Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Al momento del trasferimento in Croazia la SEM fornirà al ricorrente un numero sufficiente di compresse "Dovato" per ovviare ad un'eventuale indisponibilità temporanea di medicamenti analoghi sul posto.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. La giudice unica: Il cancelliere: Claudia Cotting-Schalch Dario Quirici Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7794/2024 Sentenza del 30 dicembre 2024 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 4 dicembre 2024. Visto che: il 29 ottobre 2024, A._______ (il ricorrente), cittadino turco nato il (...), omosessuale portatore sano del virus HIV, ha presentato una prima domanda d'asilo in Croazia, l'8 novembre 2024, giunto in Svizzera, il ricorrente ha depositato una seconda domanda d'asilo, il 13 novembre 2024, il ricorrente è stato visitato all'Ospedale regionale di Mendrisio (ORM), il 27 novembre 2024, la SEM ha sentito personalmente il ricorrente, il 4 dicembre 2024, terminata l'istruzione, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando il suo trasferimento in Croazia che già ne aveva accettato la ripresa in carico, il 5 dicembre 2024, il ricorrente ha ricevuto la decisione, il 12 dicembre 2024, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e dell'anticipo corrispondente, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, il ricorrente chiede che il ricorso sia accolto e che la decisione impugnata sia annullata con rinvio degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda, il 13 dicembre 2024, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Croazia, per quanto occorra alla risoluzione del litigio gli ulteriori fatti del caso saranno esposti e tematizzati in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti qui appresso, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III); la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), in accordo con l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, in concreto, dall'incarto si evince che il ricorrente ha depositato una prima domanda d'asilo in Croazia il 29 ottobre 2024, e una seconda domanda in Svizzera l'8 novembre successivo, il 13 novembre 2024, la SEM ha quindi inoltrato alle autorità croate una richiesta di ripresa in carico del ricorrente, le quali, il 27 novembre seguente, hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente, di conseguenza, la competenza della Croazia a riprendere in carico il ricorrente, in particolare per stabilire in modo definitivo lo Stato membro dello spazio Dublino competente ad evadere la sua domanda di protezione internazionale, è accertata; si noti che, contrariamente a quanto sembra intendere il ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 6 e 15), se la Croazia non dovesse essere competente a trattare materialmente la sua domanda d'asilo, lo sarà per forza di cose un altro Stato membro dello spazio Dublino, e non un qualunque altro Stato terzo (cfr. art. 20 par. 5 RD III); per contestare l'esigibilità del suo trasferimento in Croazia il ricorrente fa valere, come egli stesso riassume, "la mancanza di assistenza medica [in quanto portatore sano del virus HIV], la minaccia di discriminazione [in quanto omosessuale], le minacce da parte di terzi [passatori da lui denunciati] e il rischio di refoulement in Turchia" (ricorso, pag. 17), si tratta così di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Croazia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito va ricordato che la Croazia, in quanto membro dell'UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), come pure dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza], nonché la sentenza della Corte di giustizia dell'UE/CGUE C-228/21 del 30 novembre 2023, cifre 129, 138 segg., in particolare 141; cfr. anche la sentenza del TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6), a proposito dello stato del sistema d'asilo croato (procedura di asilo e condizioni di accoglienza), questo Tribunale ha già avuto occasione di evidenziare a più riprese che esso, benché sia oggetto di diverse critiche da parte di svariati organismi, tra i quali quelli citati anche nel ricorso, non è contraddistinto da carenze sistemiche e che non sussistono comprovati rischi di respingimenti ("push-backs") alla frontiera comune con la Bosnia e Erzegovina, segnatamente in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata da ripetute sentenze, tra le quali la F-4955/2024 del 19 agosto 2024 consid 3.4 e la F-1855/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.4), in concreto, in relazione alla pretesa mancanza di assistenza medica (cfr. ricorso, pagg. 7 a 10), occorre innanzitutto rilevare che il ricorrente, portatore sano del virus HIV "in condizioni generali buone" (rapporto ORM), non ha potuto beneficiare di tale assistenza perché è rimasto solo una settimana in Croazia, valutando che "sarebbe stato irragionevole aspettarsi che attendesse tre settimane per la disponibilità dei farmaci" (ricorso, pag. 9); in proposito, durante il suo colloquio con la SEM, egli ha confermato di essere stato visitato da un medico che gli ha detto che "ci sarebbero volute tre settimane per ottenere una parte dei farmaci necessari": questo significa che spetterà al ricorrente sollecitare le autorità mediche croate perché gli diano questi farmaci, che saranno dunque disponibili, durante la sua procedura di protezione internazionale; ciò posto, per permettergli di superare senza problemi l'eventuale periodo d'attesa rimanente, ai fini della "continuità delle cure" (rapporto ORM), la SEM gli fornirà, d'intesa con le autorità croate, una quantità sufficiente di compresse del farmaco "Dovato" (compressa unica) somministratogli dall'ORM; ad ogni modo, la SEM dovrà informare le autorità croate sull'idoneità a viaggiare del ricorrente poco prima del suo trasferimento, e questo in base al suo stato di salute come impongono gli artt. 31 e 32 RD III (cfr. decisione impugnata, pag. 11; cfr. anche il tenore dell'accettazione della ripresa in carico da parte della Croazia); pertanto, sotto questo profilo, il trasferimento del ricorrente in Croazia non lo espone "a trattamenti degradanti e a un sistema sanitario incapace di soddisfare i suoi bisogni fondamentali"; riguardo alla pretesa minaccia di discriminazione in Croazia a causa della sua omosessualità (cfr. ricorso, pagg. 12 a 14), il ricorrente argomenta su un piano generale, riferendosi ai "richiedenti l'asilo LGBTQ+", ma non riesce in nessun modo a mostrare in che misura, allegando fatti concreti da lui vissuti, egli sia stato personalmente e direttamente discriminato per il suo orientamento sessuale nel quadro della sua procedura di protezione internazionale; questo vale pur volendo tenere conto di (un'eventuale) "diffusione della sua identità sessuale"; ne deriva che, ugualmente sotto questo aspetto, il trasferimento del ricorrente in Croazia non lo espone "a rischi gravi e irreparabili per la sua sicurezza e dignità"; rispetto alla pretesa minaccia da parte di terzi (cfr. ricorso, pagg. 10 a 12), il ricorrente si riferisce al fatto, comprovato, che egli ha testimoniato, a suo dire "con il volto scoperto" e sotto minaccia di "essere rimpatriato in Turchia", nel processo penale contro il suo passatore, subendo poi "minacce" e "intimidazioni" nonché un "tentativo di strangolamento"; ora, assodato che il ricorrente è intervenuto come teste nel processo in questione, per il resto le sue affermazioni, senza voler minimizzarne la valenza sul piano umano, rimangono allegazioni di parte poco o non sostanziate del tutto (cfr., mutatis mutandis, la sentenza del TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 11.4); dall'altro lato, esse non sono comunque sufficienti, di per sé, a far supporre che la procedura d'asilo in Croazia sia caratterizzata da carenze strutturali, ossia sistemiche, tali da concludere che le domande d'asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i loro Paesi d'origine; ne discende che, anche da questa angolazione, il trasferimento del ricorrente in Croazia non lo espone a "rischi gravi e irreparabili per la sua sicurezza e dignità"; riguardo al preteso rischio di respingimento in Turchia (cfr. ricorso, pagg. 14 a 16), il ricorrente cita dei rapporti sulle "condizioni critiche affrontate dalla comunità LGBTQ+ in Turchia", affermando che il suo caso sarebbe inoltre aggravato poiché la sua famiglia sarebbe stata "informata del suo orientamento sessuale dai [suoi] passatori"; ora, come già detto, se non sarà la Croazia competente a trattare materialmente la domanda d'asilo del ricorrente, lo sarà un altro Stato membro dello spazio Dublino, per cui è escluso che egli verrà respinto fuori da questo spazio senza un esame della sua domanda d'asilo in conformità al diritto internazionale; se ne deve inferire che, anche da questo punto di vista, il trasferimento del ricorrente in Croazia non lo espone a "trattamenti inumani e degradanti" e ad un "rischio di refoulement"; pertanto, visto quanto precede, e malgrado la pertinenza complessiva dei suoi argomenti sulle insufficienze parziali del sistema d'asilo croato (garanzie procedurali e condizioni d'accoglienza), il ricorrente non riesce a capovolgere, per il suo caso, l'assunto generale ("generelle Annahme"), posto da questo Tribunale nella sentenza di riferimento E-1488/2020 suddetta, dell'esigibilità dei trasferimenti verso la Croazia in applicazione del RD III, ne discende che l'art. 3 par. 2 2a frase RD III (trasferimento impossibile per carenze sistemiche del sistema d'asilo) non è applicabile alla fattispecie (cfr. anche la sentenza del TAF D-4399/2023 del 28 agosto 2023 consid. 7 e 8.1 a 8.3); l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non permettono di ravvisare, come del resto sottolineato pertinentemente dalla SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 11), eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1, RS 142.311); alla luce dell'insieme delle considerazioni sopraesposte, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Croazia oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Croazia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo Paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Croazia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), con l'emanazione di questa sentenza la domanda di concessione al ricorso dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Al momento del trasferimento in Croazia la SEM fornirà al ricorrente un numero sufficiente di compresse "Dovato" per ovviare ad un'eventuale indisponibilità temporanea di medicamenti analoghi sul posto.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. La giudice unica: Il cancelliere: Claudia Cotting-Schalch Dario Quirici Data di spedizione: