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F-4305/2021

F-4305/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-17 · Italiano CH

dopo lo scioglimento della comunità familiare

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Non si prelevano spese processuali nella procedura F-2790/2019.

E. 2 Un'indennità per spese ripetibili di fr. 2'000.- nella procedura F-2790/2019 è assegnata alla ricorrente, a carico della SEM.

E. 3 Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono indennità per spese ripetibili nella presente procedura.

E. 4 Comunicazione:

- alla ricorrente (atto giudiziario);

- alla SEM (n. di rif. ...). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-4305/2021 Sentenza del 17 gennaio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, ..., ..., patrocinata dall'avv. Marco Garbani, Via Gemmo 11, 6900 Lugano, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Rifiuto dell'approvazione al rilascio di un permesso di dimora e rinvio dalla Svizzera. Visti: la decisione del 30 aprile 2019, mediante la quale la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha rifiuto di approvare il rilascio di un permesso di dimora a favore di A._______ (la ricorrente), il ricorso del 5 giugno 2019, con cui la ricorrente ha chiesto al Tribunale amministrativo federale (TAF) di concederle l'approvazione al rilascio del permesso e di annullare la decisione della SEM, la sentenza TAF F-2790/2019 del 16 marzo 2021, che ha respinto il ricorso, il ricorso in materia di diritto pubblico del 26 aprile 2021, con cui la ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di annullare la sentenza del TAF, la sentenza del 20 settembre 2021, tramite la quale il Tribunale federale ha accolto il ricorso e annullato la sentenza TAF, rinviando la causa alla SEM per approvare il rilascio di un permesso di dimora alla ricorrente, e considerato che alla ricorrente, che ha beneficiato dell'assistenza giudiziaria, non sono stati accollati i costi della procedura TAF, nessuna spesa processuale può essere messa a carico della SEM (cfr. art. 63 cpv. 2 della legge federale sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (cfr. art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2], e art. 64 cpv. 1 PA); in assenza di una nota particolareggiata delle spese, l'indennità per spese ripetibili è fissata sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 cpv. 2 TS-TAF), in concreto, alla luce della relativa complessità della causa, che si rispecchia nell'ampiezza e nel contenuto del ricorso del 5 giugno 2019, è giustificato attribuire alla ricorrente un'indennità per spese ripetibili di fr. 2'000.-, a carico della SEM, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Non si prelevano spese processuali nella procedura F-2790/2019.

2. Un'indennità per spese ripetibili di fr. 2'000.- nella procedura F-2790/2019 è assegnata alla ricorrente, a carico della SEM.

3. Non si prelevano spese processuali e non si attribuiscono indennità per spese ripetibili nella presente procedura.

4. Comunicazione:

- alla ricorrente (atto giudiziario);

- alla SEM (n. di rif. ...). I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: