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F-6016/2026

F-6016/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-09-11 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Sachverhalt

A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2026. Dalle ricerche effettuate in data 29 aprile 2026 dalla SEM nella banca dati dell'unità centrale del sistema europeo «Eurodac», è risultato che il richiedente era entrato illegalmente in Italia il (...), dove in medesima data gli erano pure state prelevate le impronte dattiloscopiche. A.b Con scritto del 6 maggio 2026, il rappresentante legale del richiedente ha inviato alla SEM una dichiarazione sottoscritta dal medesimo, con cui ha chiesto alla predetta autorità la rettifica delle sue generalità (nome e cognome) registrate nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). A.c L'(...) maggio 2026, si è tenuto con l'interessato il verbale della prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito: verbale RMNA). A.d Con rapporto peritale del (...), l'(...), ha dato seguito al mandato della SEM del 13 maggio 2026 di svolgere una perizia volta a stabilire l'età del richiedente l'asilo. A.e L'autorità inferiore, il 3 giugno 2026, ha presentato alle autorità italiane, una domanda di presa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.f Nella medesima data succitata, la SEM ha dato la possibilità al richiedente di pronunciarsi circa le sue conclusioni riguardo all'inverosimiglianza della minore età allegata e all'intenzione di modificare la sua data di nascita registrata nel SIMIC al (...). L'interessato ha presentato la sua determinazione con missiva dell'8 giugno 2026. Successivamente, l'11 giugno 2026, la SEM ha provveduto alla registrazione della modifica della data di nascita del richiedente al (...) nel SIMIC, con una menzione del carattere contestato del dato. A.g Il 5 agosto 2026, la SEM ha comunicato alle autorità italiane preposte che, poiché esse non avevano risposto entro il termine normativo, la Svizzera considera che l'Italia è diventata lo Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo del richiedente a far tempo dal 4 agosto 2026. B. Con decisione del 21 agosto 2026, notificata il medesimo giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-48/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia, nonché l'esecuzione della precitata misura. Ha altresì concluso che la data di nascita del richiedente nel SIMIC sia la seguente: (...) ed ha osservato come un eventuale ricorso non abbia effetto sospensivo. C. L'interessato ha impugnato, con ricorso del 28 agosto 2026, il summenzionato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e, d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al ripristino della sua data di nascita nel SIMIC al (...), nonché che gli atti siano restituiti alla SEM affinché effettui un esame nazionale della sua domanda d'asilo, oppure, in subordine, che gli atti siano restituiti all'autorità inferiore per i necessari complementi istruttori. Al ricorso è stato annesso, in copia, il referto medico del 21 agosto 2026, nel frattempo pure assunto agli atti della SEM (cfr. n. 49/4). D. Il 31 agosto 2026, il Tribunale ha pronunciato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, quale misura supercautelare.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Nel suo ricorso, l'insorgente ha chiesto esplicitamente la modifica della data di nascita presente nel SIMIC del (...), per fissarla al (...). Pertanto, il ricorso è stato inoltrato sia contro la decisione della SEM di non entrare nel merito della sua domanda d'asilo sia contro la data di nascita iscritta nel SIMIC. Tuttavia, riguardo alla richiesta di modifica della data di nascita presente nel SIMIC, non verrà deciso nella presente procedura, bensì viene aperta in merito a tale questione una nuova procedura di cui ai ruoli del Tribunale F-6107/2026. Oggetto della presente sentenza risultano quindi essere unicamente le cifre 1-4 del dispositivo del provvedimento avversato.

E. 2 Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso e decide in modo definitivo sullo stesso (cfr. art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]; art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 48 cpv. 1 lett. a-c, 52 cpv. 1 PA (RS 172.021) e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4 Il 12 giugno 2026, è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il RD III (GU L 2024/1351 del 22.05.2024; di seguito: RAMM; cfr. anche la cifra 8 della Rettifica del RAMM [GU L 2025/90929 del 25.11.2025]). Nel caso concreto, la domanda di protezione internazionale è stata registrata prima del 12 giugno 2026 (cfr. supra lett. A.a). Pertanto, la determinazione dello Stato membro competente si effettua in applicazione del RD III (cfr. art. 84 par. 2 RAMM in combinato disposto con la cifra 8 della Rettifica del RAMM), come a ragione intrapreso dalla SEM nella decisione impugnata. Tuttavia, come rilevato correttamente nel ricorso, l'autorità inferiore nella stessa, si è fondata anche su delle direttive che risultano essere state sostituite nel frattempo. A tal proposito la questione anche sollevata nel gravame, a sapere se l'interpretazione implicita data dalla SEM all'art. 84 par. 2 RAMM, è conforme o meno al diritto come contestato nel ricorso, può rimanere nella fattispecie aperta. Invero, come si vedrà di seguito, il ricorso deve essere respinto sia sulla base del RD III sia fondandosi sulle disposizioni del RAMM. Pertanto, le censure formali del ricorrente relative ad una carente motivazione sotto l'aspetto del diritto applicabile e ad una conseguente violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. ricorso, pag. 9 seg.), che perlomeno brevemente risulta comunque essere esplicato nella stessa (cfr. p.to II, pag. 2 della decisione avversata), devono essere respinte.

E. 5.1 L'insorgente propone, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti alla SEM, in quanto quest'ultima non avrebbe accertato dei fatti giuridicamente rilevanti in modo corretto e completo (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) ed avrebbe violato il suo obbligo di motivazione (dedotto dal diritto di essere sentito di cui agli art. 29 cpv. 2 Cost. e 35 cpv. 1 PA; cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 139 V 496 consid. 5.1, 138 I 232 consid. 5.1).

E. 5.2 In primo luogo, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso (cfr. pag. 6 seg.), il Tribunale ritiene che la motivazione contenuta nella decisione avversata, in merito agli elementi che hanno condotto l'autorità inferiore a considerare la minore età allegata dall'insorgente come inverosimile (cfr. p.to II, pag. 3 segg. della decisione impugnata), sia sufficiente e non v'è alcuna evidenza nella stessa, che faccia condurre a ritenere come la SEM non avrebbe tenuto conto segnatamente del contesto socioculturale e del grado di scolarizzazione ridotto asserito dal medesimo nella sua valutazione, come lamentato nel ricorso. Piuttosto, con le sue argomentazioni ricorsuali, il ricorrente intende proporre un apprezzamento differente delle sue dichiarazioni rispetto a quanto concluso dalla SEM, che riguarda però una questione di merito e non formale, e che verrà trattata in quanto tale nel prosieguo (cfr. infra consid. 6.2).

E. 5.3 In secondo luogo, il Tribunale non segue il ricorrente laddove egli ravvisa nel ricorso una motivazione insufficiente da parte della SEM circa la mancata applicazione della clausola di sovranità (cfr. art. 14 segg. del ricorso). Invero, è dopo attenta e corretta valutazione sia di quanto dichiarato dal ricorrente rispetto ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Italia, sia riguardo al suo stato di salute - così come risultava agli atti al momento dell'emissione della decisione avversata - che l'autorità inferiore è giunta ad escludere che questi non si pongano in contrasto con un trasferimento dell'insorgente in Italia. La SEM ha tra l'altro sufficientemente esposto i motivi per i quali considerava che sia lo stato di salute del ricorrente, sia le condizioni d'accoglienza in Italia, nel caso specifico, fossero da ritenere accertati, senza intraprendere ulteriori investigazioni (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione impugnata). Una violazione dell'obbligo inquisitorio o di motivazione su tale punto da parte della SEM non è quindi in alcun modo riscontrabile.

E. 5.4 Ne discende quindi che le censure formali mosse dal ricorrente nel gravame alla decisione impugnata, devono essere in toto disattese.

E. 6.1 Ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 6.2.1 Il ricorrente ha dichiarato, già al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera, di essere minorenne, e contesta anche nel suo gravame la determinazione della SEM di ritenerlo invece maggiorenne.

E. 6.2.2 Tale questione va esaminata preliminarmente, essendo la stessa rilevante nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 par. 4 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con rif. cit.; ex multis la sentenza del TAF F-1398/2026 del 5 marzo 2026 consid. 3.3). È tuttavia utile rammentare che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe, in principio, l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati).

E. 6.2.3 Per quanto concerne innanzitutto i risultati della perizia medico-legale del (...) - i quali segnatamente espongono come il ricorrente avesse al momento dell'esecuzione della medesima un'età minima di 19 anni, un'età media tra i 19 ed i 23 anni e che con elevata probabilità prossima alla certezza egli fosse maggiorenne e che quindi l'età da lui asserita (e conseguentemente anche la sua data di nascita) fossero inverosimili (cfr. n. 26/18, pag. 8 seg.) - al contrario di quanto considerato nel ricorso (cfr. pag. 7 seg.), il Tribunale ritiene gli stessi particolarmente concludenti. Difatti, nella stessa perizia viene esplicato in modo comprensibile e scientifico, per quale motivo è stata ritenuta una validità limitata della stima dell'età dentaria - in quanto basata sulla valutazione di due soli denti del giudizio - e per quali considerazioni si è basata essenzialmente la conclusione proposta sugli accertamenti radiologici effettuati, in particolare sull'età minima più alta e sullo stadio più avanzato in particolare rispetto ai risultati della tomografia sterno-clavicolare, per giungere alle conclusioni riportate nella perizia (cfr. n. 26/18, pag. 2 seg. e pag. 7 segg.). Pertanto, non si può in alcun modo seguire quanto proposto nel ricorso, ovvero di ritenere come determinante l'esame della panoramica dentaria, poiché si baserebbe anche su dei campioni di riferimento comparabili a quelli della popolazione del ricorrente, e meno affidabile invece l'esame osseo che non si fonderebbe invece sugli stessi. Difatti, in una simile casistica, il fatto che il campione utilizzato per la valutazione dei risultati radiologici effettuati non fosse riferibile alla popolazione d'origine del ricorrente, risulta essere inconferente. È invero legittimo attendersi che le persone con conoscenze specifiche chiamate a trarre conclusioni dalle risultanze degli accertamenti siano, se del caso, in misura di tenerne debitamente conto, non essendo in tal senso giudizioso che il Tribunale si sostituisca alle valutazioni degli esperti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1). Il fatto stesso che sia stato menzionato nel rapporto peritale il campione di popolazione utilizzato per le radiografie, e che sia stato evidenziato come non sussistano, in tale contesto, significative differenze legate a popolazioni diverse (cfr. n. 26/18, pag. 2 seg.), denota invero come la questione sia stata considerata nell'allestimento di quest'ultimo (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3). Tuttavia, anche volendo seguire l'insorgente e verificando se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongano o meno, conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), la perizia costituisce un forte indizio di maggiore età. Invero, dall'esame odontostomatologico - le quali conclusioni sono state fondate soltanto sui denti del giudizio n. 38 e n. 48 - è risultata un'età minima di 14,67 anni ed un'età media di 18,5 anni; mentre che dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata un'età minima di 19 anni, un'età media di 23,6 anni ed un'età massima di 30 anni. Quand'anche le conclusioni dell'esame odontostomatologico, non riportino l'età massima, la stessa può essere estrapolata dalla tabella riportante i diversi metodi di stima dell'età presente nel rapporto peritale (cfr. n. 26/18, pag. 14), la quale si attesta ad un massimo di 23,6 anni d'età (secondo il metodo [...]). Risulta quindi chiaramente come l'intervallo dell'esame odontostomatologico (14,67 - 23,6 anni) e quello dell'esame della tomografia sterno-clavicolare (19 - 30 anni) si sovrappongano. A ciò si aggiunge che, dagli atti, non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano state in specie rispettate. Il rapporto non risulta essere difatti contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Risulta inoltre essere sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. Di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia costituisce quindi come minimo un forte indizio di maggiore età, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2).

E. 6.2.4 In merito alle dichiarazioni rese dall'insorgente, anche agli occhi del Tribunale alla stessa stregua di quanto constatato nella decisione avversata, le stesse risultano essere vaghe ed a tratti contraddittorie su alcuni aspetti della sua biografia e della sua famiglia, che confrontate invece con altri suoi asserti più precisi, intaccano fortemente la credibilità della minore età da lui dichiarata. Segnatamente, malgrado egli abbia indicato ad esempio precisamente quanti anni avesse al momento dell'inizio e della fine della scuola, nonché quando avrebbe iniziato e terminato l'attività lavorativa quale (...) (cfr. n. 19/10, p.to 1.17.04, pag. 5), o ancora è riuscito a situare all'incirca quando sarebbe espatriato ed i vari Paesi che avrebbe attraversato, nonché i periodi in cui sarebbe rimasto negli stessi (cfr. n. 19/10, p.to 5.01 seg., pag. 8), su altri quesiti è rimasto molto più vago o non ha saputo rispondere. In particolare, per quanto abbia asserito sempre in modo coerente di essere nato il (...), non è riuscito a specificare quanti anni e quanti mesi avesse al momento del verbale RMNA, soltanto adducendo avere (...) anni (cfr. n. 19/10, p.to 1.06, pag. 3), o ancora non sapendo riportare né in che data (o perlomeno periodo) in cui la madre sarebbe (...), né in che anno avrebbe iniziato e terminato la scuola. Inoltre, se nel verbale RMNA, egli ha affermato che avrebbe avuto (...) anni al momento dell'espatrio (cfr. n. 19/10, p.to 2.01, pag. 6), nel corso della perizia medico-legale egli ha invece ricondotto tale evento a quando egli avrebbe avuto (...) anni d'età (cfr. n. 26/18, pag. 4); allorché ancora in contraddizione con quanto precede, nel ricorso egli ha allegato aver avuto all'epoca (...) anni (cfr. ricorso, pag. 11). Inoltre, appare quantomeno strano che nel verbale RMNA egli abbia saputo precisare perlomeno quanti anni avesse allorché la madre sarebbe (...) (cfr. n. 19/10, p.to 1.16.04, pag. 4), mentre che pochi giorni più tardi nell'ambito della perizia, egli non l'ha indicato (cfr. n. 26/18, pag. 4). Tali circostanze, unite al fatto che l'insorgente non ha depositato agli atti alcun documento probante la sua data di nascita allegata, segnatamente un documento di viaggio o d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. b o lett. c OAsi 1 (RS 142.311), mettono ancora maggiormente in dubbio la sua asserita minore età. Le conclusioni precedenti non vengono scalfite neppure prendendo in considerazione come richiesto dal ricorrente la sua estrazione socioculturale ed il suo ridotto grado di scolarizzazione, in quanto le vaghezze ed incoerenze succitate non trovano alcuna spiegazione con esse.

E. 6.2.5 In definitiva, è dunque a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto che l'interessato non sia riuscito a rendere verosimile di essere minorenne al momento della registrazione della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, non risulta esserci spazio per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" citato in sede ricorsuale, ed egli deve assumersene le conseguenze, ovverossia viene considerato maggiorenne (cfr. supra consid. 6.2.2).

E. 7.1 Proseguendo nell'analisi, visto quanto considerato precedentemente circa l'inverosimiglianza della minore età del ricorrente, nonché poiché le autorità italiane competenti non hanno risposto, entro il termine di cui all'art. 22 par. 1 RD III (o art. 40 par. 2 RAMM), alla domanda di presa in carico formulata secondo il termine regolamentare di cui all'art. 21 par. 1 comma 2 RD III (o art. 39 par. 1 RAMM) dalla SEM (cfr. n. 29/6 e 43/1), la SEM ha ritenuto, in conformità con il diritto, che l'Italia fosse in principio competente a trattare la domanda d'asilo del ricorrente (cfr. p.to II, pag. 2 seg. della decisione impugnata).

E. 7.2 Altresì, l'autorità inferiore, ha a ragione constatato che il sistema d'asilo e d'accoglienza italiano, non presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (o rispettivamente giusta l'art. 16 par. 3 RAMM), per le quali la competenza dovrebbe ricadere sulla Svizzera (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata). Invero, le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso, anche con riferimento a rapporti redatti da organizzazioni non governative e articoli giornalistici, non sono in grado di far giungere il Tribunale ad altra conclusione rispetto a quanto ribadito nella sua sentenza di riferimento D-4235/2021 del 19 aprile 2022 (consid. 10.2), sempre ed anche recentemente riconfermata (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-1607/2026 del 12 marzo 2026 consid. 2.2 con ulteriore rif. cit., F-5579/2026 del 2 settembre 2026 consid. 4.1, F-5554/2026 del 26 agosto 2026 consid. 3.1 e F-5811/2026 del 28 agosto 2026 consid. 4, queste tre ultime sentenze in applicazione del RAMM). Inoltre, non vi è agli atti alcun indizio fondato e concreto che lasci presupporre che il ricorrente, una volta ritornato in Italia, non possa depositarvi regolarmente una domanda d'asilo e non potrà così beneficiare degli aiuti e dei diritti procedurali che gli spetteranno allora ai sensi di norme di diritto europeo. In proposito, si rimarca difatti come il ricorrente sia rimasto in Italia soltanto per pochi giorni, e come non abbia presentato alcuna domanda d'asilo in tale Paese (cfr. n. 19/10, p.to 5.02, pag. 8). Visto quanto precede, egli non può pertanto in alcun modo prevalersi in modo fondato del fatto che egli non avrebbe avuto accesso alle cure mediche o ancora all'istruzione scolastica in Italia (cfr. n. 19/10, p.to 5.02, pag. 8 e p.to 8.01, pag. 10), come reiterato parzialmente anche nel ricorso (cfr. pag. 11).

E. 7.3 Inoltre, nel caso in esame, e visto quanto già sopra considerato, non sussiste alcun ostacolo derivante dal diritto internazionale che obblighi la Svizzera a entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente sulla base dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"; rispettivamente ai sensi dell'art. 35 par. 1 RAMM), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 e non vi sono indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento di cui dispone nell'ambito delle precitate norme. Invero, come già sopra considerato, l'autorità inferiore ha tenuto conto correttamente del suo stato di salute, non ritenendolo ostativo al suo ritorno in Italia ai sensi dell'art. 3 CEDU. Difatti, dal profilo somatico, gli sono stati diagnosticati diversi dolori post-traumatici a causa di lesioni alla schiena e alle ginocchia, per i quali gli è stato prescritto un trattamento farmacologico (cfr. n. 12/5, 23/5, 24/5 e 38/5), e non sono state riscontrate né fratture a livello del torace né del ginocchio (...) dagli esami radiologici eseguiti (cfr. n. 17/1). Altresì, a seguito di una caduta durante (...), egli ha riportato una contusione del polso e della mano (...), per la quale non è stata evidenziata alcuna frattura, e clinicamente gli è stata imposta una tenuta fissa del polso (...), nonché gli è stato prescritto il medicamento (...) (cfr. n. 39/2 e 40/2). Dal profilo psichiatrico, è stata ipotizzata la diagnosi di disturbo da stress post-traumatico, per il quale seguirebbe una presa in carico psicologica (non psichiatrica), senza prescrizione di trattamento farmacologico (cfr. n. 41/6, 42/4, 45/4, 49/4 e 51/4). Frattanto, sulla scorta di quanto precede e al contrario di quanto esposto nel ricorso, non si ravvisa alcun quadro clinico di particolare vulnerabilità o gravità per il ricorrente a causa del suo stato di salute che osterebbe al suo trasferimento in Italia ai sensi della giurisprudenza convenzionale resa in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, [Grande Camera], Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Del resto, non v'è alcun elemento concreto all'incarto o nelle argomentazioni ricorsuali che conduca alla conclusione che egli non potrà continuare, una volta presentata una domanda d'asilo in Italia, le cure ed i trattamenti ricevuti in Svizzera anche nel suddetto Paese, il quale dispone di strutture mediche sufficienti e, sulla base dell'art. 22 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione, GU L 2024/1346 del 22.05.2024), esso è tenuto a prestare le cure mediche adeguate e necessarie, comprese le misure di assistenza psichica appropriate, ai richiedenti l'asilo. Se tuttavia l'interessato, una volta fatto ritorno in Italia, dovesse ritenere che tale Paese non rispetti le direttive europee in materia d'asilo, apparterrà a lui di far valere i suoi diritti direttamente presso le autorità di tale Stato membro usando delle vie giuridiche adeguate. Alla luce di ciò, e del fatto che la presente disamina non rientra nelle casistiche in cui andrebbero richieste delle garanzie preliminari al trasferimento del ricorrente all'Italia circa la presa in carico medica e d'alloggio immediati e adatti (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 succitata consid. 10.4 ed in particolare consid. 10.4.3.3), le stesse non vanno sollecitate nel caso concreto, così come invece postulato nel ricorso (cfr. pag. 16).

E. 8 Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 31 agosto 2026 decadono.

E. 9 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria parziale, è respinta. Le spese processuali di fr. 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a TS-TAF [RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. La procedura relativa alla modificazione dei dati nel SIMIC è separata dalla presente procedura e verrà trattata nella nuova procedura del Tribunale aperta al ruolo F-6107/2026.
  2. Il ricorso è respinto.
  3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  4. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Regula Schenker Senn Alissa Vallenari Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6016/2026 Sentenza dell'11 settembre 2026 Composizione Giudice Regula Schenker Senn, giudice unica, con l'approvazione della giudice Christa Preisig; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Somalia, rappresentato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 21 agosto 2026 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2026. Dalle ricerche effettuate in data 29 aprile 2026 dalla SEM nella banca dati dell'unità centrale del sistema europeo «Eurodac», è risultato che il richiedente era entrato illegalmente in Italia il (...), dove in medesima data gli erano pure state prelevate le impronte dattiloscopiche. A.b Con scritto del 6 maggio 2026, il rappresentante legale del richiedente ha inviato alla SEM una dichiarazione sottoscritta dal medesimo, con cui ha chiesto alla predetta autorità la rettifica delle sue generalità (nome e cognome) registrate nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). A.c L'(...) maggio 2026, si è tenuto con l'interessato il verbale della prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito: verbale RMNA). A.d Con rapporto peritale del (...), l'(...), ha dato seguito al mandato della SEM del 13 maggio 2026 di svolgere una perizia volta a stabilire l'età del richiedente l'asilo. A.e L'autorità inferiore, il 3 giugno 2026, ha presentato alle autorità italiane, una domanda di presa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.f Nella medesima data succitata, la SEM ha dato la possibilità al richiedente di pronunciarsi circa le sue conclusioni riguardo all'inverosimiglianza della minore età allegata e all'intenzione di modificare la sua data di nascita registrata nel SIMIC al (...). L'interessato ha presentato la sua determinazione con missiva dell'8 giugno 2026. Successivamente, l'11 giugno 2026, la SEM ha provveduto alla registrazione della modifica della data di nascita del richiedente al (...) nel SIMIC, con una menzione del carattere contestato del dato. A.g Il 5 agosto 2026, la SEM ha comunicato alle autorità italiane preposte che, poiché esse non avevano risposto entro il termine normativo, la Svizzera considera che l'Italia è diventata lo Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo del richiedente a far tempo dal 4 agosto 2026. B. Con decisione del 21 agosto 2026, notificata il medesimo giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-48/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia, nonché l'esecuzione della precitata misura. Ha altresì concluso che la data di nascita del richiedente nel SIMIC sia la seguente: (...) ed ha osservato come un eventuale ricorso non abbia effetto sospensivo. C. L'interessato ha impugnato, con ricorso del 28 agosto 2026, il summenzionato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e, d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al ripristino della sua data di nascita nel SIMIC al (...), nonché che gli atti siano restituiti alla SEM affinché effettui un esame nazionale della sua domanda d'asilo, oppure, in subordine, che gli atti siano restituiti all'autorità inferiore per i necessari complementi istruttori. Al ricorso è stato annesso, in copia, il referto medico del 21 agosto 2026, nel frattempo pure assunto agli atti della SEM (cfr. n. 49/4). D. Il 31 agosto 2026, il Tribunale ha pronunciato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, quale misura supercautelare. Diritto:

1. Nel suo ricorso, l'insorgente ha chiesto esplicitamente la modifica della data di nascita presente nel SIMIC del (...), per fissarla al (...). Pertanto, il ricorso è stato inoltrato sia contro la decisione della SEM di non entrare nel merito della sua domanda d'asilo sia contro la data di nascita iscritta nel SIMIC. Tuttavia, riguardo alla richiesta di modifica della data di nascita presente nel SIMIC, non verrà deciso nella presente procedura, bensì viene aperta in merito a tale questione una nuova procedura di cui ai ruoli del Tribunale F-6107/2026. Oggetto della presente sentenza risultano quindi essere unicamente le cifre 1-4 del dispositivo del provvedimento avversato.

2. Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso e decide in modo definitivo sullo stesso (cfr. art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]; art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli artt. 48 cpv. 1 lett. a-c, 52 cpv. 1 PA (RS 172.021) e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

3. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4. Il 12 giugno 2026, è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il RD III (GU L 2024/1351 del 22.05.2024; di seguito: RAMM; cfr. anche la cifra 8 della Rettifica del RAMM [GU L 2025/90929 del 25.11.2025]). Nel caso concreto, la domanda di protezione internazionale è stata registrata prima del 12 giugno 2026 (cfr. supra lett. A.a). Pertanto, la determinazione dello Stato membro competente si effettua in applicazione del RD III (cfr. art. 84 par. 2 RAMM in combinato disposto con la cifra 8 della Rettifica del RAMM), come a ragione intrapreso dalla SEM nella decisione impugnata. Tuttavia, come rilevato correttamente nel ricorso, l'autorità inferiore nella stessa, si è fondata anche su delle direttive che risultano essere state sostituite nel frattempo. A tal proposito la questione anche sollevata nel gravame, a sapere se l'interpretazione implicita data dalla SEM all'art. 84 par. 2 RAMM, è conforme o meno al diritto come contestato nel ricorso, può rimanere nella fattispecie aperta. Invero, come si vedrà di seguito, il ricorso deve essere respinto sia sulla base del RD III sia fondandosi sulle disposizioni del RAMM. Pertanto, le censure formali del ricorrente relative ad una carente motivazione sotto l'aspetto del diritto applicabile e ad una conseguente violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. ricorso, pag. 9 seg.), che perlomeno brevemente risulta comunque essere esplicato nella stessa (cfr. p.to II, pag. 2 della decisione avversata), devono essere respinte. 5. 5.1 L'insorgente propone, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti alla SEM, in quanto quest'ultima non avrebbe accertato dei fatti giuridicamente rilevanti in modo corretto e completo (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) ed avrebbe violato il suo obbligo di motivazione (dedotto dal diritto di essere sentito di cui agli art. 29 cpv. 2 Cost. e 35 cpv. 1 PA; cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1, 139 V 496 consid. 5.1, 138 I 232 consid. 5.1). 5.2 In primo luogo, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso (cfr. pag. 6 seg.), il Tribunale ritiene che la motivazione contenuta nella decisione avversata, in merito agli elementi che hanno condotto l'autorità inferiore a considerare la minore età allegata dall'insorgente come inverosimile (cfr. p.to II, pag. 3 segg. della decisione impugnata), sia sufficiente e non v'è alcuna evidenza nella stessa, che faccia condurre a ritenere come la SEM non avrebbe tenuto conto segnatamente del contesto socioculturale e del grado di scolarizzazione ridotto asserito dal medesimo nella sua valutazione, come lamentato nel ricorso. Piuttosto, con le sue argomentazioni ricorsuali, il ricorrente intende proporre un apprezzamento differente delle sue dichiarazioni rispetto a quanto concluso dalla SEM, che riguarda però una questione di merito e non formale, e che verrà trattata in quanto tale nel prosieguo (cfr. infra consid. 6.2). 5.3 In secondo luogo, il Tribunale non segue il ricorrente laddove egli ravvisa nel ricorso una motivazione insufficiente da parte della SEM circa la mancata applicazione della clausola di sovranità (cfr. art. 14 segg. del ricorso). Invero, è dopo attenta e corretta valutazione sia di quanto dichiarato dal ricorrente rispetto ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Italia, sia riguardo al suo stato di salute - così come risultava agli atti al momento dell'emissione della decisione avversata - che l'autorità inferiore è giunta ad escludere che questi non si pongano in contrasto con un trasferimento dell'insorgente in Italia. La SEM ha tra l'altro sufficientemente esposto i motivi per i quali considerava che sia lo stato di salute del ricorrente, sia le condizioni d'accoglienza in Italia, nel caso specifico, fossero da ritenere accertati, senza intraprendere ulteriori investigazioni (cfr. p.to II, pag. 7 della decisione impugnata). Una violazione dell'obbligo inquisitorio o di motivazione su tale punto da parte della SEM non è quindi in alcun modo riscontrabile. 5.4 Ne discende quindi che le censure formali mosse dal ricorrente nel gravame alla decisione impugnata, devono essere in toto disattese. 6. 6.1 Ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 6.2 6.2.1 Il ricorrente ha dichiarato, già al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera, di essere minorenne, e contesta anche nel suo gravame la determinazione della SEM di ritenerlo invece maggiorenne. 6.2.2 Tale questione va esaminata preliminarmente, essendo la stessa rilevante nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 par. 4 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con rif. cit.; ex multis la sentenza del TAF F-1398/2026 del 5 marzo 2026 consid. 3.3). È tuttavia utile rammentare che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe, in principio, l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). 6.2.3 Per quanto concerne innanzitutto i risultati della perizia medico-legale del (...) - i quali segnatamente espongono come il ricorrente avesse al momento dell'esecuzione della medesima un'età minima di 19 anni, un'età media tra i 19 ed i 23 anni e che con elevata probabilità prossima alla certezza egli fosse maggiorenne e che quindi l'età da lui asserita (e conseguentemente anche la sua data di nascita) fossero inverosimili (cfr. n. 26/18, pag. 8 seg.) - al contrario di quanto considerato nel ricorso (cfr. pag. 7 seg.), il Tribunale ritiene gli stessi particolarmente concludenti. Difatti, nella stessa perizia viene esplicato in modo comprensibile e scientifico, per quale motivo è stata ritenuta una validità limitata della stima dell'età dentaria - in quanto basata sulla valutazione di due soli denti del giudizio - e per quali considerazioni si è basata essenzialmente la conclusione proposta sugli accertamenti radiologici effettuati, in particolare sull'età minima più alta e sullo stadio più avanzato in particolare rispetto ai risultati della tomografia sterno-clavicolare, per giungere alle conclusioni riportate nella perizia (cfr. n. 26/18, pag. 2 seg. e pag. 7 segg.). Pertanto, non si può in alcun modo seguire quanto proposto nel ricorso, ovvero di ritenere come determinante l'esame della panoramica dentaria, poiché si baserebbe anche su dei campioni di riferimento comparabili a quelli della popolazione del ricorrente, e meno affidabile invece l'esame osseo che non si fonderebbe invece sugli stessi. Difatti, in una simile casistica, il fatto che il campione utilizzato per la valutazione dei risultati radiologici effettuati non fosse riferibile alla popolazione d'origine del ricorrente, risulta essere inconferente. È invero legittimo attendersi che le persone con conoscenze specifiche chiamate a trarre conclusioni dalle risultanze degli accertamenti siano, se del caso, in misura di tenerne debitamente conto, non essendo in tal senso giudizioso che il Tribunale si sostituisca alle valutazioni degli esperti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.1). Il fatto stesso che sia stato menzionato nel rapporto peritale il campione di popolazione utilizzato per le radiografie, e che sia stato evidenziato come non sussistano, in tale contesto, significative differenze legate a popolazioni diverse (cfr. n. 26/18, pag. 2 seg.), denota invero come la questione sia stata considerata nell'allestimento di quest'ultimo (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.3). Tuttavia, anche volendo seguire l'insorgente e verificando se i rispettivi intervalli tra età minima ed età massima si sovrappongano o meno, conformemente alla giurisprudenza (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2), la perizia costituisce un forte indizio di maggiore età. Invero, dall'esame odontostomatologico - le quali conclusioni sono state fondate soltanto sui denti del giudizio n. 38 e n. 48 - è risultata un'età minima di 14,67 anni ed un'età media di 18,5 anni; mentre che dalla tomografia sterno-clavicolare è risultata un'età minima di 19 anni, un'età media di 23,6 anni ed un'età massima di 30 anni. Quand'anche le conclusioni dell'esame odontostomatologico, non riportino l'età massima, la stessa può essere estrapolata dalla tabella riportante i diversi metodi di stima dell'età presente nel rapporto peritale (cfr. n. 26/18, pag. 14), la quale si attesta ad un massimo di 23,6 anni d'età (secondo il metodo [...]). Risulta quindi chiaramente come l'intervallo dell'esame odontostomatologico (14,67 - 23,6 anni) e quello dell'esame della tomografia sterno-clavicolare (19 - 30 anni) si sovrappongano. A ciò si aggiunge che, dagli atti, non traspare che le esigenze formali minime prescritte dalla giurisprudenza non siano state in specie rispettate. Il rapporto non risulta essere difatti contraddittorio e si riferisce direttamente alla persona dell'insorgente. Risulta inoltre essere sufficientemente motivato e tiene in debita considerazione l'anamnesi dell'interessato. Di conseguenza, come stabilito dalla giurisprudenza, la perizia costituisce quindi come minimo un forte indizio di maggiore età, per il che risulta essere tanto meno necessario procedere ad un apprezzamento generale delle prove (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2). 6.2.4 In merito alle dichiarazioni rese dall'insorgente, anche agli occhi del Tribunale alla stessa stregua di quanto constatato nella decisione avversata, le stesse risultano essere vaghe ed a tratti contraddittorie su alcuni aspetti della sua biografia e della sua famiglia, che confrontate invece con altri suoi asserti più precisi, intaccano fortemente la credibilità della minore età da lui dichiarata. Segnatamente, malgrado egli abbia indicato ad esempio precisamente quanti anni avesse al momento dell'inizio e della fine della scuola, nonché quando avrebbe iniziato e terminato l'attività lavorativa quale (...) (cfr. n. 19/10, p.to 1.17.04, pag. 5), o ancora è riuscito a situare all'incirca quando sarebbe espatriato ed i vari Paesi che avrebbe attraversato, nonché i periodi in cui sarebbe rimasto negli stessi (cfr. n. 19/10, p.to 5.01 seg., pag. 8), su altri quesiti è rimasto molto più vago o non ha saputo rispondere. In particolare, per quanto abbia asserito sempre in modo coerente di essere nato il (...), non è riuscito a specificare quanti anni e quanti mesi avesse al momento del verbale RMNA, soltanto adducendo avere (...) anni (cfr. n. 19/10, p.to 1.06, pag. 3), o ancora non sapendo riportare né in che data (o perlomeno periodo) in cui la madre sarebbe (...), né in che anno avrebbe iniziato e terminato la scuola. Inoltre, se nel verbale RMNA, egli ha affermato che avrebbe avuto (...) anni al momento dell'espatrio (cfr. n. 19/10, p.to 2.01, pag. 6), nel corso della perizia medico-legale egli ha invece ricondotto tale evento a quando egli avrebbe avuto (...) anni d'età (cfr. n. 26/18, pag. 4); allorché ancora in contraddizione con quanto precede, nel ricorso egli ha allegato aver avuto all'epoca (...) anni (cfr. ricorso, pag. 11). Inoltre, appare quantomeno strano che nel verbale RMNA egli abbia saputo precisare perlomeno quanti anni avesse allorché la madre sarebbe (...) (cfr. n. 19/10, p.to 1.16.04, pag. 4), mentre che pochi giorni più tardi nell'ambito della perizia, egli non l'ha indicato (cfr. n. 26/18, pag. 4). Tali circostanze, unite al fatto che l'insorgente non ha depositato agli atti alcun documento probante la sua data di nascita allegata, segnatamente un documento di viaggio o d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. b o lett. c OAsi 1 (RS 142.311), mettono ancora maggiormente in dubbio la sua asserita minore età. Le conclusioni precedenti non vengono scalfite neppure prendendo in considerazione come richiesto dal ricorrente la sua estrazione socioculturale ed il suo ridotto grado di scolarizzazione, in quanto le vaghezze ed incoerenze succitate non trovano alcuna spiegazione con esse. 6.2.5 In definitiva, è dunque a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto che l'interessato non sia riuscito a rendere verosimile di essere minorenne al momento della registrazione della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, non risulta esserci spazio per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" citato in sede ricorsuale, ed egli deve assumersene le conseguenze, ovverossia viene considerato maggiorenne (cfr. supra consid. 6.2.2). 7. 7.1 Proseguendo nell'analisi, visto quanto considerato precedentemente circa l'inverosimiglianza della minore età del ricorrente, nonché poiché le autorità italiane competenti non hanno risposto, entro il termine di cui all'art. 22 par. 1 RD III (o art. 40 par. 2 RAMM), alla domanda di presa in carico formulata secondo il termine regolamentare di cui all'art. 21 par. 1 comma 2 RD III (o art. 39 par. 1 RAMM) dalla SEM (cfr. n. 29/6 e 43/1), la SEM ha ritenuto, in conformità con il diritto, che l'Italia fosse in principio competente a trattare la domanda d'asilo del ricorrente (cfr. p.to II, pag. 2 seg. della decisione impugnata). 7.2 Altresì, l'autorità inferiore, ha a ragione constatato che il sistema d'asilo e d'accoglienza italiano, non presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III (o rispettivamente giusta l'art. 16 par. 3 RAMM), per le quali la competenza dovrebbe ricadere sulla Svizzera (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata). Invero, le constatazioni generali ed astratte formulate nel ricorso, anche con riferimento a rapporti redatti da organizzazioni non governative e articoli giornalistici, non sono in grado di far giungere il Tribunale ad altra conclusione rispetto a quanto ribadito nella sua sentenza di riferimento D-4235/2021 del 19 aprile 2022 (consid. 10.2), sempre ed anche recentemente riconfermata (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-1607/2026 del 12 marzo 2026 consid. 2.2 con ulteriore rif. cit., F-5579/2026 del 2 settembre 2026 consid. 4.1, F-5554/2026 del 26 agosto 2026 consid. 3.1 e F-5811/2026 del 28 agosto 2026 consid. 4, queste tre ultime sentenze in applicazione del RAMM). Inoltre, non vi è agli atti alcun indizio fondato e concreto che lasci presupporre che il ricorrente, una volta ritornato in Italia, non possa depositarvi regolarmente una domanda d'asilo e non potrà così beneficiare degli aiuti e dei diritti procedurali che gli spetteranno allora ai sensi di norme di diritto europeo. In proposito, si rimarca difatti come il ricorrente sia rimasto in Italia soltanto per pochi giorni, e come non abbia presentato alcuna domanda d'asilo in tale Paese (cfr. n. 19/10, p.to 5.02, pag. 8). Visto quanto precede, egli non può pertanto in alcun modo prevalersi in modo fondato del fatto che egli non avrebbe avuto accesso alle cure mediche o ancora all'istruzione scolastica in Italia (cfr. n. 19/10, p.to 5.02, pag. 8 e p.to 8.01, pag. 10), come reiterato parzialmente anche nel ricorso (cfr. pag. 11). 7.3 Inoltre, nel caso in esame, e visto quanto già sopra considerato, non sussiste alcun ostacolo derivante dal diritto internazionale che obblighi la Svizzera a entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente sulla base dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"; rispettivamente ai sensi dell'art. 35 par. 1 RAMM), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 e non vi sono indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento di cui dispone nell'ambito delle precitate norme. Invero, come già sopra considerato, l'autorità inferiore ha tenuto conto correttamente del suo stato di salute, non ritenendolo ostativo al suo ritorno in Italia ai sensi dell'art. 3 CEDU. Difatti, dal profilo somatico, gli sono stati diagnosticati diversi dolori post-traumatici a causa di lesioni alla schiena e alle ginocchia, per i quali gli è stato prescritto un trattamento farmacologico (cfr. n. 12/5, 23/5, 24/5 e 38/5), e non sono state riscontrate né fratture a livello del torace né del ginocchio (...) dagli esami radiologici eseguiti (cfr. n. 17/1). Altresì, a seguito di una caduta durante (...), egli ha riportato una contusione del polso e della mano (...), per la quale non è stata evidenziata alcuna frattura, e clinicamente gli è stata imposta una tenuta fissa del polso (...), nonché gli è stato prescritto il medicamento (...) (cfr. n. 39/2 e 40/2). Dal profilo psichiatrico, è stata ipotizzata la diagnosi di disturbo da stress post-traumatico, per il quale seguirebbe una presa in carico psicologica (non psichiatrica), senza prescrizione di trattamento farmacologico (cfr. n. 41/6, 42/4, 45/4, 49/4 e 51/4). Frattanto, sulla scorta di quanto precede e al contrario di quanto esposto nel ricorso, non si ravvisa alcun quadro clinico di particolare vulnerabilità o gravità per il ricorrente a causa del suo stato di salute che osterebbe al suo trasferimento in Italia ai sensi della giurisprudenza convenzionale resa in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, [Grande Camera], Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Del resto, non v'è alcun elemento concreto all'incarto o nelle argomentazioni ricorsuali che conduca alla conclusione che egli non potrà continuare, una volta presentata una domanda d'asilo in Italia, le cure ed i trattamenti ricevuti in Svizzera anche nel suddetto Paese, il quale dispone di strutture mediche sufficienti e, sulla base dell'art. 22 della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione, GU L 2024/1346 del 22.05.2024), esso è tenuto a prestare le cure mediche adeguate e necessarie, comprese le misure di assistenza psichica appropriate, ai richiedenti l'asilo. Se tuttavia l'interessato, una volta fatto ritorno in Italia, dovesse ritenere che tale Paese non rispetti le direttive europee in materia d'asilo, apparterrà a lui di far valere i suoi diritti direttamente presso le autorità di tale Stato membro usando delle vie giuridiche adeguate. Alla luce di ciò, e del fatto che la presente disamina non rientra nelle casistiche in cui andrebbero richieste delle garanzie preliminari al trasferimento del ricorrente all'Italia circa la presa in carico medica e d'alloggio immediati e adatti (cfr. sentenza di riferimento del TAF D-4235/2021 succitata consid. 10.4 ed in particolare consid. 10.4.3.3), le stesse non vanno sollecitate nel caso concreto, così come invece postulato nel ricorso (cfr. pag. 16).

8. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 31 agosto 2026 decadono.

9. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria parziale, è respinta. Le spese processuali di fr. 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a TS-TAF [RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. La procedura relativa alla modificazione dei dati nel SIMIC è separata dalla presente procedura e verrà trattata nella nuova procedura del Tribunale aperta al ruolo F-6107/2026.

2. Il ricorso è respinto.

3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

4. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Regula Schenker Senn Alissa Vallenari Data di spedizione: