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8C 186/2021

Bundesgericht · 2021-03-12 · Italiano CH
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Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale) | Assicurazione contro la disoccupazione

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è inammissibile.

E. 2 Non si prelevano spese giudiziarie.

E. 3 Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 2a Camera, e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Lucerna, 12 marzo 2021 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Maillard Il Cancelliere: Bernasconi

Dispositiv
  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. Non si prelevano spese giudiziarie.
  3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 2a Camera, e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Lucerna, 12 marzo 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht III. Öffentlich-rechtliche Abteilung (I. Sozialrechtliche Abteilung) 12.03.2021 8C 186/2021 (8C_186/2021) Tribunal fédéral IIIe Cour de droit public (Ire Cour de droit social) 12.03.2021 8C 186/2021 (8C_186/2021) Tribunale federale III Corte di diritto pubblico (I Corte di diritto sociale) 12.03.2021 8C 186/2021 (8C_186/2021)

Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale) | Assicurazione contro la disoccupazione

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 8C_186/2021 Sentenza del 12 marzo 2021 I Corte di diritto sociale Composizione Giudice federale Maillard, Presidente, Cancelliere Bernasconi. Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente, contro Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro del Cantone dei Grigioni, Ringstrasse 10, 7001 Coira, opponente. Oggetto Assicurazione contro la disoccupazione (presupposto processuale), ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 14 gennaio 2021 (S 20 114). Visto: la decisione emessa il 29 luglio 2020 dall'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro del Cantone dei Grigioni (UCIAML) che ha sospeso per 23 giorni A.________ dal diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione per non essersi presentato a un programma occupazionale, la decisione dell'UCIAML del 29 settembre 2020 che ha accertato la mancata presentazione di un'opposizione nei termini legali, il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 14 gennaio 2021 che ha respinto il ricorso contro la decisione dell'UCIAML del 29 settembre 2020, il ricorso contro il giudizio cantonale presentato il 23 feb braio 2021 (timbro postale), considerando: che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto svizzero (art. 95 e 96 LTF) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti (art. 97 cpv. 1 LTF), che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto o contiene accertamenti manifestamente errati, che quando è contestata in sede di ricorso una decisione d'inammissibilità, come quella resa il 29 settembre 2020 dall'UCIAML, l'oggetto del contendere è limitato a tale aspetto (DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 186 seg.), che il ricorrente si dilunga impropriamente sulla controversia relativa alla sospensione delle indennità di disoccupazione e ammette "ho lasciato che il tempo trascorresse senza far valere i miei diritti", che il ricorso sfugge pertanto a ogni possibile esame, che le decisioni amministrative (su opposizione) formalmente passate in giudicato possono tutt'al più essere modificate soltanto tramite gli istituti della revisione o della riconsiderazione (art. 53 LPGA), questioni di pertinenza in ogni caso dell'UCIAML, che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, che si prescinde in via eccezionale dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase), per questi motivi, il Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 2a Camera, e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Lucerna, 12 marzo 2021 In nome della I Corte di diritto sociale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Maillard Il Cancelliere: Bernasconi