Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-8211/2025 Sentenza del 31 ottobre 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il (...), Algeria, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 23 ottobre 2025 / N (...). Visto che: nel 2022, a una data, da un paese e con mezzi non meglio precisati, il ricorrente è giunto in Francia, dove è stato condannato, in novembre, ad una pena detentiva di due anni per violenze contro pubblici funzionari, furto e presenza illegale sul territorio francese, con relativo obbligo di lasciare il paese e divieto di ritornarci, il 15 agosto 2025, rimesso in libertà, egli è arrivato in Svizzera, dove ha presentato una domanda d'asilo, il 23 ottobre 2025, conclusa l'istruzione, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda, ordinando il trasferimento del ricorrente in Francia che già ne aveva accettato la presa in carico (NEM Dublino), il 24 ottobre 2025, egli ha ricevuto la decisione della SEM, il 27 ottobre 2025, per raccomandata, egli ha spedito un "ricorso" al Tribunale amministrativo federale (TAF), nel quale, rivolgendosi "alla gentile attenzione della SEM", fa valere in sostanza che un trasferimento in Francia metterebbe in "pericolo reale" la sua "sicurezza" e la sua "vita" a causa "di gravi problemi e minacce da parte di un gruppo mafioso", per cui chiede che il suo caso sia "riesaminato", il 28 ottobre 2025, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e il giudice istruttore ha ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); è bene precisare, a scanso di equivoci, che lo scritto del 27 ottobre 2025 è effettivamente un ricorso contro la decisione NEM Dublino del 23 ottobre 2025, e non una pretesa domanda di riesame contro un'inesistente "decisione di rifiuto della mia domanda d'asilo"; i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi); la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); in particolare, quando è accertato che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, esso è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, responsabilità che cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera (art. 13 par. 1); se uno Stato membro non può o non può più essere ritenuto responsabile secondo l'art. 13 par. 1, e quando è accertato che il richiedente, entrato illegalmente nei territori degli Stati membri o del quale non si possano accertare le circostanze dell'ingresso, ha soggiornato per un periodo continuato di almeno 5 mesi in uno Stato membro prima di presentare domanda di protezione internazionale, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale; in caso di soggiorni per periodi di almeno 5 mesi in vari Stati membri, lo Stato membro in cui ha soggiornato più di recente è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale (art. 13 par. 2); lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta (art. 22 par. 1 RD III), in concreto, su richiesta della SEM del 20 agosto 2025, le autorità francesi hanno accettato espressamente, il 20 ottobre successivo, il trasferimento del ricorrente in virtù dell'art. 13 par. 2 RD III, cosicché la competenza della Francia a prenderlo in carico è accertata; per contestare il suo trasferimento in Francia il ricorrente invoca, in modo generale, la sua sicurezza a causa "di gravi problemi e minacce da parte di un gruppo mafioso", asserendo che "non ho ricevuto alcuna protezione dalle autorità francesi", ora, per invalsa giurisprudenza è notorio che la procedura d'asilo in Francia rispetta il diritto internazionale e che i richiedenti l'asilo hanno accesso all'assistenza medica necessaria; ne deriva che non vi sono motivi fondati di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza in Francia, per cui il trasferimento è esigibile (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III); peraltro, il ricorrente non mostra in nessun modo a questo Tribunale quali possano essere i motivi specifici, relativi alla sua persona, che ostacolerebbero il suo trasferimento, la sua pregressa condanna a due anni di prigione non costituendo beninteso un tale motivo, quanto ai disturbi alla sua salute, che egli non invoca, riprodotti in dettaglio nella decisione impugnata a cui si può senz'altro rinviare (pagg. 4 e 5), essi non ostano al suo ritorno in Francia, dato che egli, come richiedente l'asilo, potrà beneficiare sul posto, all'occorrenza, delle cure mediche necessarie (cfr. AIDA, Country Report: France, 2024 Update, pagg. 134 e passim; cfr. decisione impugnata, pag. 5), per quanto riguarda le pretese minacce, per nulla sostanziate, da parte di un asserito gruppo mafioso, non si può che rilevare che la questione non concerne la materia d'asilo (cfr. art. 3 LAsi) e che ad ogni modo, in caso di bisogno, il ricorrente potrà rivolgersi alle competenti autorità francesi; l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non consentono, come sottolinea pertinentemente la SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 3), di identificare eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi); alla luce dell'insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Francia (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Francia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), visto l'esito del litigio, le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: