Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.
E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Svitto. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-3595/2025 Sentenza del 22 maggio 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il (...), Turchia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione del 9 maggio 2025 / N (...). Visto che: il 31 marzo 2016, quindi il 1° marzo 2021, A._______ (il ricorrente) ha depositato due domande d'asilo in Svezia, l'8 febbraio 2025, egli ha presentato una terza domanda in Danimarca, il 21 aprile 2025, egli ha inoltrato una quarta domanda in Svizzera, il 9 maggio 2025, conclusa l'istruzione del caso, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Svezia che già ne aveva accettato la ripresa in carico, il 12 maggio 2025, egli ha ricevuto la decisione e SOS Ticino - Caritas Svizzera ha cessato unilateralmente di rappresentarlo, il 15 maggio 2025, egli ha inviato un ricorso al Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dalle spese processuali e concessione dell'effetto sospensivo, che esso sia accolto e la decisione annullata affinché la SEM proceda all'esame nazionale della domanda, il 19 maggio 2025, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento verso la Svezia, gli ulteriori fatti del caso saranno, se necessario, tematizzati in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi); la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III); nel caso di una procedura di ripresa in carico ("take back"), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1); lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni degli artt. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III), come pure il cittadino di un paese terzo o l'apolide di cui è stata respinta la domanda e che si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d RD III), in concreto, la Svezia ha informato la SEM di consentire al trasferimento del ricorrente il 30 aprile 2025, indicando che ne aveva già accettato la ripresa in carico il 1° aprile 2025 a richiesta della Danimarca; ne deriva che la competenza della Svezia è accertata (art. 18 par. 1 lett. d RD III); per contestare il suo trasferimento in Svezia il ricorrente asserisce che, in questo paese, la sua domanda d'asilo "non sarebbe stata oggetto di una procedura regolare" e che "non ho avuto accesso alle cure mediche", va ricordato che la Svezia, membro dell'UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che la Svezia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura] e 2013/33/UE [direttiva accoglienza]); questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso in esame, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/19 consid. 6), in concreto è notorio che la procedura d'asilo in Svezia rispetta le garanzie formali prescritte dal diritto internazionale, per cui, sotto questo aspetto, il trasferimento è esigibile; sul piano medico, l'incarto rivela la diagnosi di "sospetta ostruzione nasale DD poliposi, deviazione del setto" e di "stato ansioso", con la precisazione che il problema di respirazione nasale non è un'urgenza, ma ha un "carattere cronico": così, la salute del ricorrente non osta al suo ritorno in Svezia, dove egli è già stato operato al naso nel 2019 e dove potrà ancora, se del caso, beneficiare di cure puntuali; ne discende che, anche in merito all'accoglienza, il trasferimento è esigibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III; sentenza del TAF F-664/2025 del 3 febbraio 2025 consid. 3; AIDA, Country Report: Sweden, 2023 Update, pagg. 27-51 e 96); l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico appena effettuati non permettono di ravvisare eventuali motivi umanitari giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III in relazione all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1, RS 142.311); alla luce dell'insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza della Svezia o ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), e nemmeno di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Svezia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (cfr. art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui la domanda di dispensa dalle spese processuali va respinta; le spese processuali di fr. 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Svitto. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici Data di spedizione: