Ritardata giustizia/Denegata giustizia
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è accolto.
E. 2 Alla SEM è fatto ordine di decidere sulla domanda d'asilo dell'interessato nel più breve tempo possibile.
E. 3 Non si prelevano spese processuali.
E. 4 La SEM rifonderà alla patrocinatrice del ricorrente, MLaw Elisabetta Luda, complessivi CHF 350.- a titolo di indennità ripetibili.
E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è accolto.
- Alla SEM è fatto ordine di decidere sulla domanda d'asilo dell'interessato nel più breve tempo possibile.
- Non si prelevano spese processuali.
- La SEM rifonderà alla patrocinatrice del ricorrente, MLaw Elisabetta Luda, complessivi CHF 350.- a titolo di indennità ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-941/2025 Sentenza del 23 aprile 2025 Composizione Giudici Giulia Marelli (presidente del collegio), Contessina Theis, Daniela Brüschweiler, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dalla MLaw Elisabetta Luda, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Ritardata giustizia/Denegata giustizia; N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 3 settembre 2021, la procura dell'8 settembre 2021 conferita dall'interessato alla rappresentanza legale della Regione di B._______, il verbale di rilevamento dei dati personali del 9 settembre 2021, il verbale d'audizione secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del 26 ottobre 2021, le decisioni della SEM del 2 novembre 2021 di assegnazione alla procedura ampliata e del 10 novembre 2021 di ripartizione al Cantone C._______, la sottoscrizione della cessazione del mandato da parte della rappresentanza legale della Regione di B._______ il 10 novembre 2021, la procura sottoscritta dal richiedente in data 20 dicembre 2021 in favore del Consultorio Giuridico (...), il verbale d'audizione integrativa del 23 marzo 2022, la raccomandata dell'interessato alla SEM del 23 agosto 2022, con la richiesta di informazioni sullo stato del procedimento, la risposta dell'autorità inferiore in merito allo stato della procedura del 28 settembre 2022, la trasmissione di ulteriori mezzi di prova - in lingua originale e senza la relativa traduzione - all'autorità di prima istanza con scritto del 19 ottobre 2022, la traduzione dei mezzi di prova effettuata dalla SEM il 12 dicembre 2022, la richiesta di decisione entro 30 giorni rivolta alla SEM dal richiedente con raccomandata dell'11 maggio 2023, il ricorso per ritardata/denegata giustizia del 3 luglio 2023 (recte: 7 luglio 2023; cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 luglio 2023) inoltrato davanti al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), l'invito della SEM al richiedente a presentare ulteriore documentazione del 26 luglio 2023, la sentenza del Tribunale D-3828/2023 del 7 agosto 2023 che respingeva il ricorso per ritardata/denegata giustizia, lo scritto del 18 agosto 2023 con allegati diversi documenti giudiziari in lingua turca e la copia della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) relativa al fratello, la traduzione parziale, effettuata dalla SEM il 13 settembre 2023, dei documenti prodotti dal richiedente, l'ulteriore documentazione richiesta dalla SEM all'interessato in data 4 ottobre 2023, l'invio della documentazione richiesta ovvero l'ultimo atto giudiziario relativo alla procedura (...), al momento pendente davanti alla Corte Suprema, con scritto del richiedente del 31 ottobre 2023, i solleciti presentati dall'interessato, per il tramite della sua rappresentante legale, con scritti del 10 gennaio 2024, 5 febbraio 2024, 6 marzo 2024 e 18 aprile 2024, la risposta della SEM in merito alla richiesta di stato della procedura del 25 aprile 2024, la domanda di stato della procedura presentata dal richiedente stesso il 1° luglio 2024, le richieste di stato della procedura e di invito a emettere una decisione presentati dall'interessato per il tramite della sua rappresentante legale con scritti del 20 settembre 2024 e dell'8 gennaio 2025, l'ulteriore traduzione di mezzi di prova effettuata dalla SEM il 1° febbraio 2025, il ricorso del 14 febbraio 2025 (recte: del 13 febbraio 2025, cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 febbraio 2025), per mezzo del quale l'interessato ha chiesto di dichiarare ricevibile l'istanza, di constatare il ritardo ingiustificato e/o la denegata giustizia da parte della SEM e di invitare l'autorità a pronunciarsi in tempi ragionevoli sul riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo; con contestuali richieste processuali di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona della MLaw Elisabetta Luda, con protestate tasse, spese e ripetibili, la decisione incidentale del Tribunale del 18 febbraio 2025 che accoglieva l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza, concedeva un termine al ricorrente per produrre tale documento, respingeva la richiesta di concessione del gratuito patrocinio, trasmetteva alla SEM un esemplare del ricorso e invitava l'autorità inferiore a inoltrare una risposta, le osservazioni del 26 febbraio 2025, con cui la SEM informava il Tribunale di aver nuovamente ordinato al richiedente, con scritto del 20 febbraio 2025, l'inoltro di ulteriore documentazione, lo scritto dell'insorgente del 3 marzo 2025 con allegata l'attestazione d'indigenza rilasciata dall'Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati del cantone C._______ in data 20 febbraio 2025, l'ordinanza del Tribunale dell'11 marzo 2025 che trasmetteva un esemplare delle osservazioni della SEM del 26 febbraio 2025 al ricorrente e gli concedeva la possibilità di esprimersi in merito, le osservazioni dell'insorgente del 26 marzo 2025, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi), che nel caso di specie, il ricorrente non sta contestando una decisione, ma il ritardo - a suo avviso ingiustificato - della SEM nel decidere sulla sua domanda di asilo depositata il 3 settembre 2021, che il ricorso per denegata o ritardata giustizia, previsto dall'art. 46a PA, è di competenza dell'autorità che sarebbe chiamata a pronunciarsi sul ricorso contro la decisione attesa (cfr. DTAF 2008/15 consid. 3.1.1), che pertanto il Tribunale è competente a statuire sul presente ricorso, che ai sensi dell'art. 46a PA, un ricorso è ammissibile se, senza averne il diritto, l'autorità adita si astiene dall'emettere una decisione soggetta a ricorso o ritarda nel farlo (cfr. DTAF 2009/1 consid. 3), che secondo la giurisprudenza, la presentazione di un ricorso per denegata o ritardata giustizia presuppone che la persona interessata non solo abbia chiesto all'autorità competente di emettere una decisione (DTAF 2010/53 consid. 1.2.3), ma abbia anche il diritto alla notifica di tale decisione, che tale diritto sussiste quando un'autorità è obbligata dal diritto vigente ad agire emettendo una decisione e la persona che se ne avvale ha la qualità di parte, ai sensi dell'art. 6 PA in combinato disposto con l'art. 48 par. 1 PA (cfr. DTAF 2010/29 consid. 1.2.2; 2008/15 consid. 3.2), che nella fattispecie tali condizioni sono soddisfatte, che contro il ritardo ingiustificato nell'adozione di una decisione può, in linea di principio, essere presentato ricorso in qualsiasi momento (art. 50 cpv. 2 PA); che tuttavia, il momento della presentazione del ricorso non è completamente lasciato alla discrezione della persona ricorrente, poiché anche in questo contesto il principio della buona fede rappresenta un limite, che la persona interessata deve dimostrare che, al momento della presentazione del ricorso, ha un interesse degno di protezione - ossia attuale e concreto - all'esecuzione dell'atto amministrativo ritardato oppure all'accertamento del ritardo ingiustificato nell'adozione della decisione (cfr. sentenza del Tribunale E-1025/2025 del 18 marzo 2025 consid. 1.4.1), che l'interesse degno di protezione del ricorrente risulta dal fatto che l'autorità inferiore non si è ancora pronunciata nel merito; che il ricorrente ha più volte chiesto alla SEM di adottare una decisione in tempi brevi e si è informato in merito ad eventuali passi procedurali (richieste che, peraltro, sono rimaste svariate volte senza risposta); che il ricorrente poteva, secondo il principio della buona fede, ritenere che la SEM non avesse finora intrapreso alcuna attività concreta nel suo caso, che infine, il ricorso del 13 febbraio 2025 rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA) ed è pertanto ammissibile, che la cognizione del Tribunale si limita alla questione se l'autorità inferiore ha violato il divieto di ritardo nella giustizia senza pronunciarsi in merito al contenuto della decisione da emettere; che in caso di accoglimento del ricorso il Tribunale retrocede la causa all'autorità di prime cure con indicazioni vincolanti (art. 61 cpv. 1 PA; cfr. DTAF 2008/15 consid. 3.1.2 con rif. cit.), che l'interessato fa valere una violazione dell'art. 29 cpv. 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che il divieto di ritardo nella giustizia risulta dalla garanzia procedurale generale di cui all'art. 29 cpv. 1 Cost.; che secondo tale disposizione nei procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità di trattamento nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole (DTF 130 I 312 consid. 5.1 e relativi riferimenti); che questa disposizione sancisce il principio di celerità o, in altre parole, vieta ritardi ingiustificati nel giudizio, che l'autorità viola questa garanzia costituzionale quando rifiuta di pronunciarsi quando è obbligata a farlo o si pronuncia solo parzialmente, nonché quando non prende una decisione che è tenuta a prendere entro il termine previsto dalla legge o entro il termine che la natura del litigio e le circostanze dimostrano essere ragionevole (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che il carattere ragionevole della durata della procedura è valutato in base alle circostanze concrete del caso, sulla base di fattori oggettivi quali il grado di complessità del caso, il tempo necessario per l'istruzione della procedura, l'importanza della controversia per la persona interessata o il comportamento di quest'ultima e delle autorità competenti (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2; cfr. Auer/Binder, in: Auer/Müller/ Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2a ed. 2019, n. 2 e n. 16 ad art. 46a PA; cfr. Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, pag. 74), che determinante è sapere se i motivi che hanno condotto a ritardare la procedura o a negare il giudizio di merito sono obiettivamente fondati, che appartiene al ricorrente d'intraprendere certi passi per invitare l'autorità a procedere con diligenza, segnatamente incitandola ad accelerare la procedura oppure presentando ricorso per ritardata giustizia, che se all'autorità non si può rimproverare qualche tempo morto, quest'ultima non può invocare a giustificazione della lentezza della procedura un'organizzazione carente o un sovraccarico strutturale (cfr. DTAF 2012/10 consid. 5.1.1; 138 II 513 consid. 6.5; 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2 con riferimenti citati; cfr. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. III, 3. ed., 2013, pag. 590 e seguenti), che pertanto, a meno che un periodo di inattività sia palesemente eccessivo, è necessario effettuare una valutazione complessiva, in quanto i periodi di sovraccarico possono far sì che il dossier venga momentaneamente accantonato in favore di altre pendenze (cfr. DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2), che, ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LAsi, in una procedura ampliata (art. 26d LAsi), la decisione deve essere presa entro due mesi dalla conclusione della fase preparatoria, precisando che si tratta di un termine ordinatorio, che questo termine ordinatorio può essere superato se le misure d'istruzione necessarie per l'accertamento dei fatti richiedono più tempo (cfr. messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 2014 concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2014 6917, pag. 6999 e segg.), che ai sensi dell'art. 37b LAsi, la SEM stabilisce una strategia per il trattamento delle domande d'asilo in cui determina un ordine di priorità, tenendo conto, in particolare, dei termini legali di trattamento, della situazione negli Stati di provenienza, della fondatezza o della non fondatezza manifesta delle domande, nonché del comportamento del richiedente, che nel caso in disamina, l'insorgente sostiene che la SEM è rimasta inattiva dall'audizione complementare, avvenuta il 23 marzo 2022 (cfr. atto SEM 43/13), ad oggi, che tale censura non trova tuttavia riscontro agli atti; che invero, l'autorità inferiore ha varie volte richiesto all'interessato la trasmissione di ulteriori mezzi di prova, che in particolare, il 26 luglio 2023 la SEM ha invitato l'interessato a comunicare lo stato attuale dei procedimenti (...) e (...) e a trasmettere eventuali documenti aggiornati prodotti nel frattempo, a contattare un avvocato nel proprio Paese d'origine e, per suo tramite, a redigere un elenco dei procedimenti attualmente pendenti nonché di quelli già conclusi, con l'indicazione delle imputazioni formulate e dello stato attuale di ciascun procedimento, trasmettere l'atto di accusa, le sentenze e l'attestazione di scarcerazione del procedimento del (...), così come i verbali di polizia relativi alle perquisizioni domiciliari, che il 4 ottobre 2023 la SEM ha reiterato la richiesta, indicando che sarebbe ancora necessario un elenco dei procedimenti d'indagine o penali indicati, comprendente una descrizione delle imputazioni formulate in ciascun procedimento e dello stato attuale di ognuno di essi, che a queste richieste il ricorrente, non ha dato seguito in modo esaustivo, che invero, con scritto del 18 agosto 2023 la rappresentante legale ha trasmesso i documenti giudiziari consegnati dall'interessato, divisi a seconda del numero di dossier e la copia della sentenza della CEDU relativa al fratello; che è altresì stato riferito che il richiedente non sarebbe in possesso dei verbali di polizia né degli atti del procedimento CEDU visto il lungo tempo trascorso; che infine, egli non potrebbe permettersi i costi per l'assunzione di un avvocato, che con scritto del 31 ottobre 2023 egli ha inviato l'ultimo atto giudiziario relativo alla procedura (...), per altro senza traduzione, e ha informato la SEM che tutti gli atti giudiziari relativi alle procedure aperte sarebbero già stati trasmessi, che il 20 febbraio 2025, l'autorità inferiore, facendo riferimento allo scritto del 26 luglio 2023, ha reiterato la richiesta di trasmissione di ulteriori documenti con l'indicazione che non risulterebbero ancora agli atti i documenti pertinenti al procedimento penale conclusosi con la condanna dell'interessato a una pena detentiva di lunga durata e che mancherebbe pure un elenco, redatto da un rappresentante legale, relativo ai procedimenti finora avviati, che ad oggi non è stata fornita né una lista dei procedimenti pendenti, né informazioni sullo stato attuale degli stessi, che alla luce di quanto precede, vi è modo di rilevare che parte del ritardo nella procedura d'asilo è stato causato dal richiedente stesso, il quale non ha fornito tutti i documenti richiesti dalla SEM in più occasioni, che tale maniera d'agire resta piuttosto incomprensibile al Tribunale, tenuto pure conto del fatto che il richiedente è stato, rispettivamente è tuttora, patrocinato da una rappresentante legale professionale per l'intera procedura; che ci si poteva dunque attendere che egli - in ottemperanza al suo obbligo di collaborare sancito dall'art. 8 LAsi - desse seguito alle richieste dell'autorità, fornisse i mezzi di prova rilevanti per la sua procedura d'asilo e non si limitasse a continuare a chiedere informazioni in merito allo stato della procedura, che d'altra parte, va però anche rilevato che la SEM è rimasta inattiva da ottobre 2023 - quando ha invitato il ricorrente a fornire ulteriori documenti e informazioni - a febbraio 2025 - quando ha effettuato la traduzione dei mezzi di prova e invitato l'interessato a fornire dei documenti -, ovvero per 16 mesi, che ai solleciti presentati quasi a cadenza mensile dall'interessato ad inizio 2024, l'autorità ha risposto ad aprile 2024 indicando che il procedimento sarebbe attualmente ancora pendente a causa dell'elevato carico di lavoro e che la decisione verrebbe presa non appena possibile, conformemente all'ordine di priorità interno, che altresì, non si comprende per quale motivo in tale occasione la SEM non abbia nuovamente invitato il richiedente a fornire i documenti richiesti, ma abbia risposto che il procedimento è attualmente ancora pendente a causa dell'elevato carico di lavoro e la decisione sarà presa non appena possibile, conformemente all'ordine di priorità interno, che, in definitiva, non vi sono valide prove nel fascicolo a sostegno dell'esistenza di motivi obiettivamente fondati, legati al caso specifico, che giustifichino un tale periodo di inattività, che proseguendo nell'analisi, oltre al lungo periodo di inattività, nella valutazione complessiva, va pure tenuto conto della durata della procedura d'asilo; che nel caso in disamina, l'interessato ha presentato la sua domanda d'asilo il 3 settembre 2021; che di conseguenza, la durata della procedura d'asilo è di oltre tre anni e mezzo, che, in queste circostanze, tenendo conto di tutti gli elementi del caso, in particolare del lungo periodo d'inattività della SEM e della durata complessiva della procedura d'asilo, si deve ammettere che il procedimento non si è svolto in tempi ragionevoli ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 Cost., che, di riflesso, il ricorso per denegata/ritardata giustizia è accolto e il caso è rinviato alla SEM, con l'ingiunzione di decidere sulla domanda d'asilo dell'interessato nel più breve tempo possibile, che si rammenta all'autorità inferiore che se il ricorrente non fornirà i documenti richiesti entro il termine fissato, la SEM è comunque tenuta a decidere sulla base degli atti di causa a sua disposizione, che in tale contesto, spetterà anche all'autorità inferiore stabilire se il ricorrente sia incorso in una violazione del suo obbligo di collaborare (art. 8 LAsi), che, in considerazione dell'esito della causa, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA), che giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato, che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF), che le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese in base alla quale il Tribunale fissa l'indennità dovuta; che in difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF), che nel caso concreto, il ricorrente, rappresentato in questa sede, ha quindi diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF), che, giusta l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi, che nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 350.- (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. Alla SEM è fatto ordine di decidere sulla domanda d'asilo dell'interessato nel più breve tempo possibile.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. La SEM rifonderà alla patrocinatrice del ricorrente, MLaw Elisabetta Luda, complessivi CHF 350.- a titolo di indennità ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: