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20110705_i_ti_o_01

05. Juli 2011 Tessin Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 2011-07-05 · Italiano CH
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

E. 2 Secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicu- razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv.

E. 3 Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurato- re può chiedere la restituzione di parte delle indennità giornaliere versate alla convenuta.

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Incarto n. 36.2011.9 Lugano

E. 5 luglio 2011

E. 6 5. Nel caso di specie con la risposta del 7 aprile 2011 la società ha affermato che è sua intenzione “saldare quanto dovuto” purché possa “conoscere esattamente l’entità e il motivo degli scoperti”, poiché i conteggi dell’attrice “non sono sempre chiari e corretti” e ha rilevato di aver già effettuato 4 versamenti per un totale di fr. 9'000 (doc. IV).

Accertato che i citati pagamenti concernono il debito dell’esecuzione n. ______ dell’UE di ______ oggetto della procedura sfociata nella sentenza 36.2010.103 del 1° febbraio 2011 di questo Tribunale (doc. VII/B1-6) e che l’assicuratore ha rifiutato, vista la posizione debitoria della convenuta, la proposta di un eventuale pagamento rateale, va esaminato se CSS ha chiesto a ragione il rimborso dell’importo di fr. 7'785.05, oltre spese ed interessi.

La convenuta chiede in sostanza di capire se i conteggi sono corretti (doc. IV).

Dalle tavole processuali emerge che ______, ausiliaria di pulizia, con una settimana lavorativa di 15 ore ed un salario orario di fr. 16, cui va aggiunto l’importo di fr. 1,34 per indennità per ferie e festività, è stata incapace al lavoro al 100% perlomeno nel periodo dal 5 settembre 2008 al 31 ottobre 2009 (cfr. doc. A5 e A8) e che l’11 marzo 2009 sono state versate alla convenuta le indennità giornaliere dal 5 settembre 2008 al 31 dicembre 2009 per complessivi fr. 11'664.25 (doc. A21).

La società, per la malattia della sua dipendente, per il periodo dal 5 settembre 2008 al 28 febbraio 2009 avrebbe tuttavia avuto diritto al rimborso di fr. 2'582.15, secondo il seguente calcolo:

- differimento di 90 giorni dal 5 settembre 2008 al 3 dicembre 2008,

- 87 indennità dal 4 dicembre 2008 al 28 febbraio 2009 sulla base di un salario giornaliero di fr. 29.68 (ossia l’80% di fr. 37.10; così calcolato: [17.34 {ossia 16 + 1.34} X 15 ore X 52 settimane = 13'525.20 (salario annuo)] : 365).

L’assicuratore, l’11 marzo 2009, ha invece versato l’importo di fr. 11'664.25 per il periodo fino al 31 dicembre 2009, ossia per un lasso di tempo futuro.

Inoltre, successivamente, in particolare nel corso dei mesi di giugno ed agosto 2009 ha, nuovamente, pagato le indennità

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E. 7 dovute dal 1° marzo 2009 al 31 ottobre 2009 (cfr. tabella allegata al doc. A8).

L’attrice ha pertanto versato alla società convenuta fr. 9'082.10 (11'664.25 – 2'582.15) in troppo.

Considerato che per la dipendente ______, incapace al lavoro (anche) dal 1° novembre 2008 al 30 novembre 2008, l’attrice ammette che la convenuta avrebbe avuto diritto ad indennità giornaliere per un importo di fr. 2'107.20, il saldo a favore dell’assicuratore ammonta a fr. 6'974.90 (11'664.25 – 2'582.15 – 2'107.20).

Dagli atti, e meglio dal doc. A17, emerge inoltre che l’assicuratore, nel corso del mese di giugno 2009, ha versato alla convenuta le prestazioni dovute direttamente a ______ per il periodo di incapacità lavorativa dal 1° maggio 2009 al 19 maggio 2009, per complessivi fr. 810.15. L’ex dipendente, alla quale le prestazioni, per tutto il mese di maggio 2009, sono state versate nel corso del mese di giugno 2009 (doc. A 19) è infatti stata licenziata con effetto al 31 dicembre 2008 (doc. A15) ed il diritto alle medesime le spettava direttamente (cfr. doc. A15: ”qualora la sua incapacità lavorativa dovesse continuare anche dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro il suo caso passerà direttamente sotto la cassa malati della nostra Società, CSS assicurazioni / Breganzona, la quale continuerà a versarle direttamente le prestazioni in merito al suo caso di malattia” e doc. A16 e seguenti da cui emerge che le indennità per i mesi da gennaio e seguenti, eccetto per il periodo dal 1° maggio 2009 al 19 maggio 2009 sono stati effettuati sul conto della ex dipendente).

L’assicuratore ha pertanto versato alla convenuta complessivamente fr. 7'785.05 (6'974.90 + 810.15) in troppo.

6. In DTF 127 III 421 consid. 3bb in fine, in una causa che opponeva una clinica ad una cassa malati relativa alla richiesta di rimborso per spese di cura che si ritenevano pagate di troppo, il TF ha stabilito che, avendo l'assicuratore saldato la fattura senza riserve, un'eventuale pretesa di restituzione non è di natura contrattuale ed ha di conseguenza applicato al caso di specie le norme relative all'indebito arricchimento (art. 62 ss CO).

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E. 8 In DTF 133 III 356 l’Alta Corte ha ribadito la sua giurisprudenza, precisando:

" 3.2.1 Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung schliesst ein vertraglicher Anspruch einen Bereicherungsanspruch aus. Wird eine vertraglich geschuldete Leistung erbracht, so stellt der gültige Vertrag den Rechtsgrund dar, weshalb der Leistungsempfänger nicht ungerechtfertigt, d.h. rechtsgrundlos bereichert sein kann (BGE 130 III 504 E. 6.1 S. 510; BGE 127 III 421 E. 3 S. 424; BGE 126 III 119 E. 3b S. 121 f. mit zahlreichen Hinweisen). In BGE 114 II 152 ff. hat das Bundesgericht die Anwendung der vertraglichen Verjährungsfrist auf die Rückleistungspflicht nach Vertragsrücktritt gemäss Art. 109 OR damit begründet, dass sich das vertragliche Verhältnis in ein Liquidationsverhältnis umwandle. Das Bundesgericht hat in BGE 126 III 119 E. 3c S. 122 darauf hingewiesen, dass diese Präzisierung der Rechtsprechung in der Lehre mehrheitlich begrüsst wurde und dass sich bestimmte Autoren sogar dafür aussprechen, auch die Rückabwicklung irrtumsbehafteter Verträge nach vertraglichen Grundsätzen vorzunehmen. Dieser Auffassung ist das Bundesgericht aber nicht gefolgt. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind im Rahmen eines Vertragsverhältnisses erfolgte Zahlungen, die sich nachträglich als irrtümlich und daher als grundlos erweisen, nicht stets als vertragliche Leistungen einzustufen. Rückerstattungsansprüche können vielmehr nach der allgemeinen Unterscheidung des Gesetzes wie andere Forderungen aus Vertrag, aus unerlaubter Handlung oder aus ungerechtfertigter Bereicherung entstehen und unterliegen je nach ihrem Entstehungsgrund verschiedenen Verjährungsfristen (BGE 130 III 504 E. 6.1 S. 510; BGE 114 II 152 E. 2c/aa S. 156). Massgebend ist der Entstehungsgrund des Rückforderungsanspruchs (Urteil des Bundesgerichts 4C.300/1993 vom 25. Februar 1994, E. 4c/bb). Zunächst ist stets zu prüfen, ob die zurückverlangte Leistung eine vertragliche Grundlage hatte und, falls dies zutrifft, ob sie auch aus Vertrag zurückgefordert werden kann (BGE 127 III 421 E. 3 S. 424 f.). Wer ohne jeglichen Vorbehalt in (vermeintlicher) Erfüllung des Vertrages mehr leistet als das vertraglich Geschuldete, kann die Differenz nach wie vor nur auf der Grundlage des Bereicherungsrechts zurückfordern (BGE 130 III 504 E. 6.2 S. 510 f.; BGE 127 III 421 E. 3c/bb S. 426, je mit Hinweisen).” (sottolineatura del redattore)

Ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 CO chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere (art. 62 cpv. 2 CO).

L'art. 63 cpv. 1 CO prevede che chi ha pagato volontariamente un indebito può pretenderne la restituzione, solo quando provi d'aver pagato perché erroneamente si credeva debitore.

Per l'art. 64 CO chi si è indebitamente arricchito non è tenuto a restituire ciò di cui provi che, al momento della ripetizione, non è

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E. 9 Ed., Zurigo 2000, pag. 327).

7. In concreto questo Tribunale ritiene che l’attrice ha provato di essersi trovata nell’errore, pagando a torto, in due occasioni delle prestazioni non dovute (cfr. consid. 5).

Va qui rilevato che esiste un errore ai sensi dell'art. 63 CO anche quando colui che ha versato a torto la prestazione avrebbe potuto conoscerlo (H. Schulin, in Basler Kommentar, n. 9 ad art. 63 CO, pag. 427; DTF 64 II 129, cfr. anche la sentenza 36.2000.93 del 14 marzo 2002 e la sentenza 36.2010.103 del 1° febbraio 2011).

In queste condizioni, ritenuto che l’attrice ha versato erroneamente un ammontare di fr. 7'785.05, in virtù delle norme sull’indebito arricchimento (art. 62 e seguenti CO), la Cassa ha rettamente chiesto alla convenuta la restituzione dell’intero importo.

8. L’assicuratore chiede anche interessi al 5% dal 15 giugno 2009.

Con sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009 il TF, a proposito del pagamento di interessi, ha affermato:

" II Tribunale cantonale delle assicurazioni gli ha accordato interessi di mora del 5 % sulla somma residua di fr. 68'420.10 (137'065 ./. 68'644.90) dall'8 febbraio 2008 al 29 febbraio 2008, cioè dal giorno della prima interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO) al giorno della ricezione del pagamento. Il ricorrente obietta che gli interessi di mora andrebbero riconosciuti dal 24 dicembre 2006, momento nel quale, a suo dire, la prestazione assicurata avrebbe dovuto essergli versata. A torto. Gli interessi di ritardo del 5 % (art. 104 cpv. 1 CO) sono dovuti dal giorno dell'interpellazione del creditore, che mette in mora il debitore (art. 102 cpv. 1 CO). Queste norme si applicano anche al contratto d'assicurazione (JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 20 art. 41 LCA). Dato che il ricorrente non contesta la data della prima messa in

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E. 10 mora considerata nel giudizio impugnato, la Corte ticinese ha applicato correttamente il diritto federale. La censura dell'attore, che parrebbe conferire rilevanza, sotto il profilo degli interessi di mora, al momento in cui il credito dell'assicurato diviene esigibile (cfr. art. 41 cpv. 1 LCA), è infondata.”

In concreto l’assicuratore ha diffidato la convenuta alla restituzione dell’importo di fr. 6'974.90 con un richiamo di pagamento del 23 maggio 2009 tramite il quale le ha assegnato un termine di rimborso scadente il 12 giugno 2009 (doc. A22), mentre per quanto concerne l’ammontare di fr. 810.15, agli atti è stata prodotta la sola ingiunzione del 19 settembre 2009 con fissazione del termine di pagamento al 13 ottobre 2009 (doc. A23).

Ne segue che la richiesta dell’attrice di condannare la convenuta anche al pagamento di interessi al 5% dal 15 giugno 2009 va tutelata per quanto concerne l’importo di fr. 6'974.90, mentre dal

E. 14 ottobre 2009 gli interessi sono dovuti sull’ammontare complessivo di fr. 7'785.05 (6'974.90 + 810.15).

Per contro, come già giudicato da questo Tribunale con sentenza del 14 marzo 2002 (inc. 36.2000.93) e del 1° febbraio 2011 (inc. 36.2010.103), non si giustifica la rifusione dell’importo di fr. 200 per spese amministrative chiesto con il precetto esecutivo, poiché non è costitutivo di arricchimento indebito da parte della convenuta. Inoltre l’attrice non ha sufficientemente motivato il fondamento della domanda, limitandosi ad un generico riferimento agli art. 41 e seguenti CO e facendo valere i solleciti di pagamento e la necessità di avviare una procedura esecutiva e giudiziaria, senza tuttavia comprovare la presenza dei “requisiti della responsabilità” e meglio senza spiegare in cosa consisterebbe il “danno illecitamente cagionato ad altri” “con intenzione”, “per negligenza od imprudenza” (cfr. art. 41 cpv. 1 CO). Del resto la necessità di avviare la procedura di restituzione è dovuta dall’iniziale errore dell’assicuratore stesso che ha versato, a torto ed in due occasioni distinte, più di quanto dovuto. Per cui buona parte delle spese amministrative sono state inizialmente cagionate dall’attrice medesima.

Inoltre va rammentato che comunque le spese esecutive vere e proprie, che non formano oggetto della sentenza di rigetto, seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts,

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Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004 K 68/04 e del 18 giugno 2004 K 144/03).

In queste circostanze, tutto ben considerato, nel preciso caso di specie, non si giustifica comunque la condanna della convenuta al pagamento di ulteriori importi (cfr. anche art. 43 CO).

9. La petizione va di conseguenza parzialmente accolta nel senso che la convenuta è tenuta a restituire l’importo di fr. 7'785.05 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2009 su fr. 6'974.90 e dal 14 ottobre 2009 su complessivi fr. 7'785.05. L’opposizione al precetto esecutivo n. ______ del 15 febbraio 2010 dell’UE di _____ è rigettata in via definitiva, limitatamente a questo importo (doc. A4).

10. L’assicuratore chiede l’assegnazione di ripetibili.

Per prassi costante di questo Tribunale, agli assicuratori privati che esercitano anche l’assicurazione sociale nelle cause dove il TCA è competente a decidere nel merito della vertenza in applicazione dell’art. 75 LCAMal non viene assegnata, di massima, alcuna indennità per ripetibili.

11. Il valore di causa è rappresentato dalla pretesa di versamento di indennità giornaliere per complessivi fr. 7'785.05. L’importo di fr. 30'000 per poter inoltrare un ricorso in materia civile al Tribunale federale in funzione del valore litigioso non è raggiunto (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri trasmettono gratuitamente alla FINMA una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare alla FINMA anche la presente sentenza.

Dispositiv
  1. La petizione è parzialmente accolta. § YYY è condannata a restituire a CSS Assicurazione SA fr. 7'785.05 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2009 su fr. 6'974.90 e dal 14 ottobre 2009 su fr. 7'785.05. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. 36.2011.9 Lugano 5 luglio 2011 12 §§ L’opposizione al PE n. ______ del 15 febbraio 2010 dell’UE di ______ è rigettata in via definitiva per l’importo di fr. 7'785.05, oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2009 su fr. 6'974.90 e dal 14 ottobre 2009 su fr. 7'785.05.
  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
  3. Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione; b. Fr. 30'000.- in tutti gli altri casi. Quando il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.
  4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

36 2011 9.doc

Raccomandata

Incarto n. 36.2011.9

CS Lugano 5 luglio 2011

In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici

con redattore: Christian Steffen, vicecancelliere

segretario: Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 15 febbraio 2011 di

CSS Assicurazione SA Sede centrale Diritto & Compliance, 6002 Luzern

contro

YYY

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. La ditta YYY ha stipulato con CSS Assicurazione SA (di seguito: CSS), per i suoi dipendenti, un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera secondo la LCA in caso di malattia.

Il contratto prevedeva il versamento dell’indennità per un massimo di 730 giorni dopo un periodo di attesa di 90 giorni.

B. Il 5 dicembre 2008 la società ha informato l’assicuratore circa l’inabilità lavorativa totale della dipendente ______ dal 5 settembre 2008 (doc. A5). L’11 marzo 2009 CSS ha versato le prestazioni per il periodo dal 5 settembre 2008 al 31 dicembre 2009, dedotto il periodo di attesa di 90 giorni, per complessivi fr. 11'664.25 (doc. A21).

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Il 17 marzo 2009 l’assicuratore, dopo essersi accorto di aver erroneamente versato prestazioni non dovute poiché non ancora scadute, e meglio fino al 31 dicembre 2009 anziché fino al 28 febbraio 2009, per una differenza di fr. 9'082.10, ha rettificato il conteggio, fissando in fr. 2'582.15 l’importo effettivamente dovuto. Ritenuto che CSS avrebbe dovuto nel frattempo corrispondere indennità per un altro caso di inabilità lavorativa, relativo alla dipendente ______ per il periodo dal 1.11.2008 al 30.11.2008 per un importo di fr. 2'107.20, ha chiesto in restituzione la differenza di fr. 6'974.90 (doc. A10).

C. Il 28 settembre 2008 la ditta YYY aveva notificato anche l’incapacità lavorativa iniziata il 26 giugno 2008 di ______, attiva presso la società fino al 31 dicembre 2008 (doc. A12 e A15).

CSS ha versato le prestazioni pattuite alla ditta e, con effetto dal 1° gennaio 2009, in seguito alla rescissione del contratto di lavoro, direttamente ad ______ (cfr. doc. A16).

Il 12 giugno 2009 l’assicuratore ha versato l’importo di fr. 810.15 per l’incapacità lavorativa dell’interessata relativa al periodo dal 1° maggio 2009 al 19 maggio 2009 alla società YYY (doc. A21).

Successivamente, sempre nel corso del mese di giugno 2009, l’assicuratore ha versato l’importo di fr. 1'321.85, per l’incapacità lavorativa dell’intero mese di maggio, ad ______ (doc. A19).

Il 19 giugno 2009 CSS ha chiesto alla società la restituzione dell’importo di fr. 810.15 (doc. A18).

D. Il 20 giugno 2009 l’assicuratore ha diffidato la ditta YYY al pagamento della fattura del 17 marzo 2009 di fr. 6'974.90, oltre fr. 10 di tassa d’ingiunzione entro il 14 luglio 2009, (doc. A22), mentre il 19 settembre 2009 CSS ha richiamato la società per il rimborso dell’importo di fr. 810.15, oltre fr. 10 di tassa d’ingiunzione, entro il 13 ottobre 2009 (doc. A23).

E. In assenza di reazione da parte della YYY, l’assicuratore, nel corso del mese di febbraio 2010 ha fatto spiccare un precetto esecutivo a cui la società ha interposto opposizione (doc. A3).

F. Con petizione del 15 febbraio 2011 CSS si è rivolta al TCA, chiedendo la condanna della ditta YYY al rimborso dell’importo di fr. 7'785.05 per indennità giornaliere versate in eccesso nei

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Incarto n. 36.2011.9 Lugano 5 luglio 2011 3

casi di incapacità lavorativa di ______ e ______, al pagamento di fr. 200 di spese e degli interessi al 5% dal 15 giugno 2009 e domandando il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. ______ dell’UE di ______ (doc. I).

G. Chiamata a presentare la risposta di causa (doc. II), la ditta, alla quale è stato assegnato un termine di grazia (doc. III), ha affermato che “è nostra intenzione saldare quanto dovuto, previo conoscere esattamente l’entità e il motivo degli scoperti, poiché i conteggi della CSS non sono sempre chiari e corretti”, che “abbiamo già effettuato 4 versamenti nel corso del mese di febbraio 2011, per un totale di Fr. 9'000.—“ e che “non siamo comunque in grado di saldare lo scoperto a breve, e quindi proponiamo una rateizzazione di Fr. 3'000.—mensili, sino ad estinzione totale del debito” (doc. IV).

H. Pendente causa il TCA ha chiesto a CSS di prendere posizione sulla risposta di causa ed in particolare circa l’affermazione che vi sarebbe già stato un pagamento di fr. 9'000 (doc. VI). Con scritto del 9 giugno 2011 l’assicuratore ha affermato che:

"(…) Effettivamente nel mese di febbraio 2011 la società convenuta ha effettuato dei pagamenti nelle mani del competente Ufficio esecuzione, a favore di CSS, per l’importo complessivo di ca. CHF 9'000. Tuttavia, i versamenti andavano a saldo (parziale) di un’altra procedura esecutiva (quella nr. ______ UE di ______, di cui alla procedura giudiziaria Inc. n. 36.2010.103) e non della presente (cfr. allegata comunicazione UE e estratto informatico relativo a situazione premi della convenuta). Come risulta dalla doc. allegata, i pagamenti effettuati dalla convenuta sono stati registrati da CSS come segue: - 09.02.2011: CHF 2095, sulla fattura nr ______ del 04.11.2008 di CHF 15'983.50 (allegata) - 11.02.2011: CHF 1'990, sulla fattura c.s. - 17.02.2011: CHF 1'990, sulla fattura c.s. - 22.02.2011: CHF 1'990, sulla fattura c.s.

Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, il credito di CSS di cui alla presente procedura è ancora interamente scoperto.

Vista la situazione debitoria della convenuta avverso CSS, la sua richiesta di pagamento rateale non può allo stadio attuale venir evasa.” (doc. VII)

I. Chiamata a presentare osservazioni scritte in merito, la convenuta è rimasta silente (doc. VIII).

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in diritto

in ordine

1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

2. Secondo quanto disposto dall'art. 1a cpv. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicu- razione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale. Le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono rette dal diritto privato ed in particolare, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

In ambito cantonale, la LCAMal all'art. 75 prevede che le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assi- curazione sociale contro le malattie praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal sono decise dal TCA.

In concreto, non v'è dubbio che la vertenza in esame concerne un contratto di indennità giornaliera in caso di malattia retto dalla LCA e praticato da un assicuratore sociale autorizzato all’eserci- zio ai sensi della LAMal.

Questo Tribunale è pertanto competente a decidere nel merito della petizione.

Nel merito

3. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurato- re può chiedere la restituzione di parte delle indennità giornaliere versate alla convenuta.

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4. Come già noto alle parti (cfr. sentenza 36.2010.103 del 1° febbraio 2010) rilevanti per la verifica della fondatezza delle pretese dell’attrice sono le Condizioni generali d’assicurazione (in seguito: CGA), la polizza d’assicurazione, nonché la LCA che costituisce il fondamento legale su cui poggia il rapporto fra le parti ed il CO (cfr. art. 100 cpv. 1 LCA).

In concreto dalle tavole processuali emerge che ______, per l’incapacità lavorativa iniziata il 5 settembre 2008, aveva diritto, dopo 90 giorni di attesa, all’80% del proprio salario (cfr. doc. A5, firmato dalla convenuta).

Va ancora evidenziato, conformemente a quanto già indicato nella sentenza 36.2010.103 del 1° febbraio 2010, che l’assicurazione d’indennità giornaliere in caso di malattia può essere stipulata nella forma di un’assicurazione di somme o di un’assicurazione contro i danni (sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2).

L’assicurazione di somme garantisce una prestazione che è stata definita al momento della conclusione del contratto e non dipende dal verificarsi di un pregiudizio economico: essa è dovuta non appena l’evento assicurato si sia verificato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2; cfr. anche sulla nozione di assicurazione di somme in relazione a un’assicurazione d’indennità giornaliere in caso di malattie la sentenza 4A_168/2007 del 16 luglio 2007, consid. 3.2.4 e 3.2.5, pubblicata in DTF 133 III 527).

L’assicurazione contro i danni mira invece a rimborsare il danno: in questo caso il versamento e la misura delle prestazioni dipendono dalla misura del pregiudizio economico effettivamente patito dall’assicurato (cfr. sentenza 4A_53/2007 del 26 settembre 2007, consid. 4.4.2)

La questione di sapere se si è in presenza dell’una o dell’altra forma di assicurazione va decisa mediante l’interpretazione del contratto di assicurazione e delle condizioni generali d’assicura- zione che lo accompagnano (CGA), secondo le regole usuali dell’interpretazione dei contratti (sui criteri di distinzione fra queste due modalità di assicurazione cfr. anche sentenza 4C.83/1998 dell’11 giugno 1998, consid. 3c e 3d e sentenza 5C.243/2006 del 19 aprile 2007).

In concreto non vi è alcun dubbio che si è in presenza di un’assicurazione di danno (cfr. doc. A5: la copertura assicurativa dell’assicurata prevede il pagamento dell’80% del salario).

Questo aspetto non è del resto oggetto del contendere.

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5. Nel caso di specie con la risposta del 7 aprile 2011 la società ha affermato che è sua intenzione “saldare quanto dovuto” purché possa “conoscere esattamente l’entità e il motivo degli scoperti”, poiché i conteggi dell’attrice “non sono sempre chiari e corretti” e ha rilevato di aver già effettuato 4 versamenti per un totale di fr. 9'000 (doc. IV).

Accertato che i citati pagamenti concernono il debito dell’esecuzione n. ______ dell’UE di ______ oggetto della procedura sfociata nella sentenza 36.2010.103 del 1° febbraio 2011 di questo Tribunale (doc. VII/B1-6) e che l’assicuratore ha rifiutato, vista la posizione debitoria della convenuta, la proposta di un eventuale pagamento rateale, va esaminato se CSS ha chiesto a ragione il rimborso dell’importo di fr. 7'785.05, oltre spese ed interessi.

La convenuta chiede in sostanza di capire se i conteggi sono corretti (doc. IV).

Dalle tavole processuali emerge che ______, ausiliaria di pulizia, con una settimana lavorativa di 15 ore ed un salario orario di fr. 16, cui va aggiunto l’importo di fr. 1,34 per indennità per ferie e festività, è stata incapace al lavoro al 100% perlomeno nel periodo dal 5 settembre 2008 al 31 ottobre 2009 (cfr. doc. A5 e A8) e che l’11 marzo 2009 sono state versate alla convenuta le indennità giornaliere dal 5 settembre 2008 al 31 dicembre 2009 per complessivi fr. 11'664.25 (doc. A21).

La società, per la malattia della sua dipendente, per il periodo dal 5 settembre 2008 al 28 febbraio 2009 avrebbe tuttavia avuto diritto al rimborso di fr. 2'582.15, secondo il seguente calcolo:

- differimento di 90 giorni dal 5 settembre 2008 al 3 dicembre 2008,

- 87 indennità dal 4 dicembre 2008 al 28 febbraio 2009 sulla base di un salario giornaliero di fr. 29.68 (ossia l’80% di fr. 37.10; così calcolato: [17.34 {ossia 16 + 1.34} X 15 ore X 52 settimane = 13'525.20 (salario annuo)] : 365).

L’assicuratore, l’11 marzo 2009, ha invece versato l’importo di fr. 11'664.25 per il periodo fino al 31 dicembre 2009, ossia per un lasso di tempo futuro.

Inoltre, successivamente, in particolare nel corso dei mesi di giugno ed agosto 2009 ha, nuovamente, pagato le indennità

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dovute dal 1° marzo 2009 al 31 ottobre 2009 (cfr. tabella allegata al doc. A8).

L’attrice ha pertanto versato alla società convenuta fr. 9'082.10 (11'664.25 – 2'582.15) in troppo.

Considerato che per la dipendente ______, incapace al lavoro (anche) dal 1° novembre 2008 al 30 novembre 2008, l’attrice ammette che la convenuta avrebbe avuto diritto ad indennità giornaliere per un importo di fr. 2'107.20, il saldo a favore dell’assicuratore ammonta a fr. 6'974.90 (11'664.25 – 2'582.15 – 2'107.20).

Dagli atti, e meglio dal doc. A17, emerge inoltre che l’assicuratore, nel corso del mese di giugno 2009, ha versato alla convenuta le prestazioni dovute direttamente a ______ per il periodo di incapacità lavorativa dal 1° maggio 2009 al 19 maggio 2009, per complessivi fr. 810.15. L’ex dipendente, alla quale le prestazioni, per tutto il mese di maggio 2009, sono state versate nel corso del mese di giugno 2009 (doc. A 19) è infatti stata licenziata con effetto al 31 dicembre 2008 (doc. A15) ed il diritto alle medesime le spettava direttamente (cfr. doc. A15: ”qualora la sua incapacità lavorativa dovesse continuare anche dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro il suo caso passerà direttamente sotto la cassa malati della nostra Società, CSS assicurazioni / Breganzona, la quale continuerà a versarle direttamente le prestazioni in merito al suo caso di malattia” e doc. A16 e seguenti da cui emerge che le indennità per i mesi da gennaio e seguenti, eccetto per il periodo dal 1° maggio 2009 al 19 maggio 2009 sono stati effettuati sul conto della ex dipendente).

L’assicuratore ha pertanto versato alla convenuta complessivamente fr. 7'785.05 (6'974.90 + 810.15) in troppo.

6. In DTF 127 III 421 consid. 3bb in fine, in una causa che opponeva una clinica ad una cassa malati relativa alla richiesta di rimborso per spese di cura che si ritenevano pagate di troppo, il TF ha stabilito che, avendo l'assicuratore saldato la fattura senza riserve, un'eventuale pretesa di restituzione non è di natura contrattuale ed ha di conseguenza applicato al caso di specie le norme relative all'indebito arricchimento (art. 62 ss CO).

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In DTF 133 III 356 l’Alta Corte ha ribadito la sua giurisprudenza, precisando:

" 3.2.1 Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung schliesst ein vertraglicher Anspruch einen Bereicherungsanspruch aus. Wird eine vertraglich geschuldete Leistung erbracht, so stellt der gültige Vertrag den Rechtsgrund dar, weshalb der Leistungsempfänger nicht ungerechtfertigt, d.h. rechtsgrundlos bereichert sein kann (BGE 130 III 504 E. 6.1 S. 510; BGE 127 III 421 E. 3 S. 424; BGE 126 III 119 E. 3b S. 121 f. mit zahlreichen Hinweisen). In BGE 114 II 152 ff. hat das Bundesgericht die Anwendung der vertraglichen Verjährungsfrist auf die Rückleistungspflicht nach Vertragsrücktritt gemäss Art. 109 OR damit begründet, dass sich das vertragliche Verhältnis in ein Liquidationsverhältnis umwandle. Das Bundesgericht hat in BGE 126 III 119 E. 3c S. 122 darauf hingewiesen, dass diese Präzisierung der Rechtsprechung in der Lehre mehrheitlich begrüsst wurde und dass sich bestimmte Autoren sogar dafür aussprechen, auch die Rückabwicklung irrtumsbehafteter Verträge nach vertraglichen Grundsätzen vorzunehmen. Dieser Auffassung ist das Bundesgericht aber nicht gefolgt. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sind im Rahmen eines Vertragsverhältnisses erfolgte Zahlungen, die sich nachträglich als irrtümlich und daher als grundlos erweisen, nicht stets als vertragliche Leistungen einzustufen. Rückerstattungsansprüche können vielmehr nach der allgemeinen Unterscheidung des Gesetzes wie andere Forderungen aus Vertrag, aus unerlaubter Handlung oder aus ungerechtfertigter Bereicherung entstehen und unterliegen je nach ihrem Entstehungsgrund verschiedenen Verjährungsfristen (BGE 130 III 504 E. 6.1 S. 510; BGE 114 II 152 E. 2c/aa S. 156). Massgebend ist der Entstehungsgrund des Rückforderungsanspruchs (Urteil des Bundesgerichts 4C.300/1993 vom 25. Februar 1994, E. 4c/bb). Zunächst ist stets zu prüfen, ob die zurückverlangte Leistung eine vertragliche Grundlage hatte und, falls dies zutrifft, ob sie auch aus Vertrag zurückgefordert werden kann (BGE 127 III 421 E. 3 S. 424 f.). Wer ohne jeglichen Vorbehalt in (vermeintlicher) Erfüllung des Vertrages mehr leistet als das vertraglich Geschuldete, kann die Differenz nach wie vor nur auf der Grundlage des Bereicherungsrechts zurückfordern (BGE 130 III 504 E. 6.2 S. 510 f.; BGE 127 III 421 E. 3c/bb S. 426, je mit Hinweisen).” (sottolineatura del redattore)

Ai sensi dell'art. 62 cpv. 1 CO chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere (art. 62 cpv. 2 CO).

L'art. 63 cpv. 1 CO prevede che chi ha pagato volontariamente un indebito può pretenderne la restituzione, solo quando provi d'aver pagato perché erroneamente si credeva debitore.

Per l'art. 64 CO chi si è indebitamente arricchito non è tenuto a restituire ciò di cui provi che, al momento della ripetizione, non è

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più arricchito, a meno che se ne sia spossessato di mala fede o che dovesse prevedere la domanda di restituzione.

L'art. 67 cpv. 1 CO prevede che l'azione di indebito arricchimento si prescrive in un anno decorribile dal giorno in cui il danneggiato ebbe conoscenza del suo diritto di ripetizione, in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno in cui nacque tale diritto. Trattandosi di un termine di prescrizione non può essere rilevato d'ufficio, ma deve essere sollevato dalla parte che intende prevalersene (art. 142 CO; A. Koller in: Das Schweizerische Obligationenrecht, 9. Ed., Zurigo 2000, pag. 327).

7. In concreto questo Tribunale ritiene che l’attrice ha provato di essersi trovata nell’errore, pagando a torto, in due occasioni delle prestazioni non dovute (cfr. consid. 5).

Va qui rilevato che esiste un errore ai sensi dell'art. 63 CO anche quando colui che ha versato a torto la prestazione avrebbe potuto conoscerlo (H. Schulin, in Basler Kommentar, n. 9 ad art. 63 CO, pag. 427; DTF 64 II 129, cfr. anche la sentenza 36.2000.93 del 14 marzo 2002 e la sentenza 36.2010.103 del 1° febbraio 2011).

In queste condizioni, ritenuto che l’attrice ha versato erroneamente un ammontare di fr. 7'785.05, in virtù delle norme sull’indebito arricchimento (art. 62 e seguenti CO), la Cassa ha rettamente chiesto alla convenuta la restituzione dell’intero importo.

8. L’assicuratore chiede anche interessi al 5% dal 15 giugno 2009.

Con sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009 il TF, a proposito del pagamento di interessi, ha affermato:

" II Tribunale cantonale delle assicurazioni gli ha accordato interessi di mora del 5 % sulla somma residua di fr. 68'420.10 (137'065 ./. 68'644.90) dall'8 febbraio 2008 al 29 febbraio 2008, cioè dal giorno della prima interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO) al giorno della ricezione del pagamento. Il ricorrente obietta che gli interessi di mora andrebbero riconosciuti dal 24 dicembre 2006, momento nel quale, a suo dire, la prestazione assicurata avrebbe dovuto essergli versata. A torto. Gli interessi di ritardo del 5 % (art. 104 cpv. 1 CO) sono dovuti dal giorno dell'interpellazione del creditore, che mette in mora il debitore (art. 102 cpv. 1 CO). Queste norme si applicano anche al contratto d'assicurazione (JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 20 art. 41 LCA). Dato che il ricorrente non contesta la data della prima messa in

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mora considerata nel giudizio impugnato, la Corte ticinese ha applicato correttamente il diritto federale. La censura dell'attore, che parrebbe conferire rilevanza, sotto il profilo degli interessi di mora, al momento in cui il credito dell'assicurato diviene esigibile (cfr. art. 41 cpv. 1 LCA), è infondata.”

In concreto l’assicuratore ha diffidato la convenuta alla restituzione dell’importo di fr. 6'974.90 con un richiamo di pagamento del 23 maggio 2009 tramite il quale le ha assegnato un termine di rimborso scadente il 12 giugno 2009 (doc. A22), mentre per quanto concerne l’ammontare di fr. 810.15, agli atti è stata prodotta la sola ingiunzione del 19 settembre 2009 con fissazione del termine di pagamento al 13 ottobre 2009 (doc. A23).

Ne segue che la richiesta dell’attrice di condannare la convenuta anche al pagamento di interessi al 5% dal 15 giugno 2009 va tutelata per quanto concerne l’importo di fr. 6'974.90, mentre dal 14 ottobre 2009 gli interessi sono dovuti sull’ammontare complessivo di fr. 7'785.05 (6'974.90 + 810.15).

Per contro, come già giudicato da questo Tribunale con sentenza del 14 marzo 2002 (inc. 36.2000.93) e del 1° febbraio 2011 (inc. 36.2010.103), non si giustifica la rifusione dell’importo di fr. 200 per spese amministrative chiesto con il precetto esecutivo, poiché non è costitutivo di arricchimento indebito da parte della convenuta. Inoltre l’attrice non ha sufficientemente motivato il fondamento della domanda, limitandosi ad un generico riferimento agli art. 41 e seguenti CO e facendo valere i solleciti di pagamento e la necessità di avviare una procedura esecutiva e giudiziaria, senza tuttavia comprovare la presenza dei “requisiti della responsabilità” e meglio senza spiegare in cosa consisterebbe il “danno illecitamente cagionato ad altri” “con intenzione”, “per negligenza od imprudenza” (cfr. art. 41 cpv. 1 CO). Del resto la necessità di avviare la procedura di restituzione è dovuta dall’iniziale errore dell’assicuratore stesso che ha versato, a torto ed in due occasioni distinte, più di quanto dovuto. Per cui buona parte delle spese amministrative sono state inizialmente cagionate dall’attrice medesima.

Inoltre va rammentato che comunque le spese esecutive vere e proprie, che non formano oggetto della sentenza di rigetto, seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §164, pag. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs-und konkursrechts,

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Berna 1983, p. 106). Non essendo oggetto della procedura di rigetto dell’opposizione, sull’importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (sentenza del 22 luglio 2005, K 114/03, sentenza del 26 agosto 2004 K 68/04 e del 18 giugno 2004 K 144/03).

In queste circostanze, tutto ben considerato, nel preciso caso di specie, non si giustifica comunque la condanna della convenuta al pagamento di ulteriori importi (cfr. anche art. 43 CO).

9. La petizione va di conseguenza parzialmente accolta nel senso che la convenuta è tenuta a restituire l’importo di fr. 7'785.05 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2009 su fr. 6'974.90 e dal 14 ottobre 2009 su complessivi fr. 7'785.05. L’opposizione al precetto esecutivo n. ______ del 15 febbraio 2010 dell’UE di _____ è rigettata in via definitiva, limitatamente a questo importo (doc. A4).

10. L’assicuratore chiede l’assegnazione di ripetibili.

Per prassi costante di questo Tribunale, agli assicuratori privati che esercitano anche l’assicurazione sociale nelle cause dove il TCA è competente a decidere nel merito della vertenza in applicazione dell’art. 75 LCAMal non viene assegnata, di massima, alcuna indennità per ripetibili.

11. Il valore di causa è rappresentato dalla pretesa di versamento di indennità giornaliere per complessivi fr. 7'785.05. L’importo di fr. 30'000 per poter inoltrare un ricorso in materia civile al Tribunale federale in funzione del valore litigioso non è raggiunto (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri trasmettono gratuitamente alla FINMA una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare alla FINMA anche la presente sentenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è parzialmente accolta. § YYY è condannata a restituire a CSS Assicurazione SA fr. 7'785.05 oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2009 su fr. 6'974.90 e dal 14 ottobre 2009 su fr. 7'785.05.

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§§ L’opposizione al PE n. ______ del 15 febbraio 2010 dell’UE di ______ è rigettata in via definitiva per l’importo di fr. 7'785.05, oltre interessi al 5% dal 15 giugno 2009 su fr. 6'974.90 e dal 14 ottobre 2009 su fr. 7'785.05.

2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:

a. Fr. 15'000.- nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;

b. Fr. 30'000.- in tutti gli altri casi.

Quando il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il punto precedente, il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale.

4. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca Menghetti