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PKG 2015
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I.
Urteile des Kantonsgerichts
a)
Zivilrechtliche Berufungen
1 – Azione di scioglimento di comproprietà fondiaria ai sen- si
degli artt. 650 e 651 CC inoltrata durante il corso di una
procedura di bonifica fondiaria. Conseguenze se la pro-
cedura di bonifica fondiaria viene conclusa quando è an-
cora pendente la procedura d’appello civile (cons. 3–6).
– Während eines laufenden Meliorationsverfahrens einge-
reichte Klage um Auflösung von Miteigentum an Grund-
stücken im Sinne von Art. 650 und 651 ZGB. Folgen,
wenn das Meliorationsverfahren noch im Laufe des zivi- len
Berufungsverfahrens abgeschlossen wird (Erw. 3–6).
Dai considerandi:
3.Va chiarito ancora su cosa porti esattamente l’azione, poiché pare
che alle parti e all’autorità precedente si siano poste certe difficoltà e vi siano
state alcune confusioni a tale proposito, il che è comprensibile, vista la com-
plessità della situazione effettiva e giuridica.
Si costata, poi, già sin d’ora che, come risulta dal Foglio ufficiale del
Cantone dei Grigioni del 15 maggio 2014, su proposta dell’ente responsabile
e mediante decreto del Governo dei Grigioni è avvenuto l’acquisto della
proprietà dei nuovi fondi, in chiusura della procedura di bonifica fondiaria
che era in corso durante la procedura civile dinanzi ai giudici di prime cure
(vedi fra l’altro L. supra e consid. 5.4.2 infra). Ciò costituisce un nuovo fatto,
perciò questa Corte ha invitato le parti a esprimersi in merito. Detta novità
processuale e soprattutto anche le nuove richieste delle parti e i documenti
da loro inoltrati possono essere considerati ammissibili, poiché i presupposti
di cui all’art. 317 CPC sono riuniti. Ne sarà tenuto conto adeguatamente nel
seguito.
3.1. L’azione porta essenzialmente sullo scioglimento della compro-
prietà di un terreno con due edifici (ni. d’ass. _ e _). All’epoca quel terreno
era iscritto nel vecchio protocollo sugli acquisti e sui pegni (chiamato anche
«protocollo delle compravendite») quale parcella no. _. Nel frattempo è in-
tervenuta una procedura di bonifica fondiaria, o meglio di raggruppamento
di terreni. Nel corso di questa procedura, detta antica parcella fu divisa e la
sua superficie fu assegnata a diverse particelle transitorie secondo la nuova
assegnazione fra cui in particolare le particelle ni. _ e soprattutto _ (vedi
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l’act. TD.III.37). Queste ultime due sono poi state sostituite a loro turno con
l’entrata in vigore del nuovo registro fondiario federale e la chiusura della
procedura di raggruppamento, intervenute pendente lite con effetto dal 1°
aprile 2014. Le loro superfici corrispondono esattamente alle nuove parti-
celle ni. _ e _ attuali di nuova misurazione ufficiale. In merito alla nuova par-
ticella no. _ più a sud-ovest dell’alpe (particella transitoria no. _ secondo la
nuova assegnazione), composta quasi interamente da un bosco, dagli atti non
è possibile ricostruire con certezza come sia stata creata, la sua superficie ap-
parentemente non corrispondendo a quella dell’antica parcella no. _. Pare
tuttavia verosimile che anch’essa fosse aggiudicata ai comproprietari della
vecchia parcella no. _ nell’ambito della procedura di raggruppamento di ter-
reni in compensazione per altri terreni persi.
3.2. Il fatto che l’attore oltre allo scioglimento della comproprietà in
merito all’antica parcella no. _ abbia chiesto anche quello delle nuove parti-
celle ni. _ e _ (cifre 1 e 2 dell’azione, act. TD.I.2) di principio non sarebbe
stato ammissibile. Non è difatti possibile chiedere contemporaneamente due
cose che si escludono a vicenda senza alternatività delle richieste. Secondo il
diritto processuale civile (vedi l’art. 58 CPC), le richieste di causa devono es-
sere formulate in modo tale che, in caso di accoglimento della domanda, sia
pronunciata una decisione che possa essere eseguita (Francesco Trezzini, in
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011,
pagg. 152 segg. ad art. 58 CPC). In casi come quello presente, tipicamente si
formula le due richieste alternativamente, l’una in via principale, l’altra in via
eventuale, così che il giudice può, se decide di accogliere l’azione, sceglierne
una e promuoverla a sentenza. Nell’occorrenza dalla motivazione risultava
tuttavia chiaramente cosa intendeva ottenere l’attore qui appellato con la
sua azione. Di conseguenza il suo petitum inesatto non ha nociuto e, per evi-
tare del formalismo eccessivo, esso viene convertito nel modo descritto, la
richiesta principale essendo quella dello scioglimento della comproprietà in
merito all’antica parcella no_ e quella in via eventuale quello in merito alle
nuove particelle ni. _ e _.
3.3. Ciononostante – come sarà dimostrato – al momento dell’inol-
tro dell’azione uno scioglimento delle nuove particelle mediante frazio-
namento non era possibile. Non era inoltre ancora consentito disporre libe-
ramente del nuovo possesso, non essendo ancora avvenuto l’acquisto della
proprietà. Dopo la comunicazione di un primo dispositivo errato (act.
TD.I.8), il Tribunale distrettuale Bernina pare essersi reso conto anch’esso di
questa impossibilità, senza tuttavia dichiarare parzialmente inammissibile o
respingere parzialmente la richiesta dell’attore. Esso si è limitato a precisare
perlomeno nella sentenza motivata (act. TD.I.9) che le corrispondenti super-
fici secondo la nuova assegnazione (sottinteso: e quelle di cui al futuro regi-
stro fondiario federale) al momento sarebbero state «da ritenersi virtuali».
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In effetti, come sarà delucidato nel seguito, le particelle transitorie secondo
la nuova assegnazione ni. 11, 13 e 19, come d’altronde anche quelle di cui al
registro fondiario federale ormai in vigore ni. _, _ e _, non erano ancora de-
terminanti per il vecchio sistema di registro fondiario, benché la misurazione
ufficiale fosse già entrata in vigore. A registro fondiario allora era iscritta
unicamente la vecchia parcella no. _. In poche parole quindi per i primi giu-
dici di massima era possibile sciogliere esclusivamente quella vecchia par-
cella e non (anche) già quelle nuove (vedi necessariamente le considerazioni
seguenti).
3.4. Nel primo dispositivo della loro decisione alla cifra 2, poi, i
primi giudici previdero lo scioglimento della comproprietà non solo dell’an-
tica parcella no. _ e delle nuove particelle ni. _ e _, ma anche delle particelle
ni. _ e _. Queste ultime due, strettamente parlando, non facevano oggetto
dell’azione di Y._, in altre parole questi non ne richiese lo scioglimento della
comproprietà. Per ciò che attiene alla prima (no. _), addirittura, dagli atti non
risulta chiaramente se facesse parte o meno dell’antica parcella no. _, a chi
appartenesse o a chi dovesse essere aggiudicata. Essa non va dunque toccata.
Per quanto concerne invece la seconda (no. _), con l’edificio no. d’ass. _, no-
nostante essa pare esser stata parte integrante dell’antica parcella no. _, la
sua attribuzione futura era da sempre prevista per la proprietà singola di X._
(cfr. A.e. supra). Il patrocinatore dell’appellato tra l’altro lo aveva accettato
espressamente in entrambe le sedi (vedi act. TD.I.2 e act. A.2). Poco importa
dunque che l’appellato stesso in sede di udienza di conciliazione del 14 aprile
2015 dinanzi a questa Camera si è dimostrato convinto del contrario. Se egli
non ha impugnato l’assegnazione né intrapreso altri passi legali e l’assegna-
zione è cresciuta in giudicato ormai da tempo (cfr. anche l’act. F.4.2), non si
impone riesaminarla, non essendovi spazio per farlo.
Siccome i primi giudici hanno già corretto da soli queste due piccole
sviste, considerato che perlomeno il dispositivo della sentenza motivata è co-
erente nel senso che non contiene riferimenti alle nuove particelle e che fa
stato solo questo, non giova attardarsi oltre al riguardo. Fermo sta intanto
che le particelle ni. _ e _ non fanno oggetto della procedura d’appello, non
essendo state nemmeno l’oggetto dell’azione. L’edificio no. d’ass. _ che si tro-
vava sulla parte sud-est dell’antica parcella no. _ (e che è ormai assegnato
alla particella no. _) non è quindi neanch’esso definitivamente più in que-
stione. Finalmente, nella decisione motivata (act. TD.I.9) i giudici di prime
cure hanno sostenuto che si trattasse di un errore di scrittura, in quanto in-
vece di queste due particelle sarebbero dovute essere state inserite addirit-
tura le particelle ni. _ e _. Orbene, pure queste particelle non sono coperte
dai petiti dell’attore e anche in questo caso i rapporti di proprietà (previsti)
non sono documentati, cosicché non vanno toccate nemmeno queste due
particelle. Resta da decidere solo sul destino dell’antica parcella no. _ – senza
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dette parti (stabile no. d’ass. _ con il terreno poi convertito nella particella
no. _ non più in questione) – e delle nuove particelle ni. _ e _.
3.5.Visto quanto precede conviene dividere la presente decisione in
due parti, in particolare perché nel corso della procedura d’appello, cioè
dopo l’emanazione della decisione impugnata, sono intervenute la chiusura
della procedura di bonifica fondiaria e l’entrata in vigore del registro fon-
diario federale. Riassumendo resta quindi da giudicare, in un primo passo
(consid. 4 e 5), la liceità dello scioglimento della comproprietà (con conse-
guente ripartizione dell’antica parcella no. _) così com’è stato deciso dai
primi giudici sotto l’egida del sistema vecchio di registro fondiario, in piena
procedura di bonifica fondiaria, nonché, in un secondo passo (consid. 6),
l’ammissibilità di uno scioglimento della comproprietà delle nuove parti-
celle ni. _ e _ e di un’eventuale iscrizione dello stesso nel registro fondiario
federale a procedura di bonifica fondiaria conclusa.
4. La decisione impugnata ordina lo scioglimento della compro-
prietà dell’antica parcella no _ che era soggetta alla procedura di bonifica
fondiaria. Come spiegato, questa Corte deve innanzitutto verificare l’ammis-
sibilità rispettivamente l’eseguibilità di questa decisione, indipendente-
mente dalla situazione venutasi a creare nel corso della procedura d’appello
(decreto governativo sull’acquisto della proprietà dei nuovi fondi nel lotto 9
per il 1° aprile 2014 con susseguente entrata in vigore del registro fondiario
federale), poiché va giudicata la fondatezza delle censure della convenuta
qui appellante. Per l’esame va dunque presa la situazione nella quale ci si
trovava al momento della decisione dei primi giudici, ricapitolando le argo-
mentazioni delle parti in sede d’appello.
4.1. Nella sua memoria d’appello del 28 settembre 2012 (act. A.1) la
convenuta sostiene che, oltre ad aver descritto i rapporti di proprietà in ma-
niera non corretta, il modo di procedere scelto dall’autorità inferiore non sa-
rebbe possibile, sia dal punto di vista legale sia da quello pratico.
4.1.1. A suo dire, sarebbe pur vero che nel vecchio registro fondiario
sarebbero indicati ancora i numeri delle antiche parcelle secondo il possesso
vecchio, ma verrebbe anche accennata esplicitamente la procedura di boni-
fica fondiaria. Al tempo della decisione qui impugnata, la nuova assegna-
zione dei fondi secondo l’art. 28 della Legge sulle bonifiche fondiarie del
Cantone dei Grigioni del 5 aprile 1981 (CSC 915.100; in seguito chiamata:
Legge sulle bonifiche fondiarie) sarebbe già stata effettuata e cresciuta in
giudicato. Per questo motivo non sarebbe (più) stato possibile attuare dispo-
sizioni sui fondi secondo il possesso vecchio. Questi non potrebbero essere
l’oggetto di negozi giuridici in seguito alla nuova assegnazione. L’autorità
precedente non avrebbe dunque potuto riferirsi all’antica parcella no _,
bensì solo alle particelle transitorie secondo la nuova assegnazione, rispetti-
vamente quelle previste per il registro fondiario federale (allora non ancora
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in vigore): i fondi ni. _ e _. La disposizione sulle nuove particelle presuppor-
rebbe tuttavia l’acquisto della proprietà, il quale a sua volta richiederebbe un
relativo decreto del Governo ai sensi dell’art. 36 Legge sulle bonifiche fon-
diarie. Questo sarebbe però intervenuto solo nel corso della procedura d’ap-
pello. Di conseguenza non sarebbe stato possibile nemmeno disporre del
possesso nuovo. In altri termini l’azione sarebbe stata sollevata in tempo in-
opportuno ai sensi dell’art. 650 cpv. 3 CC e andrebbe integralmente respinta.
4.1.2. Del resto, anche se il Tribunale distrettuale Bernina potesse
ordinare lo scioglimento della comproprietà in merito alle particelle _ e _, la
decisione impugnata sarebbe illegittima. Ciò poiché d’un lato i primi giudici
aggiudicherebbero la stalla alla controparte senza effettuare un conguaglio
giusta l’art. 651 cpv. 3 CC. D’altro canto la stalla situata sulla particella _ non
potrebbe essere aggiudicata all’attore, bensì andrebbe messa all’asta se non
vi sarebbe accordo fra le parti. Inoltre la superficie restante e la particella _
andrebbero divise in natura in base all’art. 651 cpv. 2 CC. Lasciare una parte
in comproprietà non sarebbe previsto dalla legge.
4.1.3. A parte quello, poi, la decisione non sarebbe neanche esegui-
bile. L’iscrizione a registro fondiario non sarebbe più (stata) attuabile,
poiché sarebbe stata ancora in pieno corso la procedura di bonifiche fon-
diarie, o meglio una procedura di raggruppamento terreni. Inoltre sia l’Uffi-
cio del registro fondiario O.3_ sia l’Ispettorato del registro fondiario e regi-
stro di commercio riterrebbero che la decisione impugnata non si possa
iscrivere a registro fondiario. Una relativa richiesta d’iscrizione sarebbe già
stata respinta. Del resto la divisione (e con questa la relativa valutazione)
non potrebbe essere effettuata neanche per il fatto che le servitù con diritti
e obblighi così come pure i diritti di pegno immobiliari non sarebbero ancora
stati aggiornati. Infine un’eventuale esecuzione di un tale scioglimento ri-
chiederebbe il consenso del consorzio di raggruppamento, nell’occorrenza il
Consorzio Bonifica Fondiaria del Comune di O.1_ (art. 20 Legge sulle boni-
fiche fondiarie). La decisione impugnata non potrebbe sostituire il citato
consenso. Difatti soltanto le autorità del raggruppamento sarebbero in
grado di valutare se un negozio giuridico sarebbe compatibile con gli obiet-
tivi della bonifica o meno. In sintesi l’azione di scioglimento della compro-
prietà sarebbe stata sollevata in tempi inopportuni ai sensi dell’art. 650 cpv.
3 CC. La decisione impugnata dunque andrebbe revocata.
4.2. Con la sua memoria di risposta all’appello (act. A.2) e con le ul-
teriori osservazioni presentate in questa sede (act. A.5, A.8 e A.11) l’attore
qui appellato difende essenzialmente il ragionamento dei primi giudici che
avevano accolto la sua azione, considerando pragmatica la soluzione da loro
adottata.
4.2.1. Egli afferma che l’autorità inferiore avrebbe potuto riferirsi
solamente alla vecchia parcella no. _, poiché allora ai fini dei diritti reali la
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nuova assegnazione – sebbene cresciuta in giudicato – sarebbe stata priva
d’effetto, i nuovi fondi esistendo soltanto virtualmente. Difatti in quel tempo
la nuova assegnazione non sarebbe ancora stata in atto (recte: l’acquisto
della proprietà non sarebbe ancora avvenuto), non essendo ancora stato
proposto al Governo cantonale di decretarne l’entrata in vigore ai sensi
dell’art. 36 Legge sulle bonifiche fondiarie. Di conseguenza non si sarebbe
ancora potuto disporre dei nuovi fondi assegnati, che peraltro non sarebbero
ancora stati iscritti a registro fondiario. Sarebbe dunque ancora valsa unica-
mente l’allora vigente iscrizione a registro fondiario concernente il possesso
vecchio.
4.2.2. I fondi del possesso vecchio sarebbero comunque ancora po-
tuti essere oggetto di modifiche e di negozi giuridici anche dopo l’entrata in
vigore della nuova assegnazione. Siccome questi fondi sarebbero stati sog-
getti a una procedura di bonifica fondiaria, non avrebbero trovato applica-
zione le disposizioni riguardanti il frazionamento di fondi agricoli della
Legge sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11),
essendo data l’eccezione di cui all’art. 62 lett. e LDFR. Giusta l’art. 20 cpv. 3
Legge sulle bonifiche fondiarie, inoltre, i bandi di ricomposizione particel-
lare dovrebbero necessariamente essere menzionati nel registro fondiario.
Nella fattispecie invece l’estratto del vecchio registro fondiario del 17 giugno
2011 (act. TD.II.3) non avrebbe indicato alcuna limitazione della facoltà di
disporre e tantomeno un bando di ricomposizione particellare. Aggregan-
dosi all’argomentazione dell’attore, i primi giudici sarebbero quindi partiti
da questa circostanza – che non sarebbe mai stata contestata dall’appel-
lante – e avrebbero deciso a giusto titolo che non vi sarebbe stato alcun osta-
colo ai sensi dell’art. 650 cpv. 1 CC che impedisca lo scioglimento della com-
proprietà della parcella no. _. Non vi sarebbe, infatti, alcun negozio giuridico
che vieti la soppressione della comproprietà e nel caso del fondo in que-
stione non si tratterebbe nemmeno di un oggetto destinato a un fine dure-
vole. L’azione di scioglimento non sarebbe neanche stata inoltrata intempe-
stivamente ai sensi dell’art. 650 cpv. 3 CC. Peraltro nemmeno l’appellante lo
sosterrebbe. Del resto l’indicazione che allora non si avrebbe potuto ancora
disporre dei fondi in base alla nuova assegnazione non basterebbe come mo-
tivo per giustificare l’intempestività dello scioglimento richiesto. Le obbie-
zioni sollevate dall’appellante, infine, sarebbero piuttosto di natura formale,
risultanti dal diritto amministrativo, e non avrebbero nessun influsso sulla
presente procedura.
4.2.3. La nuova assegnazione andrebbe tenuta in considerazione
unicamente nel senso che lo scioglimento della comproprietà della parcella
no. _ dovrebbe risultare compatibile con le esigenze della nuova assegna-
zione. Nell’evenienza ciò sarebbe il caso. La pragmatica decisione impugnata
permetterebbe una trasposizione perfetta del vecchio sistema di registro
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fondiario nella nuova assegnazione e sarebbe conciliabile con gli obiettivi
perseguiti dall’opera di bonifica fondiaria. Anzi, farebbe di più, dando al
Consorzio l’opportunità di sciogliere la comproprietà anche sulla particella
no. _ per creare così rapporti più chiari e lasciare meno terreni in compro-
prietà. L’appellante otterrebbe due particelle riunificabili in proprietà sin-
gola della misura di complessivi 4127 m2 ( 37%), cioè qualcosa in più del ⅓
che le spetterebbe secondo la nuova assegnazione, e l’appellato parimenti
due particelle di complessivi 7075 m2 ( 63%). Il Consorzio, poi, sarebbe
sollecitato a tenere in considerazione l’aggiornamento deciso, adeguando la
nuova assegnazione, poiché una modifica a registro fondiario sulla base del
possesso vecchio potrebbe essere introdotta fino al giorno prima dell’emis-
sione del decreto governativo per l’acquisto della proprietà giusta l’art. 36
Legge sulle bonifiche fondiarie. Nella fattispecie la modifica intervenuta non
creerebbe nessun problema. Non sarebbe quindi vero che la decisione im-
pugnata non sarebbe (stata) iscrivibile. Non corrisponderebbe nemmeno che
vi sarebbe già stata una richiesta d’iscrizione che sarebbe stata respinta,
poiché andrebbe attesa la crescita in giudicato della decisione prima di inol-
trare una simile richiesta. Non sarebbe nemmeno necessaria la presenza di
una planimetria precisa, in quanto la stessa non farebbe oggetto d’iscrizione
a registro fondiario, bensì solo nel registro delle compravendite. In sintesi
perciò l’azione non sarebbe stata sollevata intempestivamente ai sensi
dell’art. 650 cpv. 3 CC e il suo accoglimento meriterebbe conferma in sede
d’appello.
5. Esaminate le argomentazioni delle parti e visti gli atti, vanno fatte
le seguenti considerazioni giuridiche, distinguendo le varie fasi delle proce-
dure, poiché si presentano situazioni e realtà giuridiche diverse. Conviene ri-
chiamare però dapprima le condizioni legali per lo scioglimento della com-
proprietà fondiaria e le restrizioni di tale diritto.
5.1. Secondo l’art. 650 cpv. 1 CC ogni comproprietario ha il diritto di
chiedere la cessazione della comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal
negozio giuridico (vedi il cpv. 2), dalla suddivisione in proprietà per piani o
dal fine a cui la cosa è durevolmente destinata. Il comproprietario che in-
tende sciogliere la comproprietà può promuovere simultaneamente due
azioni reali: l’una di accertamento, fondata sull’art. 650 cpv. 1 CC («azione di
divisione»), intesa a far costatare che nulla osta allo scioglimento della com-
proprietà sulla particella in domanda, e l’altra costitutiva, fondata sull’art.
651 cpv. 2 CC, volta a far definire il modo della divisione (cfr. la decisione
della prima Camera civile del Tribunale d’appello ticinese 11.2004.48 del 3
febbraio 2009 consid. 6 con richiamo). Esse hanno pure le caratteristiche di
un actio duplex, nel senso che la convenuta può anche lei presentare delle ri-
chieste. Lo scioglimento non deve necessariamente essere motivato. Tuttavia
non può essere chiesto intempestivamente (art. 650 cpv. 3 CC). La richiesta
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è intempestiva se comporta oneri eccessivi o svantaggi considerevoli per gli
altri comproprietari o alcuni di essi. L’intempestività deve risultare da fatti e
circostanze oggettivi in rapporto con il bene da dividere, non da aspetti sog-
gettivi. Il giudice decide secondo libero apprezzamento, tenendo conto degli
interessi dei comproprietari coinvolti. La questione dell’intempestività non
può, in ogni caso, ostacolare durevolmente lo scioglimento di una compro-
prietà, poiché nessuno è tenuto a rimanere in comproprietà per sempre (vedi
per il tutto la sentenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello ti-
cinese 11.2009.191 del 6 aprile 2012 consid. 3 segg. con rinvii; per la prassi gri-
gionese cfr. fra tante le PTC 1997 no. 5 e PTC 2000 no. 10; per la dottrina vedi
innanzitutto Robert Haab, in Zürcher Kommentar, vol. IV/1, 2a ed., Zurigo
1977, n. 1 seg. ad artt. 650 e 651 CC; Peter Liver, in Schweizerisches Pri-
vatrecht V/1, Basilea 1977, pagg. 80 segg.; Arthur Meyer-Hayoz, Berner
Kommentar, vol. IV/1/1, 5a ed., Berna 1981, n. 1 segg. e in particolare n. 36
segg. ad art. 650 CC; poi Christoph Brunner/ Jürg Wichtermann, in Basler
Kommentar zum Zivilgesetzbuch II, 4a ed., Basilea 2011, n. 6, 8 e 12 segg. ad
art. 650 CC; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome I, 5a ed., Berna
2012, n. 1184 seg.).
5.2. Giova rammentare a titolo indicativo che un eventuale rifiuto
rispettivamente annuncio di rifiuto da parte dell’ufficio del registro fon-
diario di iscrivere lo scioglimento ordinato dal giudice, come lo fa valere l’ap-
pellante nella fattispecie, non costituisce di per sé un motivo per respingere
l’azione di scioglimento. L’art. 656 cpv. 2 CC contiene un’enumerazione non
esaustiva di fattispecie di acquisto della proprietà fondiaria, per le quali se-
condo il diritto fondiario non vige il principio assoluto dell’iscrizione, bensì
quello relativo (vedi Paul-Henri Steinauer, op. cit., n. 700). Fra queste fattis-
pecie conta anche il giudizio sullo scioglimento di comproprietà ai sensi
dell’art. 651 cpv. 2 CC. In quei casi l’iscrizione a registro fondiario ha mera-
mente un effetto dichiarativo, il trapasso della proprietà essendo eseguito
dal giudice. Chi ha acquisito la proprietà di un fondo extratabularmente può
ottenere direttamente l’iscrizione nel registro fondiario in base all’art. 665
cpv. 2 CC. Tuttavia, anche nel campo del principio relativo dell’iscrizione
l’acquirente di un fondo può disporne soltanto dal momento che è stato
iscritto quale proprietario nel registro fondiario (Hermann Laim, in Basler
Kommentar zum Zivilgesetzbuch II, op. cit., n. 36 ad art. 656 CC). Ora, se la
notificazione si basa su una decisione del giudice, cioè se la notificazione è
presentata da una persona che ha acquisito la proprietà già prima dell’iscri-
zione, l’ufficiale del registro fondiario deve unicamente verificare se l’auto-
rità giudiziaria era competente e se il richiedente e l’avente diritto coinci-
dono (vedi gli artt. 84 e 85 dell’Ordinanza sul registro fondiario del 23
settembre 2011 [ORF; RS 211.432.1]). Egli non deve invece rivedere la deci-
sione (anche) sotto il profilo del diritto sostanziale ( Paul-Henri Steinauer,
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op. cit., n. 849c; sia rinviato però ancora all’art. 65 cpv. 1 lett. c ORF). Dall’ot-
tica puramente giuridica dunque non è strettamente indispensabile che la
decisione qui impugnata possa essere eseguita anche a registro fondiario,
mediante iscrizione. La non eseguibilità ha tuttavia come conseguenza che
l’attore non può disporre della proprietà a lui aggiudicata dal tribunale di
prime cure. Nel caso di un rifiuto dell’ufficio del registro fondiario di iscri-
vere quanto deciso dal giudice civile, poi, in base all’art. 956a CC l’attore ha
la possibilità di inoltrare ricorso all’autorità di vigilanza cantonale. Se il rifi-
uto è giustificato o meno andrebbe stabilito semmai in una procedura di
ricorso (vedi per il tutto anche Adrian Mühlematter/ Christoph Merk, Das
Zerstückelungsverbot des BGBB, in Jusletter 8 settembre 2014, innanzitutto
n. 25 e 44 segg.). Nel caso concreto comunque non si impone indugiare oltre
a questo proposito, considerando le costatazioni seguenti.
5.3. Oltre alle restrizioni del diritto civile enunciate pocanzi, vi pos-
sono essere anche altre limitazioni del potere di disporre dei propri fondi,
derivanti ad esempio dal diritto dei fondi agricoli, specie dalla LDFR, e dal
diritto cantonale, in particolare dalla Legge sulle bonifiche fondiarie e dalla
Legge d’introduzione al Codice civile svizzero del 12 giugno 1994 (CSC
210.100; in seguito abbreviata: LICC). L’art. 88 cpv. 1 LICC vieta ad esempio
il frazionamento di fondi forestali in particelle di misura inferiore a 50 are e
di altri fondi in parcelle/particelle di misura inferiore a 12 are, per quanto il
diritto federale non preveda altre regolamentazioni. L’art. 88 cpv. 3 LICC,
poi, prevede che i fondi assegnati nella procedura di raggruppamento dei ter-
reni non possono essere nuovamente suddivisi in altre particelle. Nell’occor-
renza le disposizioni della Legge sulle bonifiche fondiarie meritano comun-
que un’attenzione accresciuta, i terreni in questione essendosi trovati
all’epoca nel comprensorio di una procedura di bonifica fondiaria ai sensi
dell’art. 5 Legge sulle bonifiche fondiarie.
5.3.1. Innanzitutto si parte dal presupposto che di principio si appli-
chi la LDFR, nel senso che i terreni in questione cadano generalmente nel
campo d’applicazione di questa legge (art. 2 cpv. 1, art. 3 cpv. 1, art. 5 lett. b e
art. 6 LDFR). D’altronde anche le parti sembrano essere d’accordo che
i fondi sui quali porta la vertenza siano agricoli ai sensi della LDFR. L’art.
654a CC prevede che lo scioglimento della proprietà collettiva di aziende e
fondi agricoli sia «inoltre» retto dalla LDFR. Secondo la giurisprudenza e la
dottrina è chiaro che non si intenda che le due leggi siano applicabili paral-
lelamente, bensì che la LDFR vada considerata quale lex specialis e prevalga
nei confronti del CC, quest’ultimo essendo applicabile solo sussidiariamente
(vedi fra tanti Tanja Domej, in Kurzkommentar Schweizerisches Zivilgesetz-
buch, Basilea 2012, n. 1 e 2 ad art. 654a CC). Anche per i fondi agricoli, però,
la norma principale per esigere lo scioglimento della comproprietà è l’art.
650 CC, mentre le modalità di divisione sono invece disciplinate precipua-
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mente dagli artt. 36 segg. LDFR, l’art. 651 CC essendo sussidiario in
quest’ambito (cfr. per il tutto la sentenza del Tribunale federale
5A_522 / 2013 del 23 aprile 2014 consid. 1.1. e 1.3.).
5.3.2. La LDFR sta in conflitto pure con il diritto sulle bonifiche
fondiarie. A tale proposito si precisa che, come ha rilevato imprecisamente –
ma non interamente a torto – l’appellato, in certe fasi della procedura di bo-
nifica fondiaria, le restrizioni della LDFR (in particolare gli artt. 58 e 61
LDFR) non si applicano. L’art. 62 lett. e LDFR prevede effettivamente
un’eccezione dall’obbligo di autorizzazione per l’acquisto di fondi agricoli ai
sensi dell’art. 61 LDFR, anche se nella fattispecie è palesemente data pure
quella di cui all’art. 62 lett. c LDFR. L’art. 59 lett. a LDFR, poi, prevede
un’eccezione dal divieto di frazionamento di cui all’art. 58 LDFR. Queste
eccezioni sono previste siccome si ritiene generalmente che qualora sia in
corso una procedura di bonifica fondiaria, gli obiettivi perseguiti dalla
LDFR sarebbero sufficientemente coperti dalle disposizioni sulle bonifiche
fondiarie (cfr. fra tanti Beat Stalder, in Das bäuerliche Bodenrecht, 2a
ed., Brugg 2011 [in seguito: Commentario LDFR], n. 1 e 26 ad art. 62 LDFR).
Le eccezioni sono dunque concepite in modo alternativo o sussidiario e
paiono partire dal presupposto che debba per forza applicarsi o l’uno o
l’altro sistema di limitazioni al diritto di disporre. In altre parole, si potrebbe
considerare che se, per qualunque motivo, non dovessero applicarsi le restri-
zioni del diritto sulle bonifiche fondiarie, andrebbe derogata l’eccezione
della LDFR e farebbero stato comunque le restrizioni di cui alla LDFR. Va
perciò esaminato con precisione quali limitazioni vadano osservate. Ai fini
del presente giudizio interessa soprattutto l’eccezione di cui all’art. 59 lett. a
LDFR. La nozione di miglioramento [inteso: del suolo] ai sensi di questa dis-
posizione normativa corrisponde a quella ancorata negli artt. 702 e 703 CC
(Margret Herrenschwand/ Christoph Bandli, Commentario LDFR, n. 8 ad
art. 59 LDFR), comprendente le correzioni di corsi d’acqua, prosciugamenti,
irrigazioni, rimboschimenti, strade, raggruppamenti di terreni e simili lavori.
Per il caso in rassegna è rilevante innanzitutto quella di raggruppamento di
terreni prevista dalla legislazione cantonale sulle bonifiche fondiarie.
5.3.3. La procedura di raggruppamento ai sensi dell’art. 2 lett. a e b
Legge sulle bonifiche fondiarie si svolge nel modo descritto dall’art. 4
dell’Ordinanza d’esecuzione della legge sulle bonifiche fondiarie del Can-
tone dei Grigioni del 19 novembre 1980 (CSC 915.110; in seguito: Ordinanza
d’esecuzione), cominciando dalla determinazione del comprensorio ai sensi
dell’art. 5 Legge sulle bonifiche fondiarie, passando dall’accertamento delle
condizioni vigenti di proprietà e dalla stima, alla nuova assegnazione, per poi
concludere con l’acquisto della proprietà, la ripartizione delle spese e lo scio-
glimento dell’operazione. Classicamente le tappe decisive sono innanzitutto
la preparazione, il bando di ricomposizione, la nuova assegnazione e l’acqui-
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sto della proprietà. Secondo la prassi grigionese, la LDFR si applica fino al
bando di ricomposizione e poi nuovamente dopo la nuova assegnazione. Nel
periodo intermezzo invece si applica solo la legislazione sulle bonifiche fon-
diarie (cfr. ct. F. 8) e di massima è necessaria l’approvazione da parte del
Consorzio, ma non quella secondo la LDFR, mentre nel campo d’applica-
zione della LDFR occorre di principio un’approvazione secondo la LDFR,
ma non quella del Consorzio. I due regimi quindi si intercambiano. Qualora
non fosse deciso un bando di ricomposizione, la situazione si complica
sostanzialmente, poiché diviene più difficile sapere quali restrizioni si appli-
chino e anche perché non è più chiaro se o fino a quando sia ancora ammis-
sibile effettuare delle disposizioni sul possesso vecchio.
5.4. Nella presente vertenza ci si trovava a cavallo fra diverse fasi
della procedura di raggruppamento e proprio in un caso relativamente deli-
cato come descritto. Si impone tenerne conto adeguatamente nelle rifles-
sioni seguenti, partendo dapprima dalla modalità di scioglimento di compro-
prietà mediante divisione materiale.
5.4.1. Esaminando il caso in rassegna dal lato temporale, è intanto
chiaro che al momento dell’inoltro della domanda di conciliazione era in
pieno corso una procedura di raggruppamento terreni e che non era ancora
in vigore la nuova assegnazione (vedi B. e C. supra) ai sensi dell’art. 28 Legge
sulle bonifiche fondiarie. Ben ha pensato l’attore qui appellante dunque a
cambiare il suo petito in sede d’udienza di conciliazione, riferendosi (anche)
all’antica parcella no. _ (consid. 3 supra). All’epoca, infatti, non esistevano
ancora – rispettivamente non erano ancora determinanti – le particelle tran-
sitorie con nuova misurazione ufficiale della nuova assegnazione (ni. 11, 13 e
19) e tantomeno quelle attuali di cui al registro fondiario federale (ni. _ e _),
entrato in vigore solo molto più tardi. Vi era unicamente l’antica parcella
no. _ con i terreni limitrofi, anch’essi di possesso vecchio. Allora non era dun-
que possibile ottenere un frazionamento materiale né in merito alle parti-
celle transitorie né in merito a quelle nuove.
5.4.2. Dopo il rilascio dell’autorizzazione ad agire in data 15 luglio
2011, comunicata il 27 luglio 2011, – ma ancor prima dell’inoltro dell’azione
al Tribunale distrettuale Bernina il 25 ottobre 2011 – venne esposta pubbli-
camente l’opera di misurazione ufficiale. Questa fu approvata il 1° novembre
2011 (vedi C. supra). Con essa furono create le particelle transitorie in vista
dell’assegnazione futura delle nuove particelle, la loro validità rimanendo
però ancora sospesa. Per meglio dire, la nuova assegnazione ai sensi dell’art.
28 Legge sulle bonifiche fondiarie non è altro che una regolazione ab initio
dei (nuovi) rapporti di proprietà previsti sui terreni soggetti alla procedura
di bonifica. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, tuttavia, essa non
è sufficiente per permettere di disporre pienamente e liberamente dei nuovi
terreni come proprietario. In particolare non era ancora ammesso sciogliere
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senz’altro la comproprietà sulle nuove particelle. Al massimo sarebbe stata
possibile un’immissione in possesso ai sensi dell’art. 35 Legge sulle bonifiche
fondiarie (cfr. il Messaggio del Governo al Gran Consiglio del 30 giugno
1980 relativo alla revisione totale della Legge sulle bonifiche fondiarie e
dell’Ordinanza d’esecuzione pagg. 169 segg., segnatamente il commento
all’art. 35 alla pag. 199), disposta dall’ente responsabile, cioè nella fattispecie
dal Consorzio. L’attore però non ha chiesto una tale immissione in possesso
né tantomeno afferma di averne domandata una. Come fa valere giusta-
mente l’appellante, per essere autorizzati a disporre pienamente delle nuove
particelle nel senso di uno scioglimento della comproprietà, invece, occor-
reva ancora l’acquisto della proprietà giusta l’art. 36 Legge sulle bonifiche
fondiarie, acquisto che è stato decretato solo in aprile 2014, ovvero larga-
mente dopo la chiusura della procedura di primo grado. Questa disposizione
prevede quanto segue:
«Art. 36 Acquisto della proprietà
1 L’acquisto della proprietà avviene, dopo l’entrata in vigore della
nuova assegnazione, su proposta dell’ente responsabile mediante
decreto del Governo.
2 Si può disporre dei nuovi fondi assegnati solo dopo l’acquisto della
proprietà e dopo la loro iscrizione nel registro fondiario.»
In altri termini senza detto decreto governativo e senza l’iscrizione
nel registro fondiario non passa la proprietà né sulle particelle transitorie né
sulle nuove particelle ma rimane ancora quella sulle vecchie parcelle, an-
ch’essa limitata (vedi consid. 5.5. infra). Il testo chiaro della norma non per-
mette altre conclusioni di quella esposta.
5.4.3. A questo proposito si rileva, poi, che l’appellato pare com-
portarsi in maniera contraddittoria: d’un lato ammette che allora i nuovi
fondi esistevano soltanto virtualmente e che il Governo non aveva ancora
decretato l’acquisto della proprietà ai sensi della citata disposizione, e
d’altro lato invece con la sua azione chiede lo scioglimento della compro-
prietà proprio anche in merito alle particelle ni. _ e _. Egli ha tuttavia dichi-
arato l’ 8 aprile 2013 in sede d’appello (act. A.5) di aver aggiunto quella ri-
chiesta a titolo meramente accessorio e prudenziale, per il caso in cui nel
frattempo – cioè prima della crescita in giudicato della sentenza da lui pro-
vocata – fosse acquisita la proprietà sulle nuove particelle (vedi consid. 6 in-
fra).
5.4.4. In ogni caso si costata che in questa prima fase di procedura –
semmai (vedi però i considerandi seguenti) – era possibile disporre solo ed
esclusivamente delle parcelle di possesso vecchio, fra cui la no. _, e non (an-
che) delle nuove particelle. In tal senso, come si è già visto sopra, il primo dis-
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positivo di cui alla decisione senza motivazione dell’autorità precedente si
rivela errato, dimodoché i primi giudici l’hanno rettificato a giusto titolo con
la comunicazione della motivazione scritta. Per motivi di coerenza, però,
all’epoca il tribunale di prime cure – oltre a detta precisazione – nella moti-
vazione scritta avrebbe dovuto pure dichiarare parzialmente inammissibile
l’istanza nella misura in cui l’attore chiede lo scioglimento della compro-
prietà delle nuove particelle ni. _ e _, poiché ciò non era per nulla possibile.
Il fatto che il Tribunale distrettuale Bernina abbia accolto (integralmente)
l’azione posa vari problemi, come sarà spiegato nel seguito. Comunque sia,
per le prossime considerazioni va ritenuto che fa stato il dispositivo di prima
istanza rettificato di cui alla comunicazione del 30 agosto 2012 (act. TD.I.9).
Fermo sta intanto che le parti, quando si sono presentate davanti ai primi
giudici, non potevano disporre né delle particelle transitorie né di quelle
nuove.
5.5. Le opinioni delle parti divergono inoltre fortemente in merito
alla possibilità di pronunciare e iscrivere allora lo scioglimento della com-
proprietà sull’antica parcella no. _ nel cosiddetto protocollo delle compra-
vendite (vecchio registro fondiario).
5.5.1. Va precisato innanzitutto che la mera circostanza che la
vecchia parcella in questione si trovava nel comprensorio di una procedura
di bonifica fondiaria e che era effettivamente in pieno corso una tale proce-
dura non esclude di per sé lo scioglimento della comproprietà dell’antica
parcella no. _. Si è visto pocanzi che, malgrado fosse cresciuta in giudicato la
nuova assegnazione basata sulla nuova misurazione ufficiale, non era ancora
stato decretato l’acquisto della proprietà sulle nuove particelle ai sensi
dell’art. 36 Legge sulle bonifiche fondiarie, perciò era determinante unica-
mente il possesso vecchio. È pur vero che giusta l’art. 20 cpv. 1 Legge sulle
bonifiche fondiarie l’autorità incaricata dell’esecuzione, nell’occorrenza il
Consorzio, può decidere per tutto il comprensorio o per parti di esso una li-
mitazione della facoltà di disporre dei fondi di possesso vecchio. Corris-
ponde anche che in tal caso durante il cosiddetto bando di ricomposizione
particellare per le modifiche di diritto e di fatto dei fondi è richiesta l’appro-
vazione del Consorzio, se queste modifiche sono di natura tale da poter pre-
giudicare il raggruppamento di terreni (art. 20 cpv. 2 Legge sulle bonifiche
fondiarie). Nella fattispecie le modifiche decretate dai primi giudici, cioè lo
scioglimento della parcella no. _ mediante frazionamento materiale, toccano
sostanzialmente quanto previsto nella nuova assegnazione e potrebbero
quindi senz’altro rientrare in quella categoria. Non sembra, però, essere
stato pubblicato nel Foglio ufficiale un simile bando di ricomposizione. L’art.
20 cpv. 3 Legge sulle bonifiche fondiarie pretende poi espressamente che un
tale bando di ricomposizione debba essere menzionato nel registro fon-
diario. Come fa valere giustamente l’appellato, perlomeno dagli estratti del
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protocollo delle compravendite (vecchio registro fondiario) da lui presentati
sulla parcella no. _ non figurava una simile menzione. Non essendovi un
bando di ricomposizione, deve di principio essere possibile sollevare un’a-
zione di scioglimento della comproprietà sulle parcelle del possesso vecchio.
Otmar Hermann Bänziger ha sostenuto inoltre addirittura (ma prima che sia
entrata in vigore la Legge sulle bonifiche fondiarie grigionese) che un bando
di ricomposizione non avrebbe per effetto un blocco assoluto del registro
fondiario, bensì escluderebbe fra l’altro dei trasferimenti di proprietà medi-
ante negozi giuridici (Otmar Hermann Bänziger, Bodenverbesserungen,
rechtliche Probleme der landwirtschaftlichen Güterzusammenlegungen und
der Gesamtumlegungen, diss. Basilea 1978, pag. 60). Ciò sottintende e contra-
rio che per esempio dei trasferimenti di proprietà per via ereditaria, come
sono intervenuti nella presente fattispecie (cfr. A. supra), oppure eventual-
mente anche quelli per via giudiziaria, decretati da un giudice (civile), reste-
rebbero possibili nonostante un bando di ricomposizione. Ammettendo per
ipotesi che nell’occorrenza vi sarebbe stato un tale bando di ricomposi-
zione – il che non trova sostegno negli atti –, a suo dire un’azione di sciogli-
mento di comproprietà non imporrebbe quindi a priori una reiezione
dell’azione. Nel caso in giudizio però può rimanere aperta la questione, visto
il ragionamento seguente. In particolare si lascia aperta la domanda a sapere
se dei negozi giuridici (ad esempio una compravendita) sia possibile durante
tale fase della procedura di bonifica fondiaria.
5.5.2. Si è visto che allora non era possibile disporre (liberamente)
del possesso nuovo. Non convincono invece interamente le ponderazioni
dell’Ufficiale del registro fondiario O.3_ (act. A.3 dell’ 8 marzo 2013), dell’Is-
pettorato del registro fondiario e registro di commercio (act. A.6 del 30
giugno 2013) e dello stesso Ispettorato assieme all’Ufficio per l’agricoltura e
la geoinformazione (act. F.9 del 4 aprile 2007) con rinvio all’art. 36 cpv. 2
Legge sulle bonifiche fondiarie e alla dottrina, laddove essi asseriscono che
già dopo la conclusione della misurazione ufficiale, rispettivamente con l’en-
trata in vigore della nuova assegnazione, la procedura di raggruppamento
debba essere considerata come conclusa, dimodoché non sarebbe più am-
missibile giudicare azioni di diritto civile concernenti il possesso vecchio ed
effettuare le relative iscrizioni a registro fondiario. Non si intravvede tanto-
meno perché le mutazioni dovrebbero essere possibili solo mediante delle
attestazioni interimistiche (cosiddetti «Interimszeugnisse»; vedi l’act. F. 8)
basate sulla nuova assegnazione, strettamente parlando queste attestazioni
provvisorie non trovando alcun fondamento giuridico formale nella legisla-
zione. Esse servono unicamente a far tener conto della nuova assegnazione
prima della sua entrata in vigore. Non corrisponde inoltre neanche che Ot-
mar Hermann Bänziger abbia affermato che il trapasso di proprietà da parte
del Governo abbia esclusivamente carattere formale, come viene sostenuto
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nella Circolare 3 / 2002 (act. F.8). Detto autore, innanzitutto, ha fatto le sue
considerazioni giuridiche senza riferimento alla versione attuale della Legge
sulle bonifiche fondiarie grigionese, il cui Messaggio governativo ai tempi
non era nemmeno ancora stato redatto. In materia, poi, egli ha sostenuto
piuttosto che l’iscrizione a registro fondiario in seguito al decreto governa-
tivo sull’acquisto della proprietà – e non il decreto stesso – sia di carattere
meramente formale, poiché il decreto governativo farebbe passare la pro-
prietà con effetto costitutivo (Otmar Hermann Bänziger, op. cit., pag. 110).
Uno sguardo nel Messaggio governativo (Messaggio del Governo al Gran
Consiglio del 30 giugno 1980 relativo alla revisione totale della Legge sulle
bonifiche fondiarie e dell’Ordinanza d’esecuzione), segnatamente il com-
mento all’art. 36 alla pag. 199, conferma che egli ha ragione anche in merito
alla legge vigente.
5.5.3. Se non vi è un bando di ricomposizione, come si è visto, fino
alla conclusione della procedura di bonifica fondiaria di principio deve dun-
que essere possibile inoltrare e giudicare azioni basate sul possesso vecchio,
quest’ultimo essendo ancora determinante. Con la decisione di diritto civile
tuttavia il nuovo proprietario di una parcella subentra, a tutti gli effetti, nella
procedura di bonifica fondiaria al posto del suo predecessore giuridico
(Otmar Hermann Bänziger, op. cit., pagg. 61 seg.). La decisione porta quindi
solo a un trapasso della proprietà sul possesso vecchio, il quale sarà poi
sostituito dalla nuova assegnazione, ma non tange in alcun modo la nuova
assegnazione stessa come risulta dalla procedura di raggruppamento di ter-
reni. In tal senso al momento dell’inoltro dell’azione il 25 ottobre 2011 (o
meglio, pochissimo tempo dopo) secondo il diritto sulle bonifiche fondiarie
al giudice civile era di principio possibile sciogliere la comproprietà sull’an-
tica parcella no. _ così come richiesto dall’attore, purché non vi siano state
restrizioni al diritto di disporre (in particolare consid. 5.3. supra). Si ram-
menta però che la procedura di bonifica fondiaria non è toccata né alterata
da questa mutazione. Con la nuova assegnazione sono create le future parti-
celle (dapprima quelle transitorie) e sono fissati i rapporti di proprietà su di
esse in modo vincolante e definitivo. In altri termini, dal momento dell’ac-
quisto della proprietà (art. 36 Legge sulle bonifiche fondiarie) fa stato solo
ed esclusivamente quanto stabilito con la nuova assegnazione. Se, dunque, la
nuova assegnazione di cui alla procedura di raggruppamento di terreni non
prevede un frazionamento dei terreni facenti oggetto della procedura civile
e di conseguenza tale frazionamento contrasta gli scopi della procedura di
bonifica fondiaria in modo incompatibile con essa, il frazionamento decade
e causa il decreto governativo sull’acquisto della proprietà l’attore – malg-
rado la decisione di diritto civile a lui favorevole – non diventa durevolmente
proprietario dei fondi frazionati aggiudicatigli dal giudice civile. Occorre
quindi a tale scopo per forza ancora che la decisione del giudice civile possa
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essere trasposta nella procedura di bonifica fondiaria, il che regolarmente
non è dato nel caso di un frazionamento materiale. Diversa potrebbe essere
la situazione invece per le altre modalità di scioglimento di comproprietà, ad
esempio mediante licitazione ai pubblici incanti. Quest’ultima questione può
però essere lasciata aperta.
5.5.4. Nella fattispecie la nuova assegnazione ha sciolto l’antica par-
cella no. _, attribuendola alla particella transitoria no. 19 e a parti di altre par-
ticelle transitorie limitrofe. Siccome la decisione qui impugnata regola uni-
camente i rapporti di proprietà sul possesso vecchio (vedi consid. 3 supra) e
non tange – siccome non lo poteva fare – la nuova assegnazione, essa rimane
priva d’effetto dopo l’acquisto della proprietà decretata dal Governo. In tal
senso le particelle restano nel comprensorio della procedura di bonifica fon-
diaria e anziché giungere allo scioglimento dell’antica parcella no. _ medi-
ante frazionamento, con l’acquisto della proprietà giusta l’art. 36 Legge sulle
bonifiche fondiarie si approda a dissolvere le particelle transitorie di nuova
assegnazione ni. 11, 13 e 19 e a introdurre e aggiudicare poi definitivamente
le particelle attuali di cui al registro fondiario federale. Di conseguenza, no-
nostante abbia esercitato lecitamente il suo diritto allo scioglimento della
comproprietà secondo il diritto civile, nella misura in cui ha richiesto (e gli è
stato concesso) il frazionamento materiale, gli sforzi dall’attore sono stati in-
trapresi invano. Considerando ancora che già al momento dell’inoltro dell’a-
zione era chiaro che mancava poco tempo al decreto governativo sull’acqui-
sto della proprietà, intervenuto solo in sede d’appello con effetto dal 1°
aprile 2014, e che quindi si avrebbe ragionevolmente potuto esigere dall’at-
tore di attendere questo breve periodo, nella misura in cui voleva ottenere la
divisione materiale si potrebbe pure plausibilmente categorizzare l’istanza
quale azione sollevata in tempi inopportuni ai sensi dell’art. 650 cpv. 3 CC
(per la nozione legale di intempestività ai sensi di questa disposizione e per
altri esempi cfr. anche Benno Schneider, Das Schweizerische Miteigentums-
recht, diss. Berna 1973, pagg. 178 seg.; Robert Haab, op. cit., n. 2 ad artt. 650 e
651 CC; Peter Liver, op. cit., pag. 83; Arthur Meyer-Hayoz, op. cit., n. 36 segg.
ad art. 650 CC; Christoph Brunner/Jürg Wichtermann, op. cit., n. 19 segg. ad
art. 650 CC; Paul-Henri Steinauer, op. cit., n. 1184 seg.).
5.5.5. La richiesta di frazionamento materiale sarebbe nondimeno
stata priva di prospettive di successo anche se nella procedura di diritto civile
si dovesse sciogliere la comproprietà tenendo conto della nuova assegna-
zione oppure invece se si concedesse allo scioglimento del possesso vecchio
come discusso un effetto anche sulla nuova assegnazione. Difatti, se si
volesse tener conto della nuova assegnazione, come acclarato, non sarebbe
possibile sciogliere la comproprietà mediante frazionamento. Viceversa se si
volesse accordare allo scioglimento del possesso vecchio un effetto (succes-
sivo) pure sulla nuova assegnazione che allora era già cresciuta in giudicato,
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andrebbe tenuto presente che nel giudicare un’azione di diritto civile sullo
scioglimento di comproprietà il giudice indubbiamente non sarebbe autoriz-
zato a creare rapporti di proprietà che stanno in contraddizione con la pro-
cedura di bonifica fondiaria che era ormai quasi conclusa, nella quale con la
nuova assegnazione venne perseguito un miglioramento del suolo. In una
procedura di bonifica fondiaria come lo è il raggruppamento di terreni, in-
fatti, ogni proprietario – e così segnatamente anche l’attore nel caso in giu-
dizio – ha la possibilità di esprimersi nel Consorzio e di proporre delle solu-
zioni (cfr. art. 16 cpv. 2 Legge sulle bonifiche fondiarie e artt. 9 segg.
Ordinanza d’esecuzione), ad esempio anche chiedere lo scioglimento della
comproprietà mediante frazionamento o altro. Sulle proposte decide poi il
Consorzio, di regola a maggioranza semplice dei proprietari. Se l’attore ha
rinunciato a presentare simili richieste oppure se la nuova assegnazione è
stata decisa senza tener conto delle eventuali proposte dell’attore nel senso
descritto, ciò significa che devono esserci stati motivi sostanziali contrari a
una tale soluzione, in particolare contro il frazionamento. Non può invece es-
sere lo scopo legittimo di un’azione di diritto civile di correggere un risultato
spiacevole di una procedura di bonifiche fondiarie. Se – come nella fattispe-
cie – è richiesto lo scioglimento da decretare dal giudice civile secondo ap-
prezzamento, il giudice deve effettuare lo scioglimento in modo tale che ri-
manga consono a quanto deciso con la nuova assegnazione secondo la
procedura di bonifica fondiaria. Qualora ciò non fosse possibile, vi è una ma-
nifesta contraddizione fra gli obiettivi perseguiti con la procedura di bonifica
fondiaria e gli interessi dell’attore che ha chiesto lo scioglimento della com-
proprietà. In tal caso o deve essere esatto dall’attore di attendere che sia por-
tata a termine la procedura di raggruppamento di terreni e di differire l’inol-
tro della sua azione fino a quel momento, nella misura in cui allora l’azione
è ancora necessaria e possibile, o il giudice deve scegliere un modo di sciogli-
mento di comproprietà consono agli scopi della procedura di bonifica fon-
diaria.
5.5.6. Oltre a tutto, come si è visto, vi sarebbero state da verificare
pure le altre restrizioni alla libertà di disporre dei fondi. Come rileva giusta-
mente l’Ufficio del registro fondiario O.3_, siano richiamati in particolare i
divieti di frazionamento di cui all’art. 58 LDFR e all’art. 88 LICC, purché essi
si applichino, cioè nella misura in cui non sia data un’eccezione sufficiente.
Già da sempre le parti, quali proprietari fondiari, non erano dunque comple-
tamente libere di disporre a piacimento dei loro fondi.
5.6. Infine, per mero scopo di completezza, sia fatto ancora un cenno
all’affermazione dell’appellante che sostiene che i diritti reali limitati non sa-
rebbero ancora stati epurati e che anche questo osterebbe allo scioglimento
della comproprietà. Giusta l’art. 32 Legge sulle bonifiche fondiarie con la
nuova assegnazione dovrebbero essere stati epurati anche i diritti reali limi-
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tati e i diritti personali annotati (vedi il Messaggio del Governo al Gran Con-
siglio del 30 giugno 1980 relativo alla revisione totale della Legge sulle boni-
fiche fondiarie e dell’Ordinanza d’esecuzione pagg. 169 segg., segnatamente
il commento all’art. 32, pag. 198). L’Ufficio del registro fondiario O.3_ rinvia
inoltre a Otmar Hermann Bänziger (op. cit., pagg. 99 seg.), il quale considera
in modo plausibile che con la nuova assegnazione il possesso vecchio e con
esso i diritti reali limitati si estinguerebbero, il che sarebbe una parte essen-
ziale della fase della nuova assegnazione. Non si intravvede quindi cosa o
quale vantaggio debba poter trarre l’appellante dalle presenti circostanze,
essendo chiaro che nell’occorrenza la nuova assegnazione era già cresciuta
in giudicato quando si trattò di statuire sull’azione.
5.7. Riassumendo, dunque, la decisione dei primi giudici si rivela es-
ser stata errata, poiché essi non avrebbero (più) potuto decretare lo sciogli-
mento della comproprietà dell’antica parcella no. _ mediante frazionamento,
e di principio sarebbe stata da annullare rispettivamente riformare. Ne va
tenuto conto adeguatamente nella liquidazione delle spese giudiziali di
prima istanza. Tuttavia, nel frattempo essendo stato decretato l’acquisto
della proprietà ed essendo entrato in vigore il registro fondiario federale,
oggi l’antica parcella no. _ non esiste più. Essa è stata sostituita fra l’altro
dalla nuova particella attuale no. _ e da altri terreni adiacenti. Perciò questa
parte dell’azione diviene priva d’oggetto, cosicché essa va parzialmente
stralciata dai ruoli. Resta da vedere se ciò concerne l’intera azione o meno.
5.8. A prescindere di quanto esposto finora, però, va precisato per
finire ancora che il sollevamento in tempi inopportuni dell’azione ai sensi
dell’art. 650 cpv. 3 CC si riferisce soltanto alla modalità di scioglimento me-
diante divisione materiale, poiché una simile divisione contrasta tipicamente
in modo incompatibile gli scopi della procedura di bonifica fondiaria. Non è
da escludere a priori invece che ai primi giudici, di massima, sarebbe stato
possibile sciogliere la comproprietà sulla via delle altre modalità, segnata-
mente mediante vendita all’asta (vedi il ragionamento seguente al consid. 6
infra). L’attore aveva difatti espressamente lasciato al giudice la scelta del
modo più consono per lo scioglimento della comproprietà.
6. Resta da statuire se sia possibile oggi accogliere (parzialmente)
l’azione in causa e sciogliere la comproprietà, tenendo conto che si tratta or-
mai dei nuovi fondi (particelle ni. _ e _, vedi consid. 3 supra) e che ci si trova
confrontati con una situazione giuridica in gran parte diversa, ora che è stato
eseguito l’acquisto della proprietà con effetto dal 1° aprile 2014, cioè dopo la
chiusura della procedura di bonifica fondiaria e l’introduzione del registro
fondiario federale.
6.1. Nell’occorrenza il presidente della prima Camera civile ha invi-
tato le parti a presentare osservazioni in merito alla nuova situazione (vedi
L. supra).
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6.1.1. A tale merito l’appellante fa valere con le osservazioni del 1°
settembre 2014 (act. A.10) che la particella no. _ non potrebbe costituire l’og-
getto dell’azione, poiché essa sarebbe di proprietà esclusiva dell’appellante,
dimodoché in questo punto l’azione andrebbe respinta. Resterebbe da giu-
dicare solo lo scioglimento per i fondi agricoli ni. _ e _. Tenuto conto che nes-
suna delle parti ne richiederebbe l’assegnazione in base alla LDFR, la cessa-
zione della comproprietà sarebbe da eseguire giusta gli artt. 650 seg. CC.
L’appellato chiederebbe la divisione in natura, eventualmente l’attribuzione
della particella no. _ in suo favore e l’attribuzione del fondo no. _ all’appel-
lante. Queste richieste contraddirebbero l’art. 651 cpv. 2 CC. La divisione in
natura non potrebbe entrare in considerazione causa quanto previsto all’art.
88 cpv. 3 LICC, giacché mancherebbe l’autorizzazione del Dipartimento
dell’interno e dell’economia pubblica dei Grigioni [dal 1° gennaio 2007 de-
nominato Dipartimento dell’economia pubblica e socialità]. Secondo giuri-
sprudenza del Tribunale federale (già citata sentenza 5A_522/2013 consid.
4.3.3.), una decisione di un tribunale civile non potrebbe sostituire un simile
permesso. Di conseguenza nella fattispecie questa Corte potrebbe sola-
mente ordinare una licitazione ai sensi dell’art. 651 cpv. 2 in fine CC, anche
se le parti non avrebbero sollevato una richiesta esplicita in tal senso. Dato
che non sarebbero ravvisabili motivi per una licitazione tra i comproprietari,
nel caso concreto potrebbe entrare in considerazione soltanto una licita-
zione ai pubblici incanti. Se l’appellato non fosse d’accordo con questo modo
di procedere, egli sarebbe libero di ritirare le proprie pretese.
6.1.2. Con osservazioni del 9 settembre 2014 (act. A.11) l’appellato
controbatte all’appellante che essa avrebbe ottenuto la proprietà della casa
no. d’ass. _ e che per motivi di equità l’altro edificio (stalla con fienile) no.
d’ass. _ andrebbe ora attribuito a lui, così come avrebbero correttamente de-
ciso i primi giudici. Essi avrebbero inoltre ritenuto a ragione che non sarebbe
dovuto alcun conguaglio per la ripartizione da loro decisa – perlomeno non
per ciò che attiene a detto edificio – e l’appellante non avrebbe impugnato
né formulato delle considerazioni in merito a questa conclusione dei giudici
di prime cure. L’appellato dichiara poi all’indirizzo della Corte giudicante
che al momento dell’inoltro della sua azione egli avrebbe già previsto questa
nuova costellazione, chiedendo difatti ai primi giudici lo scioglimento non
solo della parcella vecchia, bensì anche di quelle nuove (vedi consid. 3.2. e
5.4.3. supra). Egli ritiene inoltre che questa Corte dovrebbe essere in pos-
sesso di tutta la documentazione necessaria per decidere anche sulla base
della mutata situazione. Nello statuire, essa avrebbe essenzialmente la scelta
fra due possibilità: la prima sarebbe l’attribuzione dell’intera particella no. _
integralmente a lui, con indennizzo della controparte per il ⅓ finora in pro-
prietà dell’appellante (ma non per lo stabile); la seconda invece consiste-
rebbe nella divisione in natura della particella no. _. L’indennizzo di cui alla
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prima variante potrebbe a sua volta esser fissato in due modi da lui proposti:
(a.) in cambio l’appellante riceverebbe la proprietà singola sull’intera parti-
cella no. _ (finora ⅔ in proprietà dell’appellato), oltre a un conguaglio da de-
finire dal giudice; oppure (b.) acquisirebbe dall’appellato per via di cessione
la proprietà singola sulla particella inedificata no. _ (finora interamente in
proprietà dell’appellato), misurante 8806 m2 (di cui 3539 m2 di bosco), senza
ulteriore conguaglio. La divisione in natura ai sensi della seconda variante
invece prevedrebbe di staccare un terreno con una superficie massima di
1000 m2 con l’edificio no. d’ass. _, quest’ultimo non servendo più a scopi agri-
coli. Tale nuova particella andrebbe all’appellato e sarebbe non agricola. I ri-
manenti 10 202 m2 sarebbero ritirati dall’appellante, la quale indennizze-
rebbe l’appellato per quei 6468 m2 (⅔ di 11 202 m2 – 1000 m2) ancora di sua
(di lui) pertinenza, senza conguaglio per lo stabile. Una tale divisione ver-
rebbe peraltro approvata dal dipartimento competente, secondo informa-
zioni orali da lui assunte.
6.2. Si ricorda nuovamente (cfr. consid. 3.4. supra) che nell’occor-
renza non è (più) in questione l’edificio no. d’ass. _ situato sulla nuova parti-
cella no. _, quest’ultima essendo stata interamente aggiudicata all’appellante
in proprietà singola (act. B.4.a). Non può quindi neanche essere dato seguito
alla richiesta della convenuta (qui appellante) formulata alla cifra 2 delle do-
mande nelle osservazioni del 1° settembre 2014 (act. A.10) di respingere l’a-
zione in questo punto, poiché l’appellato giustamente non ha mai chiesto lo
scioglimento della particella no. _, non essendo in comproprietà. In questa
misura non può essere entrato nel merito dell’appello. Tuttavia si rammenta
che è stata l’autorità precedente a suscitare questa confusione presso l’ap-
pellante, avendo erroneamente statuito nel primo dispositivo del 3 maggio
2012 (TD.I.8) lo scioglimento della comproprietà anche della particella no. _.
Si tratta del resto solo di un punto subordinato, cosicché può rimanere inter-
amente irrilevante per la liquidazione delle spese giudiziarie.
Rilevanti sono quindi esclusivamente ancora i fondi ni. _ e _. La par-
ticella no. _ con la stalla no. d’ass. _, oggetto principale del presente dissenso,
è rimasta in comproprietà fra le parti ma oggi non più in ragione di metà cias-
cuno, bensì di ⅔ a favore dell’appellato e ⅓ a favore dell’appellante. Nel caso
del terreno inedificato e prevalentemente forestale della particella no. _, i
rapporti di proprietà attuali sono uguali a quelli dell’altra particella (⅔ in
proprietà dell’appellato e ⅓ in proprietà dell’appellante). La particella no. _
misura complessivi 1268 m2 (act. B.4.b), la particella no. _ ne comporta invece
11 202 m2 (act. B.4.c).
6.3. È preso atto del fatto che entrambe le parti sembrano partire
dal presupposto che sia possibile decidere, in questa sede, sulla richiesta di
scioglimento della comproprietà sulle nuove particelle. Le parti paiono di-
fatti perfino essere d’accordo sul principio dello scioglimento. Così la parte
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dell’azione reale doppia, costituita dall’azione di accertamento fondata
sull’art. 650 cpv. 1 CC, può ormai essere accolta, poiché si può costatare che
di principio nulla osta ormai (più) allo scioglimento della comproprietà sulle
particelle in causa.
6.4. Come si è dovuto costatare, si applica ormai di nuovo la LDFR
con il suo sistema di restrizioni al diritto di disporre dei fondi agricoli (vedi
anche la citata sentenza del Tribunale federale 5A_522/2013) – purché le par-
ticelle entrino nel campo d’applicazione della LDFR. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LDFR è agricolo il fondo che si presta alla gestione agricola o orticola (per
più dettagli vedi Eduard Hofer, in Commentario LDFR, osservazioni preli-
minari agli artt. 6–10 LDFR e l’intero commento all’art. 6 LDFR). Quali fondi
sono intesi quelli ai sensi dell’art. 655 CC (qui la variante di cui all’art. 655 cpv.
2 cifra 4 CC). Giusta l’art. 3 cpv. 1 LDFR le disposizioni della LDFR si appli-
cano, salvo disposizione contraria, alle quote di comproprietà di fondi agri-
coli. L’art. 2 cpv. 3 LDFR esclude tuttavia l’applicabilità per i fondi di meno
di 25 are non facenti parte di un’azienda agricola. Non essendo stato asserito
da nessuna delle parti e non essendovi indizi per una tale tesi, si può pacifica-
mente presumere che nel caso dei terreni in questione non si tratti di un’azi-
enda agricola. Il nuovo capoverso 4 di detta disposizione, in vigore dal 1°
gennaio 2014, non interessa nella fattispecie, i nuovi diritti di proprietà sulle
particelle essendo già stati iscritti nel registro fondiario. Contrariamente alla
particella no. _, la particella no. _ quindi non è soggetta alla LDFR, non rag-
giungendo la predetta soglia di superficie minima. Le seguenti considerazioni
concernenti la LDFR toccano dunque unicamente la particella no. _, la parti-
cella no. _ essendo disciplinata semmai dalla LICC.
6.4.1. In merito all’autorizzazione per l’acquisto di fondi agricoli
previsto dall’art. 61 LDFR si costata che, malgrado decada l’eccezione di cui
all’art. 62 lett. f LDFR inizialmente fatta valere dall’appellato, permane an-
cora quella giusta l’art. 62 lett. c LDFR, cosicché comunque sia per l’acquisto
non è necessaria un’autorizzazione (Beat Stalder, in Commentario LDFR,
n. 13 segg. e 26 seg. ad art. 62 LDFR). La procedura di bonifica fondiaria es-
sendo stata conclusa, non è inoltre più data nemmeno l’eccezione di cui
all’art. 59 lett. a LDFR al divieto di frazionamento. In questo caso però non
vi è nessun’altra eccezione, cosicché torna applicabile la regola principale di
cui all’art. 58 LDFR. Nell’occorrenza entra in rassegna solo il caso del cpv. 2
di detta disposizione che vieta la suddivisione in particelle di meno di 25 are,
lasciando ai Cantoni la possibilità di fissare superfici minime più estese (vedi
le riflessioni seguenti sulla LICC).
6.4.2. Come già spiegato (consid. 5.3. supra), l’art. 88 cpv. 1 LICC vi-
eta il frazionamento di fondi forestali in particelle di misura inferiore a 50
are e di altri fondi in particelle di misura inferiore a 12 are, per quanto il di-
ritto federale non preveda altre regolamentazioni. La seconda parte di que-
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sta disposizione legale contiene peculiarmente una riserva per il diritto fe-
derale, il che suscita dubbi quanto all’applicabilità in vista ad esempio delle
disposizioni della LDFR. Si può però plausibilmente ritenere che tale riserva
sia da intendere più che altro come rammento delle disposizioni vincolanti
del diritto federale. In altre parole a mente di questa Corte nella fattispecie
fanno stato le superfici minime definite dal diritto cantonale (art. 88 cpv. 1
LICC), in deroga a quelle della LDFR. Nel caso in giudizio, misurando poco
più di 12 are (1268 m2), alla particella no. _ non si applica comunque la LDFR
e, causa quanto previsto dall’art. 88 cpv. 1 LICC, essa non può più essere nuo-
vamente frazionata o, per usare la terminologia del CC, «divisa in natura»,
poiché è impossibile dividerla in due particelle da almeno 12 are l’una. Per
questa particella dunque entrano in rassegna soltanto le altre modalità di
scioglimento della comproprietà. Per ciò che attiene invece alla particella
no. _ le varianti proposte dall’appellato rispettano entrambi i limiti, sia
quello della LDFR sia quello della LICC. Sotto quest’aspetto non violano
quindi il divieto di frazionamento.
6.4.3. Oltre alle limitazioni di cui all’art. 88 cpv. 1 LICC, come af-
ferma giustamente l’appellante, vi è però anche il capoverso 3 che vieta di
suddividere nuovamente fondi assegnati in una procedura di raggruppa-
mento di terreni. Al capoverso 4 poi è prevista la possibilità di autorizzare
eccezioni per motivi importanti. Per l’autorizzazione al frazionamento è
competente il Dipartimento dell’economia pubblica e socialità, per il frazio-
namento di particelle forestali invece il Dipartimento costruzioni, trasporti e
foreste. Agli atti non figura nessun’autorizzazione simile. Nessuna delle parti
poi fa valere di averne richiesta una. L’appellato afferma tuttavia nel senso
che questa Corte potrebbe autorizzare lei stessa un’eccezione. L’appellante
sostiene il contrario, basando la sua argomentazione sulla sentenza del Tri-
bunale federale 5A_522/2013 del 23 aprile 2014. Effettivamente la massima
Corte elvetica ha ritenuto in questa decisione non pubblicata nella raccolta
ufficiale che su eccezioni al divieto di divisione materiale (inteso: ai sensi
dell’art. 58 cpv. 1 LDFR) e su autorizzazioni all’acquisto (inteso: ai sensi
dell’art. 61 LDFR) decidono le autorità cantonali competenti e non i tribu-
nali civili in contese di diritto all’attribuzione. Il caso alla base di quella de-
cisione non è identico a quello presente, bensì vi ci si può rifare per la pro-
blematica in rassegna. Non s’intravvede difatti perché dovrebbe essere
possibile al giudice civile decidere su eccezioni al divieto di frazionamento di
cui alla LICC – o per quello anche ai sensi della LDFR – se non lo è invece
per le eccezioni al divieto di divisione materiale. Riassumendo quindi va se-
guito il ragionamento fatto dall’appellante in questo punto, concludendo in-
fine che entrambe le particelle in questione, sia la no. _ sia la no. _, non pos-
sono essere divise in natura se non con un’autorizzazione del Dipartimento
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dell’economia pubblica e socialità. Quest’autorizzazione va presentata al
giudice civile con l’istanza di scioglimento e non può essere presentata in se-
guito, il giudice non potendo pronunciare una decisione condizionale. In tal
senso nella fattispecie la richiesta di divisione in natura va respinta e non va
approfondita.
6.4.4. A mero titolo di completezza in materia della LDFR sia men-
zionato ancora che l’art. 36 cpv. 2 LDFR permette, se i rapporti di compro-
prietà su un fondo agricolo costituiti per contratto sono sciolti, a ognuno dei
comproprietari di domandare l’attribuzione del fondo. Ciò tuttavia soltanto
a condizione che l’interessato sia proprietario o disponga economicamente
di un’azienda agricola e che il fondo sia ubicato nel raggio d’esercizio dell’a-
zienda secondo l’uso locale. Entrambi i presupposti non sono adempiuti.
Non occorre quindi indugiare oltre a questo proposito.
6.5.Vanno ora analizzati ancora i modi della divisione previsti dalla
legge. Essi sono disciplinati dalla disposizione generale di cui all’art. 651 CC,
la LDFR quale lex specialis non avendo trattato la questione.
6.5.1. L’art. 651 CC prevede che lo scioglimento si effettua mediante
divisione in natura, mediante la vendita a trattative private o agli incanti con
divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei compro-
prietari compensando gli altri (cpv. 1). Qualora i comproprietari non si ac-
cordino circa il modo di divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in
natura, e qualora questa non si possa fare senza notevole diminuzione del
valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari o ai pubblici incanti
(cpv. 2). Trattandosi di divisione in natura la differenza dei lotti può essere
conguagliata in denaro (cpv. 3).
6.5.2. La legge ha voluto dare la precedenza alla libera disposizione
delle parti di scegliere insieme il modo più appropriato per sciogliere la loro
comproprietà, dando loro massima libertà quanto al contenuto del loro ac-
cordo. Se un consenso non è stato raggiunto, può essere interpellato il giu-
dice civile. Nella sua decisione il giudice è libero, ma deve tenersi alle vari-
anti disciplinate all’art. 651 cpv. 2 e non può, ad esempio, ordinare la vendita
a trattative private o addirittura aggiudicare lui stesso la cosa all’uno piutto-
sto che all’altro comproprietario con conguaglio in denaro (vedi PTC 1970
no. 22 e PTC 2011 no. 1 consid. 5.e; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale fe-
derale 5A_522/2013 del 23 aprile 2014 consid. 5). Egli può tuttavia scegliere
la variante la più adeguata alle circostanze, considerando la natura della cosa
in comproprietà e l’equità. Egli tiene conto delle situazioni delle parti, dei
loro bisogni e anche delle loro intenzioni (cfr. la sentenza della Camera civile
del Tribunale cantonale dei Grigioni ZF 99 20 consid. 2 con rinvio alla DTF
100 II 187 e la sentenza del Tribunale federale 5C.164/2001 del 5 novembre
2001 consid. 2, decisione emanata su ricorso contro la sentenza della Camera
civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ZF 00 71 del 12 dicembre 2000).
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Non è invece vincolato dalle loro richieste. In tal senso l’art. 651 cpv. 2 CC
costituisce un’eccezione al principio dispositivo (cfr. l’art. 58 CPC).
6.5.3. Nel caso della divisione in natura il giudice prende inoltre le
misure necessarie negli interessi delle parti secondo libero apprezzamento.
Nel caso della vendita all’asta compete a lui decidere se limitarla ai soli com-
proprietari o invece aprirla ai pubblici incanti, senza che debba favorire a
priori l’una o l’altra variante (le opinioni in dottrina divergono però legger-
mente in questo punto). La vendita ai pubblici incanti può essere ordinata
anche successivamente, se la vendita all’asta fra i comproprietari è rimasta
priva di successo. Oltre al tipo di vendita all’asta, il giudice può – ma secondo
questa Camera non deve – statuire anche sulle condizioni dell’asta, ad esem-
pio le modalità di pagamento (cfr. ZBGR 77/1996 pagg. 367 seg.). A tale
scopo semmai vanno udite le parti e le modalità devono essere scelte in
modo che possa essere aggiudicato il fondo in tempi ragionevoli. Se decide
di fissare un’offerta minima, deve anche ordinare un secondo incanto per il
caso che non si giungesse all’aggiudicazione. Per il secondo incanto non può
invece più essere decretata un’offerta minima. Si applicano gli artt. 229 segg.
CO (vedi per più dettagli sull’intero tema Benno Schneider, op. cit., pagg. 179
segg.; Robert Haab, op. cit., n. 5 e 8 segg. ad artt. 650 e 651 CC; Peter Liver,
op. cit., pagg. 81 segg.; Arthur Meyer-Hayoz, op. cit., n. 18 segg. ad art. 651 CC;
Pascal Simonius / Thomas Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht,
vol. I, Basilea 1995, § 14 n. 116; Christoph Brunner/ Jürg Wichtermann, op.
cit., n. 1 segg. ad art. 651 CC; Paul-Henri Steinauer, op. cit., n. 1188 segg.).
6.5.4. Si ricordano infine ancora i diritti di prelazione legali del com-
proprietario di cui all’art. 682 CC e dell’affittuario di cui agli artt. 47 cpv. 2 e
semmai 49 cpv. 2 LDFR (vedi l’art. 682a CC) che possono essere esercitati
anche in caso di incanto forzato (cfr. l’art. 681 CC). Non convince a tale pro-
posito il commento di Benno Studer, l’esercizio del diritto di prelazione
dovendo essere possibile, a mente della Corte giudicante, anche in caso di
scioglimento della comproprietà (Benno Studer, in Commentario LDFR,
n 6 ad art. 36 LDFR). Il diritto di prelazione deve invece necessariamente
essere esercitato in occasione dell’asta stessa e alle condizioni fissate per
quella (vedi Heinz Rey / Lorenz Strebel, in Basler Kommentar zum Zivilge-
setzbuch II, op. cit., n. 2 ad art. 681 CC e n. 2 ad art. 682a CC con rinvii). Tut-
tavia, per usufruire del diritto di prelazione secondo l’art. 47 cpv. 2 LDFR
occorre che (lett. a) sia scaduta la durata legale minima dell’affitto prevista
dalle disposizioni della Legge federale sull’affitto agricolo del 4 ottobre 1985
(LAAgr; SR 221.213.2), nell’occorrenza sei anni ai sensi dell’art. 7 cpv. 1
LAAgr, e che (lett. b) l’affittuario sia proprietario o disponga economica-
mente di un’azienda agricola e il fondo affittato sia ubicato nel raggio d’eser-
cizio dell’azienda secondo l’uso locale. Nel caso in rassegna nessuna delle
parti ha reso sufficientemente plausibile che ciò sia il caso. Difatti non è stato
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provato che vi sia stato un contratto d’affitto di durata di almeno sei anni. Di
conseguenza si può ragionevolmente presumere che non vi sia alcun affittua-
rio con diritto di prelazione.
6.6. Come si è visto, nel caso in giudizio le parti non hanno trovato
un accordo fra di loro per lo scioglimento della comproprietà e una divisione
in natura non entra in considerazione per i motivi delucidati per esteso. Re-
sta dunque solo la vendita all’asta, sia quella fra i comproprietari sia quella
ai pubblici incanti. Tuttavia si rileva che l’attore qui appellato non ha mai
chiesto una tale vendita all’asta e i primi giudici non si sono mai chinati su
questa modalità di scioglimento, avendo dato la precedenza alla divisione in
natura. Essendo però già passato parecchio tempo e considerato che in defi-
nitiva questa Camera ritiene che nella fattispecie non si imponga necessaria-
mente fissare le modalità concrete della vendita all’asta, si giustifica decidere
in questa sede il modo concreto di scioglimento di comproprietà per termi-
nare una volta per tutte il disputo.
Nell’occorrenza si è costatato che non dovrebbero esserci degli af-
fittuari con diritti di prelazione. Cionondimeno, va ricordato ancora che per
l’acquisto di un fondo agricolo come lo è la particella no. _ (ma non la parti-
cella no. _, questa non rientrante nel campo d’applicazione della LDFR),
giusta l’art. 63 LDFR è necessaria un’autorizzazione. Questa è rifiutata se
l’acquirente non è coltivatore diretto (lett. a), è stato pattuito un prezzo esor-
bitante (lett. b), o il fondo da acquistare è ubicato fuori del raggio d’esercizio
dell’azienda dell’acquirente secondo l’uso locale. Ai sensi dell’art. 63 cpv. 2
LDFR il motivo di rifiuto del prezzo esorbitante non è pertinente se il fondo
agricolo è acquistato nell’ambito di una procedura di realizzazione forzata.
In conclusione, conviene decretare in questa sede che lo sciogli-
mento della comproprietà sulle due particelle ni. _ e _ vada eseguita sepa-
ratamente, essendo applicabili regole diverse alle due particelle, e che esso
vada fatto mediante licitazione ai pubblici incanti, senza che questa Corte
fissi i dettagli della vendita all’asta.
6.7. Per tutti questi motivi, l’appello va accolto nel senso dei consi-
derandi, nella misura in cui è ricevibile (consid. 6.2. supra). La decisione im-
pugnata va annullata e l’azione va accolta parzialmente (scioglimento delle
nuove particelle), nella misura in cui non è stralciata dai ruoli perché dive-
nuta priva d’oggetto (scioglimento della vecchia parcella no. _).
ZK1 12 63
Decisione del 22 aprile 2015