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20041124_i_ti_o_01

24. November 2004 Tessin Italienisch

Finma Versicherungsrecht · 2004-11-24 · Italiano CH
Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 novembre 2004 6

6. Nel concreto caso la Y Assicurazioni SA, per ragioni che qui non occorre accertare, ha deciso di aderire pienamente e senza condizione alle pretese della signora XXX offrendosi di pagare l'importo richiesto per la citata ginnastica, quindi, conformemente all'art. 352 cpv. 2 CPC, la causa va stralciata dai ruoli per acquiescenza della convenuta. Non si percepiscono spese e tassa di giustizia. La procedura davanti al TCA è, infatti, di regola gratuita (cfr. a rt. 20 cpv. 1 LPTCA). Nel caso di specie non sono chieste ripetibili che comunque non sarebbero state concesse alla luce del contenuto impegno derivante dalla procedura ed a fonte di spese comunque estremamente contenute.

7. L'art. 47 cpv. 4 LSA impone ai Tribunali Svizzeri di trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza sulle assicurazioni private (UFAP, Berna) una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. Con lettera del 14 agosto 2003 I'UFAP ha rammentato al TCA detto obbligo precisando che l'ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse. Alla luce della LSA e dello scritto dell'UFAP, s'impone la notifica anche della presente sentenza all'autorità di sorveglianza.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia 1.- La petizione è stralciata dai ruoli per acquiescenza. 2.- Non si percepisco tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili. 3.- Intimazione alle parti ed all'UFAP, Berna. Il giudice d= f.to del Trib - - ca. • e dell- - sicurazioni (NTIMl-.ZiC3NE z 6 NOV. 2004 TRIBUNALE CANTONALE DELLE ASSICURAZIONI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata Incarto n. 36.2004.145 Lugano 24 novembre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino II giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici statuendo sulla petizione del 25 ottobre 2004 postulata da YYY contro Y Assicurazioni SA Caselle in materia di assicurazione complementare contro le malattie considerato, in fatto ed in diritto I. XXX domiciliata a Minusio è assicurata con la y per le coperture complementari denominate T , per le prestazioni in caso di cure speciali, S , per la prevenzione e la medicina complementare, H BONUS per le prestazioni ospedaliere. La signora XXX si è rivolta al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni chiedendo la condanna della Y Assicurazioni SA al pagamento di un corso di TAI CHI CHUAN eseguito presso le scuole di . La signora ha rilevato che a 67 anni non le è possibile seguire corsi tradizionali di ginnastica dovendo quindi svolgere la ginnastica dolce con movimenti rallentati adatti alle persone anziane. Non avendo usufruito di versamenti per il fitness XXX chiede l'intervento del TCA per risolvere la questione. 1R/td 90856226.tloc

II Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. 36.2004.145 Lugano 24 novembre 2004

2. Nonostante la petizione fosse ai limiti della ricevibilità il giudice delegato l'ha trasmessa all'assicuratore che ha indicato come, per il tramite di la signora XXX abbia seguito corsi di ginnastica Tai Chi Chuan dal 4 ottobre al 13 dicembre 2004, corsi impartiti dalla signora . La fattura di CHF 110.- è stata inoltrata dall'assicurata ad Y che ne ha rifiutato la presa a carico poiché la prestazione non è riconosciuta e la monitrice non inserita nell'apposita lista. Malgrado ciò, a titolo grazioso, Y Assicurazioni SA ha aderito alla petizione, dichiarandosi disposta ad assecondare, "unicamente in relazione a questa procedura", le richieste della signora XXX.

3. In diritto va rammentato come la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non e di rilevante importanza 1.J

t. difficoltà IL ` J 11•^l-. .11. _. J.11. F. .1....... (ad esempio per la UIIIIC.oltà ue fll ibtlUtwlla o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., Ü 347198 pubblicata in RDAT 1-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

4. Secondo quanto disposto dall'art. 1 a cpv. 1 LAMaI l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. La LAMaI si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale cost definita mentre le assicurazioni complementari offe rte dalle casse malati sono rette, in applicazione dell'art. 12 cpv. 3 LAMaI, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Alla netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e assicurazioni complementari operata dalla LAMaI corrisponde una altrettanto netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (SPIRA, Le nouveau régime de l'assurance- maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances / Schweizerische Versicherung-Zeitschrift, 1995, N. 7/8, pagg. tÌ

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. 36.2004.145 Lugano 24 novembre 2004 192-200; SPIRA, Le contentieux de la nouvelle assurance- maladie, Sécurité sociale 5/1995, pagg. 256-259; GREBER, Quelques questions relatives à fa nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in: Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, pagg. 225-251). Giusta l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale sulla sorveglianza degli istituti di assicurazione privata (LSA; modificata in occasione dell'adozione della LAMaI il 1° gennaio 1996) per le contestazioni relative all'assicurazione complementare all'assicurazione sociale contro le malattie, i Cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove. Nel caso di specie l'assicurata beneficia di assicurazioni complementari sottoposte alla LCA e nell'ambito dell'interpretazione delle prestazioni da onorare da parte dell'assicuratore è nata la controversia in discussione. In queste circostanze, trattandosi di prestazioni complementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 e 3 LAMaI (MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996, pag. 134) - ambito nel quale le casse malati e gli altri istituti assicurativi non sono autorizzati ad emanare decisioni -, questo TCA è competente a statuire sulla petizione presentata dall'interessato in base all'art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMaf.

5. Nel caso di specie l'assicuratore ha aderito alle richieste della parte attrice ed ha ammesso – una tantum ed a titolo grazioso – la pretesa della signora XXX relativa al rimborso dei CHF 110.- fatturati per la ginnastica dolce Tai Chi Chuan eseguita dalla signora . ln sostanza quindi vi è stata acquiescenza. Come evocato nella recente sentenza di questo Tribunale 11 novembre 2004 in re A.S. (36.2004.54) in virtù dell'art. 352 cpv. 1 CPC, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 23 LPTCA, la transazione conclusa tra le pa rti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di una pa rte, pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata. Per il cpv. 2 il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo. Giusta il cpv. 3 un processo finito per acquiescenza o per desistenza potrà essere riproposto sopra il medesimo oggetto soltanto nei casi previsti per la restituzione in intero (a rt. 346). Le parti o i loro patrocinatori devono notificare al giudice le cause oggetto di transazione, come pure l'acquiescenza, la desistenza e i compromessi concernenti liti pendenti (cpv. 4). 4i

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. 36.2004.145 Lugano 24 novembre 2004 L'essenza dell'acquiescenza non è la creazione, tramite negozio giuridico, di una nuova situazione di diritto materiale che renda non più litigiose le domande di causa. Si tratta di un atto processuale che pone termine alla lite per ragioni di diritto processuale, a prescindere dal fatto che la parte acquiescente riconosca o meno le ragioni della controparte, ma unicamente perché un processo può continuare solo se l'attore mantiene le domande o il convenuto le contestazioni. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere, seppure con largo margine di apprezzamento per ogni singola fattispecie, l'acquiescente come un soccombente totale o parziale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352, N. 12). L'acquiescenza consiste in una dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, il convenuto aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente. Essa concretizza l'intenzione, che deve risultare in modo chiaro e preciso, di porre termine al processo senza una pronuncia di merito, cedendo incondizionatamente al volere della parte istante, senza sollevare eccezioni e senza controbattere (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad a rt. 352, N. 13). I motivi della distinzione di cui all'art. 352 cpv. 3 CPC sono individuabili nel fatto che probabilmente il legislatore ticinese non ha inteso estendere le norme concernenti l'annullamento civile della transazione alla desistenza e all'acquiescenza, poiché queste ultime, trattandosi di atti unilaterali, non soggiacciono direttamente all'influenza della controparte e la norma ha anche quale scopo di porre in risalto la responsabilità della parte che desiste o da acquiescenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 352 N. 11); Con sentenza del 23 aprile 2003 nella causa A., inc. 4P.215/2002, il TF a proposito dell'acquiescenza ha affermato: "3.2.111 titolo V dei Codice di procedura civile ticinese, "Fine dei processo senza sentenza", verte sulla lite che diviene senza oggetto (art. 351 CPC/TI), sulla transazione, suIl'acquiescenza e sulla desistenza (art. 352 CPC/TI) nonché sul ritiro delI'azione (art. 253 CPC/TI). Giusta l'art. 352 cpv. 1 CPC/TI l'acquiescenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata; il cpv. 2 aggiunge che il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la iite dal ruolo. II testo dz questa disposizione e il suo inserimento sistematico nel titolo V del Codice di procedura civile è chiarissimo: l'acquiescenza pone fine al processo da s é per ragioni di ordine processuale, non potendo - per forza di cose - il processo continuare se la parte convenuta non mantiene le sue contestazioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., n.12 ad art. 352 CPC). In una simile evenienza il giudice non emana alcun giudizio di merito, giacché il processo termina, appunto, 4i

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. 36.2004.145 Lugano 24 novembre 2004 "senza sentenza": egli deve limitarsi a dare atto alle parti dell'avvenuta acquiescenza e stralciare la lite dal ruolo. II decreto di stralcio che vi fa seguito ha pertanto carattere prettamente dichiarativo (eft. Rep. 1992ag. 20 concernente il caso analogo della transazione). Infine: puo essere utile rammentare che l'acquiescenza passa in giudicato al pari di una sentenza di merito, tant'è che un nuovo processo può essere avviato sul medesimo oggetto soltanto se vi sono motivi cheiusti, ficano la restituzione in intero (art. 352 cpv. 3 CPC/TI). 3.2.2 L'art. 87 CPC/TI impone al giudice di applicare d'ufficio iI diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero. Per diritto ticinese s'intende, evidentemente, anche il diritto processuale cantonale (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit.,

n. 2 ad art. 87 CPC). Ne discende che, in concreto, la Corte ticinese avrebbe dovuto applicare d'ufficio l'art. 352 cpv. 2 CPC/TI, dando atto alle parti - una volta constatata l'acquiescenza - della fine del processo e stralciando la causa dai ruoli. La norma citata permette infatti al giudice che ha scorto nell'incarto un atto di acquiescenza, anche tacita, di stralciare la causa senza ulteriori formalità, senza nemmeno dover interpellare colui che acquiesce (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). In altre parole, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, il fatto che la ricorrente avesse chiesto soltanto lo stralcio per decadenza dell'oggetto della lite - e non per acquiescenza - non impediva al giudice di constatare d'ufficio la fine del processo. Tanto più che, come già esposto, nella motivazione dell'atto d'appello la ricorrente si era soffermata diffusamente su questo aspetto processuale. 3.2.3 Giovi infine rilevare anche l'erroneità dell'osservazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il giudizio di condanna del Pretore potrebbe giustificarsi per il fatto che non è provato che la riconsegna dei titoli sia avvenuta senza condizioni. L'elemento costitutivo dell'acquiescenza non è, infatti, l'adempimento deIl'obbligo posto in causa bensì la dichiarazione unilaterale con la quale, dinanzi al giudice, parte convenuta aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente (Cocchi/ Trezzini, op. cit., n. 14 ad art. 352 CPC). Lo scritto del 2 settembre 1999, al centro della presente vertenza, soddisfa questi requisiti; in esso la ricorrente ha infatti ammesso l'obbligo di restituire aIl'opponente determinati partecipazioni societarie, precisate nella petizione. Poco importa se, nel frattempo, essa abbia già dato seguito a tale impegno; si tratta di una questione che attiene piuttosto all'esecuzione delle decisioni passate in giudicato, siano esse di acquiescenza - attestate da un decreto di stralcio - oppure sentenze di merito. 3.3 Dalle considerazioni che precedono si deve dedurre che, in applicazione delle pertinenti norme di procedura civile, una volta constatata l'acquiescenza parziale della ricorrente it giudice avrebbe dovuto procedere allo stralcio della causa, anch'esso parziale. Un giudizio di merito non entrava in linea di conto. La sentenza impugnata, nella misura in cui ha avallato la pronunzia di condanna del primo giudice, si avvera dunque arbitraria. Ci e) comporta l'annullamento dei dispositivi III e IV.' t.

I t. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni Incarto n. 36.2004.145 Lugano 24 novembre 2004 6

6. Nel concreto caso la Y Assicurazioni SA, per ragioni che qui non occorre accertare, ha deciso di aderire pienamente e senza condizione alle pretese della signora XXX offrendosi di pagare l'importo richiesto per la citata ginnastica, quindi, conformemente all'art. 352 cpv. 2 CPC, la causa va stralciata dai ruoli per acquiescenza della convenuta. Non si percepiscono spese e tassa di giustizia. La procedura davanti al TCA è, infatti, di regola gratuita (cfr. a rt. 20 cpv. 1 LPTCA). Nel caso di specie non sono chieste ripetibili che comunque non sarebbero state concesse alla luce del contenuto impegno derivante dalla procedura ed a fonte di spese comunque estremamente contenute.

7. L'art. 47 cpv. 4 LSA impone ai Tribunali Svizzeri di trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza sulle assicurazioni private (UFAP, Berna) una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione. Con lettera del 14 agosto 2003 I'UFAP ha rammentato al TCA detto obbligo precisando che l'ufficio federale delle assicurazioni private non ha la facoltà di ricorrere contro le stesse. Alla luce della LSA e dello scritto dell'UFAP, s'impone la notifica anche della presente sentenza all'autorità di sorveglianza. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La petizione è stralciata dai ruoli per acquiescenza. 2.- Non si percepisco tassa di giustizia e spese e non si attribuiscono ripetibili. 3.- Intimazione alle parti ed all'UFAP, Berna. Il giudice d= f.to del Trib - - ca.

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