Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
E. 1.2 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e combinato 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 2.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che l'Austria ha accettato la riammissione del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis sentenza del TAF F-393/2025 del 23 gennaio 2025 consid. 2.1), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Austria non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato segnatamente da problematiche legate ad un ictus avvenuto in passato) non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III combinato art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso l'Austria in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione.
E. 2.2 Le censure proposte nel gravame di ricorso non permettono di giungere a una conclusione diversa. Segnatamente, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Austria lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne, in violazione della direttiva 2013/33/UE (direttiva accoglienza). Anche lo stato di salute del ricorrente (cfr. SEM-atti nr. 36/4, 25/4, così come il consulto oftalmologico del 9 luglio 2025 caricato sul portale eGov l'11 luglio 2025) non raggiunge una gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso l'Austria sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15,§§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 3 Ne discende che la decisione della SEM non è da contestare e il ricorso deve quindi essere respinto.
E. 4 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le misure supercautelari pronunciate l'11 luglio 2025 sono revocate.
E. 5 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5104/2025 Sentenza del 15 luglio 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), alias E._______, nato il (...), Marocco, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 2 luglio 2025 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 7 giugno 2025. Dalle ricerche intraprese nella banca dati europea "Eurodac" è risultato che egli aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Austria il 24 febbraio 2023 e altre due in Germania il 30 gennaio, rispettivamente il 2 febbraio 2025. B. Il 12 giugno 2025 il ricorrente ha affidato ad un patrocinatore legale un mandato di rappresentanza per la procedura d'asilo in Svizzera. Lo stesso giorno la Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) ha inoltrato presso le autorità germaniche una richiesta di ripresa in carico secondo l'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). C. Il 13 giugno 2025 il ricorrente ha sostenuto un colloquio Dublino. In tale sede gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad un' eventuale responsabilità delle autorità germaniche per lo svolgimento della procedura di asilo e di allontanamento così come di un'eventuale competenza dell'Austria, oltre che di esprimersi sul suo stato di salute. D. Il 16 giugno 2025 ha fatto seguito il rifiuto delle autorità germaniche alla richiesta di ripresa in carico da parte della SEM adducendo alla competenza dell'Austria. Pertanto il giorno stesso l'autorità inferiore ha inoltrato a quest'ultimo Paese una richiesta di ripresa in carico, sempre sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Il 30 giugno 2025 le autorità austriache hanno accettato tale richiesta sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III. E. Il 2 luglio 2025 la SEM ha deciso di non entrare nel merito della richiesta d'asilo del ricorrente e di rinviarlo in Austria, intimandolo a lasciare la Svizzera al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e disponendo che un'eventuale impugnazione non avrebbe avuto effetto sospensivo. Tale decisione è pervenuta al patrocinatore legale del ricorrente in data 3 luglio 2025. F. Sempre il 3 luglio 2025 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato la cessazione del mandato. G. Contro la decisione della SEM il ricorrente ha interposto ricorso con gravame del 10 luglio 2025 presso il Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale) domandandone l'annullamento. H. L'11 luglio 2025 il giudice istruttore ha ordinato la misura supercautelare della sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento. I. Il 14 luglio 2025 la SEM ha informato il Tribunale che sul portale eGov sono stati caricati dei nuovi documenti. Tra i nuovi atti figurano un nuovo referto medico concernente un consulto oftalmologico. Diritto: 1. 1.1 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 1.2 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e combinato 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 2. 2.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che l'Austria ha accettato la riammissione del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis sentenza del TAF F-393/2025 del 23 gennaio 2025 consid. 2.1), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Austria non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato segnatamente da problematiche legate ad un ictus avvenuto in passato) non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III combinato art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso l'Austria in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione. 2.2 Le censure proposte nel gravame di ricorso non permettono di giungere a una conclusione diversa. Segnatamente, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Austria lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne, in violazione della direttiva 2013/33/UE (direttiva accoglienza). Anche lo stato di salute del ricorrente (cfr. SEM-atti nr. 36/4, 25/4, così come il consulto oftalmologico del 9 luglio 2025 caricato sul portale eGov l'11 luglio 2025) non raggiunge una gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso l'Austria sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15,§§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; DTAF 2011/9 consid. 7.1).
3. Ne discende che la decisione della SEM non è da contestare e il ricorso deve quindi essere respinto.
4. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le misure supercautelari pronunciate l'11 luglio 2025 sono revocate.
5. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Matthew Pydar Data di spedizione: