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F-1600/2015

F-1600/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-02-02 · Italiano CH

Divieto d'entrata

Sachverhalt

A. A._______ è nato il (...). In data 17 febbraio 1991 è entrato in Svizzera, proveniente dal Libano, presentando una domanda di asilo che è in seguito stata respinta. L'interessato ha successivamente ottenuto un permesso di dimora annuale che è stato regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 6 luglio 2013. B. Nel corso del 1993 egli si è unito in matrimonio, secondo il rito cristiano ortodosso, con B._______, nata il (...). Da questa relazione, che da quanto risulta agli atti non è mai stata riconosciuta dalle competenti autorità, sono nati tre figli: C._______, nato il (...), D._______, nata il (...), e E._______, nata il (...). A._______ e B._______ si sono separati nel 2003. C. Durante la sua permanenza in Svizzera A._______ ha interessato le autorità penali in più occasioni. Il 15 marzo 2004 il Ministero pubblico del Canton Ticino gli ha inflitto una multa, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un anno, per il reato di appropriazione semplice. In data 14 febbraio 2012 la medesima autorità ha condannato l'interessato ad una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, sospesa per due anni, e ad una multa di fr. 500.-, per essersi reso colpevole del reato di omissione della contabilità. Il 22 ottobre 2012 A._______ è stato infine giudicato colpevole dei reati di ripetuta falsità in documenti e trascuranza degli obblighi di mantenimento dalla Corte delle assise correzionali di Lugano, la quale ha pronunciato una pena detentiva di 8 mesi, posta al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni. D. A seguito della condanna del 22 ottobre 2012 l'interessato si è reso irreperibile, ragione per cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino (di seguito: SPOP) ha proceduto d'ufficio a registrare la sua partenza dal territorio elvetico per ignota dimora a partire dal 31 dicembre 2012, ciò che ha inoltre implicato l'automatico decadimento del suo permesso di dimora con effetto dal 1° luglio 2013. E. Sulla base dei precedenti penali ascritti a A._______ l'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) il 25 marzo 2014 ha emanato nei suoi confronti una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein valida fino al 24 mar-zo 2024. L'autorità inferiore ha motivato la misura in virtù della violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici che i reati commessi dall'interessato comportano. La SEM non ha ravvisato l'esistenza di relazioni personali in Svizzera meritevoli di essere preservate. Per le medesime ragioni la SEM ha privato dell'effetto sospensivo un eventuale ricorso ed ha iscritto il divieto d'entrata nel sistema d'informazione Schengen (SIS). F. La suddetta decisione non ha potuto essere notificata prima del 10 febbraio 2015, quando la Polizia cantonale ticinese durante una verifica presso l'abitazione della madre dell'interessato ha trovato quest'ultimo nascosto e gli ha consegnato la decisione della SEM del 25 marzo 2014. In quest'occasione A._______ è stato condotto in prigione, vista la presenza di un ordine di arresto emanato dalle autorità del Canton Soletta, ed è stato denunciato per entrata, partenza e soggiorno illegali. G. Il 25 febbraio 2015 la SPOP ha emanato nei confronti dell'interessato una decisione di allontanamento dal territorio elvetico, fissando nel contempo un termine di partenza al 5 marzo 2015. Considerato il mancato rispetto di quest'ultimo da parte di A._______, in data 9 marzo 2015 è stata disposta la carcerazione in vista del rinvio coatto giusta l'art. 76 LStr (RS 142.20). Detta misura, pronunciata inizialmente per la durata di sei mesi è stata confermata sia dal Giudice delle misure coercitive e dal Tribunale cantonale amministrativo, rispettivamente in data 12 marzo 2015 e 16 giugno 2015. H. In data 12 marzo 2015 A._______, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, è insorto contro la decisione di divieto d'entrata emanata dalla SEM il 25 marzo 2014 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l'annullamento e la concessione dell'effetto sospensivo, nel senso della revoca della carcerazione amministrativa in vista del rinvio. Il medesimo giorno il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. A sostegno del proprio gravame l'interessato ha innanzitutto sottolineato come la pena privativa della libertà pronunciata in occasione della condanna del 22 ottobre 2012, che ha portato all'emanazione del divieto d'entrata impugnato, non fosse di lunga durata. A._______ ha inoltre sostenuto come - ad eccezione dei comportamenti che hanno condotto alla citata condanna e quelli che hanno implicato l'emanazione del decreto d'accusa del 14 febbraio 2012 da parte del Ministero pubblico del Canton Ticino, che il ricorrente ha definito episodici e dovuti alle circostanze economiche particolarmente difficili di quel momento - egli durante la sua permanenza in Svizzera abbia mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto, ad eccezione della multa comminata nel 2004. Il ricorrente ha in seguito lamentato una violazione del principio di proporzionalità da parte dell'autorità inferiore, avendo quest'ultima pronunciato un divieto d'entrata della durata di 10 anni. A._______ ha altresì criticato l'opinione della SEM secondo la quale in casu non sarebbero dati i presupposti per l'applicazione dell'art. 8 CEDU che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Egli ha in particolare rilevato di essere padre di tre figli (non di due come asserito dall'autorità inferiore), con cui intratterrebbe relazioni intatte ed effettivamente vissute, ed ha puntualizzato come l'ultima figlia fosse ancora minorenne al momento del ricorso. A._______ ha poi affermato che in Svizzera vivono entrambi i genitori, un fratello, cittadino elvetico, e la sorella. I. In data 2 aprile 2015 la SEM ha preso posizione in merito alla domanda di restituzione dell'effetto sospensivo formulata nel ricorso inoltrato dall'interessato il 12 marzo 2015, chiedendo al Tribunale la conferma del ritiro dell'effetto sospensivo. L'autorità inferiore ha in particolare contestato che tra A._______ e la figlia minorenne - che dalla separazione avvenuta nel 2003 è sempre stata affidata alla madre - vi siano relazioni rilevanti ai sensi dell'art. 8 CEDU, dato che la condanna del 22 ottobre 2012 riguardava proprio il non rispetto da parte dell'interessato degli obblighi di mantenimento in favore della terzogenita. Per quanto concerne le relazioni con i figli C._______ e D._______ la SEM si è limitata ad osservare come questi siano ormai maggiorenni, e di conseguenza, visto anche il fatto che per lungo tempo il ricorrente si è reso irreperibile, i rapporti in quest'ambito non sono determinanti giusta l'art. 8 CEDU. J. Con decisione incidentale del 22 giugno 2015 il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo formulata da A._______, in quanto egli si trovava ancora sul territorio elvetico. K. In data 22 luglio 2015 il Tribunale ha esentato il ricorrente dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali ed ha nel contempo respinto la richiesta di gratuito patrocinio. L. Con osservazioni del 4 agosto 2015 la SEM si è riconfermata nella propria decisione chiedendo al Tribunale di respingere il ricorso. M. Il 19 agosto 2015 la SPOP ha deciso di prorogare la carcerazione del ricorrente in vista del rinvio coatto per un ulteriore periodo di sei mesi. In data 3 settembre 2015 il Giudice delle misure coercitive ha confermato detto provvedimento. N. A._______ ha presentato un atto di replica il 9 settembre 2015, nel quale ha ribadito di avere vissuto in Svizzera sin dal lontano 1991 e che un suo allontanamento verso il Libano comporterebbe l'interruzione dei rapporti con i figli, ciò che sarebbe contrario all'art. 8 CEDU ed al principio di proporzionalità. L'interessato ha altresì affermato di essere venuto a conoscenza dell'archiviazione della domanda di naturalizzazione ordinaria a suo tempo presentata unicamente in data 25 febbraio 2015. O. Il 21 settembre 2015 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale uno scritto spontaneo nel quale, con riferimento alla problematica relativa alla citata procedura di naturalizzazione ordinaria, egli ha affermato di essere cittadino elvetico. A._______ ha inoltre lamentato presunte manchevolezze da parte del suo patrocinatore ed ha dichiarato di sentirsi vittima di svariate ingiustizie perpetrate a suo dire dalle autorità, tra cui va segnalata l'incarcerazione in vista del rinvio, da egli considerata illegale. P. L'autorità inferiore si è espressa in sede di duplica il 1° ottobre 2015, riaffermando quanto esposto nella decisione impugnata. La SEM ha in particolare sottolineato come durante la sua permanenza in Svizzera il ricorrente abbia dimostrato la sua incapacità di adattarsi all'ordinamento giuridico vigente e ricordando che l'agire delittuoso di A._______ non abbia rappresentato un atto isolato, ma al contrario si sia protratto per un lungo periodo di tempo. L'autorità di prime cure ha inoltre evidenziato come la presenza in Svizzera di un'importante rete familiare non abbia contribuito a dissuadere l'interessato dal commettere le infrazioni per le quali è stato condannato. La SEM ha inoltre relativizzato l'importanza dei rapporti con i familiari nell'ambito dell'apprezzamento della fattispecie, in quanto alcuni di essi sono risultati implicati nei reati commessi. Oltre a ciò l'autorità federale ha rimarcato come le relazioni con i figli non siano in realtà sufficientemente strette e realmente vissute, dato che la condanna del 22 ottobre 2012 verteva anche sull'accusa di violazione degli obblighi di mantenimento in favore della terzogenita, alla quale A._______ non ha versato i contributi dovuti nel periodo compreso tra il 1° maggio 2006 ed il 28 febbraio 2008, nonché a causa del fatto che gli altri figli del ricorrente hanno dichiarato di non avere più notizie del padre. Alla luce di questi elementi l'autorità inferiore ha ritenuto che il ricorrente non possa prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare giusta l'art. 8 CEDU al fine di opporsi alla pronuncia del divieto d'entrata impugnato. La SEM ha infine messo l'accento sulla difficile personalità di A._______, nonché sul suo atteggiamento poco collaborativo sia nei confronti delle autorità penali durante i procedimenti a suo carico, sia verso le autorità amministrative nell'ambito delle procedure di espulsione, di carcerazione in vista del rinvio e di divieto d'entrata. Q. In data 6 ottobre 2015 il ricorrente ha inoltrato all'indirizzo del Tribunale un ulteriore scritto spontaneo in cui ha in sostanza ribadito quanto affermato in occasione della missiva del 21 settembre 2015 (cfr. lett. O. supra). R. Con osservazioni del 26 ottobre 2015, presentate per il tramite del suo patrocinatore, A._______ ha riaffermato quanto espresso in precedenza. S. In data 29 ottobre 2015, 16 e 22 febbraio 2016 l'interessato ha inviato al Tribunale tre ulteriori scritti spontanei. In merito a dette lettere, unite a quelle inoltrate in precedenza, alcune delle quali sono state redatte in tono ingiurioso ed eccessivamente polemico, si dirà nella misura in cui esse si rivelino necessarie nell'ambito del presente procedimento. T. Il 7 marzo 2016 A._______ ha informato il Tribunale circa l'imminente fine dell'incarcerazione in vista del rinvio, avvenuta in data 8 marzo 2016, precisando che la liberazione si è resa necessaria a seguito dell'impossibilità per l'autorità competente di ottenere un documento d'identità o di viaggio concernente l'interessato e di conseguenza di procedere al suo allontanamento dal territorio elvetico. U. Con scritto del 20 dicembre 2016 il ricorrente, agendo per il tramite del nuovo patrocinatore, ha trasmesso al Tribunale la sentenza emanata il 30 novembre 2016 dalla Corte di appello e di revisione penale del Canton Ticino, mediante la quale egli è stato assolto dall'accusa di soggiorno illegale, poiché impossibilitato a lasciare la Svizzera. A._______ ha inoltre criticato le modalità di conduzione delle procedure inerenti al riconoscimento dello statuto di apolide e alla naturalizzazione, ribadendo la richiesta di annullamento del divieto d'entrata oggetto del presente procedimento.

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

E. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).

E. 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

E. 3.2 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone, mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).

E. 3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270).

E. 3.4 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'emanazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretato quale sanzione dal carattere penale, bensì quale misura di protezione a carattere preventivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356).

E. 4.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata ai sensi dell'art. 67 LStr della durata di 10 anni, ossia fino al 24 marzo 2024, ritenendo che con il suo agire delittuoso egli abbia gravemente violato ed esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici.

E. 4.2 Come precedentemente rilevato (cfr. lett. C. supra) durante la sua presenza in Svizzera ha ripetutamente commesso infrazioni di carattere penale. Il 15 marzo 2004 gli è stata inflitta una multa per il reato di appropriazione semplice. In data 14 febbraio 2012 è stato condannato ad una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, sospesa per due anni, e ad una multa di fr. 500.-, per essersi reso colpevole del reato di omissione della contabilità. Infine il 22 ottobre 2012 A._______ ha subito la condanna più grave in quanto è stato riconosciuto colpevole dei reati di ripetuta falsità in documenti e trascuranza degli obblighi di mantenimento dalla Corte delle assise correzionali di Lugano, la quale ha pronunciato una pena detentiva di 8 mesi, posta al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni. Con riferimento a quest'ultima condanna il Tribunale osserva come l'agire delittuoso dell'interessato si sia protratto su un lungo periodo di tempo ed abbia denotato un alto grado di spregiudicatezza. In effetti per quanto concerne il reato di ripetuta falsità in documenti occorre osservare che A._______ ha agito tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2004, effettuando, in correità con il fratello F._______ e con la complicità della sorella G._______, decine di operazioni irregolari con carte di credito per un valore totale superiore a USD 1'200'000.- (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 22 ottobre 2012, incarto Simic, pag. 38). Inoltre fra il 1° maggio 2006 ed il 28 febbraio 2009 egli non ha ottemperato all'obbligo di versare i contributi di mantenimento in favore della figlia E._______, benché avesse o potesse avere in mezzi per farlo (cfr. ibidem).

E. 4.3 Ne discende che questi comportamenti, sanzionati da specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poiché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr.

E. 5.1 Come testé rilevato il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronunciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr è possibile emanare un divieto d'entrata della durata massima citata, nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sottoposta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più severe per una tale misura.

E. 5.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, può essere deciso a condizione che la persona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE] [Sviluppo dell'acquis di Schengen] e concernente una modifica della LStr [Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una durata superiore a cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rappresenta una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a proposito della loro durata, significa che il legislatore federale ha deciso di non fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 consid. 6.2).

E. 5.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre parole si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, nozione che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave» ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi pertinenti di ogni fattispecie (Marc Spescha et al., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 196; Andrea Binder Oser, in Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689).

E. 5.4 Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428).

E. 6.1 Dato che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.

E. 6.2 Come si è visto, i comportamenti penalmente reprensibili ascritti a A._______ riguardano principalmente reati contro il patrimonio. Dalla condanna pronunciata dalla Corte delle assise correzionali del 22 ottobre 2012 si evince infatti che il ricorrente nel periodo compreso tra ottobre 2002 e maggio 2004 ha «al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente formato documenti falsi, facendone altresì uso a scopo d'inganno [...] usando carte di credito intestate a persone inesistenti oppure esistenti ma ignare di essere titolari delle stesse, allestito 50 falsi ordini di pagamento (vouchers) per complessivi USD 1'226'917, denaro bonificato in favore di conti bancari intestati al fratello F._______ negli Stati Uniti (inizialmente addebitati a seguito dei citati ordini di pagamento) previa trattenuta di complessivi USD 73'182.-».

E. 6.3 Si evince dunque che i delitti perpetrati dal ricorrente sono stati commessi sull'arco di più anni, hanno comportato una lunga serie di operazioni finanziarie illecite con carte di credito - commesse tra l'altro mediante l'utilizzo di identità fittizie riconducibili ad ignari conoscenti del ricorrente - le quali sono state compiute con una disarmante regolarità, hanno implicato un notevole movimento di denaro ed un consistente indebito beneficio. Sebbene le infrazioni commesse da A._______ non comportassero la messa in pericolo di beni giuridici quali la vita o l'integrità delle persone, bensì del patrimonio, esse devono essere considerate gravi. Non può in effetti essere condivisa l'argomentazione dell'interessato che nel ricorso ha definito i suoi comportamenti come episodici e dovuti alle circostanze economiche particolarmente difficili di quel momento. Il Tribunale ritiene invece che la pericolosità della condotta dell'insorgente non possa essere relativizzata dalla pena tutto sommato mite che la Corte delle assise correzionali di Lugano gli ha comminato, ovvero otto mesi di privazione della libertà. Dagli atti risulta infatti che nella commisurazione della pena l'autorità penale abbia dovuto tenere conto di un'importante violazione del principio di celerità del procedimento penale, ciò che ha fortemente contribuito alla riduzione della pena detentiva comminata. Occorre non da ultimo tenere in considerazione l'atteggiamento ostruzionistico palesato dal ricorrente durante l'inchiesta penale, attitudine di cui A._______ ha invero dato prova anche nell'ambito del presente procedimento. Per questi motivi il Tribunale ritiene giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata per una durata superiore a cinque anni conformemente all'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr.

E. 7.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie.

E. 7.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

E. 7.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.

E. 7.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di coltivare il rapporto con i tre figli residenti in Svizzera, ed in particolare con la terzogenita, che al momento della decisione era minorenne. A._______ ha inoltre sottolineato che in questo paese risiedono pure i genitori, un fratello e la sorella.

E. 7.5 Come detto, l'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13 cpv. 1 Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 136 I 178 consid. 5.2).

E. 7.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Bertschi/Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo in uno Stato (Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321).

E. 7.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.

E. 7.8 Nel caso di specie il Tribunale costata che i figli del ricorrente sono maggiorenni, inoltre, eccezion fatta per le generiche censure sollevate dallo stesso A._______ in sede di ricorso e di replica, agli atti non figurano elementi indicanti l'esistenza di rapporti stretti ed effettivamente vissuti tra l'interessato ed i figli. Al contrario emerge che il ricorrente è stato condannato proprio per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento in quanto nel periodo compreso tra il 1° maggio 2006 ed il 28 febbraio 2009 non ha versato i contributi alimentari in favore della terzogenita, la quale era affidata alle cure della madre.

E. 7.9 Visto quanto precede la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU e A._______ non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione.

E. 7.10 Quanto testé considerato vale anche per ciò che concerne i rapporti tra il ricorrente e gli altri familiari presenti in Svizzera, non beneficiando questo tipo di relazioni della protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU.

E. 8 Tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, ed in particolare vista la gravità degli atti delittuosi commessi dal ricorrente, il Tribunale ritiene che quest'ultimo rappresenti ad oggi un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Non giova alla sua posizione nemmeno l'atteggiamento tenuto sia dinanzi all'autorità inferiore, sia dinanzi allo scrivente Tribunale. Al proposito vanno segnalati la mancanza di collaborazione ed i comportamenti ostruzionistici che ne hanno finora reso possibile l'espulsione. Vanno infine menzionate le infamanti accuse di abuso di potere e di sequestro di persona rivolte alle autorità, basate su una presunta naturalizzazione mai avvenuta, fatto di cui A._______ è perfettamente a conoscenza.

E. 9 Dalle considerazioni che precedono risulta che l'interesse pubblico all'allontanamento di A._______ dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata pronunciato dall'autorità inferiore per una durata di 10 anni è adeguato alle circostanze del caso concreto.

E. 10 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha in definitiva accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) devono essere poste a carico del ricorrente, in quanto soccombente. Tuttavia alla luce della domanda di esonero delle stesse, accolta dal Tribunale con decisione incidentale del 22 luglio 2015, il ricorrente è esentato dal pagamento di ogni importo (cfr. lett. K. supra).

E. 12 Considerato l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili.

E. 13 Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Non sono assegnate spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. [...] / [...]; incarti di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-1600/2015 Sentenza del 2 febbraio 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Martin Kayser, Fulvio Haefeli, cancelliere Reto Peterhans. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Edy Meli, Marcellini - Galliani, Via P. Lucchini 2, casella postale 6148, 6901 Lugano, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Divieto d'entrata. Fatti: A. A._______ è nato il (...). In data 17 febbraio 1991 è entrato in Svizzera, proveniente dal Libano, presentando una domanda di asilo che è in seguito stata respinta. L'interessato ha successivamente ottenuto un permesso di dimora annuale che è stato regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 6 luglio 2013. B. Nel corso del 1993 egli si è unito in matrimonio, secondo il rito cristiano ortodosso, con B._______, nata il (...). Da questa relazione, che da quanto risulta agli atti non è mai stata riconosciuta dalle competenti autorità, sono nati tre figli: C._______, nato il (...), D._______, nata il (...), e E._______, nata il (...). A._______ e B._______ si sono separati nel 2003. C. Durante la sua permanenza in Svizzera A._______ ha interessato le autorità penali in più occasioni. Il 15 marzo 2004 il Ministero pubblico del Canton Ticino gli ha inflitto una multa, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di un anno, per il reato di appropriazione semplice. In data 14 febbraio 2012 la medesima autorità ha condannato l'interessato ad una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, sospesa per due anni, e ad una multa di fr. 500.-, per essersi reso colpevole del reato di omissione della contabilità. Il 22 ottobre 2012 A._______ è stato infine giudicato colpevole dei reati di ripetuta falsità in documenti e trascuranza degli obblighi di mantenimento dalla Corte delle assise correzionali di Lugano, la quale ha pronunciato una pena detentiva di 8 mesi, posta al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni. D. A seguito della condanna del 22 ottobre 2012 l'interessato si è reso irreperibile, ragione per cui la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino (di seguito: SPOP) ha proceduto d'ufficio a registrare la sua partenza dal territorio elvetico per ignota dimora a partire dal 31 dicembre 2012, ciò che ha inoltre implicato l'automatico decadimento del suo permesso di dimora con effetto dal 1° luglio 2013. E. Sulla base dei precedenti penali ascritti a A._______ l'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) il 25 marzo 2014 ha emanato nei suoi confronti una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein valida fino al 24 mar-zo 2024. L'autorità inferiore ha motivato la misura in virtù della violazione e minaccia della sicurezza e dell'ordine pubblici che i reati commessi dall'interessato comportano. La SEM non ha ravvisato l'esistenza di relazioni personali in Svizzera meritevoli di essere preservate. Per le medesime ragioni la SEM ha privato dell'effetto sospensivo un eventuale ricorso ed ha iscritto il divieto d'entrata nel sistema d'informazione Schengen (SIS). F. La suddetta decisione non ha potuto essere notificata prima del 10 febbraio 2015, quando la Polizia cantonale ticinese durante una verifica presso l'abitazione della madre dell'interessato ha trovato quest'ultimo nascosto e gli ha consegnato la decisione della SEM del 25 marzo 2014. In quest'occasione A._______ è stato condotto in prigione, vista la presenza di un ordine di arresto emanato dalle autorità del Canton Soletta, ed è stato denunciato per entrata, partenza e soggiorno illegali. G. Il 25 febbraio 2015 la SPOP ha emanato nei confronti dell'interessato una decisione di allontanamento dal territorio elvetico, fissando nel contempo un termine di partenza al 5 marzo 2015. Considerato il mancato rispetto di quest'ultimo da parte di A._______, in data 9 marzo 2015 è stata disposta la carcerazione in vista del rinvio coatto giusta l'art. 76 LStr (RS 142.20). Detta misura, pronunciata inizialmente per la durata di sei mesi è stata confermata sia dal Giudice delle misure coercitive e dal Tribunale cantonale amministrativo, rispettivamente in data 12 marzo 2015 e 16 giugno 2015. H. In data 12 marzo 2015 A._______, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, è insorto contro la decisione di divieto d'entrata emanata dalla SEM il 25 marzo 2014 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulandone l'annullamento e la concessione dell'effetto sospensivo, nel senso della revoca della carcerazione amministrativa in vista del rinvio. Il medesimo giorno il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. A sostegno del proprio gravame l'interessato ha innanzitutto sottolineato come la pena privativa della libertà pronunciata in occasione della condanna del 22 ottobre 2012, che ha portato all'emanazione del divieto d'entrata impugnato, non fosse di lunga durata. A._______ ha inoltre sostenuto come - ad eccezione dei comportamenti che hanno condotto alla citata condanna e quelli che hanno implicato l'emanazione del decreto d'accusa del 14 febbraio 2012 da parte del Ministero pubblico del Canton Ticino, che il ricorrente ha definito episodici e dovuti alle circostanze economiche particolarmente difficili di quel momento - egli durante la sua permanenza in Svizzera abbia mantenuto un comportamento sostanzialmente corretto, ad eccezione della multa comminata nel 2004. Il ricorrente ha in seguito lamentato una violazione del principio di proporzionalità da parte dell'autorità inferiore, avendo quest'ultima pronunciato un divieto d'entrata della durata di 10 anni. A._______ ha altresì criticato l'opinione della SEM secondo la quale in casu non sarebbero dati i presupposti per l'applicazione dell'art. 8 CEDU che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Egli ha in particolare rilevato di essere padre di tre figli (non di due come asserito dall'autorità inferiore), con cui intratterrebbe relazioni intatte ed effettivamente vissute, ed ha puntualizzato come l'ultima figlia fosse ancora minorenne al momento del ricorso. A._______ ha poi affermato che in Svizzera vivono entrambi i genitori, un fratello, cittadino elvetico, e la sorella. I. In data 2 aprile 2015 la SEM ha preso posizione in merito alla domanda di restituzione dell'effetto sospensivo formulata nel ricorso inoltrato dall'interessato il 12 marzo 2015, chiedendo al Tribunale la conferma del ritiro dell'effetto sospensivo. L'autorità inferiore ha in particolare contestato che tra A._______ e la figlia minorenne - che dalla separazione avvenuta nel 2003 è sempre stata affidata alla madre - vi siano relazioni rilevanti ai sensi dell'art. 8 CEDU, dato che la condanna del 22 ottobre 2012 riguardava proprio il non rispetto da parte dell'interessato degli obblighi di mantenimento in favore della terzogenita. Per quanto concerne le relazioni con i figli C._______ e D._______ la SEM si è limitata ad osservare come questi siano ormai maggiorenni, e di conseguenza, visto anche il fatto che per lungo tempo il ricorrente si è reso irreperibile, i rapporti in quest'ambito non sono determinanti giusta l'art. 8 CEDU. J. Con decisione incidentale del 22 giugno 2015 il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo formulata da A._______, in quanto egli si trovava ancora sul territorio elvetico. K. In data 22 luglio 2015 il Tribunale ha esentato il ricorrente dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali ed ha nel contempo respinto la richiesta di gratuito patrocinio. L. Con osservazioni del 4 agosto 2015 la SEM si è riconfermata nella propria decisione chiedendo al Tribunale di respingere il ricorso. M. Il 19 agosto 2015 la SPOP ha deciso di prorogare la carcerazione del ricorrente in vista del rinvio coatto per un ulteriore periodo di sei mesi. In data 3 settembre 2015 il Giudice delle misure coercitive ha confermato detto provvedimento. N. A._______ ha presentato un atto di replica il 9 settembre 2015, nel quale ha ribadito di avere vissuto in Svizzera sin dal lontano 1991 e che un suo allontanamento verso il Libano comporterebbe l'interruzione dei rapporti con i figli, ciò che sarebbe contrario all'art. 8 CEDU ed al principio di proporzionalità. L'interessato ha altresì affermato di essere venuto a conoscenza dell'archiviazione della domanda di naturalizzazione ordinaria a suo tempo presentata unicamente in data 25 febbraio 2015. O. Il 21 settembre 2015 il ricorrente ha inoltrato al Tribunale uno scritto spontaneo nel quale, con riferimento alla problematica relativa alla citata procedura di naturalizzazione ordinaria, egli ha affermato di essere cittadino elvetico. A._______ ha inoltre lamentato presunte manchevolezze da parte del suo patrocinatore ed ha dichiarato di sentirsi vittima di svariate ingiustizie perpetrate a suo dire dalle autorità, tra cui va segnalata l'incarcerazione in vista del rinvio, da egli considerata illegale. P. L'autorità inferiore si è espressa in sede di duplica il 1° ottobre 2015, riaffermando quanto esposto nella decisione impugnata. La SEM ha in particolare sottolineato come durante la sua permanenza in Svizzera il ricorrente abbia dimostrato la sua incapacità di adattarsi all'ordinamento giuridico vigente e ricordando che l'agire delittuoso di A._______ non abbia rappresentato un atto isolato, ma al contrario si sia protratto per un lungo periodo di tempo. L'autorità di prime cure ha inoltre evidenziato come la presenza in Svizzera di un'importante rete familiare non abbia contribuito a dissuadere l'interessato dal commettere le infrazioni per le quali è stato condannato. La SEM ha inoltre relativizzato l'importanza dei rapporti con i familiari nell'ambito dell'apprezzamento della fattispecie, in quanto alcuni di essi sono risultati implicati nei reati commessi. Oltre a ciò l'autorità federale ha rimarcato come le relazioni con i figli non siano in realtà sufficientemente strette e realmente vissute, dato che la condanna del 22 ottobre 2012 verteva anche sull'accusa di violazione degli obblighi di mantenimento in favore della terzogenita, alla quale A._______ non ha versato i contributi dovuti nel periodo compreso tra il 1° maggio 2006 ed il 28 febbraio 2008, nonché a causa del fatto che gli altri figli del ricorrente hanno dichiarato di non avere più notizie del padre. Alla luce di questi elementi l'autorità inferiore ha ritenuto che il ricorrente non possa prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare giusta l'art. 8 CEDU al fine di opporsi alla pronuncia del divieto d'entrata impugnato. La SEM ha infine messo l'accento sulla difficile personalità di A._______, nonché sul suo atteggiamento poco collaborativo sia nei confronti delle autorità penali durante i procedimenti a suo carico, sia verso le autorità amministrative nell'ambito delle procedure di espulsione, di carcerazione in vista del rinvio e di divieto d'entrata. Q. In data 6 ottobre 2015 il ricorrente ha inoltrato all'indirizzo del Tribunale un ulteriore scritto spontaneo in cui ha in sostanza ribadito quanto affermato in occasione della missiva del 21 settembre 2015 (cfr. lett. O. supra). R. Con osservazioni del 26 ottobre 2015, presentate per il tramite del suo patrocinatore, A._______ ha riaffermato quanto espresso in precedenza. S. In data 29 ottobre 2015, 16 e 22 febbraio 2016 l'interessato ha inviato al Tribunale tre ulteriori scritti spontanei. In merito a dette lettere, unite a quelle inoltrate in precedenza, alcune delle quali sono state redatte in tono ingiurioso ed eccessivamente polemico, si dirà nella misura in cui esse si rivelino necessarie nell'ambito del presente procedimento. T. Il 7 marzo 2016 A._______ ha informato il Tribunale circa l'imminente fine dell'incarcerazione in vista del rinvio, avvenuta in data 8 marzo 2016, precisando che la liberazione si è resa necessaria a seguito dell'impossibilità per l'autorità competente di ottenere un documento d'identità o di viaggio concernente l'interessato e di conseguenza di procedere al suo allontanamento dal territorio elvetico. U. Con scritto del 20 dicembre 2016 il ricorrente, agendo per il tramite del nuovo patrocinatore, ha trasmesso al Tribunale la sentenza emanata il 30 novembre 2016 dalla Corte di appello e di revisione penale del Canton Ticino, mediante la quale egli è stato assolto dall'accusa di soggiorno illegale, poiché impossibilitato a lasciare la Svizzera. A._______ ha inoltre criticato le modalità di conduzione delle procedure inerenti al riconoscimento dello statuto di apolide e alla naturalizzazione, ribadendo la richiesta di annullamento del divieto d'entrata oggetto del presente procedimento. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr). 3.2 In merito alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone, mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: Messaggio LStr]). 3.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270). 3.4 In virtù del messaggio LStr precitato (FF 2002 3327, pag. 3428) l'emanazione di un divieto d'entrata non deve essere interpretato quale sanzione dal carattere penale, bensì quale misura di protezione a carattere preventivo contro possibili turbative future dell'ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera (o nello spazio Schengen). L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356). 4. 4.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata ai sensi dell'art. 67 LStr della durata di 10 anni, ossia fino al 24 marzo 2024, ritenendo che con il suo agire delittuoso egli abbia gravemente violato ed esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici. 4.2 Come precedentemente rilevato (cfr. lett. C. supra) durante la sua presenza in Svizzera ha ripetutamente commesso infrazioni di carattere penale. Il 15 marzo 2004 gli è stata inflitta una multa per il reato di appropriazione semplice. In data 14 febbraio 2012 è stato condannato ad una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, sospesa per due anni, e ad una multa di fr. 500.-, per essersi reso colpevole del reato di omissione della contabilità. Infine il 22 ottobre 2012 A._______ ha subito la condanna più grave in quanto è stato riconosciuto colpevole dei reati di ripetuta falsità in documenti e trascuranza degli obblighi di mantenimento dalla Corte delle assise correzionali di Lugano, la quale ha pronunciato una pena detentiva di 8 mesi, posta al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni. Con riferimento a quest'ultima condanna il Tribunale osserva come l'agire delittuoso dell'interessato si sia protratto su un lungo periodo di tempo ed abbia denotato un alto grado di spregiudicatezza. In effetti per quanto concerne il reato di ripetuta falsità in documenti occorre osservare che A._______ ha agito tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2004, effettuando, in correità con il fratello F._______ e con la complicità della sorella G._______, decine di operazioni irregolari con carte di credito per un valore totale superiore a USD 1'200'000.- (cfr. sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 22 ottobre 2012, incarto Simic, pag. 38). Inoltre fra il 1° maggio 2006 ed il 28 febbraio 2009 egli non ha ottemperato all'obbligo di versare i contributi di mantenimento in favore della figlia E._______, benché avesse o potesse avere in mezzi per farlo (cfr. ibidem). 4.3 Ne discende che questi comportamenti, sanzionati da specifiche norme del diritto penale, possono portare all'emissione di un divieto d'entrata poiché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempiono ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr. 5. 5.1 Come testé rilevato il divieto d'entrata in Svizzera è di regola pronunciato per una durata massima di cinque anni. Giusta l'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr è possibile emanare un divieto d'entrata della durata massima citata, nei confronti di un cittadino non proveniente da un paese firmatario dell'ALC, qualora quest'ultimo ha violato o esposto a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero. Ne discende che per le autorità elvetiche la pronuncia di un divieto d'entrata nei confronti di una persona non soggetta all'ALC per una durata massima di cinque anni sarà sottoposta al solo diritto interno elvetico, ed in particolare alla LStr, contrariamente a quanto accade per i cittadini al beneficio dell'ALC, che pone esigenze più severe per una tale misura. 5.2 Un divieto d'entrata di una durata maggiore di cinque anni ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, può essere deciso a condizione che la persona interessata costituisca una minaccia grave per la sicurezza e l'ordine pubblici. Questo sistema riprende l'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europei del 16 dicembre 2008 relativa alle norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (cfr. GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva della CE sul rimpatrio [Direttiva 2008/115/CE] [Sviluppo dell'acquis di Schengen] e concernente una modifica della LStr [Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d'informazione MIDES], FF 2009 7737, pag. 7751). Secondo la citata norma di diritto europeo, il divieto d'entrata può essere adottato per una durata superiore a cinque anni qualora il cittadino di un paese terzo rappresenta una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale. Come detto questa regola ha ispirato l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, che non fa alcuna distinzione tra cittadini ALC o di paesi terzi. Inoltre, il fatto che lo stesso ALC non fornisca indicazioni in merito ai divieti d'entrata, né a proposito della loro durata, significa che il legislatore federale ha deciso di non fare alcuna distinzione tra comunitari e non in materia di divieti d'entrata di durata superiore a cinque anni (DTF 139 II 121 consid. 6.2). 5.3 Occorre dunque determinare le condizioni affinché sia possibile pronunciare un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni. In altre parole si tratta di fissare i criteri per riconoscere un «grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici» ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr, nozione che va oltre il concetto di «minaccia di una certa gravità» necessaria per poter emettere un divieto d'entrata anche nei confronti di un cittadino di uno Stato parte all'ALC (art. 5 allegato I ALC). Il concetto di «minaccia grave» ai sensi della LStr deve essere applicato eccezionalmente e presuppone un'analisi approfondita e la presa in considerazione di tutti gli elementi pertinenti di ogni fattispecie (Marc Spescha et al., op. cit., ad art. 67 LStr, n. marg. 5, pag. 196; Andrea Binder Oser, in Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 67 LStr, n. marg. 24, pag. 689). 5.4 Giova sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempie ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428). 6. 6.1 Dato che l'autorità inferiore ha pronunciato un divieto d'entrata di durata superiore a cinque anni, va qui di seguito esaminato, prima di procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, se è soddisfatto il criterio della minaccia grave giusta l'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr. 6.2 Come si è visto, i comportamenti penalmente reprensibili ascritti a A._______ riguardano principalmente reati contro il patrimonio. Dalla condanna pronunciata dalla Corte delle assise correzionali del 22 ottobre 2012 si evince infatti che il ricorrente nel periodo compreso tra ottobre 2002 e maggio 2004 ha «al fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ripetutamente formato documenti falsi, facendone altresì uso a scopo d'inganno [...] usando carte di credito intestate a persone inesistenti oppure esistenti ma ignare di essere titolari delle stesse, allestito 50 falsi ordini di pagamento (vouchers) per complessivi USD 1'226'917, denaro bonificato in favore di conti bancari intestati al fratello F._______ negli Stati Uniti (inizialmente addebitati a seguito dei citati ordini di pagamento) previa trattenuta di complessivi USD 73'182.-». 6.3 Si evince dunque che i delitti perpetrati dal ricorrente sono stati commessi sull'arco di più anni, hanno comportato una lunga serie di operazioni finanziarie illecite con carte di credito - commesse tra l'altro mediante l'utilizzo di identità fittizie riconducibili ad ignari conoscenti del ricorrente - le quali sono state compiute con una disarmante regolarità, hanno implicato un notevole movimento di denaro ed un consistente indebito beneficio. Sebbene le infrazioni commesse da A._______ non comportassero la messa in pericolo di beni giuridici quali la vita o l'integrità delle persone, bensì del patrimonio, esse devono essere considerate gravi. Non può in effetti essere condivisa l'argomentazione dell'interessato che nel ricorso ha definito i suoi comportamenti come episodici e dovuti alle circostanze economiche particolarmente difficili di quel momento. Il Tribunale ritiene invece che la pericolosità della condotta dell'insorgente non possa essere relativizzata dalla pena tutto sommato mite che la Corte delle assise correzionali di Lugano gli ha comminato, ovvero otto mesi di privazione della libertà. Dagli atti risulta infatti che nella commisurazione della pena l'autorità penale abbia dovuto tenere conto di un'importante violazione del principio di celerità del procedimento penale, ciò che ha fortemente contribuito alla riduzione della pena detentiva comminata. Occorre non da ultimo tenere in considerazione l'atteggiamento ostruzionistico palesato dal ricorrente durante l'inchiesta penale, attitudine di cui A._______ ha invero dato prova anche nell'ambito del presente procedimento. Per questi motivi il Tribunale ritiene giustificata l'emanazione di un divieto d'entrata per una durata superiore a cinque anni conformemente all'art. 67 cpv. 3 2a frase LStr. 7. 7.1 A fronte di quanto esposto resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso di specie. 7.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 7.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti. 7.4 In merito agli interessi privati, il ricorrente si è richiamato all'art. 8 CEDU, il quale garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sottolineando che la decisione dell'autorità inferiore comporterebbe l'impossibilità di coltivare il rapporto con i tre figli residenti in Svizzera, ed in particolare con la terzogenita, che al momento della decisione era minorenne. A._______ ha inoltre sottolineato che in questo paese risiedono pure i genitori, un fratello e la sorella. 7.5 Come detto, l'art. 8 CEDU tutela la vita privata e familiare delle persone. Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto di entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 140 I 145 consid. 3.1; 139 I 330 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati). Quanto all'art. 13 cpv. 1 Cost., che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8 CEDU (cfr. DTF 136 I 178 consid. 5.2). 7.6 Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta, poiché ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Protetti dalla suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Bertschi/Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privat- und Familienlebens, in: ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8 CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo in uno Stato (Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, 2000, pagg. 293 e 321). 7.7 La protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Infatti, conformemente all'art. 8 cpv. 2 CEDU, può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto quando è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute, della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari. 7.8 Nel caso di specie il Tribunale costata che i figli del ricorrente sono maggiorenni, inoltre, eccezion fatta per le generiche censure sollevate dallo stesso A._______ in sede di ricorso e di replica, agli atti non figurano elementi indicanti l'esistenza di rapporti stretti ed effettivamente vissuti tra l'interessato ed i figli. Al contrario emerge che il ricorrente è stato condannato proprio per il reato di trascuranza degli obblighi di mantenimento in quanto nel periodo compreso tra il 1° maggio 2006 ed il 28 febbraio 2009 non ha versato i contributi alimentari in favore della terzogenita, la quale era affidata alle cure della madre. 7.9 Visto quanto precede la decisione impugnata non viola l'art. 8 CEDU e A._______ non può fondare alcun diritto sulla base di tale disposizione. 7.10 Quanto testé considerato vale anche per ciò che concerne i rapporti tra il ricorrente e gli altri familiari presenti in Svizzera, non beneficiando questo tipo di relazioni della protezione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU.

8. Tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, ed in particolare vista la gravità degli atti delittuosi commessi dal ricorrente, il Tribunale ritiene che quest'ultimo rappresenti ad oggi un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Non giova alla sua posizione nemmeno l'atteggiamento tenuto sia dinanzi all'autorità inferiore, sia dinanzi allo scrivente Tribunale. Al proposito vanno segnalati la mancanza di collaborazione ed i comportamenti ostruzionistici che ne hanno finora reso possibile l'espulsione. Vanno infine menzionate le infamanti accuse di abuso di potere e di sequestro di persona rivolte alle autorità, basate su una presunta naturalizzazione mai avvenuta, fatto di cui A._______ è perfettamente a conoscenza.

9. Dalle considerazioni che precedono risulta che l'interesse pubblico all'allontanamento di A._______ dalla Svizzera prevale su quello privato di quest'ultimo ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata pronunciato dall'autorità inferiore per una durata di 10 anni è adeguato alle circostanze del caso concreto.

10. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha in definitiva accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA) devono essere poste a carico del ricorrente, in quanto soccombente. Tuttavia alla luce della domanda di esonero delle stesse, accolta dal Tribunale con decisione incidentale del 22 luglio 2015, il ricorrente è esentato dal pagamento di ogni importo (cfr. lett. K. supra).

12. Considerato l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili.

13. Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non sono assegnate spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. [...] / [...]; incarti di ritorno)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Data di spedizione: