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Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 PKG 2007 38 Nell’evenienza concreta non è d’importanza che la richiesta dell’attore sia stata reputata ritirata al posto d’essere stata dichiarata irricevibile, poiché anche nel caso d’irricevibilità la pretesa non poteva esser riproposta nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 273 CO (il convenuto ha dato la disdetta il 24 marzo 2007, la stessa è stata contestata il 20 aprile 2007 e il 21 maggio 2007 è stato emanato il decreto di stralcio). Da quanto esposto risulta che contro il decreto di stralcio dell’autorità di conciliazione è dato il ricorso per violazione di legge. ZB 07 26 Sentenza del 27 agosto 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PKG 2007 7 35 7 – Procedura dinanzi all’autorità di conciliazione in materia di locazione; rimedio legale contro decreti di stralcio; con- seguenza di mora se il richiedente non compare all’udien- za senza guistificazione (art. 274 segg. CO; Art. 23 cpv. 1 OECO).
– Contro il decreto di stralcio dell’autorità di conciliazione per ingiustificata mancata comparizione del richiedente – se non sono addebitati dei costi per temeraria condotta del processo (PTC 2007 no. 7) – é dato il ricorso alla Com- missione del Tribunale cantonale ai sensi degli art. 232 segg. CPC (cons. 1 a– c).
– Per ingiustificata mancata comparizione del richiedente non é d’ammettere, contrariamente all’art. 23 cpv. 1 OECO, il ritiro dell’azione – con conseguente perdita del diritto – ma l’azione va dichiarata irricevibile (cons. 1 d).
– Verfahren vor der Schlichtungsbehörde in Mietsachen. Rechts- mittel gegen Abschreibungsbeschlüsse. Säumnisfolge bei unentschuldigtem Nichterscheinen des Gesuchstellers (Art. 274 ff. OR; Art. 23 Abs. 1 VVzOR).
– Gegen den Abschreibungsbeschluss der Schlichtungsbe- hörde wegen unentschuldigten Nichterscheinens des Ge- suchstellers ist – sofern keine Kostenauflage wegen mut- williger Prozessführung erfolgt (PKG 2001 Nr. 7) – die Beschwerde an den Kantonsgerichtsausschuss gemäss Art. 232 ff. ZPO gegeben (Erw. 1 a-c).
– Bei unentschuldigtem Nichterscheinen des Gesuchstel- lers ist entgegen Art. 23 Abs. 1 VVzOR nicht Klagerückzug
– mit der Folge des Rechtsverlusts – anzunehmen, son- dern auf Nichteintreten zu erkennen (Erw. 1 d). Dai considerandi:
1. a) Nell’ordine è da vagliare la competenza per materia della Com- missione del Tribunale cantonale. L’art. 274 CO dispone che in materia di lo- cazione la procedura è stabilita dai cantoni. Manifestamente ciò vale solo in linea di massima, poiché il diritto federale prescrive che in caso di contesta- zione della disdetta la parte deve presentare la richiesta all’autorità di con- ciliazione entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta (art. 273 cpv. 1 CO), che l’autorità di conciliazione cerca di indurre le parti all’intesa ed emette una decisione sulle loro pretese, se l’intesa non è raggiunta (cpv. 4), che la parte soccombente può adire il giudice entro 30 giorni e che in caso contra- rio la decisione passa in giudicato (cpv. 5). Contro la decisione dell’autorità
7 PKG 2007 36 di conciliazione nel caso di contestazione della disdetta è quindi data la pos- sibilità di riesame da parte di un’autorità giudiziaria in virtù del diritto fe- derale. Ciò è previsto anche dall’art. 35 dell’Ordinanza d’esecuzione del Co- dice delle obbligazioni in materia di locazione ed affitto (OECO, CSC 219.800). Altri rimedi giuridici contro la decisione dell’autorità di conci- liazione nel caso di contestazione della disdetta non sono contemplati da quest’ordinanza. Unicamente per la procedura dinanzi alle istanze giudi- ziarie l’art. 33 OECO stabilisce che fanno stato per analogia le prescrizioni del Codice di procedura civile sulla procedura accelerata.
b) Colla sentenza PTC 2001 no. 7 – con riferimento alle DTF 121 IIl 266 e 117 II 421 – la Commissione del Tribunale cantonale ha stabilito che per l’imposizione d’una pretesa di diritto federale (si trattava del carico dei costi e dell’indennità a titolo di ripetibili alla parte temeraria ai sensi dell’art. 274d cpv. 2 CO) è richiesto al minimo l’esame della stessa da parte di un’istanza giudiziaria con pieno potere cognitivo. L’autorità di concilia- zione non è un tribunale per cui la sua decisione è soltanto una decisione preliminare prima facie. Al soggetto di diritto colpito da una simile decisione è perciò da mettere a disposizione un mezzo d’impugnazione, che permetta d’adire un’istanza giudiziaria con pieno potere cognitivo, quindi la via legale ordinaria. Il ricorso per violazione di legge (artt. 232 segg. CPC) non soddisfa questo requisito; il potere cognitivo della Commissione del Tribunale canto- nale è limitato.
c) La domanda di sapere che rimedio legale sia dato contro una decisione dell’autorità di conciliazione avente per oggetto la questione di diritto cantonale, che l’assenza dell’attore all’udienza di conciliazione senza una sufficiente giustificazione è reputata ritiro dell’azione (art. 23 cpv. 1 OECO) è rimasta indecisa nella sentenza PTC 2001 no. 7 pag. 59 in fondo. Come introduzione è però stato esposto che per questioni del genere il ricorso per violazione di legge sarebbe in fondo il mezzo d’impugnazione più opportuno (pag. 57). Non è quindi stata decisa una pretesa di diritto federale, contro la decisione dell’autorità di conciliazione può quindi essere proposto ricorso per violazione di legge. A questo proposito confronta anche Usteri ed altri autori, Schweizerisches Mietrecht, SVIT-Kommentar, 2. Aufl., Zürich 1998, art. 274e n. 14 pag. 1012, secondo cui un’impugnativa di diritto canto- nale entra in considerazione anche contro decisioni nell’ordine (di compo- nimento della procedura), emanate dall’autorità di conciliazione senza svolgimento del procedimento, poiché l’attore manca senza giustificazione all’udienza.
d) Secondo l’art. 23 cpv. 1 OECO la domanda viene considerata ritirata, se il richiedente non si presenta all’udienza senza una sufficiente giustificazione. Nell’evenienza concreta l’autorità di conciliazione ha deciso in questo senso. Ma è dubbio se una simile decisione è conforme al diritto
PKG 2007 7 37 federale, poiché col ritiro dell’azione la pretesa materiale è definitivamente decisa, ciò che l’autorità di conciliazione non può fare. Giusto sarebbe stato dichiarare l’azione irricevibile. Nell’interesse di un disbrigo accelerato della procedura s’impone di comminare alle parti delle conseguenze in caso di negligenza, p. es. che in assenza dell’attore l’azione è reputata ritirata oppure dichiarata irricevibile. Il ritiro dell’azione e quindi la perenzione della pretesa materiale non deve essere ammessa, poiché il diritto processuale cantonale non può stabilire che una pretesa retta dal diritto federale s’estingue, non avendo l’attore osser- vato una citazione (Usteri ed altri, op. cit., art. 274d n. 11, pag. 995; DTF 118 II 479 segg., 104 Ia 105, 93 II 71 cons. 5). Secondo gli stessi autori adeguata è invece la comminatoria che in caso d’ingiustificata assenza l’azione è dichiarata irricevibile. La comminazione di questa conseguenza è stata criti- cata dalla dottrina, ma tanto la dichiarazione d’irricevibilità quanto l’ammis- sione del ritiro dell’azione hanno di regola per conseguenza che al momento della decisione dell’autorità di conciliazione il termine per promuovere l’azione di contestazione è già spirato e con una nuova azione non può più essere rispettato. Ambedue i modi di disbrigo hanno in realtà per effetto la perdita del diritto materiale (Usteri ed altri, art. 274d n. 11, pagg. 996 seg.). Nella DTF 118 II 479 segg. il Tribunale federale ha esposto che l’ammissione del ritiro dell’azione deve avere per conseguenza unicamente la perdita della relativa procedura. Il diritto di proporre la pretesa in una nuova procedura fino al decorso del termine di perenzione del diritto federale resta perciò tu- telato. Il Tribunale federale ha quindi ammesso che la pretesa materiale, dopo che è stata dichiarata irricevibile, non può più esser promossa, se nel frattempo s’è verificata la perenzione, come di regola è il caso, se è dichiarata irricevibile una pretesa che dev’essere fatta valere in un termine di peren- zione relativamente corto. Sempre secondo Usteri ed altri, op. cit., art. 274d
n. 11, pagg. 996 seg., art. 274f n. 6) l’attore che non ritiene necessario di com- parire dinanzi all’autorità – da lui stesso adita – o di farsi dispensare, non ha il diritto di pretendere che un’azione, per negligenza non completamente motivata, sia trattata materialmente. Ciò anche per il fatto che oltre al prin- cipio inquisitorio vale anche quello dispositivo, secondo cui l’attore può ogni momento ritirare la pretesa. La dichiarazione d’irricevibilità ha effettiva- mente lo stesso effetto del ritiro dell’azione, poichè con una nuova domanda il termine per promuovere l’azione non può più essere tutelato. Coeren- temente l’attore assente senza giustificazione non ha più a disposizione la possibilità di adire il giudice per vagliare la sua pretesa materiale. Questa possibilità c’è unicamente se la procedura di conciliazione è stata chiusa con una decisione nel merito (art. 12 cpv. 1 lett. b OECO) e se è adita l’istanza giudiziaria. Per l’esame se a ragione è stata ammessa l’assenza ingiustificata dell’attore è data un’impugnativa cantonale.
7 PKG 2007 38 Nell’evenienza concreta non è d’importanza che la richiesta dell’attore sia stata reputata ritirata al posto d’essere stata dichiarata irricevibile, poiché anche nel caso d’irricevibilità la pretesa non poteva esser riproposta nel termine di 30 giorni ai sensi dell’art. 273 CO (il convenuto ha dato la disdetta il 24 marzo 2007, la stessa è stata contestata il 20 aprile 2007 e il 21 maggio 2007 è stato emanato il decreto di stralcio). Da quanto esposto risulta che contro il decreto di stralcio dell’autorità di conciliazione è dato il ricorso per violazione di legge. ZB 07 26 Sentenza del 27 agosto 2007