Persone soggette al diritto in materia di asilo
Sachverhalt
A. Il 22 febbraio 2010, A._______ (il ricorrente), cittadino afghano nato il 1° ... 1992, celibe e senza figli, che risiede attualmente in Ticino, ha presentato una domanda d'asilo all'allora Ufficio federale della migrazione (UFM). Il 18 maggio 2010, l'UFM ha respinto la domanda non riconoscendo al ricorrente la qualità di rifugiato, al quale ha quindi ingiunto di lasciare la Svizzera entro il 13 luglio 2010 (cfr. incarto N ...). Il 26 marzo 2012, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha rigettato, con sentenza definitiva, l'impugnativa del ricorrente contro la decisione dell'UFM (cfr. sentenza TAF D-4430/2010). B. Il 30 marzo 2012, l'UFM ha comunicato al ricorrente un nuovo termine per partire dalla Svizzera, fissato al 25 aprile 2012. Il 19 giugno 2012, le autorità cantonali ticinesi hanno autorizzato il ricorrente a rimanere in Svizzera fino al 31 agosto 2012, e ciò allo scopo di preparare la sua partenza, in particolare usufruendo del cosiddetto aiuto al ritorno. Il 31 ottobre 2012, l'Ambasciata afghana in Svizzera ha confermato all'UFM la nazionalità afghana del ricorrente. Il 5 novembre 2012, riferendosi all'informazione ricevuta dall'Ambasciata afghana, l'UFM ha comunicato all'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino (UMCT) di essere in grado di emettere subito un lasciapassare, invitandolo a riservare un biglietto d'aereo per il ricorrente a destinazione dell'Afghanistan. In fin dei conti, per motivi che non è possibile evincere con chiarezza dall'incarto, il ricorrente non ha lasciato la Svizzera. C. Dal settembre 2012 al giugno 2016, il ricorrente ha svolto una formazione professionale in Ticino, che è sfociata nell'ottenimento di un certificato di formazione pratica (CFP) quale addetto alla tecnica della costruzione, e di un attestato federale di capacità (AFC) come installatore di riscaldamenti. In seguito, il ricorrente ha pure iniziato la formazione per acquisire un AFC d'installatore d'impianti sanitari, che non ha ancora terminato. D. Il 7 aprile 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), subentrata all'UFM il 1° gennaio 2015, ha contattato l'UMCT invitandolo, come aveva già fatto l'UFM nel novembre 2012, a riservare un biglietto d'aereo per il ricorrente a destinazione dell'Afghanistan. E. L'8 maggio 2017, l'UMCT ha fissato al ricorrente un termine di partenza dalla Svizzera entro il 31 luglio 2017. F. Il 18 ottobre 2017, il ricorrente, già seguito ambulatorialmente dal Servizio psicosociale di Lugano, è stato ricoverato coattivamente presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio, durante un periodo imprecisabile, a causa di un tentativo di suicidio. G. Il 17 novembre 2017, l'UMCT ha informato il ricorrente di essere disposto a rilasciargli un permesso di dimora, previa approvazione da parte della SEM. H. Il 21 novembre 2017, l'UMCT ha sottoposto al benestare della SEM una proposta di rilascio di un permesso di dimora a favore del ricorrente, secondo l'art. 14 cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), rilevando principalmente che lo stesso "dimostra una buona integrazione nel tessuto socio-economico ticinese, si sta impegnando per portare a termine una formazione professionale [AFC d'installatore d'impianti sanitari], che gli dia la possibilità di inserirsi, come giovane uomo, nel mondo del lavoro, un sogno che nel suo paese d'origine non potrà mai realizzare, così come quello di sposare la ragazza del suo cuore". I. Il 31 gennaio 2017, la SEM ha informato il ricorrente di avere l'intenzione, sulla scorta delle informazioni in suo possesso, di rifiutare di approvare la proposta dell'UMCT, concedendogli di esprimersi, fino al 2 marzo 2018, sulla questione. J. Il 2 marzo 2018, tramite il suo rappresentante, il ricorrente ha dato seguito all'invito della SEM, sostenendo che la sua situazione rappresenta un grave caso di rigore personale secondo la legge e la giurisprudenza, e ciò alla luce della sua lunga presenza in Ticino, del suo grado d'integrazione e della sua relazione sentimentale, iniziata nel dicembre 2013, con una cittadina svizzera, la coppia avendo l'intenzione di fondare una famiglia non appena conclusa la loro formazione. Egli ha pure invocato il degradamento della situazione in Afghanistan dal profilo della sicurezza. Al suo scritto, il ricorrente ha allegato diversi documenti, tra cui spiccano le lettere della sua fidanzata, della madre di quest'ultima e del suo ex datore di lavoro, nonché le sue pagelle scolastiche. K. Il 18 luglio 2018, la SEM ha rifiutato di approvare il rilascio di un permesso di dimora al ricorrente, asserendo, in sostanza, che egli, nonostante la durata della sua presenza in Svizzera, che è la conseguenza della "sua mancata collaborazione per l'esecuzione del suo allontanamento" e della "tolleranza cantonale", non può avvalersi di "una situazione professionale importante o particolarmente specifica", e che non gode di "un'elevata integrazione sociale così da giustificare il rilascio di un permesso di dimora". La SEM rileva inoltre che il ricorrente è celibe e senza figli, per cui non può neanche invocare il diritto al rispetto della sua vita familiare al fine di rivendicare un permesso di dimora, senza contare che non ha ancora raggiunto l'indipendenza finanziaria. L. Il 20 agosto 2018, per il tramite del suo rappresentante, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale, chiedendo che la decisione della SEM sia annullata e che la domanda di riconoscimento della sua situazione personale come un caso di rigore grave, sottoposta dall'UMCT alla SEM, sia approvata. In sintesi, riprendendo essenzialmente gli argomenti già esposti in occasione della sua audizione preliminare da parte della SEM (cfr. consid. J), il ricorrente ribadisce di essere ben integrato in Svizzera. In particolare, egli sottolinea che i suoi familiari "da diverso tempo non risiedono più in Afghanistan" e che la relazione sentimentale con la sua fidanzata e, di riflesso, il rapporto con i cari di quest'ultima, devono essere intesi, vista la loro intensità, come parte integrante della sua vita familiare. All'impugnativa, il ricorrente ha allegato una serie di documenti, in parte già prodotti, tra cui diverse lettere di persone che lo conoscono e che si esprimono positivamente sulla sua persona e sulla sua integrazione in Svizzera, nonché un certificato medico del Servizio psicosociale di Lugano, del 13 agosto 2018, attestante che il ricorrente segue una psicoterapia e che è abile al lavoro, dalla medesima data, nella misura del 100%. Di questi documenti si dirà più in dettaglio, per quanto necessario, nel prosieguo. M. Il 24 ottobre 2018, dopo avere respinto la domanda del ricorrente di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, questo Tribunale l'ha invitato a saldare il detto anticipo pari a fr. 800.-, ciò che è avvenuto puntualmente. N. Il 7 gennaio 2019, su richiesta di questo Tribunale, la SEM ha risposto brevemente al ricorso, chiedendo di respingerlo e di confermare la decisione impugnata. O. Il 15 febbraio 2019, invitato da questo Tribunale a replicare, il ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni. P. Il 25 febbraio 2019, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza alla SEM una copia della replica del ricorrente, concludendo nel contempo, fatte salve eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti, lo scambio degli scritti.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF. La procedura di ricorso è retta dalla PA, a meno che la LAsi, in quanto legge speciale, non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il suo rifiuto di approvare il rilascio di un permesso di dimora al ricorrente, del 18 luglio 2018, rifiuto che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente un permesso di dimora, la cui concessione non è garantita né dal diritto federale, né dal diritto internazionale, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 2 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha presentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l'anticipo di fr. 800.-, relativo alle presunte spese processuali, nel termine impartito. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.
E. 2 Con il deposito del ricorso la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale dispone di un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius"), di meno ("reformatio in peius") o un'altra cosa ("aliud") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).
E. 3 Il presente litigo verte sul rifiuto della SEM di approvare la proposta dell'UMCT di accordare al ricorrente un permesso di dimora in base all'art. 14 cpv. 2 LAsi.
E. 4 Sono applicabili alla fattispecie, nel loro tenore in vigore fino al 18 luglio 2018, data della decisione impugnata (cfr., per più dettagli, la sentenza TAF F-1169/2017 del 17 giugno 2019 consid. 2.4), la LAsi, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RU 2019 1413), rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione dal 1° gennaio 2019 (LStrI, RS 142.20), designazione ripresa di seguito, l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201), nella quale sono formulate disposizioni d'esecuzione della LStrI e della LAsi, nonché l'ordinanza del 13 agosto 2015 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri (ODFGP, RS 142.201.1).
E. 5.1 La LStrI disciplina, in particolare, il soggiorno degli stranieri in Svizzera (art. 1 LStrI). Gli art. 18 a 29 LStrI fissano le condizioni d'ammissione in Svizzera dello straniero per soggiorni con attività lucrativa e soggiorni senza attività lucrativa, per i quali, agli art. 32 a 35, sono previsti i relativi permessi, ossia il permesso di soggiorno di breve durata (art. 32: un anno al massimo), il permesso di dimora (art. 33: oltre un anno), il permesso di domicilio (art. 34: durata illimitata) e il permesso per frontalieri (art. 35). Dal canto suo, l'art. 30 cpv. 1 LStrI enumera le "deroghe" alle condizioni d'ammissione, segnatamente al fine di tenere conto dei "casi personali particolarmente gravi" (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI). I permessi sono rilasciati dal Cantone, mentre la SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata e di dimora, nonché del rilascio dei permessi di domicilio (art. 40 cpv. 1 LStrI e art. 85 cpv. 1 OASA). Spetta pure alla SEM approvare il rilascio di un permesso di dimora in casi personali particolarmente gravi (art. 85 cpv. 2 OASA e art. 5 lett. d ODFGP).
E. 5.2.1 L'art. 14 cpv. 1 LAsi enuncia il principio di esclusività della procedura d'asilo, il quale implica che il richiedente l'asilo, dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla sua partenza dalla Svizzera, non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo.
E. 5.2.2 In applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2007, il Cantone può, con il benestare (l'approvazione) della SEM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli secondo la LAsi, se:
- l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo (lett. a);
- il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità (lett. b);
- si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione ("wegen der fortgeschrittenen Integration", "en raison de l'intégration poussée") dell'interessato (lett. c);
- non sussistono motivi di revoca (non rilascio) secondo l'art. 62 cpv. 1 LStrI, come per esempio una condanna ad una pena detentiva di lunga durata o la dipendenza dall'aiuto sociale (lett. d). Si osservi che l'art. 14 cpv. 2 LAsi ha sostituito i cpv. 3 a 5 del vecchio art. 44 LAsi (RU 2006 4745), che prevedevano la possibilità di accordare l'ammissione provvisoria ai richiedenti l'asilo che si trovavano in una situazione di rigore personale grave. In questo rispetto, l'art. 14 cpv. 2 LAsi migliora lo statuto giuridico dei richiedenti la cui domanda d'asilo è stata respinta, nella misura in cui possono ora ottenere un permesso di dimora (art. 33 LStrI; cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1). Nondimeno, come si può desumere dalla formulazione potestativa dell'art. 14 cpv. 2 LAsi ("il Cantone può": "Kann-Vorschrift"), l'interessato non ha alcun diritto all'ottenimento del permesso di dimora (cfr. DTF 137 I 128 consid. 2). Ciò posto, siccome l'art. 14 cpv. 2 LAsi costituisce un'eccezione al principio di esclusività della procedura d'asilo e che, inoltre, deroga alle condizioni per il rilascio di un permesso di dimora secondo la LStrI, l'esistenza di un grave caso di rigore personale deve essere riconosciuta in modo restrittivo (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.1). Su questa scia, si aggiunga che l'art. 14 cpv. 2 LAsi non ha per scopo di proteggere uno straniero dalle conseguenze di una guerra o dall'esercizio abusivo della potestà pubblica nel suo paese d'origine. Questa finalità è, invece, inerente alla procedura d'asilo, che può sfociare nella concessione dell'asilo (art. 49 LAsi) oppure nell'ammissione provvisoria, la quale viene disposta se l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 1 LStrI). Anche se i motivi che giustificano l'applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi sono prettamente umanitari, la valutazione dell'esistenza di un grave caso di rigore personale non fa astrazione dalle difficoltà personali, familiari ed economiche che l'interessato incontrerebbe in caso di ritorno nel suo paese d'origine (cfr. DTF 123 II 125 consid. 3 e, tra le tante, la sentenza TAF F-4495/2016 del 6 giugno 2017 consid. 5.5; cfr. qui sotto, consid. 5.3.2).
E. 5.2.3 Sul piano procedurale, l'art. 14 cpv. 3 LAsi prevede che, se intende fare uso della possibilità di rilasciare un permesso di dimora in presenza di un grave caso di rigore personale, il Cantone avvisa senza indugio la SEM, mentre l'art. 14 cpv. 4 LAsi specifica che l'interessato ha la qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM. Altrimenti detto, l'interessato non ha la qualità di parte nella procedura cantonale, ciò che implica che egli non può ricorrere, ad esempio, contro una decisione del Cantone che rifiuti la sua richiesta di aprire una procedura di approvazione presso la SEM. In questo senso, benché la terminologia sia simile, la procedura dell'art. 14 cpv. 2 LAsi è speciale rispetto alle procedure di approvazione secondo la LStrI (cfr., per più dettagli, in particolare riguardo alla questione della garanzia costituzionale della via giudiziaria, DTF 137 I 128 consid. 3.1.2 e 4.3, nonché DTAF 2009/40 consid. 3.4).
E. 5.3.1 L'art. 31 cpv. 1 OASA, in vigore dal 1° gennaio 2008, precisa, con riferimento all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI e all'art. 14 cpv. 2 LAsi, che, se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora, e che, nel valutare se così è, occorre considerare tra le altre cose:
- (a) l'integrazione del richiedente;
- (b) il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente;
- (c) la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
- (d) la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione;
- (e) la durata della presenza in Svizzera;
- (f) lo stato di salute;
- (g) la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine. Si noti che questi criteri, che non sono né esaustivi, né cumulativi, sono stati mutuati dalla giurisprudenza che il Tribunale federale nonché l'ex Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo avevano sviluppato in relazione all'art. 13 lett. f della vecchia ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 2007 5497), abrogata con effetto dal 1° gennaio 2008, e al vecchio art. 44 cpv. 3 LAsi (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1, 5 e 6.2; cfr. anche, tra le altre, la sentenza TAF 4495/2016 del 6 giugno 2017 consid. 5.2).
E. 5.3.2 In sostanza, secondo questa giurisprudenza, un grave caso di rigore deve essere ammesso se il non rilascio del permesso di dimora, data la decisione esecutoria di rifiuto dell'asilo con la relativa ingiunzione di lasciare la Svizzera, avrebbe conseguenze tali da porre l'interessato, alla luce del notevole grado della sua integrazione nella società svizzera ("fortgeschrittene Integration", "intégration poussée"), in una situazione di sconforto personale ("persönliche Notlage", "situation de détresse personnelle") più marcata rispetto alla media dei suoi compatrioti. In questo senso, per apprezzare se si è in presenza di un grave caso di rigore personale, bisogna esaminare e ponderare l'insieme degli elementi che caratterizzano la fattispecie. In particolare, il fatto che l'interessato abbia soggiornato a lungo in Svizzera, che sia ben integrato sul piano sociale e professionale, e che il suo comportamento risulti essere irreprensibile, non è, di per sé, sufficiente per ammettere un grave caso di rigore personale se egli non dimostra di avere con la Svizzera una relazione così stretta da non poter esigere che si ristabilisca nel suo paese d'origine oppure che si installi in un altro paese (cfr. DTF 123 II 125 consid. 2; cfr. anche, con i ricchi riferimenti giurisprudenziali, Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [ed.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, pag. 114 e segg.).
E. 6 In concreto, è indubbio che le condizioni dell'art. 14 cpv. 2 lett. a, b e d LAsi sono soddisfatte, per cui rimane soltanto da verificare se si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione dell'alto grado di integrazione del ricorrente ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi, e ciò alla luce dei criteri non esaustivi enumerati all'art. 31 cpv. 1 OASA.
E. 6.1 Per quanto concerne l'integrazione (art. 31 cpv. 1 lett. a OASA), la giurisprudenza la considera dai punti di vista professionale e sociale. Sul piano professionale, il ricorrente può far valere di aver ottenuto un CFC di tecnico della costruzione ed un AFC di installatore di riscaldamenti, come pure di avere cominciato la formazione per acquisire un AFC di installatore d'impianti sanitari (cfr. consid. C). Benché questi diplomi abbiano senz'altro una valenza positiva, nella misura in cui testimoniano di un accrescimento delle competenze professionali del ricorrente e della sua volontà di migliorarsi in questo rispetto, il loro conseguimento rientra negli sforzi usuali esigibili da una persona che intenda regolarizzare il proprio soggiorno in Svizzera, ma non sono, di per sé, né un indicatore di una relazione particolarmente stretta con la Svizzera, né un indicatore di un'integrazione avanzata ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi (cfr. Vuille/Schenk, op. cit., pagg. 122 a 125). Sul piano sociale, il ricorrente adduce, essenzialmente, di aver imparato l'italiano e di essere in coppia con una giovane donna ticinese da oltre cinque anni. Ora, sebbene tendano a riflettere una relativa normalità del corso della vita del ricorrente in Ticino, questi due elementi non permettono di ritenere che la sua relazione con la Svizzera sia particolarmente stretta e che la sua integrazione raggiunga un grado elevato come richiesto dall'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi. Pertanto, rispetto al criterio dell'integrazione, sia professionale che sociale, il rifiuto di accordare un permesso di dimora al ricorrente non si tradurrebbe in un grave caso di rigore personale.
E. 6.2 Riguardo all'osservanza dei principi dello Stato di diritto (art. 31 cpv. 1 lett. b OASA), dall'incarto risulta che il ricorrente è incensurato. Tuttavia, non si può sottacere il fatto che egli non si è conformato, in modo ripetuto, alla decisione dell'UFM del 18 maggio 2010, confermata dalla sentenza di questo Tribunale del 26 marzo 2012, prevedente il suo obbligo di lasciare la Svizzera per rientrare in Afghanistan (cfr. consid. A, B e E). In quanto tale, questo aspetto della vicenda, se non ha un proprio peso specifico determinante, influisce comunque negativamente sulla ponderazione d'insieme dei criteri dell'art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. consid. 6.8).
E. 6.3 Rispetto alla sua situazione familiare (art. 31 cpv. 1 lett. c OASA), il ricorrente è celibe, senza figli, e i suoi familiari, che non risiedono più, da diverso tempo, in Afghanistan (cfr. ricorso), non si trovano in Svizzera. In questo quadro, il ricorrente non può manifestamente pretendere di essere legato alla Svizzera da una relazione particolarmente stretta. Il fatto che intrattenga una relazione sentimentale con una giovane donna ticinese non cambia nulla sotto questo profilo, tanto più che non traspare dall'incarto che essi convivano o che abbiano intrapreso dei passi concreti per sposarsi in un futuro prossimo. Diversamente da quanto sostiene, il ricorrente non può dunque richiamarsi con successo all'art. 8 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), nella misura in cui questa norma non garantisce il diritto di soggiorno in Svizzera (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1 con i rinvii), e che, come appena anticipato e come risulta anche dal consid. 6.4 qui sotto, non vi sono indizi che permettono di considerare che le relazioni interpersonali del ricorrente in Svizzera rientrino nelle categorie di "vita privata" e/o "vita familiare" ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU (cfr. le sentenze CorteEDU - Fernandez Martinez c. Spagna [Grande Camera], n. 56030/07, 12 giugno 2014, § 110, e Van der Heijden c. Paesi Bassi [Grande Camera], n. 42857/05, 3 aprile 2012, § 50). Ne discende che, rispetto al criterio della situazione familiare, il rifiuto di concedere un permesso di dimora al ricorrente non risulterebbe in un grave caso di rigore personale.
E. 6.4 Quanto alla situazione finanziaria del ricorrente (art. 31 cpv. 1 lett. d OASA), i soli documenti che attestano la realizzazione di un reddito da parte sua sono i certificati di salario relativi al periodo dal 2012 al 2017 (cfr. incarto N ...), rapportantisi ai tirocini da lui effettuati nel quadro delle sue formazioni (cfr. consid. C). Per contro, con l'impugnativa, il ricorrente non ha fornito alcuna informazione sulla possibilità di disporre di una fonte di reddito, regolare e sufficiente al suo sostentamento, in concomitanza con il rilascio di un permesso di dimora. A questo proposito, l'ultimo certificato di salario disponibile si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2017 (salario lordo totale di fr. 12'220.-), data che segna pure il termine dell'ultima autorizzazione cantonale di corta durata per svolgere l'apprendistato d'installatore d'impianti sanitari (cfr. N ...). Pertanto, non si può che concordare con la SEM quando sostiene che il ricorrente non ha ancora raggiunto l'indipedenza finanziaria, la quale contribuirebbe con certezza a favorire il rilascio di un permesso di dimora (cfr. decisione impugnata, pag. 4). Ne deriva che, anche in relazione al criterio della situazione finanziaria, il rifiuto di rilasciare un permesso di dimora al ricorrente non sfocerebbe in un grave caso di rigore personale.
E. 6.5 Per quanto concerne la durata del soggiorno del ricorrente in Svizzera, essa raggiunge ormai i dieci anni, ma il lasso di tempo che separa il deposito della domanda d'asilo e la notifica della sentenza definitiva del suo rigetto ammonta a poco più di due anni (cfr. consid. A). Il periodo restante è il risultato del fatto che il ricorrente non ha dato seguito, ripetutamente, al suo obbligo di lasciare la Svizzera per rientrare in Afghanistan (cfr. consid. 6.2). Di conseguenza, il criterio della durata del soggiorno in Svizzera non permette di ritenere che il rifiuto di accordare un permesso di dimora al ricorrente si tradurrebbe in un caso di rigore personale.
E. 6.6 In merito allo stato di salute del ricorrente si deve rimarcare che egli non soffre di alcuna malattia e che, sebbene effettui una psicoterapia presso il Servizio psicosociale di Lugano dall'ottobre 2017, dispone di una capacità lavorativa teorica completa (cfr. consid. L). In questo senso, pure nell'ottica del criterio dello stato di salute, il rifiuto di rilasciare al ricorrente un permesso di dimora non sfocerebbe in un caso di rigore personale.
E. 6.7 In relazione alla possibilità per il ricorrente di reinserirsi in Afghanistan, si consideri quanto segue.
E. 6.7.1 Dal punto di vista professionale, il ricorrente ha conseguito, in Svizzera, un CFP di tecnico della costruzione nonché un AFC d'installatore di riscaldamenti. Come risulta da fonti ufficiali, la formazione di tecnico della costruzione, la cui durata si estende su due anni, permette di impiegare le persone che l'hanno conclusa "a seconda della loro specializzazione, nell'installazione di riscaldamenti, di impianti sanitari, di impianti di ventilazione o nei lavori di lattoneria. [Esse] possiedono abilità pratica e tecnica, flessibilità e autonomia adeguate, e operano in funzione del gruppo di lavoro e della clientela" (cfr. https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?id=1369, consultato il 19 marzo 2020). Dalle medesime fonti si può desumere che la formazione d'installatore di riscaldamenti, che durava tre anni (quattro anni a partire dal 2020), consente alle persone che ne hanno beneficiato, in sostanza, di installare "impianti di riscaldamento e altri impianti termici negli edifici, [di metterli] in esercizio e [di assicurarne] la manutenzione, la sorveglianza e la riparazione" (cfr. https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?id=196, consultato da ultimo il 19 marzo 2020). Ora, alla luce di queste informazioni, è senz'altro lecito supporre che il ricorrente potrà trarre beneficio dalle conoscenze teoriche e pratiche acquisite nel campo specialistico della costruzione e dell'installazione di riscaldamenti anche in Afghanistan, nella misura in cui la loro tecnicità le rende adatte, potenzialmente, ad essere applicate ovunque, e ciò a prescindere dalle specificità regolamentari di cui ogni paese dispone in ambito edile. Sotto questo profilo, quindi, l'esperienza formativa e lavorativa in Svizzera non potrà che giovare al reinserimento del ricorrente in Afghanistan.
E. 6.7.2 Rispetto alla traiettoria di vita del ricorrente, bisogna evidenziare, con riferimento ai dati della procedura d'asilo, che egli è nato e cresciuto in Afghanistan, dove è rimasto fino al suo diciottesimo anno d'età (cfr. consid. A). Questo significa che egli ha attraversato le fasi di socializzazione primaria e secondaria nel suo paese d'origine, di cui ha assimilato la cultura nel senso più lato del termine, ossia la o le lingue, gli usi e i costumi, la o le religioni, la struttura familiare, le gerarchie sociali, il sistema scolastico ed anche le modalità di funzionamento del mondo del lavoro. Stando così le cose, non si intravedono motivi per credere che il ricorrente, in quanto giovane persona adulta con una solida formazione professionale e in buona salute, non possa reinserirsi socialmente con successo, a breve o medio termine, in Afghanistan, e ciò indipendentemente dal fatto che i suoi genitori non vivano più in questo paese (cfr. consid. 6.3).
E. 6.7.3 Il ricorrente fa valere che "la situazione in Afghanistan, dal profilo della sicurezza, è andata via via peggiorando, e si può ritenere che, in questo momento, il rinvio verso quel Paese non avverrebbe nella degnità [sic] e nella sicurezza" (cfr. ricorso). In proposito, siccome la sentenza TAF D-4430/2010 è stata emanata il 26 marzo 2012 (cfr. consid. A), si deve constatare che, da quella data ad oggi, sono trascorsi otto anni. Per questa ragione, non si può escludere che la situazione in Afghanistan, sotto il profilo della sicurezza, ma anche sotto altri rispetti, non sia cambiata in un verso o nell'altro. Tuttavia, come già sottolineato (cfr. consid. 5.2.2), l'art. 14 cpv. 2 LAsi non ha per finalità di proteggere uno straniero dalle conseguenze di una guerra o da altre forme di grave violenza nella società civile. In questo senso, se il ricorrente teme di essere minacciato, in caso di ritorno in Afghanistan, nella sua integrità fisica a causa di cambiamenti avvenuti sul piano della sicurezza interna rispetto alla situazione accertata nella sentenza TAF D-4430/2010, non è in questa procedura che può far valere i suoi argomenti.
E. 6.8 Pertanto, procedendo ad una ponderazione dell'insieme dei criteri appena analizzati, si deve constatare che, manifestamente, non vi sono elementi che parlano a favore del rilascio al ricorrente di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 1 OASA.
E. 7 In conclusione, rifiutando di approvare la proposta dell'UMCT di concedere al ricorrente un permesso di dimora, la SEM non ha violato l'art. 14 cpv. 2 LAsi in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. art. 49 PA). Per questa ragione, in accordo con le considerazioni sopraesposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 8 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, siccome il ricorrente soccombe, le spese processuali di fr. 800.- sono poste a suo carico e prelevate sull'anticipo dello stesso importo da lui già versato. Dato l'esito negativo del ricorso, non si attribuiscono indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo dello stesso importo da lui già versato.
- Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
- Comunicazione: - al ricorrente (raccomandata); - alla SEM (restituzione degli incarti SIMIC ... e N ...). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-4743/2018 Sentenza del 1° aprile 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, patrocinato dal Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Rifiuto dell'approvazione del rilascio di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi. Fatti: A. Il 22 febbraio 2010, A._______ (il ricorrente), cittadino afghano nato il 1° ... 1992, celibe e senza figli, che risiede attualmente in Ticino, ha presentato una domanda d'asilo all'allora Ufficio federale della migrazione (UFM). Il 18 maggio 2010, l'UFM ha respinto la domanda non riconoscendo al ricorrente la qualità di rifugiato, al quale ha quindi ingiunto di lasciare la Svizzera entro il 13 luglio 2010 (cfr. incarto N ...). Il 26 marzo 2012, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha rigettato, con sentenza definitiva, l'impugnativa del ricorrente contro la decisione dell'UFM (cfr. sentenza TAF D-4430/2010). B. Il 30 marzo 2012, l'UFM ha comunicato al ricorrente un nuovo termine per partire dalla Svizzera, fissato al 25 aprile 2012. Il 19 giugno 2012, le autorità cantonali ticinesi hanno autorizzato il ricorrente a rimanere in Svizzera fino al 31 agosto 2012, e ciò allo scopo di preparare la sua partenza, in particolare usufruendo del cosiddetto aiuto al ritorno. Il 31 ottobre 2012, l'Ambasciata afghana in Svizzera ha confermato all'UFM la nazionalità afghana del ricorrente. Il 5 novembre 2012, riferendosi all'informazione ricevuta dall'Ambasciata afghana, l'UFM ha comunicato all'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino (UMCT) di essere in grado di emettere subito un lasciapassare, invitandolo a riservare un biglietto d'aereo per il ricorrente a destinazione dell'Afghanistan. In fin dei conti, per motivi che non è possibile evincere con chiarezza dall'incarto, il ricorrente non ha lasciato la Svizzera. C. Dal settembre 2012 al giugno 2016, il ricorrente ha svolto una formazione professionale in Ticino, che è sfociata nell'ottenimento di un certificato di formazione pratica (CFP) quale addetto alla tecnica della costruzione, e di un attestato federale di capacità (AFC) come installatore di riscaldamenti. In seguito, il ricorrente ha pure iniziato la formazione per acquisire un AFC d'installatore d'impianti sanitari, che non ha ancora terminato. D. Il 7 aprile 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM), subentrata all'UFM il 1° gennaio 2015, ha contattato l'UMCT invitandolo, come aveva già fatto l'UFM nel novembre 2012, a riservare un biglietto d'aereo per il ricorrente a destinazione dell'Afghanistan. E. L'8 maggio 2017, l'UMCT ha fissato al ricorrente un termine di partenza dalla Svizzera entro il 31 luglio 2017. F. Il 18 ottobre 2017, il ricorrente, già seguito ambulatorialmente dal Servizio psicosociale di Lugano, è stato ricoverato coattivamente presso la Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio, durante un periodo imprecisabile, a causa di un tentativo di suicidio. G. Il 17 novembre 2017, l'UMCT ha informato il ricorrente di essere disposto a rilasciargli un permesso di dimora, previa approvazione da parte della SEM. H. Il 21 novembre 2017, l'UMCT ha sottoposto al benestare della SEM una proposta di rilascio di un permesso di dimora a favore del ricorrente, secondo l'art. 14 cpv. 2 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), rilevando principalmente che lo stesso "dimostra una buona integrazione nel tessuto socio-economico ticinese, si sta impegnando per portare a termine una formazione professionale [AFC d'installatore d'impianti sanitari], che gli dia la possibilità di inserirsi, come giovane uomo, nel mondo del lavoro, un sogno che nel suo paese d'origine non potrà mai realizzare, così come quello di sposare la ragazza del suo cuore". I. Il 31 gennaio 2017, la SEM ha informato il ricorrente di avere l'intenzione, sulla scorta delle informazioni in suo possesso, di rifiutare di approvare la proposta dell'UMCT, concedendogli di esprimersi, fino al 2 marzo 2018, sulla questione. J. Il 2 marzo 2018, tramite il suo rappresentante, il ricorrente ha dato seguito all'invito della SEM, sostenendo che la sua situazione rappresenta un grave caso di rigore personale secondo la legge e la giurisprudenza, e ciò alla luce della sua lunga presenza in Ticino, del suo grado d'integrazione e della sua relazione sentimentale, iniziata nel dicembre 2013, con una cittadina svizzera, la coppia avendo l'intenzione di fondare una famiglia non appena conclusa la loro formazione. Egli ha pure invocato il degradamento della situazione in Afghanistan dal profilo della sicurezza. Al suo scritto, il ricorrente ha allegato diversi documenti, tra cui spiccano le lettere della sua fidanzata, della madre di quest'ultima e del suo ex datore di lavoro, nonché le sue pagelle scolastiche. K. Il 18 luglio 2018, la SEM ha rifiutato di approvare il rilascio di un permesso di dimora al ricorrente, asserendo, in sostanza, che egli, nonostante la durata della sua presenza in Svizzera, che è la conseguenza della "sua mancata collaborazione per l'esecuzione del suo allontanamento" e della "tolleranza cantonale", non può avvalersi di "una situazione professionale importante o particolarmente specifica", e che non gode di "un'elevata integrazione sociale così da giustificare il rilascio di un permesso di dimora". La SEM rileva inoltre che il ricorrente è celibe e senza figli, per cui non può neanche invocare il diritto al rispetto della sua vita familiare al fine di rivendicare un permesso di dimora, senza contare che non ha ancora raggiunto l'indipendenza finanziaria. L. Il 20 agosto 2018, per il tramite del suo rappresentante, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale, chiedendo che la decisione della SEM sia annullata e che la domanda di riconoscimento della sua situazione personale come un caso di rigore grave, sottoposta dall'UMCT alla SEM, sia approvata. In sintesi, riprendendo essenzialmente gli argomenti già esposti in occasione della sua audizione preliminare da parte della SEM (cfr. consid. J), il ricorrente ribadisce di essere ben integrato in Svizzera. In particolare, egli sottolinea che i suoi familiari "da diverso tempo non risiedono più in Afghanistan" e che la relazione sentimentale con la sua fidanzata e, di riflesso, il rapporto con i cari di quest'ultima, devono essere intesi, vista la loro intensità, come parte integrante della sua vita familiare. All'impugnativa, il ricorrente ha allegato una serie di documenti, in parte già prodotti, tra cui diverse lettere di persone che lo conoscono e che si esprimono positivamente sulla sua persona e sulla sua integrazione in Svizzera, nonché un certificato medico del Servizio psicosociale di Lugano, del 13 agosto 2018, attestante che il ricorrente segue una psicoterapia e che è abile al lavoro, dalla medesima data, nella misura del 100%. Di questi documenti si dirà più in dettaglio, per quanto necessario, nel prosieguo. M. Il 24 ottobre 2018, dopo avere respinto la domanda del ricorrente di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, questo Tribunale l'ha invitato a saldare il detto anticipo pari a fr. 800.-, ciò che è avvenuto puntualmente. N. Il 7 gennaio 2019, su richiesta di questo Tribunale, la SEM ha risposto brevemente al ricorso, chiedendo di respingerlo e di confermare la decisione impugnata. O. Il 15 febbraio 2019, invitato da questo Tribunale a replicare, il ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni. P. Il 25 febbraio 2019, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza alla SEM una copia della replica del ricorrente, concludendo nel contempo, fatte salve eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti, lo scambio degli scritti. Diritto: 1. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF. La procedura di ricorso è retta dalla PA, a meno che la LAsi, in quanto legge speciale, non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il suo rifiuto di approvare il rilascio di un permesso di dimora al ricorrente, del 18 luglio 2018, rifiuto che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente un permesso di dimora, la cui concessione non è garantita né dal diritto federale, né dal diritto internazionale, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 2 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha presentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l'anticipo di fr. 800.-, relativo alle presunte spese processuali, nel termine impartito. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.
2. Con il deposito del ricorso la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale dispone di un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius"), di meno ("reformatio in peius") o un'altra cosa ("aliud") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).
3. Il presente litigo verte sul rifiuto della SEM di approvare la proposta dell'UMCT di accordare al ricorrente un permesso di dimora in base all'art. 14 cpv. 2 LAsi.
4. Sono applicabili alla fattispecie, nel loro tenore in vigore fino al 18 luglio 2018, data della decisione impugnata (cfr., per più dettagli, la sentenza TAF F-1169/2017 del 17 giugno 2019 consid. 2.4), la LAsi, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RU 2019 1413), rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione dal 1° gennaio 2019 (LStrI, RS 142.20), designazione ripresa di seguito, l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201), nella quale sono formulate disposizioni d'esecuzione della LStrI e della LAsi, nonché l'ordinanza del 13 agosto 2015 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri (ODFGP, RS 142.201.1). 5. 5.1 La LStrI disciplina, in particolare, il soggiorno degli stranieri in Svizzera (art. 1 LStrI). Gli art. 18 a 29 LStrI fissano le condizioni d'ammissione in Svizzera dello straniero per soggiorni con attività lucrativa e soggiorni senza attività lucrativa, per i quali, agli art. 32 a 35, sono previsti i relativi permessi, ossia il permesso di soggiorno di breve durata (art. 32: un anno al massimo), il permesso di dimora (art. 33: oltre un anno), il permesso di domicilio (art. 34: durata illimitata) e il permesso per frontalieri (art. 35). Dal canto suo, l'art. 30 cpv. 1 LStrI enumera le "deroghe" alle condizioni d'ammissione, segnatamente al fine di tenere conto dei "casi personali particolarmente gravi" (art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI). I permessi sono rilasciati dal Cantone, mentre la SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno di breve durata e di dimora, nonché del rilascio dei permessi di domicilio (art. 40 cpv. 1 LStrI e art. 85 cpv. 1 OASA). Spetta pure alla SEM approvare il rilascio di un permesso di dimora in casi personali particolarmente gravi (art. 85 cpv. 2 OASA e art. 5 lett. d ODFGP). 5.2 5.2.1 L'art. 14 cpv. 1 LAsi enuncia il principio di esclusività della procedura d'asilo, il quale implica che il richiedente l'asilo, dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla sua partenza dalla Svizzera, non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo. 5.2.2 In applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2007, il Cantone può, con il benestare (l'approvazione) della SEM, rilasciare un permesso di dimora alle persone attribuitegli secondo la LAsi, se:
- l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda di asilo (lett. a);
- il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre noto alle autorità (lett. b);
- si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione ("wegen der fortgeschrittenen Integration", "en raison de l'intégration poussée") dell'interessato (lett. c);
- non sussistono motivi di revoca (non rilascio) secondo l'art. 62 cpv. 1 LStrI, come per esempio una condanna ad una pena detentiva di lunga durata o la dipendenza dall'aiuto sociale (lett. d). Si osservi che l'art. 14 cpv. 2 LAsi ha sostituito i cpv. 3 a 5 del vecchio art. 44 LAsi (RU 2006 4745), che prevedevano la possibilità di accordare l'ammissione provvisoria ai richiedenti l'asilo che si trovavano in una situazione di rigore personale grave. In questo rispetto, l'art. 14 cpv. 2 LAsi migliora lo statuto giuridico dei richiedenti la cui domanda d'asilo è stata respinta, nella misura in cui possono ora ottenere un permesso di dimora (art. 33 LStrI; cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1). Nondimeno, come si può desumere dalla formulazione potestativa dell'art. 14 cpv. 2 LAsi ("il Cantone può": "Kann-Vorschrift"), l'interessato non ha alcun diritto all'ottenimento del permesso di dimora (cfr. DTF 137 I 128 consid. 2). Ciò posto, siccome l'art. 14 cpv. 2 LAsi costituisce un'eccezione al principio di esclusività della procedura d'asilo e che, inoltre, deroga alle condizioni per il rilascio di un permesso di dimora secondo la LStrI, l'esistenza di un grave caso di rigore personale deve essere riconosciuta in modo restrittivo (cfr. DTAF 2009/40 consid. 6.1). Su questa scia, si aggiunga che l'art. 14 cpv. 2 LAsi non ha per scopo di proteggere uno straniero dalle conseguenze di una guerra o dall'esercizio abusivo della potestà pubblica nel suo paese d'origine. Questa finalità è, invece, inerente alla procedura d'asilo, che può sfociare nella concessione dell'asilo (art. 49 LAsi) oppure nell'ammissione provvisoria, la quale viene disposta se l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 1 LStrI). Anche se i motivi che giustificano l'applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi sono prettamente umanitari, la valutazione dell'esistenza di un grave caso di rigore personale non fa astrazione dalle difficoltà personali, familiari ed economiche che l'interessato incontrerebbe in caso di ritorno nel suo paese d'origine (cfr. DTF 123 II 125 consid. 3 e, tra le tante, la sentenza TAF F-4495/2016 del 6 giugno 2017 consid. 5.5; cfr. qui sotto, consid. 5.3.2). 5.2.3 Sul piano procedurale, l'art. 14 cpv. 3 LAsi prevede che, se intende fare uso della possibilità di rilasciare un permesso di dimora in presenza di un grave caso di rigore personale, il Cantone avvisa senza indugio la SEM, mentre l'art. 14 cpv. 4 LAsi specifica che l'interessato ha la qualità di parte soltanto nella procedura di benestare della SEM. Altrimenti detto, l'interessato non ha la qualità di parte nella procedura cantonale, ciò che implica che egli non può ricorrere, ad esempio, contro una decisione del Cantone che rifiuti la sua richiesta di aprire una procedura di approvazione presso la SEM. In questo senso, benché la terminologia sia simile, la procedura dell'art. 14 cpv. 2 LAsi è speciale rispetto alle procedure di approvazione secondo la LStrI (cfr., per più dettagli, in particolare riguardo alla questione della garanzia costituzionale della via giudiziaria, DTF 137 I 128 consid. 3.1.2 e 4.3, nonché DTAF 2009/40 consid. 3.4). 5.3 5.3.1 L'art. 31 cpv. 1 OASA, in vigore dal 1° gennaio 2008, precisa, con riferimento all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI e all'art. 14 cpv. 2 LAsi, che, se sussiste un caso personale particolarmente grave, può essere rilasciato un permesso di dimora, e che, nel valutare se così è, occorre considerare tra le altre cose:
- (a) l'integrazione del richiedente;
- (b) il rispetto dei principi dello Stato di diritto da parte del richiedente;
- (c) la situazione familiare, in particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli;
- (d) la situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione;
- (e) la durata della presenza in Svizzera;
- (f) lo stato di salute;
- (g) la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine. Si noti che questi criteri, che non sono né esaustivi, né cumulativi, sono stati mutuati dalla giurisprudenza che il Tribunale federale nonché l'ex Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo avevano sviluppato in relazione all'art. 13 lett. f della vecchia ordinanza del 6 ottobre 1986 che limita l'effettivo degli stranieri (OLS, RU 2007 5497), abrogata con effetto dal 1° gennaio 2008, e al vecchio art. 44 cpv. 3 LAsi (cfr. DTAF 2009/40 consid. 3.1, 5 e 6.2; cfr. anche, tra le altre, la sentenza TAF 4495/2016 del 6 giugno 2017 consid. 5.2). 5.3.2 In sostanza, secondo questa giurisprudenza, un grave caso di rigore deve essere ammesso se il non rilascio del permesso di dimora, data la decisione esecutoria di rifiuto dell'asilo con la relativa ingiunzione di lasciare la Svizzera, avrebbe conseguenze tali da porre l'interessato, alla luce del notevole grado della sua integrazione nella società svizzera ("fortgeschrittene Integration", "intégration poussée"), in una situazione di sconforto personale ("persönliche Notlage", "situation de détresse personnelle") più marcata rispetto alla media dei suoi compatrioti. In questo senso, per apprezzare se si è in presenza di un grave caso di rigore personale, bisogna esaminare e ponderare l'insieme degli elementi che caratterizzano la fattispecie. In particolare, il fatto che l'interessato abbia soggiornato a lungo in Svizzera, che sia ben integrato sul piano sociale e professionale, e che il suo comportamento risulti essere irreprensibile, non è, di per sé, sufficiente per ammettere un grave caso di rigore personale se egli non dimostra di avere con la Svizzera una relazione così stretta da non poter esigere che si ristabilisca nel suo paese d'origine oppure che si installi in un altro paese (cfr. DTF 123 II 125 consid. 2; cfr. anche, con i ricchi riferimenti giurisprudenziali, Vuille/Schenk, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [ed.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, pag. 114 e segg.).
6. In concreto, è indubbio che le condizioni dell'art. 14 cpv. 2 lett. a, b e d LAsi sono soddisfatte, per cui rimane soltanto da verificare se si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione dell'alto grado di integrazione del ricorrente ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi, e ciò alla luce dei criteri non esaustivi enumerati all'art. 31 cpv. 1 OASA. 6.1 Per quanto concerne l'integrazione (art. 31 cpv. 1 lett. a OASA), la giurisprudenza la considera dai punti di vista professionale e sociale. Sul piano professionale, il ricorrente può far valere di aver ottenuto un CFC di tecnico della costruzione ed un AFC di installatore di riscaldamenti, come pure di avere cominciato la formazione per acquisire un AFC di installatore d'impianti sanitari (cfr. consid. C). Benché questi diplomi abbiano senz'altro una valenza positiva, nella misura in cui testimoniano di un accrescimento delle competenze professionali del ricorrente e della sua volontà di migliorarsi in questo rispetto, il loro conseguimento rientra negli sforzi usuali esigibili da una persona che intenda regolarizzare il proprio soggiorno in Svizzera, ma non sono, di per sé, né un indicatore di una relazione particolarmente stretta con la Svizzera, né un indicatore di un'integrazione avanzata ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi (cfr. Vuille/Schenk, op. cit., pagg. 122 a 125). Sul piano sociale, il ricorrente adduce, essenzialmente, di aver imparato l'italiano e di essere in coppia con una giovane donna ticinese da oltre cinque anni. Ora, sebbene tendano a riflettere una relativa normalità del corso della vita del ricorrente in Ticino, questi due elementi non permettono di ritenere che la sua relazione con la Svizzera sia particolarmente stretta e che la sua integrazione raggiunga un grado elevato come richiesto dall'art. 14 cpv. 2 lett. c LAsi. Pertanto, rispetto al criterio dell'integrazione, sia professionale che sociale, il rifiuto di accordare un permesso di dimora al ricorrente non si tradurrebbe in un grave caso di rigore personale. 6.2 Riguardo all'osservanza dei principi dello Stato di diritto (art. 31 cpv. 1 lett. b OASA), dall'incarto risulta che il ricorrente è incensurato. Tuttavia, non si può sottacere il fatto che egli non si è conformato, in modo ripetuto, alla decisione dell'UFM del 18 maggio 2010, confermata dalla sentenza di questo Tribunale del 26 marzo 2012, prevedente il suo obbligo di lasciare la Svizzera per rientrare in Afghanistan (cfr. consid. A, B e E). In quanto tale, questo aspetto della vicenda, se non ha un proprio peso specifico determinante, influisce comunque negativamente sulla ponderazione d'insieme dei criteri dell'art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. consid. 6.8). 6.3 Rispetto alla sua situazione familiare (art. 31 cpv. 1 lett. c OASA), il ricorrente è celibe, senza figli, e i suoi familiari, che non risiedono più, da diverso tempo, in Afghanistan (cfr. ricorso), non si trovano in Svizzera. In questo quadro, il ricorrente non può manifestamente pretendere di essere legato alla Svizzera da una relazione particolarmente stretta. Il fatto che intrattenga una relazione sentimentale con una giovane donna ticinese non cambia nulla sotto questo profilo, tanto più che non traspare dall'incarto che essi convivano o che abbiano intrapreso dei passi concreti per sposarsi in un futuro prossimo. Diversamente da quanto sostiene, il ricorrente non può dunque richiamarsi con successo all'art. 8 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), nella misura in cui questa norma non garantisce il diritto di soggiorno in Svizzera (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1 con i rinvii), e che, come appena anticipato e come risulta anche dal consid. 6.4 qui sotto, non vi sono indizi che permettono di considerare che le relazioni interpersonali del ricorrente in Svizzera rientrino nelle categorie di "vita privata" e/o "vita familiare" ai sensi dell'art. 8 par. 1 CEDU (cfr. le sentenze CorteEDU - Fernandez Martinez c. Spagna [Grande Camera], n. 56030/07, 12 giugno 2014, § 110, e Van der Heijden c. Paesi Bassi [Grande Camera], n. 42857/05, 3 aprile 2012, § 50). Ne discende che, rispetto al criterio della situazione familiare, il rifiuto di concedere un permesso di dimora al ricorrente non risulterebbe in un grave caso di rigore personale. 6.4 Quanto alla situazione finanziaria del ricorrente (art. 31 cpv. 1 lett. d OASA), i soli documenti che attestano la realizzazione di un reddito da parte sua sono i certificati di salario relativi al periodo dal 2012 al 2017 (cfr. incarto N ...), rapportantisi ai tirocini da lui effettuati nel quadro delle sue formazioni (cfr. consid. C). Per contro, con l'impugnativa, il ricorrente non ha fornito alcuna informazione sulla possibilità di disporre di una fonte di reddito, regolare e sufficiente al suo sostentamento, in concomitanza con il rilascio di un permesso di dimora. A questo proposito, l'ultimo certificato di salario disponibile si riferisce al periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2017 (salario lordo totale di fr. 12'220.-), data che segna pure il termine dell'ultima autorizzazione cantonale di corta durata per svolgere l'apprendistato d'installatore d'impianti sanitari (cfr. N ...). Pertanto, non si può che concordare con la SEM quando sostiene che il ricorrente non ha ancora raggiunto l'indipedenza finanziaria, la quale contribuirebbe con certezza a favorire il rilascio di un permesso di dimora (cfr. decisione impugnata, pag. 4). Ne deriva che, anche in relazione al criterio della situazione finanziaria, il rifiuto di rilasciare un permesso di dimora al ricorrente non sfocerebbe in un grave caso di rigore personale. 6.5 Per quanto concerne la durata del soggiorno del ricorrente in Svizzera, essa raggiunge ormai i dieci anni, ma il lasso di tempo che separa il deposito della domanda d'asilo e la notifica della sentenza definitiva del suo rigetto ammonta a poco più di due anni (cfr. consid. A). Il periodo restante è il risultato del fatto che il ricorrente non ha dato seguito, ripetutamente, al suo obbligo di lasciare la Svizzera per rientrare in Afghanistan (cfr. consid. 6.2). Di conseguenza, il criterio della durata del soggiorno in Svizzera non permette di ritenere che il rifiuto di accordare un permesso di dimora al ricorrente si tradurrebbe in un caso di rigore personale. 6.6 In merito allo stato di salute del ricorrente si deve rimarcare che egli non soffre di alcuna malattia e che, sebbene effettui una psicoterapia presso il Servizio psicosociale di Lugano dall'ottobre 2017, dispone di una capacità lavorativa teorica completa (cfr. consid. L). In questo senso, pure nell'ottica del criterio dello stato di salute, il rifiuto di rilasciare al ricorrente un permesso di dimora non sfocerebbe in un caso di rigore personale. 6.7 In relazione alla possibilità per il ricorrente di reinserirsi in Afghanistan, si consideri quanto segue. 6.7.1 Dal punto di vista professionale, il ricorrente ha conseguito, in Svizzera, un CFP di tecnico della costruzione nonché un AFC d'installatore di riscaldamenti. Come risulta da fonti ufficiali, la formazione di tecnico della costruzione, la cui durata si estende su due anni, permette di impiegare le persone che l'hanno conclusa "a seconda della loro specializzazione, nell'installazione di riscaldamenti, di impianti sanitari, di impianti di ventilazione o nei lavori di lattoneria. [Esse] possiedono abilità pratica e tecnica, flessibilità e autonomia adeguate, e operano in funzione del gruppo di lavoro e della clientela" (cfr. https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?id=1369, consultato il 19 marzo 2020). Dalle medesime fonti si può desumere che la formazione d'installatore di riscaldamenti, che durava tre anni (quattro anni a partire dal 2020), consente alle persone che ne hanno beneficiato, in sostanza, di installare "impianti di riscaldamento e altri impianti termici negli edifici, [di metterli] in esercizio e [di assicurarne] la manutenzione, la sorveglianza e la riparazione" (cfr. https://www.orientamento.ch/dyn/show/1900?id=196, consultato da ultimo il 19 marzo 2020). Ora, alla luce di queste informazioni, è senz'altro lecito supporre che il ricorrente potrà trarre beneficio dalle conoscenze teoriche e pratiche acquisite nel campo specialistico della costruzione e dell'installazione di riscaldamenti anche in Afghanistan, nella misura in cui la loro tecnicità le rende adatte, potenzialmente, ad essere applicate ovunque, e ciò a prescindere dalle specificità regolamentari di cui ogni paese dispone in ambito edile. Sotto questo profilo, quindi, l'esperienza formativa e lavorativa in Svizzera non potrà che giovare al reinserimento del ricorrente in Afghanistan. 6.7.2 Rispetto alla traiettoria di vita del ricorrente, bisogna evidenziare, con riferimento ai dati della procedura d'asilo, che egli è nato e cresciuto in Afghanistan, dove è rimasto fino al suo diciottesimo anno d'età (cfr. consid. A). Questo significa che egli ha attraversato le fasi di socializzazione primaria e secondaria nel suo paese d'origine, di cui ha assimilato la cultura nel senso più lato del termine, ossia la o le lingue, gli usi e i costumi, la o le religioni, la struttura familiare, le gerarchie sociali, il sistema scolastico ed anche le modalità di funzionamento del mondo del lavoro. Stando così le cose, non si intravedono motivi per credere che il ricorrente, in quanto giovane persona adulta con una solida formazione professionale e in buona salute, non possa reinserirsi socialmente con successo, a breve o medio termine, in Afghanistan, e ciò indipendentemente dal fatto che i suoi genitori non vivano più in questo paese (cfr. consid. 6.3). 6.7.3 Il ricorrente fa valere che "la situazione in Afghanistan, dal profilo della sicurezza, è andata via via peggiorando, e si può ritenere che, in questo momento, il rinvio verso quel Paese non avverrebbe nella degnità [sic] e nella sicurezza" (cfr. ricorso). In proposito, siccome la sentenza TAF D-4430/2010 è stata emanata il 26 marzo 2012 (cfr. consid. A), si deve constatare che, da quella data ad oggi, sono trascorsi otto anni. Per questa ragione, non si può escludere che la situazione in Afghanistan, sotto il profilo della sicurezza, ma anche sotto altri rispetti, non sia cambiata in un verso o nell'altro. Tuttavia, come già sottolineato (cfr. consid. 5.2.2), l'art. 14 cpv. 2 LAsi non ha per finalità di proteggere uno straniero dalle conseguenze di una guerra o da altre forme di grave violenza nella società civile. In questo senso, se il ricorrente teme di essere minacciato, in caso di ritorno in Afghanistan, nella sua integrità fisica a causa di cambiamenti avvenuti sul piano della sicurezza interna rispetto alla situazione accertata nella sentenza TAF D-4430/2010, non è in questa procedura che può far valere i suoi argomenti. 6.8 Pertanto, procedendo ad una ponderazione dell'insieme dei criteri appena analizzati, si deve constatare che, manifestamente, non vi sono elementi che parlano a favore del rilascio al ricorrente di un permesso di dimora in applicazione dell'art. 14 cpv. 2 LAsi in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 1 OASA.
7. In conclusione, rifiutando di approvare la proposta dell'UMCT di concedere al ricorrente un permesso di dimora, la SEM non ha violato l'art. 14 cpv. 2 LAsi in combinato disposto con l'art. 31 cpv. 1 OASA (cfr. art. 49 PA). Per questa ragione, in accordo con le considerazioni sopraesposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
8. Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, siccome il ricorrente soccombe, le spese processuali di fr. 800.- sono poste a suo carico e prelevate sull'anticipo dello stesso importo da lui già versato. Dato l'esito negativo del ricorso, non si attribuiscono indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo dello stesso importo da lui già versato.
3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4. Comunicazione:
- al ricorrente (raccomandata);
- alla SEM (restituzione degli incarti SIMIC ... e N ...). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: