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F-7610/2024

F-7610/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-17 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi.

E. 1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 Nel suo ricorso, l'interessata censura implicitamente un accertamento inesatto circa il suo stato di salute oltre che un accertamento inesatto e incompleto delle violenze che ella avrebbe vissuto in Croazia.

E. 2.2 Prima di tutto, circa l'argomento relativo al fatto che suo stato di salute sarebbe ancora in corso di valutazione in Svizzera, il Tribunale ritiene che durante la procedura davanti alla SEM la ricorrente ha potuto consultare il 9 ottobre 2024 un medico per suoi problemi di insonnia per quali è stato prescritto un trattamento fitoterapico (Redormin e Relaxane). In seguito l'interessata non ha menzionato altri problemi medici. Come si vedrà in seguito in relazione all'esame del caso nel merito (cfr. consid. 5.5 infra), il fascicolo così com'era non imponeva alcuna investigazione medica complementare, e dunque è a ragione che la SEM ha rinunciato ad attuare ulteriori misure investigative. Ciò è tanto più vero se si considera che la ricorrente, pur essendo rappresentata, si è limitata a chiedere implicitamente ulteriori misure investigative senza però fare proposte specifiche. Inoltre, non ha presentato alcun nuovo atto medico nel suo ricorso.

E. 2.3 Per quanto riguarda l'argomento dell'interessata sulla situazione in Croazia, il Tribunale rileva che la SEM ha preso atto, nella decisione impugnata, delle sue affermazioni relative alla sua esperienza traumatica (cfr. decisione impugnata, pagg. 3 e 5) e ha preso posizione sulle condizioni di accoglienza in quel Paese. La valutazione della SEM sulla situazione in Croazia e i maltrattamenti invocati dalla ricorrente da parte di agenti di polizia trattano in realtà questione di merito e verranno pertanto trattate di seguito (cfr. consid. 4ss, 5.3 e 5.4 infra).

E. 2.4 Ne discende che le censure mosse dal profilo formale da parte dell'interessata sono respinte.

E. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda d'asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). Se da questo esame emerge che un altro Stato è competente per l'esame della domanda d'asilo, la SEM rende una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato di prendere (in carico) o riprendere in carico il richiedente asilo (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 2.1).

E. 3.3 Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).

E. 3.4 Nella presenta disamina, di seguito alla richiesta presentata dall'autorità inferiore entro il termine previsto dall'art. 23 par. 2 RD III (cfr. lett. C supra), le autorità croate hanno risposto affermativamente e accettato di riprendere in carico la ricorrente ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III, entro il termine previsto dall'art. 25 par. 1 RD III (cf. lett. E supra).

E. 3.5 Se è vero che la Croazia aveva inizialmente rifiutato di prendere in carico la ricorrente, va tenuto presente che, nella domanda di riesame del 4 novembre 2024, la SEM ha spiegato che la ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta del suo soggiorno in Serbia e di essere uscita del territorio degli Stati membri. Pertanto, è in completa conoscenza di causa che la Croazia ha ammesso espressamente la sua competenza ed accettato la ripresa in carico della ricorrente sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III (sull'applicazione di questa disposizione è riferito in particolare alle decisioni del TAF F-6735/2023 del 7 dicembre 2023, consid. 3 e F-3303/2023 del 16 giugno 2023, consid. 3.4). Per il resto, l'interessata, nel suo ricorso, non sostiene più di aver lasciato il territorio degli Stati membri per almeno 3 mesi.

E. 3.6 Per quanto riguarda la circostanza secondo cui la ricorrente abbia negato di aver domandato asilo in Croazia, come pure che la polizia croata l'avrebbe fermata rilevandogli le impronte dattiloscopiche, risultano essere degli elementi senza influenza per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della sua domanda d'asilo (tra tante decisioni del TAF, cfr. decisione F-4412/2024 del 26 luglio 2024 consid. 5.4).

E. 3.7 Visto quanto precede, la competenza della Croazia è di principio data.

E. 4.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Croazia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III).

E. 4.2 A questo proposito va ricordato che la Croazia è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 4.3 Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2).

E. 4.4 Secondo costante giurisprudenza del Tribunale, non vi è motivo di ritenere che la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia siano sistematicamente carenti nei confronti dei richiedenti che hanno già presentato una domanda di protezione internazionale in quel Paese e che vengono esplicitamente ripresi da quello Stato nell'ambito di una procedura Dublino (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023, consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-4955/2024 del 19 agosto 2024 consid 3.4 eF-1855/2023 del 21 maggio 2024, consid. 4.4).

E. 4.5 Nel caso in esame, la ricorrente non ha dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato esplicitamente la sua ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderla in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che lei non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avrà in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare del principio di non-respingimento.

E. 4.6 Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Croazia, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 5.1 Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda.

E. 5.2 Per contestare il suo trasferimento in Croazia, la ricorrente sostiene di temere di essere di nuovo esposta alle violenze psicologiche e sessuali ad opera delle autorità croate. In più, l'interessata non potrebbe accedere a un rimedio effettivo né sperare in una protezione reale contro i suoi aggressori. Vista la sua vulnerabilità, il suo ritorno violerebbe l'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con gli artt. 3 CEDU e 2 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (RS 0.108; di seguito: CEDAW).

E. 5.3 A differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, non si ravvisano tuttavia gli estremi per ammettere che le autorità croate abbiano violato la CEDAW, in particolare l'art. 2 citato nel ricorso, peraltro convenzione che la Croazia ha pure ratificato. Difatti, concernente dapprima le violenze sessuali di cui ella sarebbe stata vittima, in mancanza di una denuncia o di una richiesta di aiuto in tal senso alle preposte autorità croate o organismi di aiuto alle vittime presenti sul territorio croato, non si intravvede nel comportamento delle autorità croate alcuna inadempienza. Dalle circostanze esposte dalla ricorrente, non appare difatti come le autorità preposte non adempirebbero in generale, se adeguatamente sollecitate, ai loro obblighi di perseguimento penale e a offrire l'aiuto necessario all'insorgente, anche nel caso ella si trovasse nuovamente confrontata o esposta a delle minacce concrete, in caso di bisogno. Nel caso d'inadempienze da parte degli organi preposti, apparterrà poi a lei adire le vie legali disponibili per far valere i suoi diritti. Peraltro, non si ravvisa dalle sue allegazioni, in che modo in Croazia ella verrebbe discriminata secondo il suo genere ai sensi dell'art. 2 CEDAW, non avendo del resto sostanziato maggiormente le sue allegazioni ricorsuali in merito.

E. 5.4 Dall'altro, l'interessata non ha dimostrato che le sue condizioni di vita in Croazia sarebbero state così dure e gravi da costituire un trattamento contrario all'articolo 3 CEDU. Le allegazioni circa i maltrattamenti ch'ella avrebbe subito da parte della polizia croata non sono decisive dal profilo del suo trasferimento, in quanto nel caso concreto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che il trasferimento in Croazia (cfr. l'accettazione delle autorità croate) rischierebbe di esporre la ricorrente ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovata, prima del inoltro di una domanda di asilo, nei confronti della polizia in quanto persona straniera soggiornando illegalmente su suolo croato.

E. 5.5 In merito al suo stato di salute, la ricorrente si considera come vulnerabile vista la sua salute mentale. Purtroppo, senza voler minimizzare i suoi sentimenti, il Tribunale osserva che nel fascicolo è presente un solo documento medico, il quale referisce che l'interessata ha dei problemi di insonnia accompagnati di incubi e paura (cf. consid. 2.2 supra). Tuttavia, le suesposte problematiche mediche non possono essere considerate di un'importanza tale da lasciar presupporre, nel caso di un trasferimento in Croazia della ricorrente, un rischio concreto di essere esposta a un peggioramento grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute, comportando un'intensa sofferenza o una significativa riduzione della sua aspettativa di vita (cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU] Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, n° 57467/15, par. 122 a 139 e Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, n. 41738/10, par. 180 a 193).

E. 5.6 Infine, in merito all'allegazione della ricorrente sul fatto che suo padre, sua madre e suo fratello avrebbero altresì inoltrato una domanda di asilo in Svizzera, il Tribunale osserva che si tratta di allegazioni senza prove, poiché il fascicolo della SEM non contiene alcuna informazione sulla famiglia. In ogni caso, la presenza in Svizzera di familiari stretti - ma fuori della famiglia nucleare - non è sufficiente, in assenza di un legame di dipendenza, a creare un ostacolo al trasferimento ai sensi del diritto internazionale pubblico sottoscritto dalla Svizzera, come, in particolare, l'art. 8 CEDU (cfr. DTF 145 I 227 par. 3.1).

E. 5.7 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessata verso la Croazia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'articolo 29a, paragrafo 3, OAsi 1 in combinato disposto con l'articolo 17 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5, par. 8.5.2).

E. 6 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.

E. 7 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.

E. 8.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di esenzione dal versamento delle spese processuali è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7610/2024 Sentenza del 17 dicembre 2024 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliera Laura Hottelier. Parti A.______, nata il (...), Turchia, rappresentata da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 26 novembre 2024 / N (...). Fatti: A. Il 2 ottobre 2024, A._______ ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Da ricerche intraprese dalla SEM nella banca dati europea "Eurodac", è risultato che l'interessata aveva già inoltrato una domanda d'asilo in Croazia il 17 maggio 2024. B. Durante il colloquio Dublino del 16 ottobre 2024, l'interessata ha in particolare esercitato il suo diritto di essere sentito in relazione all'eventuale competenza della Croazia per l'esame della sua domanda d'asilo e in relazione al suo stato di salute nonché circa le sue dichiarazioni di essere andata in Serbia per tre mesi dopo la sua domanda d'asilo registrata in Croazia. L'interessata ha anche trasmesso alla SEM un documento fatto dal figlio di un amico di suo padre attestando il suo soggiorno in Serbia per tre mesi. C. Il 17 ottobre 2024, l'autorità inferiore ha richiesto alla sua omologa croata la ripresa in carico dell'interessata sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). D. Il 30 ottobre 2024, l'interessata ha trasmesso alla SEM due dichiarazioni redatte da un amico di suo padre, che attesterebbero il suo soggiorno in Serbia, oltre che tre ricevute relative ad altrettanti acquisiti effettuati in un negozio trovandosi nel paese suddetto. E. Dopo aver inizialmente rifiutato la richiesta suddetta del 17 ottobre 2024, le competenti autorità croate, in seguito a una domanda di riesame presentata dalla SEM il 4 novembre 2024, hanno accettato il 12 novembre 2024 di riprendere in carico l'interessata ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III. F. Per decisione del 26 novembre 2024, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessata giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha ordinato il suo allontanamento in Croazia e l'esecuzione di questo provvedimento, rilevando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. G. Il 4 dicembre 2024, l'interessata, tramite il suo rappresentante, ha presentato un ricorso contro questa decisione al Tribunale. La ricorrente ha concluso preliminarmente alla concessione dell'effetto sospensivo ansi che di misure supercautelari alla concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Nel merito, ella ha chiesto l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. H. Il 5 dicembre 2024, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento della ricorrente verso la Croazia. Diritto: 1. 1.1. Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi. 1.3. Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Nel suo ricorso, l'interessata censura implicitamente un accertamento inesatto circa il suo stato di salute oltre che un accertamento inesatto e incompleto delle violenze che ella avrebbe vissuto in Croazia. 2.2. Prima di tutto, circa l'argomento relativo al fatto che suo stato di salute sarebbe ancora in corso di valutazione in Svizzera, il Tribunale ritiene che durante la procedura davanti alla SEM la ricorrente ha potuto consultare il 9 ottobre 2024 un medico per suoi problemi di insonnia per quali è stato prescritto un trattamento fitoterapico (Redormin e Relaxane). In seguito l'interessata non ha menzionato altri problemi medici. Come si vedrà in seguito in relazione all'esame del caso nel merito (cfr. consid. 5.5 infra), il fascicolo così com'era non imponeva alcuna investigazione medica complementare, e dunque è a ragione che la SEM ha rinunciato ad attuare ulteriori misure investigative. Ciò è tanto più vero se si considera che la ricorrente, pur essendo rappresentata, si è limitata a chiedere implicitamente ulteriori misure investigative senza però fare proposte specifiche. Inoltre, non ha presentato alcun nuovo atto medico nel suo ricorso. 2.3. Per quanto riguarda l'argomento dell'interessata sulla situazione in Croazia, il Tribunale rileva che la SEM ha preso atto, nella decisione impugnata, delle sue affermazioni relative alla sua esperienza traumatica (cfr. decisione impugnata, pagg. 3 e 5) e ha preso posizione sulle condizioni di accoglienza in quel Paese. La valutazione della SEM sulla situazione in Croazia e i maltrattamenti invocati dalla ricorrente da parte di agenti di polizia trattano in realtà questione di merito e verranno pertanto trattate di seguito (cfr. consid. 4ss, 5.3 e 5.4 infra). 2.4. Ne discende che le censure mosse dal profilo formale da parte dell'interessata sono respinte. 3. 3.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.2. Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda d'asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). Se da questo esame emerge che un altro Stato è competente per l'esame della domanda d'asilo, la SEM rende una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato di prendere (in carico) o riprendere in carico il richiedente asilo (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 2.1). 3.3. Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 3.4. Nella presenta disamina, di seguito alla richiesta presentata dall'autorità inferiore entro il termine previsto dall'art. 23 par. 2 RD III (cfr. lett. C supra), le autorità croate hanno risposto affermativamente e accettato di riprendere in carico la ricorrente ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III, entro il termine previsto dall'art. 25 par. 1 RD III (cf. lett. E supra). 3.5. Se è vero che la Croazia aveva inizialmente rifiutato di prendere in carico la ricorrente, va tenuto presente che, nella domanda di riesame del 4 novembre 2024, la SEM ha spiegato che la ricorrente non ha fornito alcuna prova concreta del suo soggiorno in Serbia e di essere uscita del territorio degli Stati membri. Pertanto, è in completa conoscenza di causa che la Croazia ha ammesso espressamente la sua competenza ed accettato la ripresa in carico della ricorrente sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III (sull'applicazione di questa disposizione è riferito in particolare alle decisioni del TAF F-6735/2023 del 7 dicembre 2023, consid. 3 e F-3303/2023 del 16 giugno 2023, consid. 3.4). Per il resto, l'interessata, nel suo ricorso, non sostiene più di aver lasciato il territorio degli Stati membri per almeno 3 mesi. 3.6. Per quanto riguarda la circostanza secondo cui la ricorrente abbia negato di aver domandato asilo in Croazia, come pure che la polizia croata l'avrebbe fermata rilevandogli le impronte dattiloscopiche, risultano essere degli elementi senza influenza per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della sua domanda d'asilo (tra tante decisioni del TAF, cfr. decisione F-4412/2024 del 26 luglio 2024 consid. 5.4). 3.7. Visto quanto precede, la competenza della Croazia è di principio data. 4. 4.1. Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Croazia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III). 4.2. A questo proposito va ricordato che la Croazia è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). 4.3. Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisce la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). 4.4. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale, non vi è motivo di ritenere che la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia siano sistematicamente carenti nei confronti dei richiedenti che hanno già presentato una domanda di protezione internazionale in quel Paese e che vengono esplicitamente ripresi da quello Stato nell'ambito di una procedura Dublino (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023, consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-4955/2024 del 19 agosto 2024 consid 3.4 eF-1855/2023 del 21 maggio 2024, consid. 4.4). 4.5. Nel caso in esame, la ricorrente non ha dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato esplicitamente la sua ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderla in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che lei non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avrà in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare del principio di non-respingimento. 4.6. Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Croazia, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 5. 5.1. Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. 5.2. Per contestare il suo trasferimento in Croazia, la ricorrente sostiene di temere di essere di nuovo esposta alle violenze psicologiche e sessuali ad opera delle autorità croate. In più, l'interessata non potrebbe accedere a un rimedio effettivo né sperare in una protezione reale contro i suoi aggressori. Vista la sua vulnerabilità, il suo ritorno violerebbe l'art. 17 par. 1 RD III in combinato disposto con gli artt. 3 CEDU e 2 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (RS 0.108; di seguito: CEDAW). 5.3. A differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, non si ravvisano tuttavia gli estremi per ammettere che le autorità croate abbiano violato la CEDAW, in particolare l'art. 2 citato nel ricorso, peraltro convenzione che la Croazia ha pure ratificato. Difatti, concernente dapprima le violenze sessuali di cui ella sarebbe stata vittima, in mancanza di una denuncia o di una richiesta di aiuto in tal senso alle preposte autorità croate o organismi di aiuto alle vittime presenti sul territorio croato, non si intravvede nel comportamento delle autorità croate alcuna inadempienza. Dalle circostanze esposte dalla ricorrente, non appare difatti come le autorità preposte non adempirebbero in generale, se adeguatamente sollecitate, ai loro obblighi di perseguimento penale e a offrire l'aiuto necessario all'insorgente, anche nel caso ella si trovasse nuovamente confrontata o esposta a delle minacce concrete, in caso di bisogno. Nel caso d'inadempienze da parte degli organi preposti, apparterrà poi a lei adire le vie legali disponibili per far valere i suoi diritti. Peraltro, non si ravvisa dalle sue allegazioni, in che modo in Croazia ella verrebbe discriminata secondo il suo genere ai sensi dell'art. 2 CEDAW, non avendo del resto sostanziato maggiormente le sue allegazioni ricorsuali in merito. 5.4. Dall'altro, l'interessata non ha dimostrato che le sue condizioni di vita in Croazia sarebbero state così dure e gravi da costituire un trattamento contrario all'articolo 3 CEDU. Le allegazioni circa i maltrattamenti ch'ella avrebbe subito da parte della polizia croata non sono decisive dal profilo del suo trasferimento, in quanto nel caso concreto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che il trasferimento in Croazia (cfr. l'accettazione delle autorità croate) rischierebbe di esporre la ricorrente ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovata, prima del inoltro di una domanda di asilo, nei confronti della polizia in quanto persona straniera soggiornando illegalmente su suolo croato. 5.5. In merito al suo stato di salute, la ricorrente si considera come vulnerabile vista la sua salute mentale. Purtroppo, senza voler minimizzare i suoi sentimenti, il Tribunale osserva che nel fascicolo è presente un solo documento medico, il quale referisce che l'interessata ha dei problemi di insonnia accompagnati di incubi e paura (cf. consid. 2.2 supra). Tuttavia, le suesposte problematiche mediche non possono essere considerate di un'importanza tale da lasciar presupporre, nel caso di un trasferimento in Croazia della ricorrente, un rischio concreto di essere esposta a un peggioramento grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute, comportando un'intensa sofferenza o una significativa riduzione della sua aspettativa di vita (cfr. le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU] Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, n° 57467/15, par. 122 a 139 e Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, n. 41738/10, par. 180 a 193). 5.6. Infine, in merito all'allegazione della ricorrente sul fatto che suo padre, sua madre e suo fratello avrebbero altresì inoltrato una domanda di asilo in Svizzera, il Tribunale osserva che si tratta di allegazioni senza prove, poiché il fascicolo della SEM non contiene alcuna informazione sulla famiglia. In ogni caso, la presenza in Svizzera di familiari stretti - ma fuori della famiglia nucleare - non è sufficiente, in assenza di un legame di dipendenza, a creare un ostacolo al trasferimento ai sensi del diritto internazionale pubblico sottoscritto dalla Svizzera, come, in particolare, l'art. 8 CEDU (cfr. DTF 145 I 227 par. 3.1). 5.7. Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dell'interessata verso la Croazia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Infine, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie ai sensi dell'articolo 29a, paragrafo 3, OAsi 1 in combinato disposto con l'articolo 17 par. 1 RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5, par. 8.5.2).

6. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto. 7. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto. 8. 8.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 8.2. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di esenzione dal versamento delle spese processuali è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier Data di spedizione: