Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni della spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4471/2016 Sentenza del 23 agosto 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...),alias C._______, nata il (...), alias D._______, nata il (...), Eritrea, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 27 giugno 2016 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che la richiedente ha presentato in Svizzera in data 28 gennaio 2015, i verbali d'audizione del 4 febbraio 2015 (di seguito: verbale 1) e dell'8 giugno 2016 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM; già Ufficio federale della migrazione; UFM) del 27 giugno 2016, notificata all'interessata il 30 giugno 2016 (cfr. atto A29/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, ritenendo nel contempo non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine o di provenienza, concedendole conseguentemente l'ammissione provvisoria, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 20 luglio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 luglio 2016), con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo, nonché in via subordinata, la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione limitata alla questione dell'asilo; in aggiunta, una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 27 giugno 2016, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la questione della concessione dell'asilo, nonché della pronuncia dell'allontanamento, che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di essere cittadina dell'Eritrea di confessione ortodossa, nata a E._______ nella regione di F._______ (Etiopia) il 10 gennaio 1998, rispettivamente il 10 gennaio 1997 (cfr. verbale 1; pag. 3 e atto A1/2); che sarebbe figlia di madre etiope e padre eritreo (cfr. verbale 1; pag. 7); che avrebbe vissuto in Etiopia con la madre ed il patrigno dalla nascita fino all'espatrio avvenuto, a suo dire, nel giugno 2008 (cfr. verbale 1; pag. 9), che sarebbe espatriata, poiché il patrigno l'avrebbe ripetutamente maltrattata fisicamente ed avrebbe tentato di forzarla, nonostante la sua giovane età, al matrimonio (cfr. verbale 1, pag. 11 seg.); che inoltre, sarebbe stata vittima di una violenza sessuale da parte del medesimo autore (verbale 2, D42 seg.); che per quanto rilevante, l'avrebbe inoltre minacciata di morte se avesse raccontato l'accaduto a chicchessia; che a seguito di tali avvenimenti avrebbe lasciato il Paese per recarsi in Sudan (cfr. verbale 1, pag. 9), che nella contestata decisione, la SEM ha ritenuto inverosimile l'allegazione della richiedente circa la sua minore età; che ella avrebbe scritto di suo pugno, sul foglio dei dati personali, di essere nata il 10 gennaio 1997, per poi smentirsi a più riprese durante l'audizione sulle generalità dichiarando di avere diciassette anni e di essere nata il 10 gennaio 1998; che inoltre, stando alle sue allegazioni, sarebbe espatriata dall'Etiopia (2008) all'età di undici anni, per il che dovrebbe avere, nel momento dell'avvio della procedura, compiuto i diciotto anni; che confrontata in merito, la richiedente avrebbe semplicemente asserito di non sapere, per poi confermare in seguito di aver smesso di andare a scuola, sempre all'età di undici anni, nel 2008; che anche l'esame osseo, sebbene il suo esito da solo non sarebbe sufficiente per contestare l'allegazione della minore età, avrebbe indicato un'età maggiore ai diciotto anni; che infine, la richiedente non avrebbe fornito alcun tipo di documento confermante le allegazioni addotte; che conseguentemente, alla luce di quanto sopraccitato, l'autorità di prime cure ha considerato l'interessata maggiorenne rinunciando ad attribuirle una persona di fiducia, che quo ai motivi d'asilo esposti in corso di procedura, l'autorità inferiore li ha ritenuti irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che segnatamente, le persecuzioni inflitte da terzi o i timori di tali atti sarebbero pertinenti solo se lo Stato rifiuta o non è in grado di offrire una protezione adeguata; che nella fattispecie, astrazione fatta da alcuni elementi di inverosimiglianza, gli avvenimenti asseriti si sarebbero verificati in un Paese terzo e non nel suo Paese d'origine; che conseguentemente, essi non sarebbero da considerarsi rilevanti in materia d'asilo; che inoltre, nulla lascerebbe presagire che la richiedente non avrebbe potuto ottenere protezione se si fosse rivolta alle autorità o a sua madre, che nel gravame, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha contestato l'opinione della SEM circa la sua minore età; che in particolare, il foglio sui dati personali sarebbe stato compilato da un interprete presente in loco; che ella saprebbe di essere nata nel 1998; che in ogni caso, la sua età sarebbe irrilevante quo alla rilevanza dei suoi motivi d'asilo, che inoltre, per quanto concerne le violenze subite, non condividerebbe le considerazioni della SEM, secondo le quali, avrebbe potuto ottenere protezione dalla madre o dalle autorità; che la madre, in quanto da sempre succube del suo patrigno, non ne avrebbe avuto la possibilità; che non di meno, trattandosi di una questione famigliare, anche lo Stato etiope non se ne interesserebbe; che in tale senso, ancora più inimmaginabile sarebbe un aiuto da parte delle autorità eritree, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, alla quale - onde evitare inutili ripetizioni - si rimanda, questo Tribunale ritiene inverosimili le dichiarazioni circa la minore età della ricorrente; che la censura ricorsuale, secondo cui il foglio sui dati personali sarebbe stato compilato da un interprete presente in loco non giustifica tale incongruenza, sicché, apponendo la sua firma, l'interessata ha confermato quanto scritto (cfr. atto A1/2); che per il resto, si è a più riprese contraddetta, allegando ripetutamente di aver avuto 11 anni nel 2008 (cfr. verbale 1, pag. 6, pag. 11; verbale 2, D6, D24); che inoltre, l'esame osseo ha anche esso confermato l'inverosimiglianza della minore età; che la SEM non si è basata solo su questo elemento; che di conseguenza, sulla base di quanto esposto, è a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha ritenuto la ricorrente maggiorenne e non le ha attribuito una persona di fiducia, che oltracciò, nel corso della procedura di prima istanza la ricorrente ha dichiarato di essere di nazionalità eritrea (cfr. verbale 1, pag.4; verbale 2, D21); che il fatto non è peraltro stato contestato nei memoriali presentati al Tribunale; che ammesso che la qualità di rifugiato vada esaminata sotto l'aspetto del paese d'origine (UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90), va in primo luogo preso atto del fatto che nel corso di tutta la procedura di prima istanza la ricorrente non abbia mai invocato alcun timore di pregiudizio relativamente ad un suo ritorno in Eritrea, limitandosi invece ad elencare dei fatti - pur tragici - che sarebbero tuttavia avvenuti in Etiopia; che in definitiva, va quindi preso atto del fatto che dall'incarto e dagli atti processuali non emergono elementi validi dai quali si possa dedurre un rischio di pregiudizi rilevanti in materia d'asilo in caso di ritorno nello stato d'origine, che di conseguenza, non avendo conseguito provare o rendere verosimile il rischio di subire delle persecuzioni in Eritrea, la qualità di rifugiato non può essere riconosciuta, che infine, attestata l'assenza di un rischio di persecuzioni nello stato d'origine, non appare necessario nell'ambito dell'evasione del presente gravame affrontare la questione della sussidiarietà; che tuttavia, in un'ottica di esaustività, conformemente alla sussidiarietà della protezione internazionale, non è rifugiato chi può ottenere in patria un'appropriata protezione contro le persecuzioni non statali; che una siffatta protezione può essere offerta dallo Stato o, a determinate condizioni, da entità quasi-statali o, eventualmente, pure da organizzazioni internazionali; che l'interessato può essere ragionevolmente obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine solo se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 18); che secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è data da un'effettiva garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti; che il ricorso a tale struttura di protezione interna deve essere, da un lato, oggettivamente accessibile alla persona interessata (per esempio, indipendentemente dal genere, dall'appartenenza etnica o religiosa) e, dall'altro lato, tale ricorso deve essere ragionevolmente esigibile (condizione non adempiuta nel caso in cui, per esempio, i bisognosi di protezione si espongono ad un ulteriore [o altro] concreto pericolo per aver sporto denuncia penale) (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-983/2014 del 13 maggio 2015, consid. 6), che nel caso in disamina, a fronte degli avvenimenti descritti in precedenza, i quali sono stati perpetrati da un privato cittadino e non da entità statali, l'interessata non ha nemmeno tentato di ottenere una protezione di qualsiasi sorta né nel suo stato d'origine né in Etiopia (stato del quale è verosimile che possieda anche la cittadinanza - oltre a quella eritrea da lei asserita - vista l'origine etiope della madre), preferendo invece la via dell'espatrio; che in tal senso, ci si potrebbe chiedere se anche la condizione cumulativa della sussidiarietà della protezione internazionale sia da ritenersi come non adempiuta; che in casu la questione può quantomeno essere lasciata aperta, non essendo necessaria all'evasione del gravame, ferma considerata l'inesistenza di validi elementi dai quali si possa dedurre un rischio di pregiudizi rilevanti in materia d'asilo in caso di ritorno nello stato d'origine, che per tutte le ragioni sopra esposte, le dichiarazioni dell'interessata sono irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, nonché in via subordinata di restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuova decisione limitata alla questione dell'asilo, destituito di ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio di unità della famiglia (art. 44 LAsi), che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni della spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: