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F-1228/2017

F-1228/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-07-28 · Italiano CH

Visto Schengen

Sachverhalt

A. A._______, cittadino marocchino nato il (...), ha chiesto all'Ambasciata di Svizzera a Rabat il rilascio di un visto Schengen della durata di 15 giorni per poter rendere visita ad B._______, cittadina elvetica sua conoscente residente a C._______. B. Con decisione del 3 gennaio 2017 la summenzionata rappresentanza svizzera ha rifiutato il rilascio del visto richiesto mediante il modulo standard Schengen. C. In data 11 gennaio 2017 (data del plico raccomandato: 12 gennaio 2017) B._______ ha inoltrato opposizione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) contro la citata decisione dell'Ambasciata di Svizzera a Rabat, adducendo che il motivo del rifiuto, risiedente nel timore da parte dell'autorità che l'interessato non lasci la Svizzera allo scadere della durata di validità del visto, sarebbe inopportuno e pregiudizievole, oltre che offensivo. Essa ha sottolineato come il centro degli interessi di A._______ si trovi in Marocco, viste le profonde differenze socioculturali, ed ha dichiarato di assumersi la responsabilità di garantire, dinanzi ad un notaio, il rientro in patria del suo ospite prima del termine di validità dell'eventuale visto. D. L'autorità inferiore ha respinto l'opposizione con decisione del 26 gennaio 2017. La SEM ha ritenuto che in ragione della situazione personale del richiedente, ed in particolare dell'assenza di precedenti viaggi nell'area Schengen, delle differenze sul piano socioeconomico tra la Svizzera ed il Marocco, nonché dei modesti mezzi finanziari a disposizione, il ritorno in patria allo scadere dell'eventuale visto non appare sufficientemente garantito. La SEM ha infine osservato che non vi sono motivi particolari per concedere l'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen a A._______ e che in definitiva unicamente quest'ultimo è in grado di assicurare la sua partenza al termine del visto, ciò indipendentemente dalla buona fede della persona invitante. E. Il 24 febbraio 2017 l'interessato, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, è insorto avverso la decisione della SEM del 26 gennaio 2017 mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale). Il ricorrente ha contestato, definendole censurabili, non condivisibili ed al limite della pretestuosità, le argomentazioni dell'autorità inferiore secondo cui la sua situazione personale sarebbe da considerare instabile e vi sarebbe il rischio che una volta giunto nello spazio Schengen egli tenti di rimanervi. A._______ ha analizzato le condizioni poste dall'art. 5 cpv. 1 LStr (RS 142.20), dichiarando di rispettarle pienamente. Egli ha in seguito sottolineato come l'autorità intimata abbia acriticamente ritenuto e non dimostrato che il visto vada rifiutato per uno dei motivi elencati all'art. 12 cpv. 2 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), circostanza comunque contestata. Con particolare riferimento alla censura secondo cui la partenza dallo spazio Schengen alla fine del soggiorno previsto non sarebbe garantita, il ricorrente ha affermato come essa sia infondata, avendo egli e B._______ formalmente preso l'impegno di rispettare il termine per rientrare in Marocco, dove risiede la famiglia (nella località di D._______) e vi sarebbe il centro dei suoi interessi. La volontà di fare rientro in Marocco sarebbe inoltre rafforzata dal fatto che B._______ provvede e provvederà all'invio di denaro al ricorrente per l'acquisto di medicamenti e trattamenti dentari, ciò che dimostrerebbe l'esistenza di mezzi propri a disposizione di A._______. Quest'ultimo ha in seguito ripercorso il suo legame di amicizia, e quello dei familiari, con B._______, iniziato nel 1992 allorquando essa lavorava in Marocco, svolgendo la mansione di maestra al servizio di un'organizzazione umanitaria. Detti rapporti sono in seguito stati regolarmente mantenuti, anche tramite visite a D._______, mentre in questa occasione lo scopo del viaggio sarebbe quello di fare conoscere al ricorrente le abitudini e le tradizioni elvetiche. Il regolare invio di denaro, il pagamento del biglietto aereo e delle spese di soggiorno in Svizzera da parte di B._______, oltre alla durata contenuta del visto richiesto, comproverebbero l'assenza di dubbi circa la partenza dell'insorgente allo scadere dell'autorizzazione Schengen. A._______ ha infine lamentato la violazione da parte della SEM del principio di proporzionalità, in quanto l'autorità inferiore non avrebbe riconosciuto l'adempimento delle condizioni poste dalla legislazione in materia di visti e si sarebbe abbandonata in un pretestuoso processo alle intenzioni. F. Il ricorrente ha tempestivamente provveduto a pagare l'anticipo spese richiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale del 6 marzo 2017. G. In data 28 marzo 2017 A._______ ha prodotto una procura in favore del proprio patrocinatore. H. Con osservazioni del 7 aprile 2017 la SEM ha precisato di avere proceduto ad una dettagliata analisi del caso del ricorrente e di avere rispettato la procedura in materia di visto, essa si è dunque riconfermata nella propria decisione ed ha chiesto al Tribunale di respingere il gravame in tutte le sue conclusioni. I. Preso atto della posizione dell'autorità inferiore, il 23 maggio 2017 A._______ ha dichiarato di rinunciare a replicare, precisando nondimeno che la SEM ha ritenuto di non contestare le argomentazioni addotte nel ricorso del 24 febbraio 2017, segnatamente quelle contenute nei punti 3 e 4.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

E. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, il quale statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).

E. 1.3 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA), ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 3.1 La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 mar-zo 2002, FF 2002 3327, pag. 3351 [di seguito: Messaggio LStr]). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2; sentenze del TAF C-1450/2013 del 23 ottobre 2013 consid. 3; C-4852/2011 del 20 mar-zo 2013 consid. 3). La legislazione elvetica sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Confederazione Elvetica, come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3390; DTF 135 II 1 consid. 1.1; DTAF 2009/27 consid. 3; 2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schengen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato, la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello spazio Schengen e del rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata ed il rilascio di un visto qualora le condizioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del richiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di conseguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giurisprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto.

E. 3.2 Inoltre, malgrado i tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'applicazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applicazione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza, prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di scostarsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi riferimenti).

E. 4.1 Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale concernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non prevedano disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr).

E. 4.2 In merito alle condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 OEV, nel suo tenore del 4 maggio 2016, in vigore dal 16 maggio 2016, rinvia all'art. 6 del regolamento (UE) n. 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52). Le condizioni d'entrata così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5 LStr.

E. 4.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c, nonché art. 14 par. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inoltre, non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in modo particolare la volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr).

E. 4.4 La pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 LStr, ed in particolare a proposito della garanzia di rimpatrio prevista all'art. 5 cpv. 2 LStr, possono essere applicate alla presente fattispecie (in merito ai dettagli di tale problematica cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).

E. 5 Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (di seguito: VTL). Lo Stato membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti e art. 6 par. 5 lett. c codice frontiere Schengen).

E. 6 In qualità di paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21 marzo 2001, pagg. 1-7), il cui art. 1 par. 1 prescrive che i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'allegato I al medesimo regolamento devono essere in possesso di un visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli Stati Schengen. In proposito, essendo il Marocco contemplato nel sopracitato allegato I, l'interessato, quale cittadino di detto paese, soggiace all'obbligo di visto.

E. 7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del soggiorno previsto risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie ed i dati concreti, che risultano dalla situazione generale del paese d'origine del richiedente.

E. 7.2 L'economia del Marocco è contraddistinta per la presenza di una moderna rete di trasporti e comunicazione, per bassi costi di produzione, che uniti alla vicinanza all'Europa ed agli incentivi agli investimenti promossi nel corso degli ultimi anni (ad esempio nel settore delle energie rinnovabili), ne hanno aumentato la competitività. Tuttavia le condizioni quadro continuano a denotare importanti lacune. Tra di esse figurano deficit a livello formativo - con un'ampia fetta della popolazione femminile e di quella rurale analfabeta - delle qualifiche professionali, della burocrazia, in materia di trasparenza, di Stato di diritto e di lotta alla corruzione. Un'ulteriore fattore preoccupante è la perdita di posti di lavoro in settori tradizionali quali quello tessile e della lavorazione del cuoio. Il settore primario genera circa il 15% del prodotto interno lordo, ma occupa quasi la metà della popolazione attiva; accanto ad un'agricoltura tradizionale su piccoli terreni, si sta sviluppando, grazie ad importanti investimenti pubblici e privati, un'agricoltura più moderna e performante. Anche i settori del turismo e dell'esportazione di fosfati rivestono un ruolo importante nel circuito economico. Gli scambi commerciali, specialmente con i paesi limitrofi, presentano un alto potenziale che però per il momento non viene pienamente sfruttato. L'economia marocchina può essere definita sostanzialmente stabile, con un tasso di crescita previsto per il 2017 del 4%. Il prodotto interno lordo pro capite nel 2016 ammontava a USD 2'250.- annuali (fonte: sito web del ministero degli esteri della Repubblica Federale di Germania [Auswärtiges Amt]: www.auswaertiges-amt.de Aussen- und Europapolitik Länderinformationen Marokko Wirtschaft, aggiornato nel febbraio 2017, consultato nel luglio 2017).

E. 7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica in Marocco, nonché delle importanti differenze con la Svizzera, la valutazione della SEM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai termini prestabiliti appaia relativamente elevato non può essere contestata. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto; in particolare le situazioni familiare, sociale o professionale possono costituire elementi di una prognosi favorevole in vista di una partenza regolare dalla Svizzera. Al contrario in assenza di tali indizi il rischio di aggiramento delle regole di diritto degli stranieri può essere considerato elevato.

E. 8 Per quanto riguarda i legami esistenti nel paese d'origine, dagli atti di causa emerge che il richiedente, 59enne celibe, è senza impiego (cfr. domanda di visto Schengen presentata da A._______, incarto Simic, pagg. 19 e 20). Dalle dichiarazioni fornite in sede di ricorso sembrerebbe che la sua famiglia risieda in Marocco, mentre in merito ai mezzi finanziari a sua disposizione A._______ ha allegato i versamenti di denaro effettuati da B._______ in suo favore tra il 27 giugno 2016 ed il 2 febbraio 2017, per complessivi fr. 4'680.- (al netto delle commissioni), sostenendo che questo sostegno finanziario da parte dell'invitante, destinato prevalentemente all'acquisto di medicamenti (la cui natura e scopo non sono indicati) ed a trattamenti dentari, continuerebbe anche dopo la sua visita in Svizzera e dimostrerebbe l'esistenza di mezzi finanziari a sua libera disposizione. Occorre rilevare che oltre a queste informazioni, e all'affermazione secondo cui il centro dei suoi interessi si troverebbe in Marocco, agli atti non figurano ulteriori ragguagli in merito alla situazione personale di A._______. In particolare non sono stati fornite indicazioni circa il suo stato di salute, cosa perlomeno auspicabile visto l'accenno alla necessità di acquistare medicamenti, e le sue disponibilità finanziarie, oltre agli aiuti inviati dalla Svizzera.

E. 9 A fronte di quanto sopra menzionato, e considerata la situazione socioeconomica del Marocco, la SEM non può essere criticata per non aver escluso il rischio che, una volta giunto nello spazio Schengen, l'interessato desideri prolungarvi la propria permanenza, con la speranza di trovarvi condizioni di vita migliori rispetto a quelle della sua terra natale. Di conseguenza, a questo proposito il Tribunale ritiene fondate le preoccupazioni dell'autorità inferiore, siccome non può essere escluso che l'insorgente, vista l'età, le condizioni di salute e la situazione economica, sia attratto dalla qualità della vita in Europa, e decida di stabilirsi durevolmente in Svizzera o in un altro paese dello spazio Schengen.

E. 10 Il Tribunale rileva infine che non sono adempiute le condizioni per la concessione di un VTL, così come indicato al considerando 5, ed in particolare dalle tavole processuali non emergono motivi umanitari.

E. 11.1 Lo scrivente Tribunale considera inoltre che il desiderio espresso da B._______ di permettere a A._______ di visitare la Svizzera, per quanto perfettamente legittimo e comprensibile, non è atto a giustificare l'ottenimento di un visto Schengen, per il quale, è bene ricordare, l'interessato non ha alcun diritto (cfr. consid. 3.1). Vero è che può sembrare alquanto severo non concedere ad una persona il diritto di entrare in un paese in cui risiedono degli amici, tuttavia occorre tenere presente che questa è la situazione di molti altri stranieri. Alla luce dell'importante numero di domande di rilascio di un visto, come precedentemente rilevato, le autorità elvetiche hanno adottato una politica d'ammissione restrittiva.

E. 11.2 Visto quanto sopra non può dunque essere escluso che A._______ rappresenti un rischio migratorio elevato e pertanto il rilascio del visto in suo favore non può essere concesso.

E. 11.3 Ne discende che l'autorità inferiore ha rilevato - a giusto titolo - che l'uscita dalla spazio Schengen entro i termini richiesti per il soggiorno a scopo di visita non sia sufficientemente garantita. La correttezza di tale valutazione non può essere pregiudicata neanche dalle dichiarazioni di garanzia formulate da B._______ anche dinanzi al patrocinatore dell'interessato, nonché pubblico notaio, e ciò a prescindere dalla buona fede da parte dell'invitante. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento della persona che richiede il visto, dedotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultima è in grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le rassicurazioni fornite da B._______, la quale si porta garante per tutte le spese di soggiorno, non sono tali da impedire al ricorrente di intraprendere i passi necessari per stabilirsi durevolmente in Svizzera o in un altro paese dell'area Schengen (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9).

E. 12 Pertanto la SEM, con la decisione del 26 gennaio 2017, non ha violato il diritto federale né abusato del proprio potere di apprezzamento; l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli artt. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato l'8 marzo 2017.
  3. Non sono assegnate spese ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata) - autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-1228/2017 Sentenza del 28 luglio 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jenny de Coulon Scuntaro, Martin Kayser, cancelliere Reto Peterhans. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Luca Zorzi, Via Visconti 2, casella postale 1013, 6501 Bellinzona, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen. Fatti: A. A._______, cittadino marocchino nato il (...), ha chiesto all'Ambasciata di Svizzera a Rabat il rilascio di un visto Schengen della durata di 15 giorni per poter rendere visita ad B._______, cittadina elvetica sua conoscente residente a C._______. B. Con decisione del 3 gennaio 2017 la summenzionata rappresentanza svizzera ha rifiutato il rilascio del visto richiesto mediante il modulo standard Schengen. C. In data 11 gennaio 2017 (data del plico raccomandato: 12 gennaio 2017) B._______ ha inoltrato opposizione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) contro la citata decisione dell'Ambasciata di Svizzera a Rabat, adducendo che il motivo del rifiuto, risiedente nel timore da parte dell'autorità che l'interessato non lasci la Svizzera allo scadere della durata di validità del visto, sarebbe inopportuno e pregiudizievole, oltre che offensivo. Essa ha sottolineato come il centro degli interessi di A._______ si trovi in Marocco, viste le profonde differenze socioculturali, ed ha dichiarato di assumersi la responsabilità di garantire, dinanzi ad un notaio, il rientro in patria del suo ospite prima del termine di validità dell'eventuale visto. D. L'autorità inferiore ha respinto l'opposizione con decisione del 26 gennaio 2017. La SEM ha ritenuto che in ragione della situazione personale del richiedente, ed in particolare dell'assenza di precedenti viaggi nell'area Schengen, delle differenze sul piano socioeconomico tra la Svizzera ed il Marocco, nonché dei modesti mezzi finanziari a disposizione, il ritorno in patria allo scadere dell'eventuale visto non appare sufficientemente garantito. La SEM ha infine osservato che non vi sono motivi particolari per concedere l'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen a A._______ e che in definitiva unicamente quest'ultimo è in grado di assicurare la sua partenza al termine del visto, ciò indipendentemente dalla buona fede della persona invitante. E. Il 24 febbraio 2017 l'interessato, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, è insorto avverso la decisione della SEM del 26 gennaio 2017 mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale). Il ricorrente ha contestato, definendole censurabili, non condivisibili ed al limite della pretestuosità, le argomentazioni dell'autorità inferiore secondo cui la sua situazione personale sarebbe da considerare instabile e vi sarebbe il rischio che una volta giunto nello spazio Schengen egli tenti di rimanervi. A._______ ha analizzato le condizioni poste dall'art. 5 cpv. 1 LStr (RS 142.20), dichiarando di rispettarle pienamente. Egli ha in seguito sottolineato come l'autorità intimata abbia acriticamente ritenuto e non dimostrato che il visto vada rifiutato per uno dei motivi elencati all'art. 12 cpv. 2 dell'ordinanza del 22 ottobre 2008 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV, RS 142.204), circostanza comunque contestata. Con particolare riferimento alla censura secondo cui la partenza dallo spazio Schengen alla fine del soggiorno previsto non sarebbe garantita, il ricorrente ha affermato come essa sia infondata, avendo egli e B._______ formalmente preso l'impegno di rispettare il termine per rientrare in Marocco, dove risiede la famiglia (nella località di D._______) e vi sarebbe il centro dei suoi interessi. La volontà di fare rientro in Marocco sarebbe inoltre rafforzata dal fatto che B._______ provvede e provvederà all'invio di denaro al ricorrente per l'acquisto di medicamenti e trattamenti dentari, ciò che dimostrerebbe l'esistenza di mezzi propri a disposizione di A._______. Quest'ultimo ha in seguito ripercorso il suo legame di amicizia, e quello dei familiari, con B._______, iniziato nel 1992 allorquando essa lavorava in Marocco, svolgendo la mansione di maestra al servizio di un'organizzazione umanitaria. Detti rapporti sono in seguito stati regolarmente mantenuti, anche tramite visite a D._______, mentre in questa occasione lo scopo del viaggio sarebbe quello di fare conoscere al ricorrente le abitudini e le tradizioni elvetiche. Il regolare invio di denaro, il pagamento del biglietto aereo e delle spese di soggiorno in Svizzera da parte di B._______, oltre alla durata contenuta del visto richiesto, comproverebbero l'assenza di dubbi circa la partenza dell'insorgente allo scadere dell'autorizzazione Schengen. A._______ ha infine lamentato la violazione da parte della SEM del principio di proporzionalità, in quanto l'autorità inferiore non avrebbe riconosciuto l'adempimento delle condizioni poste dalla legislazione in materia di visti e si sarebbe abbandonata in un pretestuoso processo alle intenzioni. F. Il ricorrente ha tempestivamente provveduto a pagare l'anticipo spese richiesto dal Tribunale mediante decisione incidentale del 6 marzo 2017. G. In data 28 marzo 2017 A._______ ha prodotto una procura in favore del proprio patrocinatore. H. Con osservazioni del 7 aprile 2017 la SEM ha precisato di avere proceduto ad una dettagliata analisi del caso del ricorrente e di avere rispettato la procedura in materia di visto, essa si è dunque riconfermata nella propria decisione ed ha chiesto al Tribunale di respingere il gravame in tutte le sue conclusioni. I. Preso atto della posizione dell'autorità inferiore, il 23 maggio 2017 A._______ ha dichiarato di rinunciare a replicare, precisando nondimeno che la SEM ha ritenuto di non contestare le argomentazioni addotte nel ricorso del 24 febbraio 2017, segnatamente quelle contenute nei punti 3 e 4. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, il quale statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF). 1.3 Riservati i casi in cui la LTAF non dispone altrimenti, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA), ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

2. Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in alcun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 La politica delle autorità svizzere in materia di visti riveste un ruolo importante nella prevenzione dell'immigrazione clandestina (cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 mar-zo 2002, FF 2002 3327, pag. 3351 [di seguito: Messaggio LStr]). Non potendo accogliere tutti gli stranieri che desiderano venire in questo paese, sia per un soggiorno di corta durata che per un soggiorno di lunga durata, le autorità svizzere possono applicare legittimamente una politica d'ammissione restrittiva (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2; sentenze del TAF C-1450/2013 del 23 ottobre 2013 consid. 3; C-4852/2011 del 20 mar-zo 2013 consid. 3). La legislazione elvetica sugli stranieri non garantisce né il diritto d'entrata in Svizzera né quello al rilascio di un visto. La Confederazione Elvetica, come gli altri Stati, non è tenuta ad autorizzare di principio l'entrata di stranieri nel suo territorio. Questa decisione viene presa autonomamente in accordo con il diritto internazionale pubblico (Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3390; DTF 135 II 1 consid. 1.1; DTAF 2009/27 consid. 3; 2014/1 consid. 4.1.1 e relativi riferimenti). Tuttavia la normativa di Schengen, ripresa dalla Svizzera con la conclusione degli accordi d'associazione a Schengen, limita le prerogative degli Stati firmatari in quanto, da un lato, la regolamentazione prevede delle condizioni uniformi per l'entrata nello spazio Schengen e del rilascio dei relativi visti e, dall'altro, obbliga gli Stati firmatari a rifiutare l'entrata ed il rilascio di un visto qualora le condizioni previste non siano adempiute. Inoltre, se l'autorità competente per statuire sulla domanda di visto conclude all'adempimento da parte del richiedente delle condizioni per l'ottenimento e che non esiste alcun motivo di rifiuto, il visto deve in principio essere concesso. Nell'effettuare questo esame l'autorità dispone di un ampio margine di apprezzamento. Di conseguenza, come il Tribunale ha già rilevato a più riprese nella sua giurisprudenza, la normativa di Schengen non conferisce né un diritto all'entrata nello spazio Schengen né un diritto al rilascio di un visto. 3.2 Inoltre, malgrado i tribunali svizzeri e le autorità siano autonomi nell'applicazione e nell'interpretazione dell'acquis di Schengen, in quanto non esiste un obbligo giuridico di tenere conto dell'interpretazione data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il Tribunale, contribuisce all'applicazione e interpretazione uniforme del diritto Schengen. Di conseguenza, prende in considerazione la giurisprudenza della CGUE, evitando di scostarsene senza motivi oggettivi (cfr. DTAF 2014/1 consid. 4.1.2 e relativi riferimenti). 4. 4.1 Nella presente fattispecie si applicano le norme di diritto nazionale concernenti la procedura di visto, l'entrata e la partenza dalla Svizzera, per quanto gli Accordi di associazione alla normativa Schengen non prevedano disposizioni divergenti (art. 2 cpv. 4 e 5 LStr). 4.2 In merito alle condizioni d'entrata in Svizzera per un soggiorno non superiore a 90 giorni, l'art. 2 cpv. 1 OEV, nel suo tenore del 4 maggio 2016, in vigore dal 16 maggio 2016, rinvia all'art. 6 del regolamento (UE) n. 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, GU L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52). Le condizioni d'entrata così previste corrispondono, sostanzialmente, a quelle elencate all'art. 5 LStr. 4.3 I richiedenti devono essere in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera e se richiesto, di un visto valido (lett. a e b), nonché giustificare lo scopo e le condizioni di soggiorno e disporre di mezzi finanziari sufficienti (lett. c, nonché art. 14 par. 1 lett. a-c del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009, pagg. 1-58]). Inoltre, non devono essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e non essere considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri (lett. d ed e). Infine, sarà valutata in modo particolare la volontà dei richiedenti di lasciare gli Stati membri, prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 par. 1 codice dei visti; art. 5 cpv. 2 LStr). 4.4 La pratica e la giurisprudenza relative all'art. 5 LStr, ed in particolare a proposito della garanzia di rimpatrio prevista all'art. 5 cpv. 2 LStr, possono essere applicate alla presente fattispecie (in merito ai dettagli di tale problematica cfr. DTAF 2009/27 consid. 5.2 e 5.3).

5. Se le condizioni per rilasciare un visto al fine di entrare nello spazio Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è comunque possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (di seguito: VTL). Lo Stato membro interessato può fare segnatamente uso di tale possibilità, se lo ritiene giustificato per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 2 cpv. 4 e art. 12 cpv. 4 OEV, art. 25 par. 1 lett. a codice dei visti e art. 6 par. 5 lett. c codice frontiere Schengen).

6. In qualità di paese dello spazio Schengen, la Svizzera applica parimenti il regolamento n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21 marzo 2001, pagg. 1-7), il cui art. 1 par. 1 prescrive che i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'allegato I al medesimo regolamento devono essere in possesso di un visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne degli Stati Schengen. In proposito, essendo il Marocco contemplato nel sopracitato allegato I, l'interessato, quale cittadino di detto paese, soggiace all'obbligo di visto. 7. 7.1 Al fine di valutare se l'uscita dallo spazio Schengen alla scadenza del soggiorno previsto risulti sufficientemente assicurata, è necessario giudicare un comportamento futuro. Ora, non è possibile constatare in modo certo un fatto non ancora accaduto, tuttavia si possono emettere delle supposizioni, considerando l'insieme delle circostanze della fattispecie ed i dati concreti, che risultano dalla situazione generale del paese d'origine del richiedente. 7.2 L'economia del Marocco è contraddistinta per la presenza di una moderna rete di trasporti e comunicazione, per bassi costi di produzione, che uniti alla vicinanza all'Europa ed agli incentivi agli investimenti promossi nel corso degli ultimi anni (ad esempio nel settore delle energie rinnovabili), ne hanno aumentato la competitività. Tuttavia le condizioni quadro continuano a denotare importanti lacune. Tra di esse figurano deficit a livello formativo - con un'ampia fetta della popolazione femminile e di quella rurale analfabeta - delle qualifiche professionali, della burocrazia, in materia di trasparenza, di Stato di diritto e di lotta alla corruzione. Un'ulteriore fattore preoccupante è la perdita di posti di lavoro in settori tradizionali quali quello tessile e della lavorazione del cuoio. Il settore primario genera circa il 15% del prodotto interno lordo, ma occupa quasi la metà della popolazione attiva; accanto ad un'agricoltura tradizionale su piccoli terreni, si sta sviluppando, grazie ad importanti investimenti pubblici e privati, un'agricoltura più moderna e performante. Anche i settori del turismo e dell'esportazione di fosfati rivestono un ruolo importante nel circuito economico. Gli scambi commerciali, specialmente con i paesi limitrofi, presentano un alto potenziale che però per il momento non viene pienamente sfruttato. L'economia marocchina può essere definita sostanzialmente stabile, con un tasso di crescita previsto per il 2017 del 4%. Il prodotto interno lordo pro capite nel 2016 ammontava a USD 2'250.- annuali (fonte: sito web del ministero degli esteri della Repubblica Federale di Germania [Auswärtiges Amt]: www.auswaertiges-amt.de Aussen- und Europapolitik Länderinformationen Marokko Wirtschaft, aggiornato nel febbraio 2017, consultato nel luglio 2017). 7.3 Tenuto conto delle considerazioni relative alla situazione socioeconomica in Marocco, nonché delle importanti differenze con la Svizzera, la valutazione della SEM secondo cui il rischio di un'uscita non conforme ai termini prestabiliti appaia relativamente elevato non può essere contestata. Ciononostante trarre delle conclusioni basandosi unicamente sulla situazione generale del paese d'origine, porterebbe ad una valutazione dei fatti eccessivamente generalizzata. Occorre pertanto esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto; in particolare le situazioni familiare, sociale o professionale possono costituire elementi di una prognosi favorevole in vista di una partenza regolare dalla Svizzera. Al contrario in assenza di tali indizi il rischio di aggiramento delle regole di diritto degli stranieri può essere considerato elevato.

8. Per quanto riguarda i legami esistenti nel paese d'origine, dagli atti di causa emerge che il richiedente, 59enne celibe, è senza impiego (cfr. domanda di visto Schengen presentata da A._______, incarto Simic, pagg. 19 e 20). Dalle dichiarazioni fornite in sede di ricorso sembrerebbe che la sua famiglia risieda in Marocco, mentre in merito ai mezzi finanziari a sua disposizione A._______ ha allegato i versamenti di denaro effettuati da B._______ in suo favore tra il 27 giugno 2016 ed il 2 febbraio 2017, per complessivi fr. 4'680.- (al netto delle commissioni), sostenendo che questo sostegno finanziario da parte dell'invitante, destinato prevalentemente all'acquisto di medicamenti (la cui natura e scopo non sono indicati) ed a trattamenti dentari, continuerebbe anche dopo la sua visita in Svizzera e dimostrerebbe l'esistenza di mezzi finanziari a sua libera disposizione. Occorre rilevare che oltre a queste informazioni, e all'affermazione secondo cui il centro dei suoi interessi si troverebbe in Marocco, agli atti non figurano ulteriori ragguagli in merito alla situazione personale di A._______. In particolare non sono stati fornite indicazioni circa il suo stato di salute, cosa perlomeno auspicabile visto l'accenno alla necessità di acquistare medicamenti, e le sue disponibilità finanziarie, oltre agli aiuti inviati dalla Svizzera.

9. A fronte di quanto sopra menzionato, e considerata la situazione socioeconomica del Marocco, la SEM non può essere criticata per non aver escluso il rischio che, una volta giunto nello spazio Schengen, l'interessato desideri prolungarvi la propria permanenza, con la speranza di trovarvi condizioni di vita migliori rispetto a quelle della sua terra natale. Di conseguenza, a questo proposito il Tribunale ritiene fondate le preoccupazioni dell'autorità inferiore, siccome non può essere escluso che l'insorgente, vista l'età, le condizioni di salute e la situazione economica, sia attratto dalla qualità della vita in Europa, e decida di stabilirsi durevolmente in Svizzera o in un altro paese dello spazio Schengen.

10. Il Tribunale rileva infine che non sono adempiute le condizioni per la concessione di un VTL, così come indicato al considerando 5, ed in particolare dalle tavole processuali non emergono motivi umanitari. 11. 11.1 Lo scrivente Tribunale considera inoltre che il desiderio espresso da B._______ di permettere a A._______ di visitare la Svizzera, per quanto perfettamente legittimo e comprensibile, non è atto a giustificare l'ottenimento di un visto Schengen, per il quale, è bene ricordare, l'interessato non ha alcun diritto (cfr. consid. 3.1). Vero è che può sembrare alquanto severo non concedere ad una persona il diritto di entrare in un paese in cui risiedono degli amici, tuttavia occorre tenere presente che questa è la situazione di molti altri stranieri. Alla luce dell'importante numero di domande di rilascio di un visto, come precedentemente rilevato, le autorità elvetiche hanno adottato una politica d'ammissione restrittiva. 11.2 Visto quanto sopra non può dunque essere escluso che A._______ rappresenti un rischio migratorio elevato e pertanto il rilascio del visto in suo favore non può essere concesso. 11.3 Ne discende che l'autorità inferiore ha rilevato - a giusto titolo - che l'uscita dalla spazio Schengen entro i termini richiesti per il soggiorno a scopo di visita non sia sufficientemente garantita. La correttezza di tale valutazione non può essere pregiudicata neanche dalle dichiarazioni di garanzia formulate da B._______ anche dinanzi al patrocinatore dell'interessato, nonché pubblico notaio, e ciò a prescindere dalla buona fede da parte dell'invitante. In effetti nell'esame del rischio di un'uscita non conforme ai termini è rilevante in prima linea il possibile comportamento della persona che richiede il visto, dedotto dalla documentazione agli atti. Solo quest'ultima è in grado di assicurare la partenza dallo spazio Schengen entro i termini stabiliti. Considerato l'insieme delle circostanze del caso, le rassicurazioni fornite da B._______, la quale si porta garante per tutte le spese di soggiorno, non sono tali da impedire al ricorrente di intraprendere i passi necessari per stabilirsi durevolmente in Svizzera o in un altro paese dell'area Schengen (cfr. DTAF 2009/27 consid. 9).

12. Pertanto la SEM, con la decisione del 26 gennaio 2017, non ha violato il diritto federale né abusato del proprio potere di apprezzamento; l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli artt. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 600.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo del medesimo importo versato l'8 marzo 2017.

3. Non sono assegnate spese ripetibili.

4. Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata)

- autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Reto Peterhans Data di spedizione: