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urt6697.doc Tribunale d’appello del Cantone di Ticino, il 10 marzo 1997, G. c. La Bernese Compagnia d’Assicurazione sulla vita, Lugano Fatti: Le parti il 17 gennaio 1984 hanno stipulato un contratto di assicurazione sulla vita della durata di 30 anni contemplante quale prestazione accessoria -I'unica di rilievo nella presente causa- il pagamento in favore dell'attrice di una rendita di fr. 10'000.-- annui a partire dal 91. giorno in caso di "Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit". L'attrice con la petizione ha sostenuto di essere del tutto inabile al lavoro fin dal 7 maggio
1990. La convenuta avrebbe pagato regolarmente la rendita fino al 31 dicembre 1993, dopo di che si sarebbe immotivatamente sottratta alla prestazione contrattuale. Stante la documentazione medica in atti, ed in particolare le attestazioni dei dott. Re., B. e R., risulterebbe ampiamente provata l'asserita inabilita lavorativa, dal che la condanna della convenuta al pagamento delle prestazioni per gli anni 1994 e 1995. Nella risposta del 13 novembre 1995 la convenuta si è opposta alla petizione, contestando l'esistenza di un'incapacità lavorativa dell'attrice dopo il 31 dicembre 1993. Esami approfonditi avrebbero escluso l'esistenza di qualsiasi lesione permanente, di modo che, come suggerito dagli stessi referti medici, la convenuta agirebbe mossa unicamente dal desiderio di percepire la rendita di cui al doc. A. La convenuta avrebbe inoltre violato il suo obbligo contrattuale di informazione e dato che la polizza sarebbe stata data in pegno alla convenuta stessa, non potrebbe in alcun caso esservi pagamento di quanto richiesto, ma unicamente compensazione con la somma mutuata dalla convenuta all'attrice. Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria. Il Pretore nel giudizio impugnato ha respinto la pretesa dell'attrice, ritenendo non provata la sua asserita incapacità lavorativa, stante il responso della perizia giudiziaria multidisciplinare eseguita nel luglio del 1992 dal Centro per perizie mediche di Basilea (ZMB) su richiesta del Tribunale cantonale delle assicurazioni, da preferire per completezza e indipendenza alle altre prove offerte dall'attrice, ancorché posteriori a tale perizia. Con gravame del 20 novembre 1996 I'attrice chiede la riforma del giudizio del pretorile nel senso di ammettere la petizione. Il Pretore avrebbe ritenuto a torto decisiva la perizia dello ZMB, dato che l'assicurata chiedeva il riconoscimento di un'incapacità temporanea al lavoro per malattia subentrata solo il 1° gennaio 1994 e attestata dal dott. R. e dal dott. B. Delle osservazioni 7 gennaio 1997 della convenuta, che postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, se del caso, nei successivi considerandi. Motivi: La clausola contrattuale 4b della quale si prevale l'attrice stabilisce che "Ferner wird vom 91. Tage an eine Rente ausgerichtet. Sie beträgt jährlich bei Erwerbsunfähigkeit infolge Krankheit Fr. 10'000.--" Dalla lettura della clausola e dell'art. 1e cifra 1 del capitolo I delle CGA, si evince con tutta la necessaria chiarezza, senza possibilità di equivoco alcuno, che il pagamento della rendita è dovuto solamente qualora l'incapacità lavorativa sia riconducibile a malattia, e non invece se essa è causata da un infortunio (cfr. invece la clausola 4a della poliza, in cui l'esenzione dal pagamento del premio è accordata sia in caso di malattia che di infortunio). Stabilito in questo modo il significato della clausola contrattuale applicabile, I'assicurato nell'ambito dell'onere probatorio a suo carico è tenuto a rendere altamente verosimile il realizzarsi dell'evento assicurato sulla base delle circostanze di fatto (IICCTF 3 aprile 1995 in re U./F.; Maurer, Privatversicherungsrecht, 3. edizione, § 34 II 2, pag. 333 e segg), mentre
2 l'assicuratore può liberarsi dalla sua responsabilità dimostrando con altrettanta verosimiglianza che non si è verificato l'evento assicurato (IICCTF citata). Stante il contenuto della clausola contrattuale, così come stabilito al consid.1, le pretese della convenuta sono da respingere nella misura in cui la sua asserita incapacità lavorativa si fonda sull'incidente della circolazione subito nel 1976 o sulla caduta sulle scale di casa del 1990, trattandosi in entrambi i casi di infortuni e non di malattie. L'attrice medesima, in ogni caso, afferma di procedere a causa di "inabilità per malattia temporanea a far data dal 1.1.94 al 31.12.95, sulla fondatezza dei certificati medici agli atti della petizione", riferendosi con ciò in particolare ai certificati medici del dott. R. R. e del dott. B. Di principio un certificato medico che attesta l'incapacità al lavoro ha pieno valore probatorio (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 90, n. 3) Nondimeno, esiste la possibilità di metterne in discussione la fedefacenza in sede giudiziaria, di modo che la sua efficacia probatoria può venire meno in presenza di risultanze contrarie dedotte da fatti concreti ed affidabili (Il CCA 6 febbraio 1997 in re A./M.; Cocchi/Trezzini, ibidem), ritenuto che le diagnosi mediche sono giudizi opinabili quando non possono basarsi su riscontri oggettivi compiuti dal medico (Il CCA 3 marzo 1993 in re F./E. AG). Gli scritti 27 gennaio 1995 e 8 marzo 1995 del dott. B. al dott. R. non costituiscono dei veri e propri certificati medici, ma comunque non contengono accertamenti tali da avvalorare la tesi dell'attrice della propria incapacità lavorativa. In tali scritti, infatti, il dott. B. segnala di non aver trovato alcun elemento oggettivo a livello neurochirurgico giustificante i sintomi lamentati dalla paziente. Di conseguenza l'opinione espressa nel secondo scritto circa la capacità lavorativa dell'attrice (50%) non viene fondata su riscontri concreti, ma -esplicitamente-"a dipendenza dei sintomi soggettivi lamentati e dal risultato della cura conservativa da noi consigliata nel mese di febbraio del 1995". Il dott. R. con certificato datato 21 ottobre 1993 ha per sua parte ritenuto l'attrice inabile al lavoro nella misura del 75% per turbe psicosomatiche, indotte dallo stress successivo ai traumi del 1976 e del 1990. La diagnosi è stata confermata ancora il 22 marzo 1995. L'opinione del dott. R. sarebbe di principio atta a confortare la tesi dell'attrice. Essa si scontra tuttavia in maniera inconciliabile con gli accertamenti effettuati nella primavera del 1992 dallo ZMB e secondo i quali l'attrice, anche dal profilo della salute mentale, veniva ritenuta del tutto sana e pertanto abile al lavoro. L'incongruenza non è a prima vista superabile, come vorrebbe l'attrice, dal semplice fatto che i certificati del dott. R. sono posteriori agli accertamenti dello ZMB: dalla sua prima attestazione non si deduce infatti che si tratterebbe di disturbi di recente manifestazione, ma al contrario che essi sussisterebbero fino dal 1990. Dal profilo procedurale -nella per l'attrice migliore delle ipotesi I'insanabile discrepanza tra i vari responsi medici può essere risolta con la reciproca elisione delle prove contrarie (per tante: Il CCA 13 febbraio 1995 in re C. srl/L. SA), mentre dal profilo sostanziale non ci si può esimere dal rilevare -anche solo a titolo abbondanziale- che la scienza medica sembra lasciare ancora oggi vasti margini all'opinabile, e che senza dubbio vi sono medici che più di altri sono disponibili nei confronti dei loro pazienti. Il risultato pratico, sempre dal profilo procedurale, è comunque quello per cui la vicendevole elisione delle prove contraddittorie lascia senza fondamento alcuno la tesi dell'asserita inabilità lavorativa. A ciò l'attrice avrebbe potuto e dovuto porre rimedio mediante I'audizione testimoniale del dott. R. e per mezzo dell'esperimento di una nuova perizia giudiziaria. Essa non ha però ritenuto di dover far capo a questi mezzi di prova, e pertanto essa soccombe nella presente causa, così come rettamente deciso dal Pretore, in conseguenza delle carenze probatorie a sostegno delle sue tesi di fatto.
3 Ne segue la reiezione del gravame ai sensi dei considerandi. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell'attrice (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia
1. L'appello 30 novembre 1996 di E. G. è respinto.