opencaselaw.ch

F-6136/2016

F-6136/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-04-19 · Italiano CH

Visto Schengen

Sachverhalt

A. Il 19 agosto 2016 B._______, cittadino tanzaniano nato il (...), ha chiesto all'Ambasciata di Svizzera a Dar es Salaam il rilascio di un visto Schengen della durata di 60 giorni per poter rendere visita a A._______, sua conoscente residente a C._______. B. Con decisione del 23 agosto 2016 la summenzionata rappresentanza svizzera ha rifiutato il rilascio del visto richiesto mediante il modulo standard Schengen. C. In data 29 agosto 2016 A._______ ha inoltrato opposizione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) contro la citata decisione dell'Ambasciata di Svizzera a Dar es Salaam, adducendo in sostanza che il solo scopo della visita di B._______ è quello di conoscere il paese, l'invitante ha altresì garantito di accollarsi tutte le spese di viaggio ed i costi legati alla permanenza del suo ospite in terra elvetica, essa ha infine assicurato la partenza di quest'ultimo alla scadenza del visto. D. L'autorità inferiore ha respinto l'opposizione con decisione dell'8 settembre 2016. La SEM ha ritenuto che in ragione della situazione personale del richiedente, ed in particolare della sua giovane età e del fatto che non ha mai lasciato il territorio della Tanzania, nonché della situazione socioeconomica ivi vigente, il ritorno in patria al termine della validità dell'eventuale visto non appare sufficientemente garantito. A mente della citata autorità federale la lontananza di B._______ dai familiari e dalle sue attività professionali per un periodo di due mesi non può che avvalorare questa tesi. La SEM ha infine osservato che non vi sono motivi particolari per concedere l'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen al richiedente e che in definitiva unicamente quest'ultimo è in grado di assicurare la sua partenza al termine del visto, ciò indipendentemente dalla buona fede della persona invitante. E. A._______ è insorta avverso la decisione della SEM dell'8 settembre 2016 mediante ricorso del 5 ottobre 2016 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale). La ricorrente ha contestato le argomentazioni dell'autorità inferiore secondo cui vi sarebbe il rischio che una volta giunto nello spazio Schengen B._______ tenti di rimanervi, poiché la sua vita in patria, sebbene semplice, sarebbe alquanto felice. Oltre a ciò A._______ ha sostenuto che la conferma del volo inoltrata insieme alla richiesta di rilascio del visto sia una prova sufficiente della volontà dell'interessato di fare rientro in Tanzania al termine del suo soggiorno in Svizzera, il cui scopo sarebbe unicamente turistico. A comprova della buona fede di B._______ la ricorrente ha prodotto una nuova prenotazione di un volo prevedente un intervallo tra l'arrivo in Europa ed il ritorno verso la Tanzania inferiore rispetto ai 60 giorni inizialmente previsti. F. La ricorrente ha tempestivamente provveduto a pagare l'anticipo spese richiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale del 4 novembre 2016. G. Invitata ad esprimersi in merito al ricorso, la SEM ha presentato le proprie osservazioni in data 31 gennaio 2017, riconfermandosi nella propria decisione e chiedendo al Tribunale di respingere il gravame in tutte le sue conclusioni.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

E. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).

E. 1.3 Riservati i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______, che ha precedentemente inoltrato opposizione (cfr. opposizione del 29 agosto 2016), ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3.1 La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 mar-zo 2002, FF 2002 3327, pag. 3351 [di seguito: Messaggio LStr]). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2; sentenze del TAF C-1450/2013 del 23 ottobre 2013 consid. 3; C-4852/2011 del 20 mar-zo 2013 consid. 3). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Confederazione Elvetica, come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3390; DTF 135 II 1 consid. 1.1; DTAF 2009/27 consid. 3; 2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schengen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato, la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello spazio Schengen e del rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata ed il rilascio di un visto qualora le condizioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del richiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di conseguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giurisprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto.

E. 3.2 Inoltre, malgrado i tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'applicazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applicazione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza, prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di scostarsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi riferimenti).

E. 4.1 Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale concernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non prevedano disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr [RS 142.20]).

E. 4.2 In merito alle condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204), nel suo tenore del 4 maggio 2016, in vigore dal 16 maggio 2016, rinvia all'art. 6 del regolamento (UE) n. 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52). Le condizioni d'entrata così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5 LStr.

E. 4.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c, nonché art. 14 par. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inoltre, non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in modo particolare la volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 Codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr).

E. 4.4 La pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 LStr, ed in particolare a proposito della garanzia di rimpatrio prevista all'art. 5 cpv. 2 LStr, possono essere applicate alla presente fattispecie (in merito ai dettagli di tale problematica cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).

E. 5 Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (di seguito: VTL). Lo Stato membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a Codice dei visti e art. 6 par. 5 lett. c Codice frontiere Schengen).

E. 6 In qualità di paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pagg. 1-7), il cui art. 1 par. 1 prescrive che i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'allegato I al medesimo regolamento devono essere in possesso di un visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli Stati Schengen. In proposito, essendo la Tanzania contemplata nel sopracitato allegato I, l'interessato, quale cittadino di detto paese, soggiace all'obbligo di visto.

E. 7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del soggiorno previsto risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie ed i dati concreti, che risultano dalla situazione generale del paese d'origine del richiedente.

E. 7.2 La Tanzania figura tra le nazioni più povere al mondo, sebbene negli ultimi anni la sua economia abbia conosciuto una marcata crescita (nel 2014 il prodotto interno lordo pro capite ammontava a USD 695.-) ed un'innegabile stabilizzazione. Il paese figura tuttavia tra le nazioni con un basso indice di sviluppo umano, mentre rimane alto il tasso di corruzione. Più del 70% della popolazione è attiva nel settore primario, ed in particolare nell'agricoltura di sussistenza. Le infrastrutture della nazione sono ancora poco sviluppate, considerato che solamente il 20% degli abitanti ha accesso alla rete elettrica, quantunque negli ultimi anni vi siano stati dei miglioramenti in special modo nel settore della gestione delle risorse idriche e dello sfruttamento delle risorse energetiche. Il potenziale di crescita e di investimenti rimane importante in settori come il turismo, l'industria mineraria e la costruzione di infrastrutture di trasporto (fonte: sito web del ministero degli esteri della Repubblica Federale di Germania [Auswärtiges Amt] www.auswaertiges-amt.de Aussen- und Europapolitik Länderinformationen Tansania Wirtschaft, aggiornato nel novembre 2015 e consultato nel marzo 2017).

E. 7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica in Tanzania, nonché delle importanti differenze con la Svizzera, la valutazione della SEM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai termini prestabiliti appaia relativamente elevato non può essere contestata. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto; in particolare le situazioni familiare, sociale o eventualmente scolastica possono costituire elementi di una prognosi favorevole in vista di una partenza regolare dalla Svizzera. Al contrario in assenza di tali indizi il rischio di aggiramento delle regole di diritto degli stranieri può essere considerato elevato.

E. 8 Per quanto riguarda i legami esistenti nel paese d'origine, dagli atti di causa emerge che il richiedente è un agricoltore/allevatore di 31 anni celibe e senza figli. Non figurano ulteriori informazioni in merito alla sua situazione professionale e familiare. Egli è titolare di un conto bancario sul quale al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen vi era l'equivalente di circa fr. 390.-. Risulta inoltre che B._______ non ha mai lasciato il territorio della Tanzania.

E. 9 A fronte di quanto sopra menzionato, e considerata la situazione socioeconomica della Tanzania, nonché la sua posizione professionale (sembrerebbe problematico per un agricoltore/allevatore assentarsi per un periodo di più settimane, considerato come non vi siano indicazioni in merito alla possibile continuazione di quest'attività durante l'assenza di B._______), la SEM non può essere criticata per non aver escluso il rischio che, una volta giunto nello spazio Schengen, l'interessato desideri prolungarvi la propria permanenza, con la speranza di trovarvi condizioni di vita e migliori rispetto a quelle della sua terra natale. Di conseguenza, a questo proposito il Tribunale ritiene fondate le preoccupazioni dell'autorità inferiore, siccome non può essere escluso che l'invitato, vista l'età e la situazione personale, sia attratto dalla qualità della vita in Europa, e decida di stabilirsi durevolmente in Svizzera o in un altro paese dello spazio Schengen.

E. 10 Il Tribunale rileva infine che non sono adempiute le condizioni per la concessione di un VTL, così come indicato al considerando 5, ed in particolare dalle tavole processuali non emergono motivi umanitari.

E. 11.1 Lo scrivente Tribunale considera inoltre che il desiderio espresso dalla ricorrente di permettere a B._______ di visitare la Svizzera, per quanto perfettamente legittimo e comprensibile, non è atto a giustificare l'ottenimento di un visto Schengen, per il quale, è bene ricordare, l'interessato non ha alcun diritto (cfr. consid. 3.1). Vero è che può sembrare alquanto severo non concedere ad una persona il diritto di entrare in un paese in cui risiedono degli amici, tuttavia occorre tenere presente che questa è la situazione di molti altri stranieri. Alla luce dell'importante numero di domande di rilascio di un visto, come precedentemente rilevato, le autorità elvetiche hanno adottato una politica d'ammissione restrittiva.

E. 11.2 Visto quanto sopra non può dunque essere escluso che B._______ rappresenti un rischio migratorio elevato e pertanto il rilascio del visto in suo favore non può essere concesso.

E. 11.3 Ne discende che l'autorità inferiore ha rilevato - a giusto titolo - che l'uscita dalla spazio Schengen entro i termini richiesti per il soggiorno a scopo di visita non è sufficientemente garantita. La correttezza di tale valutazione non può essere pregiudicata neanche dalle dichiarazioni di garanzia formulate dalla ricorrente e ciò a prescindere dalla buona fede di quest'ultima. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento dell'invitato dedotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultimo è in grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le rassicurazioni fornite dall'invitante, la quale si porta garante per tutte le spese di soggiorno, non sono tali da impedire al richiedente di intraprendere i passi necessari per stabilirsi durevolmente in Svizzera o in un altro paese dell'area Schengen (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9).

E. 12 Pertanto la SEM, con la decisione dell'8 settembre 2016, non ha violato il diritto federale né abusato del proprio potere di apprezzamento; l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli artt. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato l'11 novembre 2016.
  3. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6136/2016 Sentenza del 19 aprile 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, cancelliere Reto Peterhans. Parti A._______, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Visto Schengen. Fatti: A. Il 19 agosto 2016 B._______, cittadino tanzaniano nato il (...), ha chiesto all'Ambasciata di Svizzera a Dar es Salaam il rilascio di un visto Schengen della durata di 60 giorni per poter rendere visita a A._______, sua conoscente residente a C._______. B. Con decisione del 23 agosto 2016 la summenzionata rappresentanza svizzera ha rifiutato il rilascio del visto richiesto mediante il modulo standard Schengen. C. In data 29 agosto 2016 A._______ ha inoltrato opposizione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) contro la citata decisione dell'Ambasciata di Svizzera a Dar es Salaam, adducendo in sostanza che il solo scopo della visita di B._______ è quello di conoscere il paese, l'invitante ha altresì garantito di accollarsi tutte le spese di viaggio ed i costi legati alla permanenza del suo ospite in terra elvetica, essa ha infine assicurato la partenza di quest'ultimo alla scadenza del visto. D. L'autorità inferiore ha respinto l'opposizione con decisione dell'8 settembre 2016. La SEM ha ritenuto che in ragione della situazione personale del richiedente, ed in particolare della sua giovane età e del fatto che non ha mai lasciato il territorio della Tanzania, nonché della situazione socioeconomica ivi vigente, il ritorno in patria al termine della validità dell'eventuale visto non appare sufficientemente garantito. A mente della citata autorità federale la lontananza di B._______ dai familiari e dalle sue attività professionali per un periodo di due mesi non può che avvalorare questa tesi. La SEM ha infine osservato che non vi sono motivi particolari per concedere l'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen al richiedente e che in definitiva unicamente quest'ultimo è in grado di assicurare la sua partenza al termine del visto, ciò indipendentemente dalla buona fede della persona invitante. E. A._______ è insorta avverso la decisione della SEM dell'8 settembre 2016 mediante ricorso del 5 ottobre 2016 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale). La ricorrente ha contestato le argomentazioni dell'autorità inferiore secondo cui vi sarebbe il rischio che una volta giunto nello spazio Schengen B._______ tenti di rimanervi, poiché la sua vita in patria, sebbene semplice, sarebbe alquanto felice. Oltre a ciò A._______ ha sostenuto che la conferma del volo inoltrata insieme alla richiesta di rilascio del visto sia una prova sufficiente della volontà dell'interessato di fare rientro in Tanzania al termine del suo soggiorno in Svizzera, il cui scopo sarebbe unicamente turistico. A comprova della buona fede di B._______ la ricorrente ha prodotto una nuova prenotazione di un volo prevedente un intervallo tra l'arrivo in Europa ed il ritorno verso la Tanzania inferiore rispetto ai 60 giorni inizialmente previsti. F. La ricorrente ha tempestivamente provveduto a pagare l'anticipo spese richiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale del 4 novembre 2016. G. Invitata ad esprimersi in merito al ricorso, la SEM ha presentato le proprie osservazioni in data 31 gennaio 2017, riconfermandosi nella propria decisione e chiedendo al Tribunale di respingere il gravame in tutte le sue conclusioni. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF). 1.3 Riservati i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______, che ha precedentemente inoltrato opposizione (cfr. opposizione del 29 agosto 2016), ha il diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 mar-zo 2002, FF 2002 3327, pag. 3351 [di seguito: Messaggio LStr]). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2; sentenze del TAF C-1450/2013 del 23 ottobre 2013 consid. 3; C-4852/2011 del 20 mar-zo 2013 consid. 3). La legislazione svizzera sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Confederazione Elvetica, come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3390; DTF 135 II 1 consid. 1.1; DTAF 2009/27 consid. 3; 2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schengen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato, la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello spazio Schengen e del rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata ed il rilascio di un visto qualora le condizioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del richiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di conseguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giurisprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto. 3.2 Inoltre, malgrado i tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'applicazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applicazione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza, prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di scostarsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi riferimenti). 4. 4.1 Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale concernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non prevedano disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr [RS 142.20]). 4.2 In merito alle condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 22 ottobre 2008 (OEV, RS 142.204), nel suo tenore del 4 maggio 2016, in vigore dal 16 maggio 2016, rinvia all'art. 6 del regolamento (UE) n. 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52). Le condizioni d'entrata così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5 LStr. 4.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c, nonché art. 14 par. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [Codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inoltre, non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in modo particolare la volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 Codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr). 4.4 La pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 LStr, ed in particolare a proposito della garanzia di rimpatrio prevista all'art. 5 cpv. 2 LStr, possono essere applicate alla presente fattispecie (in merito ai dettagli di tale problematica cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).

5. Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (di seguito: VTL). Lo Stato membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a Codice dei visti e art. 6 par. 5 lett. c Codice frontiere Schengen).

6. In qualità di paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 (GU L 81 del 21 marzo 2001, pagg. 1-7), il cui art. 1 par. 1 prescrive che i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'allegato I al medesimo regolamento devono essere in possesso di un visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli Stati Schengen. In proposito, essendo la Tanzania contemplata nel sopracitato allegato I, l'interessato, quale cittadino di detto paese, soggiace all'obbligo di visto. 7. 7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del soggiorno previsto risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie ed i dati concreti, che risultano dalla situazione generale del paese d'origine del richiedente. 7.2 La Tanzania figura tra le nazioni più povere al mondo, sebbene negli ultimi anni la sua economia abbia conosciuto una marcata crescita (nel 2014 il prodotto interno lordo pro capite ammontava a USD 695.-) ed un'innegabile stabilizzazione. Il paese figura tuttavia tra le nazioni con un basso indice di sviluppo umano, mentre rimane alto il tasso di corruzione. Più del 70% della popolazione è attiva nel settore primario, ed in particolare nell'agricoltura di sussistenza. Le infrastrutture della nazione sono ancora poco sviluppate, considerato che solamente il 20% degli abitanti ha accesso alla rete elettrica, quantunque negli ultimi anni vi siano stati dei miglioramenti in special modo nel settore della gestione delle risorse idriche e dello sfruttamento delle risorse energetiche. Il potenziale di crescita e di investimenti rimane importante in settori come il turismo, l'industria mineraria e la costruzione di infrastrutture di trasporto (fonte: sito web del ministero degli esteri della Repubblica Federale di Germania [Auswärtiges Amt] www.auswaertiges-amt.de Aussen- und Europapolitik Länderinformationen Tansania Wirtschaft, aggiornato nel novembre 2015 e consultato nel marzo 2017). 7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica in Tanzania, nonché delle importanti differenze con la Svizzera, la valutazione della SEM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai termini prestabiliti appaia relativamente elevato non può essere contestata. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto; in particolare le situazioni familiare, sociale o eventualmente scolastica possono costituire elementi di una prognosi favorevole in vista di una partenza regolare dalla Svizzera. Al contrario in assenza di tali indizi il rischio di aggiramento delle regole di diritto degli stranieri può essere considerato elevato.

8. Per quanto riguarda i legami esistenti nel paese d'origine, dagli atti di causa emerge che il richiedente è un agricoltore/allevatore di 31 anni celibe e senza figli. Non figurano ulteriori informazioni in merito alla sua situazione professionale e familiare. Egli è titolare di un conto bancario sul quale al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen vi era l'equivalente di circa fr. 390.-. Risulta inoltre che B._______ non ha mai lasciato il territorio della Tanzania.

9. A fronte di quanto sopra menzionato, e considerata la situazione socioeconomica della Tanzania, nonché la sua posizione professionale (sembrerebbe problematico per un agricoltore/allevatore assentarsi per un periodo di più settimane, considerato come non vi siano indicazioni in merito alla possibile continuazione di quest'attività durante l'assenza di B._______), la SEM non può essere criticata per non aver escluso il rischio che, una volta giunto nello spazio Schengen, l'interessato desideri prolungarvi la propria permanenza, con la speranza di trovarvi condizioni di vita e migliori rispetto a quelle della sua terra natale. Di conseguenza, a questo proposito il Tribunale ritiene fondate le preoccupazioni dell'autorità inferiore, siccome non può essere escluso che l'invitato, vista l'età e la situazione personale, sia attratto dalla qualità della vita in Europa, e decida di stabilirsi durevolmente in Svizzera o in un altro paese dello spazio Schengen.

10. Il Tribunale rileva infine che non sono adempiute le condizioni per la concessione di un VTL, così come indicato al considerando 5, ed in particolare dalle tavole processuali non emergono motivi umanitari. 11. 11.1 Lo scrivente Tribunale considera inoltre che il desiderio espresso dalla ricorrente di permettere a B._______ di visitare la Svizzera, per quanto perfettamente legittimo e comprensibile, non è atto a giustificare l'ottenimento di un visto Schengen, per il quale, è bene ricordare, l'interessato non ha alcun diritto (cfr. consid. 3.1). Vero è che può sembrare alquanto severo non concedere ad una persona il diritto di entrare in un paese in cui risiedono degli amici, tuttavia occorre tenere presente che questa è la situazione di molti altri stranieri. Alla luce dell'importante numero di domande di rilascio di un visto, come precedentemente rilevato, le autorità elvetiche hanno adottato una politica d'ammissione restrittiva. 11.2 Visto quanto sopra non può dunque essere escluso che B._______ rappresenti un rischio migratorio elevato e pertanto il rilascio del visto in suo favore non può essere concesso. 11.3 Ne discende che l'autorità inferiore ha rilevato - a giusto titolo - che l'uscita dalla spazio Schengen entro i termini richiesti per il soggiorno a scopo di visita non è sufficientemente garantita. La correttezza di tale valutazione non può essere pregiudicata neanche dalle dichiarazioni di garanzia formulate dalla ricorrente e ciò a prescindere dalla buona fede di quest'ultima. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento dell'invitato dedotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultimo è in grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le rassicurazioni fornite dall'invitante, la quale si porta garante per tutte le spese di soggiorno, non sono tali da impedire al richiedente di intraprendere i passi necessari per stabilirsi durevolmente in Svizzera o in un altro paese dell'area Schengen (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9).

12. Pertanto la SEM, con la decisione dell'8 settembre 2016, non ha violato il diritto federale né abusato del proprio potere di apprezzamento; l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli artt. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato l'11 novembre 2016.

3. Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Data di spedizione: