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F-5482/2015

F-5482/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-14 · Italiano CH

Divieto d'entrata

Sachverhalt

A. In data 8 settembre 2010 A._______ (cittadino dominicano nato il [...]) e B._______ (cittadina elvetica e dominicana nata il [...]) si sono uniti in matrimonio a Santo Domingo. Il 25 marzo 2011 A._______ è giunto in Svizzera, venendo posto al beneficio di un permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento familiare. B. Durante il mese di aprile 2012 i coniugi si sono separati di fatto, poiché la moglie ha concepito un figlio, nato il (...), con un altro uomo. Il 25 ottobre 2012 A._______ ha disconosciuto il bambino. C. L'interessato è stato arrestato il 13 settembre 2012 nell'ambito di un procedimento penale inerente al traffico di sostanze stupefacenti, sfociato nella condanna pronunciata dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona il 14 febbraio 2013. A._______ è infatti stato riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla LStup (RS 821.121) e gli è stata inflitta una pena detentiva di 20 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni. D. A seguito della scarcerazione, avvenuta il giorno della pronuncia della citata sentenza penale, A._______ ha postulato il rinnovo del proprio permesso di dimora. Con decisione del 9 settembre 2013 la Sezione della popolazione del Canton Ticino (di seguito: SPOP) ha respinto tale richiesta. L'autorità cantonale ha motivato la decisione in ragione di gravi motivi di ordine pubblico, vista la condanna del 14 febbraio 2013, e considerato come l'interessato vivesse separato dalla moglie dalla primavera del 2012. Statuendo sul ricorso interposto da A._______ in data 17 dicembre 2013 il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha confermato il provvedimento emanato dalla SPOP, dopodiché A._______ ha lasciato il territorio elvetico senza fornire alcun recapito. E. Il 2 giugno 2015 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato nei confronti dell'interessato una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di dieci anni, ossia fino al 1° giugno 2025. L'autorità inferiore ha motivato la misura di allontanamento in virtù della violazione e dell'esposizione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici che il comportamento delittuoso tenuto da A._______ comporta. La SEM ha in particolare messo in evidenza che i reati commessi riguardassero sostanze stupefacenti, e di conseguenza implicassero la messa in pericolo di un interesse pubblico fondamentale quale è la sanità. La SEM ha sottolineato come A._______ abbia iniziato a delinquere poco dopo il suo arrivo in Svizzera ed abbia cessato di commettere atti criminosi unicamente a causa dell'arresto avvenuto il 13 settembre 2012. L'autorità di prime cure ha altresì evidenziato il carattere transfrontaliero del traffico di sostanze stupefacenti perpetrato, così come l'importante quantitativo di cocaina in gioco. Non ravvisando interessi privati preponderanti, viste la separazione dalla moglie, l'assenza di figli, nonché la scarsa integrazione, la SEM ha reputato giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata di lunga durata, l'iscrizione del medesimo nel sistema d'informazione Schengen (SIS) ed ha privato di effetto sospensivo un eventuale ricorso. F. A._______ è insorto contro la decisione della SEM del 2 giugno 2015 mediante ricorso del 7 settembre 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l'annullamento. Il ricorrente si è principalmente richiamato all'ALC (RS 0.142.112.681) poiché il 28 giugno 2014 si è unito in matrimonio ad C._______, cittadina elvetica ed italiana. A mente del ricorrente i suoi comportamenti delittuosi non denotano una gravità ed un'attualità della minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici sufficienti affinché si possa derogare al principio della libera circolazione delle persone, oltre a ciò non vi sarebbero indizi in merito al rischio di recidiva. A._______ ha altresì lamentato la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare giusta l'art. 8 CEDU poiché la misura di allontanamento dal territorio elvetico gli impedirebbe di coltivare le relazioni con la moglie. G. Con decisione incidentale del 3 novembre 2015 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA formulata dal ricorrente l'8 ottobre 2016, ha rifiutato la concessione del gratuito patrocinio giusta l'art. 65 cpv. 2 PA ed ha concesso alla SEM un termine per esprimersi in merito al ricorso del 7 settembre 2015. H. L'autorità inferiore ha presentato una risposta al gravame in data 2 dicembre 2015, precisando innanzitutto di avere provveduto alla cancellazione del divieto d'entrata dal SIS su richiesta delle autorità italiane. In merito ai motivi del ricorso la SEM ha sostenuto che la moglie dell'interessato non può invocare le disposizioni dell'ALC, di conseguenza le esigenze in merito alla gravità e all'attualità della minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici in esso contenute non sono applicabili nemmeno a A._______. Quo alla censura riguardante la presunta violazione dell'art. 8 CEDU l'autorità federale di prima istanza ha sostenuto che non vi siano elementi comprovanti una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta tra il ricorrente e la moglie, siccome quest'ultima risiede in Svizzera, mentre come si è visto il permesso di dimora di A._______ non è stato rinnovato. La SEM ha in seguito argomentato sottolineando che al momento della celebrazione del matrimonio la moglie dell'interessato avrebbe dovuto attendersi a delle restrizioni amministrative a causa della condanna e del successivo mancato rinnovo del permesso di dimora in favore del marito. Considerato che C._______ si è recata in Italia al fine di celebrare il matrimonio e che vi ha vissuto per un breve periodo, l'autorità inferiore ha ritenuto che sia ragionevolmente esigibile che essa si trasferisca nella vicina Penisola per potere vivere in unione domestica con il ricorrente. I. A._______ ha presentato un atto di replica in data 29 febbraio 2016, nel quale ha insistito sull'applicabilità alla presente fattispecie dell'ALC. Il ricorrente ha in particolare ribadito di essere un membro della famiglia di una cittadina elvetica ed italiana ai sensi dell'art. 3 allegato I ALC, e siccome quest'ultima ha fatto uso dei diritti conferiti dal citato accordo, essendosi trasferita in Italia per il periodo necessario alla celebrazione del matrimonio, egli avrebbe il diritto di risiedere con essa in Svizzera giusta l'art. 7 lett. d ALC. L'interessato ha altresì sottolineato che il periodo di sospensione condizionale della pena inflitta il 14 febbraio 2013 dalle autorità penali è trascorso senza che egli si sia macchiato di nuovi reati. Per questa ragione non sarebbero dati i requisiti di gravità e di attualità della minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici affinché sia possibile giustificare l'emanazione di un provvedimento di allontanamento dal territorio elvetico come quello oggetto del presente procedimento. A._______ si è infine richiamato nuovamente al diritto alla protezione della vita privata e familiare giusta l'art. 8 CEDU, sostenendo che, contrariamente a quanto considerato dall'autorità inferiore, la sua relazione con la moglie sarebbe stretta, intatta ed effettivamente vissuta, nonostante l'impossibilità di recarsi in Svizzera. La decisione della SEM del 2 giugno 2015 non rispetterebbe dunque la citata norma convenzionale ed il principio di proporzionalità. A mente dell'interessato non sarebbe nemmeno opportuno pretendere che la moglie, la quale non ha legami in Italia, sia costretta a trasferirvisi al fine di coltivare il rapporto con il marito. J. Con duplica del 5 luglio 2016 la SEM ha dichiarato che la replica prodotta da A._______ non le consente di modificare il proprio apprezzamento, per questo motivo ha postulato il respingimento del gravame e la conferma della decisione impugnata.

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

E. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC e l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).

E. 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3.1 Ai termini dell'art. 2 cpv. 3 LStr ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea ed ai loro familiari si applica l'ALC; la LStr si applica solamente qualora l'ALC non contenga disposizioni derogatorie o qualora la LStr preveda disposizioni più favorevoli.

E. 3.2 Giusta l'art. 3 par. 1 e 2 allegato I ALC i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico. Inoltre ai sensi dell'art. 1 par. 1 allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC) i cittadini comunitari ed i membri della loro famiglia sono ammessi nel territorio degli Stati membri dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi.

E. 3.3 Nel caso concreto A._______ può prevalersi di un diritto derivato ai sensi dell'ALC, essendo sua moglie cittadina elvetica ed italiana ed avendo quest'ultima fatto uso delle prerogative conferite da detto accordo. Dagli atti risulta in effetti che C._______ si sia trasferita a D._______, Comune italiano situato nella Provincia di E._______ per un periodo attorno al giugno 2014, allorquando essa ed il ricorrente hanno contratto matrimonio (cfr. certificato di matrimonio rilasciato il 18 luglio 2014 ed allegato al ricorso del 7 settembre 2015, atto 1 dell'incarto TAF; copia della carta d'identità italiana di C._______ allegata alle osservazioni SEM del 2 dicembre 2015, atto 7 dell'incarto TAF), per poi fare rientro in Svizzera. Essa risulta attualmente domiciliata nel Comune di F._______ (cfr. scritto del Comune di G._______ del 18 febbraio 2016 allegato alla replica del 29 febbraio 2016, atto 9 dell'incarto TAF) o nel Comune di H._______ (cfr. replica del 29 febbraio 2016, atto 9 dell'incarto TAF, pag. 3).

E. 4.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

E. 4.2 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).

E. 4.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270).

E. 5.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare e nella misura in cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inoltre l'ALC.

E. 5.2 Come si è visto, in base all'ALC le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente ed i membri della loro famiglia ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 allegato I ALC).

E. 5.3 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allontanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura» va inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC e della direttiva 64/221/CEE, ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di soggiorno (DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera circolazione vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77 Bouchereau, Racc. 1977 pag. 1999 punti 33-35 e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96 Calfa, Racc. 1999 I-11 punti 23 e 25).

E. 5.4 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3; 2C_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1).

E. 5.5 Inoltre l'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25 consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).

E. 5.6 Ne discende che, affinché una persona al beneficio dei diritti conferiti dall'ALC possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che essa rappresenti una minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a privarlo del diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC.

E. 5.7 Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU, così come il principio della proporzionalità (cfr. DTF 131 II 352 consid. 3.3 e numerosi rinvii).

E. 6.1 Si è visto che sebbene il ricorrente sia di nazionalità dominicana, egli può prevalersi di un diritto derivato ai sensi delle disposizioni dell'ALC (cfr. consid. 3.3 supra), di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto dei principi contenuti in detto accordo. La LStr è applicabile solo qualora l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).

E. 6.2 L'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore a cinque anni, se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte federale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nemmeno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva 2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2).

E. 6.3 Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra chi può prevalersi delle regole dell'ALC ed i cittadini di Stati terzi non beneficianti delle norme di detto accordo (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di Stati terzi (titolari di un diritto ai sensi dell'ALC o meno).

E. 6.4 A tal proposito la giurisprudenza ha stabilito che la nozione di «pericolo grave» richiede un grado di gravità maggiore al «semplice» pericolo o minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr), ma anche maggiore alla nozione di «pericolo di una certa gravità», necessaria per pronunciare un divieto d'entrata nei confronti di un cittadino di uno Stato ALC. Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una certa gravità» dell'art. 5 allegato 1 ALC (per una casistica cfr. le sentenze del TF 2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di gravità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. Marc Spescha et al., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; Andrea Binder Oser, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). Essa può infatti fondarsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia grave alla vita, all'integrità della persona, all'integrità sessuale o alla salute pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favorevole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6).

E. 7.1 Nella fattispecie in disamina, la SEM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 10 anni, valido fino al 1° giugno 2025, ritenendo che il ricorrente con i suoi comportamenti delittuosi, che hanno portato alla condanna ad una pena detentiva di 20 mesi per infrazione aggravata alla LStup, abbia gravemente violato ed esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici.

E. 7.2 Dalle tavole processuali si evince infatti che il ricorrente è stato un soggetto alquanto attivo nell'ambito del traffico di sostanze stupefacenti. Tra il febbraio ed il luglio 2012 è stato responsabile della vendita al dettaglio di un quantitativo di cocaina pari a 85-90 grammi, il 13 settembre 2012 ha invece detenuto presso il suo domicilio 7,57 grammi della medesima sostanza con un alto grado di purezza e fatto da tramite per l'importazione di un pacco postale contenente 272,5 grammi di cocaina, con un grado di purezza medio del 67,9%. Questa condotta ha spinto la Corte delle assise correzionali di Bellinzona a pronunciare nei suoi confronti la citata pena detentiva di 20 mesi, sospesa per un periodo di prova di tre anni (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali di Bellinzona del 14 febbraio 2013, incarto Simic, pagg. 8 e 9).

E. 7.3 Sulla base di queste circostanze, vista la gravità e la pericolosità delle infrazioni commesse, a mente dello scrivente Tribunale il provvedimento avversato soddisfa le condizioni che permettono di derogare al principio della libera circolazione sancito dall'ALC. Occorre infatti ricordare che i reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del 17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave della sicurezza e dell'ordine pubblici (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati).

E. 7.4 Giova inoltre sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (cfr. DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428).

E. 8.1 A questo stadio è dunque necessario esaminare in concreto se la minaccia è ad oggi sempre di attualità, tenendo ben presente che, come si è precedentemente rilevato, l'adozione o il mantenimento di un provvedimento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale assenza di un rischio di recidiva per rinunciarvi.

E. 8.2 Nel caso in esame si è visto che il ricorrente ha commesso gravi atti delittuosi con anche un carattere transfrontaliero durante l'arco di più mesi. A._______ ha iniziato a delinquere non molto tempo dopo il suo arrivo in Svizzera, paese in cui non ha dimostrato di sapersi integrare, non solo in ragione dei delitti commessi, ma anche da un punto di vista professionale. Dagli atti si evince che attualmente egli risiede in Italia e non esercita alcuna attività lucrativa, ma vive grazie al sostegno finanziario della moglie. Per questi motivi il Tribunale ritiene che il rischio che l'insorgente commetta nuovamente gravi atti criminosi non può essere escluso. Ne discende che si giustifica il mantenimento di una misura di divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.

E. 9.1 Il divieto d'entrata in Svizzera di durata superiore a cinque anni è quindi confermato nel suo principio. A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata di 10 anni della misura di allontanamento adottata dalla SEM nei confronti di A._______ sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.

E. 9.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (cfr. DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

E. 9.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.

E. 9.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di entrare in Svizzera e di coltivare il rapporto con la moglie residente in Ticino.

E. 9.5 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati).

E. 9.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Bertschi/Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo in uno Stato (Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321).

E. 9.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita da questa norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.

E. 9.8 Nel caso concreto il ricorrente ha sottolineato che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di intrattenere i rapporti con la moglie, cittadina elvetica ed italiana residente in Ticino. Dagli atti di causa risulta che, malgrado le allegazioni del ricorrente, il rapporto matrimoniale non può essere considerato sufficientemente stretto ed intatto ai sensi dell'art. 8 CEDU. Infatti ad eccezione di un periodo di circa un mese attorno al matrimonio avvenuto il 28 giugno 2014 (a quel momento A._______ risultava comunque domiciliato nella Repubblica Dominicana) i coniugi non hanno mai convissuto. Il permesso di dimora in Svizzera del ricorrente non era stato rinnovato e, poco dopo la celebrazione delle nozze, C._______ è ritornata ad abitare in Svizzera. Secondo le allegazioni del ricorrente la coppia da allora ha continuato a vedersi tramite frequenti visite della moglie a D._______, località non lontana dal confine elvetico e luogo di residenza di A._______. A mente del Tribunale queste circostanze non permettono di qualificare la relazione matrimoniale come stretta, intatta ed effettivamente vissuta giusta l'art. 8 CEDU.

E. 9.9 In conclusione, da quanto precede la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione.

E. 9.10 Nel suo atto ricorsuale del 7 settembre 2015 A._______ ha affermato che la commissione dei reati per i quali è stato condannato il 14 febbraio 2013 non denotasse una particolare gravità. L'insorgente ha in particolare sostenuto che le sostanze stupefacenti importate non avessero nulla a che fare con lui, siccome il suo ruolo consistesse unicamente nel fungere da persona di riferimento fra soggetti desiderosi di vendere e acquistare cocaina. Il ricorrente ha motivato il suo agire delittuoso in ragione del momento di difficoltà economica, precisando di non avere commesso altri reati e sottolineando come l'episodio del pacco postale contenente cocaina rappresentasse un unicum (cfr. ricorso del 7 settembre 2015, atto 1 dell'incarto TAF, pagg. 2 e 3).

E. 9.11 Questa censura ricorsuale è votata all'insuccesso. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, una lettura della sentenza delle Corte delle assise correzionali di Bellinzona del 14 febbraio 2013 permette di evincere che il ricorrente in realtà non si è limitato a fungere da tramite per l'importazione di 272,5 grammi di cocaina fra l'agosto ed il 13 settembre 2012, ma al contrario nel periodo compreso tra il febbraio ed il luglio del medesimo anno ha proceduto alla vendita al dettaglio di circa 85-90 grammi di sostanza stupefacente oltre ad averne detenuta 7,57 grammi il 13 settembre 2012 (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali di Bellinzona del 14 febbraio 2013, incarto Simic, pagg. 8 e 9). La gravità di questi comportamenti non può essere relativizzata in quanto sono suscettibili di mettere in pericolo la salute di molte persone.

E. 9.12 Ciò posto, dalle considerazioni che precedono, ne deriva che l'interesse pubblico all'allontanamento di A._______ dalla Svizzera e dal Liechtenstein prevale su quello privato di quest'ultimo ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata di 10 anni è adeguato alle circostanze del caso concreto.

E. 10 Ne discende che l'autorità inferiore con la decisione del 2 giugno 2015 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA) in quanto soccombente. Tuttavia, tenuto conto della domanda di esonero delle stesse formulata l'8 ottobre 2015 ed accolta dal Tribunale con decisione incidentale del 3 novembre 2015, A._______ è esonerato dal pagamento di ogni importo (cfr. lett. G. supra).

E. 12 Considerato il respingimento del ricorso non sono assegnate spese ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non sono assegnate spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5482/2015 Sentenza del 14 marzo 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Marianne Teuscher, Martin Kayser, cancelliere Reto Peterhans. Parti A._______, patrocinato dal MLaw Curzio Guscetti, Studio legale e notarile Lepori - Ferretti, Via Parco 2, casella postale 1803, 6501 Bellinzona, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Divieto d'entrata. Fatti: A. In data 8 settembre 2010 A._______ (cittadino dominicano nato il [...]) e B._______ (cittadina elvetica e dominicana nata il [...]) si sono uniti in matrimonio a Santo Domingo. Il 25 marzo 2011 A._______ è giunto in Svizzera, venendo posto al beneficio di un permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento familiare. B. Durante il mese di aprile 2012 i coniugi si sono separati di fatto, poiché la moglie ha concepito un figlio, nato il (...), con un altro uomo. Il 25 ottobre 2012 A._______ ha disconosciuto il bambino. C. L'interessato è stato arrestato il 13 settembre 2012 nell'ambito di un procedimento penale inerente al traffico di sostanze stupefacenti, sfociato nella condanna pronunciata dalla Corte delle assise correzionali di Bellinzona il 14 febbraio 2013. A._______ è infatti stato riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla LStup (RS 821.121) e gli è stata inflitta una pena detentiva di 20 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni. D. A seguito della scarcerazione, avvenuta il giorno della pronuncia della citata sentenza penale, A._______ ha postulato il rinnovo del proprio permesso di dimora. Con decisione del 9 settembre 2013 la Sezione della popolazione del Canton Ticino (di seguito: SPOP) ha respinto tale richiesta. L'autorità cantonale ha motivato la decisione in ragione di gravi motivi di ordine pubblico, vista la condanna del 14 febbraio 2013, e considerato come l'interessato vivesse separato dalla moglie dalla primavera del 2012. Statuendo sul ricorso interposto da A._______ in data 17 dicembre 2013 il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha confermato il provvedimento emanato dalla SPOP, dopodiché A._______ ha lasciato il territorio elvetico senza fornire alcun recapito. E. Il 2 giugno 2015 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato nei confronti dell'interessato una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di dieci anni, ossia fino al 1° giugno 2025. L'autorità inferiore ha motivato la misura di allontanamento in virtù della violazione e dell'esposizione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici che il comportamento delittuoso tenuto da A._______ comporta. La SEM ha in particolare messo in evidenza che i reati commessi riguardassero sostanze stupefacenti, e di conseguenza implicassero la messa in pericolo di un interesse pubblico fondamentale quale è la sanità. La SEM ha sottolineato come A._______ abbia iniziato a delinquere poco dopo il suo arrivo in Svizzera ed abbia cessato di commettere atti criminosi unicamente a causa dell'arresto avvenuto il 13 settembre 2012. L'autorità di prime cure ha altresì evidenziato il carattere transfrontaliero del traffico di sostanze stupefacenti perpetrato, così come l'importante quantitativo di cocaina in gioco. Non ravvisando interessi privati preponderanti, viste la separazione dalla moglie, l'assenza di figli, nonché la scarsa integrazione, la SEM ha reputato giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata di lunga durata, l'iscrizione del medesimo nel sistema d'informazione Schengen (SIS) ed ha privato di effetto sospensivo un eventuale ricorso. F. A._______ è insorto contro la decisione della SEM del 2 giugno 2015 mediante ricorso del 7 settembre 2015 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l'annullamento. Il ricorrente si è principalmente richiamato all'ALC (RS 0.142.112.681) poiché il 28 giugno 2014 si è unito in matrimonio ad C._______, cittadina elvetica ed italiana. A mente del ricorrente i suoi comportamenti delittuosi non denotano una gravità ed un'attualità della minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici sufficienti affinché si possa derogare al principio della libera circolazione delle persone, oltre a ciò non vi sarebbero indizi in merito al rischio di recidiva. A._______ ha altresì lamentato la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare giusta l'art. 8 CEDU poiché la misura di allontanamento dal territorio elvetico gli impedirebbe di coltivare le relazioni con la moglie. G. Con decisione incidentale del 3 novembre 2015 il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 PA formulata dal ricorrente l'8 ottobre 2016, ha rifiutato la concessione del gratuito patrocinio giusta l'art. 65 cpv. 2 PA ed ha concesso alla SEM un termine per esprimersi in merito al ricorso del 7 settembre 2015. H. L'autorità inferiore ha presentato una risposta al gravame in data 2 dicembre 2015, precisando innanzitutto di avere provveduto alla cancellazione del divieto d'entrata dal SIS su richiesta delle autorità italiane. In merito ai motivi del ricorso la SEM ha sostenuto che la moglie dell'interessato non può invocare le disposizioni dell'ALC, di conseguenza le esigenze in merito alla gravità e all'attualità della minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici in esso contenute non sono applicabili nemmeno a A._______. Quo alla censura riguardante la presunta violazione dell'art. 8 CEDU l'autorità federale di prima istanza ha sostenuto che non vi siano elementi comprovanti una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta tra il ricorrente e la moglie, siccome quest'ultima risiede in Svizzera, mentre come si è visto il permesso di dimora di A._______ non è stato rinnovato. La SEM ha in seguito argomentato sottolineando che al momento della celebrazione del matrimonio la moglie dell'interessato avrebbe dovuto attendersi a delle restrizioni amministrative a causa della condanna e del successivo mancato rinnovo del permesso di dimora in favore del marito. Considerato che C._______ si è recata in Italia al fine di celebrare il matrimonio e che vi ha vissuto per un breve periodo, l'autorità inferiore ha ritenuto che sia ragionevolmente esigibile che essa si trasferisca nella vicina Penisola per potere vivere in unione domestica con il ricorrente. I. A._______ ha presentato un atto di replica in data 29 febbraio 2016, nel quale ha insistito sull'applicabilità alla presente fattispecie dell'ALC. Il ricorrente ha in particolare ribadito di essere un membro della famiglia di una cittadina elvetica ed italiana ai sensi dell'art. 3 allegato I ALC, e siccome quest'ultima ha fatto uso dei diritti conferiti dal citato accordo, essendosi trasferita in Italia per il periodo necessario alla celebrazione del matrimonio, egli avrebbe il diritto di risiedere con essa in Svizzera giusta l'art. 7 lett. d ALC. L'interessato ha altresì sottolineato che il periodo di sospensione condizionale della pena inflitta il 14 febbraio 2013 dalle autorità penali è trascorso senza che egli si sia macchiato di nuovi reati. Per questa ragione non sarebbero dati i requisiti di gravità e di attualità della minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici affinché sia possibile giustificare l'emanazione di un provvedimento di allontanamento dal territorio elvetico come quello oggetto del presente procedimento. A._______ si è infine richiamato nuovamente al diritto alla protezione della vita privata e familiare giusta l'art. 8 CEDU, sostenendo che, contrariamente a quanto considerato dall'autorità inferiore, la sua relazione con la moglie sarebbe stretta, intatta ed effettivamente vissuta, nonostante l'impossibilità di recarsi in Svizzera. La decisione della SEM del 2 giugno 2015 non rispetterebbe dunque la citata norma convenzionale ed il principio di proporzionalità. A mente dell'interessato non sarebbe nemmeno opportuno pretendere che la moglie, la quale non ha legami in Italia, sia costretta a trasferirvisi al fine di coltivare il rapporto con il marito. J. Con duplica del 5 luglio 2016 la SEM ha dichiarato che la replica prodotta da A._______ non le consente di modificare il proprio apprezzamento, per questo motivo ha postulato il respingimento del gravame e la conferma della decisione impugnata. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC e l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Ai termini dell'art. 2 cpv. 3 LStr ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea ed ai loro familiari si applica l'ALC; la LStr si applica solamente qualora l'ALC non contenga disposizioni derogatorie o qualora la LStr preveda disposizioni più favorevoli. 3.2 Giusta l'art. 3 par. 1 e 2 allegato I ALC i membri della famiglia di un cittadino di una parte contraente avente un diritto di soggiorno hanno diritto di stabilirsi con esso. Sono considerati membri della famiglia, qualunque sia la loro cittadinanza, il coniuge e i loro discendenti minori di 21 anni o a carico. Inoltre ai sensi dell'art. 1 par. 1 allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC) i cittadini comunitari ed i membri della loro famiglia sono ammessi nel territorio degli Stati membri dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi. 3.3 Nel caso concreto A._______ può prevalersi di un diritto derivato ai sensi dell'ALC, essendo sua moglie cittadina elvetica ed italiana ed avendo quest'ultima fatto uso delle prerogative conferite da detto accordo. Dagli atti risulta in effetti che C._______ si sia trasferita a D._______, Comune italiano situato nella Provincia di E._______ per un periodo attorno al giugno 2014, allorquando essa ed il ricorrente hanno contratto matrimonio (cfr. certificato di matrimonio rilasciato il 18 luglio 2014 ed allegato al ricorso del 7 settembre 2015, atto 1 dell'incarto TAF; copia della carta d'identità italiana di C._______ allegata alle osservazioni SEM del 2 dicembre 2015, atto 7 dell'incarto TAF), per poi fare rientro in Svizzera. Essa risulta attualmente domiciliata nel Comune di F._______ (cfr. scritto del Comune di G._______ del 18 febbraio 2016 allegato alla replica del 29 febbraio 2016, atto 9 dell'incarto TAF) o nel Comune di H._______ (cfr. replica del 29 febbraio 2016, atto 9 dell'incarto TAF, pag. 3). 4. 4.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 4.2 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]). 4.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270). 5. 5.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare e nella misura in cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inoltre l'ALC. 5.2 Come si è visto, in base all'ALC le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente ed i membri della loro famiglia ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 allegato I ALC). 5.3 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure d'allontanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura» va inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC e della direttiva 64/221/CEE, ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di soggiorno (DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera circolazione vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77 Bouchereau, Racc. 1977 pag. 1999 punti 33-35 e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96 Calfa, Racc. 1999 I-11 punti 23 e 25). 5.4 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3; 2C_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1). 5.5 Inoltre l'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25 consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati). 5.6 Ne discende che, affinché una persona al beneficio dei diritti conferiti dall'ALC possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr, occorre che essa rappresenti una minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici atta a privarlo del diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC. 5.7 Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU, così come il principio della proporzionalità (cfr. DTF 131 II 352 consid. 3.3 e numerosi rinvii). 6. 6.1 Si è visto che sebbene il ricorrente sia di nazionalità dominicana, egli può prevalersi di un diritto derivato ai sensi delle disposizioni dell'ALC (cfr. consid. 3.3 supra), di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto dei principi contenuti in detto accordo. La LStr è applicabile solo qualora l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la legge precitata prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr). 6.2 L'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr permette alla SEM di pronunciare un divieto d'entrata per una durata maggiore a cinque anni, se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. L'Alta Corte federale ha ritenuto che la graduazione delle esigenze prevista nella suddetta disposizione a seconda che l'autorità intenda pronunciare un divieto per una durata inferiore o superiore a cinque anni non si fonda sull'ALC e nemmeno sulla giurisprudenza ad esso relativa, bensì sulla direttiva 2008/115/CE e meglio sull'art. 11 cpv. 2 che indica che «la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera di norma i cinque anni. Può comunque superare i cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale» (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.2). 6.3 Poiché la LStr non opera alcuna distinzione tra chi può prevalersi delle regole dell'ALC ed i cittadini di Stati terzi non beneficianti delle norme di detto accordo (l'art. 67 cpv. 3 LStr riprende infatti il contenuto dell'art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE) e poiché l'ALC è silente sulle misure di divieto d'entrata ed a fortiori sulla possibile durata delle stesse, si deve intendere che il legislatore ha voluto regolare i provvedimenti di divieto d'entrata superiori a cinque anni allo stesso modo per le due categorie di cittadini di Stati terzi (titolari di un diritto ai sensi dell'ALC o meno). 6.4 A tal proposito la giurisprudenza ha stabilito che la nozione di «pericolo grave» richiede un grado di gravità maggiore al «semplice» pericolo o minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr), ma anche maggiore alla nozione di «pericolo di una certa gravità», necessaria per pronunciare un divieto d'entrata nei confronti di un cittadino di uno Stato ALC. Operando un raffronto con la nozione di «pericolo di una certa gravità» dell'art. 5 allegato 1 ALC (per una casistica cfr. le sentenze del TF 2C_923/2012 del 26 gennaio 2013 consid. 4.3.2 e 2C_238/2012 del 30 luglio 2012 consid. 3.1), il termine di «pericolo grave» dell'art. 67 cpv. 3 LStr presuppone l'esistenza di un «pericolo qualificato». Questo grado di gravità, la cui applicazione resta l'eccezione (FF 2009 8043, pag. 8058), deve essere esaminato in concreto, sulla base degli atti di causa (cfr. Marc Spescha et al., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 271; Andrea Binder Oser, in: Caroni et al., Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). Essa può infatti fondarsi sulla natura del bene giuridico in pericolo (ad esempio: minaccia grave alla vita, all'integrità della persona, all'integrità sessuale o alla salute pubblica), sulla natura dell'infrazione commessa, segnatamente compresa in una criminalità particolarmente grave con dimensione transfrontaliera (art. 83 par. 1 Trattato del funzionamento dell'UE nella versione consolidata di Lisbona [C 2010/C 83/01], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure sul numero delle infrazioni commesse (recidiva), considerando al contempo una crescente gravità delle infrazioni o l'assenza di una prognosi favorevole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6). 7. 7.1 Nella fattispecie in disamina, la SEM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 10 anni, valido fino al 1° giugno 2025, ritenendo che il ricorrente con i suoi comportamenti delittuosi, che hanno portato alla condanna ad una pena detentiva di 20 mesi per infrazione aggravata alla LStup, abbia gravemente violato ed esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici. 7.2 Dalle tavole processuali si evince infatti che il ricorrente è stato un soggetto alquanto attivo nell'ambito del traffico di sostanze stupefacenti. Tra il febbraio ed il luglio 2012 è stato responsabile della vendita al dettaglio di un quantitativo di cocaina pari a 85-90 grammi, il 13 settembre 2012 ha invece detenuto presso il suo domicilio 7,57 grammi della medesima sostanza con un alto grado di purezza e fatto da tramite per l'importazione di un pacco postale contenente 272,5 grammi di cocaina, con un grado di purezza medio del 67,9%. Questa condotta ha spinto la Corte delle assise correzionali di Bellinzona a pronunciare nei suoi confronti la citata pena detentiva di 20 mesi, sospesa per un periodo di prova di tre anni (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali di Bellinzona del 14 febbraio 2013, incarto Simic, pagg. 8 e 9). 7.3 Sulla base di queste circostanze, vista la gravità e la pericolosità delle infrazioni commesse, a mente dello scrivente Tribunale il provvedimento avversato soddisfa le condizioni che permettono di derogare al principio della libera circolazione sancito dall'ALC. Occorre infatti ricordare che i reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza del TF 2C_121/2014 del 17 luglio 2014 consid. 3.2). Le infrazioni alla LStup, in particolare il traffico di droga, costituiscono in generale una violazione molto grave della sicurezza e dell'ordine pubblici (cfr. sentenza del TF 2C_139/2013 dell'11 giugno 2013 consid. 6.2.3 e riferimenti ivi citati). 7.4 Giova inoltre sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (cfr. DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428). 8. 8.1 A questo stadio è dunque necessario esaminare in concreto se la minaccia è ad oggi sempre di attualità, tenendo ben presente che, come si è precedentemente rilevato, l'adozione o il mantenimento di un provvedimento di questo tipo non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali, ma nemmeno si deve esigere la totale assenza di un rischio di recidiva per rinunciarvi. 8.2 Nel caso in esame si è visto che il ricorrente ha commesso gravi atti delittuosi con anche un carattere transfrontaliero durante l'arco di più mesi. A._______ ha iniziato a delinquere non molto tempo dopo il suo arrivo in Svizzera, paese in cui non ha dimostrato di sapersi integrare, non solo in ragione dei delitti commessi, ma anche da un punto di vista professionale. Dagli atti si evince che attualmente egli risiede in Italia e non esercita alcuna attività lucrativa, ma vive grazie al sostegno finanziario della moglie. Per questi motivi il Tribunale ritiene che il rischio che l'insorgente commetta nuovamente gravi atti criminosi non può essere escluso. Ne discende che si giustifica il mantenimento di una misura di divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr. 9. 9.1 Il divieto d'entrata in Svizzera di durata superiore a cinque anni è quindi confermato nel suo principio. A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata di 10 anni della misura di allontanamento adottata dalla SEM nei confronti di A._______ sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie. 9.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (cfr. DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 9.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti. 9.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato principalmente all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di entrare in Svizzera e di coltivare il rapporto con la moglie residente in Ticino. 9.5 L'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). 9.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Bertschi/Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo in uno Stato (Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321). 9.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita da questa norma convenzionale non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU, un'ingerenza delle autorità rimane possibile quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari. 9.8 Nel caso concreto il ricorrente ha sottolineato che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di intrattenere i rapporti con la moglie, cittadina elvetica ed italiana residente in Ticino. Dagli atti di causa risulta che, malgrado le allegazioni del ricorrente, il rapporto matrimoniale non può essere considerato sufficientemente stretto ed intatto ai sensi dell'art. 8 CEDU. Infatti ad eccezione di un periodo di circa un mese attorno al matrimonio avvenuto il 28 giugno 2014 (a quel momento A._______ risultava comunque domiciliato nella Repubblica Dominicana) i coniugi non hanno mai convissuto. Il permesso di dimora in Svizzera del ricorrente non era stato rinnovato e, poco dopo la celebrazione delle nozze, C._______ è ritornata ad abitare in Svizzera. Secondo le allegazioni del ricorrente la coppia da allora ha continuato a vedersi tramite frequenti visite della moglie a D._______, località non lontana dal confine elvetico e luogo di residenza di A._______. A mente del Tribunale queste circostanze non permettono di qualificare la relazione matrimoniale come stretta, intatta ed effettivamente vissuta giusta l'art. 8 CEDU. 9.9 In conclusione, da quanto precede la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU ed il ricorrente non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione. 9.10 Nel suo atto ricorsuale del 7 settembre 2015 A._______ ha affermato che la commissione dei reati per i quali è stato condannato il 14 febbraio 2013 non denotasse una particolare gravità. L'insorgente ha in particolare sostenuto che le sostanze stupefacenti importate non avessero nulla a che fare con lui, siccome il suo ruolo consistesse unicamente nel fungere da persona di riferimento fra soggetti desiderosi di vendere e acquistare cocaina. Il ricorrente ha motivato il suo agire delittuoso in ragione del momento di difficoltà economica, precisando di non avere commesso altri reati e sottolineando come l'episodio del pacco postale contenente cocaina rappresentasse un unicum (cfr. ricorso del 7 settembre 2015, atto 1 dell'incarto TAF, pagg. 2 e 3). 9.11 Questa censura ricorsuale è votata all'insuccesso. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, una lettura della sentenza delle Corte delle assise correzionali di Bellinzona del 14 febbraio 2013 permette di evincere che il ricorrente in realtà non si è limitato a fungere da tramite per l'importazione di 272,5 grammi di cocaina fra l'agosto ed il 13 settembre 2012, ma al contrario nel periodo compreso tra il febbraio ed il luglio del medesimo anno ha proceduto alla vendita al dettaglio di circa 85-90 grammi di sostanza stupefacente oltre ad averne detenuta 7,57 grammi il 13 settembre 2012 (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali di Bellinzona del 14 febbraio 2013, incarto Simic, pagg. 8 e 9). La gravità di questi comportamenti non può essere relativizzata in quanto sono suscettibili di mettere in pericolo la salute di molte persone. 9.12 Ciò posto, dalle considerazioni che precedono, ne deriva che l'interesse pubblico all'allontanamento di A._______ dalla Svizzera e dal Liechtenstein prevale su quello privato di quest'ultimo ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata di 10 anni è adeguato alle circostanze del caso concreto.

10. Ne discende che l'autorità inferiore con la decisione del 2 giugno 2015 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA) in quanto soccombente. Tuttavia, tenuto conto della domanda di esonero delle stesse formulata l'8 ottobre 2015 ed accolta dal Tribunale con decisione incidentale del 3 novembre 2015, A._______ è esonerato dal pagamento di ogni importo (cfr. lett. G. supra).

12. Considerato il respingimento del ricorso non sono assegnate spese ripetibili. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non sono assegnate spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: