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F-4123/2025

F-4123/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-13 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di un tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 4.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati). Segnatamente, egli solleva una violazione dell'obbligo istruttorio da parte della SEM circa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA; cfr. per il suo contenuto DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), nonché una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 Cost. [RS 101] e art. 29 PA). Invero, la valutazione dell'età del ricorrente da parte della SEM, non sarebbe il frutto di un apprezzamento complessivo dei vari elementi a favore e a sfavore della minore età, bensì si baserebbe essenzialmente sulle conclusioni viziate della perizia medico-legale (cfr. ricorso, p.to 3.3, pag. 8). Inoltre, anche la domanda di ripresa in carico all'Austria sarebbe lacunosa, in quanto non sarebbe possibile conoscere se la predetta perizia sarebbe stata inoltrata integralmente o meno alle autorità austriache competenti, nonché la SEM non avrebbe indicato la presenza della copia della taskara (cfr. ricorso, p.to 4.1, pag. 8 seg.).

E. 4.2 Al contrario di quanto evidenziato dal ricorrente nel gravame, il Tribunale constata che dalla mera lettura del provvedimento impugnato, risulta che l'autorità sindacata, per giungere alla conclusione di maggiore età del ricorrente, non si sia basata soltanto, o in preponderanza, sugli esami peritali; bensì, abbia operato un apprezzamento prendendo in considerazione i vari elementi all'incarto (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 3 segg., in particolare pag. 9), anche rispetto a quanto proposto nelle osservazioni del 20 maggio 2025 dal ricorrente (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 7 segg.). Altresì, al contrario di quanto lamentato nel gravame dall'insorgente, non vi è alcun dubbio che la SEM abbia trasmesso integralmente la perizia medico-legale all'Austria in allegato alla domanda di ripresa in carico del ricorrente del 22 maggio 2025 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-30/6). Invero, come chiaramente evincibile dal messaggio elettronico del 22 maggio 2025 all'Austria, a parte la domanda di ripresa in carico, è stata annessa quale allegato la predetta perizia in modo integrale (cfr. n. 31/1), e non soltanto la pag. 8 - che per completezza si osserva come la stessa è citata nella domanda di ripresa in carico tra parentesi, riferendosi alle conclusioni peritali, che sono per l'appunto riassunte alla pag. 8 (cfr. n. 22/14) -. Peraltro, se l'Austria non avesse ricevuto la stessa, o avesse necessitato di ulteriori informazioni, sarebbe toccato ad essa richiederle alla SEM. Infine, concernente la mancata indicazione della presentazione della copia della taskara nella domanda di ripresa in carico alle autorità austriache, si rimarca come tale documento, non trattandosi di un documento d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), non andava segnalato o trasmesso oltre da parte dell'autorità inferiore. Visto quanto precede, non si ravvede nell'esame e nel procedere della SEM nel caso concreto alcuna violazione del suo obbligo di stabilire in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), né men che meno che essa non abbia rispettato il diritto di essere sentito dell'insorgente. Pertanto, le censure formali ricorsuali, del tutto inconsistenti, come pure la conseguente conclusione esposta in subordine, vanno integralmente respinte.

E. 5.1 Venendo ora al merito, il ricorrente ha allegato, già al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera, di essere minorenne, e contesta anche nel suo gravame la determinazione della SEM di ritenerlo maggiorenne.

E. 5.2 Tale questione va esaminata preliminarmente, essendo la stessa determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con rif. cit.). Appare tuttavia d'uopo rammentare che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe, in principio, l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati).

E. 5.3 Tornando al caso concreto, con le sue argomentazioni ricorsuali, l'insorgente non è in grado di ribaltare il giudizio espresso correttamente e sufficientemente dalla SEM, riguardo alla contraddittorietà di alcuni elementi chiave del suo racconto, circa la valenza probatoria del tutto ridotta della copia della taskara da lui presentata (cfr. in merito anche DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.), come pure riguardo alle conclusioni deducibili dalla perizia medico-legale (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 3 segg.). Pertanto, onde evitare inutili ridondanze, si può senz'altro rinviare alla stessa, con le seguenti precisazioni. A differenza di quanto sostenuto nel memoriale ricorsuale, le varie incoerenze, vaghezze e mancanza di spiegazioni plausibili segnalate dall'autorità inferiore nelle dichiarazioni dell'insorgente (cfr. decisione avversata, p.to II, pag. 3 segg.), non risultano essere di poco conto, bensì riguardano degli elementi importanti del suo narrato, che non possono essere giustificate unicamente con la sua scarsa scolarizzazione e poca dimestichezza con numeri o date, come peraltro già argomentato anche dalla SEM nel provvedimento sindacato (cfr. p.to II, pag. 6 seg.). Altresì, come dalla predetta autorità rimarcato, anche il Tribunale osserva che in altre sue dichiarazioni il ricorrente si è dimostrato più preciso rispetto ai riferimenti temporali ed alle date forniti (cfr. decisione avversata, p.to II, pag. 6), che fanno dubitare pure che egli sia a tal punto analfabeta, come da lui affermato (cfr. n. 15/13, p.to 1.06, pag. 3; p.to 1.17.04, pag. 5) e reiterato nel suo ricorso (cfr. p.to 3.2, pag. 5 segg.). Per quanto attiene poi al momento in cui egli avrebbe appreso della sua data di nascita, non si può seguire la motivazione esposta dal ricorrente nel suo gravame, che la sua confusione sarebbe dovuta al viaggio da lui intrapreso, che lo avrebbe profondamente segnato lasciando degli strascichi anche sulle sue capacità mnesiche (cfr. ricorso, p.to 3.2, pag. 5 seg.). Difatti, non v'è chi non veda che le allegazioni rese in proposito dal ricorrente, sono variate nel corso del suo verbale RMNA, risultando gravemente dissonanti tra loro e con le informazioni ricevute dall'Austria, dove al contrario di quanto da lui dichiarato, egli ha avanzato anche in tale Stato la medesima data di nascita di quella affermata in Svizzera (cfr. n. 15/3, p.to 1.06, pag. 2; p.to 2.06, pag. 7; n. 33/2). Tuttavia, al contrario di quanto asserito dall'insorgente, la congruenza della data di nascita da lui dichiarata in Svizzera rispetto a quella che avrebbe fornito in Austria, alla luce di quanto precede, non è in alcun modo "sintomo di coerenza" (cfr. ricorso, p.to 3.2, pag. 6), bensì fa maggiormente dubitare della verosimiglianza del suo narrato. Concernente infine i risultati della perizia, seppure si dia atto al ricorrente che in mancanza di una conclusione chiara rispetto al raggiungimento o meno della maggiore età sulla base del rapporto peritale reso in merito alla sua panoramica dentaria (vista l'assenza totale dei denti del giudizio), che ha potuto definire unicamente l'età minima dell'insorgente, ovvero di (...) anni (cfr. n. 22/14, pag. 6 seg. e pag. 11 seg.), raffrontato con le conclusioni della tomografia sterno-clavicolare (cfr. n. 22/14, pag. 7 e pag. 13), le stesse in accordo con la giurisprudenza resa dal Tribunale in merito, non permettono di stabilire con verosimiglianza preponderante per la maggiore o minore età dell'insorgente (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Tuttavia tale elemento, e le conclusioni peritali (cfr. n. 22/14, pag. 8) - che hanno tenuto conto in modo chiaro anche degli elementi sollevati nel ricorso (cfr. p.to 3.3, pag. 8; n. 22/14, pag. 8) - vanno considerate nella ponderazione complessiva di tutti gli indizi all'incarto per l'apprezzamento della verosimiglianza della minore età dell'insorgente.

E. 5.4 Nelle surriferite circostanze, pur tenendo conto del contesto di provenienza dell'insorgente e della sua possibile scarsa alfabetizzazione e scolarizzazione come da lui asserito, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che il ricorrente - al quale incombeva in principio l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 5.2) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Quindi, egli deve assumersene le conseguenze, ovverossia viene considerato maggiorenne (cfr. supra consid. 5.2), nonché le disposizioni normative relative ai minorenni non gli sono applicabili.

E. 6.1 Ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 6.2 La SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro stato è competente per l'esecuzione della procedura e l'allontanamento.

E. 6.3 Nel caso di specie, l'Austria, il 23 maggio 2025 (cfr. n. 33/2), ha risposto positivamente alla ripresa in carico dell'insorgente formulata dalla SEM il 22 maggio 2025 (cfr. n. 30/6), al fine d'esaminare la sua competenza nella trattazione della domanda d'asilo del ricorrente (art. 20 par. 5 RD III; cfr. n. 33/2). Quanto eccepito dal ricorrente nel suo memoriale ricorsuale in ordine a dei presunti vizi contenuti nella domanda di ripresa in carico della SEM (cfr. ricorso, p.to 4.1, pag. 8 seg.), e già stato sopra sufficientemente esaminato e respinto (cfr. consid. 4), e non si ritiene quindi di doversi dilungare oltre in merito.

E. 6.4 Il Tribunale condivide poi quanto espresso nella decisione avversata riguardo all'assenza di elementi nelle dichiarazioni e nell'incarto dell'insorgente che siano in grado di confutare la competenza dell'Austria per condurre il seguito della sua procedura d'asilo (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 10 seg.), o ancora che mettano in dubbio che in Austria non sussistano delle carenze sistemiche nel sistema d'accoglienza e di procedura per i richiedenti l'asilo (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 11), come riconosciuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. tra le tante le sentenze del TAF F-3740/2025 del 2 giugno 2025 consid. 3.1, F-1736/2025 del 4 aprile 2025 consid. 2.1). Peraltro, si possono seguire integralmente le considerazioni dell'autorità inferiore riguardo al rispetto da parte dell'Austria dei suoi obblighi convenzionali, non essendo né dagli atti all'inserto né presentati con il ricorso dall'insorgente, evincibili degli indizi concreti, atti a ritenere che il predetto Stato membro non rispetterebbe il principio di non-respingimento, o ancora che violerebbe i suoi obblighi derivanti dalle direttive accoglienza (2013/33/UE) e procedura (2013/32/UE). Non si ravvede quindi, in accordo con il giudizio già espresso dalla SEM, alcun rischio per il ricorrente di essere esposto, nel caso di un suo trasferimento in Austria, a delle misure o a delle condizioni contrarie all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) o all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000). Il ricorrente, sui predetti punti, non ha peraltro espresso alcuna censura contraria.

E. 6.5 Infine, anche riguardo allo stato di salute del ricorrente, si può senz'altro rimandare a quanto già osservato e concluso dalla SEM in merito nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 12), la quale risulta essere sufficientemente motivata, precisa e corretta, non avendo del resto l'insorgente eccepito nulla in merito. Il suo stato valetudinario, non risulta pertanto neppure essere ostativo al suo trasferimento in Austria (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26562/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §122-139; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 6.6 Sulla scorta di quanto precede, non si ravvisano nemmeno indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento di cui dispone nell'ambito degli art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") e art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (che concretizza in diritto interno svizzero la predetta clausola di sovranità; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), per non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente.

E. 6.7 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, l'Austria è competente per il seguito della procedura inerente alla domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel predetto. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

E. 7 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 10 giugno 2025 sono revocate.

E. 8 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta. Le spese processuali di fr. 750.-, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 9 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-4123/2025 Sentenza del 13 giugno 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Susanne Genner; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias E._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 30 maggio 2025. Fatti: A. A.a L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2025, asserendo d'essere minorenne. A.b Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", dell'11 aprile 2025, è risultato che il richiedente aveva presentato delle domande d'asilo pregresse, in F._______ il (...) ed il (...), rispettivamente in Austria il (...). A.c In data (...) aprile 2025, la SEM ha svolto con l'interessato un verbale inerente ad una prima audizione quale richiedente minorenne non accompagnato (di seguito anche: verbale RMNA), nell'ambito del quale egli è stato in particolare questionato riguardo alla sua data di nascita, alla sua biografia, al suo viaggio d'espatrio, ai suoi motivi d'asilo ed è stato sentito circa l'eventualità di ritenere l'Austria rispettivamente la F._______ competente per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché sul suo stato di salute. A supporto dei suoi asserti, egli ha presentato, in copia, una fotografia della sua supposta taskara (cfr. mezzi di prova della SEM [MdP] n. 1/2). A.d Con rapporto peritale dell'(...) maggio 2025, l'(...) di G._______, ha dato seguito al mandato di realizzazione di una perizia per lo stabilimento dell'età del richiedente ricevuto da parte della SEM e datato (...) aprile 2025. A.e Tramite lo scritto del 15 maggio 2025, la SEM ha dato modo all'interessato di presentare le sue osservazioni circa l'intenzione della predetta autorità di modificare la data di nascita da lui dichiarata ([...]) al (...) nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), fino al 20 maggio 2025. Con missiva del 20 maggio 2025, il richiedente ha dato seguito a quanto precede. L'autorità inferiore ha poi proceduto, il 21 maggio 2025, alla modifica della data di nascita dell'interessato, così come prospettatogli in precedenza. A.f Il 22 maggio 2025, la SEM ha inviato all'Austria una domanda di ripresa in carico dell'interessato fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento (UE) n. 640/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III). L'autorità austriaca richiesta ha risposto positivamente alla predetta domanda di ripresa in carico, il 23 maggio 2025, basandosi però sull'art. 20 par. 5 RD III. B. Con decisione del 30 maggio 2025, notificata il 2 giugno 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Austria. C. Il 6 giugno 2025 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso contro la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), concludendo, a titolo procedurale, d'un canto alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto presentando istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha postulato l'annullamento della decisione della SEM e la restituzione degli atti a quest'ultima autorità per un nuovo esame delle allegazioni ed affinché proceda all'esame nazionale della sua domanda d'asilo o, in subordine, perché effettui i necessari complementi istruttori in modo tempestivo. D. Con misure supercautelari del 10 giugno 2025, il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di un tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati). Segnatamente, egli solleva una violazione dell'obbligo istruttorio da parte della SEM circa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA; cfr. per il suo contenuto DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), nonché una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 Cost. [RS 101] e art. 29 PA). Invero, la valutazione dell'età del ricorrente da parte della SEM, non sarebbe il frutto di un apprezzamento complessivo dei vari elementi a favore e a sfavore della minore età, bensì si baserebbe essenzialmente sulle conclusioni viziate della perizia medico-legale (cfr. ricorso, p.to 3.3, pag. 8). Inoltre, anche la domanda di ripresa in carico all'Austria sarebbe lacunosa, in quanto non sarebbe possibile conoscere se la predetta perizia sarebbe stata inoltrata integralmente o meno alle autorità austriache competenti, nonché la SEM non avrebbe indicato la presenza della copia della taskara (cfr. ricorso, p.to 4.1, pag. 8 seg.). 4.2 Al contrario di quanto evidenziato dal ricorrente nel gravame, il Tribunale constata che dalla mera lettura del provvedimento impugnato, risulta che l'autorità sindacata, per giungere alla conclusione di maggiore età del ricorrente, non si sia basata soltanto, o in preponderanza, sugli esami peritali; bensì, abbia operato un apprezzamento prendendo in considerazione i vari elementi all'incarto (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 3 segg., in particolare pag. 9), anche rispetto a quanto proposto nelle osservazioni del 20 maggio 2025 dal ricorrente (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 7 segg.). Altresì, al contrario di quanto lamentato nel gravame dall'insorgente, non vi è alcun dubbio che la SEM abbia trasmesso integralmente la perizia medico-legale all'Austria in allegato alla domanda di ripresa in carico del ricorrente del 22 maggio 2025 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-30/6). Invero, come chiaramente evincibile dal messaggio elettronico del 22 maggio 2025 all'Austria, a parte la domanda di ripresa in carico, è stata annessa quale allegato la predetta perizia in modo integrale (cfr. n. 31/1), e non soltanto la pag. 8 - che per completezza si osserva come la stessa è citata nella domanda di ripresa in carico tra parentesi, riferendosi alle conclusioni peritali, che sono per l'appunto riassunte alla pag. 8 (cfr. n. 22/14) -. Peraltro, se l'Austria non avesse ricevuto la stessa, o avesse necessitato di ulteriori informazioni, sarebbe toccato ad essa richiederle alla SEM. Infine, concernente la mancata indicazione della presentazione della copia della taskara nella domanda di ripresa in carico alle autorità austriache, si rimarca come tale documento, non trattandosi di un documento d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), non andava segnalato o trasmesso oltre da parte dell'autorità inferiore. Visto quanto precede, non si ravvede nell'esame e nel procedere della SEM nel caso concreto alcuna violazione del suo obbligo di stabilire in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), né men che meno che essa non abbia rispettato il diritto di essere sentito dell'insorgente. Pertanto, le censure formali ricorsuali, del tutto inconsistenti, come pure la conseguente conclusione esposta in subordine, vanno integralmente respinte. 5. 5.1 Venendo ora al merito, il ricorrente ha allegato, già al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera, di essere minorenne, e contesta anche nel suo gravame la determinazione della SEM di ritenerlo maggiorenne. 5.2 Tale questione va esaminata preliminarmente, essendo la stessa determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con rif. cit.). Appare tuttavia d'uopo rammentare che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe, in principio, l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato l'abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). 5.3 Tornando al caso concreto, con le sue argomentazioni ricorsuali, l'insorgente non è in grado di ribaltare il giudizio espresso correttamente e sufficientemente dalla SEM, riguardo alla contraddittorietà di alcuni elementi chiave del suo racconto, circa la valenza probatoria del tutto ridotta della copia della taskara da lui presentata (cfr. in merito anche DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.), come pure riguardo alle conclusioni deducibili dalla perizia medico-legale (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 3 segg.). Pertanto, onde evitare inutili ridondanze, si può senz'altro rinviare alla stessa, con le seguenti precisazioni. A differenza di quanto sostenuto nel memoriale ricorsuale, le varie incoerenze, vaghezze e mancanza di spiegazioni plausibili segnalate dall'autorità inferiore nelle dichiarazioni dell'insorgente (cfr. decisione avversata, p.to II, pag. 3 segg.), non risultano essere di poco conto, bensì riguardano degli elementi importanti del suo narrato, che non possono essere giustificate unicamente con la sua scarsa scolarizzazione e poca dimestichezza con numeri o date, come peraltro già argomentato anche dalla SEM nel provvedimento sindacato (cfr. p.to II, pag. 6 seg.). Altresì, come dalla predetta autorità rimarcato, anche il Tribunale osserva che in altre sue dichiarazioni il ricorrente si è dimostrato più preciso rispetto ai riferimenti temporali ed alle date forniti (cfr. decisione avversata, p.to II, pag. 6), che fanno dubitare pure che egli sia a tal punto analfabeta, come da lui affermato (cfr. n. 15/13, p.to 1.06, pag. 3; p.to 1.17.04, pag. 5) e reiterato nel suo ricorso (cfr. p.to 3.2, pag. 5 segg.). Per quanto attiene poi al momento in cui egli avrebbe appreso della sua data di nascita, non si può seguire la motivazione esposta dal ricorrente nel suo gravame, che la sua confusione sarebbe dovuta al viaggio da lui intrapreso, che lo avrebbe profondamente segnato lasciando degli strascichi anche sulle sue capacità mnesiche (cfr. ricorso, p.to 3.2, pag. 5 seg.). Difatti, non v'è chi non veda che le allegazioni rese in proposito dal ricorrente, sono variate nel corso del suo verbale RMNA, risultando gravemente dissonanti tra loro e con le informazioni ricevute dall'Austria, dove al contrario di quanto da lui dichiarato, egli ha avanzato anche in tale Stato la medesima data di nascita di quella affermata in Svizzera (cfr. n. 15/3, p.to 1.06, pag. 2; p.to 2.06, pag. 7; n. 33/2). Tuttavia, al contrario di quanto asserito dall'insorgente, la congruenza della data di nascita da lui dichiarata in Svizzera rispetto a quella che avrebbe fornito in Austria, alla luce di quanto precede, non è in alcun modo "sintomo di coerenza" (cfr. ricorso, p.to 3.2, pag. 6), bensì fa maggiormente dubitare della verosimiglianza del suo narrato. Concernente infine i risultati della perizia, seppure si dia atto al ricorrente che in mancanza di una conclusione chiara rispetto al raggiungimento o meno della maggiore età sulla base del rapporto peritale reso in merito alla sua panoramica dentaria (vista l'assenza totale dei denti del giudizio), che ha potuto definire unicamente l'età minima dell'insorgente, ovvero di (...) anni (cfr. n. 22/14, pag. 6 seg. e pag. 11 seg.), raffrontato con le conclusioni della tomografia sterno-clavicolare (cfr. n. 22/14, pag. 7 e pag. 13), le stesse in accordo con la giurisprudenza resa dal Tribunale in merito, non permettono di stabilire con verosimiglianza preponderante per la maggiore o minore età dell'insorgente (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.2). Tuttavia tale elemento, e le conclusioni peritali (cfr. n. 22/14, pag. 8) - che hanno tenuto conto in modo chiaro anche degli elementi sollevati nel ricorso (cfr. p.to 3.3, pag. 8; n. 22/14, pag. 8) - vanno considerate nella ponderazione complessiva di tutti gli indizi all'incarto per l'apprezzamento della verosimiglianza della minore età dell'insorgente. 5.4 Nelle surriferite circostanze, pur tenendo conto del contesto di provenienza dell'insorgente e della sua possibile scarsa alfabetizzazione e scolarizzazione come da lui asserito, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta, ritiene che il ricorrente - al quale incombeva in principio l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 5.2) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Quindi, egli deve assumersene le conseguenze, ovverossia viene considerato maggiorenne (cfr. supra consid. 5.2), nonché le disposizioni normative relative ai minorenni non gli sono applicabili. 6. 6.1 Ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 6.2 La SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro stato è competente per l'esecuzione della procedura e l'allontanamento. 6.3 Nel caso di specie, l'Austria, il 23 maggio 2025 (cfr. n. 33/2), ha risposto positivamente alla ripresa in carico dell'insorgente formulata dalla SEM il 22 maggio 2025 (cfr. n. 30/6), al fine d'esaminare la sua competenza nella trattazione della domanda d'asilo del ricorrente (art. 20 par. 5 RD III; cfr. n. 33/2). Quanto eccepito dal ricorrente nel suo memoriale ricorsuale in ordine a dei presunti vizi contenuti nella domanda di ripresa in carico della SEM (cfr. ricorso, p.to 4.1, pag. 8 seg.), e già stato sopra sufficientemente esaminato e respinto (cfr. consid. 4), e non si ritiene quindi di doversi dilungare oltre in merito. 6.4 Il Tribunale condivide poi quanto espresso nella decisione avversata riguardo all'assenza di elementi nelle dichiarazioni e nell'incarto dell'insorgente che siano in grado di confutare la competenza dell'Austria per condurre il seguito della sua procedura d'asilo (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 10 seg.), o ancora che mettano in dubbio che in Austria non sussistano delle carenze sistemiche nel sistema d'accoglienza e di procedura per i richiedenti l'asilo (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 11), come riconosciuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. tra le tante le sentenze del TAF F-3740/2025 del 2 giugno 2025 consid. 3.1, F-1736/2025 del 4 aprile 2025 consid. 2.1). Peraltro, si possono seguire integralmente le considerazioni dell'autorità inferiore riguardo al rispetto da parte dell'Austria dei suoi obblighi convenzionali, non essendo né dagli atti all'inserto né presentati con il ricorso dall'insorgente, evincibili degli indizi concreti, atti a ritenere che il predetto Stato membro non rispetterebbe il principio di non-respingimento, o ancora che violerebbe i suoi obblighi derivanti dalle direttive accoglienza (2013/33/UE) e procedura (2013/32/UE). Non si ravvede quindi, in accordo con il giudizio già espresso dalla SEM, alcun rischio per il ricorrente di essere esposto, nel caso di un suo trasferimento in Austria, a delle misure o a delle condizioni contrarie all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) o all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000). Il ricorrente, sui predetti punti, non ha peraltro espresso alcuna censura contraria. 6.5 Infine, anche riguardo allo stato di salute del ricorrente, si può senz'altro rimandare a quanto già osservato e concluso dalla SEM in merito nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 12), la quale risulta essere sufficientemente motivata, precisa e corretta, non avendo del resto l'insorgente eccepito nulla in merito. Il suo stato valetudinario, non risulta pertanto neppure essere ostativo al suo trasferimento in Austria (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26562/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §122-139; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 6.6 Sulla scorta di quanto precede, non si ravvisano nemmeno indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento di cui dispone nell'ambito degli art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità") e art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (che concretizza in diritto interno svizzero la predetta clausola di sovranità; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), per non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente. 6.7 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, l'Austria è competente per il seguito della procedura inerente alla domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel predetto. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

7. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 10 giugno 2025 sono revocate.

8. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta. Le spese processuali di fr. 750.-, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

9. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Basil Cupa Alissa Vallenari Data di spedizione: