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F-5639/2014

F-5639/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-29 · Italiano CH

Annullamento della naturalizzazione agevolata

Sachverhalt

A. A._______, già cittadina tunisina nata il (...), è giunta in Europa nel 1994 ed ha dapprima vissuto in Italia. Il 23 aprile 2001 essa si è trasferita in Svizzera, e meglio a B._______ (Comune di C._______). B. In data 25 ottobre 1997 A._______ si è unita in matrimonio dinanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di D._______ (attualmente E._______) con F._______, cittadino svizzero nato il (...). Da quest'unione non sono nati figli. Inizialmente l'interessata ha continuato a risiedere in Italia fino all'aprile del 2001, quando la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino (attualmente Sezione della popolazione, SPOP) le ha rilasciato un permesso di dimora ed in seguito un permesso di domicilio. C. Il 1° luglio 2008 A._______ ha inoltrato all'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell'art. 27 della legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952 (LCit, RS 141.1). Nell'ambito di questa procedura, in data 9 luglio 2009, i coniugi Graf hanno firmato una dichiarazione ai sensi della quale hanno confermato di «vivere in un'unione coniugale reale, integra e stabile allo stesso indirizzo e che non sono previsti né una separazione né un divorzio». Essi sono pure stati edotti del fatto che «la naturalizzazione agevolata non può essere pronunciata, qualora prima o durante la procedura di naturalizzazione uno dei coniugi presenti un'istanza di separazione o di divorzio o non sussista più un'unione coniugale reale» e che conformemente all'art. 41 LCit, l'autorità inferiore «può annullare la naturalizzazione agevolata conseguita in seguito all'occultamento dello scioglimento previsto o avvenuto dell'unione coniugale». D. L'autorità inferiore ha accordato alla richiedente la naturalizzazione agevolata giusta l'art. 27 LCit, mediante decisione del 13 agosto 2009, cresciuta in giudicato il 16 settembre 2009. E. Con scritto del 6 maggio 2011 il marito dell'interessata ha comunicato all'autorità di prime cure che già a far tempo dal mese di aprile 2008 A._______ possedeva un proprio appartamento ad G._______ e che a seguito dell'ottenimento della cittadinanza elvetica aveva chiesto la separazione. F._______ ha altresì indicato alla SEM l'attuale luogo di residenza della moglie, valido a partire dall'agosto 2009, situato in Via H._______ a E._______, nonché l'indirizzo dell'interessata in Italia (alle cui autorità A._______ non aveva mai comunicato il trasferimento in Svizzera). Il marito ha infine informato la SEM del fatto che la moglie aveva altresì richiesto la cittadinanza italiana alle competenti autorità della vicina Penisola. F. Il 14 settembre 2011 F._______ ha trasmesso alla SEM lo scritto inoltrato al Pretore di Lugano in data 10 settembre 2011 - corredato da alcune fotografie - nel quale rilevava il comportamento aggressivo di A._______ e denunciava l'esistenza di una relazione omosessuale extramatrimoniale della moglie con un'altra donna. G. A seguito dell'invito dell'autorità inferiore a rispondere per iscritto ad un questionario inerente alla relazione con la moglie, il 2 dicembre 2011 F._______ ha presentato le proprie risposte, inoltrando alcune precisazioni il 5 dicembre 2011, da cui si evince in sostanza che il rapporto matrimoniale risultava già fortemente deteriorato al momento della concessione della naturalizzazione agevolata a A._______. H. Il 5 marzo 2012 la SEM ha comunicato a quest'ultima che, a suo parere, già prima del rilascio della decisione di naturalizzazione agevolata non esisteva più un'unione coniugale effettiva e stabile, ragione per cui l'autorità di prime cure ha invitato l'interessata a prendere posizione in merito. I. Agendo per il tramite dell'allora patrocinatrice il 27 aprile 2012 A._______ ha presentato le proprie osservazioni, nelle quali ha asserito di non ritenere di avere violato alcuna norma legale, in quanto al momento dell'ottenimento della cittadinanza elvetica essa adempiva a tutte le condizioni, inoltre ha affermato che il matrimonio era naufragato solo nei mesi successivi alla concessione della nazionalità svizzera. L'interessata ha inoltre prodotto due copie di documenti della Pretura di Lugano dai quali si evince che il 9 febbraio 2010 A._______ aveva introdotto un'istanza tendente alla pronuncia di misure a tutela dell'unione coniugale e che in data 21 luglio 2010 il Pretore di Lugano aveva autorizzato i coniugi a vivere separati. J. Con scritto del 1° giugno 2012 l'autorità inferiore ha comunicato all'interessata di mantenere la propria posizione e di conseguenza di avere avviato una procedura di annullamento della naturalizzazione agevolata concessa il 13 agosto 2009; la SEM ha nel contempo invitato A._______ ad esprimersi al proposito. K. L'11 luglio 2012 quest'ultima ha contestato integralmente le affermazioni del marito ed ha sottolineato che «fino a fine 2009» ha vissuto «un'unione coniugale che nulla ha di fittizio», ma che è sempre stata reale ed effettiva dal 1995 (come fidanzati) e dal 1997 come marito e moglie. A._______ ha altresì asserito che il 7 luglio 2009, al momento della firma della dichiarazione in merito alla veridicità dell'unione coniugale, essa ed il marito vivevano sotto lo stesso tetto e non vi era alcuna intenzione di separarsi. L'interessata ha considerato le dichiarazioni di F._______ come una sorta di reazione e ripicca alle sue legittime pretese nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale, le stesse sarebbero pertanto false. A._______ ha infine allegato le dichiarazioni di due persone che confermerebbero l'effettività e la stabilità dell'unione coniugale. L. Il 6 agosto 2012 l'interessata ha completato la propria presa di posizione dell'11 luglio 2012 precisando che a quel momento non era pendente alcuna causa di divorzio, ma unicamente una procedura inerente all'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale. A._______ ha criticato il fatto che l'autorità inferiore si sia basata essenzialmente sulle affermazioni di F._______, mettendo in dubbio la credibilità e l'affidabilità di quest'ultimo, nonché sottolineando la falsità e l'assenza di qualsivoglia prova a sostegno di dette asserzioni. M. Il 16 ottobre 2012 A._______ ha ottemperato all'invito della SEM a produrre una copia del contratto di locazione inerente all'appartamento da essa occupato a E._______, nonché un estratto del casellario giudiziale. In quest'occasione A._______ ha precisato che la locazione di detto appartamento avrebbe preso avvio il 1° novembre 2009, mentre nel periodo compreso tra il luglio ed il novembre 2009 essa sarebbe stata ospitata da un'amica. N. Agendo per il tramite del suo nuovo patrocinatore, con scritto del 1° luglio 2014 A._______ ha risposto ai quesiti posti dall'autorità inferiore il 6 maggio 2014, sostenendo nuovamente l'effettività dell'unione coniugale - la quale ha preso fine solo il 24 ottobre 2009 - nonché ribadendo la falsità delle allegazioni di F._______. L'interessata ha inoltre fornito spiegazioni in merito all'appartamento di E._______ ed ha concluso al mantenimento della cittadinanza svizzera acquisita il 13 agosto 2009. O. Il 25 agosto 2014 la competente autorità del Cantone Zurigo ha comunicato alla SEM il proprio consenso all'annullamento della naturalizzazione agevolata concessa a A._______. P. Con decisione del 1° settembre 2014 l'autorità di prime cure ha pronunciato l'annullamento della suddetta naturalizzazione. Fondandosi sul susseguirsi logico e cronologico degli eventi, la SEM ha in sostanza ritenuto che al momento della concessione della naturalizzazione agevolata il matrimonio dell'interessata non costituiva un'unione coniugale effettiva e stabile come previsto dalla legge e precisato dalla giurisprudenza. L'autorità federale ha in particolare rilevato che sebbene in data 9 luglio 2009 A._______ abbia firmato la dichiarazione di unione coniugale ed ottenuto la naturalizzazione il 13 agosto 2009, poco tempo dopo, e meglio il 3 novembre 2009, si è rivolta all'avv. I._______ in vista della separazione dal marito. L'autorità inferiore non ha considerato che gli eventi del 24 ottobre 2009, allorquando l'interessata ha dichiarato di avere preso coscienza dell'avvenuta rottura dell'unione coniugale in quanto il marito aveva cambiato a sua insaputa le serrature dell'ufficio e dell'abitazione comune, costituiscono un evento straordinario successivo alla naturalizzazione che ha comportato la fine dell'unione matrimoniale. Al contrario la SEM ha ritenuto che al momento della concessione a A._______ della cittadinanza elvetica la relazione con il marito non era già più effettiva, stabile ed orientata al futuro. A sostegno della propria decisione l'autorità di prime cure ha ritenuto che i fatti del 24 ottobre 2009 rappresentassero in realtà «l'apice conclusivo di tutta una serie di grossi problemi irrisolti della coppia». Dalle dichiarazioni dei coniugi è infatti emerso che già a partire dal novembre 2008 l'interessata aveva preso possesso di un monolocale a E._______. La SEM ha considerato inoltre che le affermazioni della ricorrente secondo cui il citato appartamento - che l'interessata ha inizialmente omesso di segnalare alle autorità preposte alla concessione della naturalizzazione - rappresentasse un «rifugio» quando il comportamento di F._______ diventava insostenibile, visti anche i difficili rapporti professionali (A._______ era infatti alle dipendenze della società immobiliare gestita dal marito) non permette di modificare l'apprezzamento della fattispecie. Al contrario conferma il fatto che, già precedentemente rispetto all'ottenimento della naturalizzazione, l'unione coniugale fosse fortemente compromessa. L'autorità inferiore ha pertanto concluso che la naturalizzazione agevolata è stata concessa sulla base di dichiarazioni false e dell'occultamento di fatti essenziali, di modo che le condizioni poste dall'art. 41 LCit per l'annullamento della naturalizzazione agevolata sono adempiute. Q. Agendo per il tramite del suo patrocinatore, il 2 ottobre 2014 A._______ ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l'annullamento. La ricorrente ha preliminarmente sostenuto che l'autorità inferiore avrebbe dovuto applicare il diritto in vigore fino al 28 febbraio 2011, ed in particolare il vecchio art. 41 cpv. 1 LCit, che prevedeva un termine di cinque anni per l'annullamento della naturalizzazione conseguita con dichiarazioni false o a seguito dell'occultamento di fatti essenziali. A mente dell'interessata il citato termine perentorio sarebbe ormai superato, sia per quanto concerne la concessione della cittadinanza elvetica, sia in relazione al fatto determinante per l'annullamento, costituito in casu dalla dichiarazione relativa all'effettività dell'unione coniugale del 9 luglio 2009. Ne discende che a mente di A._______ la decisione impugnata sarebbe irregolare e pertanto da annullare. Nel merito la ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla SEM, l'unione coniugale con F._______ sia stata reale, effettiva ed orientata al futuro fino al 24 ottobre 2009. Di conseguenza non è possibile considerare che la naturalizzazione sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false o di occultamento di fatti essenziali. Pur ammettendo che il matrimonio rappresentasse «un'unione atipica e poco convenzionale» A._______ ha imputato al marito le cause che ne hanno decretato la fine. Essa ha in effetti asserito di avere «fatto di tutto per fare felice il suo coniuge», di «avere lavorato per lui anche quando non veniva più remunerata e quando il marito esercitava violenze psicologiche nei suoi confronti» nonché di averlo «assecondato nei suoi giochi erotici, anche quando questi prevedevano la partecipazione di una seconda donna». L'interessata ha inoltre sottolineato la mancanza di credibilità del marito, il quale inizialmente aveva sottoscritto la dichiarazione di unione coniugale, salvo poi ritrattare tutto quando ormai il matrimonio era naufragato. A mente della ricorrente questo atteggiamento rappresenterebbe una sorta di vendetta dovuta al fatto che la stessa non ha accettato di allinearsi alle «inqualificabili proposte di carattere finanziario che [il marito] le aveva formulato» e con l'obiettivo di farle perdere la nazionalità elvetica «nella speranza che ciò gli permetta di evitare di fare fronte ai suoi doveri economici» (cfr. atto ricorsuale del 2 ottobre 2014, atto 1 dell'incarto TAF, pag. 4). A._______ ha inoltre contestato l'argomentazione secondo cui il fatto che essa disponesse sola di un monolocale a E._______ possa dimostrare la rottura dell'unione coniugale. Al contrario l'interessata ha sostenuto di avere continuato a risiedere a B._______ presso il domicilio della coppia fino al 24 ottobre 2009, costituendo il suddetto appartamento solamente un luogo di «rifugio», dunque una residenza secondaria, rimanendo il centro dei suoi interessi presso la dimora coniugale. R. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con risposta del 27 novembre 2014, l'autorità inferiore, riferendosi alla giurisprudenza dello scrivente Tribunale, ha sottolineato che - contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente - è applicabile il nuovo diritto a tutti i casi per i quali il vecchio termine perentorio di 5 anni non è ancora scaduto al momento dell'annullamento della naturalizzazione e che occorre tenere conto del tempo trascorso sotto il diritto previgente nel calcolo del termine assoluto di 8 anni previsto all'art. 41 cpv. 1bis LCit attualmente in vigore. In merito alla nozione di unione coniugale la SEM ha precisato che il legislatore ha previsto l'istituzione della naturalizzazione agevolata per i coniugi stranieri di cittadini svizzeri la cui relazione si fonda sulla concezione del matrimonio definita dalle disposizioni del CC. Ossia un'unione contratta per amore in vista della costituzione di una stretta comunione di vita; vale a dire di tetto, di mensa e di letto, in seno alla quale i coniugi sono pronti a garantirsi fedeltà ed assistenza reciproca e che è vista come duratura, ovvero come un'unione di destini o contratta nella prospettiva di creare una famiglia. Al proposito, e con riferimento al caso concreto, l'autorità inferiore ha considerato che non è determinante sapere chi sia responsabile della rottura dell'unione coniugale, ma lo è la costatazione che quest'ultima non era più stabile, effettiva e rivolta al futuro, sia in occasione della firma della dichiarazione d'unità del matrimonio, sia al momento della concessione della cittadinanza elvetica. In questo senso la SEM ha sottolineato che le cause che hanno determinato il naufragio del matrimonio tra A._______ ed il marito sono precedenti rispetto alla naturalizzazione della ricorrente. Quest'ultima aveva peraltro lavorato per la società diretta da F._______ senza essere remunerata già prima delle dimissioni presentate nell'agosto del 2008; inoltre le addotte violenze psicologiche esercitate dal marito nei suoi confronti e che l'hanno spinta a prendere in locazione il monolocale di E._______ nel novembre del 2008 sussistevano anch'esse già da prima della concessione della cittadinanza elvetica avvenuta il 13 agosto 2009. Quo alla relazione con un'altra donna, l'autorità di prime cure ha puntualizzato che non è determinante la questione a sapere chi tra i coniugi abbia iniziato detto legame extraconiugale, quanto piuttosto il fatto che la stessa non rientra nella concezione di unione matrimoniale come definita dalla giurisprudenza. La SEM ha precisato che indipendentemente dalla questione a sapere se o in che misura A._______ continuasse anche ad alloggiare presso il domicilio coniugale di B._______, l'esistenza stessa durante il matrimonio del monolocale della ricorrente a E._______ sia in realtà un lampante indizio dell'instabilità dell'unione coniugale. Inoltre, omettendo di comunicare la presenza di tale alloggio secondario alle autorità preposte alla concessione della naturalizzazione, l'interessata non ha segnalato un fatto essenziale ai fini della concessione della cittadinanza elvetica, poiché nell'ipotesi in cui la SEM fosse stata a conoscenza dell'esistenza del citato appartamento, la questione sarebbe stata approfondita e verosimilmente avrebbe condotto al rifiuto della naturalizzazione agevolata. A mente della SEM, visto l'insieme degli elementi testé esposti, A._______ non può essersi resa conto del deterioramento dell'unione coniugale solamente in occasione dell'episodio del 24 ottobre 2009, quando il marito aveva cambiato le serrature dell'ufficio e dell'abitazione comune e l'aveva de facto cacciata di casa. In definitiva l'autorità inferiore ha sostenuto che la ricorrente non è pervenuta a confutare la presunzione secondo cui, dalla somma degli indizi emersi e dal susseguirsi logico e cronologico dei fatti, occorre considerare che l'unione coniugale con F._______ «non era più stabile, effettiva ed orientata al futuro al momento della naturalizzazione ed anche ben prima» (cfr. risposta al ricorso del 27 novembre 2014, atto 8 dell'incarto TAF, pag. 4). Ragione per cui l'annullamento della naturalizzazione agevolata deve essere in casu confermata. S. Con replica del 19 gennaio 2015 la ricorrente ha ribadito in sostanza che, sia durante la procedura di naturalizzazione, sia al momento della concessione della cittadinanza elvetica, essa conviveva con il marito e formava con lui un'unione coniugale effettiva e stabile. A._______ ha nel contempo precisato che il monolocale di E._______ rappresentava semplicemente una residenza secondaria, ma non costituiva in alcun modo un indizio della rottura dell'unione coniugale. T. L'autorità inferiore si è nuovamente espressa con la duplica del 12 febbraio 2015, riconfermandosi nella decisione impugnata e nella risposta al ricorso del 27 novembre 2014. U. L'11 marzo 2015 A._______ ha inoltrato al Tribunale uno scritto spontaneo nel quale ha innanzitutto invocato una violazione del diritto ad un processo equo ai sensi dell'art. 6 CEDU, lamentando il fatto di non essere stata sentita personalmente nell'ambito del presente procedimento. La ricorrente ha inoltre ribadito quanto asserito in merito alla presenza dell'alloggio di E._______, ovvero che quest'ultimo rappresentasse inizialmente unicamente un «rifugio» il cui scopo era quello di permettere di superare le inevitabili tensioni che la vita matrimoniale comporta, ma che essa si sia prodigata per fare funzionare l'unità coniugale, che ha preso fine solamente al momento dell'episodio avvenuto il 24 ottobre 2009.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

E. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di annullamento della naturalizzazione agevolata rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. b a contrario LTF).

E. 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3.1 Preliminarmente occorre osservare che in occasione dello scritto dell'11 marzo 2015 A._______ ha lamentato una presunta violazione del diritto ad un processo equo ai sensi dell'art. 6 CEDU, poiché nell'ambito del procedimento di annullamento della naturalizzazione agevolata non è stata sentita personalmente.

E. 3.2 Il Tribunale considera che nel quadro della procedura amministrativa non vige il diritto di esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudicante prima che questa adotti la propria decisione (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati); in particolare A._______ non può fondarsi sull'art. 6 CEDU per dedurre il proprio diritto ad essere sentita oralmente poiché questa disposizione non si applica a vertenze in materia di annullamento della naturalizzazione agevolata (cfr. decisione del TF 1C_476/2010 del 13 dicembre 2010 consid. 2.2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3.3 Per questo motivo la censura formulata dalla ricorrente in merito alla presunta violazione dell'art. 6 CEDU risulta infondata e come tale va deserta.

E. 4.1 Giusta l'art. 27 cpv. 1 LCit, il coniuge straniero di un cittadino svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha riseduto complessivamente cinque anni in Svizzera (lett. a), vi risiede da un anno (lett. b) e vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero (lett. c).

E. 4.2 La nozione di comunione coniugale ai sensi del diritto di cittadinanza, in particolare ai sensi degli art. 27 cpv. 1 lett. c e 28 cpv. 1 lett. a LCit, presuppone non solo l'esistenza formale di un matrimonio (ovvero di un'unione coniugale ai sensi dell'art. 159 cpv. 1 CC), ma implica oltre a ciò una comunità di fatto tra i coniugi, rispettivamente una comunione di vita effettiva, fondata sulla volontà reciproca di mantenere questa unione (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). La comunione coniugale ai sensi delle suddette disposizioni presuppone ad ogni modo l'esistenza, al momento della decisione di naturalizzazione agevolata, di una volontà matrimoniale intatta e orientata verso il futuro («ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille»), in altri termini la ferma intenzione dei coniugi di mantenere la comunione coniugale al di là della decisione di naturalizzazione agevolata. Una separazione sopraggiunta poco dopo l'ottenimento della naturalizzazione costituisce un indizio dell'assenza di questa volontà al momento dell'ottenimento della cittadinanza svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.3 L'unione coniugale come testé definita, inoltre, non deve esistere solo al momento del deposito della domanda ma deve sussistere durante tutta la procedura fino all'emanazione della decisione sulla naturalizzazione agevolata (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). A tale proposito occorre rilevare che il legislatore federale, creando l'istituzione della naturalizzazione agevolata in favore del coniuge straniero di un cittadino svizzero, si riferiva ad una concezione del matrimonio come definita dalle disposizioni del CC sul diritto del matrimonio, ovvero un'unione contratta per amore in vista di costituire una comunione di vita stretta («di tetto, di tavolo e di letto»), in seno alla quale i coniugi sono pronti ad assicurarsi reciproca fedeltà ed assistenza, di carattere duraturo (nel senso di «comunione del destino») e nella prospettiva della creazione di una famiglia (cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 CC; DTF 124 III 52 consid. 2a/aa e 118 II 235 consid. 3b). Nonostante l'evoluzione dei costumi e delle mentalità, è unicamente questa concezione del matrimonio, comunemente ammessa e giudicata degna di protezione dal legislatore, che si rileva suscettibile di giustificare - alle condizioni stabilite dagli art. 27 e 28 LCit - la concessione della naturalizzazione agevolata al coniuge straniero di un cittadino svizzero (cfr. DTAF 2010/16 consid. 4.4). Facilitando la naturalizzazione del coniuge straniero di un cittadino elvetico, il legislatore federale intende favorire un'unità della nazionalità, e, parimenti, del diritto di attinenza cantonale e comunale nella prospettiva di una vita comune che si protragga oltre alla decisione di concessione della cittadinanza svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2). L'istituzione della naturalizzazione agevolata si basa infatti sull'idea che il coniuge straniero di un cittadino elvetico (evidentemente solo alla condizione che egli costituisca con quest'ultimo una comunione coniugale solida) si adegui più rapidamente al modo di vita ed ai costumi svizzeri rispetto ad uno straniero che non abbia un coniuge svizzero, rimanendo, costui, sottoposto alle regole della naturalizzazione ordinaria (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 1987 relativo alla modifica della legge sulla cittadinanza, FF 1987 III 245, pagg. 261-263, cifre 22.12 22.13, ad art. 26 e 27 del progetto; vedi inoltre DTF 130 II 482 consid. 2 e 128 II 97 consid. 3a).

E. 5.1 Giusta l'art. 41 cpv. 1 e cpv. 1bis LCit nel tenore in vigore dal 1° marzo 2011, rispettivamente l'art. 41 cpv. 1 LCit previgente (RU 1952 1087), l'Ufficio federale può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali (cfr. inoltre Messaggio del Consiglio federale del 9 agosto 1951 relativo al progetto di legge sull'acquisizione e la perdita della nazionalità svizzera, FF 1951 II 665, pagg. 700-701, ad. art. 39 del progetto). L'annullamento della naturalizzazione presuppone quindi che essa sia stata conseguita in maniera fraudolenta, vale a dire tramite un comportamento sleale ed ingannevole. A questo titolo, non è necessario che si sia in presenza di una frode nel senso del diritto penale. È comunque necessario che l'interessato abbia in modo consapevole fornito false indicazioni all'autorità, rispettivamente che abbia lasciato credere in maniera erronea all'autorità di trovarsi nella situazione prevista dall'art. 27 cpv. 1 lett. c o 28 cpv. 1 lett. a LCit, violando in questo modo il dovere d'informazione al quale deve conformarsi in virtù di tale disposizione (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi menzionata; vedi inoltre le sentenze del TF 1C_158/2011 del 26 agosto 2011 consid. 4.2.1; 1C_250/2011 del 21 luglio 2011 consid. 3). Questo è in particolare il caso se il richiedente dichiara di vivere in una comunione stabile con il suo coniuge anche se intende separarsi una volta ottenuta la naturalizzazione facilitata; poco importa se il suo matrimonio si sia sviluppato fino ad allora in modo armonioso (cfr. in particolare le sentenze del TF 1C_646/2013 del 7 novembre 2013 consid. 4.1.1; 1C_587/2013 del 29 agosto 2013 consid. 3.2.1, così come la giurisprudenza ivi citata).

E. 5.2 Il carattere potestativo dell'art. 41 LCit conferisce un certo potere di apprezzamento all'autorità chiamata a decidere. Nell'esercizio di tale libertà, questa deve tuttavia evitare ogni abuso. Commette un abuso del suo potere di apprezzamento l'autorità che si fonda su criteri inappropriati, non tiene conto di circostanze pertinenti o emana una decisione inopportuna, contraria allo scopo della legge o al principio della proporzionalità (cfr. in particolare DTF 130 III 176 consid. 1.2 e 129 III 400 consid. 3.1; sentenza del TF 1C_155/2012 del 26 luglio 2012 consid. 2.2.1 e giurisprudenza ivi citata). La procedura amministrativa è retta dal principio del libero apprezzamento delle prove (cfr. art. 40 PC [RS 273], applicabile giusta il rinvio dell'art. 19 PA). Tale principio è valido pure davanti allo scrivente Tribunale (art. 37 LTAF). L'apprezzamento delle prove è libero nel senso che non obbedisce a delle regole di prove legali che prescrivono a quali condizioni l'autorità dovrebbe ammettere che la prova è riuscita e quale valore probatorio dovrebbe riconoscere ai diversi mezzi di prova gli uni in rapporto agli altri. Allorquando una decisione interviene - come nella fattispecie - a discapito dell'amministrato, l'amministrazione sopporta l'onere della prova. Se intende annullare la naturalizzazione agevolata, essa deve ricercare se il coniuge naturalizzato ha mentito quando ha dichiarato di formare un'unione stabile con il consorte svizzero; siccome si tratta di un fatto psichico in relazione con dei fatti rilevanti dalla sfera intima, i quali sono spesso sconosciuti dall'amministrazione e difficili da provare, appare legittimo che l'autorità possa fondarsi su una presunzione. Pertanto, se la concatenazione rapida degli avvenimenti fonda la presunzione di fatto che la naturalizzazione è stata ottenuta fraudolentemente, spetta allora all'amministrato, non solo in ragione del suo obbligo di collaborare alla determinazione dei fatti (art. 13 cpv. 1 PA; cfr. a questo titolo in particolare DTF 135 II 161 consid. 3), ma anche del suo interesse personale, capovolgere questa presunzione.

E. 5.3 In presenza di una presunzione di fatto, la quale risulta dall'apprezzamento delle prove e non modifica l'onere della prova (cfr. DTF 135 II 161 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati), l'amministrato non è tenuto, per capovolgerla, ad apportare la prova contraria del fatto presunto, quindi a fare acquisire all'autorità la certezza di non avere mentito; è sufficiente che egli pervenga a fare ammettere l'esistenza di una possibilità ragionevole che non abbia mentito dichiarando di formare una comunione stabile con il suo coniuge. Egli può farlo rendendo verosimile, sia il sopraggiungere di un avvenimento eccezionale suscettibile di spiegare un rapido deterioramento del legame coniugale, sia l'assenza di coscienza della gravità dei suoi problemi di coppia al momento della firma della dichiarazione comune (cfr. DTF 135 II 161 consid. 3; sentenza del TF 1C_587/2013 del 29 agosto 2013 consid. 3.2.2).

E. 6.1 Preliminarmente, occorre esaminare se le condizioni formali per l'annullamento della naturalizzazione agevolata previste dall'art. 41 LCit sono adempiute nella fattispecie.

E. 6.2 Giusta l'art. 41 cpv. 1bis LCit, in vigore dal 1° marzo 2011, la naturalizzazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. In precedenza l'art. 41 cpv. 1 LCit (RU 1952 1087) prevedeva un termine unico di cinque anni dalla naturalizzazione. Alcuna diposizione transitoria è stata prevista per l'introduzione del nuovo art. 41 LCit. In virtù dei principi generali del diritto intertemporale il nuovo diritto si applica a tutte le situazioni che intervengono posteriormente alla sua entrata in vigore. Nondimeno la giurisprudenza ha introdotto un'eccezione per quanto concerne i termini. Infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di pretese di risarcimento fondate sulla LAVS (RS 831.10), le cui considerazioni possono essere riprese per quanto attiene i termini previsti dall'art. 41 LCit, è ammissibile sottoporre a dei nuovi termini di prescrizione dei crediti sorti e divenuti esigibili sotto l'egida del vecchio diritto e che non sono prescritti o perenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (cfr. DTF 134 V 353 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati). Pertanto, alle naturalizzazioni per le quali il vecchio diritto perentorio di cinque anni non è ancora trascorso al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto, giova applicare l'art. 41 LCit nella sua nuova versione e tenere conto del tempo trascorso sotto l'egida della vecchia normativa nel calcolo del termine assoluto di otto anni. Per quanto riguarda il termine relativo di due anni, non previsto nel vecchio diritto, esso comincia a decorrere al più presto al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (cfr. sentenza del TAF C-476/2012 del 19 luglio 2012 consid. 4.4).

E. 6.3 Nel caso in esame è dunque applicabile il nuovo art. 41 LCit in quanto al momento dell'annullamento della naturalizzazione agevolata da parte dell'autorità inferiore il termine di otto anni non era ancora venuto a scadenza. Lo scrivente Tribunale costata altresì che la SEM ha rispettato i termini previsti all'art. 41 cpv. 1bis LCit, avendo pronunciato la decisione di annullamento della naturalizzazione il 1° settembre 2014, ovvero ossequiando sia il termine assoluto di otto anni, che ha cominciato a correre al momento della concessione della nazionalità svizzera avvenuta il 13 agosto 2009, sia il termine relativo di due anni, il quale decorre a partire da ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata (art. 41 cpv. 1bis 2a frase LCit), in casu detto atto istruttorio è avvenuto il 6 maggio 2014 allorquando la SEM ha invitato per l'ultima volta l'interessata a prendere posizione. Inoltre essendo la decisione impugnata stata pronunciata con il consenso dell'autorità cantonale competente (cfr. lettera della competente autorità del Cantone Zurigo del 25 agosto 2014, incarto SEM [...], pag. 223), le condizioni formali poste dall'art. 41 LCit sono adempiute.

E. 7.1 Resta ora da esaminare se le circostanze del caso concreto rispondono alle condizioni materiali dell'annullamento della naturalizzazione agevolata risultanti dal testo di legge, dalla volontà del legislatore e dalla giurisprudenza sviluppata in questo ambito.

E. 7.2 Nella motivazione della decisione impugnata, la SEM ha rilevato come il susseguirsi logico e cronologico degli eventi incontestati dalle parti dimostrerebbe che l'unione coniugale non era più effettiva e stabile ai sensi della giurisprudenza al momento della naturalizzazione. L'autorità di prime cure ha inoltre precisato che, nonostante il susseguirsi degli eventi, su cui si fonda la presunzione secondo cui la naturalizzazione è stata ottenuta abusivamente e contrariamente all'obbligo giurisprudenziale che ne deriva, l'interessata non avrebbe addotto alcun elemento atto ad invalidare detta presunzione. L'esame dei fatti pertinenti nella presente causa, così come il loro rapido sviluppo cronologico conducono lo scrivente Tribunale alla medesima conclusione.

E. 7.3 Dagli atti di causa di evince che la ricorrente, classe (...), ha conosciuto il marito, nato nel (...), nel corso dell'anno 1995. La coppia è convolata a nozze il 25 ottobre 1997. In data 9 luglio 2009 entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione concernente l'unione coniugale ed il 13 agosto 2009, ossia dopo quasi 12 anni di matrimonio, la ricorrente ha ottenuto la cittadinanza elvetica. Detta decisione è cresciuta in giudicato il 16 settembre 2009. Nel novembre successivo A._______ si è rivolta ad un avvocato con l'intenzione di separarsi dal marito e cercare di trovare una soluzione consensuale con il patrocinatore di quest'ultimo, ciò che in seguito non è avvenuto (cfr. domanda di adozione di provvedimenti di protezione dell'unione coniugale del 9 febbraio 2010, incarto dell'autorità inferiore [...], pag. 204). Questo tentativo di separazione amichevole non è andato a buon fine ed in data 9 febbraio 2010 la ricorrente si è rivolta alla Pretura di Lugano postulando l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale. In data 6 maggio 2011 F._______ ha comunicato all'autorità inferiore che già a partire dall'aprile 2008 la moglie aveva lasciato la dimora coniugale per trasferirsi dapprima in un appartamento situato ad G._______, ed in seguito in un'abitazione a E._______. Il marito ha altresì precisato che, dopo avere ottenuto la naturalizzazione, A._______ aveva chiesto il divorzio e che la stessa aveva anche inoltrato una domanda tendente all'ottenimento della cittadinanza italiana, siccome durante la permanenza in Svizzera agli occhi delle autorità italiane essa aveva sempre mantenuto anche la residenza a J._______ (Italia). A complemento dello scritto del 6 maggio 2011, in data 14 settembre 2011 F._______ ha inoltrato all'autorità inferiore una copia dello scritto da egli inviato alla Pretura di Lugano il 10 settembre 2011, corredato da diverse fotografie, nel quale segnalava il comportamento aggressivo e l'esistenza di una relazione omosessuale extraconiugale della moglie. La SEM ha invitato il marito della ricorrente a fornire precisazioni in merito ai citati scritti del 6 maggio e del 14 settembre 2011. Il 2 dicembre 2011 F._______ ha risposto alle domande poste precisando in particolare che, sia al momento della firma della dichiarazione d'unione coniugale, sia al momento della naturalizzazione, la comunità matrimoniale con A._______ incontrava dei problemi e non poteva essere definita stabile. L'interessata, invitata dalla SEM ad esprimersi, ha preso posizione il 27 aprile 2012, smentendo quanto asserito dal marito e precisando che, sia durante la procedura, sia al momento della concessione della cittadinanza elvetica, essa adempiva a tutte le condizioni poste dalla LCit ed è unicamente nei mesi successivi che il matrimonio è naufragato. A._______ si è nuovamente espressa in merito alla procedura di annullamento della naturalizzazione agevolata l'11 luglio 2012 confermando quanto precedentemente asserito e considerando le allegazioni del marito come un'ingiustificata reazione alle legittime pretese da lei avanzate per quanto concerne la liquidazione regime matrimoniale ed in ambito professionale. La ricorrente ha altresì allegato le dichiarazioni del suo medico e del proprietario dell'appartamento coniugale di B._______, i quali hanno confermato l'effettività e la stabilità dell'unione coniugale. In complemento a quanto già esposto, il 6 agosto 2012 A._______ ha ribadito che quanto affermato dal marito non corrisponde alla verità ed ha insistito in merito alla scarsa credibilità di quest'ultimo, il quale non ha dichiarato al fisco il fatto di possedere degli appartamenti in Spagna. Il 7 settembre 2012 la ricorrente ha prodotto un estratto del casellario giudiziale e una copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da essa occupato a E._______. Detta locazione è iniziata il 1° novembre 2009 e A._______ ha precisato che tra i mesi di luglio e novembre 2009 essa è stata ospite di un'amica. Agendo per il tramite del nuovo patrocinatore, il 1° luglio 2014 l'interessata ha risposto ad una serie di quesiti posti dall'autorità inferiore, dichiarando in particolare che l'unione coniugale è stata reale ed effettiva fino al 24 ottobre 2009, giorno in cui il marito ha sostituito le serrature dell'appartamento coniugale e del posto di lavoro, cacciando de facto di casa la ricorrente. A proposito dell'alloggio di E._______ A._______ ha inoltre precisato di averlo occupato a partire dal novembre 2008, ma esso fino al novembre 2009 costituiva unicamente una residenza secondaria in cui rifugiarsi quando vi erano problemi con il marito; l'interessata ha inoltre smentito quanto asserito dalla precedente patrocinatrice in data 7 settembre 2012, ossia che tra il luglio ed il novembre 2009 essa è stata ospite di un'amica.

E. 7.4 Il Tribunale ritiene che questi elementi e lo sviluppo cronologico particolarmente rapido degli avvenimenti sono propri a fondare la presunzione di fatto che, conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid. 5.2 supra), l'unione coniugale della ricorrente e F._______ non fosse stabile ed orientata al futuro, né al momento della firma della dichiarazione comune, né a quello dell'ottenimento della naturalizzazione agevolata. Dagli atti di causa emerge infatti come A._______ avesse già a disposizione un alloggio indipendente rispetto al domicilio comune della coppia già prima dell'ottenimento della naturalizzazione. Sebbene le dichiarazioni delle parti non siano univoche in merito alla data precisa dell'inizio della locazione del monolocale di E._______, emerge che, per stessa ammissione della ricorrente, essa ne ha preso possesso al più tardi nel novembre 2008 (cfr. osservazioni del 1° luglio 2014, incarto SEM [...], pag. 139). Oltre a ciò risulta che i problemi coniugali della coppia sono emersi ben prima dell'ottenimento della cittadinanza elvetica da parte della ricorrente, in quanto quest'ultima ha ammesso che dopo alcuni anni l'unione coniugale ha cominciato a presentare delle difficoltà «sia in ragione della personalità del marito, sia per ragioni inerenti al rapporto di lavoro di A._______ in seno alla società immobiliare», ciò che ha portato alle sue dimissioni nell'agosto del 2008, salvo poi continuare l'attività a fianco del marito senza essere remunerata (cfr. osservazioni del 1° luglio 2014, incarto SEM [...], pag. 143). A mente del Tribunale i problemi relazionali tra la ricorrente ed il marito sorti in ambito lavorativo - sembra infatti che da anni F._______ si rifiutasse di sottoscrivere un contratto di lavoro in favore della moglie - e che hanno comportato alle testé citate dimissioni, come pure il fatto che A._______ abbia locato un appartamento nel quale trovare un rifugio dalle tensioni con il marito già nel novembre 2008, dimostrano che il matrimonio presentasse delle difficoltà importanti, tali da comprometterne l'unità e l'effettività. Occorre segnalare che anche in ambito extraprofessionale la relazione di coppia non corrispondesse alle esigenze giurisprudenziali in merito all'unità e all'effettività dell'unione coniugale (cfr. consid. 4.3 supra). Dagli atti all'inserto è emerso infatti che la coppia intrattenesse rapporti intimi con un'altra donna. Questa circostanza - indipendentemente dalla questione a sapere chi tra A._______ ed il marito abbia iniziato detta relazione - rappresenta un ulteriore elemento in base al quale è giustificato ritenere che l'unione coniugale non fosse più stabile ed effettivamente vissuta. Con riferimento al susseguirsi cronologico degli avvenimenti è significativo che l'interessata abbia deciso di fare ufficialmente del monolocale sito a E._______ la propria residenza principale nel novembre 2009, vale a dire poche settimane dopo avere ottenuto la naturalizzazione agevolata. In definitiva il Tribunale considera che sia durante la procedura in vista dell'ottenimento della naturalizzazione agevolata, sia al momento in cui la cittadinanza elvetica è effettivamente stata concessa, la ricorrente ed il marito non vivevano più un'unità coniugale stabile ed orientata al futuro.

E. 8.1 Stando così le cose e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 5.3 supra), spetta alla ricorrente capovolgere la presunzione di fatto sopra indicata, rendendo verosimili, sia il sopraggiungere di un avvenimento straordinario atto a spiegare il rapido degradarsi del legame coniugale, sia l'assenza di coscienza della gravità dei problemi di coppia al momento della firma della dichiarazione comune del 9 luglio 2009.

E. 8.2 A._______ ha indicato che la rottura del legame coniugale è avvenuta a seguito degli avvenimenti di sabato 24 ottobre 2009, allorquando F._______ ha sostituito le serrature dell'abitazione di B._______ e della società immobiliare di E._______ di cui era amministratore e nella quale era attiva anche la ricorrente. Questa circostanza ha sancito a mente dell'interessata la separazione dei coniugi. A._______ ha tuttavia ribadito che prima di questo episodio l'unione coniugale fosse reale ed effettivamente vissuta, sebbene, come qualsiasi coppia, essa ed il marito incontrassero dei problemi.

E. 8.3 Il Tribunale non può condividere questa tesi. Come precedentemente rilevato (cfr. consid. 7.4 supra) dagli atti emerge chiaramente che il matrimonio tra A._______ ed il marito presentasse importanti difficoltà. In particolare il fatto che la ricorrente disponesse già a partire dal 2008 di un monolocale indipendente dall'abitazione coniugale nel quale rifugiarsi dal marito, nonché l'evidenza di importanti conflitti professionali, non possono non indurre a pensare che gli avvenimenti del 24 ottobre 2009 non rappresentassero in realtà un evento eccezionale ed improvviso suscettibile di spiegare il rapido deterioramento dell'unione coniugale, ma al contrario costituissero l'apice di una situazione matrimoniale difficile e conflittuale che perdurava ormai da anni. In conclusione occorre considerare che l'interessata ed il marito al momento della naturalizzazione agevolata non formassero più un'unione effettiva e stabile come richiesto dalla legge e definito dalla giurisprudenza. A._______ non è stata in grado di capovolgere la suddetta presunzione rendendo verosimile il realizzarsi di un avvenimento straordinario proprio a spiegare la rapida rottura dell'unione coniugale, di modo che lo scrivente Tribunale ritiene di dovere attenersi alla presunzione di fatto basata essenzialmente sugli avvenimenti suesposti (cfr. consid. 7.3 e 7.4 supra) secondo cui l'interessata ha ottenuto la naturalizzazione agevolata in maniera fraudolenta.

E. 9 A titolo abbondanziale, giova rilevare come il fatto che, come da essa sostenuto (cfr. scritto dell'11 marzo 2015, atto 14 dell'incarto TAF, pag. 6), la ricorrente adempirebbe ai requisiti per la concessione della naturalizzazione ordinaria è senza pertinenza per determinare se si è in presenza di un ottenimento fraudolento della naturalizzazione agevolata ai sensi dell'art. 27 LCit e non ostacola quindi in alcun modo l'annullamento della stessa giusta l'art. 41 LCit (cfr. le sentenze del TF 1C_651/2012 del 5 agosto 2013 consid. 4.3 e 5A.18/2003 del 19 novembre 2003 consid. 2.3.2).

E. 10 Ne discende che la SEM con la decisione del 1° settembre 2014 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (cfr. art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 11 Le spese giudiziarie di fr. 1'200.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 11.1 Visto l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 1'200.- sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato in data 20 ottobre 2014.
  3. Non sono assegnate spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. [...], incarto di ritorno; allegato: scritto della ricorrente dell'11 marzo 2015) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Decisione confermata dal TF con sentenza del 09.08.2017 (1C_486/2016) Corte VI F-5639/2014 Sentenza del 29 agosto 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Antonio Imoberdorf, Yannick Antoniazza-Hafner, cancelliere Reto Peterhans. Parti A._______, patrocinata dall'avv. Stefano Genetelli, Piazza Cioccaro 8, casella postale 5704, 6901 Lugano, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Annullamento della naturalizzazione agevolata. Fatti: A. A._______, già cittadina tunisina nata il (...), è giunta in Europa nel 1994 ed ha dapprima vissuto in Italia. Il 23 aprile 2001 essa si è trasferita in Svizzera, e meglio a B._______ (Comune di C._______). B. In data 25 ottobre 1997 A._______ si è unita in matrimonio dinanzi all'Ufficiale di stato civile del Comune di D._______ (attualmente E._______) con F._______, cittadino svizzero nato il (...). Da quest'unione non sono nati figli. Inizialmente l'interessata ha continuato a risiedere in Italia fino all'aprile del 2001, quando la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino (attualmente Sezione della popolazione, SPOP) le ha rilasciato un permesso di dimora ed in seguito un permesso di domicilio. C. Il 1° luglio 2008 A._______ ha inoltrato all'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) una domanda di naturalizzazione agevolata ai sensi dell'art. 27 della legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952 (LCit, RS 141.1). Nell'ambito di questa procedura, in data 9 luglio 2009, i coniugi Graf hanno firmato una dichiarazione ai sensi della quale hanno confermato di «vivere in un'unione coniugale reale, integra e stabile allo stesso indirizzo e che non sono previsti né una separazione né un divorzio». Essi sono pure stati edotti del fatto che «la naturalizzazione agevolata non può essere pronunciata, qualora prima o durante la procedura di naturalizzazione uno dei coniugi presenti un'istanza di separazione o di divorzio o non sussista più un'unione coniugale reale» e che conformemente all'art. 41 LCit, l'autorità inferiore «può annullare la naturalizzazione agevolata conseguita in seguito all'occultamento dello scioglimento previsto o avvenuto dell'unione coniugale». D. L'autorità inferiore ha accordato alla richiedente la naturalizzazione agevolata giusta l'art. 27 LCit, mediante decisione del 13 agosto 2009, cresciuta in giudicato il 16 settembre 2009. E. Con scritto del 6 maggio 2011 il marito dell'interessata ha comunicato all'autorità di prime cure che già a far tempo dal mese di aprile 2008 A._______ possedeva un proprio appartamento ad G._______ e che a seguito dell'ottenimento della cittadinanza elvetica aveva chiesto la separazione. F._______ ha altresì indicato alla SEM l'attuale luogo di residenza della moglie, valido a partire dall'agosto 2009, situato in Via H._______ a E._______, nonché l'indirizzo dell'interessata in Italia (alle cui autorità A._______ non aveva mai comunicato il trasferimento in Svizzera). Il marito ha infine informato la SEM del fatto che la moglie aveva altresì richiesto la cittadinanza italiana alle competenti autorità della vicina Penisola. F. Il 14 settembre 2011 F._______ ha trasmesso alla SEM lo scritto inoltrato al Pretore di Lugano in data 10 settembre 2011 - corredato da alcune fotografie - nel quale rilevava il comportamento aggressivo di A._______ e denunciava l'esistenza di una relazione omosessuale extramatrimoniale della moglie con un'altra donna. G. A seguito dell'invito dell'autorità inferiore a rispondere per iscritto ad un questionario inerente alla relazione con la moglie, il 2 dicembre 2011 F._______ ha presentato le proprie risposte, inoltrando alcune precisazioni il 5 dicembre 2011, da cui si evince in sostanza che il rapporto matrimoniale risultava già fortemente deteriorato al momento della concessione della naturalizzazione agevolata a A._______. H. Il 5 marzo 2012 la SEM ha comunicato a quest'ultima che, a suo parere, già prima del rilascio della decisione di naturalizzazione agevolata non esisteva più un'unione coniugale effettiva e stabile, ragione per cui l'autorità di prime cure ha invitato l'interessata a prendere posizione in merito. I. Agendo per il tramite dell'allora patrocinatrice il 27 aprile 2012 A._______ ha presentato le proprie osservazioni, nelle quali ha asserito di non ritenere di avere violato alcuna norma legale, in quanto al momento dell'ottenimento della cittadinanza elvetica essa adempiva a tutte le condizioni, inoltre ha affermato che il matrimonio era naufragato solo nei mesi successivi alla concessione della nazionalità svizzera. L'interessata ha inoltre prodotto due copie di documenti della Pretura di Lugano dai quali si evince che il 9 febbraio 2010 A._______ aveva introdotto un'istanza tendente alla pronuncia di misure a tutela dell'unione coniugale e che in data 21 luglio 2010 il Pretore di Lugano aveva autorizzato i coniugi a vivere separati. J. Con scritto del 1° giugno 2012 l'autorità inferiore ha comunicato all'interessata di mantenere la propria posizione e di conseguenza di avere avviato una procedura di annullamento della naturalizzazione agevolata concessa il 13 agosto 2009; la SEM ha nel contempo invitato A._______ ad esprimersi al proposito. K. L'11 luglio 2012 quest'ultima ha contestato integralmente le affermazioni del marito ed ha sottolineato che «fino a fine 2009» ha vissuto «un'unione coniugale che nulla ha di fittizio», ma che è sempre stata reale ed effettiva dal 1995 (come fidanzati) e dal 1997 come marito e moglie. A._______ ha altresì asserito che il 7 luglio 2009, al momento della firma della dichiarazione in merito alla veridicità dell'unione coniugale, essa ed il marito vivevano sotto lo stesso tetto e non vi era alcuna intenzione di separarsi. L'interessata ha considerato le dichiarazioni di F._______ come una sorta di reazione e ripicca alle sue legittime pretese nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale, le stesse sarebbero pertanto false. A._______ ha infine allegato le dichiarazioni di due persone che confermerebbero l'effettività e la stabilità dell'unione coniugale. L. Il 6 agosto 2012 l'interessata ha completato la propria presa di posizione dell'11 luglio 2012 precisando che a quel momento non era pendente alcuna causa di divorzio, ma unicamente una procedura inerente all'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale. A._______ ha criticato il fatto che l'autorità inferiore si sia basata essenzialmente sulle affermazioni di F._______, mettendo in dubbio la credibilità e l'affidabilità di quest'ultimo, nonché sottolineando la falsità e l'assenza di qualsivoglia prova a sostegno di dette asserzioni. M. Il 16 ottobre 2012 A._______ ha ottemperato all'invito della SEM a produrre una copia del contratto di locazione inerente all'appartamento da essa occupato a E._______, nonché un estratto del casellario giudiziale. In quest'occasione A._______ ha precisato che la locazione di detto appartamento avrebbe preso avvio il 1° novembre 2009, mentre nel periodo compreso tra il luglio ed il novembre 2009 essa sarebbe stata ospitata da un'amica. N. Agendo per il tramite del suo nuovo patrocinatore, con scritto del 1° luglio 2014 A._______ ha risposto ai quesiti posti dall'autorità inferiore il 6 maggio 2014, sostenendo nuovamente l'effettività dell'unione coniugale - la quale ha preso fine solo il 24 ottobre 2009 - nonché ribadendo la falsità delle allegazioni di F._______. L'interessata ha inoltre fornito spiegazioni in merito all'appartamento di E._______ ed ha concluso al mantenimento della cittadinanza svizzera acquisita il 13 agosto 2009. O. Il 25 agosto 2014 la competente autorità del Cantone Zurigo ha comunicato alla SEM il proprio consenso all'annullamento della naturalizzazione agevolata concessa a A._______. P. Con decisione del 1° settembre 2014 l'autorità di prime cure ha pronunciato l'annullamento della suddetta naturalizzazione. Fondandosi sul susseguirsi logico e cronologico degli eventi, la SEM ha in sostanza ritenuto che al momento della concessione della naturalizzazione agevolata il matrimonio dell'interessata non costituiva un'unione coniugale effettiva e stabile come previsto dalla legge e precisato dalla giurisprudenza. L'autorità federale ha in particolare rilevato che sebbene in data 9 luglio 2009 A._______ abbia firmato la dichiarazione di unione coniugale ed ottenuto la naturalizzazione il 13 agosto 2009, poco tempo dopo, e meglio il 3 novembre 2009, si è rivolta all'avv. I._______ in vista della separazione dal marito. L'autorità inferiore non ha considerato che gli eventi del 24 ottobre 2009, allorquando l'interessata ha dichiarato di avere preso coscienza dell'avvenuta rottura dell'unione coniugale in quanto il marito aveva cambiato a sua insaputa le serrature dell'ufficio e dell'abitazione comune, costituiscono un evento straordinario successivo alla naturalizzazione che ha comportato la fine dell'unione matrimoniale. Al contrario la SEM ha ritenuto che al momento della concessione a A._______ della cittadinanza elvetica la relazione con il marito non era già più effettiva, stabile ed orientata al futuro. A sostegno della propria decisione l'autorità di prime cure ha ritenuto che i fatti del 24 ottobre 2009 rappresentassero in realtà «l'apice conclusivo di tutta una serie di grossi problemi irrisolti della coppia». Dalle dichiarazioni dei coniugi è infatti emerso che già a partire dal novembre 2008 l'interessata aveva preso possesso di un monolocale a E._______. La SEM ha considerato inoltre che le affermazioni della ricorrente secondo cui il citato appartamento - che l'interessata ha inizialmente omesso di segnalare alle autorità preposte alla concessione della naturalizzazione - rappresentasse un «rifugio» quando il comportamento di F._______ diventava insostenibile, visti anche i difficili rapporti professionali (A._______ era infatti alle dipendenze della società immobiliare gestita dal marito) non permette di modificare l'apprezzamento della fattispecie. Al contrario conferma il fatto che, già precedentemente rispetto all'ottenimento della naturalizzazione, l'unione coniugale fosse fortemente compromessa. L'autorità inferiore ha pertanto concluso che la naturalizzazione agevolata è stata concessa sulla base di dichiarazioni false e dell'occultamento di fatti essenziali, di modo che le condizioni poste dall'art. 41 LCit per l'annullamento della naturalizzazione agevolata sono adempiute. Q. Agendo per il tramite del suo patrocinatore, il 2 ottobre 2014 A._______ ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l'annullamento. La ricorrente ha preliminarmente sostenuto che l'autorità inferiore avrebbe dovuto applicare il diritto in vigore fino al 28 febbraio 2011, ed in particolare il vecchio art. 41 cpv. 1 LCit, che prevedeva un termine di cinque anni per l'annullamento della naturalizzazione conseguita con dichiarazioni false o a seguito dell'occultamento di fatti essenziali. A mente dell'interessata il citato termine perentorio sarebbe ormai superato, sia per quanto concerne la concessione della cittadinanza elvetica, sia in relazione al fatto determinante per l'annullamento, costituito in casu dalla dichiarazione relativa all'effettività dell'unione coniugale del 9 luglio 2009. Ne discende che a mente di A._______ la decisione impugnata sarebbe irregolare e pertanto da annullare. Nel merito la ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla SEM, l'unione coniugale con F._______ sia stata reale, effettiva ed orientata al futuro fino al 24 ottobre 2009. Di conseguenza non è possibile considerare che la naturalizzazione sia stata ottenuta sulla base di dichiarazioni false o di occultamento di fatti essenziali. Pur ammettendo che il matrimonio rappresentasse «un'unione atipica e poco convenzionale» A._______ ha imputato al marito le cause che ne hanno decretato la fine. Essa ha in effetti asserito di avere «fatto di tutto per fare felice il suo coniuge», di «avere lavorato per lui anche quando non veniva più remunerata e quando il marito esercitava violenze psicologiche nei suoi confronti» nonché di averlo «assecondato nei suoi giochi erotici, anche quando questi prevedevano la partecipazione di una seconda donna». L'interessata ha inoltre sottolineato la mancanza di credibilità del marito, il quale inizialmente aveva sottoscritto la dichiarazione di unione coniugale, salvo poi ritrattare tutto quando ormai il matrimonio era naufragato. A mente della ricorrente questo atteggiamento rappresenterebbe una sorta di vendetta dovuta al fatto che la stessa non ha accettato di allinearsi alle «inqualificabili proposte di carattere finanziario che [il marito] le aveva formulato» e con l'obiettivo di farle perdere la nazionalità elvetica «nella speranza che ciò gli permetta di evitare di fare fronte ai suoi doveri economici» (cfr. atto ricorsuale del 2 ottobre 2014, atto 1 dell'incarto TAF, pag. 4). A._______ ha inoltre contestato l'argomentazione secondo cui il fatto che essa disponesse sola di un monolocale a E._______ possa dimostrare la rottura dell'unione coniugale. Al contrario l'interessata ha sostenuto di avere continuato a risiedere a B._______ presso il domicilio della coppia fino al 24 ottobre 2009, costituendo il suddetto appartamento solamente un luogo di «rifugio», dunque una residenza secondaria, rimanendo il centro dei suoi interessi presso la dimora coniugale. R. Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con risposta del 27 novembre 2014, l'autorità inferiore, riferendosi alla giurisprudenza dello scrivente Tribunale, ha sottolineato che - contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente - è applicabile il nuovo diritto a tutti i casi per i quali il vecchio termine perentorio di 5 anni non è ancora scaduto al momento dell'annullamento della naturalizzazione e che occorre tenere conto del tempo trascorso sotto il diritto previgente nel calcolo del termine assoluto di 8 anni previsto all'art. 41 cpv. 1bis LCit attualmente in vigore. In merito alla nozione di unione coniugale la SEM ha precisato che il legislatore ha previsto l'istituzione della naturalizzazione agevolata per i coniugi stranieri di cittadini svizzeri la cui relazione si fonda sulla concezione del matrimonio definita dalle disposizioni del CC. Ossia un'unione contratta per amore in vista della costituzione di una stretta comunione di vita; vale a dire di tetto, di mensa e di letto, in seno alla quale i coniugi sono pronti a garantirsi fedeltà ed assistenza reciproca e che è vista come duratura, ovvero come un'unione di destini o contratta nella prospettiva di creare una famiglia. Al proposito, e con riferimento al caso concreto, l'autorità inferiore ha considerato che non è determinante sapere chi sia responsabile della rottura dell'unione coniugale, ma lo è la costatazione che quest'ultima non era più stabile, effettiva e rivolta al futuro, sia in occasione della firma della dichiarazione d'unità del matrimonio, sia al momento della concessione della cittadinanza elvetica. In questo senso la SEM ha sottolineato che le cause che hanno determinato il naufragio del matrimonio tra A._______ ed il marito sono precedenti rispetto alla naturalizzazione della ricorrente. Quest'ultima aveva peraltro lavorato per la società diretta da F._______ senza essere remunerata già prima delle dimissioni presentate nell'agosto del 2008; inoltre le addotte violenze psicologiche esercitate dal marito nei suoi confronti e che l'hanno spinta a prendere in locazione il monolocale di E._______ nel novembre del 2008 sussistevano anch'esse già da prima della concessione della cittadinanza elvetica avvenuta il 13 agosto 2009. Quo alla relazione con un'altra donna, l'autorità di prime cure ha puntualizzato che non è determinante la questione a sapere chi tra i coniugi abbia iniziato detto legame extraconiugale, quanto piuttosto il fatto che la stessa non rientra nella concezione di unione matrimoniale come definita dalla giurisprudenza. La SEM ha precisato che indipendentemente dalla questione a sapere se o in che misura A._______ continuasse anche ad alloggiare presso il domicilio coniugale di B._______, l'esistenza stessa durante il matrimonio del monolocale della ricorrente a E._______ sia in realtà un lampante indizio dell'instabilità dell'unione coniugale. Inoltre, omettendo di comunicare la presenza di tale alloggio secondario alle autorità preposte alla concessione della naturalizzazione, l'interessata non ha segnalato un fatto essenziale ai fini della concessione della cittadinanza elvetica, poiché nell'ipotesi in cui la SEM fosse stata a conoscenza dell'esistenza del citato appartamento, la questione sarebbe stata approfondita e verosimilmente avrebbe condotto al rifiuto della naturalizzazione agevolata. A mente della SEM, visto l'insieme degli elementi testé esposti, A._______ non può essersi resa conto del deterioramento dell'unione coniugale solamente in occasione dell'episodio del 24 ottobre 2009, quando il marito aveva cambiato le serrature dell'ufficio e dell'abitazione comune e l'aveva de facto cacciata di casa. In definitiva l'autorità inferiore ha sostenuto che la ricorrente non è pervenuta a confutare la presunzione secondo cui, dalla somma degli indizi emersi e dal susseguirsi logico e cronologico dei fatti, occorre considerare che l'unione coniugale con F._______ «non era più stabile, effettiva ed orientata al futuro al momento della naturalizzazione ed anche ben prima» (cfr. risposta al ricorso del 27 novembre 2014, atto 8 dell'incarto TAF, pag. 4). Ragione per cui l'annullamento della naturalizzazione agevolata deve essere in casu confermata. S. Con replica del 19 gennaio 2015 la ricorrente ha ribadito in sostanza che, sia durante la procedura di naturalizzazione, sia al momento della concessione della cittadinanza elvetica, essa conviveva con il marito e formava con lui un'unione coniugale effettiva e stabile. A._______ ha nel contempo precisato che il monolocale di E._______ rappresentava semplicemente una residenza secondaria, ma non costituiva in alcun modo un indizio della rottura dell'unione coniugale. T. L'autorità inferiore si è nuovamente espressa con la duplica del 12 febbraio 2015, riconfermandosi nella decisione impugnata e nella risposta al ricorso del 27 novembre 2014. U. L'11 marzo 2015 A._______ ha inoltrato al Tribunale uno scritto spontaneo nel quale ha innanzitutto invocato una violazione del diritto ad un processo equo ai sensi dell'art. 6 CEDU, lamentando il fatto di non essere stata sentita personalmente nell'ambito del presente procedimento. La ricorrente ha inoltre ribadito quanto asserito in merito alla presenza dell'alloggio di E._______, ovvero che quest'ultimo rappresentasse inizialmente unicamente un «rifugio» il cui scopo era quello di permettere di superare le inevitabili tensioni che la vita matrimoniale comporta, ma che essa si sia prodigata per fare funzionare l'unità coniugale, che ha preso fine solamente al momento dell'episodio avvenuto il 24 ottobre 2009. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di annullamento della naturalizzazione agevolata rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. b a contrario LTF). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Preliminarmente occorre osservare che in occasione dello scritto dell'11 marzo 2015 A._______ ha lamentato una presunta violazione del diritto ad un processo equo ai sensi dell'art. 6 CEDU, poiché nell'ambito del procedimento di annullamento della naturalizzazione agevolata non è stata sentita personalmente. 3.2 Il Tribunale considera che nel quadro della procedura amministrativa non vige il diritto di esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudicante prima che questa adotti la propria decisione (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati); in particolare A._______ non può fondarsi sull'art. 6 CEDU per dedurre il proprio diritto ad essere sentita oralmente poiché questa disposizione non si applica a vertenze in materia di annullamento della naturalizzazione agevolata (cfr. decisione del TF 1C_476/2010 del 13 dicembre 2010 consid. 2.2 e giurisprudenza ivi citata). 3.3 Per questo motivo la censura formulata dalla ricorrente in merito alla presunta violazione dell'art. 6 CEDU risulta infondata e come tale va deserta. 4. 4.1 Giusta l'art. 27 cpv. 1 LCit, il coniuge straniero di un cittadino svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha riseduto complessivamente cinque anni in Svizzera (lett. a), vi risiede da un anno (lett. b) e vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero (lett. c). 4.2 La nozione di comunione coniugale ai sensi del diritto di cittadinanza, in particolare ai sensi degli art. 27 cpv. 1 lett. c e 28 cpv. 1 lett. a LCit, presuppone non solo l'esistenza formale di un matrimonio (ovvero di un'unione coniugale ai sensi dell'art. 159 cpv. 1 CC), ma implica oltre a ciò una comunità di fatto tra i coniugi, rispettivamente una comunione di vita effettiva, fondata sulla volontà reciproca di mantenere questa unione (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). La comunione coniugale ai sensi delle suddette disposizioni presuppone ad ogni modo l'esistenza, al momento della decisione di naturalizzazione agevolata, di una volontà matrimoniale intatta e orientata verso il futuro («ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille»), in altri termini la ferma intenzione dei coniugi di mantenere la comunione coniugale al di là della decisione di naturalizzazione agevolata. Una separazione sopraggiunta poco dopo l'ottenimento della naturalizzazione costituisce un indizio dell'assenza di questa volontà al momento dell'ottenimento della cittadinanza svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 4.3 L'unione coniugale come testé definita, inoltre, non deve esistere solo al momento del deposito della domanda ma deve sussistere durante tutta la procedura fino all'emanazione della decisione sulla naturalizzazione agevolata (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). A tale proposito occorre rilevare che il legislatore federale, creando l'istituzione della naturalizzazione agevolata in favore del coniuge straniero di un cittadino svizzero, si riferiva ad una concezione del matrimonio come definita dalle disposizioni del CC sul diritto del matrimonio, ovvero un'unione contratta per amore in vista di costituire una comunione di vita stretta («di tetto, di tavolo e di letto»), in seno alla quale i coniugi sono pronti ad assicurarsi reciproca fedeltà ed assistenza, di carattere duraturo (nel senso di «comunione del destino») e nella prospettiva della creazione di una famiglia (cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 CC; DTF 124 III 52 consid. 2a/aa e 118 II 235 consid. 3b). Nonostante l'evoluzione dei costumi e delle mentalità, è unicamente questa concezione del matrimonio, comunemente ammessa e giudicata degna di protezione dal legislatore, che si rileva suscettibile di giustificare - alle condizioni stabilite dagli art. 27 e 28 LCit - la concessione della naturalizzazione agevolata al coniuge straniero di un cittadino svizzero (cfr. DTAF 2010/16 consid. 4.4). Facilitando la naturalizzazione del coniuge straniero di un cittadino elvetico, il legislatore federale intende favorire un'unità della nazionalità, e, parimenti, del diritto di attinenza cantonale e comunale nella prospettiva di una vita comune che si protragga oltre alla decisione di concessione della cittadinanza svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2). L'istituzione della naturalizzazione agevolata si basa infatti sull'idea che il coniuge straniero di un cittadino elvetico (evidentemente solo alla condizione che egli costituisca con quest'ultimo una comunione coniugale solida) si adegui più rapidamente al modo di vita ed ai costumi svizzeri rispetto ad uno straniero che non abbia un coniuge svizzero, rimanendo, costui, sottoposto alle regole della naturalizzazione ordinaria (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 1987 relativo alla modifica della legge sulla cittadinanza, FF 1987 III 245, pagg. 261-263, cifre 22.12 22.13, ad art. 26 e 27 del progetto; vedi inoltre DTF 130 II 482 consid. 2 e 128 II 97 consid. 3a). 5. 5.1 Giusta l'art. 41 cpv. 1 e cpv. 1bis LCit nel tenore in vigore dal 1° marzo 2011, rispettivamente l'art. 41 cpv. 1 LCit previgente (RU 1952 1087), l'Ufficio federale può, con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, annullare la naturalizzazione o la reintegrazione conseguita con dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali (cfr. inoltre Messaggio del Consiglio federale del 9 agosto 1951 relativo al progetto di legge sull'acquisizione e la perdita della nazionalità svizzera, FF 1951 II 665, pagg. 700-701, ad. art. 39 del progetto). L'annullamento della naturalizzazione presuppone quindi che essa sia stata conseguita in maniera fraudolenta, vale a dire tramite un comportamento sleale ed ingannevole. A questo titolo, non è necessario che si sia in presenza di una frode nel senso del diritto penale. È comunque necessario che l'interessato abbia in modo consapevole fornito false indicazioni all'autorità, rispettivamente che abbia lasciato credere in maniera erronea all'autorità di trovarsi nella situazione prevista dall'art. 27 cpv. 1 lett. c o 28 cpv. 1 lett. a LCit, violando in questo modo il dovere d'informazione al quale deve conformarsi in virtù di tale disposizione (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi menzionata; vedi inoltre le sentenze del TF 1C_158/2011 del 26 agosto 2011 consid. 4.2.1; 1C_250/2011 del 21 luglio 2011 consid. 3). Questo è in particolare il caso se il richiedente dichiara di vivere in una comunione stabile con il suo coniuge anche se intende separarsi una volta ottenuta la naturalizzazione facilitata; poco importa se il suo matrimonio si sia sviluppato fino ad allora in modo armonioso (cfr. in particolare le sentenze del TF 1C_646/2013 del 7 novembre 2013 consid. 4.1.1; 1C_587/2013 del 29 agosto 2013 consid. 3.2.1, così come la giurisprudenza ivi citata). 5.2 Il carattere potestativo dell'art. 41 LCit conferisce un certo potere di apprezzamento all'autorità chiamata a decidere. Nell'esercizio di tale libertà, questa deve tuttavia evitare ogni abuso. Commette un abuso del suo potere di apprezzamento l'autorità che si fonda su criteri inappropriati, non tiene conto di circostanze pertinenti o emana una decisione inopportuna, contraria allo scopo della legge o al principio della proporzionalità (cfr. in particolare DTF 130 III 176 consid. 1.2 e 129 III 400 consid. 3.1; sentenza del TF 1C_155/2012 del 26 luglio 2012 consid. 2.2.1 e giurisprudenza ivi citata). La procedura amministrativa è retta dal principio del libero apprezzamento delle prove (cfr. art. 40 PC [RS 273], applicabile giusta il rinvio dell'art. 19 PA). Tale principio è valido pure davanti allo scrivente Tribunale (art. 37 LTAF). L'apprezzamento delle prove è libero nel senso che non obbedisce a delle regole di prove legali che prescrivono a quali condizioni l'autorità dovrebbe ammettere che la prova è riuscita e quale valore probatorio dovrebbe riconoscere ai diversi mezzi di prova gli uni in rapporto agli altri. Allorquando una decisione interviene - come nella fattispecie - a discapito dell'amministrato, l'amministrazione sopporta l'onere della prova. Se intende annullare la naturalizzazione agevolata, essa deve ricercare se il coniuge naturalizzato ha mentito quando ha dichiarato di formare un'unione stabile con il consorte svizzero; siccome si tratta di un fatto psichico in relazione con dei fatti rilevanti dalla sfera intima, i quali sono spesso sconosciuti dall'amministrazione e difficili da provare, appare legittimo che l'autorità possa fondarsi su una presunzione. Pertanto, se la concatenazione rapida degli avvenimenti fonda la presunzione di fatto che la naturalizzazione è stata ottenuta fraudolentemente, spetta allora all'amministrato, non solo in ragione del suo obbligo di collaborare alla determinazione dei fatti (art. 13 cpv. 1 PA; cfr. a questo titolo in particolare DTF 135 II 161 consid. 3), ma anche del suo interesse personale, capovolgere questa presunzione. 5.3 In presenza di una presunzione di fatto, la quale risulta dall'apprezzamento delle prove e non modifica l'onere della prova (cfr. DTF 135 II 161 consid. 3 e i riferimenti ivi menzionati), l'amministrato non è tenuto, per capovolgerla, ad apportare la prova contraria del fatto presunto, quindi a fare acquisire all'autorità la certezza di non avere mentito; è sufficiente che egli pervenga a fare ammettere l'esistenza di una possibilità ragionevole che non abbia mentito dichiarando di formare una comunione stabile con il suo coniuge. Egli può farlo rendendo verosimile, sia il sopraggiungere di un avvenimento eccezionale suscettibile di spiegare un rapido deterioramento del legame coniugale, sia l'assenza di coscienza della gravità dei suoi problemi di coppia al momento della firma della dichiarazione comune (cfr. DTF 135 II 161 consid. 3; sentenza del TF 1C_587/2013 del 29 agosto 2013 consid. 3.2.2). 6. 6.1 Preliminarmente, occorre esaminare se le condizioni formali per l'annullamento della naturalizzazione agevolata previste dall'art. 41 LCit sono adempiute nella fattispecie. 6.2 Giusta l'art. 41 cpv. 1bis LCit, in vigore dal 1° marzo 2011, la naturalizzazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui l'Ufficio federale è venuto a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera. In precedenza l'art. 41 cpv. 1 LCit (RU 1952 1087) prevedeva un termine unico di cinque anni dalla naturalizzazione. Alcuna diposizione transitoria è stata prevista per l'introduzione del nuovo art. 41 LCit. In virtù dei principi generali del diritto intertemporale il nuovo diritto si applica a tutte le situazioni che intervengono posteriormente alla sua entrata in vigore. Nondimeno la giurisprudenza ha introdotto un'eccezione per quanto concerne i termini. Infatti, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di pretese di risarcimento fondate sulla LAVS (RS 831.10), le cui considerazioni possono essere riprese per quanto attiene i termini previsti dall'art. 41 LCit, è ammissibile sottoporre a dei nuovi termini di prescrizione dei crediti sorti e divenuti esigibili sotto l'egida del vecchio diritto e che non sono prescritti o perenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto (cfr. DTF 134 V 353 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati). Pertanto, alle naturalizzazioni per le quali il vecchio diritto perentorio di cinque anni non è ancora trascorso al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto, giova applicare l'art. 41 LCit nella sua nuova versione e tenere conto del tempo trascorso sotto l'egida della vecchia normativa nel calcolo del termine assoluto di otto anni. Per quanto riguarda il termine relativo di due anni, non previsto nel vecchio diritto, esso comincia a decorrere al più presto al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni (cfr. sentenza del TAF C-476/2012 del 19 luglio 2012 consid. 4.4). 6.3 Nel caso in esame è dunque applicabile il nuovo art. 41 LCit in quanto al momento dell'annullamento della naturalizzazione agevolata da parte dell'autorità inferiore il termine di otto anni non era ancora venuto a scadenza. Lo scrivente Tribunale costata altresì che la SEM ha rispettato i termini previsti all'art. 41 cpv. 1bis LCit, avendo pronunciato la decisione di annullamento della naturalizzazione il 1° settembre 2014, ovvero ossequiando sia il termine assoluto di otto anni, che ha cominciato a correre al momento della concessione della nazionalità svizzera avvenuta il 13 agosto 2009, sia il termine relativo di due anni, il quale decorre a partire da ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata (art. 41 cpv. 1bis 2a frase LCit), in casu detto atto istruttorio è avvenuto il 6 maggio 2014 allorquando la SEM ha invitato per l'ultima volta l'interessata a prendere posizione. Inoltre essendo la decisione impugnata stata pronunciata con il consenso dell'autorità cantonale competente (cfr. lettera della competente autorità del Cantone Zurigo del 25 agosto 2014, incarto SEM [...], pag. 223), le condizioni formali poste dall'art. 41 LCit sono adempiute. 7. 7.1 Resta ora da esaminare se le circostanze del caso concreto rispondono alle condizioni materiali dell'annullamento della naturalizzazione agevolata risultanti dal testo di legge, dalla volontà del legislatore e dalla giurisprudenza sviluppata in questo ambito. 7.2 Nella motivazione della decisione impugnata, la SEM ha rilevato come il susseguirsi logico e cronologico degli eventi incontestati dalle parti dimostrerebbe che l'unione coniugale non era più effettiva e stabile ai sensi della giurisprudenza al momento della naturalizzazione. L'autorità di prime cure ha inoltre precisato che, nonostante il susseguirsi degli eventi, su cui si fonda la presunzione secondo cui la naturalizzazione è stata ottenuta abusivamente e contrariamente all'obbligo giurisprudenziale che ne deriva, l'interessata non avrebbe addotto alcun elemento atto ad invalidare detta presunzione. L'esame dei fatti pertinenti nella presente causa, così come il loro rapido sviluppo cronologico conducono lo scrivente Tribunale alla medesima conclusione. 7.3 Dagli atti di causa di evince che la ricorrente, classe (...), ha conosciuto il marito, nato nel (...), nel corso dell'anno 1995. La coppia è convolata a nozze il 25 ottobre 1997. In data 9 luglio 2009 entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione concernente l'unione coniugale ed il 13 agosto 2009, ossia dopo quasi 12 anni di matrimonio, la ricorrente ha ottenuto la cittadinanza elvetica. Detta decisione è cresciuta in giudicato il 16 settembre 2009. Nel novembre successivo A._______ si è rivolta ad un avvocato con l'intenzione di separarsi dal marito e cercare di trovare una soluzione consensuale con il patrocinatore di quest'ultimo, ciò che in seguito non è avvenuto (cfr. domanda di adozione di provvedimenti di protezione dell'unione coniugale del 9 febbraio 2010, incarto dell'autorità inferiore [...], pag. 204). Questo tentativo di separazione amichevole non è andato a buon fine ed in data 9 febbraio 2010 la ricorrente si è rivolta alla Pretura di Lugano postulando l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale. In data 6 maggio 2011 F._______ ha comunicato all'autorità inferiore che già a partire dall'aprile 2008 la moglie aveva lasciato la dimora coniugale per trasferirsi dapprima in un appartamento situato ad G._______, ed in seguito in un'abitazione a E._______. Il marito ha altresì precisato che, dopo avere ottenuto la naturalizzazione, A._______ aveva chiesto il divorzio e che la stessa aveva anche inoltrato una domanda tendente all'ottenimento della cittadinanza italiana, siccome durante la permanenza in Svizzera agli occhi delle autorità italiane essa aveva sempre mantenuto anche la residenza a J._______ (Italia). A complemento dello scritto del 6 maggio 2011, in data 14 settembre 2011 F._______ ha inoltrato all'autorità inferiore una copia dello scritto da egli inviato alla Pretura di Lugano il 10 settembre 2011, corredato da diverse fotografie, nel quale segnalava il comportamento aggressivo e l'esistenza di una relazione omosessuale extraconiugale della moglie. La SEM ha invitato il marito della ricorrente a fornire precisazioni in merito ai citati scritti del 6 maggio e del 14 settembre 2011. Il 2 dicembre 2011 F._______ ha risposto alle domande poste precisando in particolare che, sia al momento della firma della dichiarazione d'unione coniugale, sia al momento della naturalizzazione, la comunità matrimoniale con A._______ incontrava dei problemi e non poteva essere definita stabile. L'interessata, invitata dalla SEM ad esprimersi, ha preso posizione il 27 aprile 2012, smentendo quanto asserito dal marito e precisando che, sia durante la procedura, sia al momento della concessione della cittadinanza elvetica, essa adempiva a tutte le condizioni poste dalla LCit ed è unicamente nei mesi successivi che il matrimonio è naufragato. A._______ si è nuovamente espressa in merito alla procedura di annullamento della naturalizzazione agevolata l'11 luglio 2012 confermando quanto precedentemente asserito e considerando le allegazioni del marito come un'ingiustificata reazione alle legittime pretese da lei avanzate per quanto concerne la liquidazione regime matrimoniale ed in ambito professionale. La ricorrente ha altresì allegato le dichiarazioni del suo medico e del proprietario dell'appartamento coniugale di B._______, i quali hanno confermato l'effettività e la stabilità dell'unione coniugale. In complemento a quanto già esposto, il 6 agosto 2012 A._______ ha ribadito che quanto affermato dal marito non corrisponde alla verità ed ha insistito in merito alla scarsa credibilità di quest'ultimo, il quale non ha dichiarato al fisco il fatto di possedere degli appartamenti in Spagna. Il 7 settembre 2012 la ricorrente ha prodotto un estratto del casellario giudiziale e una copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da essa occupato a E._______. Detta locazione è iniziata il 1° novembre 2009 e A._______ ha precisato che tra i mesi di luglio e novembre 2009 essa è stata ospite di un'amica. Agendo per il tramite del nuovo patrocinatore, il 1° luglio 2014 l'interessata ha risposto ad una serie di quesiti posti dall'autorità inferiore, dichiarando in particolare che l'unione coniugale è stata reale ed effettiva fino al 24 ottobre 2009, giorno in cui il marito ha sostituito le serrature dell'appartamento coniugale e del posto di lavoro, cacciando de facto di casa la ricorrente. A proposito dell'alloggio di E._______ A._______ ha inoltre precisato di averlo occupato a partire dal novembre 2008, ma esso fino al novembre 2009 costituiva unicamente una residenza secondaria in cui rifugiarsi quando vi erano problemi con il marito; l'interessata ha inoltre smentito quanto asserito dalla precedente patrocinatrice in data 7 settembre 2012, ossia che tra il luglio ed il novembre 2009 essa è stata ospite di un'amica. 7.4 Il Tribunale ritiene che questi elementi e lo sviluppo cronologico particolarmente rapido degli avvenimenti sono propri a fondare la presunzione di fatto che, conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid. 5.2 supra), l'unione coniugale della ricorrente e F._______ non fosse stabile ed orientata al futuro, né al momento della firma della dichiarazione comune, né a quello dell'ottenimento della naturalizzazione agevolata. Dagli atti di causa emerge infatti come A._______ avesse già a disposizione un alloggio indipendente rispetto al domicilio comune della coppia già prima dell'ottenimento della naturalizzazione. Sebbene le dichiarazioni delle parti non siano univoche in merito alla data precisa dell'inizio della locazione del monolocale di E._______, emerge che, per stessa ammissione della ricorrente, essa ne ha preso possesso al più tardi nel novembre 2008 (cfr. osservazioni del 1° luglio 2014, incarto SEM [...], pag. 139). Oltre a ciò risulta che i problemi coniugali della coppia sono emersi ben prima dell'ottenimento della cittadinanza elvetica da parte della ricorrente, in quanto quest'ultima ha ammesso che dopo alcuni anni l'unione coniugale ha cominciato a presentare delle difficoltà «sia in ragione della personalità del marito, sia per ragioni inerenti al rapporto di lavoro di A._______ in seno alla società immobiliare», ciò che ha portato alle sue dimissioni nell'agosto del 2008, salvo poi continuare l'attività a fianco del marito senza essere remunerata (cfr. osservazioni del 1° luglio 2014, incarto SEM [...], pag. 143). A mente del Tribunale i problemi relazionali tra la ricorrente ed il marito sorti in ambito lavorativo - sembra infatti che da anni F._______ si rifiutasse di sottoscrivere un contratto di lavoro in favore della moglie - e che hanno comportato alle testé citate dimissioni, come pure il fatto che A._______ abbia locato un appartamento nel quale trovare un rifugio dalle tensioni con il marito già nel novembre 2008, dimostrano che il matrimonio presentasse delle difficoltà importanti, tali da comprometterne l'unità e l'effettività. Occorre segnalare che anche in ambito extraprofessionale la relazione di coppia non corrispondesse alle esigenze giurisprudenziali in merito all'unità e all'effettività dell'unione coniugale (cfr. consid. 4.3 supra). Dagli atti all'inserto è emerso infatti che la coppia intrattenesse rapporti intimi con un'altra donna. Questa circostanza - indipendentemente dalla questione a sapere chi tra A._______ ed il marito abbia iniziato detta relazione - rappresenta un ulteriore elemento in base al quale è giustificato ritenere che l'unione coniugale non fosse più stabile ed effettivamente vissuta. Con riferimento al susseguirsi cronologico degli avvenimenti è significativo che l'interessata abbia deciso di fare ufficialmente del monolocale sito a E._______ la propria residenza principale nel novembre 2009, vale a dire poche settimane dopo avere ottenuto la naturalizzazione agevolata. In definitiva il Tribunale considera che sia durante la procedura in vista dell'ottenimento della naturalizzazione agevolata, sia al momento in cui la cittadinanza elvetica è effettivamente stata concessa, la ricorrente ed il marito non vivevano più un'unità coniugale stabile ed orientata al futuro. 8. 8.1 Stando così le cose e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 5.3 supra), spetta alla ricorrente capovolgere la presunzione di fatto sopra indicata, rendendo verosimili, sia il sopraggiungere di un avvenimento straordinario atto a spiegare il rapido degradarsi del legame coniugale, sia l'assenza di coscienza della gravità dei problemi di coppia al momento della firma della dichiarazione comune del 9 luglio 2009. 8.2 A._______ ha indicato che la rottura del legame coniugale è avvenuta a seguito degli avvenimenti di sabato 24 ottobre 2009, allorquando F._______ ha sostituito le serrature dell'abitazione di B._______ e della società immobiliare di E._______ di cui era amministratore e nella quale era attiva anche la ricorrente. Questa circostanza ha sancito a mente dell'interessata la separazione dei coniugi. A._______ ha tuttavia ribadito che prima di questo episodio l'unione coniugale fosse reale ed effettivamente vissuta, sebbene, come qualsiasi coppia, essa ed il marito incontrassero dei problemi. 8.3 Il Tribunale non può condividere questa tesi. Come precedentemente rilevato (cfr. consid. 7.4 supra) dagli atti emerge chiaramente che il matrimonio tra A._______ ed il marito presentasse importanti difficoltà. In particolare il fatto che la ricorrente disponesse già a partire dal 2008 di un monolocale indipendente dall'abitazione coniugale nel quale rifugiarsi dal marito, nonché l'evidenza di importanti conflitti professionali, non possono non indurre a pensare che gli avvenimenti del 24 ottobre 2009 non rappresentassero in realtà un evento eccezionale ed improvviso suscettibile di spiegare il rapido deterioramento dell'unione coniugale, ma al contrario costituissero l'apice di una situazione matrimoniale difficile e conflittuale che perdurava ormai da anni. In conclusione occorre considerare che l'interessata ed il marito al momento della naturalizzazione agevolata non formassero più un'unione effettiva e stabile come richiesto dalla legge e definito dalla giurisprudenza. A._______ non è stata in grado di capovolgere la suddetta presunzione rendendo verosimile il realizzarsi di un avvenimento straordinario proprio a spiegare la rapida rottura dell'unione coniugale, di modo che lo scrivente Tribunale ritiene di dovere attenersi alla presunzione di fatto basata essenzialmente sugli avvenimenti suesposti (cfr. consid. 7.3 e 7.4 supra) secondo cui l'interessata ha ottenuto la naturalizzazione agevolata in maniera fraudolenta.

9. A titolo abbondanziale, giova rilevare come il fatto che, come da essa sostenuto (cfr. scritto dell'11 marzo 2015, atto 14 dell'incarto TAF, pag. 6), la ricorrente adempirebbe ai requisiti per la concessione della naturalizzazione ordinaria è senza pertinenza per determinare se si è in presenza di un ottenimento fraudolento della naturalizzazione agevolata ai sensi dell'art. 27 LCit e non ostacola quindi in alcun modo l'annullamento della stessa giusta l'art. 41 LCit (cfr. le sentenze del TF 1C_651/2012 del 5 agosto 2013 consid. 4.3 e 5A.18/2003 del 19 novembre 2003 consid. 2.3.2).

10. Ne discende che la SEM con la decisione del 1° settembre 2014 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (cfr. art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

11. Le spese giudiziarie di fr. 1'200.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 11.1 Visto l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 1'200.- sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull'anticipo dello stesso importo versato in data 20 ottobre 2014.

3. Non sono assegnate spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. [...], incarto di ritorno; allegato: scritto della ricorrente dell'11 marzo 2015)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: