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F-3995/2026

F-3995/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-10 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Sachverhalt

A. Il ricorrente ha inoltrato una richiesta d'asilo in Svizzera il 30 aprile 2026. Da un confronto con la banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali "Euordac" è stata rilevata una domanda d'asilo pregressa in Romania del 19 aprile 2026. B. Il 7 maggio 2026, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha inoltrato una richiesta di ripresa in carico alle autorità romene in base all'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 12 maggio 2026 le autorità di suddetto Paese hanno accolto la richiesta sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d del RD III. C. Il 27 maggio 2026 si è svolto un colloquio Dublino presso il quale al ricorrente è stata fornita la possibilità di esprimersi su di un'eventuale competenza della Romania per la trattazione materiale della sua richiesta d'asilo. In tale sede gli è anche stata data possibilità di esprimersi sul proprio stato di salute. D. Con decisione del 28 maggio 2026, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda citata e ha ordinato l'allontanamento del richiedente verso la Romania, incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione di tale misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L'autorità opponente ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. E. Con ricorso del 5 giugno 2025, il ricorrente - agendo di proprio pugno - si è rivolto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione succitata e l'esame nel merito della domanda d'asilo. Inoltre, egli domanda una rivalutazione dell'esigibilità dell'esecuzione sulla base dei nuovi documenti inoltrati. Sul piano procedurale, egli domanda l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, oltre che - nel senso - la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. F. L'8 giugno 2026, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Romania.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. La presente sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice o una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Romania ha accettato la ripresa in carico del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per concludere la procedura d'asilo e di allontanamento. Conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis sentenza del TAF F-1557/2026 dell'11 marzo 2026 consid. 2.1), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Romania non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato da vari problemi fisici, di cui uno alle vie urinarie, e psicologici; cfr. SEM-atti 22/8, 26/5), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Romania in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata).

E. 3.2 Le censure proposte nel gravame di ricorso non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. Invero, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la SEM si è ampiamente espressa sulla situazione personale del ricorrente ed il suo stato di salute, accertando dovutamente tutte le circostanze necessarie per un esame approfondito della fattispecie al fine di accertare la competenza delle autorità romene.

E. 3.3 Per quanto riguarda il timore espresso dal ricorrente di subire maltrattamenti dalle autorità rumene, va osservato che non è necessario approfondire la questione, dato che, secondo la giurisprudenza, il sistema di asilo romeno non presenta carenze sistemiche (cfr. in proposito la sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C- 297/21, C-315/21 e C-328/21, §§ 129-142 e cifra 2 del dispositivo; argomentazioni riprese nella sentenza del TAF F-7987/2025 del 31 ottobre 2025 consid. 2.2).

E. 3.4 Per quanto riguarda un'eventuale applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Romania non sia intenzionata a prenderlo in carico ed a trattare la sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, per cui va rammentato che si tratta di uno Stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante (ex pluris sentenze del TAF D-5254/2024 del 12 settembre 2024 consid. 7.3.4; E-2591/2021 del 3 agosto 2021 consid. 7.5.2). Infine va evidenziato che nessuna delle patologie menzionate dal ricorrente in sede del colloquio Dublino (cfr. SEM-atti 28/3), né tantomeno quelle confermate dai vari referti medici prodotti innanzi l'autorità inferiore (cfr. SEM-atti 26/5, 22/8), risultano di una gravità o un'intensità tale da essere ostative per un trasferimento in Romania giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.).

E. 4 Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere.

E. 5 Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata l'8 giugno 2026. La richiesta tendente all'effetto sospensivo del ricorso risulta divenuta priva d'oggetto.

E. 6 Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 7 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina successiva)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Matthew Pydar Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-3995/2026 Sentenza del 10 giugno 2026 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Preisig; cancelliere Matthew Pydar. Parti A._______, nato il (...), Turchia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 28 maggio 2026 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente ha inoltrato una richiesta d'asilo in Svizzera il 30 aprile 2026. Da un confronto con la banca dati europea di rilevamento delle impronte digitali "Euordac" è stata rilevata una domanda d'asilo pregressa in Romania del 19 aprile 2026. B. Il 7 maggio 2026, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha inoltrato una richiesta di ripresa in carico alle autorità romene in base all'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 12 maggio 2026 le autorità di suddetto Paese hanno accolto la richiesta sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d del RD III. C. Il 27 maggio 2026 si è svolto un colloquio Dublino presso il quale al ricorrente è stata fornita la possibilità di esprimersi su di un'eventuale competenza della Romania per la trattazione materiale della sua richiesta d'asilo. In tale sede gli è anche stata data possibilità di esprimersi sul proprio stato di salute. D. Con decisione del 28 maggio 2026, notificata il giorno successivo, la SEM non è entrata nel merito della domanda citata e ha ordinato l'allontanamento del richiedente verso la Romania, incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione di tale misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L'autorità opponente ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. E. Con ricorso del 5 giugno 2025, il ricorrente - agendo di proprio pugno - si è rivolto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione succitata e l'esame nel merito della domanda d'asilo. Inoltre, egli domanda una rivalutazione dell'esigibilità dell'esecuzione sulla base dei nuovi documenti inoltrati. Sul piano procedurale, egli domanda l'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, oltre che - nel senso - la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. F. L'8 giugno 2026, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Romania. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. La presente sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice o una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Romania ha accettato la ripresa in carico del ricorrente in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per concludere la procedura d'asilo e di allontanamento. Conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. ex multis sentenza del TAF F-1557/2026 dell'11 marzo 2026 consid. 2.1), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Romania non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato da vari problemi fisici, di cui uno alle vie urinarie, e psicologici; cfr. SEM-atti 22/8, 26/5), non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), posta segnatamente l'assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso la Romania in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata). 3.2 Le censure proposte nel gravame di ricorso non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. Invero, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la SEM si è ampiamente espressa sulla situazione personale del ricorrente ed il suo stato di salute, accertando dovutamente tutte le circostanze necessarie per un esame approfondito della fattispecie al fine di accertare la competenza delle autorità romene. 3.3 Per quanto riguarda il timore espresso dal ricorrente di subire maltrattamenti dalle autorità rumene, va osservato che non è necessario approfondire la questione, dato che, secondo la giurisprudenza, il sistema di asilo romeno non presenta carenze sistemiche (cfr. in proposito la sentenza della CGUE del 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C- 297/21, C-315/21 e C-328/21, §§ 129-142 e cifra 2 del dispositivo; argomentazioni riprese nella sentenza del TAF F-7987/2025 del 31 ottobre 2025 consid. 2.2). 3.4 Per quanto riguarda un'eventuale applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III, il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che la Romania non sia intenzionata a prenderlo in carico ed a trattare la sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, per cui va rammentato che si tratta di uno Stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante (ex pluris sentenze del TAF D-5254/2024 del 12 settembre 2024 consid. 7.3.4; E-2591/2021 del 3 agosto 2021 consid. 7.5.2). Infine va evidenziato che nessuna delle patologie menzionate dal ricorrente in sede del colloquio Dublino (cfr. SEM-atti 28/3), né tantomeno quelle confermate dai vari referti medici prodotti innanzi l'autorità inferiore (cfr. SEM-atti 26/5, 22/8), risultano di una gravità o un'intensità tale da essere ostative per un trasferimento in Romania giusta l'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della Corte europea per i diritti dell'Uomo Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, §§ 180-193 con ulteriori riferimenti, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, No. 57467/15 §§ 121 e segg.).

4. Per le ragioni sopra menzionate la decisione impugnata non è da confutare (art. 106 LAsi) ed il ricorso è da respingere.

5. Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata l'8 giugno 2026. La richiesta tendente all'effetto sospensivo del ricorso risulta divenuta priva d'oggetto.

6. Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina successiva) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Matthew Pydar Data di spedizione: