sospensione dal diritto all'indennità | Arbeitslosenversicherung
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Oggetto di litigio costituisce la sospensione dal diritto all'indennità giornaliera per 23 giorni. Questo competente Tribunale decide in composizione di giudice unico giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), siccome il valore litigioso non supera i CHF 5'000.00 (CHF 4'497.00 [guadagno assicurato] x 0.7 [70 % del guadagno assicurato] : 21.7 [giorni] x 23 [giorni] = CHF 3'336.50 [cfr. doc. 1 convenuto]).
E. 2 Da esaminare è se il convenuto non è giustamente entrato nel merito dell'opposizione del qui ricorrente. 3.1. Giusta l'art. 52 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI; RS 837.0) le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. Giusta l'art. 10 dell'Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA; RS 830.11) l’opposizione contro decisioni impugnabili per opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA in merito a prestazioni ai sensi della LADI va inoltrata per iscritto (cpv. 2), deve contenere una conclusione e una motivazione (cpv. 1) e deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore (cpv. 4). 3.2. Nonostante l'esplicito invito da parte del convenuto, in risposta all'e-mail del ricorrente del 5 agosto 2020, di voler inoltrare un'opposizione formalmente corretta contro la decisione 29 luglio 2020 di sospensione dal diritto all'indennità giornaliera per 23 giorni, il qui ricorrente ha omesso di
- 5 - presentare al convenuto un'opposizione soddisfacente i requisiti formali sopra descritti. Da un lato, l'e-mail del 5 agosto 2020 del ricorrente, in cui egli espone al convenuto le proprie giustificazioni sulla non partecipazione al programma d'inserimento, può essere interpretato come un'opposizione alla sospensione dal diritto a indennità giornaliera. Dall'altro tuttavia, si tratta di un'e-mail non firmata che non rispetta le imperative disposizioni formali sull'opposizione, a cui non si può derogare soltanto perché l'opponente è un profano. Di conseguenza, in assenza di una valida opposizione la decisione del convento di non entrata nel merito è sostenibile. A ciò nulla cambia il fatto che nella lettera del 2 settembre 2020 il convenuto abbia indicato che, in caso di rinuncia a un'opposizione, esso avrebbe deciso in base ai documenti presenti o non sarebbe entrato nel merito dello scritto del ricorrente. Una decisione (materiale) in base ai documenti agli atti non poteva essere presa senza una valida opposizione. Benché egli sia stato debitamente avvisato su questo fatto, ha omesso di inoltrare un'opposizione formalmente valida. 3.3. Nel presente ricorso il ricorrente ammette di non aver informato l'Ufficio giuridico, ma sottolinea di essere stato in buona fede non giustificando la sua mancata partecipazione al programma d'inserimento. Infatti, già prima di apprendere di detto programma in data 9 luglio 2020, egli avrebbe avuto l'intenzione di iniziare il rapporto lavorativo con C._____, essendo entrato in contatto con la direttrice il 6 luglio 2020. Egli avrebbe firmato il contratto in data 9 luglio 2020 e informato il responsabile dell'URC in merito. Il ricorrente ribadisce inoltre di non avere preso visione dell'e-mail di risposta del responsabile dell'URC, poiché lavorando a pieno regime in albergo non avrebbe avuto modo di leggere la posta elettronica per alcuni giorni e perciò non avrebbe comunicato al Servizio giuridico il motivo della mancata partecipazione al programma occupazionale. Fino al 9 luglio 2020 egli sarebbe stato disoccupato ma avrebbe sempre effettuato le ricerche di lavoro.
- 6 - Queste argomentazioni del ricorso non concernono l'omissione d'inoltro di una corretta opposizione, bensì la questione materiale. Non è quindi dato entrare nel merito delle allegazioni ricorsuali. In assenza di una formale opposizione, la decisione impugnata del 29 settembre 2020 del convenuto di non entrata nel merito è pertanto legittima. Il ricorso, per quanto può essere definito tale, va dunque respinto.
E. 4 [Comunicazioni] L'interposto ricorso al Tribunale federale era inamissibile (8C_186/2021).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS GRAUBÜNDEN DRETGIRA ADMINISTRATIVA DAL CHANTUN GRISCHUN TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL CANTONE DEI GRIGIONI S 20 114 2a Camera in qualità di Tribunale delle assicurazioni Giudice unico Racioppi Attuario Paganini SENTENZA del 14 gennaio 2021 nella vertenza di diritto delle assicurazioni sociali A._____, ricorrente contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni, convenuto concernente sospensione dal diritto all'indennità
- 2 - I. Ritenuto in fatto: 1. A._____ si è annunciato in disoccupazione per indennità giornaliera piena il 1. aprile 2020. 2. Con lettera del 7 luglio 2020 il Servizio giuridico dell'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML) ha invitato A._____ ad annunciarsi telefonicamente entro due giorni lavorativi presso il programma d'inserimento. 3. Con e-mail del 9 luglio 2020 A._____ ha informato il responsabile dell'Ufficio regionale di collocamento (URC) di B._____, UCIAML, di aver firmato un contratto di lavoro con l'Hotel C._____ di D._____ con inizio della collaborazione a partire dal 10 luglio 2020. 4. Con e-mail del 15 luglio 2020 il responsabile dell'URC di B._____ ha invitato A._____ a voler comunicare al Servizio giuridico dell'UCIAML la sua situazione e perché non si è presentato al programma occupazionale. Inoltre, l'URC lo ha pregato di cancellare la sua iscrizione in disoccupazione presso il Comune di D._____. 5. Con lettera del 15 luglio 2020 l'UCIAML ha concesso a A._____ la possibilità di prendere posizione entro il 27 luglio 2020 sul fatto di non essersi presentato al programma d'inserimento. 6. Il 29 luglio 2020 l'UCIAML ha constatato che A._____ non ha fatto uso della possibilità di prendere posizione e ha quindi rilevato che egli ha rifiutato di partecipare a un provvedimento preventivo, sospendendolo di conseguenza dal diritto all'indennità giornaliera per 23 giorni. 7. Con e-mail del 5 agosto 2020 A._____ ha comunicato all'UCIAML, in particolare, di aver contattato la responsabile dell'Hotel E._____ di
- 3 - D._____ per la stagione estiva e di aver ricevuto l'avviso del programma d'inserimento il 9 luglio 2020. Egli faceva notare che dal 29 luglio 2020 starebbe collaborando con l'Hotel F._____ di D._____ con un contratto a tempo determinato e osservava che probabilmente vi sarebbe stato un problema tempistico di comunicazione dei dati, di cui non si sentirebbe però responsabile. 8. Con lettera del 2 settembre 2020 l'UCIAML ha confermato a A._____ il ricevimento della sua e-mail del 5 agosto 2020. L'UCIAML ha tuttavia precisato che da quest'ultima non si evincerebbe se egli sia d'accordo o meno con la decisione del 29 luglio 2020 di sospensione dal diritto dell'indennità per 23 giorni. L'UCIAML lo ha pertanto invitato a comunicargli entro il termine di opposizione se intendeva sollevare opposizione contro la decisione 29 luglio 2020, precisando che in caso di rinuncia, avrebbe deciso in base ai documenti presenti o non sarebbe entrato nel merito del suo scritto. 9. Nella decisione 29 settembre 2020 l'UCIAML ha affermato che entro il termine di ricorso non gli sarebbe pervenuta nessuna opposizione da parte di A._____, per cui non entrava nel merito del suo scritto (e-mail del 5 agosto 2020 [n.d.T.]). 10. Il 9 ottobre 2020 A._____ (qui di seguito: ricorrente) ha inoltrato uno scritto (ricorso) al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni in relazione alla decisione dell'UCIAML 29 settembre 2020. 11. Nella presa di posizione del 29 ottobre 2020 l'UCIAML (qui di seguito: convenuto) ha chiesto il rigetto del ricorso per quanto sia da entrare nel merito dello stesso. 12. Nella replica del 26 novembre 2020 il ricorrente ha puntualizzato la sua situazione.
- 4 - 13. Il 3 dicembre 2020 il convenuto ha rinunciato all'inoltro di una duplica. II. Considerando in diritto: 1. Oggetto di litigio costituisce la sospensione dal diritto all'indennità giornaliera per 23 giorni. Questo competente Tribunale decide in composizione di giudice unico giusta l'art. 43 cpv. 3 lett. a della Legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), siccome il valore litigioso non supera i CHF 5'000.00 (CHF 4'497.00 [guadagno assicurato] x 0.7 [70 % del guadagno assicurato] : 21.7 [giorni] x 23 [giorni] = CHF 3'336.50 [cfr. doc. 1 convenuto]). 2. Da esaminare è se il convenuto non è giustamente entrato nel merito dell'opposizione del qui ricorrente. 3.1. Giusta l'art. 52 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI; RS 837.0) le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate. Giusta l'art. 10 dell'Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA; RS 830.11) l’opposizione contro decisioni impugnabili per opposizione ai sensi dell’art. 52 LPGA in merito a prestazioni ai sensi della LADI va inoltrata per iscritto (cpv. 2), deve contenere una conclusione e una motivazione (cpv. 1) e deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore (cpv. 4). 3.2. Nonostante l'esplicito invito da parte del convenuto, in risposta all'e-mail del ricorrente del 5 agosto 2020, di voler inoltrare un'opposizione formalmente corretta contro la decisione 29 luglio 2020 di sospensione dal diritto all'indennità giornaliera per 23 giorni, il qui ricorrente ha omesso di
- 5 - presentare al convenuto un'opposizione soddisfacente i requisiti formali sopra descritti. Da un lato, l'e-mail del 5 agosto 2020 del ricorrente, in cui egli espone al convenuto le proprie giustificazioni sulla non partecipazione al programma d'inserimento, può essere interpretato come un'opposizione alla sospensione dal diritto a indennità giornaliera. Dall'altro tuttavia, si tratta di un'e-mail non firmata che non rispetta le imperative disposizioni formali sull'opposizione, a cui non si può derogare soltanto perché l'opponente è un profano. Di conseguenza, in assenza di una valida opposizione la decisione del convento di non entrata nel merito è sostenibile. A ciò nulla cambia il fatto che nella lettera del 2 settembre 2020 il convenuto abbia indicato che, in caso di rinuncia a un'opposizione, esso avrebbe deciso in base ai documenti presenti o non sarebbe entrato nel merito dello scritto del ricorrente. Una decisione (materiale) in base ai documenti agli atti non poteva essere presa senza una valida opposizione. Benché egli sia stato debitamente avvisato su questo fatto, ha omesso di inoltrare un'opposizione formalmente valida. 3.3. Nel presente ricorso il ricorrente ammette di non aver informato l'Ufficio giuridico, ma sottolinea di essere stato in buona fede non giustificando la sua mancata partecipazione al programma d'inserimento. Infatti, già prima di apprendere di detto programma in data 9 luglio 2020, egli avrebbe avuto l'intenzione di iniziare il rapporto lavorativo con C._____, essendo entrato in contatto con la direttrice il 6 luglio 2020. Egli avrebbe firmato il contratto in data 9 luglio 2020 e informato il responsabile dell'URC in merito. Il ricorrente ribadisce inoltre di non avere preso visione dell'e-mail di risposta del responsabile dell'URC, poiché lavorando a pieno regime in albergo non avrebbe avuto modo di leggere la posta elettronica per alcuni giorni e perciò non avrebbe comunicato al Servizio giuridico il motivo della mancata partecipazione al programma occupazionale. Fino al 9 luglio 2020 egli sarebbe stato disoccupato ma avrebbe sempre effettuato le ricerche di lavoro.
- 6 - Queste argomentazioni del ricorso non concernono l'omissione d'inoltro di una corretta opposizione, bensì la questione materiale. Non è quindi dato entrare nel merito delle allegazioni ricorsuali. In assenza di una formale opposizione, la decisione impugnata del 29 settembre 2020 del convenuto di non entrata nel merito è pertanto legittima. Il ricorso, per quanto può essere definito tale, va dunque respinto. 4. La procedura è gratuita (cfr. art. 61 lett. fbis LPGA). III. Per questi motivi il Tribunale giudica: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese. 3. [Vie di diritto] 4. [Comunicazioni] L'interposto ricorso al Tribunale federale era inamissibile (8C_186/2021).