie affidate dagli organi dell’AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti che mettano in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa I 355/03). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente tra medico e paziente, nelle situazioni di dubbio, il curante attesterà in favore del proprio cliente (DTF 125 V 353 cons. 3b/cc e Pratique VSI 2001
p. 109). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l’intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. b) Nel proprio referto del 22 giugno 2007, indirizzato all’Ufficio AI, il medico curante del ricorrente ha, fra l’altro, indicato come il suo paziente avesse sviluppato una “depressione importante con una somatizzazione dei suoi problemi emotivi”. Nella perizia pluridisciplinare del SAM risulta come, in base agli accertamenti dello psichiatra incaricato, il ricorrente non fosse affetto da problemi emotivi e quindi non fossero riscontrabili fattori imputabili alla sua sfera psichica atti a ridurre la capacità lavorativa. Nell’opposizione del 18 marzo 2008 al decreto provvisorio emanato dall’Ufficio AI l’assicurato ha evidenziato l’incidenza dei suoi disturbi di carattere psichico e la palese contraddizione fra le conclusioni della perizia del SAM e il referto del suo medico curante. In tale contesto il ricorrente ha precisato come il medico curante avesse steso il proprio referto sulla base di una profonda conoscenza della sua persona e dopo aver discusso pure con il datore di lavoro mentre lo psichiatra del SAM si sarebbe espresso in seguito a un colloquio durato meno di 10 minuti. Di conseguenza, già in sede di decreto provvisorio, l’assicurato ha chiesto un approfondimento della problematica postulando ulteriori accertamenti e, in particolare, una nuova perizia psichiatrica. In data 18 marzo 2008 il medico curante del ricorrente ha inoltrato all’Ufficio AI un ulteriore referto contestando le valutazioni presentate nel decreto provvisorio in particolare relazione allo stato psichico del paziente che avrebbe sviluppato una depressione importante con conseguente ritiro emotivo e sociale, caratterizzato da lunghi periodi d’insonnia e da uno stato depressivo con apatia e basso rendimento. Pure la dottoressa Mangione, specialista in psichiatria e psicoterapia, nel proprio referto del 5 dicembre 2008, evidenzia dei rilevanti problemi psichici del paziente la cui personalità di base sarebbe caratterizzata da tratti schizoidi, dall’incapacità di adattarsi alle novità e, soprattutto, alla collaborazione con i colleghi, dall’umore
depresso, dall’isolamento sociale e da ansia libera e somatizzata. Nell’ottica della sua specializzazione la psichiatra giudica la capacità lavorativa del paziente quale stazionaria al 50%. Ai sensi dei rapporti medici palesemente contradditori nonché preso atto che alla perizia del SAM non si contrappone solo il referto del medico curante del ricorrente bensì pure quello di una specialista in psichiatria, ai sensi della prassi precedentemente citata non esistono i presupposti per riconoscere alla perizia del SAM valore assoluto e quindi per considerare i referti in contraddizione con la stessa semplicemente di parte e irrilevanti al fine del giudizio. Alla luce della situazione accertata, già in fase di opposizione, l’Ufficio AI avrebbe dovuto approfondire la problematica dei problemi psichici documentati dal ricorrente. Omettendo detto esame non è quindi stata chiarita, tenendo conto di tutti i fattori invalidanti, l’effettiva incapacità lavorativa dell’assicurato. Di conseguenza, anche per tale motivo, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’istanza convenuta affinché proceda a sottoporre il ricorrente a un’accurata perizia neurologico- psichiatrica.
E. 3 L’istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, versa a … fr. 3’350.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S 09 4 3a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni SENTENZA del 4 giugno 2009 nella vertenza di diritto amministrativo concernente prestazioni assicurative AI 1. …, nato nel 1949, dopo aver assolto l’apprendistato ha svolto per ca. 20 anni l’attività di meccanico presso le officine delle ... Dal maggio 1986 è entrato alle dipendenze del Comune di … quale operaio. A causa dei danni alla salute, a decorrere dal giugno 2006, è subentrata un’incapacità lavorativa il cui grado risulta alternato sulla base dei singoli periodi attestati. In data 29 maggio 2007 l’interessato ha presentato all’Assicurazione federale per l’invalidità (AI) formale richiesta di prestazioni motivando il danno alla salute quale sindrome cervicale degenerativa insorta a decorrere dal 6 giugno 2006. Tramite referto del 22 giugno 2007 il dott. …, medico curante di …, ha esposto all’Ufficio AI una diagnosi di sindromi cervico brachiale impaziente con restringimento del canale vertebrale e foramine strette bilaterale al passaggio C5/C6 e C6/C7, lombo-vertebrale grave recidivante degenerativa nonché del tunnel carpale grave sintomatica, d’irritazione del nervo ulnare nel canale ulnare al gomito destro con disturbi importanti e di sviluppo depressivo. In data 24 settembre 2007 il paziente è stato sottoposto ad esame interdisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico di … (SAM) che, il 13 dicembre 2007, ha presentato all’Ufficio AI del Cantone dei Grigioni (in seguito: Ufficio AI) la propria perizia pluridisciplinare.
Il 14 febbraio 2008 l’Ufficio AI ha notificato a … un decreto provvisorio ai sensi del quale non risultava sussistere alcun grado di invalidità a causa della totale carenza di una perdita di guadagno. Tramite opposizione del 18 marzo 2008 l’assicurato ha contestato il decreto provvisorio chiedendo, in sostanza, un riesame della pratica sulla base di una nuova ed ulteriore perizia sul suo stato di salute. Tramite decisione del 19 dicembre 2008 l’Ufficio AI ha fissato il grado di invalidità di … nello 0% accertando la totale inesistenza di una perdita di guadagno. Dalla perizia medica pluridisciplinare del SAM sarebbe risultato come l’attività al momento svolta dall’assicurato nelle mansioni di custode e usciere comunale sarebbe stata medio-leggera e avrebbe quindi tenuto in considerazione le limitazioni fisiche accertate dai medici. Tale attività avrebbe potuto essere svolta in forma completa evitando così una perdita di guadagno. I referti di parte presentati dall’interessato non sarebbero atti ad inficiare le conclusioni della perizia del SAM che, appunto, avrebbe riscontrato un’abilità lavorativa in misura del 75% nell’attività primariamente svolta di operaio comunale con mansioni classiche e in altre attività professionali particolarmente pesanti e un’abilità lavorativa in misura del 100%, cioè in forma completa, nelle mansioni espletate recentemente quale custode e sostituto usciere comunale. 2. Con tempestivo ricorso del 7 gennaio 2009 … ha impugnato la decisione dell’Ufficio AI postulandone l’annullamento e quindi chiedendo il rinvio degli atti all’autorità convenuta al fine di ulteriori valutazioni e di nuova decisione sulla base di una perizia neurologico-psichiatrica. La motivazione dell’Ufficio AI sarebbe basata su dei presupposti errati dovuti al palese malinteso in relazione alle mansioni espletate dall’assicurato presso il Comune di ... In effetti, come confermato dal comune interpellato, non esisterebbe la professione specifica di custode comunale. Tale attività sarebbe una mansione fra le tante dell’operaio comunale e implicherebbe un’occupazione variabile dal 30 al 40% del tempo di lavoro. Secondo il ricorrente, l’Ufficio AI, onde motivare la totale carenza d’invalidità, si sarebbe basato su una professione inesistente invece di procedere al confronto fra la professione effettivamente esercitata dalla persona assicurata prima
dell’insorgere della malattia con un’altra professione esigibile e compatibile con gli impedimenti invalidanti. Inoltre, la decisione impugnata ometterebbe di vagliare e quindi di tenere in considerazione la componente psichiatrica della patologia invalidante, malgrado detta problematica fosse stata ripetutamente sollevata sia nel contesto degli accertamenti preliminari che in fase di opposizione. In tali frangenti sarebbero pure stati presentati dei particolari referti medici a sostegno dei problemi psichici dell’assicurato. Malgrado ciò, senza ulteriori accertamenti, la decisione impugnata si sarebbe limitata ad un semplice rinvio alla perizia del SAM dove risulterebbe indicata l’assenza di problemi emotivi sia passati che attuali. In sostanza, l’Ufficio AI sarebbe stato confrontato con due opinioni mediche diametralmente divergenti per cui, a maggior ragione visto il referto steso il 5 dicembre 2008 dalla dottoressa …, detto ufficio avrebbe dovuto approfondire la problematica, al limite commissionando una perizia psichiatrica particolare. 3. Nella propria presa di posizione del 28 gennaio 2009 l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso rinviando, in sostanza, agli argomenti presentati a sostegno della propria decisione del 19 dicembre 2008. L’ufficio convenuto ribadisce il carattere probatorio prioritario della perizia medica del SAM che non risulterebbe inficiato dalle perizie di parte presentate dall’assicurato. In tale contesto non sarebbero emersi sotto l’aspetto psichiatrico impedimenti atti a incidere sull’abilità lavorativa dell’interessato. A maggior ragione non sarebbe contestabile la capacità lavorativa del 75% nelle mansioni finora svolte come operaio comunale. L’Ufficio AI, quindi, avrebbe espletato la pratica correttamente accertando in modo esaustivo la capacità lavorativa del ricorrente, per cui, a giusta ragione, la perizia neurologica-psichiatrica postulata non sarebbe stata e non sarebbe tuttora necessaria. Nell’ottica dell’effettiva perdita di guadagno il ricorrente, espletando solo attività parziale quale operaio comunale con mansioni leggere e medio- pesanti presso lo stesso datore di lavoro, non adempirebbe al proprio dovere di contenimento del danno in quanto non valorizzerebbe pienamente la propria restante capacità lavorativa. Di conseguenza, il reddito così conseguito non sarebbe idoneo al fine di accertare l’effettiva perdita di
guadagno. Detta valutazione s’imporrebbe invece sulla base di un reddito ipotetico conseguibile applicando le tabelle della RSS. In base a tale metodo di accertamento risulterebbe per il 2008 un reddito ipotetico conseguibile di fr. 54'348.45 che, confrontato con il reddito di fr. 79’378.--conseguibile se non fosse sopravvenuto l’effetto invalidante dovuto a malattia, giustificherebbe un grado d’invalidità del 32%. Detto grado d’invalidità non sarebbe sufficiente per giustificare l’erogazione di una rendita. Sussisterebbe però il diritto alle misure d’integrazione professionale e quindi l’assicurato potrebbe, in ogni momento, chiedere le stesse presso l’Ufficio AI competente. 4. Nella propria replica del 17 febbraio 2009 il ricorrente, riconfermando il petito ricorsuale, ribadisce, in sostanza, gli argomenti addotti nel primo scritto evidenziando però come la perizia medica del SAM si sia occupata insufficientemente dei problemi di carattere psichico avendo omesso di verificare la correttezza e la portata delle perizie agli atti, in particolar modo dei referti del dott. … del 3 gennaio e del 22 giugno 2007 dove risultavano chiaramente evidenziati uno sviluppo depressivo e una depressione importante con somatizzazione dei problemi emotivi. Il ricorrente rileva infine come, essendo stato riconosciuto un grado d’invalidità superiore al 20% e quindi rendendosi opportune le misure d’integrazione professionale, l’Ufficio AI, omettendo di anteporre tale procedura all’emanazione della decisione di rendita, avrebbe chiaramente leso i disposti procedurali che reggono la pratica d’accertamento del grado d’invalidità. L’Ufficio AI, da parte sua, ha rinunciato a duplicare. Considerando in diritto:
1. a) Nel caso in giudizio il ricorrente lamenta come il grado d’invalidità accertato sia frutto di una procedura viziata a causa dell’insufficiente valutazione dell’impatto invalidante della patologia di carattere neurologico-psichiatrico. Egli, inoltre, contesta come la decisione relativa al grado di invalidità sia stata emanata senza il previo espletamento della pratica relativa alle misure d’integrazione professionale.
b) L’art. 1 LAI prevede l’applicabilità delle disposizioni della LGA per quanto non in contrasto con le proprie. A mente dell’art. 28 cpv. 1 LAI, l’assicurato ha diritto al riconoscimento di una rendita intera quando risulta invalido almeno nella misura del 70%, una rendita di tre quarti viene assegnata nel caso di un’invalidità quantificabile fra il 60 e il 69%, la mezza rendita è riconosciuta nei casi d’invalidità nella misura fra il 50% e il 59%, mentre l’attribuzione di un quarto di rendita richiede un’invalidità minima del 40%. Le rendite per un grado di invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati domiciliati o dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA). Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno, totale o parziale, presumibilmente permanente o di lunga durata. Viene considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, provocata da un danno alla salute fisica o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure di’integrazione esigibili, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione (art. 7 LPGA). Tenor l’art. 28 cpv. 2 LAI, l’art. 16 LPGA è applicabile per determinare l’invalidità dell’assicurato che esercita un’attività lucrativa. In base all’art. 16 LPGA, di regola, il grado di invalidità viene stabilito paragonando il reddito da lavoro che l’assicurato potrebbe conseguire, dopo l’insorgere dell’invalidità e dopo l’esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell’esercizio di un’attività da lui esigibile in condizioni equilibrate del mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido (cfr. DTF 128 V 30 cons. 1). L’invalidità, nell’ambito delle assicurazioni sociali è quindi un concetto di carattere economico- giuridico e non medico (cfr. DTF 110 V 275, cons. 4a; 109 V 23, cons. 2a; 105 V 207; 102 V 166). c) Con la 5a revisione AI, entrata in vigore il 1 gennaio 2008, sono stati introdotti nuovi strumenti atti a favorire la reintegrazione e il reinserimento socioprofessionale al fine di contenere la concessione di rendite, in sintonia con quanto previsto dall’art. 7 cpv. 1 LPGA che vincola l’accertamento dell’incapacità al guadagno alla previa messa in atto di misure d’integrazione
ragionevolmente esigibili. Gli strumenti creati con la 5a revisione AI tendono quindi a ottimizzare la rimanente capacità lavorativa dell’assicurato e a prevenire un deterioramento della stessa, fra l’altro con il rilevamento e l’intervento tempestivi nonché tramite i provvedimenti di reinserimento (art. 14a LAI). Il rilevamento tempestivo ha lo scopo di individuare il più rapidamente possibile gli assicurati che hanno smesso di lavorare a causa di una malattia o di un infortunio e rischiano di diventare invalidi. Una volta presentata la richiesta di prestazioni AI, invece, possono essere ordinati provvedimenti d’intervento tempestivo. Lo scopo di questi provvedimenti è di far sì che l’assicurato possa mantenere il posto di lavoro attuale o essere reintegrato in un altro. Un intervento rapido permette di evitare che lo stato di salute si deteriori. I provvedimenti d’intervento tempestivo previsti dovranno essere facilmente accessibili e poco costosi. Essi possono consistere in adeguamenti del posto di lavoro, corsi di formazione, collocamento, orientamento professionale di base, riabilitazione socio professionale e provvedimenti d’occupazione. Questi provvedimenti sono attuali dopo un colloquio di valutazione con l’assicurato e se del caso con il datore di lavoro o altri interessati (assicurazione contro la disoccupazione, aiuto sociale, assicuratore d’indennità giornaliera in caso di malattia, ecc.). Questa valutazione si conclude con l’elaborazione di un piano d’integrazione. La fase d’intervento tempestivo dura sei mesi a partire dalla presentazione della richiesta di prestazioni AI e si conclude con la notifica della decisione di principio, che stabilisce se sia necessario proseguire sulla via dell’integrazione o se invece vada esaminata la questione del diritto ad una rendita. Durante questo periodo sono versate indennità giornaliere. I provvedimenti d’intervento tempestivo non sono un diritto. I provvedimenti di reinserimento hanno lo scopo di preparare l’assicurato ai provvedimenti d’integrazione professionale e si rivolgono a persone che presentano un’incapacità lavorativa minima del 50% da almeno sei mesi e in particolare a persone con problemi psichici. Esistono due tipi di misure: le misure di riabilitazione socio professionale, che servono a raggiungere e a ripristinare l’idoneità all’integrazione e ad abituarsi ad un’attività sul libero mercato del lavoro e i provvedimenti d’occupazione, che hanno lo scopo di mantenere una
struttura nell’impostazione della giornata e preservare la capacità lavorativa residua. Per avere diritto a questi provvedimenti, l’assicurato deve poter garantire una presenza quotidiana di almeno due ore per quattro giorni la settimana. Il reinserimento delle persone invalide è favorito anche attraverso incentivi ai datori di lavoro, in particolare mediante un assegno per il periodo d’introduzione e un contributo al datore di lavoro. d) Nel caso in giudizio la pratica è stata condotta dall’Ufficio AI, durante l’arco di tutto il 2008, prettamente nell’ottica dell’accertamento del grado d’invalidità ai fini di rendita, senza esaminare in alcun modo l’opportunità di misure d’integrazione professionale malgrado dagli atti trasparisse come sussistessero in optima forma i presupposti formali e materiali. Infatti, dal momento dell’inoltro della richiesta di prestazioni AI il ricorrente risultava inabile al lavoro nelle proprie mansioni ordinarie in misura del 50%. Egli continuava però ad espletare mansioni in misura ridotta presso il precedente datore di lavoro che si era quindi dimostrato disponibile a cercare di integrare il dipendente malato nell’organico in base alla sua restante capacità lavorativa. Infatti, tramite lettera del 25 gennaio 2008, il comune, datore di lavoro dell’assicurato, ha comunicato all’Ufficio AI il salario effettivamente erogato al dipendente nonché le mansioni ridotte svolte dallo stesso in base alla restante capacità lavorativa. Come detto, esistevano quindi, in optima forma, premesse tali da imporre all’Ufficio AI, in ottemperanza alle disposizioni sull’integrazione professionale all’epoca appena entrate in vigore, di dar seguito alla pratica avente per oggetto le misure d’integrazione professionale, quale presupposto per poi poter accertare l’eventuale incapacità al guadagno così come previsto dall’art. 7 cpv. 1 LPGA. Omettendo tale intervento l’Ufficio AI ha quindi leso palesemente i principi procedurali vigenti che reggono l’accertamento dell’effetiva incapacità al guadagno, conducendo una procedura viziata che già per questo implica l’annullamento della decisione AI in giudizio.
2. a) Sul danno alla salute è competente a pronunciarsi il medico (DTF 114 V 314 cons. 3c e 105 V 158 cons. 1). A questi spetta descrivere la menomazione fisica o psichica di cui l’assicurato è affetto e specificare quali impedimenti
funzionali ne derivino. Solitamente al medico si chiede un giudizio sintetico, in termini percentuali, sull’idoneità parziale o totale a compiere l’attività finora svolta. Se l’attività precedentemente svolta dall’assicurato non è più da questo esigibile, il medico è tenuto a dire di quali disfunzioni ed impedimenti fisici o psichici soffre il paziente (DTF 115 V 134 cons. 2, 114 V 314 cons. 3c). È a questo punto compito dell’amministrazione stabilire e valutare quali siano, alla luce dei dati medici raccolti, le reali possibilità di lavoro di cui l’assicurato dispone e poter così stabilire quale potrebbe ancora essere il reddito conseguibile da invalido (DTF 125 V 261 cons. 4). Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, tenga conto di tutti i mali di cui si lamenta l’assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell’esposizione delle correlazioni mediche o nell’apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell’esperto devono inoltre essere motivate (DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 pag. 108, 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa, il TF ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui siano state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 178 cons. 4b e 122 V 161). Nell’ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all’amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all’istituto assicuratore. Per quanto riguarda l’imparzialità e l’attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 125 V 352 cons. 3a e 122 V 157). Le perizie affidate dagli organi dell’AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti che mettano in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa I 355/03). Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente tra medico e paziente, nelle situazioni di dubbio, il curante attesterà in favore del proprio cliente (DTF 125 V 353 cons. 3b/cc e Pratique VSI 2001
p. 109). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l’intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. b) Nel proprio referto del 22 giugno 2007, indirizzato all’Ufficio AI, il medico curante del ricorrente ha, fra l’altro, indicato come il suo paziente avesse sviluppato una “depressione importante con una somatizzazione dei suoi problemi emotivi”. Nella perizia pluridisciplinare del SAM risulta come, in base agli accertamenti dello psichiatra incaricato, il ricorrente non fosse affetto da problemi emotivi e quindi non fossero riscontrabili fattori imputabili alla sua sfera psichica atti a ridurre la capacità lavorativa. Nell’opposizione del 18 marzo 2008 al decreto provvisorio emanato dall’Ufficio AI l’assicurato ha evidenziato l’incidenza dei suoi disturbi di carattere psichico e la palese contraddizione fra le conclusioni della perizia del SAM e il referto del suo medico curante. In tale contesto il ricorrente ha precisato come il medico curante avesse steso il proprio referto sulla base di una profonda conoscenza della sua persona e dopo aver discusso pure con il datore di lavoro mentre lo psichiatra del SAM si sarebbe espresso in seguito a un colloquio durato meno di 10 minuti. Di conseguenza, già in sede di decreto provvisorio, l’assicurato ha chiesto un approfondimento della problematica postulando ulteriori accertamenti e, in particolare, una nuova perizia psichiatrica. In data 18 marzo 2008 il medico curante del ricorrente ha inoltrato all’Ufficio AI un ulteriore referto contestando le valutazioni presentate nel decreto provvisorio in particolare relazione allo stato psichico del paziente che avrebbe sviluppato una depressione importante con conseguente ritiro emotivo e sociale, caratterizzato da lunghi periodi d’insonnia e da uno stato depressivo con apatia e basso rendimento. Pure la dottoressa Mangione, specialista in psichiatria e psicoterapia, nel proprio referto del 5 dicembre 2008, evidenzia dei rilevanti problemi psichici del paziente la cui personalità di base sarebbe caratterizzata da tratti schizoidi, dall’incapacità di adattarsi alle novità e, soprattutto, alla collaborazione con i colleghi, dall’umore
depresso, dall’isolamento sociale e da ansia libera e somatizzata. Nell’ottica della sua specializzazione la psichiatra giudica la capacità lavorativa del paziente quale stazionaria al 50%. Ai sensi dei rapporti medici palesemente contradditori nonché preso atto che alla perizia del SAM non si contrappone solo il referto del medico curante del ricorrente bensì pure quello di una specialista in psichiatria, ai sensi della prassi precedentemente citata non esistono i presupposti per riconoscere alla perizia del SAM valore assoluto e quindi per considerare i referti in contraddizione con la stessa semplicemente di parte e irrilevanti al fine del giudizio. Alla luce della situazione accertata, già in fase di opposizione, l’Ufficio AI avrebbe dovuto approfondire la problematica dei problemi psichici documentati dal ricorrente. Omettendo detto esame non è quindi stata chiarita, tenendo conto di tutti i fattori invalidanti, l’effettiva incapacità lavorativa dell’assicurato. Di conseguenza, anche per tale motivo, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all’istanza convenuta affinché proceda a sottoporre il ricorrente a un’accurata perizia neurologico- psichiatrica. 3. Il ricorso viene quindi accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’istanza convenuta affinché proceda dapprima a mettere in atto le misure d’integrazione professionale e quindi ad emanare la propria decisione dopo aver chiarito, tramite perizia particolare, l’incidenza invalidante dei problemi di carattere neurologico-psichiatrico dell’assicurato. In deroga all’art. 61 lett. a LPGA, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata tra fr. 200.-- e fr. 1’000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Per questo all’ufficio convenuto vengono accollati fr. 700.-- di spese, mentre il ricorrente che vince la causa e che si è avvalso della collaborazione di un rappresentante legale ha diritto alla rifusione delle ripetibili, limitatamente alle prestazioni erogate in sede di Tribunale amministrativo (art. 61 lett. g LPGA).
Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono ritornati all’Ufficio AI affinché, dopo aver messo in atto le misure d’integrazione professionale ed aver esperito gli accertamenti previsti dalla presente sentenza, emani una nuova decisione. 2. Vengono prelevati dei costi di fr. 700.--, il cui importo sarà versato dall’Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. L’istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni, Ufficio AI, versa a … fr. 3’350.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.