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F-8406/2015

F-8406/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-20 · Italiano CH

Divieto d'entrata

Sachverhalt

A. Il 9 febbraio 2006 A._______ (cittadino dominicano nato il [...]) e B._______ (cittadina svizzera e dominicana classe [...]) si sono uniti in matrimonio a C._______. In data 24 giugno 2006 A._______ è giunto in Svizzera, venendo posto al beneficio di un permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento familiare. Da quest'unione il (...) è nato il figlio D._______, cittadino elvetico. B. A seguito dell'istanza presentata dalla moglie il 25 giugno 2008, in data 2 settembre 2008 il Pretore di Locarno-Città ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha affidato il figlio D._______ alle cure di B._______, già madre di due minori nati da precedenti matrimoni. La vita comune è ripresa il 10 settembre 2010. C. A._______ è stato arrestato in data 9 dicembre 2010 nell'ambito di un procedimento penale inerente al traffico di sostanze stupefacenti, sfociato nella condanna pronunciata dalla Corte delle assise correzionali in Lugano il 15 settembre 2011. L'interessato è infatti stato riconosciuto colpevole di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup (RS 821.121), nonché di riciclaggio di denaro, gli è di conseguenza stata inflitta una pena detentiva di due anni e nove mesi. D. A seguito di questa condanna e per motivi di ordine pubblico, in data 9 maggio 2012 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione del Canton Ticino (SPOP) ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora in favore di A._______ e gli ha intimato di lasciare il territorio elvetico al momento della scarcerazione. L'interessato è insorto contro detta decisione dipartimentale mediante ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, il quale ha respinto il gravame in data 28 novembre 2012. Il successivo ricorso interposto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) è stato respinto il 30 settembre 2013. A._______ ha impugnato la citata decisione del TRAM adendo il Tribunale federale con gravame inoltrato il 6 novembre 2013, il quale è stato dichiarato inammissibile in data 19 marzo 2014 a causa del tardivo pagamento dell'anticipo spese. La successiva domanda di restituzione del termine è stata respinta dall'Alta corte federale in data 10 maggio 2014. L'interessato ha lasciato la Svizzera il 31 maggio 2014. E. Nel frattempo, e meglio il 15 aprile 2013 A._______ è stato nuovamente oggetto di una decisione da parte delle autorità penali ticinesi. Il Ministero pubblico ha infatti emanato un decreto d'accusa per il reato di guida in stato di inattitudine prevedente una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna. F. Dopo avere infruttuosamente tentato di prendere contatto con l'interessato in data 19 agosto 2014 al recapito indicato da quest'ultimo in Italia, poi rivelatosi inesistente, il 24 novembre 2014 l'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha emanato nei suoi confronti una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 10 anni, ossia fino al 23 novembre 2024. L'autorità inferiore ha motivato la misura di allontanamento di lunga durata in virtù della gravità della violazione e della minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici che i comportamenti delittuosi tenuti da A._______ comportano. La SEM ha in particolare ritenuto che le infrazioni commesse riguardassero principalmente il traffico di sostanze stupefacenti, dunque un interesse fondamentale per la società quale la salute pubblica. Inoltre l'interessato, che non è consumatore, ha agito per scopo di lucro, nonostante la presenza in Svizzera dei familiari. L'autorità federale di prima istanza non ha ravvisato interessi privati preponderanti,

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

E. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).

E. 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3.1 Ai termini dell'art. 2 cpv. 3 LStr ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea ed ai loro familiari si applica l'ALC (RS 0.142.112.681); la LStr si applica solamente qualora l'ALC non contenga disposizioni derogatorie o qualora la LStr preveda disposizioni più favorevoli.

E. 3.2 Giusta l'art. 3 par. 1 e 2 allegato I ALC i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge ed i loro discendenti minori di 21 anni o a carico. Inoltre ai sensi dell'art. 1 par. 1 allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC) i cittadini comunitari ed i membri della loro famiglia sono ammessi nel territorio degli Stati membri dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi.

E. 3.3 Nel caso concreto, A._______ potrebbe in principio prevalersi di un diritto derivato ai sensi dell'ALC, essendo sua moglie cittadina elvetica e spagnola, essendo il primogenito cittadino svizzero ed il secondogenito di nazionalità italiana. Nondimeno, è opinione dello scrivente Tribunale che la questione dell'eventuale diritto derivato del ricorrente può rimanere aperta, in quanto dagli atti all'inserto non risulta che i diritti originari dei citati familiari del ricorrente siano esercitati. Agli atti risulta al contrario che i figli siano residenti in Ticino, così come la moglie, la quale durante il procedimento penale conclusosi con la condanna di A._______ del 25 giugno 2015 ha unicamente espresso l'auspicio di trasferirsi in Spagna con quest'ultimo (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali del 25 giugno 2015 allegata all'incarto Simic, pag. 10).

E. 4.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

E. 4.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del regolamento (CE) n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicembre 2006, pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr. decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87, pagg. 10 e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19 a 62), questa persona - conformemente da una parte al regolamento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 13 giugno 2008 (LSIP, RS 361) - è di principio iscritta nel SIS ai fini di non ammissione qualora un'autorità amministrativa o giudiziaria abbia emanato nei suoi confronti una decisione in quanto la sua presenza sul territorio di uno Stato membro può costituire una minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblici, ciò è ad esempio il caso - come nella fattispecie - quando essa è stata condannata in uno Stato membro per un'infrazione punibile con una pena privativa della libertà superiore ad un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a regolamento SIS II). Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 codice frontiere Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere sulla scorta di tali motivi un visto con validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE] n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009, pagg. 1 a 58]).

E. 4.3 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).

E. 4.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270).

E. 4.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'emanazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretato quale sanzione dal carattere penale, bensì quale misura di protezione di carattere preventivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356).

E. 5 Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428).

E. 6.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di A._______ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 10 anni, ossia fino al 23 novembre 2024. L'autorità inferiore ha considerato che con il suo comportamento l'interessato ha gravemente violato e messo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, vista la condanna pronunciata il 15 settembre 2011 dalla Corte delle assise criminali ad una pena detentiva di due anni e nove mesi per riciclaggio di denaro, infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup ed in ragione del successivo decreto d'accusa emanato in data 15 aprile 2013 per guida in stato di inattitudine.

E. 6.2 I fatti che hanno portato alla condanna del 15 settembre 2011 vertevano su un importante traffico di sostanze stupefacenti. Nel periodo compreso tra marzo e novembre 2010 A._______ ha infatti venduto a terzi un quantitativo pari a 657 grammi di cocaina, oltre ad avere posseduto per il proprio consumo personale 4 grammi di marijuana e compiuto atti costitutivi di riciclaggio per un valore di fr. 15'000.-, provento di infrazione aggravata alla LStup.

E. 6.3 Occorre inoltre tenere in considerazione che dopo la scarcerazione condizionale avvenuta l'8 ottobre 2012 il ricorrente si è nuovamente macchiato di gravi atti contrari alla LStup. Risulta infatti dalla sentenza della Corte delle assise criminali del 25 giugno 2015 che A._______, appena ritornato in libertà, e meglio tra 21 settembre 2012 ed il 13 agosto 2014 ha alienato a terze persone un quantitativo di 153,1 grammi di cocaina. Oltre a ciò egli ha soggiornato illegalmente in Svizzera nel periodo compreso fra il giugno 2014 ed il 13 agosto 2014, dato che come si è visto il suo permesso di dimora non era stato rinnovato.

E. 6.4 Ne discende che i comportamenti sopra esposti, sanzionati da specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poiché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr. L'argomentazione del ricorrente secondo cui malgrado le condanne inflitte egli non rappresenta un tale pericolo deve dunque essere respinta.

E. 7.1 Come testé rilevato il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronunciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr è possibile emanare un divieto d'entrata della durata massima citata, nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sottoposta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più severe per una tale misura.

E. 7.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, può essere deciso a condizione che la persona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 dicembre 2008, pagg. 98 a 107; Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE] [Sviluppo dell'acquis di Schengen] e concernente una modifica della LStr [Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una durata superiore a cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rappresenti una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a proposito della loro durata, significa che il legislatore federale ha deciso di non fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 consid. 6.2).

E. 7.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre parole si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, nozione che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave» ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi pertinenti di ogni fattispecie (Marc Spescha et al., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; Andrea Binder Oser, in Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689).

E. 8.1 Dato che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.

E. 8.2 Come precedentemente rilevato, nel 2010 e sull'arco di più mesi, A._______ si è prodigato a vendere un quantitativo di cocaina pari a 657 grammi ed a riciclare fr. 15'000.-; una volta scarcerato egli ha ripreso la sua attività delittuosa nell'ambito del traffico di stupefacenti, rendendosi responsabile di un traffico di ulteriori 153,1 grammi di cocaina fra il 21 settembre 2012 ed il 13 agosto 2014. Va altresì segnalato che il ricorrente ha soggiornato illegalmente in Svizzera per un periodo di più di due mesi a seguito del non rinnovo del permesso di dimora da parte delle autorità migratorie ticinesi. Infine il 15 aprile 2013 nei suoi confronti è stato emanato un decreto d'accusa per avere guidato in data 9 gennaio 2013 un autoveicolo in stato di inattitudine, con una concentrazione qualificata di alcol.

E. 8.3 I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del 17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave della sicurezza e dell'ordine pubblici (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). Il Tribunale considera che il fatto che il ricorrente sia stato condannato in due occasioni a lunghe pene detentive per infrazioni alla legislazione in materia di sostanze stupefacenti non può che indurre a pensare che egli non sia un attore secondario nell'ambito del traffico di droga, a maggiore ragione visto che il primo soggiorno in carcere non gli ha impedito di ricominciare a delinquere non appena tornato in libertà e dato che egli si è altresì impegnato nell'attività di riciclaggio dei proventi da infrazioni aggravate alla LStup. Occorre dunque ritenere alto il rischio di recidiva e respingere l'argomentazione secondo cui la prognosi rispetto ai suoi comportamenti debba essere giudicata positivamente (cfr. atto di replica dell'8 luglio 2016, atto 11 dell'incarto TAF, pag. 3) in quanto, dopo la liberazione condizionale avvenuta in data 8 ottobre 2012 a seguito della prima condanna, e dopo avere fatto rientro nella Repubblica Dominicana, A._______ è ritornato in Svizzera ricominciando a delinquere.

E. 8.4 Alla luce di questi elementi, il Tribunale ritiene che la condotta dell'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, ragione per cui è giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata per una durata superiore a cinque anni conformemente all'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.

E. 9.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.

E. 9.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

E. 9.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.

E. 9.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di intrattenere i rapporti con la moglie e con i due figli, tutti residenti in Svizzera.

E. 9.5 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).

E. 9.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Bertschi/Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo in uno Stato (Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321).

E. 9.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita da questa norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando è prevista dalla legge ed in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.

E. 9.8 Nel caso concreto A._______ ha contestato l'argomentazione dell'autorità inferiore secondo cui i legami con la moglie e con i figli non raggiungerebbero un grado d'intensità sufficiente ai sensi dell'art. 8 CEDU. Al contrario ha sostenuto che il primogenito D._______, nato il (...), sia sempre stato molto legato al padre, tanto che l'allontanamento di quest'ultimo ha aggravato la salute psicofisica del minore, affetto da un'infermità congenita che lo costringe a frequentare la scuola speciale e per la quale necessita di essere seguito da uno psicologo. In merito al rapporto con il secondogenito G._______, nato il (...), il ricorrente ha affermato di avere intenzione, d'accordo con la madre, di postulare la concessione dell'autorità parentale congiunta, in modo da potere crescere insieme il minore. A._______ ha ritenuto che non sarebbe opportuno limitare i suoi contatti con i figli a semplici telefonate e rare visite, in quanto entrambi i bambini necessiterebbero della sua presenza fisica. Lo stesso dicasi per quanto concerne la relazione con la moglie, siccome i coniugi desiderano vivere sotto lo stesso tetto e ciò dovrebbe avere luogo a F._______, dove E._______ è attiva professionalmente ed ha il centro dei suoi interessi.

E. 9.9 Dagli atti di causa risulta che, malgrado le allegazioni del ricorrente, i rapporti con i figli non possono essere considerati sufficientemente stretti ed intatti ai sensi dell'art. 8 CEDU. Occorre in effetti costatare che il piccolo D._______ ha vissuto con il padre solo per pochi mesi, in quanto A._______ ha lasciato l'allora domicilio coniugale dal 2 settembre 2008 al 10 settembre 2010, mentre dopo l'arresto avvenuto il 9 dicembre 2010 egli non ha più convissuto con il figlio. In merito alle relazioni con il secondogenito G._______, è d'uopo osservare che il ricorrente non ha mai abitato con il minore. L'auspicio espresso dalla madre di potere esercitare congiuntamente all'interessato l'autorità parentale espressa il 23 dicembre 2015 è rimasto tale, dato che non risulta che passi in tal senso siano stati compiuti. A proposito dell'unione coniugale con E._______, il Tribunale rileva che dopo il matrimonio avvenuto il 6 marzo 2014 a C._______ i coniugi hanno convissuto solamente fino al 31 maggio 2014, allorquando l'insorgente è stato costretto a lasciare la Svizzera a seguito del mancato rinnovo del suo permesso di dimora. Successivamente, e meglio il 13 agosto 2014, egli è stato nuovamente arrestato, rimanendo in detenzione fino all'8 gennaio 2016 quando è stato rimpatriato. Queste circostanze non permettono di qualificare le relazioni con i figli e l'unione matrimoniale come strette, intatte ed effettivamente vissute giusta l'art. 8 CEDU. Va altresì considerato, come del resto fatto anche dalla SEM, che l'impossibilità per A._______ di coltivare rapporti con i citati familiari è da ascrivere innanzitutto ai suoi ripetuti comportamenti criminosi che hanno avuto per conseguenza lunghi periodi di incarcerazione ed il mancato rinnovo del suo permesso di dimora in Svizzera.

E. 9.10 In conclusione, da quanto precede la decisione impugnata non viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione.

E. 9.11 Ciò posto, dalle considerazioni che precedono, ne deriva che l'interesse pubblico all'allontanamento di A._______ dalla Svizzera e dal Liechtenstein prevale su quello privato di quest'ultimo ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata di 10 anni è adeguato alle circostanze del caso concreto.

E. 10 In merito alla segnalazione del divieto d'entrata concernente il ricorrente nel sistema d'informazione Schengen (SIS) il Tribunale ritiene che anche in quest'ambito l'interesse pubblico all'allontanamento dell'interessato dal territorio della Confederazione e dall'aera Schengen prevalga su quello privato a potervi entrare, fermo restando che, come precedentemente rilevato al consid. 4.2, il ricorrente ha la facoltà di chiedere alla competenti autorità italiane il rilascio di un titolo di soggiorno in Italia indipendentemente dall'iscrizione nel SIS del suo divieto d'entrata. L'iscrizione dell'interessato nel SIS è, a mente dello scrivente Tribunale, giustificata e proporzionale, visti i fatti ritenuti (cfr. art. 21 e art. 24 par. 2 regolamento SIS II). Nell'ambito dell'implementazione della legislazione Schengen la Svizzera è in effetti chiamata a preservare gli interessi di tutti gli Stati membri (cfr. DTAF 2011/48 consid. 6.1). Fermo restando che ciò, come precedentemente rilevato, non impedisce agli altri Stati parte agli accordi di Schengen di autorizzare l'entrata dell'interessato sul loro territorio per motivi seri, o di emanare nei suoi confronti un visto con validità territoriale limitata (cfr. consid. 4.2 supra).

E. 11 Ne discende che l'autorità inferiore con la decisione del 24 novembre 2014 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 12 Le spese giudiziarie di fr. 1'200.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13 Visto l'esito della procedura non sono assegnate spese ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 1'200.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato in data 3 febbraio 2016.
  3. Non sono assegnate spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. [...] / [...]; incarti di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-8406/2015 Sentenza del 20 marzo 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Marianne Teuscher, Philippe Weissenberger, cancelliere Reto Peterhans. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Deborah Gobbi, Studio legale e notarile Marzorini Canevascini Rotanzi, Via Sempione 8, 6600 Muralto, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Divieto d'entrata. Fatti: A. Il 9 febbraio 2006 A._______ (cittadino dominicano nato il [...]) e B._______ (cittadina svizzera e dominicana classe [...]) si sono uniti in matrimonio a C._______. In data 24 giugno 2006 A._______ è giunto in Svizzera, venendo posto al beneficio di un permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento familiare. Da quest'unione il (...) è nato il figlio D._______, cittadino elvetico. B. A seguito dell'istanza presentata dalla moglie il 25 giugno 2008, in data 2 settembre 2008 il Pretore di Locarno-Città ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha affidato il figlio D._______ alle cure di B._______, già madre di due minori nati da precedenti matrimoni. La vita comune è ripresa il 10 settembre 2010. C. A._______ è stato arrestato in data 9 dicembre 2010 nell'ambito di un procedimento penale inerente al traffico di sostanze stupefacenti, sfociato nella condanna pronunciata dalla Corte delle assise correzionali in Lugano il 15 settembre 2011. L'interessato è infatti stato riconosciuto colpevole di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup (RS 821.121), nonché di riciclaggio di denaro, gli è di conseguenza stata inflitta una pena detentiva di due anni e nove mesi. D. A seguito di questa condanna e per motivi di ordine pubblico, in data 9 maggio 2012 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione del Canton Ticino (SPOP) ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora in favore di A._______ e gli ha intimato di lasciare il territorio elvetico al momento della scarcerazione. L'interessato è insorto contro detta decisione dipartimentale mediante ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, il quale ha respinto il gravame in data 28 novembre 2012. Il successivo ricorso interposto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) è stato respinto il 30 settembre 2013. A._______ ha impugnato la citata decisione del TRAM adendo il Tribunale federale con gravame inoltrato il 6 novembre 2013, il quale è stato dichiarato inammissibile in data 19 marzo 2014 a causa del tardivo pagamento dell'anticipo spese. La successiva domanda di restituzione del termine è stata respinta dall'Alta corte federale in data 10 maggio 2014. L'interessato ha lasciato la Svizzera il 31 maggio 2014. E. Nel frattempo, e meglio il 15 aprile 2013 A._______ è stato nuovamente oggetto di una decisione da parte delle autorità penali ticinesi. Il Ministero pubblico ha infatti emanato un decreto d'accusa per il reato di guida in stato di inattitudine prevedente una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna. F. Dopo avere infruttuosamente tentato di prendere contatto con l'interessato in data 19 agosto 2014 al recapito indicato da quest'ultimo in Italia, poi rivelatosi inesistente, il 24 novembre 2014 l'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha emanato nei suoi confronti una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 10 anni, ossia fino al 23 novembre 2024. L'autorità inferiore ha motivato la misura di allontanamento di lunga durata in virtù della gravità della violazione e della minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici che i comportamenti delittuosi tenuti da A._______ comportano. La SEM ha in particolare ritenuto che le infrazioni commesse riguardassero principalmente il traffico di sostanze stupefacenti, dunque un interesse fondamentale per la società quale la salute pubblica. Inoltre l'interessato, che non è consumatore, ha agito per scopo di lucro, nonostante la presenza in Svizzera dei familiari. L'autorità federale di prima istanza non ha ravvisato interessi privati preponderanti, considerando che egli non può prevalersi del rapporto con la moglie ed il figlio, in quanto ha lasciato la Svizzera a seguito del mancato rinnovo del suo permesso di dimora, ed in ragione del fatto che già prima della sua partenza non sussisteva un'unione coniugale effettiva con la moglie ed un rapporto sufficientemente stretto con il figlio. La SEM ha inoltre considerando elevato il rischio di recidiva e ritenuto giustificata l'iscrizione del divieto d'entrata emanato nel sistema d'informazione Schengen (SIS). G. Il 25 giugno 2015 A._______ è stato nuovamente oggetto di una condanna da parte della Corte delle assise criminali riunita a Lugano. Egli è stato riconosciuto colpevole di infrazione alla LStup, commessa tra il 21 settembre 2012 ed il 13 agosto 2014, nonché di soggiorno illegale ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 lett. b LStr (RS 142.20), di conseguenza è stato condannato ad una pena privativa della libertà di 14 mesi da espiare. L'interessato ha potuto lasciare la struttura carceraria in cui era detenuto l'8 gennaio 2016 ed ha fatto ritorno nella Repubblica Dominicana. H. Durante la sua permanenza presso il penitenziario cantonale La Stampa, e meglio in data 26 novembre 2015, A._______ si è visto notificare la decisione di divieto d'entrata emanata dall'autorità inferiore il 24 novembre 2014. I. L'interessato, agendo per il tramite della propria patrocinatrice, è insorto contro la citata decisione di divieto d'entrata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) mediante ricorso del 28 dicembre 2015, postulandone in via principale l'annullamento ed il rinvio degli atti all'autorità inferiore affinché gli venisse permesso di essere sentito, in via subordinata A._______ ha chiesto l'annullamento del divieto d'entrata nei suoi confronti e la pronuncia di un ammonimento. A sostegno del proprio gravame il ricorrente ha innanzitutto invocato la violazione da parte della SEM del suo diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost., in quanto non gli è stata data la possibilità di esprimersi prima dell'emanazione della decisione impugnata. A._______ ha in seguito sostenuto che la condanna ad una pena detentiva di lunga durata come quella inflittagli dalla Corte delle assise criminali il 15 settembre 2011 non è sufficiente per concludere, come ha invece considerato la SEM, che egli rappresenti un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero ai sensi dell'art. 67 LStr; il ricorrente non ha tuttavia fatto accenno alla condanna pronunciata il 25 giugno 2015 e per la quale a quel momento si trovava in prigione. Oltre a ciò l'interessato ha considerato che il provvedimento emanato dall'autorità inferiore lederebbe il diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU e non sarebbe proporzionale, poiché la sua situazione sarebbe notevolmente mutata rispetto a quella ritenuta dalla SEM. Il 6 marzo 2014 A._______ ha infatti contratto matrimonio con E._______, cittadina spagnola ed elvetica residente a F._______, ed è divenuto nuovamente padre, giacché in data (...) è venuto al mondo G._______, frutto di una relazione con H._______, cittadina italiana anch'essa residente a F._______. Il ricorrente ha inoltre contestato l'argomentazione dell'autorità inferiore secondo cui il rapporto da egli intrattenuto con il primogenito D._______ non raggiungerebbe un grado d'intensità sufficiente ai sensi dell'art. 8 CEDU, sottolineando come la forzata lontananza dal padre abbia influito negativamente sullo stato di salute del figlio. A._______ ha ribadito che la continuazione delle relazioni con la moglie ed i figli non può avvenire mediante semplici telefonate e visite nella Repubblica Dominicana, così come non sarebbe immaginabile il trasferimento dei familiari, i quali hanno in Ticino il centro dei propri interessi, nel paese caraibico. J. Il ricorrente ha tempestivamente provveduto a versare l'anticipo spese richiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale dell'8 gennaio 2016. K. L'autorità inferiore ha presentato le osservazioni in merito al gravame in data 2 giugno 2016, precisando innanzitutto di avere tentato senza successo di prendere contatto con A._______ prima dell'emanazione della decisione impugnata. Già a quel momento la SEM nutriva dubbi in merito all'effettività dell'unione coniugale tra il ricorrente e B._______, a causa della lunga separazione, dell'incarcerazione e dei reiterati tradimenti da parte dell'interessato. A mente dell'autorità federale di prima istanza sussistevano perplessità anche in merito al legame tra l'interessato ed il primogenito, in ragione appunto della lunga incarcerazione di A._______. La SEM ha certo riconosciuto che la situazione dell'interessato sia mutata, ma ha considerato che ciò non sia avvenuto a suo favore. Ad esempio non è stato ritenuto che lo stato di salute del piccolo D._______ (preso a carico dai competenti servizi sociali e soggiornante in internato durante la settimana) dimostri una particolare dipendenza dal padre. Inoltre è stato osservato come il secondogenito, nato dieci mesi dopo il matrimonio tra A._______ ed una donna che non è sua madre, non ha mai convissuto con il padre. Nemmeno l'auspicio espresso dalle madri dei figli del ricorrente di crescere insieme a quest'ultimo i minori D._______ e G._______ permette all'autorità inferiore di valutare diversamente la fattispecie, visto che A._______ ha ampiamente e ripetutamente dimostrato di non sapersi integrare ed adattare all'ordinamento giuridico elvetico. Al proposito la SEM ha fatto riferimento alla condanna a 14 mesi di detenzione pronunciata successivamente rispetto all'emanazione della decisione impugnata e che dimostrerebbe come il rischio di recidiva sia da considerare elevato. L'autorità di prime cure ha osservato come l'allontanamento dell'interessato dai familiari residenti in Svizzera sia da imputare unicamente ai suoi comportamenti delittuosi, ritenuto che né il mancato rinnovo del permesso di dimora, né la presenza della sua famiglia lo hanno dissuaso dal delinquere nuovamente. La SEM ha infine fatto accenno al fatto che il ricorrente sembra pure avere una figlia in Italia, la cui madre, benestante, lo aiuterebbe finanziariamente. L. L'8 luglio 2016 A._______ ha presentato un atto di replica in cui ha comunicato che alla luce dello scambio di scritti intercorso a seguito del ricorso, la pretesa violazione del diritto di essere sentito è da considerarsi sanata. Il ricorrente ha in seguito ammesso di essere stato nuovamente condannato ad una pena detentiva, ma ha altresì ribadito che ciò non è sufficiente per considerarlo un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 67 LStr. Egli ha dichiarato di avere preso coscienza delle sue responsabilità e dell'importanza di rispettare l'ordine pubblico. Inoltre, dopo la prima incarcerazione, le autorità penali hanno proceduto alla sua liberazione anticipata - il che dimostrerebbe l'esistenza di una prognosi favorevole in merito ai suoi comportamenti - a seguito della quale ha fatto rientro in patria. In merito ai rapporti familiari l'insorgente ha ribadito l'importanza per entrambi i figli di potere crescere con la presenza del padre, sottolineando come vi sia un accordo in tal senso con le madri dei minori. Al contrario un allontanamento di A._______ violerebbe l'art. 8 CEDU e comporterebbe in particolare un peggioramento della salute psichica del primogenito, già in cura presso uno psicologo. In ragione dei prevalenti interessi privati, segnatamente familiari, il ricorrente ha dunque postulato l'annullamento della decisione impugnata, accompagnata dall'emanazione di un ammonimento. In via subordinata egli ha chiesto che qualora il divieto d'entrata fosse confermato, la sua durata sia limitata a cinque anni, non costituendo in ogni caso un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr. M. Nella duplica del 6 settembre 2016 la SEM ha ritenuto che la replica presentata da A._______ non le consente di modificare il suo apprezzamento della fattispecie. Essa ha nondimeno ribadito che i reiterati comportamenti penalmente reprensibili, esercitati a fini di lucro durante più anni, caratterizzati da un alto grado di gravità, visti i beni giuridici minacciati, e commessi nonostante la presenza dei familiari, giustificano l'allontanamento duraturo dalla Svizzera. Alla luce della condanna successiva all'emanazione della decisione impugnata l'autorità inferiore si è riservata il diritto di rivalutare la situazione del ricorrente. Quo ai rapporti familiari intrattenuti con i figli e l'attuale moglie, la SEM ha ribadito che gli stessi non possono essere considerati come sufficientemente stretti ed effettivamente vissuti. La volontà di crescere in Svizzera i due bambini insieme alle rispettive madri nulla muta in quest'ambito. A mente dell'autorità inferiore sembrerebbe invece che il ricorrente, il quale ha nel frattempo fatto ritorno nella Repubblica Dominicana, tenti di trarre vantaggio dalla situazione venutasi a creare in Europa. La SEM ha ribadito come l'impossibilità per A._______ di potere vivere in Svizzera accanto ai familiari non sia da imputare al provvedimento oggetto del presente procedimento, bensì al non rinnovo del suo permesso di dimora, di cui del resto l'attuale moglie non poteva non essere a conoscenza. Il matrimonio potrebbe dunque essere vissuto all'estero, auspicio peraltro espresso dalla stessa moglie in occasione del procedimento penale sfociato nella sentenza della Corte delle assise criminali del 25 giugno 2015. N. L'11 ottobre 2016 il ricorrente si è espresso ribadendo quanto esposto in precedenza e sottolineando la violazione da parte della SEM dell'art. 8 CEDU. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera e nello spazio Schengen rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Ai termini dell'art. 2 cpv. 3 LStr ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea ed ai loro familiari si applica l'ALC (RS 0.142.112.681); la LStr si applica solamente qualora l'ALC non contenga disposizioni derogatorie o qualora la LStr preveda disposizioni più favorevoli. 3.2 Giusta l'art. 3 par. 1 e 2 allegato I ALC i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge ed i loro discendenti minori di 21 anni o a carico. Inoltre ai sensi dell'art. 1 par. 1 allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC) i cittadini comunitari ed i membri della loro famiglia sono ammessi nel territorio degli Stati membri dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi. 3.3 Nel caso concreto, A._______ potrebbe in principio prevalersi di un diritto derivato ai sensi dell'ALC, essendo sua moglie cittadina elvetica e spagnola, essendo il primogenito cittadino svizzero ed il secondogenito di nazionalità italiana. Nondimeno, è opinione dello scrivente Tribunale che la questione dell'eventuale diritto derivato del ricorrente può rimanere aperta, in quanto dagli atti all'inserto non risulta che i diritti originari dei citati familiari del ricorrente siano esercitati. Agli atti risulta al contrario che i figli siano residenti in Ticino, così come la moglie, la quale durante il procedimento penale conclusosi con la condanna di A._______ del 25 giugno 2015 ha unicamente espresso l'auspicio di trasferirsi in Spagna con quest'ultimo (cfr. sentenza della Corte delle assise criminali del 25 giugno 2015 allegata all'incarto Simic, pag. 10). 4. 4.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 4.2 Qualora una decisione di divieto d'entrata sia stata pronunciata giusta l'art. 67 LStr, come nel caso che qui ci occupa, nei confronti di un cittadino di un paese terzo ai sensi dell'art. 3 lett. d del regolamento (CE) n° 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II, GU L 381/4 del 28 dicembre 2006, pagg. 4 a 23), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante (cfr. decisione del Consiglio 2013/158/EU del 7 marzo 2013, GU L 87, pagg. 10 e 11 in relazione con l'art. 52 par. 1 regolamento SIS II) in particolare gli art. 94 cpv. 1 e 96 della Convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000, pagg. 19 a 62), questa persona - conformemente da una parte al regolamento SIS II sopracitato e, dall'altra, l'art. 16 cpv. 2 e 4 della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione del 13 giugno 2008 (LSIP, RS 361) - è di principio iscritta nel SIS ai fini di non ammissione qualora un'autorità amministrativa o giudiziaria abbia emanato nei suoi confronti una decisione in quanto la sua presenza sul territorio di uno Stato membro può costituire una minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblici, ciò è ad esempio il caso - come nella fattispecie - quando essa è stata condannata in uno Stato membro per un'infrazione punibile con una pena privativa della libertà superiore ad un anno (cfr. art. 24 par. 2 lett. a regolamento SIS II). Una segnalazione nel SIS comporta di conseguenza il divieto d'entrata in tutti gli Stati membri dello spazio Schengen (cfr. art. 13 cpv. 1 codice frontiere Schengen). Per motivi umanitari o obblighi di diritto internazionale gli Stati membri possono tuttavia autorizzare l'accesso ad una persona iscritta nel SIS (art. 25 par. 1 CAS; e art. 13 cpv. 1 in relazione con l'art. 5 cpv. 4 lett. c codice frontiere Schengen), rispettivamente concedere sulla scorta di tali motivi un visto con validità territoriale limitata (art. 25 par. 1 lett. a [ii] del regolamento [CE] n° 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 23 del 15 settembre 2009, pagg. 1 a 58]). 4.3 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]). 4.4 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270). 4.5 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'emanazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretato quale sanzione dal carattere penale, bensì quale misura di protezione di carattere preventivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356).

5. Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428). 6. 6.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di A._______ una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 10 anni, ossia fino al 23 novembre 2024. L'autorità inferiore ha considerato che con il suo comportamento l'interessato ha gravemente violato e messo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, vista la condanna pronunciata il 15 settembre 2011 dalla Corte delle assise criminali ad una pena detentiva di due anni e nove mesi per riciclaggio di denaro, infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup ed in ragione del successivo decreto d'accusa emanato in data 15 aprile 2013 per guida in stato di inattitudine. 6.2 I fatti che hanno portato alla condanna del 15 settembre 2011 vertevano su un importante traffico di sostanze stupefacenti. Nel periodo compreso tra marzo e novembre 2010 A._______ ha infatti venduto a terzi un quantitativo pari a 657 grammi di cocaina, oltre ad avere posseduto per il proprio consumo personale 4 grammi di marijuana e compiuto atti costitutivi di riciclaggio per un valore di fr. 15'000.-, provento di infrazione aggravata alla LStup. 6.3 Occorre inoltre tenere in considerazione che dopo la scarcerazione condizionale avvenuta l'8 ottobre 2012 il ricorrente si è nuovamente macchiato di gravi atti contrari alla LStup. Risulta infatti dalla sentenza della Corte delle assise criminali del 25 giugno 2015 che A._______, appena ritornato in libertà, e meglio tra 21 settembre 2012 ed il 13 agosto 2014 ha alienato a terze persone un quantitativo di 153,1 grammi di cocaina. Oltre a ciò egli ha soggiornato illegalmente in Svizzera nel periodo compreso fra il giugno 2014 ed il 13 agosto 2014, dato che come si è visto il suo permesso di dimora non era stato rinnovato. 6.4 Ne discende che i comportamenti sopra esposti, sanzionati da specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poiché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr. L'argomentazione del ricorrente secondo cui malgrado le condanne inflitte egli non rappresenta un tale pericolo deve dunque essere respinta. 7. 7.1 Come testé rilevato il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronunciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr è possibile emanare un divieto d'entrata della durata massima citata, nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sottoposta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più severe per una tale misura. 7.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, può essere deciso a condizione che la persona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 dicembre 2008, pagg. 98 a 107; Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE] [Sviluppo dell'acquis di Schengen] e concernente una modifica della LStr [Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una durata superiore a cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rappresenti una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a proposito della loro durata, significa che il legislatore federale ha deciso di non fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 consid. 6.2). 7.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre parole si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, nozione che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave» ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi pertinenti di ogni fattispecie (Marc Spescha et al., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; Andrea Binder Oser, in Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). 8. 8.1 Dato che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr. 8.2 Come precedentemente rilevato, nel 2010 e sull'arco di più mesi, A._______ si è prodigato a vendere un quantitativo di cocaina pari a 657 grammi ed a riciclare fr. 15'000.-; una volta scarcerato egli ha ripreso la sua attività delittuosa nell'ambito del traffico di stupefacenti, rendendosi responsabile di un traffico di ulteriori 153,1 grammi di cocaina fra il 21 settembre 2012 ed il 13 agosto 2014. Va altresì segnalato che il ricorrente ha soggiornato illegalmente in Svizzera per un periodo di più di due mesi a seguito del non rinnovo del permesso di dimora da parte delle autorità migratorie ticinesi. Infine il 15 aprile 2013 nei suoi confronti è stato emanato un decreto d'accusa per avere guidato in data 9 gennaio 2013 un autoveicolo in stato di inattitudine, con una concentrazione qualificata di alcol. 8.3 I reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del 17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave della sicurezza e dell'ordine pubblici (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). Il Tribunale considera che il fatto che il ricorrente sia stato condannato in due occasioni a lunghe pene detentive per infrazioni alla legislazione in materia di sostanze stupefacenti non può che indurre a pensare che egli non sia un attore secondario nell'ambito del traffico di droga, a maggiore ragione visto che il primo soggiorno in carcere non gli ha impedito di ricominciare a delinquere non appena tornato in libertà e dato che egli si è altresì impegnato nell'attività di riciclaggio dei proventi da infrazioni aggravate alla LStup. Occorre dunque ritenere alto il rischio di recidiva e respingere l'argomentazione secondo cui la prognosi rispetto ai suoi comportamenti debba essere giudicata positivamente (cfr. atto di replica dell'8 luglio 2016, atto 11 dell'incarto TAF, pag. 3) in quanto, dopo la liberazione condizionale avvenuta in data 8 ottobre 2012 a seguito della prima condanna, e dopo avere fatto rientro nella Repubblica Dominicana, A._______ è ritornato in Svizzera ricominciando a delinquere. 8.4 Alla luce di questi elementi, il Tribunale ritiene che la condotta dell'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, ragione per cui è giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata per una durata superiore a cinque anni conformemente all'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr. 9. 9.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie. 9.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 9.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti. 9.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di intrattenere i rapporti con la moglie e con i due figli, tutti residenti in Svizzera. 9.5 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). 9.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Bertschi/Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo in uno Stato (Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321). 9.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita da questa norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando è prevista dalla legge ed in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari. 9.8 Nel caso concreto A._______ ha contestato l'argomentazione dell'autorità inferiore secondo cui i legami con la moglie e con i figli non raggiungerebbero un grado d'intensità sufficiente ai sensi dell'art. 8 CEDU. Al contrario ha sostenuto che il primogenito D._______, nato il (...), sia sempre stato molto legato al padre, tanto che l'allontanamento di quest'ultimo ha aggravato la salute psicofisica del minore, affetto da un'infermità congenita che lo costringe a frequentare la scuola speciale e per la quale necessita di essere seguito da uno psicologo. In merito al rapporto con il secondogenito G._______, nato il (...), il ricorrente ha affermato di avere intenzione, d'accordo con la madre, di postulare la concessione dell'autorità parentale congiunta, in modo da potere crescere insieme il minore. A._______ ha ritenuto che non sarebbe opportuno limitare i suoi contatti con i figli a semplici telefonate e rare visite, in quanto entrambi i bambini necessiterebbero della sua presenza fisica. Lo stesso dicasi per quanto concerne la relazione con la moglie, siccome i coniugi desiderano vivere sotto lo stesso tetto e ciò dovrebbe avere luogo a F._______, dove E._______ è attiva professionalmente ed ha il centro dei suoi interessi. 9.9 Dagli atti di causa risulta che, malgrado le allegazioni del ricorrente, i rapporti con i figli non possono essere considerati sufficientemente stretti ed intatti ai sensi dell'art. 8 CEDU. Occorre in effetti costatare che il piccolo D._______ ha vissuto con il padre solo per pochi mesi, in quanto A._______ ha lasciato l'allora domicilio coniugale dal 2 settembre 2008 al 10 settembre 2010, mentre dopo l'arresto avvenuto il 9 dicembre 2010 egli non ha più convissuto con il figlio. In merito alle relazioni con il secondogenito G._______, è d'uopo osservare che il ricorrente non ha mai abitato con il minore. L'auspicio espresso dalla madre di potere esercitare congiuntamente all'interessato l'autorità parentale espressa il 23 dicembre 2015 è rimasto tale, dato che non risulta che passi in tal senso siano stati compiuti. A proposito dell'unione coniugale con E._______, il Tribunale rileva che dopo il matrimonio avvenuto il 6 marzo 2014 a C._______ i coniugi hanno convissuto solamente fino al 31 maggio 2014, allorquando l'insorgente è stato costretto a lasciare la Svizzera a seguito del mancato rinnovo del suo permesso di dimora. Successivamente, e meglio il 13 agosto 2014, egli è stato nuovamente arrestato, rimanendo in detenzione fino all'8 gennaio 2016 quando è stato rimpatriato. Queste circostanze non permettono di qualificare le relazioni con i figli e l'unione matrimoniale come strette, intatte ed effettivamente vissute giusta l'art. 8 CEDU. Va altresì considerato, come del resto fatto anche dalla SEM, che l'impossibilità per A._______ di coltivare rapporti con i citati familiari è da ascrivere innanzitutto ai suoi ripetuti comportamenti criminosi che hanno avuto per conseguenza lunghi periodi di incarcerazione ed il mancato rinnovo del suo permesso di dimora in Svizzera. 9.10 In conclusione, da quanto precede la decisione impugnata non viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione. 9.11 Ciò posto, dalle considerazioni che precedono, ne deriva che l'interesse pubblico all'allontanamento di A._______ dalla Svizzera e dal Liechtenstein prevale su quello privato di quest'ultimo ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata di 10 anni è adeguato alle circostanze del caso concreto.

10. In merito alla segnalazione del divieto d'entrata concernente il ricorrente nel sistema d'informazione Schengen (SIS) il Tribunale ritiene che anche in quest'ambito l'interesse pubblico all'allontanamento dell'interessato dal territorio della Confederazione e dall'aera Schengen prevalga su quello privato a potervi entrare, fermo restando che, come precedentemente rilevato al consid. 4.2, il ricorrente ha la facoltà di chiedere alla competenti autorità italiane il rilascio di un titolo di soggiorno in Italia indipendentemente dall'iscrizione nel SIS del suo divieto d'entrata. L'iscrizione dell'interessato nel SIS è, a mente dello scrivente Tribunale, giustificata e proporzionale, visti i fatti ritenuti (cfr. art. 21 e art. 24 par. 2 regolamento SIS II). Nell'ambito dell'implementazione della legislazione Schengen la Svizzera è in effetti chiamata a preservare gli interessi di tutti gli Stati membri (cfr. DTAF 2011/48 consid. 6.1). Fermo restando che ciò, come precedentemente rilevato, non impedisce agli altri Stati parte agli accordi di Schengen di autorizzare l'entrata dell'interessato sul loro territorio per motivi seri, o di emanare nei suoi confronti un visto con validità territoriale limitata (cfr. consid. 4.2 supra).

11. Ne discende che l'autorità inferiore con la decisione del 24 novembre 2014 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

12. Le spese giudiziarie di fr. 1'200.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

13. Visto l'esito della procedura non sono assegnate spese ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 1'200.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato in data 3 febbraio 2016.

3. Non sono assegnate spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. [...] / [...]; incarti di ritorno)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Data di spedizione: