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F-944/2017

F-944/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-21 · Italiano CH

Divieto d'entrata

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili ridotte nell'ambito della procedura F-5399/2014.

E. 2 Per la presente causa non sono invece prelevate spese e non vengono assegnate ripetibili.

E. 3 Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-944/2017 Sentenza del 21 marzo 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, cancelliere Reto Peterhans. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati, Via Soldino 22, casella postale 743, 6903 Lugano, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Divieto d'entrata. Visti: la sentenza del 5 luglio 2016 mediante la quale il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso interposto da A._______ contro la decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein pronunciata nei suoi confronti dall'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) in data 13 agosto 2014, il ricorso in materia di diritto pubblico che l'interessato ha presentato il 1° settembre 2016 dinanzi al Tribunale federale, postulando l'annullamento del provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, rispettivamente la riduzione della durata dello stesso al periodo di limitazione già sofferto, la sentenza pronunciata il 31 gennaio 2017 con cui il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso, riformando la decisione del Tribunale amministrativo federale del 5 luglio 2016 nel senso che la validità del divieto d'entrata è ridotta dal 12 agosto 2024 al 12 agosto 2019 e rinviando allo scrivente Tribunale la causa per nuova decisione sulle ripetibili, e considerato: che in ragione del parziale accoglimento del ricorso da parte del Tribunale federale si giustifica il versamento di un'indennità per spese ripetibili ridotte (art. 64 cpv. 1 PA in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 2 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che in assenza di una nota particolareggiata, l'indennità è fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), che tenuto conto dell'insieme delle circostanze della procedura F-5399/2014, ed in particolare del lavoro effettivamente svolto dal patrocinatore, le ripetibili sono fissate in fr. 1'000.- (disborsi ed indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi [art. 7-14 TS-TAF]), che, essendo il ricorrente al beneficio dell'assistenza giudiziaria, ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA nell'ambito del presente procedimento non vengono prelevate spese processuali, non sono inoltre attribuite ripetibili, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. L'autorità inferiore verserà al ricorrente un importo di fr. 1'000.- a titolo di spese ripetibili ridotte nell'ambito della procedura F-5399/2014.

2. Per la presente causa non sono invece prelevate spese e non vengono assegnate ripetibili.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: