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D-983/2014

D-983/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-05-13 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino afghano di etnia hazara e religione sciita, dichiaratosi minorenne, è nato e cresciuto in un villaggio della provincia afghana di Vardak ed avrebbe trascorso l'anno prima dell'espatrio a Kabul. Egli ha presentato domanda d'asilo in data 19 settembre 2013 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno per mezzo di un treno proveniente dall'Italia. Egli sarebbe partito da Kabul, avrebbe raggiunto F._______ (Iran), passando in seguito in Pakistan per poi entrare in territorio turco da dove avrebbe proseguito per la Grecia e sarebbe sbarcato in l'Italia dove avrebbe preso il treno che lo ha condotto in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 14 ottobre 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3, 5 e 7 seg.). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, d'aver lasciato l'Afghanistan in quanto nel villaggio d'origine vi sarebbero stati problemi dopo l'arrivo dei Kuchi, nel 2008. Questi ultimi avrebbero distrutto case ed ammazzato i residenti. Pertanto si sarebbe trasferito unitamente alla sua famiglia a Kabul nel 2012. Con l'intenzione di tornare al villaggio d'origine per recuperare degli effetti personali, l'interessato si sarebbe imbattuto nei Talebani che lo avrebbero costretto a svolgere lavori pesanti. Allorquando egli non sarebbe più stato in grado di lavorare, questi ultimi lo avrebbero picchiato e poi liberato. Tornato a Kabul, egli avrebbe avuto problemi di sicurezza ed economici (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale d'audizione del 16 gennaio 2014 [di seguito: verbale 2], pagg. 3 seg.). B. Con decisione del 23 gennaio 2014, notificata all'interessato in data 27 gennaio 2014 (cfr. atto A25/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha preliminarmente ritenuto che il richiedente non sarebbe stato in grado di dimostrare la sua minore età, ha in seguito respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 26 febbraio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 febbraio 2014) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo e, sussidiariamente, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. A sostegno dell'atto ricorsuale, il ricorrente ha prodotto una fotocopia della Tazkara, ossia un documento di identità afghano attestante, a suo dire, la sua minore età. D. Il Tribunale, con ordinanza del 5 marzo 2014, ha informato l'insorgente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura, lo ha esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e si è riservato di decidere sull'assistenza giudiziaria in prosieguo di procedura. Contestualmente il Tribunale ha trasmesso una copia del ricorso con il relativo allegato all'UFM ed ha invitato tale Ufficio ad inoltrare una risposta. E. In data 14 marzo 2014 l'UFM ha presentato la risposta al ricorso, trasmessa all'insorgente per conoscenza, nella quale ha rinviato ai considerandi della propria decisione ed ha proposto la reiezione del gravame. F. Con decisione incidentale del 24 marzo 2014, il Tribunale ha trasmesso la risposta al ricorso dell'UFM all'insorgente e lo ha invitato ad inoltrare una replica come pure una traduzione della Tazkara, nonché la stessa in originale entro un termine fissato il 24 aprile 2014. In seguito, il Tribunale, con ordinanza del 29 aprile 2014, ha accolto l'istanza di proroga formulata dal ricorrente con scritto del 24 aprile 2014 prorogando il termine al 15 maggio 2014. G. Il ricorrente, con scritto del 6 maggio 2014 (timbro del plico raccomandato: 7 maggio 2014), ha inviato la Tazkara in originale con relativa traduzione ed ha tacitamente rinunciato alla replica. H. Il 27 maggio 2014, dopo invito del Tribunale del 13 maggio 2014, l'UFM ha trasmesso le sue osservazioni concernenti la Tazkara prodotta dall'insorgente. Tali osservazioni sono state trasmesse al ricorrente con diritto d'esprimersi entro il 17 giugno 2014, termine tuttavia decorso infruttuoso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie. In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto vigente.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato, da un lato, le allegazioni dell'interessato circa l'allegata minore età come inverosimili, e dall'altro lato le allegazioni circa i motivi d'asilo come irrilevanti. In particolare, l'UFM ha rilevato che il richiedente non avrebbe saputo rendere credibile la sua pretesa minore età non avendo consegnato alcun documento d'identità. Inoltre non sarebbe stato in grado nemmeno di indicare la sua data di nascita in maniera coerente, avendo dapprima indicato di essere nato l'8 ottobre 1997 che corrisponderebbe al calendario solare persiano 20 day 1375. Quest'ultima data però corrisponderebbe al 9 gennaio 1997. Altresì durante l'audizione sulle generalità egli avrebbe indicato di non essere sicuro della sua età per poi asserire di avere 17 anni e due mesi. Non da ultimo, l'UFM ha rilevato che le allegazioni circa la sua cronistoria quo al curricolo scolastico come pure all'esperienza lavorativa non coinciderebbero. Infine, il richiedente, nel soggiorno previo in Grecia si sarebbe dichiarato diciannovenne. Per tutti questi motivi, l'UFM ha ritenuto che vi sarebbero stati sufficienti elementi per poter concludere alla maggiore età del richiedente. Tale conclusione sarebbe pure confermata dal risultato dell'esame osseo, secondo cui l'interessato avrebbe un'età superiore a 18 anni, benché questo mezzo di prova non sia sufficiente per smentire da solo le allegazioni riguardante la sua minore età. Circa i motivi d'asilo, senza contestarne la verosimiglianza, l'UFM ha indicato che per l'interessato vi sarebbe un'alternativa di rifugio nel Paese d'origine. Infatti l'interessato avrebbe dichiarato che a marzo o aprile del 2012 con la propria famiglia avrebbe lasciato la provincia di Vardak ed il villaggio di G._______ e si sarebbe trasferito definitivamente a Kabul. Agendo nel senso, avrebbe quindi attivamente sollecitato un'alternativa di rifugio interna, ove lo stesso avrebbe asserito di non aver subito alcuna persecuzione. Pertanto, le persecuzioni allegate, ovvero quelle subite dai Talebani e dai Kuchi, sarebbero persecuzioni circoscritte a livello locale o regionale, alle quali sarebbe possibile sottrarsi recandosi in un'altra parte del Paese d'origine, come d'altronde egli avrebbe fatto. Inoltre, il timore di subire a Kabul delle persecuzioni da parte di altre famiglie del suo villaggio d'origine per problemi legati alla proprietà di terreni, sarebbero anch'esse irrilevanti, in quanto avrebbe potuto rivolgersi alle autorità afghane a Kabul qualora ne avesse avuto il bisogno. Infine sarebbe pure irrilevante ai fini dell'asilo l'essere espatriato per le difficili condizioni di vita a causa di un problema psichico del padre. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni di rilevanza previste all'art. 3 LAsi e pertanto l'UFM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Avendo respinto la domanda d'asilo, l'UFM ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Ha indicato che non vi sarebbero indizi per ritenere che l'interessato rischierebbe nel suo Paese d'origine di essere esposto a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Inoltre, non avendo saputo rendere credibile la sua minore età, l'interessato dovrebbe sopportare le conseguenze della mancata dimostrazione della sua minore età e pertanto, circa l'esecuzione del rinvio, egli non potrebbe prevalersi delle regole specifiche per i minorenni non accompagnati. Altresì, siccome l'interessato nella primavera del 2012 si sarebbe trasferito unitamente alla famiglia a Kabul, l'esecuzione dell'allontanamento in Afghanistan sarebbe ragionevolmente esigibile conformemente alla giurisprudenza dello scrivente Tribunale. Essendo egli giovane e disponendo a Kabul di un'ampia rete familiare come pure di una buona esperienza professionale e potendo contare sull'aiuto finanziario di un parente dal Pakistan, non vi sarebbero ostacoli al suo rinvio a Kabul. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico.

E. 4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha preliminarmente contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza constatata della sua allegata minore età. Le discrepanze rilevate dall'UFM sarebbero da ricondurre, come indicato dalla rappresentante dell'opera assistenziale (di seguito: ROA) presente all'audizione federale, a fattori culturali. A sostegno dell'atto ricorsuale ha quindi depositato una copia della Tazkara che attesterebbe la sua minore età, aggiungendo, inoltre, che l'esame osseo non potrebbe scientificamente provare la sua età a causa del margine d'imprecisione di tale esame. Pertanto vi sarebbe d'annullare la decisione per non aver applicato le norme di procedura previste per i minori non accompagnati. In seguito, il ricorrente ha indicato che, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, non si potrebbe concludere che Kabul sia un'alternativa di protezione interna poiché ivi la situazione sarebbe altrettanto pericolosa a causa della vicinanza dei Talebani e degli attentati. Inoltre, circa la persecuzione da parte di terzi, sarebbe erroneo indicare che la giustizia afghana sia efficiente, pertanto anche da questo punto di vista, qualora dovesse fare rientro nel Paese d'origine non sarebbe in grado di ottenere un'opportuna protezione. Per questi motivi gli si dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato e concedere l'asilo o, sussidiariamente, concedere l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'allontanamento.

E. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che il documento di identità allegato al ricorso sarebbe solo una copia e di pessima qualità. Inoltre un documento d'identità inoltrato in forma di fotocopia non consentirebbe di stabilire con certezza il suo contenuto poiché non sarebbe possibile verificarne l'autenticità. Il documento, dunque, non sarebbe in grado di confutare la conclusioni dell'UFM. Pertanto detto Ufficio ha rinviato ai propri considerandi confermandoli pienamente.

E. 4.4 Successivamente all'inoltro dell'originale della Tazkara con relativa traduzione, l'UFM ha presentato le seguenti considerazioni. La Tazkara, oltre ad essere un documento facilmente e illegalmente ottenibile, sarebbe di scarso valore probatorio a causa del contenuto esiguo al punto di non essere attendibile. Le indicazioni riguardanti l'età sarebbero troppo vaghe per poterne stabilirne l'esattezza, infatti sarebbe solitamente indicata l'età di una persona a un certo momento della sua vita. Nel caso specifico, la Tazkara del ricorrente indicherebbe l'età di 16 anni nel 1391 del calendario solare persiano ciò che corrisponderebbe al 2012, momento in cui sarebbe stato rilasciato il documento, pertanto sarebbe impossibile stabilire l'età dell'insorgente. Il documento potrebbe essere stato stilato sulla base delle affermazioni di chi l'ha richiesto. Pertanto, il documento di identità inoltrato dal ricorrente non sarebbe atto a provare l'età allegata. A titolo abbondanziale, l'Ufficio ha poi aggiunto che l'età menzionata nel documento farebbe emergere ulteriori contraddizioni con le dichiarazioni dell'insorgente. L'età di 16 anni nel 2012 andrebbe contro la sua indicazione secondo la quale egli avrebbe avuto 17 anni e due mesi in occasione della prima audizione tenutasi nell'ottobre 2013 giacché a questo punto non avrebbe ancora compiuto i 16 anni al momento del rilascio della Tazkara l'8 aprile 2012. Altresì se si considera la data di nascita fatta valere dallo stesso, ossia il 9 gennaio 1997, al momento del rilascio della Tazakara nel 2012 egli non avrebbe avuto 16 anni. Pertanto tale Tazkara non potrebbe costituire un documento affidabile per stabilire l'età effettiva del suo detentore. L'UFM ha inoltre aggiunto che effettivamente la valutazione dell'età dovrebbe tenere conto di elementi culturali come avrebbe fatto notare la ROA. Ciononostante, trattandosi di una componente determinante dell'identità, il ricorrente avrebbe dovuto provare i relativi dati non solo renderli verosimili. Le indicazioni contraddittorie e vaghe dell'insorgente già rilevate nella decisione impugnata, nonché la Tazkara stessa farebbero emergere dei dubbi considerevoli in merito alla sua età dichiarata e non permetterebbero di giungere alla convinzione che lo stesso sia minorenne. Inoltre il risultato osseo non sarebbe stato di per sé determinante per valutare la sua maggiore età, l'Ufficio sarebbe giunto a tale conclusione considerando altri criteri di valutazione prima di evocare il risultato osseo.

E. 5 Anzitutto, v'è da stabilire se l'UFM ha correttamente considerato l'insorgente maggiorenne e pertanto se a giusta ragione non gli ha assegnato una persona di fiducia prevista per i minori non accompagnati. Tale censura implica rispettivamente una violazione del diritto di essere sentito come pure un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, pertanto è necessario verificarne la fondatezza in modo preliminare, giacché qualora venisse accolta potrebbe condurre ad una cassazione della decisione impugnata (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1155, pagg. 403 seg.).

E. 5.1 Discende dal diritto di essere sentito, il diritto per i richiedenti l'asilo di consultare gli atti e d'esprimersi, come pure la possibilità d'influire nell'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Inoltre, le autorità decidenti devono ottemperare al loro obbligo di motivare le decisioni (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost., art. 29 e segg. PA e DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.2 Giusta l'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompagnati, per la durata del soggiorno presso un Centro di registrazione e di procedura, se oltre all'interrogazione sommaria di cui all'art. 26 cpv. 2 LAsi vi si svolgono fasi procedurali rilevanti per la decisione, oppure la persona di fiducia viene nominata per la durata della procedura, dopo l'attribuzione al Cantone (art. 17 cpv. 3 lett. c LAsi). Conformemente all'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) per il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito dopo l'attribuzione al Cantone un curatore o un tutore, l'autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età (cfr. art. 3 e 22 della Convenzione sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989 [CDF, RS 0.107]).

E. 5.3 Secondo giurisprudenza costante, l'UFM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla minore età di un richiedente l'asilo prima dell'audizione sui motivi d'asilo e della designazione di una persona di fiducia se esistono dei dubbi sull'allegata minore età. Questo avviene segnatamente nel caso in cui il richiedente l'asilo non ha consegnato i documenti di viaggio e d'identità (cfr. art. 8 cpv. 1 let. b LAsi). In assenza di documenti d'identità autentici, bisogna procedere ad un apprezzamento globale di tutti gli elementi per poter giungere alla verosimiglianza dell'allegata minore età giusta l'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.4 Il Tribunale ritiene che l'UFM non ha, nella presente fattispecie, violato il diritto di essere sentito del qui ricorrente come pure non è incorso in un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. Anzitutto, v'è da indicare che l'UFM, in assenza di un documento d'identità dell'insorgente, ha correttamente apprezzato gli elementi a sua disposizione prima di giungere alla conclusione che lo stesso non ha reso verosimile la sua minore età. In particolare, l'insorgente ha effettivamente indicato in maniera incoerente la sua data di nascita come pure le date della sua cronistoria con le esperienze maturate nel Paese d'origine (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.). Invero, come rilevato dalla ROA, tali discrepanze si potrebbero ricondurre a fatti culturali e segnatamente alle scarse conoscenze del calendario gregoriano. Tuttavia anche allorquando ha indicato le date secondo il calendario solare persiano è incorso in contraddizione. A titolo d'esempio, egli ha indicato d'aver iniziato la scuola all'età di otto anni nel 1385 del calendario solare persiano e d'aver, nel contempo, iniziato a lavorare all'età di dieci anni nell'anno 1385 (cfr. verbale 1, pag. 4). Altresì, in audizione federale, ha fornito un'ulteriore versione indicando d'aver dapprima iniziato a lavorare, nel 1383, ed in seguito cominciato la scuola, nel 1385 (cfr. verbale 2, pag. 4). Per cui la differenza culturale non può, sotto questo punto di vista, giustificare le incoerenze rilevate dall'UFM. Inoltre, come giustamente indicato dall'UFM in occasione dello scambio di scritti, l'esame osseo non è stato utilizzato come elemento principale per l'accertamento dei fatti - il quale si ricorda, in tale stadio di procedura, in mancanza del deposito di un documento d'identità da parte del ricorrente l'UFM deve procedere ad un apprezzamento di tutti gli elementi a sua disposizione -, bensì come conferma dell'accertamento della sua maggiore età, dopo attenta analisi delle dichiarazioni dello stesso e dell'insieme delle circostanze. Pertanto l'UFM con gli elementi a quel tempo a sua disposizione ha correttamente considerato inverosimile la minore età del ricorrente. A livello ricorsuale, l'insorgente ha depositato come documento di identità la propria Tazkara in originale. In occasione dello scambio di scritti, l'UFM ha indicato che tale documento sarebbe di scarso valore probatorio. Come codesto Tribunale ha già avuto modo d'indicare nella DTAF 2013/30 consid. 4.2.2, seppur la Tazkara non sia da qualificare come un documento di viaggio, quest'ultima è il documento più utilizzato in Afghanistan come carta d'identità. Si tratta dunque di un documento ufficiale recante fotografia rilasciato con l'obbiettivo di comprovare l'identità del titolare. Tuttavia la Tazkara è un documento falsificabile, pertanto il suo valore probatorio è ridotto. Ciononostante la stessa non può essere qualificata come falsificazione senza aver effettuato precisi approfondimenti. Nella Tazkara depositata dal ricorrente nella rubrica "Data di nascita o età" è indicato: "Età sedici anni nell'anno 1391". Benché il luogo del rilascio di tale documento sia illeggibile, v'è nondimeno indicato che tale documento è stato rilasciato il 20 del primo mese del 1391 del calendario solare persiano. Orbene, visto il valore probatorio ridotto di tale documento di identità, il Tribunale deve procedere ad un apprezzamento di tutti gli elementi per poter pronunciarsi sull'eventuale maggiore età dell'insorgente in quanto tale documento, da solo, non è sufficiente per provare la sua data di nascita esatta e pertanto la minore età allegata. Ciononostante, senza giungere a dichiarare la falsificazione del documento in questione, il Tribunale ritiene che neppure a livello ricorsuale il ricorrente è riuscito a rendere verosimile la sua minore età. Innanzitutto, in occasione dell'audizione sulle generalità egli ha erroneamente indicato che sulla sua Tazkara vi sarebbe stata riportata la sua data di nascita completa (cfr. verbale 1, pag. 7), mentre nel documento d'identità depositato agli atti non v'è indicata la data di nascita, bensì l'età nel corso dell'anno 1391. Sembra pertanto già di per sé incomprensibile l'essersi equivocato su tale punto dacché, secondo le sue dichiarazioni, il documento lo avrebbe ottenuto personalmente (cfr. verbale 1, pag. 7). Secondariamente, ha indicato che all'età di otto anni avrebbe cominciato a frequentare la scuola e che corrisponderebbe all'anno 1385 del calendario solare dell'Egira (cfr. verbale 1, pag. 4). Tale indicazioni sono contraddittorie, in quanto nell'anno 1385, secondo le informazioni da lui fornite, avrebbe dovuto compiere 10 anni e al minimo avrebbe avuto nove anni. Inoltre ha erroneamente indicato che nel 1391, quando avrebbe terminato gli studi avrebbe avuto 14 anni (cfr. ibidem), mentre secondo la Tazkara depositata avrebbe avuto 16 anni. Pertanto, visto tutto quanto sopra, e nonostante il documento depositato, vi sono sufficienti elementi discordanti per dichiarare l'inverosimiglianza della sua allegata minore età. Infine, onde evitare eventuali ripetizioni il Tribunale rinvia alle considerazioni dell'UFM nella decisione impugnata come pure alle sue osservazioni in occasione dello scambio di scritti. Pertanto visto tutto quanto sopra, l'allegata minore età non è stata resa verosimile. Di conseguenza, e conformemente alle considerazioni dell'UFM alle quali si rinvia, il ricorrente è da considerarsi maggiorenne. L'UFM non ha quindi a giusta ragione assegnato al richiedente una persona di fiducia prevista per i minori non accompagnati e non è incorso nella violazione del diritto di essere sentito come pure nell'accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti.

E. 6 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata nella sentenza di principio DTAF 2011/51), la qualità di rifugiato è data se nel Paese d'origine non è possibile ottenere una protezione adeguata contro le persecuzioni. La qualità di rifugiato non può essere negata alla persona che ha subito una persecuzione in una parte del Paese, per il motivo che disporrebbe di un'alternativa di protezione interna in un'altra parte del Paese, se si trovasse, nel luogo della protezione interna, in una situazione che minacci la sua esistenza. L'autorità giudicante è tenuta a chiarire se nel luogo di rifugio interno, la persona interessata non abbia a trovarsi concretamente in pericolo giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr (RS 142.20). Conformemente alla sussidiarietà della protezione internazionale, non è rifugiato chi può ottenere in patria un'appropriata protezione contro le persecuzioni non statali. Una siffatta protezione può essere offerta dallo Stato o, a determinate condizioni, da entità quasi-statali o, eventualmente, pure da organizzazioni internazionali. L'interessato può essere ragionevolmente obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine solo se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 18). Secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è data da un'effettiva garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti. Il ricorso a tale struttura di protezione interna deve essere, da un lato, oggettivamente accessibile alla persona interessata (per esempio, indipendentemente dal genere, dall'appartenenza etnica o religiosa) e, dall'altro lato, tale ricorso deve essere ragionevolmente esigibile (condizione non adempiuta nel caso in cui, per esempio, i bisognosi di protezione si espongono ad un ulteriore [o altro] concreto pericolo per aver sporto denuncia penale). La condizione di esigibilità implica inoltre un esame individuale in relazione alla specificità della situazione nel Paese d'origine (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.4 e 8.6 e GICRA 2006 n. 18 consid. 10.3.1 e 10.3.2 con giurisprudenza ivi citata).

E. 7 Nella decisione impugnata l'UFM indica che le persecuzioni subite dall'interessato dai Talebani nel 2012 ed il timore di persecuzione da parte dei Kuchi sarebbero persecuzioni circoscritte a livello locale e regionale, per il che trasferendosi a Kabul avrebbe trovato una protezione interna. Inoltre quo al timore di subire delle persecuzioni da parte di membri delle famiglie del suo villaggio d'origine, l'UFM indica che egli potrà rivolgersi alle autorità afghane a Kabul. Il ricorrente contesta questi punti indicando che la situazione di sicurezza a Kabul non sarebbe garantita e che non si potrebbe fare affidamento sulle autorità qualora vi fosse una persecuzione da parte di terzi. L'UFM indica inoltre che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr a Kabul non vi sarebbe nemmeno una situazione di pericolo per l'interessato giacché disporrebbe di una buona rete sociale ed una sufficiente esperienza professionale. Il Tribunale deve dunque stabilire se nella fattispecie, l'insorgente ha un'effettiva alternativa di rifugio in Afghanistan e segnatamente a Kabul giusta la teoria della protezione sopra esposta (consid. 6).

E. 7.1 Quo alle persecuzioni subite nel 2012 per mano dei Talebani nella provincia di Vardak, il Tribunale rileva che la verosimiglianza di tale circostanza è pacifica giacché incontestata dall'autorità inferiore. Cionondimeno il Tribunale ritiene che l'insorgente a Kabul non ha a temere una futura persecuzione da parte dei Talebani. In primo luogo v'è da rilevare che le persecuzioni subite nel 2012, ossia l'obbligo d'eseguire lavori pesanti, è stato frutto di una situazione incidentale, come d'altronde descritto dallo stesso (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 4). In secondo luogo, per sua stessa ammissione, da quando si è trasferito a Kabul non ha più avuto contatti con i Talebani (cfr. ibidem). Infine è d'uopo rilevare che con la nuova presidenza dell'Afghanistan assunta da Ashraf Ghani in accordo con Abdullah Abdullah, per il quale è stata creata la carica di "Chief Executive Officer", nel settembre 2014 tale Paese ha conosciuto il primo trasferimento pacifico dei poteri presidenziali. Il 30 settembre 2014 il nuovo governo ha firmato l'accordo bilaterale di sicurezza con gli Stati Uniti d'America come pure con la NATO per continuare l'assistenza militare anche dopo il 2014. Invero, nel 2014 a Kabul si sono registrati alcuni attacchi suicida rivendicati dai Talebani ed il Segretario generale dell'ONU ha inoltre indicato che per tutto il territorio afghano, il 2014 è stato l'anno più violento dal 2001 e lo stesso si è detto preoccupato per l'aumento di incidenti fortuiti di civili (cfr. United nations, General Assembly, Security Council, report of the Secretary-General, The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security, 09.12.2014, A/69/647-S/2014/876, pagg. 1 seg., 6 e 15 seg.; European Asylum Support Office [EASO], EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan - Security Situation [di seguito: EASO: Afghanistan - Security Situation], gennaio 2015, < http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Afghanistan-security-situation.pdf >, pagg. 35-38, consultato il 10.04.2015). Ciononostante a Kabul una persecuzione mirata da parte dei Talebani nei confronti dell'insorgente è da escludere in quanto, da un lato, l'insorgente non rientra nella categoria a rischio di persecuzione da parte dei Talebani, e dall'altro lato la loro presenza nella capitale Kabul non è attualmente significativa (cfr. EASO, Afghanistan - Strategie degli insorti: intimidazioni e violenze mirate contro cittadini afghani, dicembre 2012, < http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/192143_2012_5967_EASO_Afghanistan_II_IT.pdf >, pagg. 42-103, consultato il 10.04.2015; EASO: Afghanistan - Security Situation, pag. 25).

E. 7.2 Per quanto concerne il conflitto tra Kuchi e Hazara, v'è da rilevare che lo stesso è circoscritto alle province Vardak e Ghazni (cfr. Danish Immigration Service, Afghanistan - Country of Origin Information for use in the asylum determination process, maggio 2012, < http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/3FD55632-770B-48B6-935C-827E83C18AD8/0/FFMrapportenAFGHANISTAN2012Final.pdf >, pag. 46, consultato il 10.04.2015). A causa di tale conflitto, molti Hazara sono fuggiti da tali province per rifugiarsi nelle grandi città afghane, nonostante ciò per i Kuchi è molto difficile riuscire a rintracciare nelle grandi città gli Hazara con i quali erano in conflitto dacché questi ultimi non si sono concentrati in parti specifiche di tali città, bensì vivono in distinti quartieri (cfr. Danish Immigration Service, pagg. 46 seg.). Tuttavia alcuni scontri tra Hazara e Kuchi sono stati registrati nei sobborghi di Kabul. Tali conflitti sono indipendenti dal conflitto circoscritto alle province sopraccitate, benché sicuramente influenzati. Ciò malgrado si sono registrati scontri tra Kuchi e altre etnie come pure con la polizia d Kabul e gli stessi nel loro insieme non sono significativi (cfr. Afghanistan Analysts Network [AAN], The social wandering of the Afghan Kuchis, novembre 2013, < http://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/2013/11/20131125_FFoschini-Kuchis.pdf >, pagg. 20 e 25, consultato il 10.04.2015). Pertanto, l'insorgente non ha temere una futura persecuzione da parte dei Kuchi.

E. 7.3 Altresì, circa un eventuale agire illegittimo delle famiglie provenienti dal suo villaggio d'origine per problemi legati alla proprietà di terreni, il Tribunale rileva che a livello ricorsuale l'insorgente non ne ha fatto alcun riferimento, il che di per sé può indurre a concludere che non abbia un timore di future rappresaglie. Ad ogni buon conto, come correttamente indicato dall'UFM, codesto Tribunale ritiene che lo stesso potrà rivolgersi alle autorità a Kabul. Infatti, come già indicato supra (cfr. consid. 7.1), l'Afghanistan ha firmato l'accordo bilaterale di sicurezza con gli Stati Uniti d'America come pure con la NATO per continuare l'assistenza militare anche dopo il 2014 e oltracciò il sistema giudiziario a Kabul è migliore di quello nelle regioni rurali afghane giacché ivi lo stesso, quando esistente, è inefficiente (cfr. EASO: Afghanistan - Security Situation, pagg. 24 seg.). Pertanto non si può senz'altro presupporre che, qualora necessario, l'insorgente si vedrà negato l'accesso alla giustizia.

E. 7.4 Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, codesto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan è continuamente peggiorata negli ultimi anni in tutte le regioni, compresi i centri urbani e la città Kabul (cfr. DTAF 2011/7). Dal profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è grave. Nelle zone urbane la situazione è migliore, tuttavia l'assistenza medica spesso non è garantita tanto da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.1). La situazione umanitaria nella città Kabul è meno grave rispetto alle altre parti del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento verso la città Kabul non è generalmente inesigibile, bensì può essere riconosciuta esigibile in presenza di circostanze favorevoli (in particolare una solida rete di rapporti sociali, la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio, buone condizioni di salute), anche nell'ambito di un'alternativa di soggiorno interna (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2). Tale prassi è a tuttora d'attualità, considerando altresì quanto rilevato nei considerandi precedenti. Il Tribunale ritiene quindi che l'insorgente nel luogo di rifugio interno e segnatamente a Kabul non ha a temere una situazione di pericolo giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr. Infatti, egli è giovane, in buona salute ed a Kabul gode di una solida rete sociale avendovi i genitori ed i fratelli (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 2). Inoltre ha due zie paterne e cinque zie materne che vivono a Kabul con le rispettive famiglie (cfr. verbale 2, pagg. 5 seg.). Di conseguenza, nonostante la difficile situazione del padre (cfr. verbale 1, pag. 6), il ricorrente può fare affidamento su una buona rete famigliare. Altresì a Kabul la sua famiglia vive in una casa in affitto, nella quale il ricorrente ha vissuto per quasi un anno (cfr. verbale 2, pag. 3). Si aggiunga inoltre che durante tale soggiorno a Kabul l'insorgente ha avuto occasione di lavorare in un ristorante (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.), pertanto si può partire dal presupposto che riuscirà a reinserirsi nel contesto lavorativo di Kabul. Oltre a ciò, per il proprio sostentamento v'è da indicare che sua madre lavora in una fabbrica di (...) e che i figli della zia paterna residente in Pakistan talvolta aiutano economicamente la di lui famiglia (cfr. verbale 2, pagg. 5 seg.). Visto quanto precede, l'alternativa di rifugio a Kabul non espone l'insorgente a una situazione di pericolo giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr.

E. 7.5 Di conseguenza, il Tribunale ritiene che il ricorrente ha un'effettiva alternativa di rifugio in Afghanistan e segnatamente a Kabul conformemente la teoria della protezione. Pertanto essendoci per l'insorgente un'alternativa di rifugio in Afghanistan, non v'è da riconoscergli la qualità di rifugiato e la domanda d'asilo va quindi respinta. Visto quanto sopra, codesto Tribunale ritiene che i motivi d'asilo fatti valere dall'insorgente non sono rilevanti in materia d'asilo. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa. Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giudicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).

E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). Come correttamente indicato dall'UFM nella decisione impugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto l'allontanamento verso l'Afghanistan è sotto tale aspetto pacifico. In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di una rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 con giurisprudenza ivi citata). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Afghanistan, segnatamente a Kabul, non conduce attualmente ad elevare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Afghanistan e segnatamente a Kabul è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

E. 9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Il Tribunale ha già avuto modo d'indicare che la situazione generale in Afghanistan è grave dal profilo della sicurezza, della situazione umanitaria e della situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2011/7 e 2011/38 consid. 4.3.2). Ciononostante l'esecuzione dell'allontanamento verso la città di Kabul, dove la situazione è meno grave rispetto alle altre parti del Paese, può essere esigibile in presenza di circostanze favorevoli, anche nell'ambito di un'alternativa di rifugio interna (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2). Come già analizzato più sopra alla luce dei più recenti avvenimenti in Afghanistan (cfr. consid. 7), l'insorgente ha un'effettiva alternativa di rifugio a Kabul ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. consid. 7.4). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

E. 9.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va confermata.

E. 10 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 11.1 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 11.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-983/2014 Sentenza del 13 maggio 2015 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gérard Scherrer, Gérald Bovier, cancelliera Zoe Cometti. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), alias E._______, nato il (...), Afghanistan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 gennaio 2014 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino afghano di etnia hazara e religione sciita, dichiaratosi minorenne, è nato e cresciuto in un villaggio della provincia afghana di Vardak ed avrebbe trascorso l'anno prima dell'espatrio a Kabul. Egli ha presentato domanda d'asilo in data 19 settembre 2013 dopo aver raggiunto la Svizzera il medesimo giorno per mezzo di un treno proveniente dall'Italia. Egli sarebbe partito da Kabul, avrebbe raggiunto F._______ (Iran), passando in seguito in Pakistan per poi entrare in territorio turco da dove avrebbe proseguito per la Grecia e sarebbe sbarcato in l'Italia dove avrebbe preso il treno che lo ha condotto in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 14 ottobre 2013 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3, 5 e 7 seg.). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, d'aver lasciato l'Afghanistan in quanto nel villaggio d'origine vi sarebbero stati problemi dopo l'arrivo dei Kuchi, nel 2008. Questi ultimi avrebbero distrutto case ed ammazzato i residenti. Pertanto si sarebbe trasferito unitamente alla sua famiglia a Kabul nel 2012. Con l'intenzione di tornare al villaggio d'origine per recuperare degli effetti personali, l'interessato si sarebbe imbattuto nei Talebani che lo avrebbero costretto a svolgere lavori pesanti. Allorquando egli non sarebbe più stato in grado di lavorare, questi ultimi lo avrebbero picchiato e poi liberato. Tornato a Kabul, egli avrebbe avuto problemi di sicurezza ed economici (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale d'audizione del 16 gennaio 2014 [di seguito: verbale 2], pagg. 3 seg.). B. Con decisione del 23 gennaio 2014, notificata all'interessato in data 27 gennaio 2014 (cfr. atto A25/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha preliminarmente ritenuto che il richiedente non sarebbe stato in grado di dimostrare la sua minore età, ha in seguito respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dello stesso dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 26 febbraio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 febbraio 2014) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato, nonché la concessione dell'asilo e, sussidiariamente, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. A sostegno dell'atto ricorsuale, il ricorrente ha prodotto una fotocopia della Tazkara, ossia un documento di identità afghano attestante, a suo dire, la sua minore età. D. Il Tribunale, con ordinanza del 5 marzo 2014, ha informato l'insorgente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura, lo ha esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e si è riservato di decidere sull'assistenza giudiziaria in prosieguo di procedura. Contestualmente il Tribunale ha trasmesso una copia del ricorso con il relativo allegato all'UFM ed ha invitato tale Ufficio ad inoltrare una risposta. E. In data 14 marzo 2014 l'UFM ha presentato la risposta al ricorso, trasmessa all'insorgente per conoscenza, nella quale ha rinviato ai considerandi della propria decisione ed ha proposto la reiezione del gravame. F. Con decisione incidentale del 24 marzo 2014, il Tribunale ha trasmesso la risposta al ricorso dell'UFM all'insorgente e lo ha invitato ad inoltrare una replica come pure una traduzione della Tazkara, nonché la stessa in originale entro un termine fissato il 24 aprile 2014. In seguito, il Tribunale, con ordinanza del 29 aprile 2014, ha accolto l'istanza di proroga formulata dal ricorrente con scritto del 24 aprile 2014 prorogando il termine al 15 maggio 2014. G. Il ricorrente, con scritto del 6 maggio 2014 (timbro del plico raccomandato: 7 maggio 2014), ha inviato la Tazkara in originale con relativa traduzione ed ha tacitamente rinunciato alla replica. H. Il 27 maggio 2014, dopo invito del Tribunale del 13 maggio 2014, l'UFM ha trasmesso le sue osservazioni concernenti la Tazkara prodotta dall'insorgente. Tali osservazioni sono state trasmesse al ricorrente con diritto d'esprimersi entro il 17 giugno 2014, termine tuttavia decorso infruttuoso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie. In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto vigente.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato, da un lato, le allegazioni dell'interessato circa l'allegata minore età come inverosimili, e dall'altro lato le allegazioni circa i motivi d'asilo come irrilevanti. In particolare, l'UFM ha rilevato che il richiedente non avrebbe saputo rendere credibile la sua pretesa minore età non avendo consegnato alcun documento d'identità. Inoltre non sarebbe stato in grado nemmeno di indicare la sua data di nascita in maniera coerente, avendo dapprima indicato di essere nato l'8 ottobre 1997 che corrisponderebbe al calendario solare persiano 20 day 1375. Quest'ultima data però corrisponderebbe al 9 gennaio 1997. Altresì durante l'audizione sulle generalità egli avrebbe indicato di non essere sicuro della sua età per poi asserire di avere 17 anni e due mesi. Non da ultimo, l'UFM ha rilevato che le allegazioni circa la sua cronistoria quo al curricolo scolastico come pure all'esperienza lavorativa non coinciderebbero. Infine, il richiedente, nel soggiorno previo in Grecia si sarebbe dichiarato diciannovenne. Per tutti questi motivi, l'UFM ha ritenuto che vi sarebbero stati sufficienti elementi per poter concludere alla maggiore età del richiedente. Tale conclusione sarebbe pure confermata dal risultato dell'esame osseo, secondo cui l'interessato avrebbe un'età superiore a 18 anni, benché questo mezzo di prova non sia sufficiente per smentire da solo le allegazioni riguardante la sua minore età. Circa i motivi d'asilo, senza contestarne la verosimiglianza, l'UFM ha indicato che per l'interessato vi sarebbe un'alternativa di rifugio nel Paese d'origine. Infatti l'interessato avrebbe dichiarato che a marzo o aprile del 2012 con la propria famiglia avrebbe lasciato la provincia di Vardak ed il villaggio di G._______ e si sarebbe trasferito definitivamente a Kabul. Agendo nel senso, avrebbe quindi attivamente sollecitato un'alternativa di rifugio interna, ove lo stesso avrebbe asserito di non aver subito alcuna persecuzione. Pertanto, le persecuzioni allegate, ovvero quelle subite dai Talebani e dai Kuchi, sarebbero persecuzioni circoscritte a livello locale o regionale, alle quali sarebbe possibile sottrarsi recandosi in un'altra parte del Paese d'origine, come d'altronde egli avrebbe fatto. Inoltre, il timore di subire a Kabul delle persecuzioni da parte di altre famiglie del suo villaggio d'origine per problemi legati alla proprietà di terreni, sarebbero anch'esse irrilevanti, in quanto avrebbe potuto rivolgersi alle autorità afghane a Kabul qualora ne avesse avuto il bisogno. Infine sarebbe pure irrilevante ai fini dell'asilo l'essere espatriato per le difficili condizioni di vita a causa di un problema psichico del padre. Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni di rilevanza previste all'art. 3 LAsi e pertanto l'UFM non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Avendo respinto la domanda d'asilo, l'UFM ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Ha indicato che non vi sarebbero indizi per ritenere che l'interessato rischierebbe nel suo Paese d'origine di essere esposto a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Inoltre, non avendo saputo rendere credibile la sua minore età, l'interessato dovrebbe sopportare le conseguenze della mancata dimostrazione della sua minore età e pertanto, circa l'esecuzione del rinvio, egli non potrebbe prevalersi delle regole specifiche per i minorenni non accompagnati. Altresì, siccome l'interessato nella primavera del 2012 si sarebbe trasferito unitamente alla famiglia a Kabul, l'esecuzione dell'allontanamento in Afghanistan sarebbe ragionevolmente esigibile conformemente alla giurisprudenza dello scrivente Tribunale. Essendo egli giovane e disponendo a Kabul di un'ampia rete familiare come pure di una buona esperienza professionale e potendo contare sull'aiuto finanziario di un parente dal Pakistan, non vi sarebbero ostacoli al suo rinvio a Kabul. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico. 4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha preliminarmente contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza constatata della sua allegata minore età. Le discrepanze rilevate dall'UFM sarebbero da ricondurre, come indicato dalla rappresentante dell'opera assistenziale (di seguito: ROA) presente all'audizione federale, a fattori culturali. A sostegno dell'atto ricorsuale ha quindi depositato una copia della Tazkara che attesterebbe la sua minore età, aggiungendo, inoltre, che l'esame osseo non potrebbe scientificamente provare la sua età a causa del margine d'imprecisione di tale esame. Pertanto vi sarebbe d'annullare la decisione per non aver applicato le norme di procedura previste per i minori non accompagnati. In seguito, il ricorrente ha indicato che, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, non si potrebbe concludere che Kabul sia un'alternativa di protezione interna poiché ivi la situazione sarebbe altrettanto pericolosa a causa della vicinanza dei Talebani e degli attentati. Inoltre, circa la persecuzione da parte di terzi, sarebbe erroneo indicare che la giustizia afghana sia efficiente, pertanto anche da questo punto di vista, qualora dovesse fare rientro nel Paese d'origine non sarebbe in grado di ottenere un'opportuna protezione. Per questi motivi gli si dovrebbe riconoscere la qualità di rifugiato e concedere l'asilo o, sussidiariamente, concedere l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'allontanamento. 4.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che il documento di identità allegato al ricorso sarebbe solo una copia e di pessima qualità. Inoltre un documento d'identità inoltrato in forma di fotocopia non consentirebbe di stabilire con certezza il suo contenuto poiché non sarebbe possibile verificarne l'autenticità. Il documento, dunque, non sarebbe in grado di confutare la conclusioni dell'UFM. Pertanto detto Ufficio ha rinviato ai propri considerandi confermandoli pienamente. 4.4 Successivamente all'inoltro dell'originale della Tazkara con relativa traduzione, l'UFM ha presentato le seguenti considerazioni. La Tazkara, oltre ad essere un documento facilmente e illegalmente ottenibile, sarebbe di scarso valore probatorio a causa del contenuto esiguo al punto di non essere attendibile. Le indicazioni riguardanti l'età sarebbero troppo vaghe per poterne stabilirne l'esattezza, infatti sarebbe solitamente indicata l'età di una persona a un certo momento della sua vita. Nel caso specifico, la Tazkara del ricorrente indicherebbe l'età di 16 anni nel 1391 del calendario solare persiano ciò che corrisponderebbe al 2012, momento in cui sarebbe stato rilasciato il documento, pertanto sarebbe impossibile stabilire l'età dell'insorgente. Il documento potrebbe essere stato stilato sulla base delle affermazioni di chi l'ha richiesto. Pertanto, il documento di identità inoltrato dal ricorrente non sarebbe atto a provare l'età allegata. A titolo abbondanziale, l'Ufficio ha poi aggiunto che l'età menzionata nel documento farebbe emergere ulteriori contraddizioni con le dichiarazioni dell'insorgente. L'età di 16 anni nel 2012 andrebbe contro la sua indicazione secondo la quale egli avrebbe avuto 17 anni e due mesi in occasione della prima audizione tenutasi nell'ottobre 2013 giacché a questo punto non avrebbe ancora compiuto i 16 anni al momento del rilascio della Tazkara l'8 aprile 2012. Altresì se si considera la data di nascita fatta valere dallo stesso, ossia il 9 gennaio 1997, al momento del rilascio della Tazakara nel 2012 egli non avrebbe avuto 16 anni. Pertanto tale Tazkara non potrebbe costituire un documento affidabile per stabilire l'età effettiva del suo detentore. L'UFM ha inoltre aggiunto che effettivamente la valutazione dell'età dovrebbe tenere conto di elementi culturali come avrebbe fatto notare la ROA. Ciononostante, trattandosi di una componente determinante dell'identità, il ricorrente avrebbe dovuto provare i relativi dati non solo renderli verosimili. Le indicazioni contraddittorie e vaghe dell'insorgente già rilevate nella decisione impugnata, nonché la Tazkara stessa farebbero emergere dei dubbi considerevoli in merito alla sua età dichiarata e non permetterebbero di giungere alla convinzione che lo stesso sia minorenne. Inoltre il risultato osseo non sarebbe stato di per sé determinante per valutare la sua maggiore età, l'Ufficio sarebbe giunto a tale conclusione considerando altri criteri di valutazione prima di evocare il risultato osseo. 5. Anzitutto, v'è da stabilire se l'UFM ha correttamente considerato l'insorgente maggiorenne e pertanto se a giusta ragione non gli ha assegnato una persona di fiducia prevista per i minori non accompagnati. Tale censura implica rispettivamente una violazione del diritto di essere sentito come pure un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti, pertanto è necessario verificarne la fondatezza in modo preliminare, giacché qualora venisse accolta potrebbe condurre ad una cassazione della decisione impugnata (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1155, pagg. 403 seg.). 5.1 Discende dal diritto di essere sentito, il diritto per i richiedenti l'asilo di consultare gli atti e d'esprimersi, come pure la possibilità d'influire nell'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. Inoltre, le autorità decidenti devono ottemperare al loro obbligo di motivare le decisioni (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost., art. 29 e segg. PA e DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.2 Giusta l'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompagnati, per la durata del soggiorno presso un Centro di registrazione e di procedura, se oltre all'interrogazione sommaria di cui all'art. 26 cpv. 2 LAsi vi si svolgono fasi procedurali rilevanti per la decisione, oppure la persona di fiducia viene nominata per la durata della procedura, dopo l'attribuzione al Cantone (art. 17 cpv. 3 lett. c LAsi). Conformemente all'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) per il richiedente l'asilo minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito dopo l'attribuzione al Cantone un curatore o un tutore, l'autorità cantonale nomina immediatamente una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età (cfr. art. 3 e 22 della Convenzione sui diritti del fanciullo 20 novembre 1989 [CDF, RS 0.107]). 5.3 Secondo giurisprudenza costante, l'UFM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla minore età di un richiedente l'asilo prima dell'audizione sui motivi d'asilo e della designazione di una persona di fiducia se esistono dei dubbi sull'allegata minore età. Questo avviene segnatamente nel caso in cui il richiedente l'asilo non ha consegnato i documenti di viaggio e d'identità (cfr. art. 8 cpv. 1 let. b LAsi). In assenza di documenti d'identità autentici, bisogna procedere ad un apprezzamento globale di tutti gli elementi per poter giungere alla verosimiglianza dell'allegata minore età giusta l'art. 7 LAsi (cfr. DTAF 2009/54 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.4 Il Tribunale ritiene che l'UFM non ha, nella presente fattispecie, violato il diritto di essere sentito del qui ricorrente come pure non è incorso in un accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. Anzitutto, v'è da indicare che l'UFM, in assenza di un documento d'identità dell'insorgente, ha correttamente apprezzato gli elementi a sua disposizione prima di giungere alla conclusione che lo stesso non ha reso verosimile la sua minore età. In particolare, l'insorgente ha effettivamente indicato in maniera incoerente la sua data di nascita come pure le date della sua cronistoria con le esperienze maturate nel Paese d'origine (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.). Invero, come rilevato dalla ROA, tali discrepanze si potrebbero ricondurre a fatti culturali e segnatamente alle scarse conoscenze del calendario gregoriano. Tuttavia anche allorquando ha indicato le date secondo il calendario solare persiano è incorso in contraddizione. A titolo d'esempio, egli ha indicato d'aver iniziato la scuola all'età di otto anni nel 1385 del calendario solare persiano e d'aver, nel contempo, iniziato a lavorare all'età di dieci anni nell'anno 1385 (cfr. verbale 1, pag. 4). Altresì, in audizione federale, ha fornito un'ulteriore versione indicando d'aver dapprima iniziato a lavorare, nel 1383, ed in seguito cominciato la scuola, nel 1385 (cfr. verbale 2, pag. 4). Per cui la differenza culturale non può, sotto questo punto di vista, giustificare le incoerenze rilevate dall'UFM. Inoltre, come giustamente indicato dall'UFM in occasione dello scambio di scritti, l'esame osseo non è stato utilizzato come elemento principale per l'accertamento dei fatti - il quale si ricorda, in tale stadio di procedura, in mancanza del deposito di un documento d'identità da parte del ricorrente l'UFM deve procedere ad un apprezzamento di tutti gli elementi a sua disposizione -, bensì come conferma dell'accertamento della sua maggiore età, dopo attenta analisi delle dichiarazioni dello stesso e dell'insieme delle circostanze. Pertanto l'UFM con gli elementi a quel tempo a sua disposizione ha correttamente considerato inverosimile la minore età del ricorrente. A livello ricorsuale, l'insorgente ha depositato come documento di identità la propria Tazkara in originale. In occasione dello scambio di scritti, l'UFM ha indicato che tale documento sarebbe di scarso valore probatorio. Come codesto Tribunale ha già avuto modo d'indicare nella DTAF 2013/30 consid. 4.2.2, seppur la Tazkara non sia da qualificare come un documento di viaggio, quest'ultima è il documento più utilizzato in Afghanistan come carta d'identità. Si tratta dunque di un documento ufficiale recante fotografia rilasciato con l'obbiettivo di comprovare l'identità del titolare. Tuttavia la Tazkara è un documento falsificabile, pertanto il suo valore probatorio è ridotto. Ciononostante la stessa non può essere qualificata come falsificazione senza aver effettuato precisi approfondimenti. Nella Tazkara depositata dal ricorrente nella rubrica "Data di nascita o età" è indicato: "Età sedici anni nell'anno 1391". Benché il luogo del rilascio di tale documento sia illeggibile, v'è nondimeno indicato che tale documento è stato rilasciato il 20 del primo mese del 1391 del calendario solare persiano. Orbene, visto il valore probatorio ridotto di tale documento di identità, il Tribunale deve procedere ad un apprezzamento di tutti gli elementi per poter pronunciarsi sull'eventuale maggiore età dell'insorgente in quanto tale documento, da solo, non è sufficiente per provare la sua data di nascita esatta e pertanto la minore età allegata. Ciononostante, senza giungere a dichiarare la falsificazione del documento in questione, il Tribunale ritiene che neppure a livello ricorsuale il ricorrente è riuscito a rendere verosimile la sua minore età. Innanzitutto, in occasione dell'audizione sulle generalità egli ha erroneamente indicato che sulla sua Tazkara vi sarebbe stata riportata la sua data di nascita completa (cfr. verbale 1, pag. 7), mentre nel documento d'identità depositato agli atti non v'è indicata la data di nascita, bensì l'età nel corso dell'anno 1391. Sembra pertanto già di per sé incomprensibile l'essersi equivocato su tale punto dacché, secondo le sue dichiarazioni, il documento lo avrebbe ottenuto personalmente (cfr. verbale 1, pag. 7). Secondariamente, ha indicato che all'età di otto anni avrebbe cominciato a frequentare la scuola e che corrisponderebbe all'anno 1385 del calendario solare dell'Egira (cfr. verbale 1, pag. 4). Tale indicazioni sono contraddittorie, in quanto nell'anno 1385, secondo le informazioni da lui fornite, avrebbe dovuto compiere 10 anni e al minimo avrebbe avuto nove anni. Inoltre ha erroneamente indicato che nel 1391, quando avrebbe terminato gli studi avrebbe avuto 14 anni (cfr. ibidem), mentre secondo la Tazkara depositata avrebbe avuto 16 anni. Pertanto, visto tutto quanto sopra, e nonostante il documento depositato, vi sono sufficienti elementi discordanti per dichiarare l'inverosimiglianza della sua allegata minore età. Infine, onde evitare eventuali ripetizioni il Tribunale rinvia alle considerazioni dell'UFM nella decisione impugnata come pure alle sue osservazioni in occasione dello scambio di scritti. Pertanto visto tutto quanto sopra, l'allegata minore età non è stata resa verosimile. Di conseguenza, e conformemente alle considerazioni dell'UFM alle quali si rinvia, il ricorrente è da considerarsi maggiorenne. L'UFM non ha quindi a giusta ragione assegnato al richiedente una persona di fiducia prevista per i minori non accompagnati e non è incorso nella violazione del diritto di essere sentito come pure nell'accertamento inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti.

6. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Secondo la teoria della protezione ("Schutztheorie"; precisata nella sentenza di principio DTAF 2011/51), la qualità di rifugiato è data se nel Paese d'origine non è possibile ottenere una protezione adeguata contro le persecuzioni. La qualità di rifugiato non può essere negata alla persona che ha subito una persecuzione in una parte del Paese, per il motivo che disporrebbe di un'alternativa di protezione interna in un'altra parte del Paese, se si trovasse, nel luogo della protezione interna, in una situazione che minacci la sua esistenza. L'autorità giudicante è tenuta a chiarire se nel luogo di rifugio interno, la persona interessata non abbia a trovarsi concretamente in pericolo giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr (RS 142.20). Conformemente alla sussidiarietà della protezione internazionale, non è rifugiato chi può ottenere in patria un'appropriata protezione contro le persecuzioni non statali. Una siffatta protezione può essere offerta dallo Stato o, a determinate condizioni, da entità quasi-statali o, eventualmente, pure da organizzazioni internazionali. L'interessato può essere ragionevolmente obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine solo se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 18). Secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è data da un'effettiva garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti. Il ricorso a tale struttura di protezione interna deve essere, da un lato, oggettivamente accessibile alla persona interessata (per esempio, indipendentemente dal genere, dall'appartenenza etnica o religiosa) e, dall'altro lato, tale ricorso deve essere ragionevolmente esigibile (condizione non adempiuta nel caso in cui, per esempio, i bisognosi di protezione si espongono ad un ulteriore [o altro] concreto pericolo per aver sporto denuncia penale). La condizione di esigibilità implica inoltre un esame individuale in relazione alla specificità della situazione nel Paese d'origine (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.4 e 8.6 e GICRA 2006 n. 18 consid. 10.3.1 e 10.3.2 con giurisprudenza ivi citata).

7. Nella decisione impugnata l'UFM indica che le persecuzioni subite dall'interessato dai Talebani nel 2012 ed il timore di persecuzione da parte dei Kuchi sarebbero persecuzioni circoscritte a livello locale e regionale, per il che trasferendosi a Kabul avrebbe trovato una protezione interna. Inoltre quo al timore di subire delle persecuzioni da parte di membri delle famiglie del suo villaggio d'origine, l'UFM indica che egli potrà rivolgersi alle autorità afghane a Kabul. Il ricorrente contesta questi punti indicando che la situazione di sicurezza a Kabul non sarebbe garantita e che non si potrebbe fare affidamento sulle autorità qualora vi fosse una persecuzione da parte di terzi. L'UFM indica inoltre che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr a Kabul non vi sarebbe nemmeno una situazione di pericolo per l'interessato giacché disporrebbe di una buona rete sociale ed una sufficiente esperienza professionale. Il Tribunale deve dunque stabilire se nella fattispecie, l'insorgente ha un'effettiva alternativa di rifugio in Afghanistan e segnatamente a Kabul giusta la teoria della protezione sopra esposta (consid. 6). 7.1 Quo alle persecuzioni subite nel 2012 per mano dei Talebani nella provincia di Vardak, il Tribunale rileva che la verosimiglianza di tale circostanza è pacifica giacché incontestata dall'autorità inferiore. Cionondimeno il Tribunale ritiene che l'insorgente a Kabul non ha a temere una futura persecuzione da parte dei Talebani. In primo luogo v'è da rilevare che le persecuzioni subite nel 2012, ossia l'obbligo d'eseguire lavori pesanti, è stato frutto di una situazione incidentale, come d'altronde descritto dallo stesso (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 4). In secondo luogo, per sua stessa ammissione, da quando si è trasferito a Kabul non ha più avuto contatti con i Talebani (cfr. ibidem). Infine è d'uopo rilevare che con la nuova presidenza dell'Afghanistan assunta da Ashraf Ghani in accordo con Abdullah Abdullah, per il quale è stata creata la carica di "Chief Executive Officer", nel settembre 2014 tale Paese ha conosciuto il primo trasferimento pacifico dei poteri presidenziali. Il 30 settembre 2014 il nuovo governo ha firmato l'accordo bilaterale di sicurezza con gli Stati Uniti d'America come pure con la NATO per continuare l'assistenza militare anche dopo il 2014. Invero, nel 2014 a Kabul si sono registrati alcuni attacchi suicida rivendicati dai Talebani ed il Segretario generale dell'ONU ha inoltre indicato che per tutto il territorio afghano, il 2014 è stato l'anno più violento dal 2001 e lo stesso si è detto preoccupato per l'aumento di incidenti fortuiti di civili (cfr. United nations, General Assembly, Security Council, report of the Secretary-General, The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security, 09.12.2014, A/69/647-S/2014/876, pagg. 1 seg., 6 e 15 seg.; European Asylum Support Office [EASO], EASO Country of Origin Information Report: Afghanistan - Security Situation [di seguito: EASO: Afghanistan - Security Situation], gennaio 2015, , pagg. 35-38, consultato il 10.04.2015). Ciononostante a Kabul una persecuzione mirata da parte dei Talebani nei confronti dell'insorgente è da escludere in quanto, da un lato, l'insorgente non rientra nella categoria a rischio di persecuzione da parte dei Talebani, e dall'altro lato la loro presenza nella capitale Kabul non è attualmente significativa (cfr. EASO, Afghanistan - Strategie degli insorti: intimidazioni e violenze mirate contro cittadini afghani, dicembre 2012, , pagg. 42-103, consultato il 10.04.2015; EASO: Afghanistan - Security Situation, pag. 25). 7.2 Per quanto concerne il conflitto tra Kuchi e Hazara, v'è da rilevare che lo stesso è circoscritto alle province Vardak e Ghazni (cfr. Danish Immigration Service, Afghanistan - Country of Origin Information for use in the asylum determination process, maggio 2012, , pag. 46, consultato il 10.04.2015). A causa di tale conflitto, molti Hazara sono fuggiti da tali province per rifugiarsi nelle grandi città afghane, nonostante ciò per i Kuchi è molto difficile riuscire a rintracciare nelle grandi città gli Hazara con i quali erano in conflitto dacché questi ultimi non si sono concentrati in parti specifiche di tali città, bensì vivono in distinti quartieri (cfr. Danish Immigration Service, pagg. 46 seg.). Tuttavia alcuni scontri tra Hazara e Kuchi sono stati registrati nei sobborghi di Kabul. Tali conflitti sono indipendenti dal conflitto circoscritto alle province sopraccitate, benché sicuramente influenzati. Ciò malgrado si sono registrati scontri tra Kuchi e altre etnie come pure con la polizia d Kabul e gli stessi nel loro insieme non sono significativi (cfr. Afghanistan Analysts Network [AAN], The social wandering of the Afghan Kuchis, novembre 2013, , pagg. 20 e 25, consultato il 10.04.2015). Pertanto, l'insorgente non ha temere una futura persecuzione da parte dei Kuchi. 7.3 Altresì, circa un eventuale agire illegittimo delle famiglie provenienti dal suo villaggio d'origine per problemi legati alla proprietà di terreni, il Tribunale rileva che a livello ricorsuale l'insorgente non ne ha fatto alcun riferimento, il che di per sé può indurre a concludere che non abbia un timore di future rappresaglie. Ad ogni buon conto, come correttamente indicato dall'UFM, codesto Tribunale ritiene che lo stesso potrà rivolgersi alle autorità a Kabul. Infatti, come già indicato supra (cfr. consid. 7.1), l'Afghanistan ha firmato l'accordo bilaterale di sicurezza con gli Stati Uniti d'America come pure con la NATO per continuare l'assistenza militare anche dopo il 2014 e oltracciò il sistema giudiziario a Kabul è migliore di quello nelle regioni rurali afghane giacché ivi lo stesso, quando esistente, è inefficiente (cfr. EASO: Afghanistan - Security Situation, pagg. 24 seg.). Pertanto non si può senz'altro presupporre che, qualora necessario, l'insorgente si vedrà negato l'accesso alla giustizia. 7.4 Nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista della sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, codesto Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan è continuamente peggiorata negli ultimi anni in tutte le regioni, compresi i centri urbani e la città Kabul (cfr. DTAF 2011/7). Dal profilo umanitario, la situazione nelle aree rurali dell'Afghanistan è grave. Nelle zone urbane la situazione è migliore, tuttavia l'assistenza medica spesso non è garantita tanto da potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.1). La situazione umanitaria nella città Kabul è meno grave rispetto alle altre parti del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento verso la città Kabul non è generalmente inesigibile, bensì può essere riconosciuta esigibile in presenza di circostanze favorevoli (in particolare una solida rete di rapporti sociali, la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio, buone condizioni di salute), anche nell'ambito di un'alternativa di soggiorno interna (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2). Tale prassi è a tuttora d'attualità, considerando altresì quanto rilevato nei considerandi precedenti. Il Tribunale ritiene quindi che l'insorgente nel luogo di rifugio interno e segnatamente a Kabul non ha a temere una situazione di pericolo giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr. Infatti, egli è giovane, in buona salute ed a Kabul gode di una solida rete sociale avendovi i genitori ed i fratelli (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 2). Inoltre ha due zie paterne e cinque zie materne che vivono a Kabul con le rispettive famiglie (cfr. verbale 2, pagg. 5 seg.). Di conseguenza, nonostante la difficile situazione del padre (cfr. verbale 1, pag. 6), il ricorrente può fare affidamento su una buona rete famigliare. Altresì a Kabul la sua famiglia vive in una casa in affitto, nella quale il ricorrente ha vissuto per quasi un anno (cfr. verbale 2, pag. 3). Si aggiunga inoltre che durante tale soggiorno a Kabul l'insorgente ha avuto occasione di lavorare in un ristorante (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.), pertanto si può partire dal presupposto che riuscirà a reinserirsi nel contesto lavorativo di Kabul. Oltre a ciò, per il proprio sostentamento v'è da indicare che sua madre lavora in una fabbrica di (...) e che i figli della zia paterna residente in Pakistan talvolta aiutano economicamente la di lui famiglia (cfr. verbale 2, pagg. 5 seg.). Visto quanto precede, l'alternativa di rifugio a Kabul non espone l'insorgente a una situazione di pericolo giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr. 7.5 Di conseguenza, il Tribunale ritiene che il ricorrente ha un'effettiva alternativa di rifugio in Afghanistan e segnatamente a Kabul conformemente la teoria della protezione. Pertanto essendoci per l'insorgente un'alternativa di rifugio in Afghanistan, non v'è da riconoscergli la qualità di rifugiato e la domanda d'asilo va quindi respinta. Visto quanto sopra, codesto Tribunale ritiene che i motivi d'asilo fatti valere dall'insorgente non sono rilevanti in materia d'asilo. Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

9. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Le condizioni previste ai cpv. 2-4 dell'art. 83 LStr sono di natura alternativa. Qualora una delle suddette condizioni non fosse adempiuta, l'autorità giudicante si esime dall'analisi delle restanti condizioni (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). Come correttamente indicato dall'UFM nella decisione impugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto l'allontanamento verso l'Afghanistan è sotto tale aspetto pacifico. In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di una rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 con giurisprudenza ivi citata). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Afghanistan, segnatamente a Kabul, non conduce attualmente ad elevare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Afghanistan e segnatamente a Kabul è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. 9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Il Tribunale ha già avuto modo d'indicare che la situazione generale in Afghanistan è grave dal profilo della sicurezza, della situazione umanitaria e della situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2011/7 e 2011/38 consid. 4.3.2). Ciononostante l'esecuzione dell'allontanamento verso la città di Kabul, dove la situazione è meno grave rispetto alle altre parti del Paese, può essere esigibile in presenza di circostanze favorevoli, anche nell'ambito di un'alternativa di rifugio interna (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2). Come già analizzato più sopra alla luce dei più recenti avvenimenti in Afghanistan (cfr. consid. 7), l'insorgente ha un'effettiva alternativa di rifugio a Kabul ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. consid. 7.4). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 9.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va confermata.

10. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 11. 11.1 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 11.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Zoe Cometti Data di spedizione: