Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata.
E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici Comunicazione:
- al ricorrente (per raccomandata con avviso di ricevimento; allegato: fattura);
- alla SEM, ad N (...);
- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5795/2026 Sentenza del 25 agosto 2026 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il (...), Senza nazionalità, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione del 14 agosto 2026 / N (...). Visto che: il 16 luglio 2026, in Slovenia è stata registrata la prima domanda d'asilo del ricorrente, il 22 luglio 2026, egli ne ha presentato una seconda in Svizzera, il 14 agosto 2026, istruito il caso e inoltrata alle autorità slovene una notifica di ripresa in carico, le quali ne hanno confermato il ricevimento, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Slovenia (decisione NEM), il 17 agosto 2026, egli ha ricevuto la decisione NEM e SOS Ticino - Caritas Svizzera ha cessato unilateralmente di rappresentarlo, il 20 agosto 2026, egli ha adito questo Tribunale, chiedendo, con la dispensa dalle spese processuali, che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; nel merito chiede che esso sia accolto e gli atti restituiti alla SEM per l'esame nazionale della domanda, precisando di avere depositato, lo stesso giorno, un'istanza di riconoscimento del suo preteso statuto di apolide (IRSA) presso la SEM, il 21 agosto 2026, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento in Slovenia, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), siccome la domanda d'asilo in Svizzera è stata registrata il 22 luglio 2026, ossia dopo il 12 giugno 2026 (N.B.: anche la domanda in Slovenia è stata registrata dopo questa data), non è il regolamento (UE) n. 604/2013 (RD III) che si applica alla fattispecie, ma il regolamento (UE) n. 2024/1351 (RAMM) che ha abrogato il RD III con effetto dal 12 giugno 2026 (artt. 83, 84 par. 1-2 e 85 RAMM come da Rettifica del 25.11.2025), la SEM verifica la competenza nazionale per trattare una domanda d'asilo in conformità al RAMM (art. 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1]); se individua un altro Stato competente a riprendere in carico il richiedente, glielo notifica e pronuncia la non entrata nel merito della domanda con o senza conferma del ricevimento della notifica da parte del detto Stato (artt. 29a cpv. 2 OAsi 1 nonché 16 par. 1, 17 par. 1, 36 par. 1 lett. b, 41 e 42 par. 1-2 RAMM), in concreto è accertato che la prima domanda d'asilo è stata registrata in Slovenia il 16 luglio 2026; la SEM ha quindi trasmesso alle autorità slovene una notifica di ripresa in carico del ricorrente il 3 agosto 2026, le quali ne hanno confermato ricezione l'11 agosto 2026, riconoscendo la competenza della Slovenia a conoscere della domanda d'asilo (art. 41 par. 3 RAMM), per opporsi al suo trasferimento il ricorrente invoca l'IRSA, il fatto che la Slovenia sarebbe "sotto pressione" nel settore dell'asilo, cosicché la sua "incolumità sarebbe in serio pericolo", il fatto che avrebbe "un problema di salute che riguarda il ginocchio", come pure, "ai sensi dell'art. 8 CEDU", la "dipendenza qualificata" di sua sorella e di sua madre da lui stesso, le quali soggiornano nel Canton Uri (N ...), la prima "ricoverata in ospedale" e la seconda che "soffre di problemi psichiatrici", essendo precisato che anche suo padre si trova in Svizzera come richiedente l'asilo (N ...), riguardo all'IRSA, questo Tribunale constata innanzitutto che il ricorrente l'ha depositata, non si sa bene perché, dopo la decisione NEM; comunque sia, per giurisprudenza invalsa, questo Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza della decisione NEM avversata (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3 e 2007/8 consid. 5), per cui, non essendo oggetto della medesima, l'IRSA è ininfluente sull'esito della presente procedura (cfr. sentenza del TAF D-6557/2020 del 7 gennaio 2021 consid. 4); si aggiunga che il ricorrente potrà, se del caso, presentare una nuova IRSA alle autorità competenti slovene (cfr. Convenzione sullo statuito degli apolidi [RS 0.142.40], in vigore per la Slovenia dal 25.6.1991), rispetto allo stato del sistema d'asilo sloveno, la giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, emanata in applicazione del RD III, ha stabilito che esso non presenta carenze sistemiche (cfr. sentenza del TAF F-9079/2025 del 2 dicembre 2025 consid. 2.1), dimodoché non si può ragionevolmente sostenere che la Slovenia non rispetterebbe i suoi obblighi nei confronti del ricorrente derivanti dal diritto internazionale e comunitario, regolamento (UE) 2024/1348 (procedura) e direttiva (UE) 2024/1346 (accoglienza) compresi (cfr., per quanto attiene all'accesso alle cure mediche, anche AIDA: Slovenia Update on 2025, maggio 2026, pagg. 91 e 92); quanto allo stato di salute del ricorrente, egli ha dichiarato di "stare bene", a parte una "tensione al ginocchio" (cfr. incarto SEM, doc. 17); ne deriva che, sia sotto il profilo oggettivo (stato del sistema d'asilo sloveno) che soggettivo (stato di salute del ricorrente), il trasferimento è possibile (artt. 16 par. 3 a contrario e 42 RAMM), a proposito dei rapporti del ricorrente con sua madre e sua sorella, questo Tribunale deve osservare che non sussiste il minimo indizio nell'incarto, e il ricorrente non allega nessun elemento di prova in questo senso, sulla loro pretesa "dipendenza qualificata" nei suoi confronti che potrebbe giustificare l'applicazione dell'art. 8 CEDU alla loro relazione di parenti maggiorenni, dimodoché questa censura, per quanto ammissibile (art. 43 par. 1 lett. c RAMM), si rivela ininfluente sull'esito della presente procedura; riguardo al rapporto con suo padre, questo Tribunale deve constatare, con la SEM (cfr. decisione impugnata, pagg. 4 e 5), che esso non rientra né nel campo d'applicazione dell'art. 8 CEDU né nella categoria di quelli suscettibili di stabilire la competenza della Svizzera al posto della Slovenia, dato che il ricorrente non è minorenne (artt. 2 n. 8, 25 a 28 e 43 par. 1 lett. c RAMM), in aggiunta, questo Tribunale rileva che la SEM, facendo uso del proprio potere d'apprezzamento, ha esaminato e respinto la sussistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 35 RAMM o dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, alla luce dell'insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Slovenia (art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Slovenia, in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo, pronunciando il trasferimento del ricorrente in Slovenia (artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, visto l'esito del litigio, la domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta; esse sono fissate a fr. 750.- e poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo priva d'oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici Comunicazione:
- al ricorrente (per raccomandata con avviso di ricevimento; allegato: fattura);
- alla SEM, ad N (...);
- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).