Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 A._______,
E. 2 B._______,
E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- alle ricorrenti (raccomandata; allegato: fattura);
- alla SEM, CFA ..., ad N ...;
- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-4108/2024 Sentenza del 5 luglio 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Basil Cupa; cancelliere Dario Quirici. Parti
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______, Repubblica islamica dell'Afghanistan, c/o CFA ..., ..., ..., ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 giugno 2024 Visto che: il 4 gennaio 2024, la ricorrente (...) e le sue due figlie (... e ...), munite di tre validi passaporti della Repubblica islamica dell'Afghanistan (RIA), hanno ottenuto un visto Schengen di tipo C (90 giorni, ad entrate multiple: 5.1.24 - 3.7.24) loro rilasciato dalle autorità spagnole a Muscat, nel Sultanato dell'Oman (incarto SEM, doc. 1326398 - 1/30 [estratto Eurodac]; in seguito: incarto SEM, doc.), il 17 aprile 2024, giunte in Svizzera dalla Spagna, le ricorrenti hanno depositato una domanda d'asilo presso la SEM (incarto SEM, doc. 2 a 14, 15/16), hanno fatto seguito diversi esami medici delle due ricorrenti figlie, di natura pediatrica, psichiatrica, oftalmologica e anche esami di ergoterapia, dei quali si dirà, per quanto necessario, in prosieguo (incarto SEM, doc. 36 a 47), il 24 giugno 2024, una volta istruito il caso e concluso che la Spagna fosse competente in materia di protezione internazionale delle ricorrenti, la SEM non è entrata nel merito della loro domanda d'asilo (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciandone il trasferimento in Spagna (incarto SEM, doc. 15/16), il 25 giugno 2024, la decisione della SEM è stata consegnata alle ricorrenti e SOS-Ticino ha rinunciato al mandato di rappresentanza nella procedura d'asilo (incarto SEM, doc. 50 e 52), il 27 giugno 2024, le ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo in sostanza che la loro domanda d'asilo sia esaminata in Svizzera, il 1° luglio 2024, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento delle ricorrenti verso la Spagna, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. la DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III), lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29 RD III, il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a RD III), gli obblighi dello Stato membro competente, descritti all'art. 18 par. 1 lett. c-d RD III, vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (art. 19 par. 2 RD III), in concreto, dall'incarto risulta, da un lato, che le ricorrenti hanno ottenuto un visto Schengen C, valido dal 5 gennaio al 3 luglio 2024, dalla Spagna, e, dall'altro lato, che le medesime sono entrate nello spazio Schengen via la Spagna l'11 aprile 2024 (cfr. incarto SEM, in particolare il doc. 3/2), il 18 aprile 2024, in conformità all'art. 12 par. 2 RD III, la SEM ha inoltrato una domanda di presa in carico delle ricorrenti alle autorità competenti spagnole, che ne hanno accusato ricevimento lo stesso giorno (cfr. incarto SEM, in particolare il doc. 17), in seguito, le autorità spagnole non hanno più espressamente accettato il trasferimento delle ricorrenti verso la Spagna, di conseguenza, in assenza di una risposta ai sensi dell'art. 22 par. 7 RD III, la SEM ha constatato a giusta ragione, il 24 giugno 2024, la competenza della Spagna, in linea di principio, ad evadere la domanda d'asilo delle ricorrenti; in relazione al trasferimento delle ricorrenti verso la Spagna, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea/CartaUE (art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito è opportuno ricordare che la Spagna è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che ne applica le disposizioni, pertanto, si deve presumere che la Spagna rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5); così, la Spagna è tenuta, tra l'altro, a provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d'ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'Unione europea, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), secondo la giurisprudenza Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, in concreto la Spagna, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli riferimenti), in concreto, questo Tribunale considera che la SEM ha accertato e tematizzato in modo chiaro ed esaustivo i problemi di salute delle ricorrenti, ai quali si può senz'altro rinviare senza che sia necessario riesporli anche nella presente sede (cfr. decisione impugnata, pagg.4 e 5), stando così le cose, questo Tribunale non intravede nessun motivo per credere che i disturbi di cui soffrono le ricorrenti non possano, se del caso, essere trattati convenientemente in Spagna, che è vincolata dalla direttiva accoglienza, cosicché il trasferimento delle medesime in questo paese non può essere qualificato come impossibile ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, pertanto, non sussistendo carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Spagna, l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie, è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; DTAF 201/45 consid. 8.3 e la sentenza TAF F-3561/2020 del 17 luglio 2020 pag. 10), per finire, si deve ancora notare che la SEM valuterà in modo definitivo se le ricorrenti sono suscettibili di essere trasferite in Spagna in funzione del loro stato di salute poco prima del trasferimento (cfr. decisione impugnata, pag. 5), alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), dimodoché non vi è alcuna ragione di procedere ad un complemento istruttorio che sarebbe finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Spagna per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche la DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo delle ricorrenti, pronunciando il loro trasferimento in Spagna (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico delle ricorrenti. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- alle ricorrenti (raccomandata; allegato: fattura);
- alla SEM, CFA ..., ad N ...;
- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).