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No. 59 No. Quando le CGA prevedono che nell'ambito della somma d'assicurazione della mobilia domestica „sono indennizzati i danni dovuti ad atti di vandalismo commessi all'interno dello stabile, in caso di furto con scasso o di rapina a casa, anche se non è stato rubato niente“, la responsabilità dell'assicurazione deve essere ammessa, quando si è di fronte a circostanze di fatto che lasciano concludere per un furto con scasso con sufficiente verosimiglianza. (Assicurazione contro il furto) (Diebstahlversicherung) Tribunale federale, 3 aprile 1995, „Unione Svizzera“, Compagnia Generale di Assicurazioni, Ginevra c. F. Fatti: F. è assicurato contro il furto, l'incendio, la rottura vetri e i danni delle acque con una polizza „assicurazione casalinga“ presso l'Unione Svizzera. Nel corso del pomeriggio del 27 giugno 1992 ignoti penetravano con effrazione nel suo appartamento e provocavano ingenti danni ai mobili, alle tende, al quadro elettrico del televisore, alle pareti e ai pavimenti. Notificato l'evento dannoso, la compagnia di assicurazione ha denegato ogni prestazione, l'assicurato non avendo subito nessun furto, ma solo danni materiali dovuti ad un atto di vandalismo, ossia a un rischio non coperto dalla polizza assicurativa. Con petizione 19 aprile 1993, F. ha chiesto al Pretore di Locarno-Città la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento di fr. 33'600.--, sia perché la clausola richiamata per denegare la responsabilità è inammissibilmente ambigua, sia perché in realtà egli sarebbe stato vittima di un furto con scasso e non unicamente di un atto vandalico. Con sentenza 5 settembre 1993 il Pretore ha respinto la petizione, perché in concreto la polizza non copriva gli atti di solo e puro vandalismo, come lo sono quelli subiti dall'attore. Con sentenza 5 gennaio 1995 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita dall'attore, ha riformato la sentenza del giudice di primo grado nel senso che la convenuta è condannata a pagare quanto chiesto con la petizione. Il 15 febbraio 1995 l'Unione Svizzera, Compagnia generale di assicurazione ha inoltrato al Tribunale federale contro la sentenza cantonale un ricorso per riforma, chiedendone l'annullamento e la riforma nel senso che la petizione sia respinta. Con risposta 14 marzo 1995 F. propone la reiezione del gravame. Motivi: La polizza conclusa tra le parti, denominata „Assicurazione casalinga - secondo CGA 1984“ copriva la mobilia domestica contro i danni d'incendio, delle
acque, di rottura vetri, di furto con scasso e rapina e di furto semplice dentro e fuori casa. Le condizioni generali 1984, alle quali la polizza fa riferimento, precisavano poi che (A.3.2) erano assicurati i danni alla mobilia domestica provati da tracce, testimoni o in altro modo probante sulla base delle circostanze causati da furto con scasso, rapina e furto semplice. L'art. B2 43 delle CGA precisavano poi ancora che in caso di furto a casa venivano pure risarciti, nell'ambito della somma di assicurazione per la mobilia domestica, i danni consistenti nel deterioramento dello stabile. La polizza assicurativa in questione, che ne sostituiva una precedente, porta la data del 29 aprile 1992 ed è entrata in vigore il 1° aprile 1992 per la durata di dieci anni. Nel maggio 1992 la convenuta ha emanato un'appendice alle CGA 1984, concernente l'estensione delle prestazioni. All'art. B2 „Particolarìtà“ è stata apportata la seguente aggiunta: „Nell'ambito della somma d'assicurazione della mobilia domestica, sono indennizzati i danni dovuti ad atti di vandalismo commessi all'interno dello stabile, in caso di furto con scasso o di rapina a casa, anche se non è stato rubato niente.“ Accanto al testo italiano delle singole aggiunte, vi era pure il testo tedesco e francese. Il testo italiano della suddetta clausola non è un esempio di chiarezza e potrebbe necessitare di un'indagine interpretativa, diversamente dalle versioni nelle altre due lingue che chiaramente ed inequivocabilmente prevedono la responsabilità per atti di vandalismo causati "lors de vol avec effraction", rispettivamente "während eines Einbruchdiebstahles". Secondo l'art. 33 LCA "l'assicuratore risponde di tutti gli avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del quale l'assicurazione fu conchiusa, eccettochè il contratto non escluda dall'assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco". I principi generali dell'interpretazione dei contratti trovano applicazione anche al contratto di assicurazione, salvo contraria disposizione della legge speciale. L'art. 100 cpv. 1 LCA rinvia al diritto delle obbligazioni e, quindi, al diritto civile. Per interpretare un contratto di assicurazione si procederà quindi, come per ogni altro contratto, alla ricerca della reale e reciproca volontà delle parti. Se ciò si avvera impossibile ci si baserà sulla loro probabile e presunta volontà, determinata sulla scorta di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto e secondo il principio dell'affidamento. Nell'interpretazione delle espressioni contrattuali ci si atterrà al significato che esse hanno nell'uso generale e quotidiano della lingua, salvo nei casi di termini tecnici attinenti alla copertura del rischio (DTF 118 II 344 consid. 1a e riferimenti). Clausole ambigue, oscure o che si prestano a una diversa lettura devono essere interpretate a scapito della parte che le ha redatte, ossia di regola - come è il caso in concreto - dell'assicuratore (DTF 116 II 347 consid. 2b). I giudici cantonali e l'assicurato stesso sembrano attribuire alla clausola in discussione il senso che in modo chiaro emerge dalle versioni francese e tedesca, ossia che la responsabilità è data se gli atti di vandalismo avvengono nell'ambito di un furto con scasso e rapina. E ciò appare corretto, atteso che la polizza è stata conclusa per la copertura dei danni causati dal furto e che l'aggiunta del maggio 1992 ha esteso la responsabilità anche agli atti di vandalismo commessi nell'ambito di un furto, che per principio non sarebbero stati coperti dalla polizza. D'altra parte, se si fosse inteso coprire tutti gli atti di vandalismo, andando ben oltre la copertura del rischio da furto previsto dalla polizza, non si sarebbe aggiunto l'ultimo stralcio della clausola, che con riferimento agli atti di vandalismo precisa „in caso di furto con scasso“. Infine, come osserva la convenuta, l'assicurato conosceva esattamente il senso e la portata della
clausola in discussione, perché egli ha corrisposto con l'assicurazione in lingua tedesca e ha prodotto le condizioni generali con la clausola in lingua tedesca evidenziata: secondo i principi dell'affidamento egli deve pertanto attenersi al senso da lui inteso. E vero che la sentenza impugnata non contiene questi accertamenti, perché ha dato per scontata la validità della clausola così come emerge dai testi francese e tedesco. Si volesse nondimeno determinare l'esatta portata data alla clausola dalle parti, si dovrebbe allora procedere a una completazione degli accertamenti di fatto nel senso ricordato sopra (art. 64 cpv. 2 OG; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 101 pag. 139). D'altra parte, queste circostanze sono state addotte correttamente dalla ricorrente sia davanti ai giudici cantonali, sia nel ricorso per riforma e risultano con solare evidenza dagli atti dell'incarto. La sentenza impugnata ritiene che la formulazione della clausola aggiuntiva delle CGA sia equivoca, perché intende accordare la copertura soltanto per atti vandalici commessi nel corso di un furto, ossia una situazione oggettivamente indistinguibile dall'atto vandalico puro: si tratterebbe, secondo i giudici cantonali, di una situazione incompatibile con l'art. 33 LCA come pure, in senso più ampio, con il principio dell'affidamento. Questa opinione non può essere condivisa. Anzitutto, essa confonde l'interpretazione di una clausola contrattuale, ossia l'accertamento della volontà contrattuale delle parti sulla scorta delle loro dichiarazioni, con l'applicazione che in concreto dev'essere fatta sulla base di quell'accordo. Sul contenuto e la portata della clausola, come si è visto in precedenza, le parti e il Tribunale di appello sono concordi: la responsabilità per atti di vandalismo è coperta nei casi di furto con scasso e di rapina, anche se non viene rubato nulla. Con quest'ultima aggiunta sono quindi coperti anche i casi in cui il ladro, sorpreso in flagrante, fugge senza bottino. Le due fattispecie dell'atto di vandalismo puro e dell'atto di vandalismo nell'ambito di un furto non sono indistinguibili come i giudici cantonali vorrebbero sostenere: si pensi ad esempio a moti politici con effrazione di una o più persone in un luogo qualsiasi con conseguenti danneggiamenti o ad altri atti di vandalismo puro commesso da persone alterate nella loro volontà, ossia ad atti che chiaramente ed inequivocabilmente permettono di escludere il furto (Suter, Allgemeine Bedingungen der Diebstahlversicherung, Berna 1978, pag. 32 n. 3.4; per la Germania cfr.: Martin, Sachversicherungsrecht, Kommentar, 3 a ed., pag. 552 n. 23 segg.; Prölss/Martin, Versicherungsvertragsgesetz, Beck'sche Kurz-Kommentare, 25 ma ed., pag. 885 n. 1). Analogamente, può essere considerata la vendetta, in molti casi accertabile in maniera certa e sicura. Per tutte queste eventualità la clausola prevista ha un suo significato e una sua portata ed esclude la copertura assicurativa. Qualche difficoltà può effettivamente sorgere all'atto dell'applicazione della suddetta clausola alla concreta fattispecie e a casi analoghi. Per principio (art. 8 CC), chi vuole dedurre un suo diritto da una determinata circostanza deve fornire la prova. La situazione probatoria più facile e pacifica si verifica se il ladro è colto in flagrante o è comunque individuato e interrogato e la refurtiva recuperata. Si tratta però di eventualità, specie per i furti in appartamenti, non molto frequente, di guisa che dall'assicurato si può in genere solo pretendere che renda altamente verosimile il realizzarsi dell'evento assicurato sulla base di circostanze di fatto (Suter, op. cit., pag. 33; Maurer, Privatversicherungsrecht, 3 a ed., § 34 II 2, pag. 333 seg.). Le CGA prevedono in particolare che egli deve dimostrare il fondamento delle sue pretese mediante "tracce, testimoni o in altro modo probante sulla base delle circostanze". La forzatura di un'entrata (porta o finestra) o l'uso di oggetti trovati in casa per provocare danneggiamenti o ancora la messa a soqquadro dell'appartamento bastano
per ritenere con alta verosimiglianza l'ipotesi di un furto. Il fatto, poi, che non sia stato rubato niente ancora non esclude la copertura, perché le stesse CGA prevedono la responsabilità dell'assicurazione anche in questa eventualità. E infatti possibile - e per nulla improbabile - che gli autori cerchino denaro e non trovandolo, si vendichino con atti di vandalismo, ovvero che essi, in piena attività, si spaventino per un rumore o altro elemento di allarme e fuggano senza nulla asportare. Sulla base delle condizioni generali di assicurazione in concreto vigenti, di fronte a circostanze di fatto che lasciano concludere per un furto con scasso con sufficiente verosimiglianza, e senza nessuna necessità di chiarire se sia stato asportato qualcosa, la responsabilità dell'assicurazione deve pertanto essere ammessa. Una liberazione da questa responsabilità potrà aver luogo solo se l'assicuratore dimostrerà con altrettanta verosimiglianza che in concreto non può trattarsi di furto, ma di mero atto vandalico (RUA XVIII, 1990-91 n. 50 e 52; XV, 1982-85 n. 105; Suter, op. cit., pag. 33 seg.; per la Germania: Prölss/Martin, op. cit., § 1, 2, pag. 885 segg., con casistica). Nel concreto caso la sentenza nulla contiene per un esame della fattispecie, perché i giudici cantonali hanno risolto il caso nel modo in cui si è in precedenza ricordato, senza vagliare le circostanze di fatto poste a fondamento delle reciproche pretese delle parti. La causa deve pertanto essere rinviata all'autorità cantonale affinché accerti se in concreto l'assicurato abbia reso altamente verosimile il realizzarsi di un furto con scasso nel senso dei considerandi in precedenza esposti e, eventualmente in caso affermativo, se l'assicuratore abbia dimostrato con altrettanta verosimiglianza elementi e circostanze che vanifichino una tale conclusione.
No. 59 I. Inhaltsverzeichnis X, 5 (Besondere Klauseln der Diebstahlversicherung) II. Gesetzesregister VVG 33, 100 OG 64 ZGB 8 III. Sachregister Assicurazione contro il furto atti vandalici estensione della copertura sinistro Estensione della copertura nell’assicurazione contro il furto Interpretazione secondo il principio della fiducia Auslegung nach dem Vertrauensprinzip Deckungsumfang in der Diebstahlversicherung Diebstahlversicherung Befürchtetes Ereignis Deckungsumfang Vandalenschäden