Sachverhalt
A. 1 Nel numero 3 del dispositivo della sua decisione del 6 marzo 2009 riguardante la procedura 212-00004 (ex 952-08-005) concernente i costi e le tariffe per l'utilizzazione della rete del livello di rete 1 e le prestazioni di servizio relative al sistema (PSRS), la Commissione federale dell'e- nergia elettrica (ElCom) ha stabilito quanto segue: “Der Tarif 2009 für Systemdienstleistungen für Kraftwerke mit einer elektrischen Leistung von mindestens 50 MW gemäss Anhang 2 dieser Verfügung beträgt ab 1. Januar 2009 0.45 Rp./kWh (…).” 2 La richiedente non è stata considerata come parte nella procedura 212-00004. Pertanto la deci- sione del 6 marzo 2009 non le è stata notificata. 3 A seguito della decisione del 6 marzo 2009, la controparte ha fatturato alla richiedente diversi acconti relativi a costi per PSRS nel 2009 per un totale di Fr. [...] (act. 6, allegato; act. 8, allegati 2 e 3). Queste fatture sono state pagate dalla richiedente. 4 Nella sua decisione del 14 aprile 2011 (231-00011; ex 925-09-004) la ElCom ha stabilito i costi PSRS definitivi per il 2009. 19 gestori di centrali elettriche hanno presentato ricorso contro que- sta decisione. La richiedente non era parte in tale procedura e pertanto nel rubrum della deci- sione non era indicata come tale. 5 I gestori delle centrali elettriche che hanno presentato ricorso hanno chiesto tra l'altro la revoca della decisione impugnata nella misura essa li riguardava. Inoltre hann chiesto la constatazione che, in qualità di gestori di centrali elettriche con potenza elettrica di almeno 50 MW, non erano tenute a sostenere costi PSRS per il 2009 rispettivamente che ad esse non si poteva più appli- care l'articolo 31b capoverso 2 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elet- trico (OAEl; RS 734.71), in quanto la sentenza del Tribunale amministrativo federale dell'8 luglio 2010 nella causa Gommerkraftwerke AG (A-2607/2009) era passata in giudicato. 6 Con sentenza del 9 maggio 2012 il Tribunale amministrativo federale ha approvato il ricorso dei gestori delle centrali elettriche interessati ai sensi dei considerandi, nella misura in cui era entra- to in materia, demandando alla ElCom il proseguimento della procedura. Nei suoi considerandi il Tribunale amministrativo federale ha precisato che la decisione del 6 marzo 2009 non era semplicemente una decisione intermedia, bensì una decisione finale vincolante in materia di obbligo di assunzione dei costi PSRS. Sempre secondo il Tribunale amministrativo federale, il numero 3 del dispositivo della decisione del 6 marzo 2009 si applica a tutti quei gestori di cen- trali elettriche che non hanno presentato ricorso in proposito. A ragione la ElCom non è entrata nel merito delle domande di riesame presentate da alcuni gestori (sentenza del Tribunale am- ministrativo federale del 9 maggio 2012, A-3103/2011, cons. 4). 7 I 19 gestori interessati hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo federale da- vanti al Tribunale federale, chiedendo tra l'altro la revoca della sentenza impugnata, nella misu- ra in cui il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso solo ai sensi dei considerandi e nella misura in cui non è entrato nel merito dello stesso. I ricorrenti hanno inoltre chiesto la con- statazione di non essere tenuti a sostenere i costi PSRS per il 2009.
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8 Con sentenza del 27 marzo 2013, il Tribunale federale ha accolto il ricorso dei gestori delle centrali elettriche interessati, revocando il numero 3 del dispositivo della decisione del 6 marzo 2009 in relazione alle ricorrenti. Nei suoi considerandi, il Tribunale federale, nel quadro di una modifica della prassi, ha stabilito che, per quanto riguarda il numero del dispositivo in questione, si era trattato semplicemente di una decisione intermedia in materia di obbligo di assunzione dei costi PSRS da parte delle centrali elettriche. La decisione del 14 aprile 2011 costituisce invece la decisione finale determinante. Pertanto, anche dopo l'emanazione della decisione intermedia, le ricorrenti avrebbero avuto ancora la possibilità di opporsi al principio dell'obbligo di assunzio- ne dei costi PSRS generali in essa contenuto (sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2C_572/2012, 2C_573/2012 2013, cons. 3). B. 9 Nel numero 5 del dispositivo della sua decisione del 4 marzo 2010 concernente i costi e le tarif- fe per l'utilizzazione della rete del livello di rete 1 e le prestazioni di servizio relative al sistema (212-00005; ex 952-09-131), la ElCom ha stabilito quanto segue: ”Der Tarif 2010 für Systemdienstleistungen für Kraftwerke mit einer elektrischen Leistung von mindestens 50 MW gemäss Anhang 2 dieser Verfügung beträgt ab 1. Januar 2010 0.42 Rp./kWh (…).” 10 La richiedente non è stata considerata come parte nella procedura 212-00005. Pertanto la deci- sione del 4 marzo 2010 non le è stata notificata. 11 A seguito della decisione del 4 marzo 2010, la controparte ha fatturato alla richiedente diversi acconti relativi a costi per PSRS nel 2010 per un totale di Fr. [...] (act. 6, allegato; act. 8, allega- to 2). Il 19 maggio 2011 la controparte ha rimborsato alla richiedente un importo parziale pari a Fr. […] (act. 10). 12 Poiché la ElCom, in relazione ai costi PSRS effettivamente dovuti per il 2010 non si era ancora pronunciata in via definitiva, la decisione sulla questione dell'obbligo di assunzione dei costi PSRS per tale anno non era ancora passata in giudicato. Con decisione del 4 luglio 2013 (231-00020; ex 925-13-001) la ElCom ha stabilito che i gestori delle centrali elettriche non erano tenuti a sostenere i costi PSRS per l'anno 2010 e ha ordinato alla controparte il rimborso dei re- lativi acconti PSRS. 13 Dopo che la decisione del 4 luglio 2013 è passata in giudicato, l'8 ottobre 2013 la controparte ha versato alla richiedente un importo pari a Fr. […] per gli acconti PSRS pagati nel 2010 (act. 8, allegato 1). C. 14 Con istanza del 2 agosto 2013 (act. 1), la richiedente ha fatto presente di non essere stata indi- cata come parte nel rubrum della decisione del 6 marzo 2009 e nemmeno in quello della deci- sione del 4 marzo 2010. Lo stesso sarebbe anche valido per le decisioni del 14 aprile 2011 e del 4 luglio 2013. Sulla base di queste premesse, non esisterebbe dunque una disposizione formale da parte della ElCom che possa obbligare la richiedente ad assumere i costi PSRS per il 2009 e il 2010. Di conseguenza spetterebbe alla ElCom di ordinare alla controparte di rimbor- sare gli acconti PSRS versati per il 2009 e il 2010, più gli interessi di mora.
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15 Con scritto del 5 novembre 2013 (act. 4 e 5) la ElCom ha aperto una procedura secondo la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), nella quale la controparte è stata invitata a presentare entro il 27 novembre 2013 una presa di posi- zione in merito alle istanze della richiedente del 2 agosto 2013 e del 28 ottobre 2013. Inoltre è stato chiesto alla richiedente di formulare entro il 27 novembre 2013 le sue richieste formali in merito agli interessi di mora. La richiedente veniva inoltre invitata a chiarire quando, a suo avvi- so, la controparte è stata esortata per la prima volta e in maniera inequivocabile a rimborsare gli acconti PSRS versati per il 2009 e il 2010 e a fornire le prove necessarie. 16 Con istanza del 13 novembre 2013 (act. 6) la richiedente ha precisato le sue richieste, chieden- do, riguardo agli acconti PSRS versati per il 2009 e 2010, interessi di mora del 5 per cento an- nuo: […] a condizione che il rimborso degli acconti PSRS versati per il 2009 venga effettuato entro il
2013. In caso contrario, la richiedente si riserva la possibilità di procedere a nuovi calcoli. 17 Con scritto del 19 novembre 2013 (act. 7) tale istanza è stata notificata per conoscenza alla controparte. 18 Il 27 novembre 2013 (act. 8) la controparte si è espressa in merito alle istanze e alle conclusioni della richiedente. 19 Nei considerandi qui di seguito si entra nel merito delle argomentazioni contenute nelle diverse istanze delle parti. II Considerandi 1 Competenza 20 Secondo l'articolo 22 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7), la ElCom vigila sul rispetto della legge, prende ed emana le decisioni necessarie per la sua esecuzione e per quella delle disposizioni di esecuzione. La ElCom è competente in par- ticolare per la verifica, in caso di controversia o d'ufficio, dei tariffari e dei corrispettivi per l'utiliz- zazione della rete (art. 22 cpv. 2 lett. a e b LAEl). 21 La ElCom emana la presente decisione su richiesta. Oggetto della controversia tra la richieden- te e la controparte è il rimborso degli acconti PSRS versati per il 2009 e dei relativi interessi di mora. La procedura riguarda inoltre l'ammontare degli interessi di mora relativi al rimborso degli acconti PSRS versati per il 2010. 22 Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili, nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici (art. 14 cpv. 1 LAEl). In linea di principio, i costi per le PSRS sono considerati costi computabili (art. 15 cpv. 1 e 2 LAEl). La presente decisione riguarda per- tanto aspetti fondamentali della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico. Il caso in questione costituisce una controversia ai sensi dell'articolo 22 LAEl. Pertanto la ElCom ha la competenza per decidere in merito. Del resto anche il Tribunale amministrativo federale, con sentenza del 29 novembre 2011 in relazione al rimborso di acconti PSRS del 2009, si è pro-
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nunciato nel merito di una richiesta di versamento di interessi di mora (cfr. sentenza del Tribu- nale amministrativo federale del 29 novembre 2011, A-2619/2009, cons. 5). 2 Parti e diritto di audizione 2.1 Parti 23 Secondo l'articolo 6 PA, sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto con- tro la decisione. 24 La richiedente ha formulato richieste concrete alla ElCom e chiesto che venga emanata una decisione a riguardo. Essa è pertanto destinataria materiale della decisione e acquisisce qualità di parte ai sensi dell'articolo 6 PA. Nella presente procedura l'oggetto della controversia è l'am- montare degli interessi di mora sul rimborso degli acconti PSRS versati dalla richiedente per il 2009 e il 2010. La controparte, sin dall'inizio della presente procedura, è quindi direttamente coinvolta nei suoi diritti e obblighi. Anche la controparte possiede pertanto qualità di parte ai sensi dell'articolo 6 PA. 2.2 Diritto di audizione 25 Nella presente procedura alle parti è stata data più volte la possibilità di presentare un parere. In occasione dello scambio di scritti, le istanze della richiedente sono state notificate per parere alla controparte (act. 1-8). Con scritto del 29 novembre 2013 (act. 9) la risposta della contropar- te è stata notificata per conoscenza alla richiedente. Le richieste presentate dalle parti e le ar- gomentazioni addotte sono trattate nella valutazione materiale. Pertanto il diritto di audizione delle parti è stato garantito (art. 29 PA). 3 Valutazione materiale 3.1 Obbligo della controparte di rimborsare gli acconti PSRS versati per gli anni 2009 e 2010 26 Con scritto del 5 novembre 2013 (act. 4) la Segreteria tecnica della ElCom ha fatto notare che nell'appendice 2 delle decisioni del 6 marzo 2009 e del 4 marzo 2010 concernenti la centrale elettrica Gordola Verzasca figurava l'Azienda Elettrica Ticinese in qualità di gestore obbligato al pagamento. La proprietaria di detta centrale elettrica sarebbe invece manifestamente Verzasca SA. Tuttavia, senza qualità di parte, né in tali decisioni né nella decisione finale del 14 aprile 2011 concernente l'obbligo di assunzione dei costi PSRS, Verzasca SA sarebbe stata ritenuta obbligata ad assumere i costi PSRS generali. Se questa fattispecie fosse esatta, si partirebbe dal principio che la controparte procederà al rimborso, senza un corrispondente ordine tramite decisione della ElCom. 27 A questo proposito, nella sua istanza del 27 novembre 2013 la controparte afferma di avere fatturato alla richiedente costi PSRS per il 2009 e il 2010. Aggiunge di averle rimborsato nel frat- tempo gli acconti versati per il 2010, ritenendo che la richiedente fosse anch'essa destinataria
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della decisione del 4 luglio 2013 (231-00011; ex 925-09-004), in quanto l'Azienda Elettrica Tici- nese, che si occuperebbe della pianificazione della centrale per conto della richiedente, era par- te nella procedura 231-00011. Poiché i gestori delle centrali elettriche che hanno versato accon- ti dovrebbero beneficiare tutti dello stesso trattamento, nel caso presente sarebbe incontestabi- le che anche alla richiedente debbano essere rimborsati gli acconti PSRS versati per il 2009. L'obbligo di fatturazione alla richiedente scaturirebbe direttamente dall'articolo 31b capoverso 2 OAEl. Detto questo sarebbe irrilevante che la richiedente non sia stata indicata come parte nella procedura 212-00004. La controparte potrebbe procedere al rimborso solo in base a una corri- spondente decisione della ElCom (act. 6). 28 In una decisione di principio dell'8 luglio 2010 concernente la Gommerkraftwerke AG (A-2607/2009; DTAF 2010/49) come pure in diverse successive decisioni dello stesso tipo ri- guardanti altre imprese, il Tribunale amministrativo federale ha riconosciuto che l'articolo 31b capoverso 2 OAEl, in base al quale la ElCom ha emanato le decisioni del 6 marzo 2009 e del 4 marzo 2010 concernenti l'obbligo di assunzione di costi PSRS, non è conforme né alla legge né alla Costituzione. In occasione di una revisione dell'OAEl, l'articolo 31b è stato abrogato for- malmente con effetto a partire dal 1° marzo 2013 (RU 2013 559). Manca pertanto la disposizio- ne giuridica che consenta di imporre ai gestori delle centrali elettriche l'assunzione dei costi PSRS generali. Il fatto che nel 2009 e 2010, allorché la controparte ha fatturato gli acconti, l'ar- ticolo 31b OAEl fosse formalmente ancora in vigore non significa che questa disposizione non conforme alla legge e alla Costituzione potesse essere applicata anche in questo periodo. 29 La richiedente non era indicata come parte nelle decisioni del 6 marzo 2009 e del 4 marzo 2010 e non era nemmeno considerata come tale nella procedura 231-00011. Detto questo non vi è mai stato un ordine dell'autorità che abbia obbligato la richiedente al pagamento dei costi PSRS 2009 e 2010 alla controparte. Ne risulta che la richiedente ha versato alla controparte acconti PSRS senza una corrispondente base giuridica. 30 Si può richiedere il rimborso di pagamenti effettuati senza fondamento giuridico facendo appello ai principi dell'indebito arricchimento. Analogamente alle disposizioni di diritto privato sull'indebi- to arricchimento (art. 62 segg. CO) anche per il diritto amministrativo vale il principio giuridico generale secondo cui ciò che è stato dato o prestato per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere deve essere restituito (DTF 124 II 570 cons. 4; 105 Ia 214 cons. 5; THO- MAS FLEINER-GERSTER, Grundzüge des allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts, Zurigo 1980, 361 seg.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal- tungsrecht, sesta edizione, Zurigo 2010, n. marg. 760 segg.). In particolare sono ingiustificate le prestazioni per le quali non esiste un diritto a livello materiale e giuridico (DTF 98 V 274 cons. 2). 31 Applicando per analogia le disposizioni di diritto privato concernenti l'indebito arricchimento, la richiedente poteva pertanto far valere nei confronti della controparte il diritto al rimborso degli acconti PSRS versati senza fondamento giuridico. 32 Nel frattempo, la somma versata inizialmente dalla richiedente per il 2010 è stata rimborsata. Per quanto riguarda gli importi versati per il 2009, finora la controparte ha rifiutato invece di pro- cedere al rimborso, in quanto manca un corrispettivo ordine della ElCom. Dalle precedenti con- siderazioni risulta invece che la controparte, una volta passata in giudicato la sentenza del Tri- bunale amministrativo federale dell'8 luglio 2010, avrebbe dovuto rimborsare alla richiedente gli acconti PSRS versati per il 2009. A partire da tale momento, infatti, era chiaro che non vi era una base giuridica in materia di obbligo di assunzione dei costi PSRS da parte dei gestori di centrali elettriche (cfr. precedente n. marg. 28 e successivo n. marg. 53).
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3.2 Obbligo della controparte a corrispondere gli interessi di mora 33 Un obbligo di corrispondere interessi di mora va riconosciuto a prescindere dal fatto che i costi fatturati sono disciplinati dal diritto pubblico o dal diritto privato. Sia la giurisprudenza che la dot- trina riconoscono da tempo che gli interessi di mora sono dovuti anche per crediti pecuniari di diritto pubblico, a meno che ciò non sia escluso da una particolare regolamentazione legale (DTF 101 Ib 252 cons. 4b; sentenza del Tribunale federale dell'11 ottobre 2007 2C_191/2007, cons. 3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale del 22 marzo 2011, A-6509/2010, cons. 10.7; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, op. cit., n. marg. 756). 34 Del resto, nella sua sentenza del 29 novembre 2011, il Tribunale amministrativo federale è giun- to alla conclusione che in linea di principio gli interessi di mora sono esigibili su rimborsi di ac- conti PSRS versati erroneamente dal gestore di una centrale elettrica, nel caso in cui la contro- parte sia in mora (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 29 novembre 2011, A-2619/2009, cons. 5). 35 Pertanto, in questo contesto, la controparte è tenuta a corrispondere gli interessi di mora, pur- ché siano soddisfatte le necessarie condizioni. Questo punto è oggetto di verifica nelle conside- razioni che seguono. 3.3 Esigibilità dei crediti di rimborso 36 L'obbligo di corrispondere gli interessi di mora presuppone da un lato l'esigibilità del credito (cfr. il prossimo n. marg. 37) e, dall'altro, la costituzione in mora del debitore (DTF 129 III 535 cons. 3.2; cfr. il seguente n. marg. 42). 37 L'esigibilità è un elemento caratterizzante del credito. Significa che il creditore può esigere una certa prestazione e, in caso questa non venga effettuata, adire le vie legali. La costituzione in mora del debitore non può avvenire prima che sopraggiunga l'esigibilità e in quanto a ciò non vi è nemmeno l'obbligo di corrispondere interessi di mora (PETER GAUCH/WALTER R. SCHLUEP/SUSAN EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, volume II, nona edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. marg. 2156 segg.; INGEBORG SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, sesta edizione, Berna 2012,
n. marg. 65.05). 38 In virtù dell'articolo 75 del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), un credito è immediatamente esigibile se il tempo per l'esecuzione del relativo adempimento non è deter- minato diversamente né dal contratto né dalla natura del rapporto giuridico. Stando alla giuri- sprudenza, risulta che la richiedente ha versato acconti PSRS per il 2009 e il 2010 senza fon- damento giuridico (cfr. precedente n. 28 segg.). Detto questo, l'esigibilità è sopraggiunta al mo- mento del pagamento da parte della richiedente delle singole fatture relative a costi PSRS ge- nerali. Da tale momento è iniziato a valere il diritto al rimborso, quantificabile nel relativo importo in franchi svizzeri, della richiedente nei confronti della controparte.
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3.4 Ammontare del tasso di interesse per i crediti relativi agli interessi di mora 39 Nella sua istanza del 13 novembre 2013, la richiedente chiede che il tasso da applicare per il calcolo degli interessi di mora dovuti sui rimborsi degli acconti PSRS versati sia pari al 5 per cento (act. 1, n. marg. 4). 40 Nella legislazione sull'approvvigionamento elettrico non vi è nessuna disposizione sull'ammon- tare del tasso di interesse relativo a un credito pecuniario in caso di mora del debitore. Di con- seguenza, il tasso di interesse relativo al rimborso di acconti PSRS non dovuti, in applicazione, per analogia, dell'articolo 104 capoverso 1 CO, è pari al 5 per cento. Nella sua sentenza del 29 novembre 2011, anche il Tribunale amministrativo federale è partito dal principio che il tasso di interesse di mora per i rimborsi degli acconti relativi alle tariffe PSRS delle centrali elettriche è del 5 per cento (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 29 novembre 2011, A-2619/2009, cons. 5). 3.5 Momento determinante per la decorrenza degli interessi 41 Nella legislazione sull'approvvigionamento elettrico non esiste una regolamentazione specifica relativa al momento determinante per la decorrenza degli interessi in caso di mora del debitore. Pertanto occorre fare appello alle disposizioni del CO. 42 In applicazione diretta o, nella misura in cui si tratti di un credito di diritto pubblico, in applicazio- ne per analogia dell'articolo 102 capoverso 1 CO, l'interesse di mora è di regola dovuto a partire dal momento in cui il creditore interpella il debitore. L'interpellazione è una dichiarazione recetti- zia, con la quale il debitore è costituito in mora (WOLFGANG WIEGAND, in: Heinrich Hon- sell/Nedim P. Vogt/Anton K. Schnyder [editori], Basler Kommentar zum Schweizerischen Priva- trecht, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, quinta edizione, Basilea 2011, n. marg. 9 relativo all'art. 102). L'interpellazione deve contenere, oltre a una chiara ingiunzione al debitore a effet- tuare una data prestazione, anche la portata dell'interpellazione del creditore. Nell'interpellazio- ne la prestazione da effettuare deve essere definita con precisione tale da consentire al debito- re di riconoscere quanto preteso dal creditore. In caso di credito pecuniario, in genere deve es- sere indicato il relativo ammontare, a meno che, ad esempio, non si faccia riferimento ad una fattura emanata precedentemente e indicante la somma di denaro dovuta (DTF 129 III 535 cons. 3.2; PETER GAUCH/WALTER R. SCHLUEP/SUSAN EMMENEGGER, op. cit., n. marg. 2709). 43 Secondo l'articolo 102 capoverso 2 CO, si può rinunciare a un'interpellazione se le parti hanno convenuto un determinato giorno per l'adempimento. In questo contesto il debitore deve essere consapevole del fatto che è tenuto ad effettuare la prestazione anche senza interpellazione. Con l'accordo tra le parti il creditore ha attestato in maniera inequivocabile la volontà di far vale- re il proprio credito (PETER GAUCH/WALTER R. SCHLUEP/SUSAN EMMENEGGER, op. cit.,
n. marg. 2711; INGEBORG SCHWENZER, op. cit. 65.10). 44 A prescindere dall'articolo 102 capoverso 2 CO, un'interpellazione non è necessaria anche nel caso in cui sia priva di scopo o non accettabile per il creditore (INGEBORG SCHWENZER, op. cit.,
n. marg. 65.13). In tale contesto, il sopraggiungere della mora risulta dalla ratio legis nonché dal principio della buona fede (WOLFGANG WIEGAND, op. cit., n. marg. 11 relativo all'art. 102).
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45 In considerazione di questi principi generali, qui di seguito si esaminerà se e, in caso affermati- vo, a partire da quando la controparte è stata messa in mora e obbligata a corrispondere inte- ressi di mora. 3.6 Interpellazione scritta della richiedente del 30 novembre 2010 46 La richiedente chiede che la controparte debba essere obbligata al pagamento di interessi di mora dal 20 dicembre 2010 (act. 6). 47 Nella lettera raccomandata del 30 novembre 2010 alla controparte, la richiedente afferma che il Tribunale amministrativo federale, con la sentenza dell'8 luglio 2010, nel frattempo passata in giudicato, ha dichiarato l'articolo 31b OAEl non conforme alla legge e alla Costituzione e che di conseguenza non è mai esistita una base giuridica relativa all'imputazione di PSRS ai gestori di grandi centrali elettriche. Pertanto chiede alla controparte il rimborso degli acconti PSRS versati per il 2009 e il 2010 compresi gli interessi e fissa la scadenza per il rimborso per il 20 dicembre
2010. Nel caso il pagamento non venga effettuato entro tale data, la richiedente si vedrà co- stretta ad addossare alla controparte un interesse di mora pari al 5 per cento l'anno (act. 6, allegato). In questo scritto la richiedente chiede alla controparte in maniera inequivocabi- le il rimborso degli acconti PSRS versati. Lo scritto assume pertanto carattere di interpellazione ai sensi dell'articolo 102 capoverso 1 CO. 48 Ci si può chiedere se la controparte sia caduta in mora solo dopo la scadenza del termine im- partito. Nella prassi l'interpellazione è spesso legata alla fissazione di un termine supplettorio per l'adempimento ai sensi dell'articolo 107 capoverso 1 CO. Il legame tra interpellazione e fis- sazione di un termine supplettorio è ammissibile; la costituzione in mora avviene tuttavia già con la notifica dell'interpellazione al debitore a meno che, a seconda delle circostanze, la fissazione di un termine supplettorio non consenta di ravvisare una rinuncia al pagamento immediato (cfr. DTF 103 II 102 cons. 1; WOLFGANG WIEGAND, op. cit., n. marg. 7 relativo all'art. 102; EUGEN BUCHER, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, seconda edizione, Berna 1988, pag. 358). In tal caso il creditore deve assumersi la responsabilità del termine dilatorio concesso e il debitore può in via eccezionale rifiutarsi di effettuare la prestazione fino alla scadenza del termine impar- tito (FRANZ SCHENKER, Die Voraussetzungen und Folgen des Schuldnerverzugs im schweizeri- schen Obligationenrecht: Übersicht, Würdigung und Kritik, Fribourg 1988, pag. 49). Nel presen- te caso, con scritto del 30 novembre 2010, la richiedente ha comunicato esplicitamente alla controparte che avrebbe messo in conto gli interessi di mora una volta scaduto il termine del 20 dicembre 2010, in caso la controparte non avesse rimborsato gli acconti PSRS versati entro tale data. In relazione a ciò la richiedente ha rinunciato alla prestazione pecuniaria della contro- parte fino a tale data. 49 Pertanto il 21 dicembre 2010 è il giorno determinante per la decorrenza degli interessi relativi al rimborso degli acconti PSRS versati dalla richiedente per il 2009 e il 2010. 3.7 Rilevanza dell'articolo 85 capoverso 1 CO 50 Secondo l'articolo 85 capoverso 1 CO, il debitore può imputare al capitale un pagamento par- ziale solo in quanto non sia arretrato di interessi o di spese. 51 Fino al 4 ottobre 2013 la controparte ha rimborsato alla richiedente tutti gli acconti versati per il
2010. Effettivamente essa doveva alla richiedente da una parte l'importo restante degli acconti PSRS e dall'altra gli interessi di mora maturati fino alla data del rimborso.
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52 Tenuto conto dell'articolo 85 capoverso 1 CO, con i pagamenti effettuati dalla controparte il 19 maggio 2011 e il 4 ottobre 2013 i crediti della richiedente relativi agli interessi di mora maturati fino alle rispettive date sono stati ammortizzati. Di conseguenza, gli interessi di mora hanno continuato a decorrere sui rispettivi importi restanti del credito di capitale (cfr. successivi
n. marg. 56 e 59). 3.8 Obbligo di rimborsare gli acconti PSRS versati per il 2009 e i relativi interessi di mora 53 Nel presente caso non esiste né una base giuridica né un ordine dell'autorità mediante decisio- ne che obblighi la richiedente ad assumere i costi PSRS per il 2009. La controparte è tenuta a rimborsare alla richiedente l'importo versato a riguardo pari a Fr. […] (cfr. precedente n. marg. 28 segg.). 54 Oltre a ciò la controparte è tenuta a corrispondere alla richiedente interessi di mora del 5 per cento sul importo non ancora rimborsato di […] con decorrenza dal 21 dicembre 2010 (cfr. pre- cedente n. marg. 33 segg.). 3.9 Ammontare del credito d'interessi della richiedente per gli acconti PSRS versati per il 2010 55 Nel 2010 la richiedente ha versato acconti PSRS per un totale di Fr. […] (act. 6, allegato; act. 8, allegato 2). Il 19 maggio 2011 la controparte ha rimborsato alla richiedente un importo parziale pari a Fr. […] (act. 10). Fino a tale data la controparte doveva alla richiedente gli interessi di mo- ra maturati dal 21 dicembre 2010 al 18 maggio 2011 per un totale di Fr. […]. 56 Con il pagamento della controparte del 19 maggio 2011 è stato dapprima ammortizzato il credi- to d'interessi di mora della richiedente maturato fino a tale data (art. 85 cpv. 1 CO; cfr. precedente n. marg. 50 segg.). Detto questo la controparte doveva alla richiedente a partire dal 19 maggio 2011 un importo di Fr. […], sul quale continuavano a decorrere interessi di mora. 57 Pertanto, fino al 4 ottobre 2013, la controparte doveva alla richiedente un importo pari a Fr. […] più gli interessi di mora maturati dal 19 maggio 2011 al 3 ottobre 2013, per un totale di Fr. 41'004.55. La controparte doveva dunque alla richiedente un importo totale di Fr. [...]. 58 Il 4 ottobre 2013 la controparte ha rimborsato alla richiedente Fr. […] (act. 8, allegato 1). Tenuto conto di questo pagamento parziale, l'importo restante ancora da versare a carico della contro- parte è pari a Fr. [...]. 59 Con il pagamento parziale di Fr. […] sono stati dapprima nuovamente ammortizzati gli interessi di mora maturati (cfr. precedente n. marg. 50). Pertanto la controparte deve rimborsare alla ri- chiedente un importo di Fr. […] più gli interessi di mora del 5 per cento con decorrenza dal 4 ot- tobre 2013. Le restanti richieste della richiedente vanno respinte. 3.10 Computo dei costi di rimborso nella tariffa PSRS generale degli anni successivi 60 Nella sua istanza del 27 novembre 2013 la controparte chiede che nel dispositivo della decisio- ne da emanare sia indicato esplicitamente che la controparte può tenere conto, nel calcolo della
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tariffa PSRS generale relativa agli anni successivi, dell'importo scoperto che le risulta dall'even- tuale pagamento di interessi di mora alla richiedente (act. 8). 3.10.1 Importo relativo agli acconti PSRS 2009 da rimborsare alla richieden- te 61 In virtù dell'articolo 19 capoverso 2 OAEl, gli importi in eccesso conseguiti in passato devono essere compensati in futuro mediante riduzione delle tariffe per l'utilizzazione della rete. Di con- seguenza, anche gli importi scoperti possono essere compensati negli anni successivi (cfr. Istruzione della ElCom 1/2012 del 19 gennaio 2012 sulle differenze di copertura; consulta- bile in Internet all'indirizzo www.elcom.admin.ch Documentazione Istruzioni Istruzioni 2012). 62 In base al principio del prelievo contenuto nella legislazione in materia di approvvigionamento elettrico, i costi per le PSRS devono essere sostenuti dai gestori delle reti di distribuzione, dai consumatori finali nonché dai consumatori finali allacciati direttamente alla rete di trasporto me- diante il corrispettivo per l'utilizzazione della rete. La presente decisione obbliga la controparte a rimborsare alla richiedente acconti PSRS versati per il 2009 (cfr. di seguito il numero 1 del di- spositivo). In seguito al rimborso, alla controparte risulta un importo scoperto quantificabile nel relativo importo in franchi. La destinataria della decisione è autorizzata a computare l'importo degli acconti versati dalla richiedente nella tariffa PSRS degli anni successivi. 3.10.2 Credito d'interessi 63 Con la presente decisione la controparte viene inoltre obbligata a corrispondere alla richiedente gli interessi di mora sugli acconti PSRS versati. 64 Nei considerandi della sua sentenza del 7 ottobre 2013, il Tribunale amministrativo federale ha asserito che gli interessi di mora non sono considerati costi del capitale computabili. Il Tribunale amministrativo federale non si è pronunciato invece sulla questione se, in determinate circo- stanze, gli interessi di mora possano essere considerati costi di esercizio (sentenza del Tribuna- le amministrativo federale del 7 ottobre 2013, A-2487/2012, cons. 8.5.5). 65 In linea di massima la ElCom parte dal principio che gli interessi di mora non sono costi compu- tabili ai sensi dell'articolo 15 LAEl. Se un'impresa del settore elettrico ottiene una prestazione con la relativa fattura, che non paga, e quindi viene messa in mora dal creditore per l'importo dovuto, non si vede la ragione per cui i costi supplementari derivanti dagli interessi di mora ma- turati debbano essere computabili. Tali costi infatti non sono necessari per la garanzia di una re- te sicura, performante ed efficiente (art. 15 cpv. 1 LAEl). 66 Nelle decisioni del 6 marzo 2009 e del 4 marzo 2010, la ElCom ha fissato, in base all'articolo 31b capoverso 2 OAEl allora in vigore, la tariffa PSRS relativa alle centrali elettriche per gli anni tariffari 2009 e 2010. La richiedente non era parte in tale procedura, poiché l'Azienda Elettrica Ticinese era stata indicata quale gestore di rete competente per la centrale elettrica Gordola Verzasca. A seguito di queste decisioni, la richiedente, in quanto proprietaria della centrale, ha tuttavia pagato alla controparte i relativi acconti PSRS. L'Azienda Elettrica Ticinese, quale ge- store competente della centrale elettrica, non ha presentato ricorso contro le decisioni. Di con- seguenza la ElCom, la controparte e altri attori del settore elettrico sono partiti dal presupposto che il principio dell'obbligo generale di assunzione dei costi PSRS per le centrali elettriche che
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non avevano presentato ricorso contro le due decisioni era stato deciso in via definitiva e comu- nicato ufficialmente (cfr. ad es. newsletter 01/2011 della ElCom del 24 gennaio 2011 consultabi- le su Internet all'indirizzo www.elcom.admin.ch Documentazione Newsletter Newsletter 2011). 67 Nel dispositivo della sua decisione del 14 aprile 2011 la Elcom ha stabilito solamente l'ammon- tare effettivo dei costi PSRS risultanti per il 2009. Partendo dal presupposto che era oramai sta- to deciso in via definitiva chi doveva assumersi i costi PSRS per l'anno tariffario in questione, la ElCom non si è più pronunciata sul principio di tale obbligo generale. L'Azienda Elettrica Ticine- se, quale gestore competente della centrale elettrica di Gordola, non ha presentato ricorso con- tro la decisione. A seguito del ricorso di 19 centrali elettriche, il Tribunale amministrativo federa- le, basandosi sulla giurisprudenza di allora, ha confermato che la decisione del 6 marzo 2009 era una decisione sulle tariffe e quindi una decisione finale vincolante in materia di obbligo ge- nerale di assunzione dei costi PSRS 2009 (cfr. precedente n. marg. 6). 68 Nel caso in esame, è solo con la sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2013 (2C_572/2012, 2C_573/2012) che la controparte ha acquisito la consapevolezza di non essere autorizzata ad addossare alla richiedente i costi generali PSRS nel 2009. Tale decisione del Tribunale federale si basa su una modifica della prassi in relazione alle conseguenze giuridiche della decisione del 6 marzo 2009 concernente le PSRS (cfr. precedente n. marg. 7 seg). A se- guito della sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2013, la ElCom ha riesaminato la sua decisione del 14 aprile 2011 in relazione all'Azienda Elettrica Ticinese e stabilito, in una nuova decisione del 12 dicembre 2013 (231-00011; ex 925-09-004) l'obbligo della controparte di rim- borsare alla richiedente gli acconti versati per il 2009. 69 La sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2013 ha avuto come conseguenza che la El- Com, al momento della sentenza e in mancanza di una corrispondente decisione finale, non aveva ancora emanato una decisione in via definitiva in relazione all'obbligo di assunzione dei costi PSRS per il 2010. Il rimborso degli acconti PSRS versati per l'anno 2010 è avvenuto subi- to dopo che la decisione del 4 luglio 2013 della ElCom è passata in giudicato (cfr. precedente
n. marg. 12 seg.). 70 Date queste particolari circostanze, la richiedente è autorizzata a computare i costi risultanti dal pagamento degli interessi nella tariffa PSRS del livello di rete 1 relativa ai prossimi anni. Questi costi sono costi di esercizio per PSRS risultanti dall'attuazione delle sentenze di tribunali di istanza superiore. 4 Emolumenti 71 La ElCom riscuote emolumenti per le decisioni emanate nel settore dell'approvvigionamento elettrico (art. 21 cpv. 5 LAEl, art. 13a dell'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia [OE-En; RS 730.05]). Gli emolumenti sono calco- lati in base al dispendio di tempo e variano tra i 75 e i 250 franchi l'ora, a seconda della funzio- ne del personale che esegue il lavoro (art. 3 OE-En). Deve pagare un emolumento chi occasio- na una decisione (art. 1 cpv. 3 OE-En in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm; RS 172.041.1]). 72 Per la presente decisione sono considerate le seguenti aliquote: […] ore computabili a un'ali- quota di 250 franchi l'ora (importo risultante: […] franchi), […] ore computabili a un'aliquota di
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200 franchi l'ora (importo risultante: […] franchi) e […] ore computabili a un'aliquota di 170 fran- chi l'ora (importo risultante: […] franchi). Ne consegue un emolumento totale di […] franchi. 73 Nel presente caso la richiedente ha presentato una domanda per l'emanazione di una decisione e, con essa, una domanda di prestazione. Il dispositivo della presente decisione accoglie in conclusione tutte le richieste della richiedente. In base alla situazione concreta è pertanto giusti- ficato addossare interamente alla controparte le spese processuali derivanti dalla presente pro- cedura.
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III Decisione
Sulla base di quanto considerato, si decide:
Erwägungen (64 Absätze)
E. 1 Nel numero 3 del dispositivo della sua decisione del 6 marzo 2009 riguardante la procedura 212-00004 (ex 952-08-005) concernente i costi e le tariffe per l'utilizzazione della rete del livello di rete 1 e le prestazioni di servizio relative al sistema (PSRS), la Commissione federale dell'e- nergia elettrica (ElCom) ha stabilito quanto segue: “Der Tarif 2009 für Systemdienstleistungen für Kraftwerke mit einer elektrischen Leistung von mindestens 50 MW gemäss Anhang 2 dieser Verfügung beträgt ab 1. Januar 2009 0.45 Rp./kWh (…).”
E. 2 La richiedente non è stata considerata come parte nella procedura 212-00004. Pertanto la deci- sione del 6 marzo 2009 non le è stata notificata.
E. 2.1 Parti
E. 2.2 Diritto di audizione
E. 3 A seguito della decisione del 6 marzo 2009, la controparte ha fatturato alla richiedente diversi acconti relativi a costi per PSRS nel 2009 per un totale di Fr. [...] (act. 6, allegato; act. 8, allegati 2 e 3). Queste fatture sono state pagate dalla richiedente.
E. 3.1 Obbligo della controparte di rimborsare gli acconti PSRS versati per gli anni 2009 e 2010
E. 3.2 Obbligo della controparte a corrispondere gli interessi di mora
E. 3.3 Esigibilità dei crediti di rimborso
E. 3.4 Ammontare del tasso di interesse per i crediti relativi agli interessi di mora
E. 3.5 Momento determinante per la decorrenza degli interessi
E. 3.6 Interpellazione scritta della richiedente del 30 novembre 2010
E. 3.7 Rilevanza dell'articolo 85 capoverso 1 CO
E. 3.8 Obbligo di rimborsare gli acconti PSRS versati per il 2009 e i relativi interessi di mora 53 Nel presente caso non esiste né una base giuridica né un ordine dell'autorità mediante decisio- ne che obblighi la richiedente ad assumere i costi PSRS per il 2009. La controparte è tenuta a rimborsare alla richiedente l'importo versato a riguardo pari a Fr. […] (cfr. precedente n. marg. 28 segg.). 54 Oltre a ciò la controparte è tenuta a corrispondere alla richiedente interessi di mora del 5 per cento sul importo non ancora rimborsato di […] con decorrenza dal 21 dicembre 2010 (cfr. pre- cedente n. marg. 33 segg.).
E. 3.9 Ammontare del credito d'interessi della richiedente per gli acconti PSRS versati per il 2010 55 Nel 2010 la richiedente ha versato acconti PSRS per un totale di Fr. […] (act. 6, allegato; act. 8, allegato 2). Il 19 maggio 2011 la controparte ha rimborsato alla richiedente un importo parziale pari a Fr. […] (act. 10). Fino a tale data la controparte doveva alla richiedente gli interessi di mo- ra maturati dal 21 dicembre 2010 al 18 maggio 2011 per un totale di Fr. […]. 56 Con il pagamento della controparte del 19 maggio 2011 è stato dapprima ammortizzato il credi- to d'interessi di mora della richiedente maturato fino a tale data (art. 85 cpv. 1 CO; cfr. precedente n. marg. 50 segg.). Detto questo la controparte doveva alla richiedente a partire dal 19 maggio 2011 un importo di Fr. […], sul quale continuavano a decorrere interessi di mora. 57 Pertanto, fino al 4 ottobre 2013, la controparte doveva alla richiedente un importo pari a Fr. […] più gli interessi di mora maturati dal 19 maggio 2011 al 3 ottobre 2013, per un totale di Fr. 41'004.55. La controparte doveva dunque alla richiedente un importo totale di Fr. [...]. 58 Il 4 ottobre 2013 la controparte ha rimborsato alla richiedente Fr. […] (act. 8, allegato 1). Tenuto conto di questo pagamento parziale, l'importo restante ancora da versare a carico della contro- parte è pari a Fr. [...]. 59 Con il pagamento parziale di Fr. […] sono stati dapprima nuovamente ammortizzati gli interessi di mora maturati (cfr. precedente n. marg. 50). Pertanto la controparte deve rimborsare alla ri- chiedente un importo di Fr. […] più gli interessi di mora del 5 per cento con decorrenza dal 4 ot- tobre 2013. Le restanti richieste della richiedente vanno respinte.
E. 3.10 Computo dei costi di rimborso nella tariffa PSRS generale degli anni successivi 60 Nella sua istanza del 27 novembre 2013 la controparte chiede che nel dispositivo della decisio- ne da emanare sia indicato esplicitamente che la controparte può tenere conto, nel calcolo della
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tariffa PSRS generale relativa agli anni successivi, dell'importo scoperto che le risulta dall'even- tuale pagamento di interessi di mora alla richiedente (act. 8).
E. 3.10.1 Importo relativo agli acconti PSRS 2009 da rimborsare alla richieden- te 61 In virtù dell'articolo 19 capoverso 2 OAEl, gli importi in eccesso conseguiti in passato devono essere compensati in futuro mediante riduzione delle tariffe per l'utilizzazione della rete. Di con- seguenza, anche gli importi scoperti possono essere compensati negli anni successivi (cfr. Istruzione della ElCom 1/2012 del 19 gennaio 2012 sulle differenze di copertura; consulta- bile in Internet all'indirizzo www.elcom.admin.ch Documentazione Istruzioni Istruzioni 2012). 62 In base al principio del prelievo contenuto nella legislazione in materia di approvvigionamento elettrico, i costi per le PSRS devono essere sostenuti dai gestori delle reti di distribuzione, dai consumatori finali nonché dai consumatori finali allacciati direttamente alla rete di trasporto me- diante il corrispettivo per l'utilizzazione della rete. La presente decisione obbliga la controparte a rimborsare alla richiedente acconti PSRS versati per il 2009 (cfr. di seguito il numero 1 del di- spositivo). In seguito al rimborso, alla controparte risulta un importo scoperto quantificabile nel relativo importo in franchi. La destinataria della decisione è autorizzata a computare l'importo degli acconti versati dalla richiedente nella tariffa PSRS degli anni successivi.
E. 3.10.2 Credito d'interessi 63 Con la presente decisione la controparte viene inoltre obbligata a corrispondere alla richiedente gli interessi di mora sugli acconti PSRS versati. 64 Nei considerandi della sua sentenza del 7 ottobre 2013, il Tribunale amministrativo federale ha asserito che gli interessi di mora non sono considerati costi del capitale computabili. Il Tribunale amministrativo federale non si è pronunciato invece sulla questione se, in determinate circo- stanze, gli interessi di mora possano essere considerati costi di esercizio (sentenza del Tribuna- le amministrativo federale del 7 ottobre 2013, A-2487/2012, cons. 8.5.5). 65 In linea di massima la ElCom parte dal principio che gli interessi di mora non sono costi compu- tabili ai sensi dell'articolo 15 LAEl. Se un'impresa del settore elettrico ottiene una prestazione con la relativa fattura, che non paga, e quindi viene messa in mora dal creditore per l'importo dovuto, non si vede la ragione per cui i costi supplementari derivanti dagli interessi di mora ma- turati debbano essere computabili. Tali costi infatti non sono necessari per la garanzia di una re- te sicura, performante ed efficiente (art. 15 cpv. 1 LAEl). 66 Nelle decisioni del 6 marzo 2009 e del 4 marzo 2010, la ElCom ha fissato, in base all'articolo 31b capoverso 2 OAEl allora in vigore, la tariffa PSRS relativa alle centrali elettriche per gli anni tariffari 2009 e 2010. La richiedente non era parte in tale procedura, poiché l'Azienda Elettrica Ticinese era stata indicata quale gestore di rete competente per la centrale elettrica Gordola Verzasca. A seguito di queste decisioni, la richiedente, in quanto proprietaria della centrale, ha tuttavia pagato alla controparte i relativi acconti PSRS. L'Azienda Elettrica Ticinese, quale ge- store competente della centrale elettrica, non ha presentato ricorso contro le decisioni. Di con- seguenza la ElCom, la controparte e altri attori del settore elettrico sono partiti dal presupposto che il principio dell'obbligo generale di assunzione dei costi PSRS per le centrali elettriche che
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non avevano presentato ricorso contro le due decisioni era stato deciso in via definitiva e comu- nicato ufficialmente (cfr. ad es. newsletter 01/2011 della ElCom del 24 gennaio 2011 consultabi- le su Internet all'indirizzo www.elcom.admin.ch Documentazione Newsletter Newsletter 2011). 67 Nel dispositivo della sua decisione del 14 aprile 2011 la Elcom ha stabilito solamente l'ammon- tare effettivo dei costi PSRS risultanti per il 2009. Partendo dal presupposto che era oramai sta- to deciso in via definitiva chi doveva assumersi i costi PSRS per l'anno tariffario in questione, la ElCom non si è più pronunciata sul principio di tale obbligo generale. L'Azienda Elettrica Ticine- se, quale gestore competente della centrale elettrica di Gordola, non ha presentato ricorso con- tro la decisione. A seguito del ricorso di 19 centrali elettriche, il Tribunale amministrativo federa- le, basandosi sulla giurisprudenza di allora, ha confermato che la decisione del 6 marzo 2009 era una decisione sulle tariffe e quindi una decisione finale vincolante in materia di obbligo ge- nerale di assunzione dei costi PSRS 2009 (cfr. precedente n. marg. 6). 68 Nel caso in esame, è solo con la sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2013 (2C_572/2012, 2C_573/2012) che la controparte ha acquisito la consapevolezza di non essere autorizzata ad addossare alla richiedente i costi generali PSRS nel 2009. Tale decisione del Tribunale federale si basa su una modifica della prassi in relazione alle conseguenze giuridiche della decisione del 6 marzo 2009 concernente le PSRS (cfr. precedente n. marg. 7 seg). A se- guito della sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2013, la ElCom ha riesaminato la sua decisione del 14 aprile 2011 in relazione all'Azienda Elettrica Ticinese e stabilito, in una nuova decisione del 12 dicembre 2013 (231-00011; ex 925-09-004) l'obbligo della controparte di rim- borsare alla richiedente gli acconti versati per il 2009. 69 La sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2013 ha avuto come conseguenza che la El- Com, al momento della sentenza e in mancanza di una corrispondente decisione finale, non aveva ancora emanato una decisione in via definitiva in relazione all'obbligo di assunzione dei costi PSRS per il 2010. Il rimborso degli acconti PSRS versati per l'anno 2010 è avvenuto subi- to dopo che la decisione del 4 luglio 2013 della ElCom è passata in giudicato (cfr. precedente
n. marg. 12 seg.). 70 Date queste particolari circostanze, la richiedente è autorizzata a computare i costi risultanti dal pagamento degli interessi nella tariffa PSRS del livello di rete 1 relativa ai prossimi anni. Questi costi sono costi di esercizio per PSRS risultanti dall'attuazione delle sentenze di tribunali di istanza superiore. 4 Emolumenti 71 La ElCom riscuote emolumenti per le decisioni emanate nel settore dell'approvvigionamento elettrico (art. 21 cpv. 5 LAEl, art. 13a dell'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia [OE-En; RS 730.05]). Gli emolumenti sono calco- lati in base al dispendio di tempo e variano tra i 75 e i 250 franchi l'ora, a seconda della funzio- ne del personale che esegue il lavoro (art. 3 OE-En). Deve pagare un emolumento chi occasio- na una decisione (art. 1 cpv. 3 OE-En in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm; RS 172.041.1]). 72 Per la presente decisione sono considerate le seguenti aliquote: […] ore computabili a un'ali- quota di 250 franchi l'ora (importo risultante: […] franchi), […] ore computabili a un'aliquota di
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200 franchi l'ora (importo risultante: […] franchi) e […] ore computabili a un'aliquota di 170 fran- chi l'ora (importo risultante: […] franchi). Ne consegue un emolumento totale di […] franchi. 73 Nel presente caso la richiedente ha presentato una domanda per l'emanazione di una decisione e, con essa, una domanda di prestazione. Il dispositivo della presente decisione accoglie in conclusione tutte le richieste della richiedente. In base alla situazione concreta è pertanto giusti- ficato addossare interamente alla controparte le spese processuali derivanti dalla presente pro- cedura.
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III Decisione
Sulla base di quanto considerato, si decide:
E. 4 Nella sua decisione del 14 aprile 2011 (231-00011; ex 925-09-004) la ElCom ha stabilito i costi PSRS definitivi per il 2009. 19 gestori di centrali elettriche hanno presentato ricorso contro que- sta decisione. La richiedente non era parte in tale procedura e pertanto nel rubrum della deci- sione non era indicata come tale.
E. 5 I gestori delle centrali elettriche che hanno presentato ricorso hanno chiesto tra l'altro la revoca della decisione impugnata nella misura essa li riguardava. Inoltre hann chiesto la constatazione che, in qualità di gestori di centrali elettriche con potenza elettrica di almeno 50 MW, non erano tenute a sostenere costi PSRS per il 2009 rispettivamente che ad esse non si poteva più appli- care l'articolo 31b capoverso 2 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elet- trico (OAEl; RS 734.71), in quanto la sentenza del Tribunale amministrativo federale dell'8 luglio 2010 nella causa Gommerkraftwerke AG (A-2607/2009) era passata in giudicato.
E. 6 Con sentenza del 9 maggio 2012 il Tribunale amministrativo federale ha approvato il ricorso dei gestori delle centrali elettriche interessati ai sensi dei considerandi, nella misura in cui era entra- to in materia, demandando alla ElCom il proseguimento della procedura. Nei suoi considerandi il Tribunale amministrativo federale ha precisato che la decisione del 6 marzo 2009 non era semplicemente una decisione intermedia, bensì una decisione finale vincolante in materia di obbligo di assunzione dei costi PSRS. Sempre secondo il Tribunale amministrativo federale, il numero 3 del dispositivo della decisione del 6 marzo 2009 si applica a tutti quei gestori di cen- trali elettriche che non hanno presentato ricorso in proposito. A ragione la ElCom non è entrata nel merito delle domande di riesame presentate da alcuni gestori (sentenza del Tribunale am- ministrativo federale del 9 maggio 2012, A-3103/2011, cons. 4).
E. 7 I 19 gestori interessati hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo federale da- vanti al Tribunale federale, chiedendo tra l'altro la revoca della sentenza impugnata, nella misu- ra in cui il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso solo ai sensi dei considerandi e nella misura in cui non è entrato nel merito dello stesso. I ricorrenti hanno inoltre chiesto la con- statazione di non essere tenuti a sostenere i costi PSRS per il 2009.
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E. 8 Con sentenza del 27 marzo 2013, il Tribunale federale ha accolto il ricorso dei gestori delle centrali elettriche interessati, revocando il numero 3 del dispositivo della decisione del 6 marzo 2009 in relazione alle ricorrenti. Nei suoi considerandi, il Tribunale federale, nel quadro di una modifica della prassi, ha stabilito che, per quanto riguarda il numero del dispositivo in questione, si era trattato semplicemente di una decisione intermedia in materia di obbligo di assunzione dei costi PSRS da parte delle centrali elettriche. La decisione del 14 aprile 2011 costituisce invece la decisione finale determinante. Pertanto, anche dopo l'emanazione della decisione intermedia, le ricorrenti avrebbero avuto ancora la possibilità di opporsi al principio dell'obbligo di assunzio- ne dei costi PSRS generali in essa contenuto (sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2C_572/2012, 2C_573/2012 2013, cons. 3). B.
E. 9 Nel numero 5 del dispositivo della sua decisione del 4 marzo 2010 concernente i costi e le tarif- fe per l'utilizzazione della rete del livello di rete 1 e le prestazioni di servizio relative al sistema (212-00005; ex 952-09-131), la ElCom ha stabilito quanto segue: ”Der Tarif 2010 für Systemdienstleistungen für Kraftwerke mit einer elektrischen Leistung von mindestens 50 MW gemäss Anhang 2 dieser Verfügung beträgt ab 1. Januar 2010 0.42 Rp./kWh (…).”
E. 10 La richiedente non è stata considerata come parte nella procedura 212-00005. Pertanto la deci- sione del 4 marzo 2010 non le è stata notificata.
E. 11 A seguito della decisione del 4 marzo 2010, la controparte ha fatturato alla richiedente diversi acconti relativi a costi per PSRS nel 2010 per un totale di Fr. [...] (act. 6, allegato; act. 8, allega- to 2). Il 19 maggio 2011 la controparte ha rimborsato alla richiedente un importo parziale pari a Fr. […] (act. 10).
E. 12 Poiché la ElCom, in relazione ai costi PSRS effettivamente dovuti per il 2010 non si era ancora pronunciata in via definitiva, la decisione sulla questione dell'obbligo di assunzione dei costi PSRS per tale anno non era ancora passata in giudicato. Con decisione del 4 luglio 2013 (231-00020; ex 925-13-001) la ElCom ha stabilito che i gestori delle centrali elettriche non erano tenuti a sostenere i costi PSRS per l'anno 2010 e ha ordinato alla controparte il rimborso dei re- lativi acconti PSRS.
E. 13 Dopo che la decisione del 4 luglio 2013 è passata in giudicato, l'8 ottobre 2013 la controparte ha versato alla richiedente un importo pari a Fr. […] per gli acconti PSRS pagati nel 2010 (act. 8, allegato 1). C.
E. 14 Con istanza del 2 agosto 2013 (act. 1), la richiedente ha fatto presente di non essere stata indi- cata come parte nel rubrum della decisione del 6 marzo 2009 e nemmeno in quello della deci- sione del 4 marzo 2010. Lo stesso sarebbe anche valido per le decisioni del 14 aprile 2011 e del 4 luglio 2013. Sulla base di queste premesse, non esisterebbe dunque una disposizione formale da parte della ElCom che possa obbligare la richiedente ad assumere i costi PSRS per il 2009 e il 2010. Di conseguenza spetterebbe alla ElCom di ordinare alla controparte di rimbor- sare gli acconti PSRS versati per il 2009 e il 2010, più gli interessi di mora.
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E. 15 Con scritto del 5 novembre 2013 (act. 4 e 5) la ElCom ha aperto una procedura secondo la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), nella quale la controparte è stata invitata a presentare entro il 27 novembre 2013 una presa di posi- zione in merito alle istanze della richiedente del 2 agosto 2013 e del 28 ottobre 2013. Inoltre è stato chiesto alla richiedente di formulare entro il 27 novembre 2013 le sue richieste formali in merito agli interessi di mora. La richiedente veniva inoltre invitata a chiarire quando, a suo avvi- so, la controparte è stata esortata per la prima volta e in maniera inequivocabile a rimborsare gli acconti PSRS versati per il 2009 e il 2010 e a fornire le prove necessarie.
E. 16 Con istanza del 13 novembre 2013 (act. 6) la richiedente ha precisato le sue richieste, chieden- do, riguardo agli acconti PSRS versati per il 2009 e 2010, interessi di mora del 5 per cento an- nuo: […] a condizione che il rimborso degli acconti PSRS versati per il 2009 venga effettuato entro il
2013. In caso contrario, la richiedente si riserva la possibilità di procedere a nuovi calcoli.
E. 17 Con scritto del 19 novembre 2013 (act. 7) tale istanza è stata notificata per conoscenza alla controparte.
E. 18 Il 27 novembre 2013 (act. 8) la controparte si è espressa in merito alle istanze e alle conclusioni della richiedente.
E. 19 Nei considerandi qui di seguito si entra nel merito delle argomentazioni contenute nelle diverse istanze delle parti. II Considerandi 1 Competenza
E. 20 Secondo l'articolo 22 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7), la ElCom vigila sul rispetto della legge, prende ed emana le decisioni necessarie per la sua esecuzione e per quella delle disposizioni di esecuzione. La ElCom è competente in par- ticolare per la verifica, in caso di controversia o d'ufficio, dei tariffari e dei corrispettivi per l'utiliz- zazione della rete (art. 22 cpv. 2 lett. a e b LAEl).
E. 21 La ElCom emana la presente decisione su richiesta. Oggetto della controversia tra la richieden- te e la controparte è il rimborso degli acconti PSRS versati per il 2009 e dei relativi interessi di mora. La procedura riguarda inoltre l'ammontare degli interessi di mora relativi al rimborso degli acconti PSRS versati per il 2010.
E. 22 Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili, nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici (art. 14 cpv. 1 LAEl). In linea di principio, i costi per le PSRS sono considerati costi computabili (art. 15 cpv. 1 e 2 LAEl). La presente decisione riguarda per- tanto aspetti fondamentali della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico. Il caso in questione costituisce una controversia ai sensi dell'articolo 22 LAEl. Pertanto la ElCom ha la competenza per decidere in merito. Del resto anche il Tribunale amministrativo federale, con sentenza del 29 novembre 2011 in relazione al rimborso di acconti PSRS del 2009, si è pro-
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nunciato nel merito di una richiesta di versamento di interessi di mora (cfr. sentenza del Tribu- nale amministrativo federale del 29 novembre 2011, A-2619/2009, cons. 5). 2 Parti e diritto di audizione
E. 23 Secondo l'articolo 6 PA, sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto con- tro la decisione.
E. 24 La richiedente ha formulato richieste concrete alla ElCom e chiesto che venga emanata una decisione a riguardo. Essa è pertanto destinataria materiale della decisione e acquisisce qualità di parte ai sensi dell'articolo 6 PA. Nella presente procedura l'oggetto della controversia è l'am- montare degli interessi di mora sul rimborso degli acconti PSRS versati dalla richiedente per il 2009 e il 2010. La controparte, sin dall'inizio della presente procedura, è quindi direttamente coinvolta nei suoi diritti e obblighi. Anche la controparte possiede pertanto qualità di parte ai sensi dell'articolo 6 PA.
E. 25 Nella presente procedura alle parti è stata data più volte la possibilità di presentare un parere. In occasione dello scambio di scritti, le istanze della richiedente sono state notificate per parere alla controparte (act. 1-8). Con scritto del 29 novembre 2013 (act. 9) la risposta della contropar- te è stata notificata per conoscenza alla richiedente. Le richieste presentate dalle parti e le ar- gomentazioni addotte sono trattate nella valutazione materiale. Pertanto il diritto di audizione delle parti è stato garantito (art. 29 PA). 3 Valutazione materiale
E. 26 Con scritto del 5 novembre 2013 (act. 4) la Segreteria tecnica della ElCom ha fatto notare che nell'appendice 2 delle decisioni del 6 marzo 2009 e del 4 marzo 2010 concernenti la centrale elettrica Gordola Verzasca figurava l'Azienda Elettrica Ticinese in qualità di gestore obbligato al pagamento. La proprietaria di detta centrale elettrica sarebbe invece manifestamente Verzasca SA. Tuttavia, senza qualità di parte, né in tali decisioni né nella decisione finale del 14 aprile 2011 concernente l'obbligo di assunzione dei costi PSRS, Verzasca SA sarebbe stata ritenuta obbligata ad assumere i costi PSRS generali. Se questa fattispecie fosse esatta, si partirebbe dal principio che la controparte procederà al rimborso, senza un corrispondente ordine tramite decisione della ElCom.
E. 27 A questo proposito, nella sua istanza del 27 novembre 2013 la controparte afferma di avere fatturato alla richiedente costi PSRS per il 2009 e il 2010. Aggiunge di averle rimborsato nel frat- tempo gli acconti versati per il 2010, ritenendo che la richiedente fosse anch'essa destinataria
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della decisione del 4 luglio 2013 (231-00011; ex 925-09-004), in quanto l'Azienda Elettrica Tici- nese, che si occuperebbe della pianificazione della centrale per conto della richiedente, era par- te nella procedura 231-00011. Poiché i gestori delle centrali elettriche che hanno versato accon- ti dovrebbero beneficiare tutti dello stesso trattamento, nel caso presente sarebbe incontestabi- le che anche alla richiedente debbano essere rimborsati gli acconti PSRS versati per il 2009. L'obbligo di fatturazione alla richiedente scaturirebbe direttamente dall'articolo 31b capoverso 2 OAEl. Detto questo sarebbe irrilevante che la richiedente non sia stata indicata come parte nella procedura 212-00004. La controparte potrebbe procedere al rimborso solo in base a una corri- spondente decisione della ElCom (act. 6).
E. 28 In una decisione di principio dell'8 luglio 2010 concernente la Gommerkraftwerke AG (A-2607/2009; DTAF 2010/49) come pure in diverse successive decisioni dello stesso tipo ri- guardanti altre imprese, il Tribunale amministrativo federale ha riconosciuto che l'articolo 31b capoverso 2 OAEl, in base al quale la ElCom ha emanato le decisioni del 6 marzo 2009 e del 4 marzo 2010 concernenti l'obbligo di assunzione di costi PSRS, non è conforme né alla legge né alla Costituzione. In occasione di una revisione dell'OAEl, l'articolo 31b è stato abrogato for- malmente con effetto a partire dal 1° marzo 2013 (RU 2013 559). Manca pertanto la disposizio- ne giuridica che consenta di imporre ai gestori delle centrali elettriche l'assunzione dei costi PSRS generali. Il fatto che nel 2009 e 2010, allorché la controparte ha fatturato gli acconti, l'ar- ticolo 31b OAEl fosse formalmente ancora in vigore non significa che questa disposizione non conforme alla legge e alla Costituzione potesse essere applicata anche in questo periodo.
E. 29 La richiedente non era indicata come parte nelle decisioni del 6 marzo 2009 e del 4 marzo 2010 e non era nemmeno considerata come tale nella procedura 231-00011. Detto questo non vi è mai stato un ordine dell'autorità che abbia obbligato la richiedente al pagamento dei costi PSRS 2009 e 2010 alla controparte. Ne risulta che la richiedente ha versato alla controparte acconti PSRS senza una corrispondente base giuridica.
E. 30 Si può richiedere il rimborso di pagamenti effettuati senza fondamento giuridico facendo appello ai principi dell'indebito arricchimento. Analogamente alle disposizioni di diritto privato sull'indebi- to arricchimento (art. 62 segg. CO) anche per il diritto amministrativo vale il principio giuridico generale secondo cui ciò che è stato dato o prestato per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere deve essere restituito (DTF 124 II 570 cons. 4; 105 Ia 214 cons. 5; THO- MAS FLEINER-GERSTER, Grundzüge des allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts, Zurigo 1980, 361 seg.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal- tungsrecht, sesta edizione, Zurigo 2010, n. marg. 760 segg.). In particolare sono ingiustificate le prestazioni per le quali non esiste un diritto a livello materiale e giuridico (DTF 98 V 274 cons. 2).
E. 31 Applicando per analogia le disposizioni di diritto privato concernenti l'indebito arricchimento, la richiedente poteva pertanto far valere nei confronti della controparte il diritto al rimborso degli acconti PSRS versati senza fondamento giuridico.
E. 32 Nel frattempo, la somma versata inizialmente dalla richiedente per il 2010 è stata rimborsata. Per quanto riguarda gli importi versati per il 2009, finora la controparte ha rifiutato invece di pro- cedere al rimborso, in quanto manca un corrispettivo ordine della ElCom. Dalle precedenti con- siderazioni risulta invece che la controparte, una volta passata in giudicato la sentenza del Tri- bunale amministrativo federale dell'8 luglio 2010, avrebbe dovuto rimborsare alla richiedente gli acconti PSRS versati per il 2009. A partire da tale momento, infatti, era chiaro che non vi era una base giuridica in materia di obbligo di assunzione dei costi PSRS da parte dei gestori di centrali elettriche (cfr. precedente n. marg. 28 e successivo n. marg. 53).
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E. 33 Un obbligo di corrispondere interessi di mora va riconosciuto a prescindere dal fatto che i costi fatturati sono disciplinati dal diritto pubblico o dal diritto privato. Sia la giurisprudenza che la dot- trina riconoscono da tempo che gli interessi di mora sono dovuti anche per crediti pecuniari di diritto pubblico, a meno che ciò non sia escluso da una particolare regolamentazione legale (DTF 101 Ib 252 cons. 4b; sentenza del Tribunale federale dell'11 ottobre 2007 2C_191/2007, cons. 3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale del 22 marzo 2011, A-6509/2010, cons. 10.7; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, op. cit., n. marg. 756).
E. 34 Del resto, nella sua sentenza del 29 novembre 2011, il Tribunale amministrativo federale è giun- to alla conclusione che in linea di principio gli interessi di mora sono esigibili su rimborsi di ac- conti PSRS versati erroneamente dal gestore di una centrale elettrica, nel caso in cui la contro- parte sia in mora (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 29 novembre 2011, A-2619/2009, cons. 5).
E. 35 Pertanto, in questo contesto, la controparte è tenuta a corrispondere gli interessi di mora, pur- ché siano soddisfatte le necessarie condizioni. Questo punto è oggetto di verifica nelle conside- razioni che seguono.
E. 36 L'obbligo di corrispondere gli interessi di mora presuppone da un lato l'esigibilità del credito (cfr. il prossimo n. marg. 37) e, dall'altro, la costituzione in mora del debitore (DTF 129 III 535 cons. 3.2; cfr. il seguente n. marg. 42).
E. 37 L'esigibilità è un elemento caratterizzante del credito. Significa che il creditore può esigere una certa prestazione e, in caso questa non venga effettuata, adire le vie legali. La costituzione in mora del debitore non può avvenire prima che sopraggiunga l'esigibilità e in quanto a ciò non vi è nemmeno l'obbligo di corrispondere interessi di mora (PETER GAUCH/WALTER R. SCHLUEP/SUSAN EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, volume II, nona edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. marg. 2156 segg.; INGEBORG SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, sesta edizione, Berna 2012,
n. marg. 65.05).
E. 38 In virtù dell'articolo 75 del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), un credito è immediatamente esigibile se il tempo per l'esecuzione del relativo adempimento non è deter- minato diversamente né dal contratto né dalla natura del rapporto giuridico. Stando alla giuri- sprudenza, risulta che la richiedente ha versato acconti PSRS per il 2009 e il 2010 senza fon- damento giuridico (cfr. precedente n. 28 segg.). Detto questo, l'esigibilità è sopraggiunta al mo- mento del pagamento da parte della richiedente delle singole fatture relative a costi PSRS ge- nerali. Da tale momento è iniziato a valere il diritto al rimborso, quantificabile nel relativo importo in franchi svizzeri, della richiedente nei confronti della controparte.
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E. 39 Nella sua istanza del 13 novembre 2013, la richiedente chiede che il tasso da applicare per il calcolo degli interessi di mora dovuti sui rimborsi degli acconti PSRS versati sia pari al 5 per cento (act. 1, n. marg. 4).
E. 40 Nella legislazione sull'approvvigionamento elettrico non vi è nessuna disposizione sull'ammon- tare del tasso di interesse relativo a un credito pecuniario in caso di mora del debitore. Di con- seguenza, il tasso di interesse relativo al rimborso di acconti PSRS non dovuti, in applicazione, per analogia, dell'articolo 104 capoverso 1 CO, è pari al 5 per cento. Nella sua sentenza del 29 novembre 2011, anche il Tribunale amministrativo federale è partito dal principio che il tasso di interesse di mora per i rimborsi degli acconti relativi alle tariffe PSRS delle centrali elettriche è del 5 per cento (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 29 novembre 2011, A-2619/2009, cons. 5).
E. 41 Nella legislazione sull'approvvigionamento elettrico non esiste una regolamentazione specifica relativa al momento determinante per la decorrenza degli interessi in caso di mora del debitore. Pertanto occorre fare appello alle disposizioni del CO.
E. 42 In applicazione diretta o, nella misura in cui si tratti di un credito di diritto pubblico, in applicazio- ne per analogia dell'articolo 102 capoverso 1 CO, l'interesse di mora è di regola dovuto a partire dal momento in cui il creditore interpella il debitore. L'interpellazione è una dichiarazione recetti- zia, con la quale il debitore è costituito in mora (WOLFGANG WIEGAND, in: Heinrich Hon- sell/Nedim P. Vogt/Anton K. Schnyder [editori], Basler Kommentar zum Schweizerischen Priva- trecht, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, quinta edizione, Basilea 2011, n. marg. 9 relativo all'art. 102). L'interpellazione deve contenere, oltre a una chiara ingiunzione al debitore a effet- tuare una data prestazione, anche la portata dell'interpellazione del creditore. Nell'interpellazio- ne la prestazione da effettuare deve essere definita con precisione tale da consentire al debito- re di riconoscere quanto preteso dal creditore. In caso di credito pecuniario, in genere deve es- sere indicato il relativo ammontare, a meno che, ad esempio, non si faccia riferimento ad una fattura emanata precedentemente e indicante la somma di denaro dovuta (DTF 129 III 535 cons. 3.2; PETER GAUCH/WALTER R. SCHLUEP/SUSAN EMMENEGGER, op. cit., n. marg. 2709).
E. 43 Secondo l'articolo 102 capoverso 2 CO, si può rinunciare a un'interpellazione se le parti hanno convenuto un determinato giorno per l'adempimento. In questo contesto il debitore deve essere consapevole del fatto che è tenuto ad effettuare la prestazione anche senza interpellazione. Con l'accordo tra le parti il creditore ha attestato in maniera inequivocabile la volontà di far vale- re il proprio credito (PETER GAUCH/WALTER R. SCHLUEP/SUSAN EMMENEGGER, op. cit.,
n. marg. 2711; INGEBORG SCHWENZER, op. cit. 65.10).
E. 44 A prescindere dall'articolo 102 capoverso 2 CO, un'interpellazione non è necessaria anche nel caso in cui sia priva di scopo o non accettabile per il creditore (INGEBORG SCHWENZER, op. cit.,
n. marg. 65.13). In tale contesto, il sopraggiungere della mora risulta dalla ratio legis nonché dal principio della buona fede (WOLFGANG WIEGAND, op. cit., n. marg. 11 relativo all'art. 102).
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E. 45 In considerazione di questi principi generali, qui di seguito si esaminerà se e, in caso affermati- vo, a partire da quando la controparte è stata messa in mora e obbligata a corrispondere inte- ressi di mora.
E. 46 La richiedente chiede che la controparte debba essere obbligata al pagamento di interessi di mora dal 20 dicembre 2010 (act. 6).
E. 47 Nella lettera raccomandata del 30 novembre 2010 alla controparte, la richiedente afferma che il Tribunale amministrativo federale, con la sentenza dell'8 luglio 2010, nel frattempo passata in giudicato, ha dichiarato l'articolo 31b OAEl non conforme alla legge e alla Costituzione e che di conseguenza non è mai esistita una base giuridica relativa all'imputazione di PSRS ai gestori di grandi centrali elettriche. Pertanto chiede alla controparte il rimborso degli acconti PSRS versati per il 2009 e il 2010 compresi gli interessi e fissa la scadenza per il rimborso per il 20 dicembre
2010. Nel caso il pagamento non venga effettuato entro tale data, la richiedente si vedrà co- stretta ad addossare alla controparte un interesse di mora pari al 5 per cento l'anno (act. 6, allegato). In questo scritto la richiedente chiede alla controparte in maniera inequivocabi- le il rimborso degli acconti PSRS versati. Lo scritto assume pertanto carattere di interpellazione ai sensi dell'articolo 102 capoverso 1 CO.
E. 48 Ci si può chiedere se la controparte sia caduta in mora solo dopo la scadenza del termine im- partito. Nella prassi l'interpellazione è spesso legata alla fissazione di un termine supplettorio per l'adempimento ai sensi dell'articolo 107 capoverso 1 CO. Il legame tra interpellazione e fis- sazione di un termine supplettorio è ammissibile; la costituzione in mora avviene tuttavia già con la notifica dell'interpellazione al debitore a meno che, a seconda delle circostanze, la fissazione di un termine supplettorio non consenta di ravvisare una rinuncia al pagamento immediato (cfr. DTF 103 II 102 cons. 1; WOLFGANG WIEGAND, op. cit., n. marg. 7 relativo all'art. 102; EUGEN BUCHER, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, seconda edizione, Berna 1988, pag. 358). In tal caso il creditore deve assumersi la responsabilità del termine dilatorio concesso e il debitore può in via eccezionale rifiutarsi di effettuare la prestazione fino alla scadenza del termine impar- tito (FRANZ SCHENKER, Die Voraussetzungen und Folgen des Schuldnerverzugs im schweizeri- schen Obligationenrecht: Übersicht, Würdigung und Kritik, Fribourg 1988, pag. 49). Nel presen- te caso, con scritto del 30 novembre 2010, la richiedente ha comunicato esplicitamente alla controparte che avrebbe messo in conto gli interessi di mora una volta scaduto il termine del 20 dicembre 2010, in caso la controparte non avesse rimborsato gli acconti PSRS versati entro tale data. In relazione a ciò la richiedente ha rinunciato alla prestazione pecuniaria della contro- parte fino a tale data.
E. 49 Pertanto il 21 dicembre 2010 è il giorno determinante per la decorrenza degli interessi relativi al rimborso degli acconti PSRS versati dalla richiedente per il 2009 e il 2010.
E. 50 Secondo l'articolo 85 capoverso 1 CO, il debitore può imputare al capitale un pagamento par- ziale solo in quanto non sia arretrato di interessi o di spese. 51 Fino al 4 ottobre 2013 la controparte ha rimborsato alla richiedente tutti gli acconti versati per il
2010. Effettivamente essa doveva alla richiedente da una parte l'importo restante degli acconti PSRS e dall'altra gli interessi di mora maturati fino alla data del rimborso.
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52 Tenuto conto dell'articolo 85 capoverso 1 CO, con i pagamenti effettuati dalla controparte il 19 maggio 2011 e il 4 ottobre 2013 i crediti della richiedente relativi agli interessi di mora maturati fino alle rispettive date sono stati ammortizzati. Di conseguenza, gli interessi di mora hanno continuato a decorrere sui rispettivi importi restanti del credito di capitale (cfr. successivi
n. marg. 56 e 59).
Dispositiv
- Swissgrid SA viene obbligata a rimborsare a Verzasca SA gli acconti PSRS versati per il 2009 per un totale di […] franchi.
- Swissgrid SA viene obbligata a versare a Verzasca SA, in relazione al rimborso degli acconti PSRS versati per il 2009, interessi di mora del 5 per cento su […] franchi con decorrenza dal 21 dicembre 2010.
- Swissgrid SA viene obbligata a versare a Verzasca SA, in relazione al rimborso degli acconti PSRS versati per il 2010, un importo di […] franchi più gli interessi di mora del 5 per cento con decorrenza dal 4 ottobre 2013.
- Swissgrid SA può computare nella tariffa PSRS del livello di rete 1 i costi risultanti dai numeri 1, 2 e 3 del dispositivo. Le restanti richieste di Swissgrid SA vengono respinte.
- L'emolumento per la presente decisione ammonta a […] franchi ed è addossato interamente a Swissgrid SA.
- La presente decisione è notificata a Verzasca SA e a Swissgrid SA mediante lettera raccoman- data. 15/16
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Commissione federale dell'energia elettrica ElCom
231 \ COO.2207.105.3.124145
Commissione federale dell'energia elettrica ElCom Effingerstrasse 39, CH-3003 Berna Tel. +41 31 322 58 33, Fax +41 31 322 02 22 info@elcom.admin.ch www.elcom.admin.ch
N. registrazione / dossier: 231-00001 (ex 925-13-002) Berna, 16 gennaio 2014
D E C I S I O N E della Commissione federale dell'energia elettrica ElCom composta da: Carlo Schmid-Sutter (Presidente), Brigitta Kratz (Vicepresidente), Antonio Taormina (Vicepresidente), Anne Christine d'Arcy, Christian Brunner, Aline Clerc, Matthias Finger in merito a: Verzasca SA, officina idroelettrica, Via Giacometti 1, casella postale, 6901 Lugano
rappresentata dall'avvocato Francesco Adami, Molino Adami Galante, studio legale e notarile, Via G. B. Pioda 14, casella postale 6409, 6901 Lugano (richiedente) contro: Swissgrid SA, Dammstrasse 3, casella postale 22, 5070 Frick (controparte) concernente: il rimborso di acconti PSRS 2009 e gli interessi di mora sul rimborso di acconti PSRS 2009 e 2010
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I Fatti A. 1 Nel numero 3 del dispositivo della sua decisione del 6 marzo 2009 riguardante la procedura 212-00004 (ex 952-08-005) concernente i costi e le tariffe per l'utilizzazione della rete del livello di rete 1 e le prestazioni di servizio relative al sistema (PSRS), la Commissione federale dell'e- nergia elettrica (ElCom) ha stabilito quanto segue: “Der Tarif 2009 für Systemdienstleistungen für Kraftwerke mit einer elektrischen Leistung von mindestens 50 MW gemäss Anhang 2 dieser Verfügung beträgt ab 1. Januar 2009 0.45 Rp./kWh (…).” 2 La richiedente non è stata considerata come parte nella procedura 212-00004. Pertanto la deci- sione del 6 marzo 2009 non le è stata notificata. 3 A seguito della decisione del 6 marzo 2009, la controparte ha fatturato alla richiedente diversi acconti relativi a costi per PSRS nel 2009 per un totale di Fr. [...] (act. 6, allegato; act. 8, allegati 2 e 3). Queste fatture sono state pagate dalla richiedente. 4 Nella sua decisione del 14 aprile 2011 (231-00011; ex 925-09-004) la ElCom ha stabilito i costi PSRS definitivi per il 2009. 19 gestori di centrali elettriche hanno presentato ricorso contro que- sta decisione. La richiedente non era parte in tale procedura e pertanto nel rubrum della deci- sione non era indicata come tale. 5 I gestori delle centrali elettriche che hanno presentato ricorso hanno chiesto tra l'altro la revoca della decisione impugnata nella misura essa li riguardava. Inoltre hann chiesto la constatazione che, in qualità di gestori di centrali elettriche con potenza elettrica di almeno 50 MW, non erano tenute a sostenere costi PSRS per il 2009 rispettivamente che ad esse non si poteva più appli- care l'articolo 31b capoverso 2 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elet- trico (OAEl; RS 734.71), in quanto la sentenza del Tribunale amministrativo federale dell'8 luglio 2010 nella causa Gommerkraftwerke AG (A-2607/2009) era passata in giudicato. 6 Con sentenza del 9 maggio 2012 il Tribunale amministrativo federale ha approvato il ricorso dei gestori delle centrali elettriche interessati ai sensi dei considerandi, nella misura in cui era entra- to in materia, demandando alla ElCom il proseguimento della procedura. Nei suoi considerandi il Tribunale amministrativo federale ha precisato che la decisione del 6 marzo 2009 non era semplicemente una decisione intermedia, bensì una decisione finale vincolante in materia di obbligo di assunzione dei costi PSRS. Sempre secondo il Tribunale amministrativo federale, il numero 3 del dispositivo della decisione del 6 marzo 2009 si applica a tutti quei gestori di cen- trali elettriche che non hanno presentato ricorso in proposito. A ragione la ElCom non è entrata nel merito delle domande di riesame presentate da alcuni gestori (sentenza del Tribunale am- ministrativo federale del 9 maggio 2012, A-3103/2011, cons. 4). 7 I 19 gestori interessati hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo federale da- vanti al Tribunale federale, chiedendo tra l'altro la revoca della sentenza impugnata, nella misu- ra in cui il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso solo ai sensi dei considerandi e nella misura in cui non è entrato nel merito dello stesso. I ricorrenti hanno inoltre chiesto la con- statazione di non essere tenuti a sostenere i costi PSRS per il 2009.
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8 Con sentenza del 27 marzo 2013, il Tribunale federale ha accolto il ricorso dei gestori delle centrali elettriche interessati, revocando il numero 3 del dispositivo della decisione del 6 marzo 2009 in relazione alle ricorrenti. Nei suoi considerandi, il Tribunale federale, nel quadro di una modifica della prassi, ha stabilito che, per quanto riguarda il numero del dispositivo in questione, si era trattato semplicemente di una decisione intermedia in materia di obbligo di assunzione dei costi PSRS da parte delle centrali elettriche. La decisione del 14 aprile 2011 costituisce invece la decisione finale determinante. Pertanto, anche dopo l'emanazione della decisione intermedia, le ricorrenti avrebbero avuto ancora la possibilità di opporsi al principio dell'obbligo di assunzio- ne dei costi PSRS generali in essa contenuto (sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2C_572/2012, 2C_573/2012 2013, cons. 3). B. 9 Nel numero 5 del dispositivo della sua decisione del 4 marzo 2010 concernente i costi e le tarif- fe per l'utilizzazione della rete del livello di rete 1 e le prestazioni di servizio relative al sistema (212-00005; ex 952-09-131), la ElCom ha stabilito quanto segue: ”Der Tarif 2010 für Systemdienstleistungen für Kraftwerke mit einer elektrischen Leistung von mindestens 50 MW gemäss Anhang 2 dieser Verfügung beträgt ab 1. Januar 2010 0.42 Rp./kWh (…).” 10 La richiedente non è stata considerata come parte nella procedura 212-00005. Pertanto la deci- sione del 4 marzo 2010 non le è stata notificata. 11 A seguito della decisione del 4 marzo 2010, la controparte ha fatturato alla richiedente diversi acconti relativi a costi per PSRS nel 2010 per un totale di Fr. [...] (act. 6, allegato; act. 8, allega- to 2). Il 19 maggio 2011 la controparte ha rimborsato alla richiedente un importo parziale pari a Fr. […] (act. 10). 12 Poiché la ElCom, in relazione ai costi PSRS effettivamente dovuti per il 2010 non si era ancora pronunciata in via definitiva, la decisione sulla questione dell'obbligo di assunzione dei costi PSRS per tale anno non era ancora passata in giudicato. Con decisione del 4 luglio 2013 (231-00020; ex 925-13-001) la ElCom ha stabilito che i gestori delle centrali elettriche non erano tenuti a sostenere i costi PSRS per l'anno 2010 e ha ordinato alla controparte il rimborso dei re- lativi acconti PSRS. 13 Dopo che la decisione del 4 luglio 2013 è passata in giudicato, l'8 ottobre 2013 la controparte ha versato alla richiedente un importo pari a Fr. […] per gli acconti PSRS pagati nel 2010 (act. 8, allegato 1). C. 14 Con istanza del 2 agosto 2013 (act. 1), la richiedente ha fatto presente di non essere stata indi- cata come parte nel rubrum della decisione del 6 marzo 2009 e nemmeno in quello della deci- sione del 4 marzo 2010. Lo stesso sarebbe anche valido per le decisioni del 14 aprile 2011 e del 4 luglio 2013. Sulla base di queste premesse, non esisterebbe dunque una disposizione formale da parte della ElCom che possa obbligare la richiedente ad assumere i costi PSRS per il 2009 e il 2010. Di conseguenza spetterebbe alla ElCom di ordinare alla controparte di rimbor- sare gli acconti PSRS versati per il 2009 e il 2010, più gli interessi di mora.
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15 Con scritto del 5 novembre 2013 (act. 4 e 5) la ElCom ha aperto una procedura secondo la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), nella quale la controparte è stata invitata a presentare entro il 27 novembre 2013 una presa di posi- zione in merito alle istanze della richiedente del 2 agosto 2013 e del 28 ottobre 2013. Inoltre è stato chiesto alla richiedente di formulare entro il 27 novembre 2013 le sue richieste formali in merito agli interessi di mora. La richiedente veniva inoltre invitata a chiarire quando, a suo avvi- so, la controparte è stata esortata per la prima volta e in maniera inequivocabile a rimborsare gli acconti PSRS versati per il 2009 e il 2010 e a fornire le prove necessarie. 16 Con istanza del 13 novembre 2013 (act. 6) la richiedente ha precisato le sue richieste, chieden- do, riguardo agli acconti PSRS versati per il 2009 e 2010, interessi di mora del 5 per cento an- nuo: […] a condizione che il rimborso degli acconti PSRS versati per il 2009 venga effettuato entro il
2013. In caso contrario, la richiedente si riserva la possibilità di procedere a nuovi calcoli. 17 Con scritto del 19 novembre 2013 (act. 7) tale istanza è stata notificata per conoscenza alla controparte. 18 Il 27 novembre 2013 (act. 8) la controparte si è espressa in merito alle istanze e alle conclusioni della richiedente. 19 Nei considerandi qui di seguito si entra nel merito delle argomentazioni contenute nelle diverse istanze delle parti. II Considerandi 1 Competenza 20 Secondo l'articolo 22 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7), la ElCom vigila sul rispetto della legge, prende ed emana le decisioni necessarie per la sua esecuzione e per quella delle disposizioni di esecuzione. La ElCom è competente in par- ticolare per la verifica, in caso di controversia o d'ufficio, dei tariffari e dei corrispettivi per l'utiliz- zazione della rete (art. 22 cpv. 2 lett. a e b LAEl). 21 La ElCom emana la presente decisione su richiesta. Oggetto della controversia tra la richieden- te e la controparte è il rimborso degli acconti PSRS versati per il 2009 e dei relativi interessi di mora. La procedura riguarda inoltre l'ammontare degli interessi di mora relativi al rimborso degli acconti PSRS versati per il 2010. 22 Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili, nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici (art. 14 cpv. 1 LAEl). In linea di principio, i costi per le PSRS sono considerati costi computabili (art. 15 cpv. 1 e 2 LAEl). La presente decisione riguarda per- tanto aspetti fondamentali della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico. Il caso in questione costituisce una controversia ai sensi dell'articolo 22 LAEl. Pertanto la ElCom ha la competenza per decidere in merito. Del resto anche il Tribunale amministrativo federale, con sentenza del 29 novembre 2011 in relazione al rimborso di acconti PSRS del 2009, si è pro-
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nunciato nel merito di una richiesta di versamento di interessi di mora (cfr. sentenza del Tribu- nale amministrativo federale del 29 novembre 2011, A-2619/2009, cons. 5). 2 Parti e diritto di audizione 2.1 Parti 23 Secondo l'articolo 6 PA, sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto con- tro la decisione. 24 La richiedente ha formulato richieste concrete alla ElCom e chiesto che venga emanata una decisione a riguardo. Essa è pertanto destinataria materiale della decisione e acquisisce qualità di parte ai sensi dell'articolo 6 PA. Nella presente procedura l'oggetto della controversia è l'am- montare degli interessi di mora sul rimborso degli acconti PSRS versati dalla richiedente per il 2009 e il 2010. La controparte, sin dall'inizio della presente procedura, è quindi direttamente coinvolta nei suoi diritti e obblighi. Anche la controparte possiede pertanto qualità di parte ai sensi dell'articolo 6 PA. 2.2 Diritto di audizione 25 Nella presente procedura alle parti è stata data più volte la possibilità di presentare un parere. In occasione dello scambio di scritti, le istanze della richiedente sono state notificate per parere alla controparte (act. 1-8). Con scritto del 29 novembre 2013 (act. 9) la risposta della contropar- te è stata notificata per conoscenza alla richiedente. Le richieste presentate dalle parti e le ar- gomentazioni addotte sono trattate nella valutazione materiale. Pertanto il diritto di audizione delle parti è stato garantito (art. 29 PA). 3 Valutazione materiale 3.1 Obbligo della controparte di rimborsare gli acconti PSRS versati per gli anni 2009 e 2010 26 Con scritto del 5 novembre 2013 (act. 4) la Segreteria tecnica della ElCom ha fatto notare che nell'appendice 2 delle decisioni del 6 marzo 2009 e del 4 marzo 2010 concernenti la centrale elettrica Gordola Verzasca figurava l'Azienda Elettrica Ticinese in qualità di gestore obbligato al pagamento. La proprietaria di detta centrale elettrica sarebbe invece manifestamente Verzasca SA. Tuttavia, senza qualità di parte, né in tali decisioni né nella decisione finale del 14 aprile 2011 concernente l'obbligo di assunzione dei costi PSRS, Verzasca SA sarebbe stata ritenuta obbligata ad assumere i costi PSRS generali. Se questa fattispecie fosse esatta, si partirebbe dal principio che la controparte procederà al rimborso, senza un corrispondente ordine tramite decisione della ElCom. 27 A questo proposito, nella sua istanza del 27 novembre 2013 la controparte afferma di avere fatturato alla richiedente costi PSRS per il 2009 e il 2010. Aggiunge di averle rimborsato nel frat- tempo gli acconti versati per il 2010, ritenendo che la richiedente fosse anch'essa destinataria
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della decisione del 4 luglio 2013 (231-00011; ex 925-09-004), in quanto l'Azienda Elettrica Tici- nese, che si occuperebbe della pianificazione della centrale per conto della richiedente, era par- te nella procedura 231-00011. Poiché i gestori delle centrali elettriche che hanno versato accon- ti dovrebbero beneficiare tutti dello stesso trattamento, nel caso presente sarebbe incontestabi- le che anche alla richiedente debbano essere rimborsati gli acconti PSRS versati per il 2009. L'obbligo di fatturazione alla richiedente scaturirebbe direttamente dall'articolo 31b capoverso 2 OAEl. Detto questo sarebbe irrilevante che la richiedente non sia stata indicata come parte nella procedura 212-00004. La controparte potrebbe procedere al rimborso solo in base a una corri- spondente decisione della ElCom (act. 6). 28 In una decisione di principio dell'8 luglio 2010 concernente la Gommerkraftwerke AG (A-2607/2009; DTAF 2010/49) come pure in diverse successive decisioni dello stesso tipo ri- guardanti altre imprese, il Tribunale amministrativo federale ha riconosciuto che l'articolo 31b capoverso 2 OAEl, in base al quale la ElCom ha emanato le decisioni del 6 marzo 2009 e del 4 marzo 2010 concernenti l'obbligo di assunzione di costi PSRS, non è conforme né alla legge né alla Costituzione. In occasione di una revisione dell'OAEl, l'articolo 31b è stato abrogato for- malmente con effetto a partire dal 1° marzo 2013 (RU 2013 559). Manca pertanto la disposizio- ne giuridica che consenta di imporre ai gestori delle centrali elettriche l'assunzione dei costi PSRS generali. Il fatto che nel 2009 e 2010, allorché la controparte ha fatturato gli acconti, l'ar- ticolo 31b OAEl fosse formalmente ancora in vigore non significa che questa disposizione non conforme alla legge e alla Costituzione potesse essere applicata anche in questo periodo. 29 La richiedente non era indicata come parte nelle decisioni del 6 marzo 2009 e del 4 marzo 2010 e non era nemmeno considerata come tale nella procedura 231-00011. Detto questo non vi è mai stato un ordine dell'autorità che abbia obbligato la richiedente al pagamento dei costi PSRS 2009 e 2010 alla controparte. Ne risulta che la richiedente ha versato alla controparte acconti PSRS senza una corrispondente base giuridica. 30 Si può richiedere il rimborso di pagamenti effettuati senza fondamento giuridico facendo appello ai principi dell'indebito arricchimento. Analogamente alle disposizioni di diritto privato sull'indebi- to arricchimento (art. 62 segg. CO) anche per il diritto amministrativo vale il principio giuridico generale secondo cui ciò che è stato dato o prestato per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere deve essere restituito (DTF 124 II 570 cons. 4; 105 Ia 214 cons. 5; THO- MAS FLEINER-GERSTER, Grundzüge des allgemeinen und schweizerischen Verwaltungsrechts, Zurigo 1980, 361 seg.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwal- tungsrecht, sesta edizione, Zurigo 2010, n. marg. 760 segg.). In particolare sono ingiustificate le prestazioni per le quali non esiste un diritto a livello materiale e giuridico (DTF 98 V 274 cons. 2). 31 Applicando per analogia le disposizioni di diritto privato concernenti l'indebito arricchimento, la richiedente poteva pertanto far valere nei confronti della controparte il diritto al rimborso degli acconti PSRS versati senza fondamento giuridico. 32 Nel frattempo, la somma versata inizialmente dalla richiedente per il 2010 è stata rimborsata. Per quanto riguarda gli importi versati per il 2009, finora la controparte ha rifiutato invece di pro- cedere al rimborso, in quanto manca un corrispettivo ordine della ElCom. Dalle precedenti con- siderazioni risulta invece che la controparte, una volta passata in giudicato la sentenza del Tri- bunale amministrativo federale dell'8 luglio 2010, avrebbe dovuto rimborsare alla richiedente gli acconti PSRS versati per il 2009. A partire da tale momento, infatti, era chiaro che non vi era una base giuridica in materia di obbligo di assunzione dei costi PSRS da parte dei gestori di centrali elettriche (cfr. precedente n. marg. 28 e successivo n. marg. 53).
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3.2 Obbligo della controparte a corrispondere gli interessi di mora 33 Un obbligo di corrispondere interessi di mora va riconosciuto a prescindere dal fatto che i costi fatturati sono disciplinati dal diritto pubblico o dal diritto privato. Sia la giurisprudenza che la dot- trina riconoscono da tempo che gli interessi di mora sono dovuti anche per crediti pecuniari di diritto pubblico, a meno che ciò non sia escluso da una particolare regolamentazione legale (DTF 101 Ib 252 cons. 4b; sentenza del Tribunale federale dell'11 ottobre 2007 2C_191/2007, cons. 3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale del 22 marzo 2011, A-6509/2010, cons. 10.7; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, op. cit., n. marg. 756). 34 Del resto, nella sua sentenza del 29 novembre 2011, il Tribunale amministrativo federale è giun- to alla conclusione che in linea di principio gli interessi di mora sono esigibili su rimborsi di ac- conti PSRS versati erroneamente dal gestore di una centrale elettrica, nel caso in cui la contro- parte sia in mora (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 29 novembre 2011, A-2619/2009, cons. 5). 35 Pertanto, in questo contesto, la controparte è tenuta a corrispondere gli interessi di mora, pur- ché siano soddisfatte le necessarie condizioni. Questo punto è oggetto di verifica nelle conside- razioni che seguono. 3.3 Esigibilità dei crediti di rimborso 36 L'obbligo di corrispondere gli interessi di mora presuppone da un lato l'esigibilità del credito (cfr. il prossimo n. marg. 37) e, dall'altro, la costituzione in mora del debitore (DTF 129 III 535 cons. 3.2; cfr. il seguente n. marg. 42). 37 L'esigibilità è un elemento caratterizzante del credito. Significa che il creditore può esigere una certa prestazione e, in caso questa non venga effettuata, adire le vie legali. La costituzione in mora del debitore non può avvenire prima che sopraggiunga l'esigibilità e in quanto a ciò non vi è nemmeno l'obbligo di corrispondere interessi di mora (PETER GAUCH/WALTER R. SCHLUEP/SUSAN EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, volume II, nona edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. marg. 2156 segg.; INGEBORG SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, sesta edizione, Berna 2012,
n. marg. 65.05). 38 In virtù dell'articolo 75 del Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), un credito è immediatamente esigibile se il tempo per l'esecuzione del relativo adempimento non è deter- minato diversamente né dal contratto né dalla natura del rapporto giuridico. Stando alla giuri- sprudenza, risulta che la richiedente ha versato acconti PSRS per il 2009 e il 2010 senza fon- damento giuridico (cfr. precedente n. 28 segg.). Detto questo, l'esigibilità è sopraggiunta al mo- mento del pagamento da parte della richiedente delle singole fatture relative a costi PSRS ge- nerali. Da tale momento è iniziato a valere il diritto al rimborso, quantificabile nel relativo importo in franchi svizzeri, della richiedente nei confronti della controparte.
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3.4 Ammontare del tasso di interesse per i crediti relativi agli interessi di mora 39 Nella sua istanza del 13 novembre 2013, la richiedente chiede che il tasso da applicare per il calcolo degli interessi di mora dovuti sui rimborsi degli acconti PSRS versati sia pari al 5 per cento (act. 1, n. marg. 4). 40 Nella legislazione sull'approvvigionamento elettrico non vi è nessuna disposizione sull'ammon- tare del tasso di interesse relativo a un credito pecuniario in caso di mora del debitore. Di con- seguenza, il tasso di interesse relativo al rimborso di acconti PSRS non dovuti, in applicazione, per analogia, dell'articolo 104 capoverso 1 CO, è pari al 5 per cento. Nella sua sentenza del 29 novembre 2011, anche il Tribunale amministrativo federale è partito dal principio che il tasso di interesse di mora per i rimborsi degli acconti relativi alle tariffe PSRS delle centrali elettriche è del 5 per cento (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 29 novembre 2011, A-2619/2009, cons. 5). 3.5 Momento determinante per la decorrenza degli interessi 41 Nella legislazione sull'approvvigionamento elettrico non esiste una regolamentazione specifica relativa al momento determinante per la decorrenza degli interessi in caso di mora del debitore. Pertanto occorre fare appello alle disposizioni del CO. 42 In applicazione diretta o, nella misura in cui si tratti di un credito di diritto pubblico, in applicazio- ne per analogia dell'articolo 102 capoverso 1 CO, l'interesse di mora è di regola dovuto a partire dal momento in cui il creditore interpella il debitore. L'interpellazione è una dichiarazione recetti- zia, con la quale il debitore è costituito in mora (WOLFGANG WIEGAND, in: Heinrich Hon- sell/Nedim P. Vogt/Anton K. Schnyder [editori], Basler Kommentar zum Schweizerischen Priva- trecht, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, quinta edizione, Basilea 2011, n. marg. 9 relativo all'art. 102). L'interpellazione deve contenere, oltre a una chiara ingiunzione al debitore a effet- tuare una data prestazione, anche la portata dell'interpellazione del creditore. Nell'interpellazio- ne la prestazione da effettuare deve essere definita con precisione tale da consentire al debito- re di riconoscere quanto preteso dal creditore. In caso di credito pecuniario, in genere deve es- sere indicato il relativo ammontare, a meno che, ad esempio, non si faccia riferimento ad una fattura emanata precedentemente e indicante la somma di denaro dovuta (DTF 129 III 535 cons. 3.2; PETER GAUCH/WALTER R. SCHLUEP/SUSAN EMMENEGGER, op. cit., n. marg. 2709). 43 Secondo l'articolo 102 capoverso 2 CO, si può rinunciare a un'interpellazione se le parti hanno convenuto un determinato giorno per l'adempimento. In questo contesto il debitore deve essere consapevole del fatto che è tenuto ad effettuare la prestazione anche senza interpellazione. Con l'accordo tra le parti il creditore ha attestato in maniera inequivocabile la volontà di far vale- re il proprio credito (PETER GAUCH/WALTER R. SCHLUEP/SUSAN EMMENEGGER, op. cit.,
n. marg. 2711; INGEBORG SCHWENZER, op. cit. 65.10). 44 A prescindere dall'articolo 102 capoverso 2 CO, un'interpellazione non è necessaria anche nel caso in cui sia priva di scopo o non accettabile per il creditore (INGEBORG SCHWENZER, op. cit.,
n. marg. 65.13). In tale contesto, il sopraggiungere della mora risulta dalla ratio legis nonché dal principio della buona fede (WOLFGANG WIEGAND, op. cit., n. marg. 11 relativo all'art. 102).
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45 In considerazione di questi principi generali, qui di seguito si esaminerà se e, in caso affermati- vo, a partire da quando la controparte è stata messa in mora e obbligata a corrispondere inte- ressi di mora. 3.6 Interpellazione scritta della richiedente del 30 novembre 2010 46 La richiedente chiede che la controparte debba essere obbligata al pagamento di interessi di mora dal 20 dicembre 2010 (act. 6). 47 Nella lettera raccomandata del 30 novembre 2010 alla controparte, la richiedente afferma che il Tribunale amministrativo federale, con la sentenza dell'8 luglio 2010, nel frattempo passata in giudicato, ha dichiarato l'articolo 31b OAEl non conforme alla legge e alla Costituzione e che di conseguenza non è mai esistita una base giuridica relativa all'imputazione di PSRS ai gestori di grandi centrali elettriche. Pertanto chiede alla controparte il rimborso degli acconti PSRS versati per il 2009 e il 2010 compresi gli interessi e fissa la scadenza per il rimborso per il 20 dicembre
2010. Nel caso il pagamento non venga effettuato entro tale data, la richiedente si vedrà co- stretta ad addossare alla controparte un interesse di mora pari al 5 per cento l'anno (act. 6, allegato). In questo scritto la richiedente chiede alla controparte in maniera inequivocabi- le il rimborso degli acconti PSRS versati. Lo scritto assume pertanto carattere di interpellazione ai sensi dell'articolo 102 capoverso 1 CO. 48 Ci si può chiedere se la controparte sia caduta in mora solo dopo la scadenza del termine im- partito. Nella prassi l'interpellazione è spesso legata alla fissazione di un termine supplettorio per l'adempimento ai sensi dell'articolo 107 capoverso 1 CO. Il legame tra interpellazione e fis- sazione di un termine supplettorio è ammissibile; la costituzione in mora avviene tuttavia già con la notifica dell'interpellazione al debitore a meno che, a seconda delle circostanze, la fissazione di un termine supplettorio non consenta di ravvisare una rinuncia al pagamento immediato (cfr. DTF 103 II 102 cons. 1; WOLFGANG WIEGAND, op. cit., n. marg. 7 relativo all'art. 102; EUGEN BUCHER, Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, seconda edizione, Berna 1988, pag. 358). In tal caso il creditore deve assumersi la responsabilità del termine dilatorio concesso e il debitore può in via eccezionale rifiutarsi di effettuare la prestazione fino alla scadenza del termine impar- tito (FRANZ SCHENKER, Die Voraussetzungen und Folgen des Schuldnerverzugs im schweizeri- schen Obligationenrecht: Übersicht, Würdigung und Kritik, Fribourg 1988, pag. 49). Nel presen- te caso, con scritto del 30 novembre 2010, la richiedente ha comunicato esplicitamente alla controparte che avrebbe messo in conto gli interessi di mora una volta scaduto il termine del 20 dicembre 2010, in caso la controparte non avesse rimborsato gli acconti PSRS versati entro tale data. In relazione a ciò la richiedente ha rinunciato alla prestazione pecuniaria della contro- parte fino a tale data. 49 Pertanto il 21 dicembre 2010 è il giorno determinante per la decorrenza degli interessi relativi al rimborso degli acconti PSRS versati dalla richiedente per il 2009 e il 2010. 3.7 Rilevanza dell'articolo 85 capoverso 1 CO 50 Secondo l'articolo 85 capoverso 1 CO, il debitore può imputare al capitale un pagamento par- ziale solo in quanto non sia arretrato di interessi o di spese. 51 Fino al 4 ottobre 2013 la controparte ha rimborsato alla richiedente tutti gli acconti versati per il
2010. Effettivamente essa doveva alla richiedente da una parte l'importo restante degli acconti PSRS e dall'altra gli interessi di mora maturati fino alla data del rimborso.
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52 Tenuto conto dell'articolo 85 capoverso 1 CO, con i pagamenti effettuati dalla controparte il 19 maggio 2011 e il 4 ottobre 2013 i crediti della richiedente relativi agli interessi di mora maturati fino alle rispettive date sono stati ammortizzati. Di conseguenza, gli interessi di mora hanno continuato a decorrere sui rispettivi importi restanti del credito di capitale (cfr. successivi
n. marg. 56 e 59). 3.8 Obbligo di rimborsare gli acconti PSRS versati per il 2009 e i relativi interessi di mora 53 Nel presente caso non esiste né una base giuridica né un ordine dell'autorità mediante decisio- ne che obblighi la richiedente ad assumere i costi PSRS per il 2009. La controparte è tenuta a rimborsare alla richiedente l'importo versato a riguardo pari a Fr. […] (cfr. precedente n. marg. 28 segg.). 54 Oltre a ciò la controparte è tenuta a corrispondere alla richiedente interessi di mora del 5 per cento sul importo non ancora rimborsato di […] con decorrenza dal 21 dicembre 2010 (cfr. pre- cedente n. marg. 33 segg.). 3.9 Ammontare del credito d'interessi della richiedente per gli acconti PSRS versati per il 2010 55 Nel 2010 la richiedente ha versato acconti PSRS per un totale di Fr. […] (act. 6, allegato; act. 8, allegato 2). Il 19 maggio 2011 la controparte ha rimborsato alla richiedente un importo parziale pari a Fr. […] (act. 10). Fino a tale data la controparte doveva alla richiedente gli interessi di mo- ra maturati dal 21 dicembre 2010 al 18 maggio 2011 per un totale di Fr. […]. 56 Con il pagamento della controparte del 19 maggio 2011 è stato dapprima ammortizzato il credi- to d'interessi di mora della richiedente maturato fino a tale data (art. 85 cpv. 1 CO; cfr. precedente n. marg. 50 segg.). Detto questo la controparte doveva alla richiedente a partire dal 19 maggio 2011 un importo di Fr. […], sul quale continuavano a decorrere interessi di mora. 57 Pertanto, fino al 4 ottobre 2013, la controparte doveva alla richiedente un importo pari a Fr. […] più gli interessi di mora maturati dal 19 maggio 2011 al 3 ottobre 2013, per un totale di Fr. 41'004.55. La controparte doveva dunque alla richiedente un importo totale di Fr. [...]. 58 Il 4 ottobre 2013 la controparte ha rimborsato alla richiedente Fr. […] (act. 8, allegato 1). Tenuto conto di questo pagamento parziale, l'importo restante ancora da versare a carico della contro- parte è pari a Fr. [...]. 59 Con il pagamento parziale di Fr. […] sono stati dapprima nuovamente ammortizzati gli interessi di mora maturati (cfr. precedente n. marg. 50). Pertanto la controparte deve rimborsare alla ri- chiedente un importo di Fr. […] più gli interessi di mora del 5 per cento con decorrenza dal 4 ot- tobre 2013. Le restanti richieste della richiedente vanno respinte. 3.10 Computo dei costi di rimborso nella tariffa PSRS generale degli anni successivi 60 Nella sua istanza del 27 novembre 2013 la controparte chiede che nel dispositivo della decisio- ne da emanare sia indicato esplicitamente che la controparte può tenere conto, nel calcolo della
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tariffa PSRS generale relativa agli anni successivi, dell'importo scoperto che le risulta dall'even- tuale pagamento di interessi di mora alla richiedente (act. 8). 3.10.1 Importo relativo agli acconti PSRS 2009 da rimborsare alla richieden- te 61 In virtù dell'articolo 19 capoverso 2 OAEl, gli importi in eccesso conseguiti in passato devono essere compensati in futuro mediante riduzione delle tariffe per l'utilizzazione della rete. Di con- seguenza, anche gli importi scoperti possono essere compensati negli anni successivi (cfr. Istruzione della ElCom 1/2012 del 19 gennaio 2012 sulle differenze di copertura; consulta- bile in Internet all'indirizzo www.elcom.admin.ch Documentazione Istruzioni Istruzioni 2012). 62 In base al principio del prelievo contenuto nella legislazione in materia di approvvigionamento elettrico, i costi per le PSRS devono essere sostenuti dai gestori delle reti di distribuzione, dai consumatori finali nonché dai consumatori finali allacciati direttamente alla rete di trasporto me- diante il corrispettivo per l'utilizzazione della rete. La presente decisione obbliga la controparte a rimborsare alla richiedente acconti PSRS versati per il 2009 (cfr. di seguito il numero 1 del di- spositivo). In seguito al rimborso, alla controparte risulta un importo scoperto quantificabile nel relativo importo in franchi. La destinataria della decisione è autorizzata a computare l'importo degli acconti versati dalla richiedente nella tariffa PSRS degli anni successivi. 3.10.2 Credito d'interessi 63 Con la presente decisione la controparte viene inoltre obbligata a corrispondere alla richiedente gli interessi di mora sugli acconti PSRS versati. 64 Nei considerandi della sua sentenza del 7 ottobre 2013, il Tribunale amministrativo federale ha asserito che gli interessi di mora non sono considerati costi del capitale computabili. Il Tribunale amministrativo federale non si è pronunciato invece sulla questione se, in determinate circo- stanze, gli interessi di mora possano essere considerati costi di esercizio (sentenza del Tribuna- le amministrativo federale del 7 ottobre 2013, A-2487/2012, cons. 8.5.5). 65 In linea di massima la ElCom parte dal principio che gli interessi di mora non sono costi compu- tabili ai sensi dell'articolo 15 LAEl. Se un'impresa del settore elettrico ottiene una prestazione con la relativa fattura, che non paga, e quindi viene messa in mora dal creditore per l'importo dovuto, non si vede la ragione per cui i costi supplementari derivanti dagli interessi di mora ma- turati debbano essere computabili. Tali costi infatti non sono necessari per la garanzia di una re- te sicura, performante ed efficiente (art. 15 cpv. 1 LAEl). 66 Nelle decisioni del 6 marzo 2009 e del 4 marzo 2010, la ElCom ha fissato, in base all'articolo 31b capoverso 2 OAEl allora in vigore, la tariffa PSRS relativa alle centrali elettriche per gli anni tariffari 2009 e 2010. La richiedente non era parte in tale procedura, poiché l'Azienda Elettrica Ticinese era stata indicata quale gestore di rete competente per la centrale elettrica Gordola Verzasca. A seguito di queste decisioni, la richiedente, in quanto proprietaria della centrale, ha tuttavia pagato alla controparte i relativi acconti PSRS. L'Azienda Elettrica Ticinese, quale ge- store competente della centrale elettrica, non ha presentato ricorso contro le decisioni. Di con- seguenza la ElCom, la controparte e altri attori del settore elettrico sono partiti dal presupposto che il principio dell'obbligo generale di assunzione dei costi PSRS per le centrali elettriche che
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non avevano presentato ricorso contro le due decisioni era stato deciso in via definitiva e comu- nicato ufficialmente (cfr. ad es. newsletter 01/2011 della ElCom del 24 gennaio 2011 consultabi- le su Internet all'indirizzo www.elcom.admin.ch Documentazione Newsletter Newsletter 2011). 67 Nel dispositivo della sua decisione del 14 aprile 2011 la Elcom ha stabilito solamente l'ammon- tare effettivo dei costi PSRS risultanti per il 2009. Partendo dal presupposto che era oramai sta- to deciso in via definitiva chi doveva assumersi i costi PSRS per l'anno tariffario in questione, la ElCom non si è più pronunciata sul principio di tale obbligo generale. L'Azienda Elettrica Ticine- se, quale gestore competente della centrale elettrica di Gordola, non ha presentato ricorso con- tro la decisione. A seguito del ricorso di 19 centrali elettriche, il Tribunale amministrativo federa- le, basandosi sulla giurisprudenza di allora, ha confermato che la decisione del 6 marzo 2009 era una decisione sulle tariffe e quindi una decisione finale vincolante in materia di obbligo ge- nerale di assunzione dei costi PSRS 2009 (cfr. precedente n. marg. 6). 68 Nel caso in esame, è solo con la sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2013 (2C_572/2012, 2C_573/2012) che la controparte ha acquisito la consapevolezza di non essere autorizzata ad addossare alla richiedente i costi generali PSRS nel 2009. Tale decisione del Tribunale federale si basa su una modifica della prassi in relazione alle conseguenze giuridiche della decisione del 6 marzo 2009 concernente le PSRS (cfr. precedente n. marg. 7 seg). A se- guito della sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2013, la ElCom ha riesaminato la sua decisione del 14 aprile 2011 in relazione all'Azienda Elettrica Ticinese e stabilito, in una nuova decisione del 12 dicembre 2013 (231-00011; ex 925-09-004) l'obbligo della controparte di rim- borsare alla richiedente gli acconti versati per il 2009. 69 La sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2013 ha avuto come conseguenza che la El- Com, al momento della sentenza e in mancanza di una corrispondente decisione finale, non aveva ancora emanato una decisione in via definitiva in relazione all'obbligo di assunzione dei costi PSRS per il 2010. Il rimborso degli acconti PSRS versati per l'anno 2010 è avvenuto subi- to dopo che la decisione del 4 luglio 2013 della ElCom è passata in giudicato (cfr. precedente
n. marg. 12 seg.). 70 Date queste particolari circostanze, la richiedente è autorizzata a computare i costi risultanti dal pagamento degli interessi nella tariffa PSRS del livello di rete 1 relativa ai prossimi anni. Questi costi sono costi di esercizio per PSRS risultanti dall'attuazione delle sentenze di tribunali di istanza superiore. 4 Emolumenti 71 La ElCom riscuote emolumenti per le decisioni emanate nel settore dell'approvvigionamento elettrico (art. 21 cpv. 5 LAEl, art. 13a dell'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia [OE-En; RS 730.05]). Gli emolumenti sono calco- lati in base al dispendio di tempo e variano tra i 75 e i 250 franchi l'ora, a seconda della funzio- ne del personale che esegue il lavoro (art. 3 OE-En). Deve pagare un emolumento chi occasio- na una decisione (art. 1 cpv. 3 OE-En in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm; RS 172.041.1]). 72 Per la presente decisione sono considerate le seguenti aliquote: […] ore computabili a un'ali- quota di 250 franchi l'ora (importo risultante: […] franchi), […] ore computabili a un'aliquota di
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200 franchi l'ora (importo risultante: […] franchi) e […] ore computabili a un'aliquota di 170 fran- chi l'ora (importo risultante: […] franchi). Ne consegue un emolumento totale di […] franchi. 73 Nel presente caso la richiedente ha presentato una domanda per l'emanazione di una decisione e, con essa, una domanda di prestazione. Il dispositivo della presente decisione accoglie in conclusione tutte le richieste della richiedente. In base alla situazione concreta è pertanto giusti- ficato addossare interamente alla controparte le spese processuali derivanti dalla presente pro- cedura.
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III Decisione
Sulla base di quanto considerato, si decide:
1. Swissgrid SA viene obbligata a rimborsare a Verzasca SA gli acconti PSRS versati per il 2009 per un totale di […] franchi. 2. Swissgrid SA viene obbligata a versare a Verzasca SA, in relazione al rimborso degli acconti PSRS versati per il 2009, interessi di mora del 5 per cento su […] franchi con decorrenza dal 21 dicembre 2010. 3. Swissgrid SA viene obbligata a versare a Verzasca SA, in relazione al rimborso degli acconti PSRS versati per il 2010, un importo di […] franchi più gli interessi di mora del 5 per cento con decorrenza dal 4 ottobre 2013. 4. Swissgrid SA può computare nella tariffa PSRS del livello di rete 1 i costi risultanti dai numeri 1, 2 e 3 del dispositivo. Le restanti richieste di Swissgrid SA vengono respinte. 5. L'emolumento per la presente decisione ammonta a […] franchi ed è addossato interamente a Swissgrid SA. 6. La presente decisione è notificata a Verzasca SA e a Swissgrid SA mediante lettera raccoman- data.
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Berna, 16 gennaio 2014
Commissione federale dell'energia elettrica ElCom Carlo Schmid-Sutter Presidente Renato Tami Direttore ElCom Invio:
Da notificare a:
– Verzasca SA, officina idroelettrica, Via Giacometti 1, casella postale, 6901 Lugano, rappresentata dall'avvocato Francesco Adami, Molino Adami Galante, studio legale e notarile, via G. B. Pioda 14, casella postale 6409, 6901 Lugano
– Swissgrid SA, Regulierung, Dammstrasse 3, casella postale 22, 5070 Frick
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IV Indicazione dei rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Per la decor- renza dei termini non vengono considerati i seguenti periodi: a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua; b) dal 15 luglio al 15 agosto compresi; c) dal 18 dicembre al 2 gennaio compresi. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Se ne è in possesso, il ricorrente deve allegare la decisione im- pugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.