Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a A._______, cittadino siriano di religione cristiana e confessione siro-ortodossa, è nato e cresciuto ad al-Qamishli (arabo) rispettivamente Qami lo (curdo) nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) e vi ha vissuto fino all'espatrio avvenuto il 23 ottobre 2013. Munito di un visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Beirut per la durata di 90 giorni è entrato legalmente in territorio elvetico il 31 ottobre 2013 unitamente alla moglie ed ai figli. In data 11 novembre 2013 i coniugi ed i figli hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale di audizione del 20 novembre 2013 di A._______ [di seguito: verbale 1/A._______], pagg. 1 e 3-5 e 7). Sentito sui motivi d'asilo, A._______ ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per timore di essere ucciso o sequestrato da gruppi come Jabhat al-Nusra in quanto cristiano e per la situazione di violenza generale causata dalla guerra in essere. Oltracciò sarebbe stato minacciato, poiché ritenuto sostenitore del regime, per avere organizzato delle manifestazioni musicali alle quali avrebbero partecipato membri del partito Ba'ath (cfr. verbale 1/A._______, pagg. 8 seg. e verbale di audizione del 12 giugno 2014 di A._______ [di seguito: verbale 2/A._______], pagg. 8 seg.). A.b La moglie B._______, è anch'ella cittadina siriana di religione cristiana e confessione siro-ortodossa, nata e cresciuta ad al-Qamishli dove avrebbe vissuto fino al suo espatrio. Sentita separatamente ha indicato di essere espatriata per la situazione di insicurezza causata dal conflitto in essere e per le minacce subite dal marito (cfr. verbale di audizione del 20 novembre 2013 di B._______ [di seguito: verbale 1/B._______], pagg. 1, 3 seg. e 7 seg. e verbale di audizione del 12 giugno 2014 di B._______ [di seguito: verbale 2/B._______, pag. 5]). A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno prodotto i seguenti documenti:
- i passaporti siriani di tutta la famiglia e le carte d'identità siriane dei coniugi;
- la licenza di condurre di A._______ rilasciata il (...) 2011;
- il libretto di famiglia;
- il libretto militare di A._______ rilasciato il (...) 1996;
- due estratti dello Stato civile;
- una carta di invalidità di A._______ rilasciata il (...) 2006;
- una chiave USB contenente un filmato concernente un evento organizzato da A._______. B. Con decisione unica del 13 gennaio 2015, notificata ai richiedenti in data 15 gennaio 2015 (cfr. atto A19/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto le succitate domande d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso la Siria concedendogli l'ammissione provvisoria. C. In data 16 febbraio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 febbraio 2015), gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via preliminare, di ordinare un'istruttoria nonché di procedere allo scambio di scritti, ossia concedere ai ricorrenti la facoltà di esprimersi circa la risposta al ricorso della SEM, e di ordinare un dibattimento. Nel merito, hanno concluso all'accoglimento del ricorso, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed all'annullamento dei punti 1, 2, 3 e 6 del dispositivo della decisione impugnata. Hanno altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. A sostegno dell'atto ricorsuale, gli insorgenti hanno prodotto i seguenti documenti:
- una copia della decisione impugnata (all. A) e il tracciamento dell'invio raccomandato (all. B);
- una copia della procura del 23 gennaio 2015 al loro patrocinatore (all. C);
- un articolo in lingua inglese dell'11 dicembre 2013 intitolato "Syria: US and UK suspend aid after Islamist fighters seize weapons stores" (all. D);
- un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Iraq. Onu accusa Is di pulizia etnica. Siria pronta a cooperare con Usa" (all. E);
- un articolo del 29 settembre 2014 intitolato "Iraq, primi raid aerei britannici contro lo Stato Islamico" (all. F);
- un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Primi raid Usa e alleati arabi in Siria. Obama: <Non è una battaglia solo americana>" (all. G);
- un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Obama scaglia l'arma aerea contro l'Is in Siria e spera in alleati arabi e curdi per l'offensiva di terra" (all. H);
- un articolo del 5 ottobre 2014 intitolato "Isis, nuova ondata di raid Usa in Siria e Iraq" (all. I);
- un articolo del 30 settembre 2014 intitolato "La situation humanitaire en Syrie continue de s'aggraver, prévient Valerie Amos" (all. L);
- un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Isis: la Siria <apre> agli Stati Uniti. Onu, <in Iraq in corso pulizia etnica>" (all. M);
- un articolo non recante data intitolato "Onu: <Pulizia etnica e religiosa in Iraq>. Siria apre a Usa" (all. N);
- un articolo del 26 agosto 2014 intitolato "<Iraq, pulizia etnica>. Siria chiama Obama" (all. O);
- un articolo del 18 aprile 2014 intitolato "Syrie: une religieuse dénonce des crucifixions de chrétiens par des jihadistes" (all. P);
- un articolo del 17 settembre 2014 intitolato "<Ieri Mosul oggi Aleppo>. I cristiani siriani e il terrore <di essere i prossimi. Si può morire in ogni ora>" (all. Q);
- un articolo del 2 giugno 2014 intitolato "Siria: Fides a Raqqa jiahdisti ISIL sequestrano proprietà cristiani" (all. R);
- una testimonianza e un rapporto in lingua inglese del U.S. Department of State del 10 settembre 2014 intitolato "ISIL's persecution of religious minorities in Iraq and Syria" (all. S);
- la proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Iraq e in Siria e l'offensiva dell'ISIS, inclusa la persecuzione delle minoranze, 16 settembre 2014, doc. B8-0109/2014 (all. T). D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 2 marzo 2015, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e su riserva di un eventuale cambiamento della situazione finanziaria dei ricorrenti. Pertanto ha invitato gli insorgenti a produrre un'attestazione di indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, entro il 17 marzo 2015 con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di inosservanza. Il 9 marzo 2015 essi hanno tempestivamente inoltrato l'attestazione di indigenza. E. Con risposta del 26 marzo 2015, l'autorità inferiore ha rinviato alla decisione impugnata, cogliendo tuttavia l'occasione per negare la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. F. In data 28 aprile 2015 i ricorrenti si sono espressi in replica, presentando le osservazioni in merito alla risposta al ricorso ed allegando i seguenti documenti:
- un articolo del 25 febbraio 2015 intitolato "Siria, rapiti almeno 150 cristiani <Alcuni già uccisi, chiese in fiamme>" (all. U);
- un articolo in lingua inglese del 24 febbraio 2015 intitolato "Monitor: 90 Christians abducted by ISIL in Syria" (all. V);
- un articolo del 25 febbraio 2015 intitolato "Siria Cristiani nel mirino dell'ISIS" (all. Z);
- un articolo in lingua inglese del 24 febbraio 2015 intitolato "ISIS abducts scores of Christians in northeastern Syria, groups say" (all. Aa). G. La SEM, con duplica del 19 maggio 2015, ha proposto la reiezione del gravame. Quest'ultima è stata trasmessa agli insorgenti con possibilità d'esprimersi entro il 19 giugno 2015, termine tuttavia decorso infruttuoso. H. Con scritti del 13 agosto 2015 e del 3 settembre 2015, i ricorrenti hanno informato il Tribunale dell'andamento della situazione dei cristiani in Siria e prodotto una decisione del 15 maggio 2015, con la quale la SEM ha concesso l'asilo a G._______ (N [...]), fratello di A._______. I. In data 15 settembre 2015 la SEM ha inoltrato le sue osservazioni, trasmesse ai ricorrenti per conoscenza, con le quali ha nuovamente proposto di respingere il ricorso. J. Con scritto spontaneo dell'11 aprile 2016 gli insorgenti hanno ulteriormente attirato l'attenzione del Tribunale sui recenti sviluppi in merito al contesto dei cristiani in Siria ed allegato un documento:
- un articolo dell'11 aprile 2016 intitolato "Siria, patriarca denuncia strage di cristiani per mano dei jihadisti dell'Is" (all. Ab). K. La SEM, con osservazioni del 20 maggio 2016, ha indicato che gli eventi descritti nell'articolo non sarebbero in grado di indurre la SEM ad un cambiamento di opinione circa la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani. L. Con scritto spontaneo del 30 giugno 2016, gli insorgenti hanno nuovamente aggiornato il Tribunale riguardo alla situazione dei cristiani in Siria allegando i seguenti documenti:
- un articolo del 14 gennaio 2016 intitolato "The "Islamic State" release 16 Assyrian kidnapped about year ago" (all. Ac);
- un articolo del 23 febbraio 2016 intitolato "For a ransom, The "Islamic State" closes the Assyrians citizens' file who were abducted from villages in the countryside of Tal Tamr" (all. Ad);
- un articolo del 31 dicembre 2015 intitolato "Siria, duplice attentato kamikaze: decine di vittime" (all. Af);
- un articolo del 31 dicembre 2015 intitolato "More casualties rise the number of al-Qameshly bombings victims to 18" (all. Ag);
- un articolo del 25 gennaio 2016 intitolato "15 casualties and injuries at least in an explosion at Al-Qameshly city center" (all. Ah);
- un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "Attentato in Siria" (all. Ai);
- un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "6 killed and wounded by Suicide attack in Qamishli" (all. Al);
- un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "Suicide attack targets the Patriarch Ignatius Ephrem II" (all. Am); M. Con scritto spontaneo del 30 novembre 2016 gli insorgenti hanno ulteriormente evidenziato il fatto che A._______ era un sostenitore del presidente siriano. N. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Nell'atto di ricorso, gli insorgenti chiedono di ordinare un dibattimento giusta l'art. 57 cpv. 2 PA in modo da permettere alle parti di amministrare le prove e proporre le rispettive conclusioni. La domanda di ordinare un dibattimento, questo Tribunale la intende come domanda di assunzione di prove e non come richiesta di organizzare un dibattimento pubblico. Non di meno questo Tribunale considera il substrato fattuale esposto in maniera sufficiente per potersi esprimere, avendo la parte in causa avuto occasione, segnatamente in sede di audizione sulle generalità e audizione federale sui motivi d'asilo, per iscritto nell'atto ricorsuale, come pure durante lo scambio di scritti, di potersi esprimere. Alla richiesta non è quindi dato seguito. È utile a questo punto precisare, a scanso di equivoci, che, in generale, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU presuppone che la parte formuli una richiesta chiara ed inequivocabile: semplici domande di assunzione di prove, relative per esempio all'interrogatorio di parti o di testimoni oppure ad un sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo, a meno che siano formulate allo scopo di esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti ad un tribunale indipendente (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.4; sentenza del TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3). Ciò detto, nel caso concreto, pur ammettendo che la ricorrente non si sia limitata a presentare una semplice domanda di assunzione di prove, ma abbia chiesto di organizzare un dibattimento pubblico, ella non può fondarsi sull'art. 6 CEDU per dedurre il proprio diritto ad essere sentita oralmente poiché questa disposizione non si applica a vertenze in materia di diritto di asilo (cfr. DTF 132 I 229 consid. 6.2, DTF 130 I 388 consid. 5.1; Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2a ed., 1999, pag. 147).
E. 4 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 13 gennaio 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domande d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.
E. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo degli interessati irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, difetterebbe il legame di causalità temporale tra le minacce subite dall'insorgente e il suo espatrio: egli sarebbe stato minacciato nel suo negozio di musica nel febbraio del 2012 ed espatriato soltanto un anno e otto mesi più tardi. Dipoi la situazione d'insicurezza a causa del conflitto e il timore di essere sequestrati in quanto cristiani sarebbero l'espressione della drammatica situazione generale che regna in Siria e non sarebbero quindi rilevanti in materia d'asilo, poiché non vi sarebbero indizi di una volontà da parte dello stato o di terzi di perseguitare individualmente gli interessati. Pertanto, la SEM non ha loro riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto le domande d'asilo e pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera.
E. 5.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, gli insorgenti hanno contestato l'irrilevanza ritenuta dalla SEM circa i loro motivi d'asilo. I ricorrenti sono dell'avviso che vi siano gli estremi per riconoscere la persecuzione collettiva dei cristiani da parte dello "Stato Islamico". L'ONU avrebbe accusato più volte lo "Stato Islamico" di pulizia etnica e religiosa: i jihadisti attaccherebbero sistematicamente uomini, donne e bambini in base alla loro appartenenza etnica, religiosa o settaria e condurrebbero in modo spietato tale pulizia nelle zone che sono sotto il loro controllo. I cristiani sarebbero tra i primi bersagli, verrebbero rapiti, uccisi, addirittura crocifissi se non accettano di convertirsi all'islam o se non pagano la tasse pro capite. Le chiese verrebbero occupate e dissacrate. Il Parlamento europeo avrebbe condannato gli atti terroristici commessi dallo "Stato Islamico" e deplorato le uccisioni indiscriminate e le violazioni dei diritti umani commesse dai terroristi jihadisti a danno di cristiani e di altre minoranze religiose o etniche. Nei villaggi conquistati dai gruppi fondamentalisti di matrice islamica sarebbe immediatamente imposta la shari'a. Oltre ad imporre alle donne cristiane l'obbligo di indossare il velo, ai parroci sarebbe vietato celebrare messe. Due vescovi di Aleppo sarebbero stati rapiti ed un parroco sarebbe stato giustiziato. Sarebbe quindi notorio che i cristiani siano particolarmente soggetti a sequestri da parte delle milizie islamiche le quali chiederebbero dei riscatti esorbitanti per la loro liberazione. L'avanzata dei fondamentalisti islamici avrebbe permesso di definire le loro barbarie quale tentativo di procedere ad un vero e proprio genocidio nei confronti di coloro (e quindi anche dei cristiani) che non sarebbero (o non sposerebbero) la fede sunnita più oltranzista. In Siria sarebbe dunque in atto una pulizia etnica condotta da gruppi fondamentalisti di matrice islamica. I cristiani sarebbero quindi divenuti bersagli diretti dei gruppi fondamentalisti di matrice islamica, i quali avrebbero conquistato la maggior parte del territorio siriano ed in particolare il nord-est del Paese, dove si troverebbe al-Qamishli. I cristiani pertanto subirebbero una seria esposizione a pericolo della propria vita e della propria libertà a causa della semplice appartenenza alla religione cristiana. Oltre alla sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani, i ricorrenti sollevano la sussistenza di motivi d'asilo a titolo individuale. L'insorgente ha reiterato come il motivo dell'espatrio sarebbe da ricondurre alle minacce subite: tuttavia vista la guerra a tuttora in corso un espatrio repentino non sarebbe stato possibile. Come indicato nelle audizioni, il ricorrente avrebbe cambiato la sua quotidianità susseguentemente le minacce subite: egli avrebbe chiuso il negozio anticipatamente; avrebbe evitato di camminare da solo; tolto i figli dalla scuola pubblica e mandati nella scuola della Chiesa. Non avendo avuto una disponibilità sufficiente di denaro, avrebbero potuto espatriare unicamente grazie alle direttive del Consiglio federale. Essendo quindi l'espatrio dettato dalle minacce subite dal ricorrente a causa della sua simpatia per il regime siriano e per essere cristiano vi sarebbero gli estremi per riconoscere la qualità di rifugiato allo stesso e alla sua famiglia. Per questi motivi ai ricorrenti dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato.
E. 5.3 Nel suo atto responsivo, la SEM ha sottolineato che gli insorgenti sarebbero originari di al-Qamishli, zona controllata dal regime siriano al momento del loro espatrio, e negato la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria per i seguenti motivi:
E. 5.3.1 In Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. Dallo scoppio della guerra civile il numero di cristiani che avrebbe cercato rifugio all'estero sarebbe esiguo dal momento che i cristiani avrebbero cercato rifugio in altre zone della Siria. Varie fonti avrebbero confermato che la maggior parte dei cristiani fuggiti all'estero sarebbe principalmente espatriata a causa della situazione di violenza generalizzata causata dal conflitto in essere. Tuttavia a dipendenza del luogo di residenza potrebbe variare il tipo di minaccia nei confronti dei cristiani a causa della loro fede. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani. Ciò sarebbe dovuto al pericolo di "barrel bombing" presente nelle zone controllate dall'opposizione ed assente nei territori controllati dal governo. I cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. In tali territori la situazione dei cristiani rischierebbe di deteriorarsi qualora gli stessi venissero identificati quali sostenitori del governo: la causa di possibili misure di persecuzione non sarebbe di natura religiosa, bensì di natura politica quali avversari politici. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Singoli casi sarebbero noti di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione, tuttavia il carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non religioso. Pertanto non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità siriane.
E. 5.3.2 Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal cosiddetto "Stato Islamico". Si tratterebbe essenzialmente di alcune regioni del nord e dell'est della Siria, in particolare le regioni di ar-Raqqa fino a Kobanê nell'immediata vicinanza della frontiera con la Turchia e di località situate lungo la valle dell'Eufrate verso l'Iraq. Ar-Raqqa sarebbe il centro del califfato instaurato nel nord della Siria. Nelle zone conquistate dallo "Stato Islamico" vigerebbe un regime fondato su precetti islamici severi. Il califfato sarebbe dotato di un'amministrazione e una giurisdizione propria: vi sarebbero state conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi. Oltre a ciò vi sarebbero stati casi di pagamento forzato di tasse pro capite imposto ai cristiani come pure di divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. Sarebbero inoltre vietati il fumo, il consumo di alcol e l'ascolto di musica occidentale. Quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria perlopiù a nord-est in regioni controllate dal Partito curdo dell'unione democratica (Partiya Yekitîya Demokrat, PYD), oppure nelle regioni prevalentemente sotto il controllo delle autorità siriane situate nella regione di Damasco e nelle montagne delle catene costiere a ovest del Paese, dove la popolazione cristiana sarebbe proporzionalmente aumentata dall'inizio della guerra civile. L'agire dello "Stato Islamico" non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici quali sunniti e sciiti. Non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico". Se da un lato lo "Stato Islamico" e altri gruppi ribelli terrebbero migliaia di persone in cattività, dall'altro lato non vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani perpetrate dallo "Stato Islamico" per motivi religiosi. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero prevalentemente combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In Siria sarebbero avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi.
E. 5.3.3 La situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani in Siria sarebbe stata vittima di abusi: l'entità del fenomeno potrebbe pertanto essere considerata esigua. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana in Siria non sarebbero soddisfatte.
E. 5.4 In sede di replica, gli insorgenti hanno menzionato il recente attacco subito da villaggi cristiani nella regione di al-Hasaka, ovvero la regione di origine dei ricorrenti, da parte di fondamentalisti islamici. Questi ultimi avrebbero dissacrato chiese, bruciato case ed ucciso una decina di civili. Avrebbero inoltre rapito più di trecento cristiani. Gli attacchi in tale regione potrebbero continuare giacché al-Hasaka si trova nelle immediate vicinanze del confine con la Turchia e l'Iraq. L'intenzione dei terroristi sembrerebbe quella di aprire un varco con il confine turco e iracheno, vista la recente sconfitta sull'altro fronte a Kobanê. I cristiani sarebbero quindi bersagli diretti dei gruppi fondamentalisti di matrice islamica, avendo questi ultimi già conquistato la maggior parte del territorio siriano ed in particolare il nord-est del Paese, luogo in cui si troverebbe il villaggio natale dei ricorrenti, ossia al-Qamishli.
E. 5.5 Nelle osservazioni in duplica, la SEM ha ribadito, riferendosi alla sua risposta, l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. Altresì il luogo di residenza degli insorgenti, ovvero al-Qamishli, non sarebbe controllato dallo "Stato Islamico". Pertanto i tragici avvenimenti menzionati nella replica non sarebbero in grado di cambiare la sua valutazione.
E. 5.6 Con scritto spontaneo, i ricorrenti hanno indicato che la situazione dei cristiani nella provincia di al-Hasaka e nella città omonima - loro luogo d'origine - sarebbe peggiorata e che ivi sarebbe in atto una pulizia etnica dei cristiani operata dallo "Stato Islamico". Con ulteriore scritto, gli insorgenti hanno prodotto una decisione positiva d'asilo concernente il fratello di A._______, suggerendo un eventuale cambiamento di prassi della SEM circa i richiedenti l'asilo siriani.
E. 5.7 Nelle sue osservazioni del 15 settembre 2015, la SEM ha indicato che anche i recenti e tragici eventi menzionati nello scritto dei ricorrenti non permetterebbero di cambiare la sua valutazione. Della stessa stregue sarebbe la decisione positiva del fratello di A._______: essa si fonderebbe su motivi d'asilo propri.
E. 5.8 Negli scritti spontanei dell'11 aprile 2016 e del 30 giugno 2016, gli insorgenti aggiornano il Tribunale riguardo alla critica situazione dei cristiani in Siria. La loro condizione continuerebbe a peggiorare drammaticamente, la persecuzione nei confronti dei cristiani si sarebbe ampliata nella regione di al-Hasaka, manifestandosi con attacchi mirati. Hanno poi rammentato il rapimento di 350 cristiani in febbraio 2015 e gli attacchi avvenuti ultimamente nella città di al-Qamishli. Le condizioni per riconoscere una persecuzione collettiva sarebbero date ai sensi della sentenza D-1495/2015 consid. 7.2. I ricorrenti menzionano poi la recente strage - resa nota dal Patriarca, massima autorità spirituale dei ricorrenti, membri della Chiesa siro ortodossa di Antiochia - avvenuta ad al-Qaryatayan. In Siria sarebbe dunque in atto una vera pulizia etnica.
E. 5.9 Con osservazioni del 20 maggio 2016, l'autorità inferiore ha indicato che gli eventi indicati nello scritto dei ricorrenti dell'11 aprile 2016 non sarebbero in grado di indurre un cambiamento di opinione circa il sussistere di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.
E. 5.10 Infine, con scritto spontaneo del 30 novembre 2016 gli insorgenti hanno ulteriormente evidenziato che A._______, in quanto cristiano, non avrebbe mai nascosto di aver sostenuto il regime del presidente siriano Bashar al-Assad, organizzando pure due serate in suo sostegno. A seguito di questi interventi egli avrebbe subito delle concrete minacce alla vita da tre persone
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 6.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
E. 6.4 Il fondato timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e relativi riferimenti, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129 e a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 4.1).
E. 7 Di seguito verrà dapprima affrontata la questione dell'eventuale esistenza di una persecuzione collettiva ad indirizzo dei cristiani in Siria.
E. 7.1 Una persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).
E. 7.2 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a).
E. 7.3 In specie, l'appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione.
E. 7.4 Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno, adottare un approccio regionale (cfr. sentenza del TAF D-1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di riferimento e riguardante la città di al-Qamishli).
E. 7.4.1 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le frammentarie fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. Ibidem).
E. 7.4.2 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).
E. 7.5 In casu va rilevato che i ricorrenti provengono da al-Qamishli nella provincia di al-Hasaka. Ora, il Tribunale in una recente sentenza ha già avuto modo di esaminare nel dettaglio la situazione dei cristiani nella provincia di al-Hasaka, concludendo all'inesistenza di una persecuzione mirata nei loro confronti (cfr. sentenza del TAF E-7028/2014 del 6 dicembre 2016, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 10; sono escluse da tale analisi alcune zone nel sud della provincia ancora sotto il controllo di alcuni gruppi Jihadisti). A pari conclusione giunge anche una precedente e già citata sentenza riguardante proprio la città di al-Qamishli, laddove è stato concluso che essendo tale centro controllato dalle forze filogovernative e milizie curde, non vi sia modo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione collettiva all'indirizzo dei cristiani in loco (cfr. sentenza D-1495/2015, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 9).
E. 7.6 Alla luce di quanto precede e considerato il fatto che la situazione non si sia al momento modificata in modo sostanziale e meglio che la città di al-Qamishli così come la grande maggioranza della provincia di al-Hasaka non siano attualmente controllate da gruppi Jihadisti noti per il rischio di perpetramento di violenze sui cristiani (cfr. Van Linge Thomas, the Situation in Syria, 8 Gennaio 2017, consultato su < http://acloserlookonsyria.shoutwiki.com/wiki/File:Situation_in_Syria.png , consultato il 17.01.2017), occorre concludere anche in questa sede all'insussistenza, per i ricorrenti, di un rischio di subire delle persecuzioni per il semplice fatto della loro appartenenza alla minoranza cristiana.
E. 7.7 Senza pregiudizio alcuno per quanto esposto sin qui, occorre quantomeno rilevare il fatto che sia innegabile che la popolazione cristiana del luogo abbia dovuto e debba attualmente far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza perpetrata da entità criminali - le quali possono in parte essere ricondotte anche ad attori attivi nel conflitto (segnatamente il rischio di essere oggetto di rapimenti e violenze da parte di gruppi terroristici) - così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza. Occorre tuttavia prendere atto del fatto che queste ultimi vicissitudini vanno classificate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza religiosa, non essendo peraltro l'appartenenza alla confessione decisiva. Pure l'incontestabile vicinanza con i vari fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato timori importanti nei ricorrenti, e più in generale, nei residenti della regione presa in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure.
E. 8 Qui di seguito verranno ora analizzate gli ulteriori motivi d'asilo degli insorgenti ed in particolare le persecuzioni individuali subite da A._______.
E. 8.1 A._______ ha allegato di essere stato minacciato a seguito dell'animazione quale DJ di due serate in favore del presidente siriano Bashar al-Assad. Il Tribunale rileva anzitutto che ritenuti i 20 mesi trascorsi tra le minacce subite (all'incirca a fine gennaio 2012) e l'espatrio (avvenuto il 23 ottobre 2013), il nesso di causalità temporale fa a prima vista difetto. In secondo luogo, quand'anche si sussumesse dato il nesso di causalità temporale - poiché il lungo tempo trascorso prima dell'espatrio è oggettivamente giustificato da una parte dalla complessità dell'organizzazione dello stesso per una famiglia di sei persone comprendente quattro bambini in tenera età e dall'altra dalla difficoltà di ottenere i mezzi necessari - va comunque rilevato che quanto accaduto al ricorrente non lascia presupporre l'esistenza di motivi oggettivamente riconoscibili da terzi di temere di essere esposto, in tutta verosimiglianza ed in un futuro prossimo, a una persecuzione. Le intimidazioni subite infatti, non raggiungono un'intensità tale da lasciare presagire un rischio di persecuzione futura. Peraltro, dagli atti non risultano elementi quanto alla volontà e alla capacità di messa in opera delle minacce, così come non risultano indizi per ritenere che il credo religioso dell'interessato abbia aggravato le stesse, avendo il ricorrente infatti indicato che tale affermazione costituiva una sua mera supposizione (cfr. verbale 2/A._______, pag. 10). Oltracciò, non vi sono elementi a sostegno del fatto che l'insorgente fosse considerato un sostenitore del regime a tutti gli effetti. Invero, egli non era né propriamente attivo politicamente né membro di un partito, ma bensì aveva animato quale DJ due serate in favore del presidente. Ciò è inoltre corroborato dal fatto che dopo essere stato intimidito in gennaio 2012, l'insorgente ha smesso di animare le feste in favore del presidente e, al di là delle conseguenze generali del conflitto in essere, personalmente non ha più avuto problemi di sorta per più di un anno e mezzo in cui ha continuato a risiedere in Siria (cfr. verbale 2/A._______, pag. 9). Le minacce costituiscono dunque il frutto di un singolo episodio. In seguito, lo scrivente Tribunale rileva che attualmente, la situazione nella città di al-Qamishli si è stabilizzata, i membri di gruppi jihadisti oppositori al regime che hanno intimidito il ricorrente, non sono più presenti e non esercitano più alcun controllo sulla città e sulla regione circostante (cfr. supra consid. 6 ed in particolare consid. 6.5 e 6.6). Infine, nulla cambia il fatto che al fratello dell'insorgente ed alla sua famiglia sia stato concesso asilo in Svizzera. Difatti, da una parte va considerato che la domanda d'asilo ha primariamente carattere individuale e che lo statuto di rifugiato può essere riconosciuto solamente in via eccezionale a causa di persecuzioni riflesse, per cui non v'è ragione di concludere diversamente rispetto alle osservazioni dell'autorità inferiore secondo cui il fratello e la sua famiglia hanno ricevuto l'asilo per motivi propri, tanto più che essi sono espatriati ben nove mesi dopo gli insorgenti. A giudizio dello scrivente Tribunale dunque, le minacce subite da A._______ non sono nella fattispecie rilevanti giusta l'art. 3 LAsi.
E. 8.2 I ricorrenti indicano altresì d'essere espatriati per la situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria. Tuttavia, i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, nella misura in cui non sono dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi.
E. 9 In ragione di quanto sopra esposto, gli eventi descritti non ossequiano le condizioni previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che, per quanto riguarda la questione dello statuto di rifugiato e della conseguente concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 10 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 11 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 12 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti. Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 2 marzo 2015, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
E. 14 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-960/2015 Sentenza del 29 marzo 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Wespi, Contessina Theis, cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), con la moglie B._______, nata il (...) ed i figli C._______, nata (...), D._______, nato il (...), E._______, nato il (...), F._______, nato il (...), Siria, patrocinati dall'avv. Ergin Cimen, Studio legale, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 13 gennaio 2015 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino siriano di religione cristiana e confessione siro-ortodossa, è nato e cresciuto ad al-Qamishli (arabo) rispettivamente Qami lo (curdo) nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) e vi ha vissuto fino all'espatrio avvenuto il 23 ottobre 2013. Munito di un visto Schengen per visita familiare (tipo C) rilasciato dalla rappresentanza svizzera a Beirut per la durata di 90 giorni è entrato legalmente in territorio elvetico il 31 ottobre 2013 unitamente alla moglie ed ai figli. In data 11 novembre 2013 i coniugi ed i figli hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera (cfr. verbale di audizione del 20 novembre 2013 di A._______ [di seguito: verbale 1/A._______], pagg. 1 e 3-5 e 7). Sentito sui motivi d'asilo, A._______ ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per timore di essere ucciso o sequestrato da gruppi come Jabhat al-Nusra in quanto cristiano e per la situazione di violenza generale causata dalla guerra in essere. Oltracciò sarebbe stato minacciato, poiché ritenuto sostenitore del regime, per avere organizzato delle manifestazioni musicali alle quali avrebbero partecipato membri del partito Ba'ath (cfr. verbale 1/A._______, pagg. 8 seg. e verbale di audizione del 12 giugno 2014 di A._______ [di seguito: verbale 2/A._______], pagg. 8 seg.). A.b La moglie B._______, è anch'ella cittadina siriana di religione cristiana e confessione siro-ortodossa, nata e cresciuta ad al-Qamishli dove avrebbe vissuto fino al suo espatrio. Sentita separatamente ha indicato di essere espatriata per la situazione di insicurezza causata dal conflitto in essere e per le minacce subite dal marito (cfr. verbale di audizione del 20 novembre 2013 di B._______ [di seguito: verbale 1/B._______], pagg. 1, 3 seg. e 7 seg. e verbale di audizione del 12 giugno 2014 di B._______ [di seguito: verbale 2/B._______, pag. 5]). A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, gli interessati hanno prodotto i seguenti documenti:
- i passaporti siriani di tutta la famiglia e le carte d'identità siriane dei coniugi;
- la licenza di condurre di A._______ rilasciata il (...) 2011;
- il libretto di famiglia;
- il libretto militare di A._______ rilasciato il (...) 1996;
- due estratti dello Stato civile;
- una carta di invalidità di A._______ rilasciata il (...) 2006;
- una chiave USB contenente un filmato concernente un evento organizzato da A._______. B. Con decisione unica del 13 gennaio 2015, notificata ai richiedenti in data 15 gennaio 2015 (cfr. atto A19/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto le succitate domande d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso la Siria concedendogli l'ammissione provvisoria. C. In data 16 febbraio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 febbraio 2015), gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via preliminare, di ordinare un'istruttoria nonché di procedere allo scambio di scritti, ossia concedere ai ricorrenti la facoltà di esprimersi circa la risposta al ricorso della SEM, e di ordinare un dibattimento. Nel merito, hanno concluso all'accoglimento del ricorso, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed all'annullamento dei punti 1, 2, 3 e 6 del dispositivo della decisione impugnata. Hanno altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. A sostegno dell'atto ricorsuale, gli insorgenti hanno prodotto i seguenti documenti:
- una copia della decisione impugnata (all. A) e il tracciamento dell'invio raccomandato (all. B);
- una copia della procura del 23 gennaio 2015 al loro patrocinatore (all. C);
- un articolo in lingua inglese dell'11 dicembre 2013 intitolato "Syria: US and UK suspend aid after Islamist fighters seize weapons stores" (all. D);
- un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Iraq. Onu accusa Is di pulizia etnica. Siria pronta a cooperare con Usa" (all. E);
- un articolo del 29 settembre 2014 intitolato "Iraq, primi raid aerei britannici contro lo Stato Islamico" (all. F);
- un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Primi raid Usa e alleati arabi in Siria. Obama: " (all. G);
- un articolo del 23 settembre 2014 intitolato "Obama scaglia l'arma aerea contro l'Is in Siria e spera in alleati arabi e curdi per l'offensiva di terra" (all. H);
- un articolo del 5 ottobre 2014 intitolato "Isis, nuova ondata di raid Usa in Siria e Iraq" (all. I);
- un articolo del 30 settembre 2014 intitolato "La situation humanitaire en Syrie continue de s'aggraver, prévient Valerie Amos" (all. L);
- un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "Isis: la Siria agli Stati Uniti. Onu, " (all. M);
- un articolo non recante data intitolato "Onu: . Siria apre a Usa" (all. N);
- un articolo del 26 agosto 2014 intitolato " . Siria chiama Obama" (all. O);
- un articolo del 18 aprile 2014 intitolato "Syrie: une religieuse dénonce des crucifixions de chrétiens par des jihadistes" (all. P);
- un articolo del 17 settembre 2014 intitolato " . I cristiani siriani e il terrore " (all. Q);
- un articolo del 2 giugno 2014 intitolato "Siria: Fides a Raqqa jiahdisti ISIL sequestrano proprietà cristiani" (all. R);
- una testimonianza e un rapporto in lingua inglese del U.S. Department of State del 10 settembre 2014 intitolato "ISIL's persecution of religious minorities in Iraq and Syria" (all. S);
- la proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Iraq e in Siria e l'offensiva dell'ISIS, inclusa la persecuzione delle minoranze, 16 settembre 2014, doc. B8-0109/2014 (all. T). D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 2 marzo 2015, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e su riserva di un eventuale cambiamento della situazione finanziaria dei ricorrenti. Pertanto ha invitato gli insorgenti a produrre un'attestazione di indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, entro il 17 marzo 2015 con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di inosservanza. Il 9 marzo 2015 essi hanno tempestivamente inoltrato l'attestazione di indigenza. E. Con risposta del 26 marzo 2015, l'autorità inferiore ha rinviato alla decisione impugnata, cogliendo tuttavia l'occasione per negare la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. F. In data 28 aprile 2015 i ricorrenti si sono espressi in replica, presentando le osservazioni in merito alla risposta al ricorso ed allegando i seguenti documenti:
- un articolo del 25 febbraio 2015 intitolato "Siria, rapiti almeno 150 cristiani " (all. U);
- un articolo in lingua inglese del 24 febbraio 2015 intitolato "Monitor: 90 Christians abducted by ISIL in Syria" (all. V);
- un articolo del 25 febbraio 2015 intitolato "Siria Cristiani nel mirino dell'ISIS" (all. Z);
- un articolo in lingua inglese del 24 febbraio 2015 intitolato "ISIS abducts scores of Christians in northeastern Syria, groups say" (all. Aa). G. La SEM, con duplica del 19 maggio 2015, ha proposto la reiezione del gravame. Quest'ultima è stata trasmessa agli insorgenti con possibilità d'esprimersi entro il 19 giugno 2015, termine tuttavia decorso infruttuoso. H. Con scritti del 13 agosto 2015 e del 3 settembre 2015, i ricorrenti hanno informato il Tribunale dell'andamento della situazione dei cristiani in Siria e prodotto una decisione del 15 maggio 2015, con la quale la SEM ha concesso l'asilo a G._______ (N [...]), fratello di A._______. I. In data 15 settembre 2015 la SEM ha inoltrato le sue osservazioni, trasmesse ai ricorrenti per conoscenza, con le quali ha nuovamente proposto di respingere il ricorso. J. Con scritto spontaneo dell'11 aprile 2016 gli insorgenti hanno ulteriormente attirato l'attenzione del Tribunale sui recenti sviluppi in merito al contesto dei cristiani in Siria ed allegato un documento:
- un articolo dell'11 aprile 2016 intitolato "Siria, patriarca denuncia strage di cristiani per mano dei jihadisti dell'Is" (all. Ab). K. La SEM, con osservazioni del 20 maggio 2016, ha indicato che gli eventi descritti nell'articolo non sarebbero in grado di indurre la SEM ad un cambiamento di opinione circa la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani. L. Con scritto spontaneo del 30 giugno 2016, gli insorgenti hanno nuovamente aggiornato il Tribunale riguardo alla situazione dei cristiani in Siria allegando i seguenti documenti:
- un articolo del 14 gennaio 2016 intitolato "The "Islamic State" release 16 Assyrian kidnapped about year ago" (all. Ac);
- un articolo del 23 febbraio 2016 intitolato "For a ransom, The "Islamic State" closes the Assyrians citizens' file who were abducted from villages in the countryside of Tal Tamr" (all. Ad);
- un articolo del 31 dicembre 2015 intitolato "Siria, duplice attentato kamikaze: decine di vittime" (all. Af);
- un articolo del 31 dicembre 2015 intitolato "More casualties rise the number of al-Qameshly bombings victims to 18" (all. Ag);
- un articolo del 25 gennaio 2016 intitolato "15 casualties and injuries at least in an explosion at Al-Qameshly city center" (all. Ah);
- un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "Attentato in Siria" (all. Ai);
- un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "6 killed and wounded by Suicide attack in Qamishli" (all. Al);
- un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "Suicide attack targets the Patriarch Ignatius Ephrem II" (all. Am); M. Con scritto spontaneo del 30 novembre 2016 gli insorgenti hanno ulteriormente evidenziato il fatto che A._______ era un sostenitore del presidente siriano. N. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Nell'atto di ricorso, gli insorgenti chiedono di ordinare un dibattimento giusta l'art. 57 cpv. 2 PA in modo da permettere alle parti di amministrare le prove e proporre le rispettive conclusioni. La domanda di ordinare un dibattimento, questo Tribunale la intende come domanda di assunzione di prove e non come richiesta di organizzare un dibattimento pubblico. Non di meno questo Tribunale considera il substrato fattuale esposto in maniera sufficiente per potersi esprimere, avendo la parte in causa avuto occasione, segnatamente in sede di audizione sulle generalità e audizione federale sui motivi d'asilo, per iscritto nell'atto ricorsuale, come pure durante lo scambio di scritti, di potersi esprimere. Alla richiesta non è quindi dato seguito. È utile a questo punto precisare, a scanso di equivoci, che, in generale, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU presuppone che la parte formuli una richiesta chiara ed inequivocabile: semplici domande di assunzione di prove, relative per esempio all'interrogatorio di parti o di testimoni oppure ad un sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo, a meno che siano formulate allo scopo di esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti ad un tribunale indipendente (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.4; sentenza del TF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3). Ciò detto, nel caso concreto, pur ammettendo che la ricorrente non si sia limitata a presentare una semplice domanda di assunzione di prove, ma abbia chiesto di organizzare un dibattimento pubblico, ella non può fondarsi sull'art. 6 CEDU per dedurre il proprio diritto ad essere sentita oralmente poiché questa disposizione non si applica a vertenze in materia di diritto di asilo (cfr. DTF 132 I 229 consid. 6.2, DTF 130 I 388 consid. 5.1; Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2a ed., 1999, pag. 147).
4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 13 gennaio 2015, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domande d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 5. 5.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo degli interessati irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, difetterebbe il legame di causalità temporale tra le minacce subite dall'insorgente e il suo espatrio: egli sarebbe stato minacciato nel suo negozio di musica nel febbraio del 2012 ed espatriato soltanto un anno e otto mesi più tardi. Dipoi la situazione d'insicurezza a causa del conflitto e il timore di essere sequestrati in quanto cristiani sarebbero l'espressione della drammatica situazione generale che regna in Siria e non sarebbero quindi rilevanti in materia d'asilo, poiché non vi sarebbero indizi di una volontà da parte dello stato o di terzi di perseguitare individualmente gli interessati. Pertanto, la SEM non ha loro riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto le domande d'asilo e pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera. 5.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, gli insorgenti hanno contestato l'irrilevanza ritenuta dalla SEM circa i loro motivi d'asilo. I ricorrenti sono dell'avviso che vi siano gli estremi per riconoscere la persecuzione collettiva dei cristiani da parte dello "Stato Islamico". L'ONU avrebbe accusato più volte lo "Stato Islamico" di pulizia etnica e religiosa: i jihadisti attaccherebbero sistematicamente uomini, donne e bambini in base alla loro appartenenza etnica, religiosa o settaria e condurrebbero in modo spietato tale pulizia nelle zone che sono sotto il loro controllo. I cristiani sarebbero tra i primi bersagli, verrebbero rapiti, uccisi, addirittura crocifissi se non accettano di convertirsi all'islam o se non pagano la tasse pro capite. Le chiese verrebbero occupate e dissacrate. Il Parlamento europeo avrebbe condannato gli atti terroristici commessi dallo "Stato Islamico" e deplorato le uccisioni indiscriminate e le violazioni dei diritti umani commesse dai terroristi jihadisti a danno di cristiani e di altre minoranze religiose o etniche. Nei villaggi conquistati dai gruppi fondamentalisti di matrice islamica sarebbe immediatamente imposta la shari'a. Oltre ad imporre alle donne cristiane l'obbligo di indossare il velo, ai parroci sarebbe vietato celebrare messe. Due vescovi di Aleppo sarebbero stati rapiti ed un parroco sarebbe stato giustiziato. Sarebbe quindi notorio che i cristiani siano particolarmente soggetti a sequestri da parte delle milizie islamiche le quali chiederebbero dei riscatti esorbitanti per la loro liberazione. L'avanzata dei fondamentalisti islamici avrebbe permesso di definire le loro barbarie quale tentativo di procedere ad un vero e proprio genocidio nei confronti di coloro (e quindi anche dei cristiani) che non sarebbero (o non sposerebbero) la fede sunnita più oltranzista. In Siria sarebbe dunque in atto una pulizia etnica condotta da gruppi fondamentalisti di matrice islamica. I cristiani sarebbero quindi divenuti bersagli diretti dei gruppi fondamentalisti di matrice islamica, i quali avrebbero conquistato la maggior parte del territorio siriano ed in particolare il nord-est del Paese, dove si troverebbe al-Qamishli. I cristiani pertanto subirebbero una seria esposizione a pericolo della propria vita e della propria libertà a causa della semplice appartenenza alla religione cristiana. Oltre alla sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani, i ricorrenti sollevano la sussistenza di motivi d'asilo a titolo individuale. L'insorgente ha reiterato come il motivo dell'espatrio sarebbe da ricondurre alle minacce subite: tuttavia vista la guerra a tuttora in corso un espatrio repentino non sarebbe stato possibile. Come indicato nelle audizioni, il ricorrente avrebbe cambiato la sua quotidianità susseguentemente le minacce subite: egli avrebbe chiuso il negozio anticipatamente; avrebbe evitato di camminare da solo; tolto i figli dalla scuola pubblica e mandati nella scuola della Chiesa. Non avendo avuto una disponibilità sufficiente di denaro, avrebbero potuto espatriare unicamente grazie alle direttive del Consiglio federale. Essendo quindi l'espatrio dettato dalle minacce subite dal ricorrente a causa della sua simpatia per il regime siriano e per essere cristiano vi sarebbero gli estremi per riconoscere la qualità di rifugiato allo stesso e alla sua famiglia. Per questi motivi ai ricorrenti dovrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato. 5.3 Nel suo atto responsivo, la SEM ha sottolineato che gli insorgenti sarebbero originari di al-Qamishli, zona controllata dal regime siriano al momento del loro espatrio, e negato la sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria per i seguenti motivi: 5.3.1 In Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. Dallo scoppio della guerra civile il numero di cristiani che avrebbe cercato rifugio all'estero sarebbe esiguo dal momento che i cristiani avrebbero cercato rifugio in altre zone della Siria. Varie fonti avrebbero confermato che la maggior parte dei cristiani fuggiti all'estero sarebbe principalmente espatriata a causa della situazione di violenza generalizzata causata dal conflitto in essere. Tuttavia a dipendenza del luogo di residenza potrebbe variare il tipo di minaccia nei confronti dei cristiani a causa della loro fede. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani. Ciò sarebbe dovuto al pericolo di "barrel bombing" presente nelle zone controllate dall'opposizione ed assente nei territori controllati dal governo. I cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. In tali territori la situazione dei cristiani rischierebbe di deteriorarsi qualora gli stessi venissero identificati quali sostenitori del governo: la causa di possibili misure di persecuzione non sarebbe di natura religiosa, bensì di natura politica quali avversari politici. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Singoli casi sarebbero noti di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione, tuttavia il carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non religioso. Pertanto non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità siriane. 5.3.2 Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal cosiddetto "Stato Islamico". Si tratterebbe essenzialmente di alcune regioni del nord e dell'est della Siria, in particolare le regioni di ar-Raqqa fino a Kobanê nell'immediata vicinanza della frontiera con la Turchia e di località situate lungo la valle dell'Eufrate verso l'Iraq. Ar-Raqqa sarebbe il centro del califfato instaurato nel nord della Siria. Nelle zone conquistate dallo "Stato Islamico" vigerebbe un regime fondato su precetti islamici severi. Il califfato sarebbe dotato di un'amministrazione e una giurisdizione propria: vi sarebbero state conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi. Oltre a ciò vi sarebbero stati casi di pagamento forzato di tasse pro capite imposto ai cristiani come pure di divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. Sarebbero inoltre vietati il fumo, il consumo di alcol e l'ascolto di musica occidentale. Quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria perlopiù a nord-est in regioni controllate dal Partito curdo dell'unione democratica (Partiya Yekitîya Demokrat, PYD), oppure nelle regioni prevalentemente sotto il controllo delle autorità siriane situate nella regione di Damasco e nelle montagne delle catene costiere a ovest del Paese, dove la popolazione cristiana sarebbe proporzionalmente aumentata dall'inizio della guerra civile. L'agire dello "Stato Islamico" non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici quali sunniti e sciiti. Non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico". Se da un lato lo "Stato Islamico" e altri gruppi ribelli terrebbero migliaia di persone in cattività, dall'altro lato non vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani perpetrate dallo "Stato Islamico" per motivi religiosi. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero prevalentemente combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In Siria sarebbero avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi. 5.3.3 La situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani in Siria sarebbe stata vittima di abusi: l'entità del fenomeno potrebbe pertanto essere considerata esigua. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana in Siria non sarebbero soddisfatte. 5.4 In sede di replica, gli insorgenti hanno menzionato il recente attacco subito da villaggi cristiani nella regione di al-Hasaka, ovvero la regione di origine dei ricorrenti, da parte di fondamentalisti islamici. Questi ultimi avrebbero dissacrato chiese, bruciato case ed ucciso una decina di civili. Avrebbero inoltre rapito più di trecento cristiani. Gli attacchi in tale regione potrebbero continuare giacché al-Hasaka si trova nelle immediate vicinanze del confine con la Turchia e l'Iraq. L'intenzione dei terroristi sembrerebbe quella di aprire un varco con il confine turco e iracheno, vista la recente sconfitta sull'altro fronte a Kobanê. I cristiani sarebbero quindi bersagli diretti dei gruppi fondamentalisti di matrice islamica, avendo questi ultimi già conquistato la maggior parte del territorio siriano ed in particolare il nord-est del Paese, luogo in cui si troverebbe il villaggio natale dei ricorrenti, ossia al-Qamishli. 5.5 Nelle osservazioni in duplica, la SEM ha ribadito, riferendosi alla sua risposta, l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. Altresì il luogo di residenza degli insorgenti, ovvero al-Qamishli, non sarebbe controllato dallo "Stato Islamico". Pertanto i tragici avvenimenti menzionati nella replica non sarebbero in grado di cambiare la sua valutazione. 5.6 Con scritto spontaneo, i ricorrenti hanno indicato che la situazione dei cristiani nella provincia di al-Hasaka e nella città omonima - loro luogo d'origine - sarebbe peggiorata e che ivi sarebbe in atto una pulizia etnica dei cristiani operata dallo "Stato Islamico". Con ulteriore scritto, gli insorgenti hanno prodotto una decisione positiva d'asilo concernente il fratello di A._______, suggerendo un eventuale cambiamento di prassi della SEM circa i richiedenti l'asilo siriani. 5.7 Nelle sue osservazioni del 15 settembre 2015, la SEM ha indicato che anche i recenti e tragici eventi menzionati nello scritto dei ricorrenti non permetterebbero di cambiare la sua valutazione. Della stessa stregue sarebbe la decisione positiva del fratello di A._______: essa si fonderebbe su motivi d'asilo propri. 5.8 Negli scritti spontanei dell'11 aprile 2016 e del 30 giugno 2016, gli insorgenti aggiornano il Tribunale riguardo alla critica situazione dei cristiani in Siria. La loro condizione continuerebbe a peggiorare drammaticamente, la persecuzione nei confronti dei cristiani si sarebbe ampliata nella regione di al-Hasaka, manifestandosi con attacchi mirati. Hanno poi rammentato il rapimento di 350 cristiani in febbraio 2015 e gli attacchi avvenuti ultimamente nella città di al-Qamishli. Le condizioni per riconoscere una persecuzione collettiva sarebbero date ai sensi della sentenza D-1495/2015 consid. 7.2. I ricorrenti menzionano poi la recente strage - resa nota dal Patriarca, massima autorità spirituale dei ricorrenti, membri della Chiesa siro ortodossa di Antiochia - avvenuta ad al-Qaryatayan. In Siria sarebbe dunque in atto una vera pulizia etnica. 5.9 Con osservazioni del 20 maggio 2016, l'autorità inferiore ha indicato che gli eventi indicati nello scritto dei ricorrenti dell'11 aprile 2016 non sarebbero in grado di indurre un cambiamento di opinione circa il sussistere di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. 5.10 Infine, con scritto spontaneo del 30 novembre 2016 gli insorgenti hanno ulteriormente evidenziato che A._______, in quanto cristiano, non avrebbe mai nascosto di aver sostenuto il regime del presidente siriano Bashar al-Assad, organizzando pure due serate in suo sostegno. A seguito di questi interventi egli avrebbe subito delle concrete minacce alla vita da tre persone 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 6.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.4 Il fondato timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e relativi riferimenti, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129 e a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 4.1).
7. Di seguito verrà dapprima affrontata la questione dell'eventuale esistenza di una persecuzione collettiva ad indirizzo dei cristiani in Siria. 7.1 Una persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9). 7.2 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6a). 7.3 In specie, l'appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione. 7.4 Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno, adottare un approccio regionale (cfr. sentenza del TAF D-1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di riferimento e riguardante la città di al-Qamishli). 7.4.1 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le frammentarie fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. Ibidem). 7.4.2 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente dall'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e che vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate). 7.5 In casu va rilevato che i ricorrenti provengono da al-Qamishli nella provincia di al-Hasaka. Ora, il Tribunale in una recente sentenza ha già avuto modo di esaminare nel dettaglio la situazione dei cristiani nella provincia di al-Hasaka, concludendo all'inesistenza di una persecuzione mirata nei loro confronti (cfr. sentenza del TAF E-7028/2014 del 6 dicembre 2016, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 10; sono escluse da tale analisi alcune zone nel sud della provincia ancora sotto il controllo di alcuni gruppi Jihadisti). A pari conclusione giunge anche una precedente e già citata sentenza riguardante proprio la città di al-Qamishli, laddove è stato concluso che essendo tale centro controllato dalle forze filogovernative e milizie curde, non vi sia modo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione collettiva all'indirizzo dei cristiani in loco (cfr. sentenza D-1495/2015, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 9). 7.6 Alla luce di quanto precede e considerato il fatto che la situazione non si sia al momento modificata in modo sostanziale e meglio che la città di al-Qamishli così come la grande maggioranza della provincia di al-Hasaka non siano attualmente controllate da gruppi Jihadisti noti per il rischio di perpetramento di violenze sui cristiani (cfr. Van Linge Thomas, the Situation in Syria, 8 Gennaio 2017, consultato su < http://acloserlookonsyria.shoutwiki.com/wiki/File:Situation_in_Syria.png , consultato il 17.01.2017), occorre concludere anche in questa sede all'insussistenza, per i ricorrenti, di un rischio di subire delle persecuzioni per il semplice fatto della loro appartenenza alla minoranza cristiana. 7.7 Senza pregiudizio alcuno per quanto esposto sin qui, occorre quantomeno rilevare il fatto che sia innegabile che la popolazione cristiana del luogo abbia dovuto e debba attualmente far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza perpetrata da entità criminali - le quali possono in parte essere ricondotte anche ad attori attivi nel conflitto (segnatamente il rischio di essere oggetto di rapimenti e violenze da parte di gruppi terroristici) - così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza. Occorre tuttavia prendere atto del fatto che queste ultimi vicissitudini vanno classificate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza religiosa, non essendo peraltro l'appartenenza alla confessione decisiva. Pure l'incontestabile vicinanza con i vari fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato timori importanti nei ricorrenti, e più in generale, nei residenti della regione presa in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure.
8. Qui di seguito verranno ora analizzate gli ulteriori motivi d'asilo degli insorgenti ed in particolare le persecuzioni individuali subite da A._______. 8.1 A._______ ha allegato di essere stato minacciato a seguito dell'animazione quale DJ di due serate in favore del presidente siriano Bashar al-Assad. Il Tribunale rileva anzitutto che ritenuti i 20 mesi trascorsi tra le minacce subite (all'incirca a fine gennaio 2012) e l'espatrio (avvenuto il 23 ottobre 2013), il nesso di causalità temporale fa a prima vista difetto. In secondo luogo, quand'anche si sussumesse dato il nesso di causalità temporale - poiché il lungo tempo trascorso prima dell'espatrio è oggettivamente giustificato da una parte dalla complessità dell'organizzazione dello stesso per una famiglia di sei persone comprendente quattro bambini in tenera età e dall'altra dalla difficoltà di ottenere i mezzi necessari - va comunque rilevato che quanto accaduto al ricorrente non lascia presupporre l'esistenza di motivi oggettivamente riconoscibili da terzi di temere di essere esposto, in tutta verosimiglianza ed in un futuro prossimo, a una persecuzione. Le intimidazioni subite infatti, non raggiungono un'intensità tale da lasciare presagire un rischio di persecuzione futura. Peraltro, dagli atti non risultano elementi quanto alla volontà e alla capacità di messa in opera delle minacce, così come non risultano indizi per ritenere che il credo religioso dell'interessato abbia aggravato le stesse, avendo il ricorrente infatti indicato che tale affermazione costituiva una sua mera supposizione (cfr. verbale 2/A._______, pag. 10). Oltracciò, non vi sono elementi a sostegno del fatto che l'insorgente fosse considerato un sostenitore del regime a tutti gli effetti. Invero, egli non era né propriamente attivo politicamente né membro di un partito, ma bensì aveva animato quale DJ due serate in favore del presidente. Ciò è inoltre corroborato dal fatto che dopo essere stato intimidito in gennaio 2012, l'insorgente ha smesso di animare le feste in favore del presidente e, al di là delle conseguenze generali del conflitto in essere, personalmente non ha più avuto problemi di sorta per più di un anno e mezzo in cui ha continuato a risiedere in Siria (cfr. verbale 2/A._______, pag. 9). Le minacce costituiscono dunque il frutto di un singolo episodio. In seguito, lo scrivente Tribunale rileva che attualmente, la situazione nella città di al-Qamishli si è stabilizzata, i membri di gruppi jihadisti oppositori al regime che hanno intimidito il ricorrente, non sono più presenti e non esercitano più alcun controllo sulla città e sulla regione circostante (cfr. supra consid. 6 ed in particolare consid. 6.5 e 6.6). Infine, nulla cambia il fatto che al fratello dell'insorgente ed alla sua famiglia sia stato concesso asilo in Svizzera. Difatti, da una parte va considerato che la domanda d'asilo ha primariamente carattere individuale e che lo statuto di rifugiato può essere riconosciuto solamente in via eccezionale a causa di persecuzioni riflesse, per cui non v'è ragione di concludere diversamente rispetto alle osservazioni dell'autorità inferiore secondo cui il fratello e la sua famiglia hanno ricevuto l'asilo per motivi propri, tanto più che essi sono espatriati ben nove mesi dopo gli insorgenti. A giudizio dello scrivente Tribunale dunque, le minacce subite da A._______ non sono nella fattispecie rilevanti giusta l'art. 3 LAsi. 8.2 I ricorrenti indicano altresì d'essere espatriati per la situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria. Tuttavia, i pregiudizi subiti dalla popolazione civile vittima delle conseguenze indirette e ordinarie di atti di guerra non sono rilevanti ai sensi dell'asilo, nella misura in cui non sono dettati dalla volontà di persecuzione mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi.
9. In ragione di quanto sopra esposto, gli eventi descritti non ossequiano le condizioni previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che, per quanto riguarda la questione dello statuto di rifugiato e della conseguente concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
11. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti. Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 2 marzo 2015, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: