Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.
E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Ticino. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-233/2026 Sentenza del 16 gennaio 2026 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Preisig; cancelliere Dario Quirici. Parti L._______, nato il (...), Afghanistan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM dell'8 gennaio 2026 / N (...). Visto che: il 21 agosto 2025, il ricorrente ha presentato una prima domanda d'asilo in Bulgaria, il 6 dicembre 2025, egli ne ha depositato una seconda in Svizzera, l'8 gennaio 2026, conclusa l'istruzione, la SEM ha deciso di non entrare nel merito della domanda (NEM), pronunciando il trasferimento del ricorrente in Bulgaria che già ne aveva accettato la ripresa in carico, l'8 gennaio 2026, egli ha ricevuto la decisione e SOS Ticino - Caritas Svizzera ha cessato unilateralmente di rappresentarlo, il 12 gennaio 2026, egli ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dalle spese processuali e concessione dell'effetto sospensivo, di annullare la decisione e rinviare gli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda, il 13 gennaio 2026, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento, gli ulteriori fatti del caso saranno, se necessario, tematizzati in seguito, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide; se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15); nel caso di una procedura di ripresa in carico ("take back": art. 18 par. 1 lett. b-d), come in concreto, non viene effettuato, in linea di massima, un nuovo esame della determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), in concreto, il ricorrente ha presentato una prima domanda d'asilo in Bulgaria il 21 agosto 2025 e una seconda in Svizzera il 6 dicembre 2025; il 17 dicembre 2025, su richiesta della SEM, la Bulgaria ha accettato espressamente il trasferimento del ricorrente, in base all'art. 18 par. 1 lett. c RD, da cui la sua competenza a riprenderlo in carico, per opporsi al suo trasferimento il ricorrente sostiene, in sintesi, che i suoi diritti di richiedente l'asilo non sarebbero rispettati in Bulgaria né sul piano della procedura né su quello dell'accoglienza, va ricordato che la Bulgaria è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati con il relativo Protocollo aggiuntivo, dalla CEDU e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; pertanto, si deve presumere che la Bulgaria rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttive 2013/32/UE [procedura] e 2013/33/UE [accoglienza]); in proposito, questo Tribunale ha avuto modo di constatare e ribadire che, malgrado i problemi del sistema d'asilo bulgaro, esso non presenta carenze sistemiche (cfr. sentenza del TAF F-2695/2025 del 20 giugno 2025 pag. 5 con i rimandi; cfr. anche AIDA: Bulgaria, Update on 2024, passim); così, nonostante gli argomenti generali e astratti del ricorso, in parte legittimi, il trasferimento è possibile (art. 3 par. 2 2a frase RD III), peraltro, il ricorrente non mostra e non sostanzia in nessun modo ai fini della presente procedura le ragioni non generali, ma specifiche, relative alla sua persona, che ostacolerebbero il suo trasferimento, limitandosi ad asserire che la sua "incolumità fisica in Bulgaria sarebbe in serio pericolo" (ricorso, pag. 2); in particolare, egli non ha problemi di natura medica (cfr. decisione impugnata, pag. 5) e non è una persona vulnerabile; pertanto, l'analisi dei fatti di causa e il loro apprezzamento giuridico non consentono, come sottolinea la SEM con pertinenza e al contrario di quanto pretende il ricorrente, di identificare motivi umanitari o di altra natura giustificanti l'applicazione della clausola di sovranità secondo l'art. 17 par. 1 RD III in relazione con l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1), alla luce dell'insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla SEM di avere violato il diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti per determinare la competenza della Bulgaria (art. 106 cpv. 1 LAsi), come pure di non avere rinunciato al trasferimento del ricorrente in Bulgaria per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III (art. 29a cpv. 3 OAsi 1; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Bulgaria (artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, manifestamente infondato, il ricorso non ha probabilità di esito favorevole, per cui la domanda di dispensa dalle spese processuali va respinta; le spese processuali di fr. 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo priva d'oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta.
3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Ticino. Il giudice unico: Il cancelliere: Basil Cupa Dario Quirici Data di spedizione: