Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. Il (...), il ricorrente - dichiaratosi afghano di etnia tagica, originario di B._______, Afghanistan e con ultimo domicilio in C._______, Afghanistan - ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione dell'11 marzo 2010 [di seguito verbale 1] e verbale di audizione del 31 marzo 2010 [ di seguito verbale 2] ) di essere espatriato per il timore di essere scoperto e ucciso dai membri della famiglia di una ragazza (di seguito: S.), conosciuta ad un (...), che avrebbe cominciato a frequentare circa sei mesi prima dell'espatrio. In particolare, il ricorrente sarebbe stato picchiato in due occasioni dai fratelli di S. ed in un'altra occasione prelevato da due agenti di polizia e portato al comando, dove sarebbe stato picchiato nuovamente. A seguito di quanto descritto e spinto dal sentimento per S., avrebbe organizzato con la medesima una fuga in Iran. Tale fuga non avrebbe tuttavia avuto esito positivo a causa dell'intervento della famiglia di S., la quale sarebbe riuscita a bloccare quest'ultima. L'interessato si sarebbe quindi rifugiato presso la casa del cognato, dove la sorella gli avrebbe comunicato che i famigliari di S. avrebbero picchiato il loro padre. Qualche giorno dopo sarebbe stato raggiunto presso la casa del cognato dai genitori, questi l'avrebbero quindi esortato a scappare dall'Afghanistan onde evitare di essere ucciso dalla famiglia di S. per avere fatto perdere loro l'onore. B. Con decisione del 18 maggio 2010, notificata al ricorrente il 19 maggio 2010, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 18 giugno 2010, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]. D. In data 23 giugno 2010, il Tribunale ha comunicato all'insorgente che, giusta l'art. 42 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), poteva soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta l'esistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 PA), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, riservandosi infine di decidere in merito circa le spese di giudizio. E. Tramite osservazioni del 27 luglio 2010, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, sostenendo che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi tali da giustificare una conclusione differente da quella contestata. F. Con replica del 18 agosto 2010, ha riconfermato il proprio ricorso proponendo l'accoglimento dello stesso. G. Con un ulteriore scambio di scritti del 9 agosto 2011 e dell'8 settembre 2011, in cui le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie richieste, si è conclusa la fase istruttoria.
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi eart. 83 lett. d cifra 1 LTF).
E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 e 52 PA nonché 108 cpv. 1 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
E. 4 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, giacché quanto evidenziato sarebbe nei punti essenziali contrario alla logica dell'agire, non sufficientemente motivato, contraddittorio e determinato su mezzi di prova falsi. In primis, l'autorità inferiore ha considerato inverosimili le allegazioni del richiedente circa l'asserita minore età. Egli non avrebbe segnatamente presentato alcun valido documento di identità per provare l'età dichiarata e non sarebbe stato in grado di rendere dichiarazioni coerenti in merito alla propria biografia. Peraltro, avrebbe l'aspetto nonché il comportamento di un maggiorenne e l'esame osseo avrebbe certificato un'età superiore ai 18 anni. Per quanto concerne il documento presentato in corso di procedura, l'UFM avrebbe rilevato che lo stesso sarebbe manifestamente falso, in quanto compilato utilizzando un modello non autentico sul quale sarebbe posto un timbro con tratti discontinui. Il summenzionato timbro sarebbe indice di una riproduzione informatica a getto di inchiostro di scarsa risoluzione. Anche le dichiarazioni dell'interessato in merito alle modalità di ottenimento del documento succitato indurrebbero a pensare ad un falso. Per quanto concerne i motivi di asilo, l'UFM rimprovera al ricorrente di aver enunciato tardivamente allegazioni essenziali, segnatamente il tentativo di fuga con la ragazza, compromettendo l'attendibilità delle stesse. L'autorità inferiore ritiene inoltre che le allegazioni del ricorrente non sarebbero sufficientemente motivate e dettagliate, non essendo stato in grado quest'ultimo di circostanziare determinati fatti essenziali. Il racconto del richiedente sarebbe inoltre incompatibile con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. Per quanto concerne l'allontanamento, l'UFM è dell'opinione che nella provincia occidentale di C._______ la situazione possa essere considerata fondamentalmente sicura e che, pertanto, l'allontanamento verso questa città sarebbe ragionevolmente esigibile.
E. 5.2 Nel gravame, l'insorgente afferma invece di avere spiegato in maniera convincente come e dove avrebbe ottenuto il documento di identità e che quanto affermato in merito sarebbe compatibile con gli usi nel proprio Paese. In ogni caso, anche se tale documento non dovesse essere autentico, lo stesso non indicherebbe necessariamente delle generalità false, di modo che l'esame del'UFM in merito alla sua minore età sarebbe incompleto. Per quanto concerne il mancato accenno alla fuga nel corso della prima audizione, l'interessato premette che il valore probatorio della prima audizione sarebbe ridotto. Lo stesso precisa inoltre di non avere riferito tale episodio, in quanto se ne sarebbe dimenticato anche a causa del fatto che il traduttore l'avrebbe esortato ad essere breve. In merito alla mancanza di dettagli del racconto, il ricorrente sostiene che in Afghanistan non sarebbe uso declinare le proprie generalità e quelle dei famigliari e per questa ragione esso conoscerebbe solo minimi dettagli della ragazza. Comunque, a mente del ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, la mancanza di particolari sarebbe indice di verosimiglianza, giacché chi crea ad arte una storia sarebbe solito condirla di dettagli inventati onde renderla più credibile. L'insorgente contesta le conclusioni dell'UFM secondo cui le proprie allegazioni sarebbero incompatibili con l'attuale situazione socio-culturale afghana. Secondo l'interessato, l'Afghanistan si starebbe infatti aprendo ad usi e costumi più vicini a quelli occidentali e, in ogni modo, con S. si sarebbe limitato ad atteggiamenti innocenti e ad incontri di breve durata proprio per non mettere in pericolo la compagna. Per quanto concerne la situazione generale in Afghanistan, l'interessato sostiene che in caso di allontanamento rischierebbe di subire trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). In aggiunta, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe attualmente ragionevolmente esigibile, poiché sarebbe esposto ad una situazione di pericolo concreto, in ragione dell'attuale situazione nel Paese di origine.
E. 5.3 Nelle osservazioni l'UFM precisa che, per quanto concerne l'asserita minorità del richiedente, avrebbe tratto le proprie conclusioni sulla scorta di un insieme completo di singoli esami e che non servirebbe a nulla appellarsi ad una presunta testimonianza di parte, siglata tramite la stesura di un falso documento. In merito all'omesso riferimento alla fuga nel corso della prima audizione, l'UFM è dell'avviso che, malgrado quanto affermato dal richiedente, sarebbe lecito attendersi che l'interessato esprima almeno le ragioni essenziali alla base della sua richiesta di asilo. Infine, per quanto concerne la presunta emancipazione della donna in Afghanistan, l'UFM ritiene che, proprio nella città di C._______ e nel periodo di cui alle narrazioni allegate dal ricorrente, vi sarebbe stata una recrudescenza nell'ambito del trattamento delle donne al fine di bloccare ogni velleità di modernità delle stesse. Alla luce di questo aspetto le dichiarazioni dell'insorgente sarebbero inverosimili.
E. 5.4 Con replica del 18 agosto 2010, l'insorgente ribadisce che le modalità di ottenimento del documento sarebbero conformi agli usi del proprio Paese e, pertanto, non si potrebbe escluderne a priori la veridicità. In merito alla fuga afferma che la stessa sarebbe da ricondurre al disonore, elemento questo citato nel corso della prima audizione. Infine, per ciò che concerne la condizione femminile ad C._______, l'interessato è dell'avviso che la situazione sarebbe più complessa rispetto a quella descritta dall'UFM, in quanto, malgrado le sacche di resistenza all'emancipazione della donna citate dall'autorità inferiore, nella città in questione si starebbero affermando numerose iniziative gestite e destinate alle donne.
E. 5.5 Nella sua ulteriore presa di posizione, l'UFM ha precisato che quanto dichiarato dal ricorrente in merito alla propria minore età sarebbe in contrasto con il documento allegato dallo stesso insorgente, ritenuto che da questi risulterebbe essere nato nel (...), allorquando l'interessato ha dichiarato una data di nascita del (...). Per quanto attiene alle possibilità di rinvio, secondo l'UFM, l'attuale situazione generale in Afghanistan non implicherebbe l'inesigibilità dell'esecuzione all'allontanamento. In particolare ad C._______ la situazione sarebbe fondamentalmente sicura, inoltre la situazione socio-economica del richiedente sarebbe del tutto confacente alle condizioni richieste per l'allontanamento.
E. 5.6 Con un'ultima presa di posizione, il ricorrente si limita a rinviare alle considerazioni di una non meglio specificata sentenza che il Tribunale avrebbe emanato recentemente e le cui considerazioni ben si applicherebbero al caso di specie.
E. 6.1 Preliminarmente, il Tribunale osserva che l'UFM ha considerato, sin dalle prime fasi della procedura di asilo, il ricorrente come maggiorenne, di modo che, da un lato, l'UFM non ha deciso la nomina in suo favore di una persona di sua fiducia e, dall'altro lato, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, non ha ritenuto applicabili le norme inerenti la protezione dei fanciulli non accompagnati.
E. 6.2 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, se non è possibile attribuire subito dopo l'attribuzione al Cantone, un curatore o un tutore, l'autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura di asilo o di allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. Ciò non avviene se il richiedente non rende verosimile la sua minore età. È pertanto legittimo che l'UFM si pronunci, a titolo pregiudiziale, prima dell'effettuazione dell'audizione particolareggiata sui motivi di asilo e della designazione di una persona di fiducia, sull'allegata minorità di un richiedente di asilo allorquando vi sono dubbi riguardo all'età indicata (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2004 n. 30).
E. 6.3 Nella fattispecie, il ricorrente non ha portato alcuna prova o motivazione valida a sostegno dell'asserita minore età. Esso si è sostanzialmente limitato a ribadire che quanto dichiarato in merito al documento di identità sarebbe la realtà. L'interessato ha in particolare dichiarato di essere nato il (...) (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pag. 3). Tuttavia, dal documento prodotto dall'insorgente risulta che lo stesso sarebbe nato nel (...). Il medesimo non ha inoltre saputo indicare in maniera lineare le fasi della sua formazione scolastica in relazione con l'età dichiarata o gli anni corrispondenti. Segnatamente ha dichiarato di avere iniziato le scuole elementari nel (...), data in cui avrebbe dovuto avere otto anni, contraddicendosi, in seguito, affermando che la scuola elementare, in Afghanistan, inizierebbe all'età di sette anni e non di otto anni (cfr. verbale 1, pag. 3). Non è inoltre concepibile che l'insorgente abbia iniziato a tenere la contabilità nel negozio di famiglia dal (...), quando secondo le sue dichiarazioni avrebbe avuto soli 12 anni (cfr. verbale 1, pag. 3), e nel contempo avrebbe frequentato un (...), un (...) oltre che un (...) (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 7, R 39). Alla luce di queste considerazioni, vi è ragione di concludere che l'età dichiarata dall'insorgente è inverosimile. In siffatte circostanze, le risultanze dell'esame osseo, a cui è stato sottoposto il ricorrente, sono superflue e irrilevanti nella fattispecie, essendo già stata appurata l'inverosimiglianza della dichiarazioni del medesimo circa la sua minore età.
E. 7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile.
E. 7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, controindiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in numerose contraddizioni nonché mere ed imprecise affermazioni di parte non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. In particolare, il ricorrente si è contraddetto su più punti essenziali in merito ai motivi di asilo, segnatamente a riguardo delle violenze subite in Afghanistan. A titolo esemplificativo, esso ha dapprima affermato di essere stato picchiato da tre persone tra cui un fratello (cfr. verbale 1, pag. 7), mentre nel corso della seconda audizione ha dichiarato che al pestaggio avrebbero partecipato entrambi i fratelli (cfr. verbale 2, pag. 8, R 54). In merito alla violenza che avrebbe subito dalla polizia ha in un primo tempo riferito di essere stato percosso da tre agenti (cfr. verbale 1 pag. 7), mentre nel corso della seconda audizione ha indicato che i poliziotti sarebbero stati soltanto due (cfr. verbale 2, pag. 5, R 31). Esso si è inoltre dimostrato estremamente vago nel situare nel tempo gli elementi principali del suo racconto, allorché sarebbe lecito attendersi che lo stesso rammenti con maggiore precisione quando sarebbero avvenuti i fatti che lo avrebbero segnato a tal punto da indurlo a lasciare il Paese di origine. A titolo esemplificativo, l'insorgente non è stato in grado di indicare la data in cui sarebbe avvenuta la prima aggressione (cfr. verbale 1, pag. 7), né di menzionare con precisione quella della seconda (cfr. verbale 2, pag. 10, R 71) e neppure quella in cui sarebbe stato malmenato dalla polizia (cfr. verbale 2, pag. 11, R 93). Anche per quanto attiene al tentativo di fuga, citato unicamente nella seconda audizione, il ricorrente ha dimostrato numerose imprecisioni e contraddizioni. In particolare, non ha saputo indicare la data in cui sarebbe avvenuto tale tentativo (cfr. verbale 2, pag. 12, R. 102). Esso si è inoltre contraddetto, per ben tre volte, anche sulle modalità della fuga. Ha infatti dapprima affermato di aver comprato i biglietti per fuggire con l'autobus, mentre in seguito ha indicato che intendevano fuggire in automobile e, dopo la richiesta di spiegazioni da parte dell'auditore, ha rettificato affermando nuovamente di voler fuggire con l'autobus (cfr. verbale 2, pag. 13, R 114-117). Per quanto concerne il mancato riferimento di tale essenziale elemento nel corso della prima audizione, non giova al ricorrente la dichiarazione ricorsuale secondo cui esso si sarebbe dimenticato di riportare il fatto per dovere di brevità o per lo stato di agitazione in cui si sarebbe trovato. Infatti, in sede di prima audizione, il richiedente è stato esortato più volte ad esporre tutti i motivi della sua richiesta di asilo e, su esplicita richiesta se vi fossero altri motivi, esso ha dichiarato non essercene (cfr. verbale 1, pag. 8). Risultano vaghe e contraddittorie anche le motivazioni per cui non sarebbe stato concluso un fidanzamento ufficiale tra i due al fine di regolarizzare il loro rapporto agli occhi della società afghana. Il ricorrente si è dimostrato titubante, enunciando una serie di motivazioni stereotipate. In particolare, ha dapprima citato l'incompatibilità religiosa. La ragazza sarebbe infatti sunnita mentre l'insorgente sciita (cfr. verbale 2, pag. 9, R 66). In seguito, ha invece affermato che il vero problema sarebbe stato suo padre, il quale nutriva dubbi sulla moralità della ragazza e non era pertanto d'accordo con la loro relazione (cfr. verbale 2, pag. 9, R 69-70). Non da ultimo, dalle dichiarazioni a verbale del ricorrente si evince come lo stesso non abbia mai chiesto protezione alle autorità locali denunciando le violenze subite. Egli si è semplicemente limitato ad affermare che un'eventuale denuncia gli avrebbe probabilmente causato ulteriori problemi (cfr. verbale 2, pag. 8, R 60).Visto quanto precede, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza ai sensi dall'art. 7 LAsi. Infine, considerata l'evocata inverosimiglianza del racconto del ricorrente, non vi sono motivi per ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti.
E. 7.3 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisone impugnata va confermata.
E. 8.1 Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).
E. 8.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733).
E. 8.3 Ne consegue che la pronuncia dell'allontanamento di cui alla decisione impugnata va confermata.
E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
E. 9.2.1 Per gli stessi motivi di cui al considerando 7, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumai o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta al ricorrente di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
E. 9.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 9.3.1 Inoltre, in Afghanistan, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. In particolare, nella città di Herat, diversamente che in altre zone del territorio afghano, la situazione dal punto di vista della sicurezza è relativamente tranquilla (cfr. Afghanistan NGO Safety Office [ANSO], ANSO Reports, June 2011 [16-30] pag. 13 e July 2011 [16-31] pag. 15). Da giugno 2011, non sono più segnalate nella città delle attività da parte di gruppi di oppositori armati. Il 21 luglio 2011 vi è stato ad Herat il trasferimento dei compiti di sicurezza interna dalle forze internazionali a quelle afghane. Tale processo di trapasso dovrebbe concludersi entro la fine del 2014 nell'insieme del Paese. In seguito a questa circostanza sono effettivamente aumentati gli attacchi terroristici nei confronti delle forze armate internazionali ed afghane, tuttavia i civili sono stati colpiti solo raramente. La situazione relativa alla sicurezza interna della città di C._______ è, attualmente, paragonabile a quella di D._______ e, pertanto, non sono dati i presupposti per affermare che vi sia una situazione di pericolo concreto generale. D'altronde, questo stesso Tribunale ha recentemente avuto l'occasione di statuire che l'esecuzione dell'allontanamento verso la città di C._______ è ragionevolmente esigibile, qualora il richiedente possa vantare, cumulativamente, una solida rete sociale, la possibilità di assicurarsi il minimo vitale, un alloggio nonché una buona salute (cfr. DTAF D-2312/2009 del 28 ottobre 2011 consid. 4.3.3 e relativi riferimenti).
E. 9.3.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e dispone di un discreto livello di scolarizzazione, avendo frequentato le scuole elementari e seguito un (...) nel proprio Paese (cfr. verbale 1, pag. 7). Inoltre, ha svolto la professione di (...) presso il negozio di proprietà del padre (cfr. verbale 1, pag. 3). Il ricorrente dispone sicuramente di un'importante rete sociale in Patria, ritenuto segnatamente che l'intera famiglia composta dai genitori, da due sorelle e da tre zie materne, vive ad C._______ (cfr. verbale 1, pag. 4). Oltre a ciò, ha dichiarato di provenire da una famiglia abbiente. Il padre sarebbe infatti proprietario di (...) (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 9, R 68). Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici.
E. 9.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr).
E. 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12, pag. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 10 Visto quanto sopra, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 11.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità di esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (cfr. DTF 124 V 89 consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (cfr. Benoit Bovay, Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente.
E. 11.2 Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente già al momento dell'inoltro del ricorso erano sprovviste di esito favorevole. In siffatte circostanze, una delle due condizioni cumulative di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non è adempiuta.
E. 11.3 Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo nella pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4430/2010 * Sentenza del 26 marzo 2012 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Walter Lang, cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, dichiaratosi nato il (...), Afghanistan, rappresentato dal signor Mario Amato, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 maggio 2010 / N [...]. Fatti: A. Il (...), il ricorrente - dichiaratosi afghano di etnia tagica, originario di B._______, Afghanistan e con ultimo domicilio in C._______, Afghanistan - ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione dell'11 marzo 2010 [di seguito verbale 1] e verbale di audizione del 31 marzo 2010 [ di seguito verbale 2] ) di essere espatriato per il timore di essere scoperto e ucciso dai membri della famiglia di una ragazza (di seguito: S.), conosciuta ad un (...), che avrebbe cominciato a frequentare circa sei mesi prima dell'espatrio. In particolare, il ricorrente sarebbe stato picchiato in due occasioni dai fratelli di S. ed in un'altra occasione prelevato da due agenti di polizia e portato al comando, dove sarebbe stato picchiato nuovamente. A seguito di quanto descritto e spinto dal sentimento per S., avrebbe organizzato con la medesima una fuga in Iran. Tale fuga non avrebbe tuttavia avuto esito positivo a causa dell'intervento della famiglia di S., la quale sarebbe riuscita a bloccare quest'ultima. L'interessato si sarebbe quindi rifugiato presso la casa del cognato, dove la sorella gli avrebbe comunicato che i famigliari di S. avrebbero picchiato il loro padre. Qualche giorno dopo sarebbe stato raggiunto presso la casa del cognato dai genitori, questi l'avrebbero quindi esortato a scappare dall'Afghanistan onde evitare di essere ucciso dalla famiglia di S. per avere fatto perdere loro l'onore. B. Con decisione del 18 maggio 2010, notificata al ricorrente il 19 maggio 2010, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 18 giugno 2010, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 65 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]. D. In data 23 giugno 2010, il Tribunale ha comunicato all'insorgente che, giusta l'art. 42 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), poteva soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta l'esistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 PA), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, riservandosi infine di decidere in merito circa le spese di giudizio. E. Tramite osservazioni del 27 luglio 2010, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, sostenendo che l'atto ricorsuale non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi tali da giustificare una conclusione differente da quella contestata. F. Con replica del 18 agosto 2010, ha riconfermato il proprio ricorso proponendo l'accoglimento dello stesso. G. Con un ulteriore scambio di scritti del 9 agosto 2011 e dell'8 settembre 2011, in cui le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie richieste, si è conclusa la fase istruttoria. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi eart. 83 lett. d cifra 1 LTF).
2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 e 52 PA nonché 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5). 5. 5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni presentate dal richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, giacché quanto evidenziato sarebbe nei punti essenziali contrario alla logica dell'agire, non sufficientemente motivato, contraddittorio e determinato su mezzi di prova falsi. In primis, l'autorità inferiore ha considerato inverosimili le allegazioni del richiedente circa l'asserita minore età. Egli non avrebbe segnatamente presentato alcun valido documento di identità per provare l'età dichiarata e non sarebbe stato in grado di rendere dichiarazioni coerenti in merito alla propria biografia. Peraltro, avrebbe l'aspetto nonché il comportamento di un maggiorenne e l'esame osseo avrebbe certificato un'età superiore ai 18 anni. Per quanto concerne il documento presentato in corso di procedura, l'UFM avrebbe rilevato che lo stesso sarebbe manifestamente falso, in quanto compilato utilizzando un modello non autentico sul quale sarebbe posto un timbro con tratti discontinui. Il summenzionato timbro sarebbe indice di una riproduzione informatica a getto di inchiostro di scarsa risoluzione. Anche le dichiarazioni dell'interessato in merito alle modalità di ottenimento del documento succitato indurrebbero a pensare ad un falso. Per quanto concerne i motivi di asilo, l'UFM rimprovera al ricorrente di aver enunciato tardivamente allegazioni essenziali, segnatamente il tentativo di fuga con la ragazza, compromettendo l'attendibilità delle stesse. L'autorità inferiore ritiene inoltre che le allegazioni del ricorrente non sarebbero sufficientemente motivate e dettagliate, non essendo stato in grado quest'ultimo di circostanziare determinati fatti essenziali. Il racconto del richiedente sarebbe inoltre incompatibile con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. Per quanto concerne l'allontanamento, l'UFM è dell'opinione che nella provincia occidentale di C._______ la situazione possa essere considerata fondamentalmente sicura e che, pertanto, l'allontanamento verso questa città sarebbe ragionevolmente esigibile. 5.2. Nel gravame, l'insorgente afferma invece di avere spiegato in maniera convincente come e dove avrebbe ottenuto il documento di identità e che quanto affermato in merito sarebbe compatibile con gli usi nel proprio Paese. In ogni caso, anche se tale documento non dovesse essere autentico, lo stesso non indicherebbe necessariamente delle generalità false, di modo che l'esame del'UFM in merito alla sua minore età sarebbe incompleto. Per quanto concerne il mancato accenno alla fuga nel corso della prima audizione, l'interessato premette che il valore probatorio della prima audizione sarebbe ridotto. Lo stesso precisa inoltre di non avere riferito tale episodio, in quanto se ne sarebbe dimenticato anche a causa del fatto che il traduttore l'avrebbe esortato ad essere breve. In merito alla mancanza di dettagli del racconto, il ricorrente sostiene che in Afghanistan non sarebbe uso declinare le proprie generalità e quelle dei famigliari e per questa ragione esso conoscerebbe solo minimi dettagli della ragazza. Comunque, a mente del ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, la mancanza di particolari sarebbe indice di verosimiglianza, giacché chi crea ad arte una storia sarebbe solito condirla di dettagli inventati onde renderla più credibile. L'insorgente contesta le conclusioni dell'UFM secondo cui le proprie allegazioni sarebbero incompatibili con l'attuale situazione socio-culturale afghana. Secondo l'interessato, l'Afghanistan si starebbe infatti aprendo ad usi e costumi più vicini a quelli occidentali e, in ogni modo, con S. si sarebbe limitato ad atteggiamenti innocenti e ad incontri di breve durata proprio per non mettere in pericolo la compagna. Per quanto concerne la situazione generale in Afghanistan, l'interessato sostiene che in caso di allontanamento rischierebbe di subire trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). In aggiunta, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe attualmente ragionevolmente esigibile, poiché sarebbe esposto ad una situazione di pericolo concreto, in ragione dell'attuale situazione nel Paese di origine. 5.3. Nelle osservazioni l'UFM precisa che, per quanto concerne l'asserita minorità del richiedente, avrebbe tratto le proprie conclusioni sulla scorta di un insieme completo di singoli esami e che non servirebbe a nulla appellarsi ad una presunta testimonianza di parte, siglata tramite la stesura di un falso documento. In merito all'omesso riferimento alla fuga nel corso della prima audizione, l'UFM è dell'avviso che, malgrado quanto affermato dal richiedente, sarebbe lecito attendersi che l'interessato esprima almeno le ragioni essenziali alla base della sua richiesta di asilo. Infine, per quanto concerne la presunta emancipazione della donna in Afghanistan, l'UFM ritiene che, proprio nella città di C._______ e nel periodo di cui alle narrazioni allegate dal ricorrente, vi sarebbe stata una recrudescenza nell'ambito del trattamento delle donne al fine di bloccare ogni velleità di modernità delle stesse. Alla luce di questo aspetto le dichiarazioni dell'insorgente sarebbero inverosimili. 5.4. Con replica del 18 agosto 2010, l'insorgente ribadisce che le modalità di ottenimento del documento sarebbero conformi agli usi del proprio Paese e, pertanto, non si potrebbe escluderne a priori la veridicità. In merito alla fuga afferma che la stessa sarebbe da ricondurre al disonore, elemento questo citato nel corso della prima audizione. Infine, per ciò che concerne la condizione femminile ad C._______, l'interessato è dell'avviso che la situazione sarebbe più complessa rispetto a quella descritta dall'UFM, in quanto, malgrado le sacche di resistenza all'emancipazione della donna citate dall'autorità inferiore, nella città in questione si starebbero affermando numerose iniziative gestite e destinate alle donne. 5.5. Nella sua ulteriore presa di posizione, l'UFM ha precisato che quanto dichiarato dal ricorrente in merito alla propria minore età sarebbe in contrasto con il documento allegato dallo stesso insorgente, ritenuto che da questi risulterebbe essere nato nel (...), allorquando l'interessato ha dichiarato una data di nascita del (...). Per quanto attiene alle possibilità di rinvio, secondo l'UFM, l'attuale situazione generale in Afghanistan non implicherebbe l'inesigibilità dell'esecuzione all'allontanamento. In particolare ad C._______ la situazione sarebbe fondamentalmente sicura, inoltre la situazione socio-economica del richiedente sarebbe del tutto confacente alle condizioni richieste per l'allontanamento. 5.6. Con un'ultima presa di posizione, il ricorrente si limita a rinviare alle considerazioni di una non meglio specificata sentenza che il Tribunale avrebbe emanato recentemente e le cui considerazioni ben si applicherebbero al caso di specie. 6. 6.1. Preliminarmente, il Tribunale osserva che l'UFM ha considerato, sin dalle prime fasi della procedura di asilo, il ricorrente come maggiorenne, di modo che, da un lato, l'UFM non ha deciso la nomina in suo favore di una persona di sua fiducia e, dall'altro lato, in materia di allontanamento e relativa esecuzione, non ha ritenuto applicabili le norme inerenti la protezione dei fanciulli non accompagnati. 6.2. Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, se non è possibile attribuire subito dopo l'attribuzione al Cantone, un curatore o un tutore, l'autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura di asilo o di allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. Ciò non avviene se il richiedente non rende verosimile la sua minore età. È pertanto legittimo che l'UFM si pronunci, a titolo pregiudiziale, prima dell'effettuazione dell'audizione particolareggiata sui motivi di asilo e della designazione di una persona di fiducia, sull'allegata minorità di un richiedente di asilo allorquando vi sono dubbi riguardo all'età indicata (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2004 n. 30). 6.3. Nella fattispecie, il ricorrente non ha portato alcuna prova o motivazione valida a sostegno dell'asserita minore età. Esso si è sostanzialmente limitato a ribadire che quanto dichiarato in merito al documento di identità sarebbe la realtà. L'interessato ha in particolare dichiarato di essere nato il (...) (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pag. 3). Tuttavia, dal documento prodotto dall'insorgente risulta che lo stesso sarebbe nato nel (...). Il medesimo non ha inoltre saputo indicare in maniera lineare le fasi della sua formazione scolastica in relazione con l'età dichiarata o gli anni corrispondenti. Segnatamente ha dichiarato di avere iniziato le scuole elementari nel (...), data in cui avrebbe dovuto avere otto anni, contraddicendosi, in seguito, affermando che la scuola elementare, in Afghanistan, inizierebbe all'età di sette anni e non di otto anni (cfr. verbale 1, pag. 3). Non è inoltre concepibile che l'insorgente abbia iniziato a tenere la contabilità nel negozio di famiglia dal (...), quando secondo le sue dichiarazioni avrebbe avuto soli 12 anni (cfr. verbale 1, pag. 3), e nel contempo avrebbe frequentato un (...), un (...) oltre che un (...) (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 2, pag. 7, R 39). Alla luce di queste considerazioni, vi è ragione di concludere che l'età dichiarata dall'insorgente è inverosimile. In siffatte circostanze, le risultanze dell'esame osseo, a cui è stato sottoposto il ricorrente, sono superflue e irrilevanti nella fattispecie, essendo già stata appurata l'inverosimiglianza della dichiarazioni del medesimo circa la sua minore età. 7. 7.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 7.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, controindiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal ricorrente in corso di procedura si esauriscono in numerose contraddizioni nonché mere ed imprecise affermazioni di parte non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. In particolare, il ricorrente si è contraddetto su più punti essenziali in merito ai motivi di asilo, segnatamente a riguardo delle violenze subite in Afghanistan. A titolo esemplificativo, esso ha dapprima affermato di essere stato picchiato da tre persone tra cui un fratello (cfr. verbale 1, pag. 7), mentre nel corso della seconda audizione ha dichiarato che al pestaggio avrebbero partecipato entrambi i fratelli (cfr. verbale 2, pag. 8, R 54). In merito alla violenza che avrebbe subito dalla polizia ha in un primo tempo riferito di essere stato percosso da tre agenti (cfr. verbale 1 pag. 7), mentre nel corso della seconda audizione ha indicato che i poliziotti sarebbero stati soltanto due (cfr. verbale 2, pag. 5, R 31). Esso si è inoltre dimostrato estremamente vago nel situare nel tempo gli elementi principali del suo racconto, allorché sarebbe lecito attendersi che lo stesso rammenti con maggiore precisione quando sarebbero avvenuti i fatti che lo avrebbero segnato a tal punto da indurlo a lasciare il Paese di origine. A titolo esemplificativo, l'insorgente non è stato in grado di indicare la data in cui sarebbe avvenuta la prima aggressione (cfr. verbale 1, pag. 7), né di menzionare con precisione quella della seconda (cfr. verbale 2, pag. 10, R 71) e neppure quella in cui sarebbe stato malmenato dalla polizia (cfr. verbale 2, pag. 11, R 93). Anche per quanto attiene al tentativo di fuga, citato unicamente nella seconda audizione, il ricorrente ha dimostrato numerose imprecisioni e contraddizioni. In particolare, non ha saputo indicare la data in cui sarebbe avvenuto tale tentativo (cfr. verbale 2, pag. 12, R. 102). Esso si è inoltre contraddetto, per ben tre volte, anche sulle modalità della fuga. Ha infatti dapprima affermato di aver comprato i biglietti per fuggire con l'autobus, mentre in seguito ha indicato che intendevano fuggire in automobile e, dopo la richiesta di spiegazioni da parte dell'auditore, ha rettificato affermando nuovamente di voler fuggire con l'autobus (cfr. verbale 2, pag. 13, R 114-117). Per quanto concerne il mancato riferimento di tale essenziale elemento nel corso della prima audizione, non giova al ricorrente la dichiarazione ricorsuale secondo cui esso si sarebbe dimenticato di riportare il fatto per dovere di brevità o per lo stato di agitazione in cui si sarebbe trovato. Infatti, in sede di prima audizione, il richiedente è stato esortato più volte ad esporre tutti i motivi della sua richiesta di asilo e, su esplicita richiesta se vi fossero altri motivi, esso ha dichiarato non essercene (cfr. verbale 1, pag. 8). Risultano vaghe e contraddittorie anche le motivazioni per cui non sarebbe stato concluso un fidanzamento ufficiale tra i due al fine di regolarizzare il loro rapporto agli occhi della società afghana. Il ricorrente si è dimostrato titubante, enunciando una serie di motivazioni stereotipate. In particolare, ha dapprima citato l'incompatibilità religiosa. La ragazza sarebbe infatti sunnita mentre l'insorgente sciita (cfr. verbale 2, pag. 9, R 66). In seguito, ha invece affermato che il vero problema sarebbe stato suo padre, il quale nutriva dubbi sulla moralità della ragazza e non era pertanto d'accordo con la loro relazione (cfr. verbale 2, pag. 9, R 69-70). Non da ultimo, dalle dichiarazioni a verbale del ricorrente si evince come lo stesso non abbia mai chiesto protezione alle autorità locali denunciando le violenze subite. Egli si è semplicemente limitato ad affermare che un'eventuale denuncia gli avrebbe probabilmente causato ulteriori problemi (cfr. verbale 2, pag. 8, R 60).Visto quanto precede, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza ai sensi dall'art. 7 LAsi. Infine, considerata l'evocata inverosimiglianza del racconto del ricorrente, non vi sono motivi per ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti. 7.3. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisone impugnata va confermata. 8. 8.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 8.2. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733). 8.3. Ne consegue che la pronuncia dell'allontanamento di cui alla decisione impugnata va confermata. 9. 9.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.2. 9.2.1. Per gli stessi motivi di cui al considerando 7, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumai o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta al ricorrente di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 9.2.2. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.3. 9.3.1. Inoltre, in Afghanistan, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. In particolare, nella città di Herat, diversamente che in altre zone del territorio afghano, la situazione dal punto di vista della sicurezza è relativamente tranquilla (cfr. Afghanistan NGO Safety Office [ANSO], ANSO Reports, June 2011 [16-30] pag. 13 e July 2011 [16-31] pag. 15). Da giugno 2011, non sono più segnalate nella città delle attività da parte di gruppi di oppositori armati. Il 21 luglio 2011 vi è stato ad Herat il trasferimento dei compiti di sicurezza interna dalle forze internazionali a quelle afghane. Tale processo di trapasso dovrebbe concludersi entro la fine del 2014 nell'insieme del Paese. In seguito a questa circostanza sono effettivamente aumentati gli attacchi terroristici nei confronti delle forze armate internazionali ed afghane, tuttavia i civili sono stati colpiti solo raramente. La situazione relativa alla sicurezza interna della città di C._______ è, attualmente, paragonabile a quella di D._______ e, pertanto, non sono dati i presupposti per affermare che vi sia una situazione di pericolo concreto generale. D'altronde, questo stesso Tribunale ha recentemente avuto l'occasione di statuire che l'esecuzione dell'allontanamento verso la città di C._______ è ragionevolmente esigibile, qualora il richiedente possa vantare, cumulativamente, una solida rete sociale, la possibilità di assicurarsi il minimo vitale, un alloggio nonché una buona salute (cfr. DTAF D-2312/2009 del 28 ottobre 2011 consid. 4.3.3 e relativi riferimenti). 9.3.2. Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e dispone di un discreto livello di scolarizzazione, avendo frequentato le scuole elementari e seguito un (...) nel proprio Paese (cfr. verbale 1, pag. 7). Inoltre, ha svolto la professione di (...) presso il negozio di proprietà del padre (cfr. verbale 1, pag. 3). Il ricorrente dispone sicuramente di un'importante rete sociale in Patria, ritenuto segnatamente che l'intera famiglia composta dai genitori, da due sorelle e da tre zie materne, vive ad C._______ (cfr. verbale 1, pag. 4). Oltre a ciò, ha dichiarato di provenire da una famiglia abbiente. Il padre sarebbe infatti proprietario di (...) (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 9, R 68). Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. 9.3.3. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr). 9.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12, pag. 513-515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10. Visto quanto sopra, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. 11.1. Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità di esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (cfr. DTF 124 V 89 consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (cfr. Benoit Bovay, Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente. 11.2. Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente già al momento dell'inoltro del ricorso erano sprovviste di esito favorevole. In siffatte circostanze, una delle due condizioni cumulative di cui all'art. 65 cpv. 1 PA non è adempiuta. 11.3. Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo nella pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola Data di spedizione: