1. La prova documentale comprende non solo gli scritti, ma anche altre riproduzioni che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia (registrazioni su nastro) o qualsiasi altro mezzo, come ad esempio un file informatico (consid. 6). 2. L'esame "lingua", in quanto semplice
Sachverhalt
Il richiedente, minorenne non accompagnato, ha dichiarato, nella sostanza, di
essere cittadino della Repubblica federale di Jugoslavia e d'essere fuggito dal
suo Paese a causa della guerra.
2003 / 14 - 087
Nel mese di febbraio 1999, lUFR ha ordinato una consulenza tecnica sulle
conoscenze linguistiche e geografiche dellinteressato, alfine di determinare
il Paese di provenienza dellinteressato medesimo. Il consulente ha concluso
che il richiedente proviene con certezza dallAlbania. Sia l'interessato sia
il suo curatore sono stati informati dell'esito della consulenza tecnica.
Nel mese di marzo 1999, l'UFR non è entrato nel merito di detta domanda
d'asilo perché l'interessato ha ingannato le autorità sulla propria identità,
in casu sulla sua cittadinanza.
La CRA ha respinto il ricorso e confermato la decisione dell'UFR.
Dai considerandi:
5. La CRA ha già avuto modo di pronunciare che unanalisi linguistica ad
opera di specialisti mandatati dallUFR, volta ad accertare lorigine di un
richiedente lasilo, non costituisce una perizia ai sensi di legge, ma laddove
la procedura dallestimento rispetta certe esigenze minime poste a tutela dellattendibilità,
oggettività ed imparzialità, può esserle conferito un accresciuto valore
probatorio (GICRA 1998 n. 34). Peraltro, a un minorenne non accompagnato capace
di discernimento, cui non è stato designato un tutore o curatore, e nella
misura in cui non vi è da attendersi da parte delle autorità cantonali la
pronunzia di provvedimenti tutelari entro un termine ragionevole, va garantita,
già prima dellaudizione sui motivi dasilo, una consulenza giuridica per
la durata della procedura (GICRA 1998 n. 13). Inoltre, il benessere del
fanciullo è un elemento di rilievo per lesame dellesigibilità dellesecuzione
dellallontanamento (pure GICRA 1998 n. 13).
6. Le procedure negli affari amministrativi sono rette dal principio
inquisitorio (art. 12 PA), il quale non esenta peraltro la parte dallobbligo
dallegare i fatti rilevanti e, nella misura del possibile, dal documentarli,
poiché il principio in questione implica esclusivamente che le autorità
acclarino la fattispecie indipendentemente dalle allegazioni di parte, ma non
sconfina in una soppressione pura e semplice dellobbligo di collaborare della
parte (art. 13 PA), obbligo particolarmente esteso in materia dasilo (art. 8
LAsi), il procedimento essendo avviato dallinteressato con specifica
richiesta (GICRA 1995 n. 23, pag. 222 consid. 5a). Il funzionamento del metodo
acquisitivo nel processo amministrativo si fonda dunque sul presupposto comune
al metodo dispositivo, essendo lintroduzione dei fatti opera esclusiva delle
parti, con la differenza però che nel metodo acquisitivo allonere dellintroduzione
della parte consegue il dovere dacquisizione dufficio dellautorità
giudicante, a condizione che la parte giunga perlomeno fino a un livello di
convincimento sufficiente ad indurre lautorità amministra-
2003 / 14 - 088
tiva, o il giudice, ad attivarsi (GICRA 1995 n. 23, pag. 222 consid. 5a). Lart.
12 PA elenca i mezzi di prova di cui, se necessario, si serve lautorità
giudicante per accertare dufficio i fatti. Lart. 19 PA postula inoltre lapplicazione
analogica alla procedura probatoria di alcune disposizioni della legge di
procedura civile federale (PC). È oggetto di controversia nella dottrina se lelenco
dei mezzi di prova abbia per lautorità giudicante carattere tassativo od
esemplificativo (a favore del carattere tassativo, linterpretazione letterale
del testo di legge e O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, Berna 1992, pag.
244 n. 95a; a favore del carattere esemplificativo, F. Hohl, La réalisation du
droit et les procédures rapides, Friburgo 1994, pag. 86 n. 281 e Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des
Kantons Bern, Berna 1997, pag. 167 n. 11, dove è proposto un parallelismo tra
il testo di legge dellart. 19 del codice di procedura amministrativa del
Canton Berna e gli art. 12 e 19 PA dal tenore invero dissimile). Peraltro, il
principio del libero convincimento non consente di ritenere legittimo lingresso
in causa di qualsiasi mezzo di prova (cfr. Biavati/Carpi, Diritto processuale
comunitario, Milano 1994, pag. 194). Di fatto, va comunque osservato che uninterpretazione
conforme allesigenza del tempo dellart. 12 PA, dimostra, de facto, unimpossibilità
ad individuare altri mezzi di prova diversi da quelli elencati nellarticolo
di legge menzionato. Basti qui rammentare che la nozione di documenti comprende
oggi non solo gli scritti, ma anche altre riproduzioni che rappresentano fatti,
persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o
qualsiasi altro mezzo, per esempio documenti informatici (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog,
op. cit., ad art. 19, pag. 174 n. 30; M. Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, Berna 1984, pag. 131). Si può altresì ancora differenziare
fra prove come strumento dacquisizione di fatti al processo da parte dellautorità,
e prove come fonti di convincimento. Le prime sono quelle enumerate dalla legge,
di modo che non è possibile allautorità giudicante di disporre mezzi di
prova non previsti/ricompresi dalla legge (nella misura in cui ne esistano); le
parti, però, possono apportare in causa su propria iniziativa, o su richiesta
del giudice, ogni mezzo di prova che ritengano una fonte di convincimento.
Questi mezzi di prova, in base al principio del libero convincimento, saranno
poi oggetto di valutazione razionale da parte dellautorità e/o del giudice (cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., Zurigo 1998, pag. 100 n. 276; per la giurisdizione comunitaria,
Biavati/Carpi, Diritto processuale comunitario, op. cit., pag. 195 e seg.).
Eccezioni alla regola dellacquisizione dufficio da parte dellautorità
amministrativa e/o del giudice dei soli mezzi di prova previsti dalla legge,
sono comunque ipotizzabili in caso di "stato di necessità" nella
raccolta delle prove ("Beweisnotstand") o di sussistenza d'altri
motivi stringenti legati alle particolarità della fattispecie (in DTF 122 I 53,
linteresse superiore del fanciullo nelle procedure di cui allart. 145 CC).
In questo senso è da condividere lassunto formulato da Habscheid (in
Schweizerisches Zivilprozess- und
2003 / 14 - 089
Gerichtsorganisationrecht, 2a ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag.
401) sulla libertà dassunzione di prove ("Freibeweis").
7. Lanalisi scientifica sul luogo di provenienza di un richiedente lasilo,
che non è una perizia (GICRA 1998 n. 34), può definirsi una consulenza tecnica
di parte. I consulenti hanno la facoltà desporre allautorità il proprio
parere su singole questioni, attraverso la presentazione di una relazione
scritta. Tale consulenza può essere sussunta al mezzo di prova dellinformazione
prevista dallart. 12 lett. c PA (o art. 19 PA in relazione allart. 49 PC;
cfr. DTF 123 V 331). A differenza della perizia, dal cui risultato il giudice
può, secondo costante prassi, discostarsi solo per motivi stringenti (DTF 123 V
331; GICRA 1996 n. 16), la consulenza tecnica soggiace illimitatamente al libero
apprezzamento della prova, e non vincola il giudizio dellautorità e del
giudice, i quali, nellordinare unindagine tecnica inerente a qualsiasi
problema che la causa pone, non abdicano alle proprie sovrane prerogative. In
altri termini, nel caso in cui sussista un ragionevole dubbio in merito allattendibilità
e concludenza della consulenza, vanno esperite indagini complementari (DTF 122 V
157 pag. 162 e seg.).
8. Visto quanto precede, le registrazioni delle conversazioni telefoniche tra
il consulente tecnico e il richiedente lasilo possono essere ricomprese nei
mezzi di prova conformemente allart. 12 PA (cfr. pure M. Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, pag. 322; contra, fra gli altri,
W. Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2a
ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 402).
9. Lesigenza di una corretta valutazione degli elementi probatori
acquisiti dal consulente tecnico, nellambito dellesame "lingua"
(in particolare la registrazione delle domande poste al richiedente e delle
risposte ricevute), consente, di regola, lutilizzabilità di una
documentazione che si risolva in una relazione riassuntiva dei risultati
acquisiti, e non in una trascrizione completa degli stessi, solo allorquando
tale relazione riassuntiva riporti il contenuto essenziale dell'esame lingua
medesimo (cfr. anche art. 28 PA), contenuto essenziale che va poi di principio
trasmesso invariato al richiedente stesso da parte dell'UFR. Altrimenti,
verrebbe meno la possibilità effettiva di una verifica della compatibilità
dell'esame effettuato dal consulente tecnico con i principi basilari dellordinamento
giuridico, segnatamente dal profilo dellart. 29 Cost., e rimarrebbe
sostanzialmente preclusa la giusta valutazione degli elementi probatori
acquisiti, dal momento che essi sarebbero trasmessi alla parte ed al giudice
attraverso il filtro di un riferimento riassuntivo incompleto o troppo generico.
Occorre, pertanto, che la relazione riassuntiva comprenda le domande poste dal
consulente "lingua" al richiedente l'asilo e la sostanza delle
risposte date dal richiedente stesso, quelle favorevoli come quelle contrarie
all'evocata provenienza, nonché lindicazione precisa di ogni ulteriore
elemento acquisito alle
2003 / 14 - 090
carte processuali come mezzo, quale premessa necessaria alla conclusione cui
perviene il consulente tecnico. Tali elementi devono poi essere trasmessi
dall'UFR al richiedente l'asilo. Ogni altra soluzione renderebbe il possibile
controllo dellautorità amministrativa dapprima, e del giudice poi, sulloperato
del consulente tecnico del tutto aleatorio e sconfinerebbe in una violazione del
principio dellequo processo derivante dallart. 29 cpv. 1 Cost..
Risulterebbe, infatti, arduo, se non impossibile, un corretto esercizio del
diritto di difesa da parte dellinsorgente, non essendo egli posto nelle
condizioni di ricorrere con criteri adeguati (cfr. GICRA 1995 n. 12, pag. 115
consid. 12c).
10. Nel caso concreto, la relazione riassuntiva del consulente, benché non
comprenda esplicitamente l'integralità delle domande da lui poste al
richiedente l'asilo, appare comunque relativamente dettagliata. Non altrettanto
può dirsi della generica sintesi della relazione riassuntiva fatta dall'UFR
all'indirizzo del ricorrente nel suo scritto del 5 marzo 1999. Tuttavia, l'UFR
ha sentito il curatore del ricorrente, anche se formalmente non ancora nominato
in quanto tale, sullo svolgimento dell'esame "lingua" prima d'emanare
il giudizio impugnato, senza che quest'ultimo abbia presentato obiezioni formali
in merito all'esame stesso. Certo, successivamente il ricorrente ha prodotto tre
documenti presentati come atti di nascita, suo e del padre, nonché atto di
famiglia. Negli stessi è menzionata, come cittadinanza dei titolari, quella
della Repubblica federale di Jugoslavia. Sennonché, l'atto di nascita e di
famiglia concernenti il ricorrente sono stati giudicati, dopo esame interno,
siccome delle falsificazioni da parte dell'UFR, valutazione che il ricorrente
non ha saputo né invalidare né relativizzare. Quanto al certificato di nascita
del padre, sul quale è apposta una fotografia su cui figura una persona in
divisa militare con berretto dell'UCK, giova rilevare che di regola gli atti di
nascita non comportano fotografie. Inoltre, non è possibile che le autorità
della Repubblica federale di Jugoslavia abbiano rilasciato, nel luglio 1998, un
siffatto documento a persona che militava nelle forze indipendentiste albanesi,
considerate nemiche del Paese. Ad ogni buon conto, la CRA rileva che i tre
documenti precedentemente menzionati, e prodotti dal ricorrente in sede
ricorsuale, non sono comunque idonei a dimostrare la sua identità, non
trattandosi né di passaporti, o documenti sostitutivi, né di documenti
ufficiali con fotografia (art. 1 lett. b e c OAsi 1), almeno per quanto attiene
a quelli concernenti l'insorgente, mentre per quanto riguarda l'atto di nascita
del padre, dagli atti di causa non emergono elementi che permettano di rilevare
che la fotografia apposta su tale documento rappresenti proprio il padre del
ricorrente. Peraltro, in un documento trasmesso alla CRA dall'autorità
cantonale, risulta che il ricorrente ha sottoscritto, unitamente al suo curatore,
un contratto di tirocinio, presso l'azienda del signor P. G., indicando come suo
Stato l'Albania. Da quanto esposto, e ritenuto che nonostante il tempo trascorso
dall'inoltro della sua domanda d'asilo il ricorrente non ha presentato, ciò che
avrebbe potuto e dovuto fare usando della necessaria diligenza, documenti idonei
a dimostrare la cittadinanza della Repub-
2003 / 14 - 091
blica federale di Jugoslavia indicata in procedura d'asilo (nonostante
che non potesse sfuggirgli l'essenzialità di una siffatta produzione), non vi
è ragione di dubitare dell'esito cui è giunto il consulente "lingua".
Per quanto emerge dalle carte processuali, il ricorrente ha pertanto ingannato
l'autorità sulla sua identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, di
modo che il ricorso contro la decisione di non entrata nel merito della sua
domanda d'asilo non merita tutela e va respinto. Nella misura in cui i documenti
prodotti in sede ricorsuale devono considerarsi delle falsificazioni, gli stessi
sono confiscati ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 LAsi.
©
04.11.03
Erwägungen (6 Absätze)
E. 5 La CRA ha già avuto modo di pronunciare che unanalisi linguistica ad opera di specialisti mandatati dallUFR, volta ad accertare lorigine di un richiedente lasilo, non costituisce una perizia ai sensi di legge, ma laddove la procedura dallestimento rispetta certe esigenze minime poste a tutela dellattendibilità, oggettività ed imparzialità, può esserle conferito un accresciuto valore probatorio (GICRA 1998 n. 34). Peraltro, a un minorenne non accompagnato capace di discernimento, cui non è stato designato un tutore o curatore, e nella misura in cui non vi è da attendersi da parte delle autorità cantonali la pronunzia di provvedimenti tutelari entro un termine ragionevole, va garantita, già prima dellaudizione sui motivi dasilo, una consulenza giuridica per la durata della procedura (GICRA 1998 n. 13). Inoltre, il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per lesame dellesigibilità dellesecuzione dellallontanamento (pure GICRA 1998 n. 13).
E. 6 Le procedure negli affari amministrativi sono rette dal principio
inquisitorio (art. 12 PA), il quale non esenta peraltro la parte dallobbligo
dallegare i fatti rilevanti e, nella misura del possibile, dal documentarli,
poiché il principio in questione implica esclusivamente che le autorità
acclarino la fattispecie indipendentemente dalle allegazioni di parte, ma non
sconfina in una soppressione pura e semplice dellobbligo di collaborare della
parte (art. 13 PA), obbligo particolarmente esteso in materia dasilo (art. 8
LAsi), il procedimento essendo avviato dallinteressato con specifica
richiesta (GICRA 1995 n. 23, pag. 222 consid. 5a). Il funzionamento del metodo
acquisitivo nel processo amministrativo si fonda dunque sul presupposto comune
al metodo dispositivo, essendo lintroduzione dei fatti opera esclusiva delle
parti, con la differenza però che nel metodo acquisitivo allonere dellintroduzione
della parte consegue il dovere dacquisizione dufficio dellautorità
giudicante, a condizione che la parte giunga perlomeno fino a un livello di
convincimento sufficiente ad indurre lautorità amministra-
2003 / 14 - 088
tiva, o il giudice, ad attivarsi (GICRA 1995 n. 23, pag. 222 consid. 5a). Lart.
12 PA elenca i mezzi di prova di cui, se necessario, si serve lautorità
giudicante per accertare dufficio i fatti. Lart. 19 PA postula inoltre lapplicazione
analogica alla procedura probatoria di alcune disposizioni della legge di
procedura civile federale (PC). È oggetto di controversia nella dottrina se lelenco
dei mezzi di prova abbia per lautorità giudicante carattere tassativo od
esemplificativo (a favore del carattere tassativo, linterpretazione letterale
del testo di legge e O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, Berna 1992, pag.
244 n. 95a; a favore del carattere esemplificativo, F. Hohl, La réalisation du
droit et les procédures rapides, Friburgo 1994, pag. 86 n. 281 e Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des
Kantons Bern, Berna 1997, pag. 167 n. 11, dove è proposto un parallelismo tra
il testo di legge dellart. 19 del codice di procedura amministrativa del
Canton Berna e gli art. 12 e 19 PA dal tenore invero dissimile). Peraltro, il
principio del libero convincimento non consente di ritenere legittimo lingresso
in causa di qualsiasi mezzo di prova (cfr. Biavati/Carpi, Diritto processuale
comunitario, Milano 1994, pag. 194). Di fatto, va comunque osservato che uninterpretazione
conforme allesigenza del tempo dellart. 12 PA, dimostra, de facto, unimpossibilità
ad individuare altri mezzi di prova diversi da quelli elencati nellarticolo
di legge menzionato. Basti qui rammentare che la nozione di documenti comprende
oggi non solo gli scritti, ma anche altre riproduzioni che rappresentano fatti,
persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o
qualsiasi altro mezzo, per esempio documenti informatici (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog,
op. cit., ad art. 19, pag. 174 n. 30; M. Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, Berna 1984, pag. 131). Si può altresì ancora differenziare
fra prove come strumento dacquisizione di fatti al processo da parte dellautorità,
e prove come fonti di convincimento. Le prime sono quelle enumerate dalla legge,
di modo che non è possibile allautorità giudicante di disporre mezzi di
prova non previsti/ricompresi dalla legge (nella misura in cui ne esistano); le
parti, però, possono apportare in causa su propria iniziativa, o su richiesta
del giudice, ogni mezzo di prova che ritengano una fonte di convincimento.
Questi mezzi di prova, in base al principio del libero convincimento, saranno
poi oggetto di valutazione razionale da parte dellautorità e/o del giudice (cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., Zurigo 1998, pag. 100 n. 276; per la giurisdizione comunitaria,
Biavati/Carpi, Diritto processuale comunitario, op. cit., pag. 195 e seg.).
Eccezioni alla regola dellacquisizione dufficio da parte dellautorità
amministrativa e/o del giudice dei soli mezzi di prova previsti dalla legge,
sono comunque ipotizzabili in caso di "stato di necessità" nella
raccolta delle prove ("Beweisnotstand") o di sussistenza d'altri
motivi stringenti legati alle particolarità della fattispecie (in DTF 122 I 53,
linteresse superiore del fanciullo nelle procedure di cui allart. 145 CC).
In questo senso è da condividere lassunto formulato da Habscheid (in
Schweizerisches Zivilprozess- und
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Gerichtsorganisationrecht, 2a ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag.
401) sulla libertà dassunzione di prove ("Freibeweis").
E. 7 Lanalisi scientifica sul luogo di provenienza di un richiedente lasilo, che non è una perizia (GICRA 1998 n. 34), può definirsi una consulenza tecnica di parte. I consulenti hanno la facoltà desporre allautorità il proprio parere su singole questioni, attraverso la presentazione di una relazione scritta. Tale consulenza può essere sussunta al mezzo di prova dellinformazione prevista dallart. 12 lett. c PA (o art. 19 PA in relazione allart. 49 PC; cfr. DTF 123 V 331). A differenza della perizia, dal cui risultato il giudice può, secondo costante prassi, discostarsi solo per motivi stringenti (DTF 123 V 331; GICRA 1996 n. 16), la consulenza tecnica soggiace illimitatamente al libero apprezzamento della prova, e non vincola il giudizio dellautorità e del giudice, i quali, nellordinare unindagine tecnica inerente a qualsiasi problema che la causa pone, non abdicano alle proprie sovrane prerogative. In altri termini, nel caso in cui sussista un ragionevole dubbio in merito allattendibilità e concludenza della consulenza, vanno esperite indagini complementari (DTF 122 V 157 pag. 162 e seg.).
E. 8 Visto quanto precede, le registrazioni delle conversazioni telefoniche tra il consulente tecnico e il richiedente lasilo possono essere ricomprese nei mezzi di prova conformemente allart. 12 PA (cfr. pure M. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, pag. 322; contra, fra gli altri, W. Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2a ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 402).
E. 9 Lesigenza di una corretta valutazione degli elementi probatori
acquisiti dal consulente tecnico, nellambito dellesame "lingua"
(in particolare la registrazione delle domande poste al richiedente e delle
risposte ricevute), consente, di regola, lutilizzabilità di una
documentazione che si risolva in una relazione riassuntiva dei risultati
acquisiti, e non in una trascrizione completa degli stessi, solo allorquando
tale relazione riassuntiva riporti il contenuto essenziale dell'esame lingua
medesimo (cfr. anche art. 28 PA), contenuto essenziale che va poi di principio
trasmesso invariato al richiedente stesso da parte dell'UFR. Altrimenti,
verrebbe meno la possibilità effettiva di una verifica della compatibilità
dell'esame effettuato dal consulente tecnico con i principi basilari dellordinamento
giuridico, segnatamente dal profilo dellart. 29 Cost., e rimarrebbe
sostanzialmente preclusa la giusta valutazione degli elementi probatori
acquisiti, dal momento che essi sarebbero trasmessi alla parte ed al giudice
attraverso il filtro di un riferimento riassuntivo incompleto o troppo generico.
Occorre, pertanto, che la relazione riassuntiva comprenda le domande poste dal
consulente "lingua" al richiedente l'asilo e la sostanza delle
risposte date dal richiedente stesso, quelle favorevoli come quelle contrarie
all'evocata provenienza, nonché lindicazione precisa di ogni ulteriore
elemento acquisito alle
2003 / 14 - 090
carte processuali come mezzo, quale premessa necessaria alla conclusione cui
perviene il consulente tecnico. Tali elementi devono poi essere trasmessi
dall'UFR al richiedente l'asilo. Ogni altra soluzione renderebbe il possibile
controllo dellautorità amministrativa dapprima, e del giudice poi, sulloperato
del consulente tecnico del tutto aleatorio e sconfinerebbe in una violazione del
principio dellequo processo derivante dallart. 29 cpv. 1 Cost..
Risulterebbe, infatti, arduo, se non impossibile, un corretto esercizio del
diritto di difesa da parte dellinsorgente, non essendo egli posto nelle
condizioni di ricorrere con criteri adeguati (cfr. GICRA 1995 n. 12, pag. 115
consid. 12c).
E. 10 Nel caso concreto, la relazione riassuntiva del consulente, benché non
comprenda esplicitamente l'integralità delle domande da lui poste al
richiedente l'asilo, appare comunque relativamente dettagliata. Non altrettanto
può dirsi della generica sintesi della relazione riassuntiva fatta dall'UFR
all'indirizzo del ricorrente nel suo scritto del 5 marzo 1999. Tuttavia, l'UFR
ha sentito il curatore del ricorrente, anche se formalmente non ancora nominato
in quanto tale, sullo svolgimento dell'esame "lingua" prima d'emanare
il giudizio impugnato, senza che quest'ultimo abbia presentato obiezioni formali
in merito all'esame stesso. Certo, successivamente il ricorrente ha prodotto tre
documenti presentati come atti di nascita, suo e del padre, nonché atto di
famiglia. Negli stessi è menzionata, come cittadinanza dei titolari, quella
della Repubblica federale di Jugoslavia. Sennonché, l'atto di nascita e di
famiglia concernenti il ricorrente sono stati giudicati, dopo esame interno,
siccome delle falsificazioni da parte dell'UFR, valutazione che il ricorrente
non ha saputo né invalidare né relativizzare. Quanto al certificato di nascita
del padre, sul quale è apposta una fotografia su cui figura una persona in
divisa militare con berretto dell'UCK, giova rilevare che di regola gli atti di
nascita non comportano fotografie. Inoltre, non è possibile che le autorità
della Repubblica federale di Jugoslavia abbiano rilasciato, nel luglio 1998, un
siffatto documento a persona che militava nelle forze indipendentiste albanesi,
considerate nemiche del Paese. Ad ogni buon conto, la CRA rileva che i tre
documenti precedentemente menzionati, e prodotti dal ricorrente in sede
ricorsuale, non sono comunque idonei a dimostrare la sua identità, non
trattandosi né di passaporti, o documenti sostitutivi, né di documenti
ufficiali con fotografia (art. 1 lett. b e c OAsi 1), almeno per quanto attiene
a quelli concernenti l'insorgente, mentre per quanto riguarda l'atto di nascita
del padre, dagli atti di causa non emergono elementi che permettano di rilevare
che la fotografia apposta su tale documento rappresenti proprio il padre del
ricorrente. Peraltro, in un documento trasmesso alla CRA dall'autorità
cantonale, risulta che il ricorrente ha sottoscritto, unitamente al suo curatore,
un contratto di tirocinio, presso l'azienda del signor P. G., indicando come suo
Stato l'Albania. Da quanto esposto, e ritenuto che nonostante il tempo trascorso
dall'inoltro della sua domanda d'asilo il ricorrente non ha presentato, ciò che
avrebbe potuto e dovuto fare usando della necessaria diligenza, documenti idonei
a dimostrare la cittadinanza della Repub-
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blica federale di Jugoslavia indicata in procedura d'asilo (nonostante
che non potesse sfuggirgli l'essenzialità di una siffatta produzione), non vi
è ragione di dubitare dell'esito cui è giunto il consulente "lingua".
Per quanto emerge dalle carte processuali, il ricorrente ha pertanto ingannato
l'autorità sulla sua identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, di
modo che il ricorso contro la decisione di non entrata nel merito della sua
domanda d'asilo non merita tutela e va respinto. Nella misura in cui i documenti
prodotti in sede ricorsuale devono considerarsi delle falsificazioni, gli stessi
sono confiscati ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 LAsi.
©
04.11.03
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 2003 14/85
EMARK - JICRA - GICRA
2003 / 14
2003 / 14 - 085
Estratto della sentenza della CRA del 27 gennaio 2003 nella
causa E. H., Albania
Art. 12 e 19 PA, 49 PC e 29 cpv. 1 Cost.: registrazione su
nastro quale prova documentale; l'esame "lingua" in quanto
informazione di terzi (art. 12 lett. c PA); contenuto necessario della relazione
riassuntiva dell'esame quale garanzia di un equo processo.
1. La prova documentale comprende non solo gli scritti, ma
anche altre riproduzioni che rappresentano fatti, persone o cose mediante la
fotografia, la cinematografia, la fonografia (registrazioni su nastro) o
qualsiasi altro mezzo, come ad esempio un file informatico (consid. 6).
2. L'esame "lingua", in quanto semplice
consulenza tecnica e non perizia, va ricompreso nel mezzo di prova
dell'informazione previsto all'art. 12 lett. c PA. Pertanto, la sua
valutazione soggiace illimitatamente al libero apprezzamento della prova e non
vincola il giudizio dell'autorità (consid. 7).
3. La relazione riassuntiva deve comprendere, alfine di
garantire il rispetto del principio dell'equo processo (art. 29 cpv. 1 Cost.),
le domande poste dal consulente e la sostanza delle risposte ottenute dal
richiedente l'asilo, nonché l'indicazione precisa di ogni ulteriore elemento
probatorio acquisito alle carte processuali per fondare il suo apprezzamento (consid.
9).
Art. 12 und 19 VwVG, Art. 49 BZP und Art. 29 Abs. 1 BV:
Tonbandaufzeichnung als Urkunde; LINGUA-Analyse als Auskunft von Drittpersonen
(Art. 12 Bst. c VwVG); Mindestanforderungen an den Inhalt des zusammenfassenden
Berichts unter dem Aspekt der Fairness des Verfahrens.
1. Der Urkundenbeweis umfasst nicht bloss Schriftstücke,
sondern auch andere Reproduktionen, welche Tatsachen, Personen oder Sachen
darstellen, sei es mittels Fotografie, Film, Tonträgern oder mit anderen
Mitteln, wie beispielsweise elektronische Dateien (Erw. 6).
2. Die LINGUA-Analyse, welche bloss eine technische
Auskunft und kein Gutachten darstellt, ist in der Beweismittelkategorie der
Auskunft gemäss Art. 12 Bst. c VwVG enthalten. Sie unterliegt daher ohne Ein-
2003 / 14 - 086
schränkung der freien Beweiswürdigung und bindet die
urteilende Behörde nicht (Erw. 7).
3. Um dem nach Art. 29 Abs. 1 BV garantierten Grundsatz
des fairen Prozesses zu genügen, muss der Analysebericht in zusammenfassender
Weise die von der Fachperson dem Probanden gestellten Fragen und den
wesentlichen Inhalt der darauf erhaltenen Antworten wiedergeben sowie die
weiteren in den Akten enthaltenen Beweiselemente nennen, auf welche die
Fachperson ihre Einschätzung stützt (Erw. 9).
Art. 12 et 19 PA, art. 49 PCF et art. 29 al. 1 Cst. :
enregistrement sur bande magnétique comme preuve documentaire; analyse Lingua
définie en tant que renseignement de tiers (art. 12 let. c PA); exigence
minimale quant au contenu du compte-rendu du spécialiste, au regard de la
garantie du droit au procès équitable.
1. La preuve documentaire comprend non seulement les
documents écrits, mais aussi les documents obtenus à partir de supports
photographiques, cinématographiques ou magnétiques, ou à partir d'autres
supports encore, comme par exemple les fichiers électroniques (consid. 6).
2. L'analyse Lingua, en tant que renseignements techniques,
appartient à la catégorie des moyens de preuve prévus à l'art. 12 let. c
PA. Elle est soumise au principe de la libre appréciation des preuves et ne
lie donc pas les autorités de décision (consid. 7).
3. Pour satisfaire à la garantie d'un procès équitable,
telle que prévue à l'art. 29 al. 1 Cst., le compte rendu transmis à la
partie doit comprendre les questions posées par le spécialiste Lingua, le
résumé des réponses données par le demandeur d'asile, ainsi que
l'indication précise des autres éléments du dossier sur lesquels ce
spécialiste a fondé son appréciation (consid. 9).
Riassunto dei fatti:
Il richiedente, minorenne non accompagnato, ha dichiarato, nella sostanza, di
essere cittadino della Repubblica federale di Jugoslavia e d'essere fuggito dal
suo Paese a causa della guerra.
2003 / 14 - 087
Nel mese di febbraio 1999, lUFR ha ordinato una consulenza tecnica sulle
conoscenze linguistiche e geografiche dellinteressato, alfine di determinare
il Paese di provenienza dellinteressato medesimo. Il consulente ha concluso
che il richiedente proviene con certezza dallAlbania. Sia l'interessato sia
il suo curatore sono stati informati dell'esito della consulenza tecnica.
Nel mese di marzo 1999, l'UFR non è entrato nel merito di detta domanda
d'asilo perché l'interessato ha ingannato le autorità sulla propria identità,
in casu sulla sua cittadinanza.
La CRA ha respinto il ricorso e confermato la decisione dell'UFR.
Dai considerandi:
5. La CRA ha già avuto modo di pronunciare che unanalisi linguistica ad
opera di specialisti mandatati dallUFR, volta ad accertare lorigine di un
richiedente lasilo, non costituisce una perizia ai sensi di legge, ma laddove
la procedura dallestimento rispetta certe esigenze minime poste a tutela dellattendibilità,
oggettività ed imparzialità, può esserle conferito un accresciuto valore
probatorio (GICRA 1998 n. 34). Peraltro, a un minorenne non accompagnato capace
di discernimento, cui non è stato designato un tutore o curatore, e nella
misura in cui non vi è da attendersi da parte delle autorità cantonali la
pronunzia di provvedimenti tutelari entro un termine ragionevole, va garantita,
già prima dellaudizione sui motivi dasilo, una consulenza giuridica per
la durata della procedura (GICRA 1998 n. 13). Inoltre, il benessere del
fanciullo è un elemento di rilievo per lesame dellesigibilità dellesecuzione
dellallontanamento (pure GICRA 1998 n. 13).
6. Le procedure negli affari amministrativi sono rette dal principio
inquisitorio (art. 12 PA), il quale non esenta peraltro la parte dallobbligo
dallegare i fatti rilevanti e, nella misura del possibile, dal documentarli,
poiché il principio in questione implica esclusivamente che le autorità
acclarino la fattispecie indipendentemente dalle allegazioni di parte, ma non
sconfina in una soppressione pura e semplice dellobbligo di collaborare della
parte (art. 13 PA), obbligo particolarmente esteso in materia dasilo (art. 8
LAsi), il procedimento essendo avviato dallinteressato con specifica
richiesta (GICRA 1995 n. 23, pag. 222 consid. 5a). Il funzionamento del metodo
acquisitivo nel processo amministrativo si fonda dunque sul presupposto comune
al metodo dispositivo, essendo lintroduzione dei fatti opera esclusiva delle
parti, con la differenza però che nel metodo acquisitivo allonere dellintroduzione
della parte consegue il dovere dacquisizione dufficio dellautorità
giudicante, a condizione che la parte giunga perlomeno fino a un livello di
convincimento sufficiente ad indurre lautorità amministra-
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tiva, o il giudice, ad attivarsi (GICRA 1995 n. 23, pag. 222 consid. 5a). Lart.
12 PA elenca i mezzi di prova di cui, se necessario, si serve lautorità
giudicante per accertare dufficio i fatti. Lart. 19 PA postula inoltre lapplicazione
analogica alla procedura probatoria di alcune disposizioni della legge di
procedura civile federale (PC). È oggetto di controversia nella dottrina se lelenco
dei mezzi di prova abbia per lautorità giudicante carattere tassativo od
esemplificativo (a favore del carattere tassativo, linterpretazione letterale
del testo di legge e O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, Berna 1992, pag.
244 n. 95a; a favore del carattere esemplificativo, F. Hohl, La réalisation du
droit et les procédures rapides, Friburgo 1994, pag. 86 n. 281 e Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des
Kantons Bern, Berna 1997, pag. 167 n. 11, dove è proposto un parallelismo tra
il testo di legge dellart. 19 del codice di procedura amministrativa del
Canton Berna e gli art. 12 e 19 PA dal tenore invero dissimile). Peraltro, il
principio del libero convincimento non consente di ritenere legittimo lingresso
in causa di qualsiasi mezzo di prova (cfr. Biavati/Carpi, Diritto processuale
comunitario, Milano 1994, pag. 194). Di fatto, va comunque osservato che uninterpretazione
conforme allesigenza del tempo dellart. 12 PA, dimostra, de facto, unimpossibilità
ad individuare altri mezzi di prova diversi da quelli elencati nellarticolo
di legge menzionato. Basti qui rammentare che la nozione di documenti comprende
oggi non solo gli scritti, ma anche altre riproduzioni che rappresentano fatti,
persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o
qualsiasi altro mezzo, per esempio documenti informatici (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog,
op. cit., ad art. 19, pag. 174 n. 30; M. Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, Berna 1984, pag. 131). Si può altresì ancora differenziare
fra prove come strumento dacquisizione di fatti al processo da parte dellautorità,
e prove come fonti di convincimento. Le prime sono quelle enumerate dalla legge,
di modo che non è possibile allautorità giudicante di disporre mezzi di
prova non previsti/ricompresi dalla legge (nella misura in cui ne esistano); le
parti, però, possono apportare in causa su propria iniziativa, o su richiesta
del giudice, ogni mezzo di prova che ritengano una fonte di convincimento.
Questi mezzi di prova, in base al principio del libero convincimento, saranno
poi oggetto di valutazione razionale da parte dellautorità e/o del giudice (cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., Zurigo 1998, pag. 100 n. 276; per la giurisdizione comunitaria,
Biavati/Carpi, Diritto processuale comunitario, op. cit., pag. 195 e seg.).
Eccezioni alla regola dellacquisizione dufficio da parte dellautorità
amministrativa e/o del giudice dei soli mezzi di prova previsti dalla legge,
sono comunque ipotizzabili in caso di "stato di necessità" nella
raccolta delle prove ("Beweisnotstand") o di sussistenza d'altri
motivi stringenti legati alle particolarità della fattispecie (in DTF 122 I 53,
linteresse superiore del fanciullo nelle procedure di cui allart. 145 CC).
In questo senso è da condividere lassunto formulato da Habscheid (in
Schweizerisches Zivilprozess- und
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Gerichtsorganisationrecht, 2a ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag.
401) sulla libertà dassunzione di prove ("Freibeweis").
7. Lanalisi scientifica sul luogo di provenienza di un richiedente lasilo,
che non è una perizia (GICRA 1998 n. 34), può definirsi una consulenza tecnica
di parte. I consulenti hanno la facoltà desporre allautorità il proprio
parere su singole questioni, attraverso la presentazione di una relazione
scritta. Tale consulenza può essere sussunta al mezzo di prova dellinformazione
prevista dallart. 12 lett. c PA (o art. 19 PA in relazione allart. 49 PC;
cfr. DTF 123 V 331). A differenza della perizia, dal cui risultato il giudice
può, secondo costante prassi, discostarsi solo per motivi stringenti (DTF 123 V
331; GICRA 1996 n. 16), la consulenza tecnica soggiace illimitatamente al libero
apprezzamento della prova, e non vincola il giudizio dellautorità e del
giudice, i quali, nellordinare unindagine tecnica inerente a qualsiasi
problema che la causa pone, non abdicano alle proprie sovrane prerogative. In
altri termini, nel caso in cui sussista un ragionevole dubbio in merito allattendibilità
e concludenza della consulenza, vanno esperite indagini complementari (DTF 122 V
157 pag. 162 e seg.).
8. Visto quanto precede, le registrazioni delle conversazioni telefoniche tra
il consulente tecnico e il richiedente lasilo possono essere ricomprese nei
mezzi di prova conformemente allart. 12 PA (cfr. pure M. Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, pag. 322; contra, fra gli altri,
W. Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2a
ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 402).
9. Lesigenza di una corretta valutazione degli elementi probatori
acquisiti dal consulente tecnico, nellambito dellesame "lingua"
(in particolare la registrazione delle domande poste al richiedente e delle
risposte ricevute), consente, di regola, lutilizzabilità di una
documentazione che si risolva in una relazione riassuntiva dei risultati
acquisiti, e non in una trascrizione completa degli stessi, solo allorquando
tale relazione riassuntiva riporti il contenuto essenziale dell'esame lingua
medesimo (cfr. anche art. 28 PA), contenuto essenziale che va poi di principio
trasmesso invariato al richiedente stesso da parte dell'UFR. Altrimenti,
verrebbe meno la possibilità effettiva di una verifica della compatibilità
dell'esame effettuato dal consulente tecnico con i principi basilari dellordinamento
giuridico, segnatamente dal profilo dellart. 29 Cost., e rimarrebbe
sostanzialmente preclusa la giusta valutazione degli elementi probatori
acquisiti, dal momento che essi sarebbero trasmessi alla parte ed al giudice
attraverso il filtro di un riferimento riassuntivo incompleto o troppo generico.
Occorre, pertanto, che la relazione riassuntiva comprenda le domande poste dal
consulente "lingua" al richiedente l'asilo e la sostanza delle
risposte date dal richiedente stesso, quelle favorevoli come quelle contrarie
all'evocata provenienza, nonché lindicazione precisa di ogni ulteriore
elemento acquisito alle
2003 / 14 - 090
carte processuali come mezzo, quale premessa necessaria alla conclusione cui
perviene il consulente tecnico. Tali elementi devono poi essere trasmessi
dall'UFR al richiedente l'asilo. Ogni altra soluzione renderebbe il possibile
controllo dellautorità amministrativa dapprima, e del giudice poi, sulloperato
del consulente tecnico del tutto aleatorio e sconfinerebbe in una violazione del
principio dellequo processo derivante dallart. 29 cpv. 1 Cost..
Risulterebbe, infatti, arduo, se non impossibile, un corretto esercizio del
diritto di difesa da parte dellinsorgente, non essendo egli posto nelle
condizioni di ricorrere con criteri adeguati (cfr. GICRA 1995 n. 12, pag. 115
consid. 12c).
10. Nel caso concreto, la relazione riassuntiva del consulente, benché non
comprenda esplicitamente l'integralità delle domande da lui poste al
richiedente l'asilo, appare comunque relativamente dettagliata. Non altrettanto
può dirsi della generica sintesi della relazione riassuntiva fatta dall'UFR
all'indirizzo del ricorrente nel suo scritto del 5 marzo 1999. Tuttavia, l'UFR
ha sentito il curatore del ricorrente, anche se formalmente non ancora nominato
in quanto tale, sullo svolgimento dell'esame "lingua" prima d'emanare
il giudizio impugnato, senza che quest'ultimo abbia presentato obiezioni formali
in merito all'esame stesso. Certo, successivamente il ricorrente ha prodotto tre
documenti presentati come atti di nascita, suo e del padre, nonché atto di
famiglia. Negli stessi è menzionata, come cittadinanza dei titolari, quella
della Repubblica federale di Jugoslavia. Sennonché, l'atto di nascita e di
famiglia concernenti il ricorrente sono stati giudicati, dopo esame interno,
siccome delle falsificazioni da parte dell'UFR, valutazione che il ricorrente
non ha saputo né invalidare né relativizzare. Quanto al certificato di nascita
del padre, sul quale è apposta una fotografia su cui figura una persona in
divisa militare con berretto dell'UCK, giova rilevare che di regola gli atti di
nascita non comportano fotografie. Inoltre, non è possibile che le autorità
della Repubblica federale di Jugoslavia abbiano rilasciato, nel luglio 1998, un
siffatto documento a persona che militava nelle forze indipendentiste albanesi,
considerate nemiche del Paese. Ad ogni buon conto, la CRA rileva che i tre
documenti precedentemente menzionati, e prodotti dal ricorrente in sede
ricorsuale, non sono comunque idonei a dimostrare la sua identità, non
trattandosi né di passaporti, o documenti sostitutivi, né di documenti
ufficiali con fotografia (art. 1 lett. b e c OAsi 1), almeno per quanto attiene
a quelli concernenti l'insorgente, mentre per quanto riguarda l'atto di nascita
del padre, dagli atti di causa non emergono elementi che permettano di rilevare
che la fotografia apposta su tale documento rappresenti proprio il padre del
ricorrente. Peraltro, in un documento trasmesso alla CRA dall'autorità
cantonale, risulta che il ricorrente ha sottoscritto, unitamente al suo curatore,
un contratto di tirocinio, presso l'azienda del signor P. G., indicando come suo
Stato l'Albania. Da quanto esposto, e ritenuto che nonostante il tempo trascorso
dall'inoltro della sua domanda d'asilo il ricorrente non ha presentato, ciò che
avrebbe potuto e dovuto fare usando della necessaria diligenza, documenti idonei
a dimostrare la cittadinanza della Repub-
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blica federale di Jugoslavia indicata in procedura d'asilo (nonostante
che non potesse sfuggirgli l'essenzialità di una siffatta produzione), non vi
è ragione di dubitare dell'esito cui è giunto il consulente "lingua".
Per quanto emerge dalle carte processuali, il ricorrente ha pertanto ingannato
l'autorità sulla sua identità ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, di
modo che il ricorso contro la decisione di non entrata nel merito della sua
domanda d'asilo non merita tutela e va respinto. Nella misura in cui i documenti
prodotti in sede ricorsuale devono considerarsi delle falsificazioni, gli stessi
sono confiscati ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 LAsi.
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04.11.03