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F-5651/2026

F-5651/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-09-07 · Italiano CH

UE/AELS

Sachverhalt

A. A.a Con decisione del 17 dicembre 2025, la SEM ha rifiutato l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora al richiedente presentata con richiesta del 14 e del 23 gennaio 2025, assegnandogli un termine di partenza al (...) per lasciare la Svizzera. A.b Tramite il ricorso inoltrato il 19 gennaio 2026 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), il richiedente ha impugnato la suddetta decisione della SEM, formulando tra le altre conclusioni di causa, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dall'anticipo delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio. Con scritto non datato, ma ricevuto dal Tribunale il 17 febbraio 2026, l'interessato ha inoltrato in annesso un rapporto psicologico del 6 febbraio 2026. A.c Il Tribunale (nella causa di cui ai ruoli F-456/2026), per mezzo della decisione incidentale del 1° aprile 2026 - notificata il 2 aprile 2026 - ha accusato ricevimento del ricorso ed ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria totale formulata dall'insorgente, invitandolo parimenti a versare, entro il 4 maggio 2026, un anticipo di fr. 1'500.- a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. A.d Il versamento dell'anticipo spese richiesto è avvenuto in data 6 maggio 2026. A.e Con sentenza F-456/2026 del 20 maggio 2026, il Tribunale ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso, per intempestività del versamento dell'anticipo spese richiesto con decisione incidentale del 1° aprile 2026, ponendo le spese processuali di fr. 250.- a carico del ricorrente e pronunciando la restituzione dei residui fr. 1'250.- dell'anticipo spese versato (questi ultimi non ancora restituiti al ricorrente dalla Cassa del Tribunale). B. B.a Con scritto datato 19 giugno 2026, l'interessato ha segnatamente chiesto al Tribunale di "[...] rimettermi in termine ed entrare nel merito del ricorso". Alla predetta missiva, egli ha annesso una dichiarazione datata 19 giugno 2026 sottoscritta dal richiedente e dalla sua presunta compagna B._______, nonché un estratto conto (...) del richiedente inerente al mese di maggio 2026. Il 14 luglio 2026 è entrata al Tribunale la dichiarazione datata 8 luglio 2026, con cui il responsabile di gestione del (...) ha presentato la situazione lavorativa dell'interessato. B.b Tramite la decisione incidentale del 15 luglio 2026, nella causa aperta al ruolo del Tribunale F-4822/2026, questo Tribunale ha invitato il richiedente a regolarizzare il suo scritto del 19 giugno 2026 ai sensi dei considerandi - ovvero specificando in modo chiaro i motivi e le conclusioni di cui egli si prevale - entro 7 giorni dalla notificazione della decisione incidentale, con comminatoria di non entrata nel merito del suo scritto in caso d'inosservanza. B.c Il richiedente, con missiva del 22 luglio 2026 ha dato seguito a quanto richiesto dal Tribunale, postulando, secondo il senso, la restituzione del termine impartito per il pagamento dell'anticipo delle spese processuali nella causa F-456/2026, e nel caso di: "[...] stabilire un congruo termine per ottemperare al completamento delle spese". C. Con scritto datato 13 agosto 2026 (ma inviato soltanto il 14 agosto 2026), intitolato: "Istanza di restituzione dei termini (art. 24 PA) e di revisione (art. 66 PA) nella causa F-456/2026", l'interessato, per il tramite del suo nuovo rappresentante legale, ha chiesto al Tribunale, di accogliere l'istanza ed, in via principale, di concedere la restituzione dei termini per il versamento dell'anticipo spese richiesto con decisione incidentale del 1° aprile 2026 e, di conseguenza, di annullare la sentenza F-456/2026 del 20 maggio 2026 ed entrare nel merito del ricorso presentato il 19 gennaio 2026. In via subordinata, ha postulato l'ammissione dell'istanza di revisione della sentenza F-456/2026 del 20 maggio 2026, l'annullamento della stessa e l'entrata nel merito del ricorso del 19 gennaio 2026. Contestualmente, ha concluso a titolo procedurale, alla concessione dell'effetto sospensivo all'istanza ed al ricorso di merito, sospendendo l'esecutività della decisione di allontanamento della SEM del 17 dicembre 2025, nonché al gratuito patrocinio all'interessato, con la nomina dell'associazione CO.DI.CI quale patrocinatore d'ufficio. Allo scritto del 14 agosto 2026, sono stati allegati, in copia: la procura dell'istante al rappresentante legale dell'11 agosto 2026; la sentenza del Tribunale F-456/2026 del 20 maggio 2026; la decisione incidentale del 15 luglio 2026 nella causa F-4822/2026; il formulario per l'indirizzo per il pagamento del Tribunale; l'estratto conto privato (...) del mese di maggio 2026 dell'istante (già prodotto con scritto del 19 giugno 2026 dal richiedente); la dichiarazione del responsabile del (...) dell'8 luglio 2026 (già pervenuta al Tribunale il 14 luglio 2026, cfr. supra lett. B.a), nonché la dichiarazione congiunta del 19 giugno 2026 (già allegata dall'interessato con il suo scritto del 19 giugno 2026).

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale, su riserva delle eccezioni previste all'art. 32 LTAF (RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA (RS 172.021), prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. Segnatamente, le decisioni in materia di rifiuto al rilascio di un permesso di dimora UE/AELS pronunciate dalla SEM - la quale costituisce un servizio dell'Amministrazione federale come definito all'art. 33 lett. d LTAF - sono suscettibili di ricorso al Tribunale, che non statuisce in modo definitivo (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione agli art. 82 segg. LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 A meno che la LTAF non disponga altrimenti, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). Il Tribunale è competente per statuire sulle domande di restituzione del termine nelle materie sottoposte alla sua giurisdizione (cfr. tra le altre la sentenza del TAF F-1089/2026 del 6 marzo 2026; cfr. anche Stefan Vogel, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Kommentar, 2a ed. 2019, n. 19 ad art. 24 PA). Altresì, il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.2; 2007/21 consid. 2.1 e 5.1).

E. 1.3 In materia di restituzione del termine, così come di revisione, il Tribunale statuisce, di regola, nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 PA).

E. 2.1 A titolo preliminare, si osserva come le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura, in qualsiasi momento, durante la pendenza della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17).

E. 2.2 Nel caso concreto, la richiesta di restituzione dei termini, formulata dal ricorrente con atto del 19 giugno 2026 - senza il concorso del rappresentante legale - e regolarizzata con scritto del 22 luglio 2026, di cui alla procedura del Tribunale F-4822/2026, presenta essenzialmente gli stessi motivi alla base del suo secondo atto d'istanza di restituzione dei termini del 14 agosto 2026 - con l'aggiunta delle motivazioni e conclusioni subordinate inerenti alla revisione - nonché si prevale dei medesimi mezzi di prova, di cui alla presente procedura del Tribunale aperta al ruolo F-5651/2026. Di conseguenza, per economia processuale ed in ragione della stretta connessione delle cause precitate riguardanti il medesimo istante, il Tribunale pronuncia la congiunzione delle cause F-4822/2026 e F-5651/2026. Pertanto, il Tribunale tratterà le medesime istanze depositate dall'interessato nella presente procedura; la seconda depositata (nella causa F-5651/2026) a complemento della prima (nella causa F-4822/2026).

E. 3.1 Il richiedente, in primo luogo, sollecita la restituzione del termine di pagamento per l'anticipo spese che gli era stato impartito dal giudice in carica dell'istruzione della causa F-456/2026 nella decisione incidentale resa il 1° aprile 2026. In tal senso, egli si prevale della circostanza che, alla data di scadenza del termine fissato dal Tribunale del 4 maggio 2026 per versare l'anticipo spese, egli non avrebbe disposto della liquidità necessaria per ottemperare al pagamento richiesto, in quanto la rendita dell'assicurazione invalidità e le prestazioni complementari, sue uniche entrate, gli verrebbero accreditate sul suo conto bancario unicamente dopo il 5 di ogni mese. Egli avrebbe però provveduto immediatamente al versamento, appena avrebbe avuto la disponibilità finanziaria, ovvero il 6 maggio 2026.

E. 3.2.1 A tal proposito, si osserva innanzitutto come, ai sensi dell'art. 63 cpv. 4 PA, il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, impartendogli un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non si entrerà nel merito del ricorso. Altresì, giusta l'art. 21 cpv. 3 PA, il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità.

E. 3.2.2 In virtù dell'art. 24 cpv. 1 PA, se il richiedente o il suo rappresentante legale è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso. Il deposito della domanda di restituzione ed il compimento dell'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, sono delle condizioni formali di ricevibilità (cfr. Zufferey/Seydoux, in Bellanger/Candrian/Hirsig-Vuilloz [ed.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n. 7 e 8 ad art. 24).

E. 3.3 Nel caso concreto, il richiedente ha effettuato in modo tardivo il versamento dell'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 1° aprile 2026, ciò che egli non contesta, ritenendo tuttavia che tale pagamento tardivo fosse avvenuto per una circostanza indipendente dalla sua volontà, ovvero l'assenza materiale della somma necessaria. Dall'analisi dell'incarto, si rileva innanzitutto che il richiedente ha depositato la sua domanda di restituzione del termine (ovvero introdotta con atto del 19 giugno 2026), dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla fine dell'impedimento allegato. Invero, la fine dell'indisponibilità della somma dell'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 1° aprile 2026, data del 6 maggio 2026, e quindi il richiedente avrebbe dovuto presentare una domanda di restituzione dei termini entro il 5 giugno 2026. Quindi, già una delle condizioni cumulative formali di ricevibilità non risulta essere adempiuta. Inoltre, il richiedente ha pure compiuto l'atto omesso, ovvero il versamento dell'anticipo spese che gli era stato richiesto nel quadro della procedura dinanzi al Tribunale di cui ai ruoli F-456/2026, soltanto parzialmente. Invero, se egli intendeva prevalersi dell'art. 24 PA e sollecitare la restituzione del termine del pagamento dell'anticipo spese a seguito della notifica della sentenza F-456/2026 del 20 maggio 2026, nel frattempo cresciuta in giudicato, e che poneva le spese processuali di fr. 250.- a suo carico, gli apparteneva d'informarsi presso il Tribunale, rispettivamente il suo servizio finanziario, del modo di procedere, in particolare per ottenere le coordinate bancarie da utilizzare per ottemperare al completamento delle spese processuali - la somma di fr. 250.- prelevati sull'anticipo spese da lui versato il 6 maggio 2026 in esecuzione della cifra 2 del dispositivo della sentenza F-456/2026 del 20 maggio 2026 - simultaneamente al deposito della richiesta di restituzione del termine che, come visto, risulta già intempestiva. Invece, nel suo scritto del 22 luglio 2026, egli si è accontentato di richiedere al Tribunale, di stabilire un congruo termine affinché lui possa ottemperare al completamento delle spese, ben sapendo quindi come le stesse non fossero più integralmente disponibili nella Cassa del Tribunale (cfr. per analogia la sentenza del TAF E-29/2026 del 20 aprile 2026, pag. 4). Di conseguenza, vista sia la tardività nella presentazione dell'istanza sia in assenza d'aver compiuto (interamente) l'atto omesso, lo scritto del 19 giugno 2026 - completato con missiva del 22 luglio 2026 e l'istanza del 14 agosto 2026 per quanto riferita alla restituzione del termine - è irricevibile.

E. 3.4.1 Tuttavia, di transenna e a titolo puramente abbondanziale per buona pace del richiedente, il Tribunale rileva come pure le condizioni materiali che permetterebbero l'accettazione di una tale domanda, ovvero d'un canto l'esistenza di un impedimento ad agire e, d'altro canto, l'assenza di colpa imputabile al richiedente o al suo rappresentante, non sono in casu manifestamente realizzate.

E. 3.4.2 Invero, v'è impedimento ad agire senza colpa, che in caso d'ostacolo oggettivo che rende praticamente impossibile l'osservazione del termine, come un evento naturale imprevedibile o un'interruzione delle comunicazioni postali o telefoniche, o ancora di un ostacolo soggettivo tale da mettere il richiedente o il suo mandatario nell'impossibilità di occuparsi dei suoi affari e d'incaricare un terzo di occuparsene in sua vece, come ad esempio l'avvento di un incidente necessitante un'ospedalizzazione d'urgenza o una malattia grave (cfr. in particolare DTF 119 II 86 consid. 2a e la sentenza del Tribunale federale [TF] 2C_287/2022 del 4 maggio 2022 consid. 5.1 con riferimenti citati). In altre parole, non bisogna poter rimproverare al richiedente o al suo mandatario una qualsivoglia negligenza (cfr. sentenza del TF 6F_2/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 2 con rif. cit.; sentenze del TAF E-3055/2025 del 2 giugno 2025; D-2046/2025 del 31 marzo 2025). Una restituzione del termine non entra quindi in linea di conto quando la parte o il suo mandatario hanno tardato ad agire in ragione di una scelta deliberata o di un errore, anche leggero (cfr. sentenze del TF 1C_673/2020 e 1C_717/2020 del 30 dicembre 2020 consid. 4.2 e rif. cit.). Si rammenta inoltre come la giurisprudenza in materia di restituzione del termine è molto restrittiva (cfr. sentenza del TAF E-3055/2025 succitata con rif. cit.).

E. 3.4.3 Tornando alla presente disamina, il richiedente si prevale del fatto che, a causa della sua situazione economica, egli non disponesse prima del 6 maggio 2026 dei fondi necessari per ottemperare al versamento della somma richiesta quale anticipo spese dal Tribunale. Tuttavia, anche se tale ultima circostanza fosse ritenuta stabilita - visto anche l'estratto conto (...) prodotto agli atti dall'interessato - nulla né all'incarto né nella richiesta dell'insorgente di restituzione del termine, spiega la ragione per la quale, se egli avesse riscontrato effettivamente delle difficoltà a procedere al pagamento dell'anticipo spese per un motivo oggettivo, egli non abbia presentato una domanda di proroga del termine di versamento al Tribunale prima della scadenza del termine, essendo il termine fissato prorogabile per motivi sufficienti (cfr. art. 22 cpv. 2 PA; cfr. in tal senso la sentenza del TF 1C_706/2013 del 4 ottobre 2013 consid. 3). Difatti si rileva come il richiedente, all'epoca della procedura F-456/2026 - dove si rammenta, nella medesima causa, il giudice dell'istruzione allora competente ha emesso la decisione incidentale del 1° aprile 2026, dove il Tribunale, dopo il respingimento dell'istanza di assistenza giudiziaria totale (cfr. supra consid. A.c), chiedeva il versamento dell'anticipo di fr. 1'500.- al ricorrente entro il 4 maggio 2026, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza - era già patrocinato, da precedente rappresentante legale. Ciò premesso, a prescindere dal fatto che la richiesta di assistenza giudiziaria fosse già stata respinta, non si spiega perché, essendo che il richiedente era già allora a conoscenza del fatto che l'accredito della sua rendita AI e di prestazioni complementari venisse fatto dopo il 5 di ogni mese, non abbia potuto - come avrebbe dovuto - richiedere la proroga del termine per il versamento dell'anticipo spese, anche tramite il suo rappresentante legale, facendo valere tale impedimento già prima. Richiesta che non soltanto non è stata formulata, bensì neppure nella domanda di restituzione del termine, l'interessato non ha spiegato perché, anche per mezzo del suo rappresentante legale, egli non avrebbe potuto depositarla. Al contrario infatti di quanto argomentato nell'istanza del 14 agosto 2026, agli atti all'incarto, non v'è alcun certificato medico che attesti del fatto che il richiedente sarebbe stato incapace di agire con lucidità e prontezza dopo aver ricevuto la decisione incidentale del 1° aprile 2026. Invero, non soltanto tale argomentazione è stata proposta soltanto con l'istanza del 14 agosto 2026, non avendone invece neppure accennato l'interessato in precedenza nei suoi scritti rispettivamente del 19 giugno 2026 e del 22 luglio 2026, bensì dall'unico certificato medico agli atti a cui si riferisce l'istanza del 14 agosto 2026 (ovvero il rapporto medico del 6 febbraio 2026, cfr. atto TAF n. 2), risulta piuttosto il contrario. Difatti nello stesso viene evidenziata in particolare una stabilità clinica ed un'adesione continuativa al trattamento terapeutico, che assieme ad altri fattori, concorrerebbero all'equilibrio e alla prevenzione da ricadute (cfr. rapporto medico del 6 febbraio 2026, pag. 2 seg.). Non si può quindi in alcun modo dare credito alla tesi avanzata dall'interessato. Altresì, si rammenta anche in tale contesto, come egli era patrocinato anche all'epoca da un rappresentante legale e gli atti che quest'ultimo non ha adempiuto - quindi anche di non aver eventualmente impugnato la decisione incidentale del 1° aprile 2026 del Tribunale (cfr. istanza del 14 agosto 2026, pag. 3) - gli sono imputabili (cfr. supra consid. 3.4.2; DTF 143 I 284 consid. 2.1; sentenza del TF 1C_700/2020 e 1C_52/2021 dell'8 febbraio 2021 consid. 4.2).

E. 3.4.4 Ne discende quindi che l'impedimento allegato non è costitutivo di un ostacolo oggettivo o soggettivo valido ai sensi della giurisprudenza succitata ed il mancato pagamento dell'anticipo spese entro il termine fissato dal Tribunale con decisione incidentale del 1° aprile 2026, è imputabile al richiedente per colpa.

E. 3.4.5 La circostanza poi che il ricorrente abbia versato la somma richiesta il 6 maggio 2026, non è determinante. Invero, tale atto, posteriore alla scadenza del termine di versamento dell'anticipo spese del 4 maggio 2026 fissato con decisione incidentale del Tribunale del 1° aprile 2026 (nella causa F-456/2026), non è in grado di riparare il vizio legato all'inosservanza del termine impartito per il pagamento dell'anticipo spese (cfr. a tal riguardo per analogia la sentenza del TF 1C_706/2013 precitata consid. 3). A tal proposito, non si può seguire neppure quanto sostiene il richiedente nella sua istanza del 14 agosto 2026, allorché afferma che il Tribunale avrebbe leso il principio di buona fede processuale di cui all'art. 9 Cost., poiché d'un canto avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile a causa del pagamento dell'anticipo avvenuto tardivamente, e d'altro canto, in contraddizione, avrebbe disposto il prelevamento delle spese processuali di fr. 250.- proprio dall'importo versato dal richiedente. Difatti, il motivo del prelevamento di quest'ultima somma, ha quale unico scopo quello di assicurare il pagamento delle spese processuali da parte del richiedente, ma non è invece in grado, come preteso implicitamente dall'insorgente, pure di riparare il vizio legato all'inosservanza del termine impartito per il pagamento dell'anticipo spese. Inoltre, v'è luogo di sottolineare come la gravità delle conseguenze sulla situazione personale del richiedente, così come da lui sollevato in particolare con riferimento al fatto che egli vivrebbe in una relazione stabile con la presunta compagna da più di (...) anni e di avere intenzione di unirsi in matrimonio civile nel breve futuro (cfr. dichiarazione del 19 giugno 2026 annessa allo scritto del 19 giugno 2026), o ancora le difficoltà che egli potrebbe riscontrare dato che vivrebbe su suolo elvetico da più di (...) anni (cfr. scritto del richiedente del 22 luglio 2026 e istanza del 14 agosto 2026, pag. 2), non risultano determinanti, trattandosi di argomenti di merito che esulano dall'esame relativo alla domanda di restituzione dei termini. Infine, si rileva come la sanzione dell'inammissibilità del ricorso in caso di mancato rispetto del termine per il versamento di un anticipo spese, non è costitutiva di formalismo eccessivo, né viola il diritto di accesso ad un'autorità giudiziaria (cfr. sentenza del TF 1C_816/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3).

E. 3.5 Alla luce di quanto sopra, le condizioni molto restrittive della restituzione del termine ai sensi dell'art. 24 PA, non sono dunque manifestamente adempiute in specie, e le richieste in tal senso formulate dal ricorrente devono quindi essere respinte nella misura della loro ricevibilità.

E. 4.1 In secondo luogo, ed in subordine, l'interessato chiede la revisione della sentenza del Tribunale F-456/2026 del 20 maggio 2026.

E. 4.2 A tal proposito si osserva innanzitutto, in maniera del tutto generale, che la revisione, in quanto rimedio di diritto straordinario suscettibile d'essere esercitato solo a severe condizioni, non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. In particolare, attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che avrebbero dovuto essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato (cfr. sentenze del TF 1F_19/2018 del 9 agosto 2018 consid. 1.3, 2F_8/2018 del 15 giugno 2018 consid. 1.2). La revisione non è inoltre data per correggere presunti errori giuridici (cfr. DTF 96 I 279 consid. 3 pag. 280; sentenze del TF 1F_27/2018 del 29 ottobre 2019, 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1). Altresì, il Tribunale si investe di una domanda di revisione, solo se uno dei motivi di revisione enunciati agli art. 121-123 LTF (su rinvio dell'art. 45 LTAF), è dato. L'istante, deve quindi prevalersi di uno dei motivi legali o quantomeno invocare dei fatti costitutivi del medesimo (cfr. sentenza del TF 2F_24/2019 dell'11 novembre 2019 consid. 3). Inoltre, una sentenza che giudica un ricorso inammissibile, può essere revisionata soltanto se il motivo di revisione è legato all'elemento procedurale che ha condotto l'autorità di ricorso a dichiarare il ricorso inammissibile (cfr. Raphaël Gani, in Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [ed.], op. cit., n. 27 ad art. 66). Pertanto, se il mancato pagamento dell'anticipo spese ha comportato la sentenza d'inammissibilità, il motivo di revisione deve concernere precisamente tale elemento (cfr. ibidem).

E. 4.3.1 Nel caso concreto, l'istante osserva come il mancato pagamento dell'anticipo spese non si sarebbe verificato, se il Tribunale gli avesse concesso l'assistenza giudiziaria totale, della quale adempiva i presupposti. Con tale argomentazione, il Tribunale non ravvisa alcun motivo legale che possa comportare la revisione della sua sentenza del 20 maggio 2026.

E. 4.3.2 Tuttavia, anche si volesse intravvedere nella stessa motivazione implicitamente l'invocazione del motivo previsto all'art. 121 lett. d LTF, il Tribunale non evince alcun fatto rilevante di cui non avrebbe tenuto conto per svista. Invero, non soltanto la circostanza di avere dei mezzi finanziari limitati, era un motivo di cui l'istante se ne era già prevalso nel suo ricorso del 19 gennaio 2026, bensì nella decisione incidentale del 1° aprile 2026 il Tribunale aveva già presentato gli argomenti in ragione dei quali, le due condizioni cumulative poste all'art. 65 cpv. 1 PA per concedere l'assistenza giudiziaria, non erano adempiute in casu. Con la sua motivazione, in realtà l'istante intende ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti e presi in considerazione dal Tribunale, la quale risulta però inammissibile ai fini della revisione (cfr. supra consid. 4.2).

E. 4.3.3 Proseguendo, anche se a titolo meramente ipotetico, si volesse trattare la motivazione presentata dall'istante sotto l'aspetto dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, e pure se si partisse dal presupposto che il termine di 90 giorni per il deposito della domanda di revisione fosse stato rispettato (cfr. art. 124 cpv. 1 lett. d LTF), i presupposti materiali d'applicazione di tale norma non sono adempiuti. Difatti, l'argomentazione proposta dall'istante non risulta essere né un fatto rilevante di cui egli è venuto a conoscenza dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale F-456/2026 del 20 maggio 2026, essendo come egli fosse a conoscenza del suo stato finanziario - così come la sua rappresentante legale - già prima della pronuncia della detta sentenza, né egli ha presentato alcun mezzo di prova decisivo che avrebbe ritrovato ai sensi della succitata disposizione. Altresì, come già rammentato sopra, la circostanza che il rappresentante legale non abbia eventualmente impugnato la decisione incidentale del 1° aprile 2026, può essere imputata al ricorrente stesso, e non rappresenta in alcun modo, così poi come allegato, un motivo ammissibile ai fini di revisione.

E. 4.4 Alla luce di quanto precede, manifestamente infondato per quanto costituisce un'istanza di revisione della sentenza del Tribunale F-456/2026 del 20 maggio 2026, lo scritto del ricorrente del 14 agosto 2026, è respinto, nella misura della sua ammissibilità.

E. 5 Avendo il Tribunale statuito seduta stante sulle istanze dell'interessato, le domande procedurali tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo all'istanza e d'altro canto, secondo il senso, all'esenzione dal versamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto.

E. 6.1 Ritenute sia le richieste di restituzione dei termini sia l'istanza di revisione sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria totale, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), come pure di conseguenza la richiesta di concessione del gratuito patrocinio (art. 65 cpv. 2 PA), è respinta.

E. 6.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, sarebbero da porre a carico dell'istante (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, a titolo eccezionale, si rinuncia alla percezione di tali spese (art. 63 cpv. 1 3a frase PA e art. 6 lett. b TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Le procedure del Tribunale di cui ai ruoli F-4822/2026 e F-5651/2026 sono congiunte.
  2. Nella misura della loro ricevibilità, le domande di restituzione del termine per il versamento dell'anticipo spese sulle presumibili spese processuali fissato nella decisione incidentale del Tribunale del 1° aprile 2026 (causa F-456/2026), sono respinte.
  3. Per quanto ammissibile, lo scritto del 14 agosto 2026 nella misura tendente alla revisione della sentenza del Tribunale F-456/2026 del 20 maggio 2026, è respinto.
  4. La domanda di assistenza giudiziaria totale, è respinta.
  5. Non si prelevano spese processuali.
  6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-4822/2026, F-5651/2026 Sentenza del 7 settembre 2026 Composizione Giudici Claudia Cotting-Schalch (presidente del collegio), Christa Preisig, Yannick Antoniazza-Hafner, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, rappresentato da José Domenech, Centro per i diritti del cittadino (CO.DI.CI), (...), richiedente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Domanda di restituzione del termine; domanda di revisione contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale F-456/2026 del 20 maggio 2026 (rifiuto della proroga del soggiorno UE/AELS). Fatti: A. A.a Con decisione del 17 dicembre 2025, la SEM ha rifiutato l'approvazione al rilascio di un permesso di dimora al richiedente presentata con richiesta del 14 e del 23 gennaio 2025, assegnandogli un termine di partenza al (...) per lasciare la Svizzera. A.b Tramite il ricorso inoltrato il 19 gennaio 2026 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), il richiedente ha impugnato la suddetta decisione della SEM, formulando tra le altre conclusioni di causa, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dall'anticipo delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio. Con scritto non datato, ma ricevuto dal Tribunale il 17 febbraio 2026, l'interessato ha inoltrato in annesso un rapporto psicologico del 6 febbraio 2026. A.c Il Tribunale (nella causa di cui ai ruoli F-456/2026), per mezzo della decisione incidentale del 1° aprile 2026 - notificata il 2 aprile 2026 - ha accusato ricevimento del ricorso ed ha respinto l'istanza di assistenza giudiziaria totale formulata dall'insorgente, invitandolo parimenti a versare, entro il 4 maggio 2026, un anticipo di fr. 1'500.- a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. A.d Il versamento dell'anticipo spese richiesto è avvenuto in data 6 maggio 2026. A.e Con sentenza F-456/2026 del 20 maggio 2026, il Tribunale ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso, per intempestività del versamento dell'anticipo spese richiesto con decisione incidentale del 1° aprile 2026, ponendo le spese processuali di fr. 250.- a carico del ricorrente e pronunciando la restituzione dei residui fr. 1'250.- dell'anticipo spese versato (questi ultimi non ancora restituiti al ricorrente dalla Cassa del Tribunale). B. B.a Con scritto datato 19 giugno 2026, l'interessato ha segnatamente chiesto al Tribunale di "[...] rimettermi in termine ed entrare nel merito del ricorso". Alla predetta missiva, egli ha annesso una dichiarazione datata 19 giugno 2026 sottoscritta dal richiedente e dalla sua presunta compagna B._______, nonché un estratto conto (...) del richiedente inerente al mese di maggio 2026. Il 14 luglio 2026 è entrata al Tribunale la dichiarazione datata 8 luglio 2026, con cui il responsabile di gestione del (...) ha presentato la situazione lavorativa dell'interessato. B.b Tramite la decisione incidentale del 15 luglio 2026, nella causa aperta al ruolo del Tribunale F-4822/2026, questo Tribunale ha invitato il richiedente a regolarizzare il suo scritto del 19 giugno 2026 ai sensi dei considerandi - ovvero specificando in modo chiaro i motivi e le conclusioni di cui egli si prevale - entro 7 giorni dalla notificazione della decisione incidentale, con comminatoria di non entrata nel merito del suo scritto in caso d'inosservanza. B.c Il richiedente, con missiva del 22 luglio 2026 ha dato seguito a quanto richiesto dal Tribunale, postulando, secondo il senso, la restituzione del termine impartito per il pagamento dell'anticipo delle spese processuali nella causa F-456/2026, e nel caso di: "[...] stabilire un congruo termine per ottemperare al completamento delle spese". C. Con scritto datato 13 agosto 2026 (ma inviato soltanto il 14 agosto 2026), intitolato: "Istanza di restituzione dei termini (art. 24 PA) e di revisione (art. 66 PA) nella causa F-456/2026", l'interessato, per il tramite del suo nuovo rappresentante legale, ha chiesto al Tribunale, di accogliere l'istanza ed, in via principale, di concedere la restituzione dei termini per il versamento dell'anticipo spese richiesto con decisione incidentale del 1° aprile 2026 e, di conseguenza, di annullare la sentenza F-456/2026 del 20 maggio 2026 ed entrare nel merito del ricorso presentato il 19 gennaio 2026. In via subordinata, ha postulato l'ammissione dell'istanza di revisione della sentenza F-456/2026 del 20 maggio 2026, l'annullamento della stessa e l'entrata nel merito del ricorso del 19 gennaio 2026. Contestualmente, ha concluso a titolo procedurale, alla concessione dell'effetto sospensivo all'istanza ed al ricorso di merito, sospendendo l'esecutività della decisione di allontanamento della SEM del 17 dicembre 2025, nonché al gratuito patrocinio all'interessato, con la nomina dell'associazione CO.DI.CI quale patrocinatore d'ufficio. Allo scritto del 14 agosto 2026, sono stati allegati, in copia: la procura dell'istante al rappresentante legale dell'11 agosto 2026; la sentenza del Tribunale F-456/2026 del 20 maggio 2026; la decisione incidentale del 15 luglio 2026 nella causa F-4822/2026; il formulario per l'indirizzo per il pagamento del Tribunale; l'estratto conto privato (...) del mese di maggio 2026 dell'istante (già prodotto con scritto del 19 giugno 2026 dal richiedente); la dichiarazione del responsabile del (...) dell'8 luglio 2026 (già pervenuta al Tribunale il 14 luglio 2026, cfr. supra lett. B.a), nonché la dichiarazione congiunta del 19 giugno 2026 (già allegata dall'interessato con il suo scritto del 19 giugno 2026). Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale, su riserva delle eccezioni previste all'art. 32 LTAF (RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA (RS 172.021), prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. Segnatamente, le decisioni in materia di rifiuto al rilascio di un permesso di dimora UE/AELS pronunciate dalla SEM - la quale costituisce un servizio dell'Amministrazione federale come definito all'art. 33 lett. d LTAF - sono suscettibili di ricorso al Tribunale, che non statuisce in modo definitivo (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione agli art. 82 segg. LTF [RS 173.110]). 1.2 A meno che la LTAF non disponga altrimenti, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). Il Tribunale è competente per statuire sulle domande di restituzione del termine nelle materie sottoposte alla sua giurisdizione (cfr. tra le altre la sentenza del TAF F-1089/2026 del 6 marzo 2026; cfr. anche Stefan Vogel, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Kommentar, 2a ed. 2019, n. 19 ad art. 24 PA). Altresì, il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.2; 2007/21 consid. 2.1 e 5.1). 1.3 In materia di restituzione del termine, così come di revisione, il Tribunale statuisce, di regola, nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 PA). 2. 2.1 A titolo preliminare, si osserva come le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura, in qualsiasi momento, durante la pendenza della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 3.17). 2.2 Nel caso concreto, la richiesta di restituzione dei termini, formulata dal ricorrente con atto del 19 giugno 2026 - senza il concorso del rappresentante legale - e regolarizzata con scritto del 22 luglio 2026, di cui alla procedura del Tribunale F-4822/2026, presenta essenzialmente gli stessi motivi alla base del suo secondo atto d'istanza di restituzione dei termini del 14 agosto 2026 - con l'aggiunta delle motivazioni e conclusioni subordinate inerenti alla revisione - nonché si prevale dei medesimi mezzi di prova, di cui alla presente procedura del Tribunale aperta al ruolo F-5651/2026. Di conseguenza, per economia processuale ed in ragione della stretta connessione delle cause precitate riguardanti il medesimo istante, il Tribunale pronuncia la congiunzione delle cause F-4822/2026 e F-5651/2026. Pertanto, il Tribunale tratterà le medesime istanze depositate dall'interessato nella presente procedura; la seconda depositata (nella causa F-5651/2026) a complemento della prima (nella causa F-4822/2026). 3. 3.1 Il richiedente, in primo luogo, sollecita la restituzione del termine di pagamento per l'anticipo spese che gli era stato impartito dal giudice in carica dell'istruzione della causa F-456/2026 nella decisione incidentale resa il 1° aprile 2026. In tal senso, egli si prevale della circostanza che, alla data di scadenza del termine fissato dal Tribunale del 4 maggio 2026 per versare l'anticipo spese, egli non avrebbe disposto della liquidità necessaria per ottemperare al pagamento richiesto, in quanto la rendita dell'assicurazione invalidità e le prestazioni complementari, sue uniche entrate, gli verrebbero accreditate sul suo conto bancario unicamente dopo il 5 di ogni mese. Egli avrebbe però provveduto immediatamente al versamento, appena avrebbe avuto la disponibilità finanziaria, ovvero il 6 maggio 2026. 3.2 3.2.1 A tal proposito, si osserva innanzitutto come, ai sensi dell'art. 63 cpv. 4 PA, il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, impartendogli un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non si entrerà nel merito del ricorso. Altresì, giusta l'art. 21 cpv. 3 PA, il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità. 3.2.2 In virtù dell'art. 24 cpv. 1 PA, se il richiedente o il suo rappresentante legale è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso. Il deposito della domanda di restituzione ed il compimento dell'atto omesso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, sono delle condizioni formali di ricevibilità (cfr. Zufferey/Seydoux, in Bellanger/Candrian/Hirsig-Vuilloz [ed.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n. 7 e 8 ad art. 24). 3.3 Nel caso concreto, il richiedente ha effettuato in modo tardivo il versamento dell'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 1° aprile 2026, ciò che egli non contesta, ritenendo tuttavia che tale pagamento tardivo fosse avvenuto per una circostanza indipendente dalla sua volontà, ovvero l'assenza materiale della somma necessaria. Dall'analisi dell'incarto, si rileva innanzitutto che il richiedente ha depositato la sua domanda di restituzione del termine (ovvero introdotta con atto del 19 giugno 2026), dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla fine dell'impedimento allegato. Invero, la fine dell'indisponibilità della somma dell'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 1° aprile 2026, data del 6 maggio 2026, e quindi il richiedente avrebbe dovuto presentare una domanda di restituzione dei termini entro il 5 giugno 2026. Quindi, già una delle condizioni cumulative formali di ricevibilità non risulta essere adempiuta. Inoltre, il richiedente ha pure compiuto l'atto omesso, ovvero il versamento dell'anticipo spese che gli era stato richiesto nel quadro della procedura dinanzi al Tribunale di cui ai ruoli F-456/2026, soltanto parzialmente. Invero, se egli intendeva prevalersi dell'art. 24 PA e sollecitare la restituzione del termine del pagamento dell'anticipo spese a seguito della notifica della sentenza F-456/2026 del 20 maggio 2026, nel frattempo cresciuta in giudicato, e che poneva le spese processuali di fr. 250.- a suo carico, gli apparteneva d'informarsi presso il Tribunale, rispettivamente il suo servizio finanziario, del modo di procedere, in particolare per ottenere le coordinate bancarie da utilizzare per ottemperare al completamento delle spese processuali - la somma di fr. 250.- prelevati sull'anticipo spese da lui versato il 6 maggio 2026 in esecuzione della cifra 2 del dispositivo della sentenza F-456/2026 del 20 maggio 2026 - simultaneamente al deposito della richiesta di restituzione del termine che, come visto, risulta già intempestiva. Invece, nel suo scritto del 22 luglio 2026, egli si è accontentato di richiedere al Tribunale, di stabilire un congruo termine affinché lui possa ottemperare al completamento delle spese, ben sapendo quindi come le stesse non fossero più integralmente disponibili nella Cassa del Tribunale (cfr. per analogia la sentenza del TAF E-29/2026 del 20 aprile 2026, pag. 4). Di conseguenza, vista sia la tardività nella presentazione dell'istanza sia in assenza d'aver compiuto (interamente) l'atto omesso, lo scritto del 19 giugno 2026 - completato con missiva del 22 luglio 2026 e l'istanza del 14 agosto 2026 per quanto riferita alla restituzione del termine - è irricevibile. 3.4 3.4.1 Tuttavia, di transenna e a titolo puramente abbondanziale per buona pace del richiedente, il Tribunale rileva come pure le condizioni materiali che permetterebbero l'accettazione di una tale domanda, ovvero d'un canto l'esistenza di un impedimento ad agire e, d'altro canto, l'assenza di colpa imputabile al richiedente o al suo rappresentante, non sono in casu manifestamente realizzate. 3.4.2 Invero, v'è impedimento ad agire senza colpa, che in caso d'ostacolo oggettivo che rende praticamente impossibile l'osservazione del termine, come un evento naturale imprevedibile o un'interruzione delle comunicazioni postali o telefoniche, o ancora di un ostacolo soggettivo tale da mettere il richiedente o il suo mandatario nell'impossibilità di occuparsi dei suoi affari e d'incaricare un terzo di occuparsene in sua vece, come ad esempio l'avvento di un incidente necessitante un'ospedalizzazione d'urgenza o una malattia grave (cfr. in particolare DTF 119 II 86 consid. 2a e la sentenza del Tribunale federale [TF] 2C_287/2022 del 4 maggio 2022 consid. 5.1 con riferimenti citati). In altre parole, non bisogna poter rimproverare al richiedente o al suo mandatario una qualsivoglia negligenza (cfr. sentenza del TF 6F_2/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 2 con rif. cit.; sentenze del TAF E-3055/2025 del 2 giugno 2025; D-2046/2025 del 31 marzo 2025). Una restituzione del termine non entra quindi in linea di conto quando la parte o il suo mandatario hanno tardato ad agire in ragione di una scelta deliberata o di un errore, anche leggero (cfr. sentenze del TF 1C_673/2020 e 1C_717/2020 del 30 dicembre 2020 consid. 4.2 e rif. cit.). Si rammenta inoltre come la giurisprudenza in materia di restituzione del termine è molto restrittiva (cfr. sentenza del TAF E-3055/2025 succitata con rif. cit.). 3.4.3 Tornando alla presente disamina, il richiedente si prevale del fatto che, a causa della sua situazione economica, egli non disponesse prima del 6 maggio 2026 dei fondi necessari per ottemperare al versamento della somma richiesta quale anticipo spese dal Tribunale. Tuttavia, anche se tale ultima circostanza fosse ritenuta stabilita - visto anche l'estratto conto (...) prodotto agli atti dall'interessato - nulla né all'incarto né nella richiesta dell'insorgente di restituzione del termine, spiega la ragione per la quale, se egli avesse riscontrato effettivamente delle difficoltà a procedere al pagamento dell'anticipo spese per un motivo oggettivo, egli non abbia presentato una domanda di proroga del termine di versamento al Tribunale prima della scadenza del termine, essendo il termine fissato prorogabile per motivi sufficienti (cfr. art. 22 cpv. 2 PA; cfr. in tal senso la sentenza del TF 1C_706/2013 del 4 ottobre 2013 consid. 3). Difatti si rileva come il richiedente, all'epoca della procedura F-456/2026 - dove si rammenta, nella medesima causa, il giudice dell'istruzione allora competente ha emesso la decisione incidentale del 1° aprile 2026, dove il Tribunale, dopo il respingimento dell'istanza di assistenza giudiziaria totale (cfr. supra consid. A.c), chiedeva il versamento dell'anticipo di fr. 1'500.- al ricorrente entro il 4 maggio 2026, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza - era già patrocinato, da precedente rappresentante legale. Ciò premesso, a prescindere dal fatto che la richiesta di assistenza giudiziaria fosse già stata respinta, non si spiega perché, essendo che il richiedente era già allora a conoscenza del fatto che l'accredito della sua rendita AI e di prestazioni complementari venisse fatto dopo il 5 di ogni mese, non abbia potuto - come avrebbe dovuto - richiedere la proroga del termine per il versamento dell'anticipo spese, anche tramite il suo rappresentante legale, facendo valere tale impedimento già prima. Richiesta che non soltanto non è stata formulata, bensì neppure nella domanda di restituzione del termine, l'interessato non ha spiegato perché, anche per mezzo del suo rappresentante legale, egli non avrebbe potuto depositarla. Al contrario infatti di quanto argomentato nell'istanza del 14 agosto 2026, agli atti all'incarto, non v'è alcun certificato medico che attesti del fatto che il richiedente sarebbe stato incapace di agire con lucidità e prontezza dopo aver ricevuto la decisione incidentale del 1° aprile 2026. Invero, non soltanto tale argomentazione è stata proposta soltanto con l'istanza del 14 agosto 2026, non avendone invece neppure accennato l'interessato in precedenza nei suoi scritti rispettivamente del 19 giugno 2026 e del 22 luglio 2026, bensì dall'unico certificato medico agli atti a cui si riferisce l'istanza del 14 agosto 2026 (ovvero il rapporto medico del 6 febbraio 2026, cfr. atto TAF n. 2), risulta piuttosto il contrario. Difatti nello stesso viene evidenziata in particolare una stabilità clinica ed un'adesione continuativa al trattamento terapeutico, che assieme ad altri fattori, concorrerebbero all'equilibrio e alla prevenzione da ricadute (cfr. rapporto medico del 6 febbraio 2026, pag. 2 seg.). Non si può quindi in alcun modo dare credito alla tesi avanzata dall'interessato. Altresì, si rammenta anche in tale contesto, come egli era patrocinato anche all'epoca da un rappresentante legale e gli atti che quest'ultimo non ha adempiuto - quindi anche di non aver eventualmente impugnato la decisione incidentale del 1° aprile 2026 del Tribunale (cfr. istanza del 14 agosto 2026, pag. 3) - gli sono imputabili (cfr. supra consid. 3.4.2; DTF 143 I 284 consid. 2.1; sentenza del TF 1C_700/2020 e 1C_52/2021 dell'8 febbraio 2021 consid. 4.2). 3.4.4 Ne discende quindi che l'impedimento allegato non è costitutivo di un ostacolo oggettivo o soggettivo valido ai sensi della giurisprudenza succitata ed il mancato pagamento dell'anticipo spese entro il termine fissato dal Tribunale con decisione incidentale del 1° aprile 2026, è imputabile al richiedente per colpa. 3.4.5 La circostanza poi che il ricorrente abbia versato la somma richiesta il 6 maggio 2026, non è determinante. Invero, tale atto, posteriore alla scadenza del termine di versamento dell'anticipo spese del 4 maggio 2026 fissato con decisione incidentale del Tribunale del 1° aprile 2026 (nella causa F-456/2026), non è in grado di riparare il vizio legato all'inosservanza del termine impartito per il pagamento dell'anticipo spese (cfr. a tal riguardo per analogia la sentenza del TF 1C_706/2013 precitata consid. 3). A tal proposito, non si può seguire neppure quanto sostiene il richiedente nella sua istanza del 14 agosto 2026, allorché afferma che il Tribunale avrebbe leso il principio di buona fede processuale di cui all'art. 9 Cost., poiché d'un canto avrebbe dichiarato il ricorso inammissibile a causa del pagamento dell'anticipo avvenuto tardivamente, e d'altro canto, in contraddizione, avrebbe disposto il prelevamento delle spese processuali di fr. 250.- proprio dall'importo versato dal richiedente. Difatti, il motivo del prelevamento di quest'ultima somma, ha quale unico scopo quello di assicurare il pagamento delle spese processuali da parte del richiedente, ma non è invece in grado, come preteso implicitamente dall'insorgente, pure di riparare il vizio legato all'inosservanza del termine impartito per il pagamento dell'anticipo spese. Inoltre, v'è luogo di sottolineare come la gravità delle conseguenze sulla situazione personale del richiedente, così come da lui sollevato in particolare con riferimento al fatto che egli vivrebbe in una relazione stabile con la presunta compagna da più di (...) anni e di avere intenzione di unirsi in matrimonio civile nel breve futuro (cfr. dichiarazione del 19 giugno 2026 annessa allo scritto del 19 giugno 2026), o ancora le difficoltà che egli potrebbe riscontrare dato che vivrebbe su suolo elvetico da più di (...) anni (cfr. scritto del richiedente del 22 luglio 2026 e istanza del 14 agosto 2026, pag. 2), non risultano determinanti, trattandosi di argomenti di merito che esulano dall'esame relativo alla domanda di restituzione dei termini. Infine, si rileva come la sanzione dell'inammissibilità del ricorso in caso di mancato rispetto del termine per il versamento di un anticipo spese, non è costitutiva di formalismo eccessivo, né viola il diritto di accesso ad un'autorità giudiziaria (cfr. sentenza del TF 1C_816/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3). 3.5 Alla luce di quanto sopra, le condizioni molto restrittive della restituzione del termine ai sensi dell'art. 24 PA, non sono dunque manifestamente adempiute in specie, e le richieste in tal senso formulate dal ricorrente devono quindi essere respinte nella misura della loro ricevibilità. 4. 4.1 In secondo luogo, ed in subordine, l'interessato chiede la revisione della sentenza del Tribunale F-456/2026 del 20 maggio 2026. 4.2 A tal proposito si osserva innanzitutto, in maniera del tutto generale, che la revisione, in quanto rimedio di diritto straordinario suscettibile d'essere esercitato solo a severe condizioni, non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. In particolare, attraverso la procedura di revisione non è possibile sollevare censure che avrebbero dovuto essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato (cfr. sentenze del TF 1F_19/2018 del 9 agosto 2018 consid. 1.3, 2F_8/2018 del 15 giugno 2018 consid. 1.2). La revisione non è inoltre data per correggere presunti errori giuridici (cfr. DTF 96 I 279 consid. 3 pag. 280; sentenze del TF 1F_27/2018 del 29 ottobre 2019, 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1). Altresì, il Tribunale si investe di una domanda di revisione, solo se uno dei motivi di revisione enunciati agli art. 121-123 LTF (su rinvio dell'art. 45 LTAF), è dato. L'istante, deve quindi prevalersi di uno dei motivi legali o quantomeno invocare dei fatti costitutivi del medesimo (cfr. sentenza del TF 2F_24/2019 dell'11 novembre 2019 consid. 3). Inoltre, una sentenza che giudica un ricorso inammissibile, può essere revisionata soltanto se il motivo di revisione è legato all'elemento procedurale che ha condotto l'autorità di ricorso a dichiarare il ricorso inammissibile (cfr. Raphaël Gani, in Bellanger/Candrian/Hirsig-Vouilloz [ed.], op. cit., n. 27 ad art. 66). Pertanto, se il mancato pagamento dell'anticipo spese ha comportato la sentenza d'inammissibilità, il motivo di revisione deve concernere precisamente tale elemento (cfr. ibidem). 4.3 4.3.1 Nel caso concreto, l'istante osserva come il mancato pagamento dell'anticipo spese non si sarebbe verificato, se il Tribunale gli avesse concesso l'assistenza giudiziaria totale, della quale adempiva i presupposti. Con tale argomentazione, il Tribunale non ravvisa alcun motivo legale che possa comportare la revisione della sua sentenza del 20 maggio 2026. 4.3.2 Tuttavia, anche si volesse intravvedere nella stessa motivazione implicitamente l'invocazione del motivo previsto all'art. 121 lett. d LTF, il Tribunale non evince alcun fatto rilevante di cui non avrebbe tenuto conto per svista. Invero, non soltanto la circostanza di avere dei mezzi finanziari limitati, era un motivo di cui l'istante se ne era già prevalso nel suo ricorso del 19 gennaio 2026, bensì nella decisione incidentale del 1° aprile 2026 il Tribunale aveva già presentato gli argomenti in ragione dei quali, le due condizioni cumulative poste all'art. 65 cpv. 1 PA per concedere l'assistenza giudiziaria, non erano adempiute in casu. Con la sua motivazione, in realtà l'istante intende ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già conosciuti e presi in considerazione dal Tribunale, la quale risulta però inammissibile ai fini della revisione (cfr. supra consid. 4.2). 4.3.3 Proseguendo, anche se a titolo meramente ipotetico, si volesse trattare la motivazione presentata dall'istante sotto l'aspetto dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, e pure se si partisse dal presupposto che il termine di 90 giorni per il deposito della domanda di revisione fosse stato rispettato (cfr. art. 124 cpv. 1 lett. d LTF), i presupposti materiali d'applicazione di tale norma non sono adempiuti. Difatti, l'argomentazione proposta dall'istante non risulta essere né un fatto rilevante di cui egli è venuto a conoscenza dopo la pronuncia della sentenza del Tribunale F-456/2026 del 20 maggio 2026, essendo come egli fosse a conoscenza del suo stato finanziario - così come la sua rappresentante legale - già prima della pronuncia della detta sentenza, né egli ha presentato alcun mezzo di prova decisivo che avrebbe ritrovato ai sensi della succitata disposizione. Altresì, come già rammentato sopra, la circostanza che il rappresentante legale non abbia eventualmente impugnato la decisione incidentale del 1° aprile 2026, può essere imputata al ricorrente stesso, e non rappresenta in alcun modo, così poi come allegato, un motivo ammissibile ai fini di revisione. 4.4 Alla luce di quanto precede, manifestamente infondato per quanto costituisce un'istanza di revisione della sentenza del Tribunale F-456/2026 del 20 maggio 2026, lo scritto del ricorrente del 14 agosto 2026, è respinto, nella misura della sua ammissibilità.

5. Avendo il Tribunale statuito seduta stante sulle istanze dell'interessato, le domande procedurali tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo all'istanza e d'altro canto, secondo il senso, all'esenzione dal versamento dell'anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. 6. 6.1 Ritenute sia le richieste di restituzione dei termini sia l'istanza di revisione sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria totale, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), come pure di conseguenza la richiesta di concessione del gratuito patrocinio (art. 65 cpv. 2 PA), è respinta. 6.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, sarebbero da porre a carico dell'istante (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, a titolo eccezionale, si rinuncia alla percezione di tali spese (art. 63 cpv. 1 3a frase PA e art. 6 lett. b TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Le procedure del Tribunale di cui ai ruoli F-4822/2026 e F-5651/2026 sono congiunte.

2. Nella misura della loro ricevibilità, le domande di restituzione del termine per il versamento dell'anticipo spese sulle presumibili spese processuali fissato nella decisione incidentale del Tribunale del 1° aprile 2026 (causa F-456/2026), sono respinte.

3. Per quanto ammissibile, lo scritto del 14 agosto 2026 nella misura tendente alla revisione della sentenza del Tribunale F-456/2026 del 20 maggio 2026, è respinto.

4. La domanda di assistenza giudiziaria totale, è respinta.

5. Non si prelevano spese processuali.

6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. La presidente del collegio: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: