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F-6657/2023

F-6657/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-12-12 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:

- al rappresentante dei ricorrenti (per raccomandata; allegato: bollettino di versamento);

- alla SEM, ad N ...;

- all'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino, via Lugano 4, 6501 Bellinzona (in copia).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6657/2023 Sentenza del 12 dicembre 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il ... 1992, Repubblica di Turchia, B._______, nata il ... 2000, Repubblica di Turchia, entrambi rappresentati da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via Primo Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 novembre 2023 Visto che: il 5 ottobre 2023, A._______ e B._______ (i ricorrenti o il/la ricorrente), marito e moglie gravida, cittadini della Repubblica di Turchia, hanno presentato una domanda d'asilo in Croazia (incarto SEM, doc. ... - 17 a 20 [in seguito: incarto SEM, doc.]), il 7 ottobre 2023, giunti in Svizzera, i ricorrenti hanno depositato una nuova domanda d'asilo (incarto SEM, doc. 1 a 4), l'11 ottobre 2023, i ricorrenti hanno incaricato SOS Ticino - Caritas Svizzera di rappresentarli nella procedura d'asilo (incarto SEM, doc. 22 e 23), il 12 ottobre 2023, la ricorrente è stata visitata all'Ospedale ... (...), dove le è stata diagnosticata una "gravidanza iniziale a 6+6 sdg: nella norma", con l'accertamento di "buone condizioni generali. Non edemi. Addome palpabile, non dolente", la prescrizione di una terapia farmacologica a base di "Andreavit" e "Acido folico" ed un "prossimo controllo tra 3 settimane" (incarto SEM, doc. 26), il 17 ottobre 2023, la SEM ha svolto un colloquio personale con i ricorrenti, che hanno dichiarato, in sostanza, di "non voler assolutamente tornare in Croazia", la ricorrente perché in questo paese "ha avuto grossi problemi [...] è stata percossa e maltrattata [...]", il ricorrente perché "ha subito delle percosse [...] la polizia croata [ci] ha maltrattati [...]" (incarto SEM, doc. 27 e 28), il 17 ottobre 2023, avendo concluso che la Croazia fosse competente in materia di protezione internazionale dei ricorrenti, la SEM le ha chiesto di riprenderli in carico (incarto SEM, doc. 29 e 30), il 23 ottobre 2023, il medico incaricato ha prescritto alla ricorrente, per la sua "Frühschwangerschaft", "Elevit und Acido folico 5mg" (incarto SEM, doc. 36 [Foglio di trasmissione di informazioni mediche/F2]), il 31 ottobre 2023, la Croazia ha acconsentito a riprendere in carico i ricorrenti, richiedendo in particolare alla SEM "to inform us in advance (at least 7 working days before the transfer), about any particular health situation, both from the physical and from the psychical point of view, as well as about any disability or delicate situation which can entail considerable reception problems" (incarto SEM, doc. 36 a 38), il 3 novembre 2023, la ginecologa incaricata ha visitato la ricorrente, constatando in particolare "Abdomen: weich und indolent, keine Abehrspannung [sic], keine Resistenzen, keine Druckdolenz", ed ha prescritto "Cariban [...] Dafalgan [...] Magnesium [...]" (cfr. incarto SEM, doc. 41 [F2]), il 16 novembre 2023, la ricorrente è stata visitata alla "..." di ... (...), dove le è stato diagnosticato un "rechnerisch 11+6 SSW [Schwangerschaftswoche] mit Abortus imminens. Einmaliger Bluterguss, aktuell Blut sistiert. Da Patientin vaginale Untersuchung ablehnt, nicht zu eruiere, ob weiterhin Blut", e le è stato inoltre spiegato che "Blut in der Frühschwangerschaft immer wieder auftreten kann" (incarto SEM, doc. 42 [F2] e 45), il 24 novembre 2023, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti (cfr. l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciandone il trasferimento in Croazia (incarto SEM, doc. 46), il 24 novembre 2023, la SEM ha consegnato la decisione al rappresentante dei ricorrenti (incarto SEM, doc. 47), il 28 novembre 2023, la ricorrente ha avuto un colloquio psichiatrico presso la "..." di ..., dove le sono state diagnosticate "ICD 11 6E20/6A70.1. Psychische Störungen oder Verhaltensstörungen in Zusammenhang mit Schwangerschaft, Geburt oder Wochenbett / depressive Störung, ohne psychotische Symptome, mittelgradige Episode", indicando, a proposito di un'eventuale psicoterapia, "indiziert und gewünscht" (incarto SEM, doc. 49), il 1°dicembre 2023, tramite il loro rappresentante, i ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, chiedono che la decisione impugnata sia annullata e che sia costatata la competenza della Svizzera con esame della domanda d'asilo nel merito oppure, in via subordinata, che gli atti siano restituiti alla SEM per nuova valutazione; al ricorso hanno pure allegato, oltre ai documenti usuali, un certificato della ... del 29 novembre 2023, facente stato di una "aktuell [...] Risikoschwangerschaft" e consigliante una "ruhige und konstante Bleibe (doc. 4), nonché il rapporto "Dublin Regulation and Its Application in Croatia" del "Centre For Peace Studies" (CPS), del 22 settembre 2023 (doc. 5), il 4 dicembre 2023, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento dei ricorrenti verso la Croazia, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi); la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il regolamento dell'Unione europea (UE) 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale [GU] dell'UE L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), riservati i casi descritti all'art. 3 par. 2 RD III, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come nella fattispecie, non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III), in accordo con l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, in concreto, dall'incarto si evince che i ricorrenti hanno depositato una domanda d'asilo in Croazia il 5 ottobre 2023, presentandone poi un'altra in Svizzera il 7 ottobre successivo, il 31 ottobre 2023, rispondendo alla richiesta della Svizzera del 17 ottobre antecedente, la Croazia ha dato il suo consenso a riprendere in carico i ricorrenti, e ciò, in applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III, come "Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale", di conseguenza, la competenza della Croazia ad occuparsi della procedura di protezione internazionale dei ricorrenti, in conformità all'art. 18 par. 1 lett. b RD III, è accertata in linea di principio; si noti che, contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti (cfr. ricorso, § 31), se la Croazia non dovesse essere competente a trattare materialmente la loro domanda d'asilo, lo sarà per forza di cose un altro "Stato membro" dello spazio Dublino, e non un qualunque altro Stato non membro (cfr. art. 20 par. 5 RD III); per contestare l'esigibilità del loro trasferimento in Croazia i ricorrenti si riferiscono al loro stato di salute, essenzialmente alla loro "psychologische Belastung" come pure alla gravidanza della ricorrente che non può ritenersi "keineswegs als unproblematisch" in quanto "Risikoschwangerschaft" (ricorso, §§ 22 e 23), e alle condizioni d'accoglienza del sistema d'asilo croato, asserendo che esse sono "unzureichend und die medizinische Versorgung defizitär" e che sussistono "erhebliche Zweifel am Zugang zu medizinischer Grundversorgung" (ricorso, §§ 26 e 27), è così necessario verificare, in seguito, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Croazia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE/CartaUE, le quali renderebbero pertanto impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito va ricordato che la Croazia, in quanto membro dell'UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), pertanto, si deve presumere che la Croazia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza del TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), in particolare, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza della CorteEDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli rinvii), a proposito dello stato del sistema d'asilo croato, questo Tribunale ha già avuto modo di evidenziare a più riprese che esso, benché sia oggetto di diverse critiche da parte di svariati organismi, tra i quali quelli citati anche nel ricorso, non è contraddistinto da carenze sistemiche e che non sussistono comprovati rischi di respingimenti ("push-backs") alla frontiera con la Bosnia e Erzegovina in caso di trasferimenti di richiedenti che hanno già avuto la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia ("take back"; cfr., fra le tante, la sentenza del TAF E-1854/2022 del 1° settembre 2022 consid. 6.4 con i riferimenti), in una recente sentenza di riferimento questo Tribunale ha puntualizzato che "Gesuchstellende, welche gestützt auf die Dublin-III-VO nach Kroatien überstellt werden, Zugang zum dortigen Asylverfahren erhalten. Angesichts des Vorstehenden kann die Überstellung unabhängig davon, ob die gesuchstellende Person im Rahmen eines "Take-Charge" (Aufnahme) oder "Take-Back" (Wiederaufnahme) Verfahrens überstellt wird, erfolgen. Insbesondere besteht in solchen Fällen keine beachtliche Wahrscheinlichkeit, die Überstellten würden der Gefahr einer Verletzung ihrer aus dem Refoulement-Verbot fliessenden Rechte ausgesetzt werden. Es ist nach dem gesagten nicht davon auszugehen, das Asylverfahren und die Aufnahmebedingungen in Kroatien wiesen systemische Schwachstellen im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 Dublin-III-VO auf, die eine Überstellung von Gesuchstellenden generell als unzulässig erscheinen lassen würden. Die seit dem Referenzurteil D-1611/2016 vom 22. März 2016 bestehende Praxis der grundsätzlichen Zulässigkeit von Dublin-Überstellungen nach Kroatien ist zu bestätigen. Von einer Überstellung ist bei dieser Ausgangslage nur in Ausnahmefällen abzusehen, in welchen die Gesuchstellenden durch substantiiertes Vorbringen darlegen können, dass die generelle Annahme in ihrem Fall nicht zutrifft" (sentenza del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 8, 9.3, 9.4.4 e 9.5), in concreto, riguardo alle garanzie formali della procedura d'asilo in Croazia, i ricorrenti, che non mancano di rammentare la sentenza E-1488/2020 (cfr. ricorso, §§ 16 e 31), non apportano e, a maggior ragione, non analizzano in sé, alcun elemento specifico rilevante, relativo alla loro persona (nazionalità, età, religione o altro), suscettibile di mostrare, con un grado sufficiente di attendibilità, che, una volta trasferiti in Croazia, le autorità competenti di questo paese, se del caso, non procederanno, in violazione del diritto internazionale umanitario, all'esame delle loro domande d'asilo, ma che invece li respingeranno fuori dai confini dell'UE o che li sottoporranno a dei trattamenti contrari agli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU; in relazione ai maltrattamenti da parte della polizia croata da loro riferiti, si deve constatare che i ricorrenti, senza voler minimizzare la valenza delle loro affermazioni sul piano umano, non hanno sottoposto alcun indizio di prova, nemmeno debole, malgrado ne abbiano l'onere, dei maltrattamenti che avrebbero subito (cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 11.4); peraltro, rispetto all'obbligo di rilasciare le impronte digitali (cfr. ricorso, pag. 4), non si può che rilevare che esso è dettato dall'art. 14 par. 1 regolamento (UE) n. 603/2013 (Eurodac; cfr. la sentenza del TAF D-4399/2023 del 28 agosto 2023 consid. 6.3.3), sul piano medico si deve innanzitutto osservare che il ricorrente, secondo i dati all'incarto, non ha alcun problema di salute particolare (cfr. anche la decisione impugnata, pag. 8); riguardo alla ricorrente, che è incinta ed ha avuto una o più perdite di sangue, occorre sottolineare che la legislazione croata annovera espressamente le donne gravide nella categoria delle persone vulnerabili, prevedendo che "a pregnant woman or a parturient woman who requires monitoring of pregnancy and childbirth is entitled to health care to the same extent as insured person from compulsory health insurance" (AIDA-Asylum Information Database, Country Report: Croatia, 2022 Update, pag. 94); così, ad esempio, "in 2022, between 2 and 11 pregnant women were accommodated [...] at the Reception Centre in Zagreb (total of 101 during the entire year). MDM-Belgique's team provided them with comprehensive healthcare services in cooperation with the Outpatient Clinic Zagreb - Centar (including gynaecological examinations and necessary tests) and accompanied them to the Clinical Hospital for Women's Diseases and Obstetrics of the University Hospital Centre Zagreb, or to the "Sveti Duh" Hospital" (AIDA, op. cit., pagg. 96 e 97); questo mostra con sufficiente attendibilità che le donne incinte, diversamente da quanto sembrano affermare i ricorrenti (cfr. in particolare, ricorso, § 29), hanno generalmente accesso alle cure mediche necessarie complete ("comprehensive healthcare services"), adattate al loro stato di salute specifico; non vi sono peraltro motivi per credere che le dette cure mediche non siano suscettibili di coprire anche i problemi psicologici della ricorrente, diagnosticati come ICD 11 6E20/6A70.1, e chiaramente legati alla sua gravidanza, pertanto, visto quanto precede, e malgrado la pertinenza complessiva dei loro argomenti sullo stato del sistema d'asilo croato (garanzie procedurali e condizioni d'accoglienza), i ricorrenti non riescono a capovolgere, per il loro caso, l'assunto generale ("generelle Annahme"), posto da questo Tribunale nella sentenza E-1488/2020, dell'esigibilità dei trasferimenti verso la Croazia in applicazione del RD III, ne discende che né l'art. 3 par. 2 2a frase né l'art. 17 cpv. 1 RD III sono applicabili alla fattispecie (cfr. anche la sentenza del TAF D-4399/2023 del 28 agosto 2023 consid. 7 e 8.1 a 8.6); si noti ancora che, ad ogni modo, la SEM dovrà informare e informerà le autorità croate sull'idoneità a viaggiare della ricorrente poco prima del trasferimento, e ciò in base al suo stato di salute, anche sotto il profilo psicologico, relativo alla sua gravidanza, come impongono gli artt. 31 e 32 RD III (cfr. decisione impugnata, pag. 10), è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della CGUE del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; cfr. anche la DTAF 2010/45 consid. 8.3), alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Croazia oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), dimodoché anche la richiesta sussidiaria di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Croazia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, pronunciandone il trasferimento in Croazia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), con l'emanazione di questa sentenza la domanda di concessione al ricorso dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:

- al rappresentante dei ricorrenti (per raccomandata; allegato: bollettino di versamento);

- alla SEM, ad N ...;

- all'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino, via Lugano 4, 6501 Bellinzona (in copia).